REGIONE LAZIO Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Revoca avviso D.G.R. 113/2012. (13E02395)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 44 del 04-06-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei direttori generali delle Aziende del Servizio sanitario regionale e degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico - Revoca avviso D.G.R. 113/2012. (13E02395)
  • Categoria: Enti locali
  • Ente: REGIONE LAZIO
  • Data: 04-06-2013
  • Scadenza: 04-07-2013
  • Regione: Lazio
LA GIUNTA REGIONALE 
 
    Su proposta del Presidente della Regione Lazio; 
    Visto lo Statuto della Regione Lazio; 
    Vista la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e ss. mm. e ii.; 
    Visto il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente
l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale  e
ss. mm. e ii.; 
    Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss. mm. e
ii., concernente "Riordino della disciplina in materia  sanitaria,  a
norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421"; 
    Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2 e ss.  mm.  e  ii.
concernente "Disciplina transitoria degli Istituti di ricovero e cura
a carattere  scientifico  di  diritto  pubblico  non  trasformati  in
fondazioni ai sensi del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288"; 
    Visto  l'art.  1  del  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,
convertito nella legge 17 ottobre 1994, n. 590, nel  quale  e'  stato
previsto che le Regioni acquisiscano la disponibilita', previo avviso
da pubblicarsi almeno trenta giorni prima  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana, al conferimento dell'incarico di Direttore
Generale delle  Aziende  Unita'  Sanitarie  Locali  e  delle  Aziende
Ospedaliere, tra coloro  che  ne  abbiano  inoltrato  domanda,  salvo
successiva nomina; 
    Visto l'art. 3-bis, comma 3, del citato  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato  dall'art.  4,  comma  1
lett. a), del d.l. 13 settembre 2012 , n. 158, convertito nella  legge
8 novembre 2012, n. 189, che stabilisce che i' requisiti per accedere
all'incarico di Direttore Generale delle aziende  e  degli  enti  del
Servizio Sanitario Regionale sono: 
      diploma di laurea magistrale o equipollente; 
      adeguata  esperienza  dirigenziale,  almeno  quinquennale,  nel
campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
autonomia gestionale e  con  diretta  responsabilita'  delle  risorse
umane, tecniche o finanziarie; 
    Visto l'art. 3, comma  11,  del  citato  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502 che prevede espressamente: "Non possono  essere
nominati direttori generali,  direttori  amministrativi  o  direttori
sanitari delle unita' sanitarie locali: 
      a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo  comma  dell'art.  166  del  codice
penale; 
      b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
      c) coloro che sono stati sottoposti,  anche  con  provvedimento
non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti  della
riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3  agosto  1988,  n.
327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55; 
      d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
a liberta' vigilata". 
    Visto il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190" e, in particolare: 
      l'art. 3, comma 1 lett. e), secondo cui: "A  coloro  che  siano
stati condannati, anche con sentenza non passata  in  giudicato,  per
uno dei reciti previsti dal capo I del titolo II  del  libro  secondo
del  codice  penale,  non  possono  essere  attribuiti:[...]  e)  gli
incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e  direttore
amministrativo nelle aziende sanitarie locali del servizio  sanitario
nazionale"; 
      l'art. 5, comma 1, secondo cui:  "Gli  incarichi  di  direttore
generale,  direttore  sanitario  e  direttore  amministrativo   nelle
aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a  coloro  che,
nei due anni precedenti, abbiano svolto incarichi e ricoperto cariche
in enti  di  diritto  privato  regolati  o  finanziati  dal  servizio
sanitario regionale"; 
      l'art.  8,  commi  1-5,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle aziende sanitarie locali non possono essere conferiti a  coloro
che nei cinque anni precedenti  siano  stati  candidati  in  elezioni
europee, nazionali, regionali e locali,  in  collegi  elettorali  che
comprendano il territorio della ASL. 
    2. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti  a  coloro  che  nei  due  anni  precedenti  abbiano
esercitato la funzione di Presidente del Consiglio dei Ministri o  di
Ministro, Viceministro o sottosegretario nel Ministero della salute o
in altra amministrazione dello Stato  o  di  amministratore  di  ente
pubblico o ente di diritto privato in  controllo  pubblico  nazionale
che svolga funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del
servizio sanitario nazionale. 
    3. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nell'anno precedente abbiano esercitato
la funzione di parlamentare. 
    4. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che nei tre anni precedenti  abbiano  fatto
parte della giunta o del consiglio della regione  interessata  ovvero
abbiano ricoperto la carica di amministratore di ente pubblico o ente
di  diritto  privato  in  controllo  pubblico  regionale  che  svolga
funzioni  di  controllo,  vigilanza  o  finanziamento  del   servizio
sanitario regionale. 
    5. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore amministrativo nelle aziende sanitarie locali  non  possono
essere conferiti a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano fatto
parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con
popolazione superiore ai 15.000 o di una firma associativa tra comuni
avente la medesima popolazione, il cui  territorio  e'  compreso  nel
territorio della ASL"; 
      l'art. 10, commi 1 e 2,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una  medesima   regione   sono
incompatibili: 
        a) con gli incarichi o le cariche in enti di diritto  privato
regolati o finanziati dal servizio sanitario regionale; 
        b) con lo svolgimento  in  proprio,  da  parte  del  soggetto
incaricato, di attivita'  professionale,  se  questa  e'  regolata  o
finanziata dal servizio sanitario regionale. 
    2. L'incompatibilita' sussiste altresi' allorche' gli  incarichi,
le  cariche  e  le  attivita'  professionali  indicate  nel  presente
articolo siano assunte o mantenute dal coniuge e dal parente o affine
entro il secondo grado"; 
      l'art. 14, commi 1 e 2,  secondo  cui:  "1.  Gli  incarichi  di
direttore generale, direttore sanitario  e  direttore  amministrativo
nelle aziende sanitarie locali sono incompatibili con  la  carica  di
Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,  Ministro,  Vice  Ministro,
sottosegretario di Stato e commissario straordinario del  Governo  di
cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di amministratore
di ente pubblico o ente di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
nazionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio .sanitario nazionale o di parlamentare. 
    2. Gli incarichi di direttore  generale,  direttore  sanitario  e
direttore  amministrativo  nelle  aziende  sanitarie  locali  di  una
regione sono incompatibili: 
      a) con la carica di componente della  giunta  o  del  consiglio
della regione interessata ovvero con la carica di  amministratore  di
ente pubblico  o  ente  di  diritto  privato  in  controllo  pubblico
regionale che svolga funzioni di controllo, vigilanza o finanziamento
del servizio sanitario regionale; 
      b) con la carica di componente della giunta o del consiglio  di
una provincia, di un  comune  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o di una forma associativa tra  comuni  avente  la  medesima
popolazione della medesima regione; 
      c) con la carica di presidente  e  amministratore  delegato  di
enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione,
nonche' di province,  comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000
abitanti o  di  forme  associative  tra  comuni  aventi  la  medesima
popolazione della stessa regione"; 
    Considerato che il decreto legislativo da ultimo citato, all'art.
20, commi 1-5 prevede che: 
      "1.  All'atto  del  conferimento  dell'incarico   l'interessato
presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause  di
inconferibilita' di cui al presente decreto. 
    2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una
dichiarazione   sulla   insussistenza   di   una   delle   cause   di
incompatibilita' di cui al presente decreto. 
    3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e  2  sono  pubblicate  nel
sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di  diritto
privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico. 
    4.  La  dichiarazione  di  cui  al  comma  1  e'  condizione  per
l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. 
    5. Ferma restando ogni altra  responsabilita',  la  dichiarazione
mendace, accertata dalla stessa  amministrazione,  nel  rispetto  del
diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la
inconferibilita' di qualsivoglia incarico di cui al presente  decreto
per un periodo di 5 anni"; 
    Considerato che l'art. 4, comma  3,  del  sopra  citato  d.l.  13
settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n. 189/2012,  prevede
che le regioni predispongano ovvero aggiornino  gli  elenchi  di  cui
all'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e ss. mm. cosi' come sostituito dal comma  l,  lettera  a),  del
suddetto decreto-legge; 
    Considerato, altresi', che l'art. 4 comma 1 lettera a)  del  d.l.
n. 158/2012, come sostituito dalla Legge di  conversione  8  novembre
2012, n. 189, a modifica dell'art. 3-bis del d.lgs.  n.  502/1992  ha
previsto che alla selezione dei direttori  generali  si  procede  nel
rispetto di requisiti di ordine generale individuati dalla  normativa
nazionale, nonche' "di ulteriori requisiti stabiliti dalla Regione"; 
    Ritenuto opportuno, al fine di rendere maggiormente selettiva  la
procedura di individuazione dei soggetti idonei  ad  essere  inseriti
nell'apposito  elenco,   di   prendere   in   considerazione,   nella
valutazione dell'esperienza dirigenziale di cui  all'art.  3-bis  del
d.lgs. n. 502/1992, la sola  esperienza  di  direzione  di  struttura
complessa, ferma restando l'equivalenza dell'esperienza  maturata  in
qualita' di amministratore unico, amministratore delegato, presidente
del  consiglio  di  amministrazione  nell'ambito  delle  societa'  di
capitali con capitale non inferiore a quello minimo prescritto  dalla
normativa vigente per le societa' per azioni; 
    Ritenuto, pertanto, di dover indire un nuovo Avviso pubblico  per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina a  Direttore  Generale
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e, degli  Istituti  di
Ricovero e Cura  a  Carattere  Scientifico  di  diritto  pubblico  ed
approvare gli allegati I, A, B e C, che formano  parte  integrante  e
sostanziale del presente atto; 
    Ritenuto, altresi', necessario revocare l'Avviso indetto  con  la
deliberazione  di  Giunta  Regionale  n.  113  del  23  marzo   2012,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  n.  29
del 13 aprile 2012 , 4° Serie Speciale, a  seguito  delle  intervenute
modifiche  dei  requisiti  di  idoneita'  all'incarico  di  direttore
generale,  introdotti  con  il  d.l.  13  settembre  2012,  n.   158,
convertito con la legge n.  189/2012,  e,  pertanto,  di  considerare
prive di effetti le domande pervenute ai sensi del predetto avviso; 
    Preso atto che l'elenco di idoneita' di cui  al  presente  avviso
sostituira'   l'Elenco   generale   di   idoneita'   approvato    con
deliberazione di Giunta regionale n. 449 del 15 ottobre  2010,  cosi'
come successivamente integrato ed aggiornato; 
    Ritenuto  di  dover  rinviare  ad  un  successivo   decreto   del
Presidente della Regione la nomina dei componenti  della  Commissione
di Esperti per l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a
direttore generale, ai sensi del sopra richiamato art.  3-bis,  comma
3, del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.  502,  cosi'  come
modificato dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre 2012,
n. 158, convertito con la legge n. 189/2012; 
    Ritenuto  opportuno   conferire   a   LAit   (Lazio   Innovazione
Tecnologica) S.p.A., senza maggiori oneri per le  finanze  regionali,
l'incarico di predisporre  un'apposita  piattaforma  informatica  per
l'acquisizione delle domande di partecipazione con modalita' on-line,
direttamente sul sito web istituzionale della Regione Lazio,  secondo
specifiche che verranno indicate  dai  competenti  uffici  regionali,
sulla base delle informazioni richieste dai documenti  allegati  alla
presente deliberazioni; 
    Ritenuto necessario disporre  che  la  pubblicazione  dell'avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana  venga  effettuata
soltanto all'esito della realizzazione della  menzionata  piattaforma
informatica da parte di LAit S.p.A.; 
 
                              Delibera 
 
per  le  motivazioni  espresse   in   premessa   che   si   intendono
integralmente riportate: 
    di indire, ai sensi e per gli effetti degli artt.3  e  3-bis  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992,  n.  502,  e  ss.  mm.  e  ii.,
nonche' dell'art.  l  del  decreto-legge  27  agosto  1994,  n.  512,
convertito nella legge  17  ottobre  1994,  n.  590,  un  avviso  per
l'acquisizione di disponibilita' per la nomina dei Direttori Generali
delle Aziende del Servizio Sanitario Regionale e  degli  Istituti  di
Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico; 
    di approvare l'allegato Avviso (All. 1), nonche'  il  modello  di
domanda (All. A) e la scheda curriculare riguardante i dati  relativi
all'esperienza di direzione ai sensi della sopra  indicata  normativa
(All. B), nonche' la nota informativa sulla  privacy  (All.  C),  che
fanno parte integrante della presente delibera; 
    di revocare l'Avviso  indetto  con  la  deliberazione  di  Giunta
regionale n.  113  del  23  marzo  2012 ,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 29  del  13  aprile  2012,  4ª
Serie Speciale, a seguito delle intervenute modifiche  dei  requisiti
di idoneita' all'incarico di direttore generale,  introdotti  con  il
d.l. 13 settembre 2012, n. 158, convertito con la legge n.  189/2012,
e, pertanto, di considerare prive di effetti le domande pervenute  ai
sensi del predetto Avviso; 
    conferire a LAit (Lazio Innovazione  Tecnologica)  S.p.A.,  senza
maggiori oneri per le finanze regionali,  l'incarico  di  predisporre
un'apposita piattaforma informatica per l'acquisizione delle  domande
di partecipazione con modalita' on-line, direttamente  sul  sito  web
istituzionale della Regione Lazio, secondo  specifiche  che  verranno
indicate  dai  competenti  uffici   regionali,   sulla   base   delle
informazioni  richieste  dai   documenti   allegati   alla   presente
deliberazioni; 
    Con successivo decreto il Presidente  della  Regione  provvedera'
alla  nomina  dei  componenti  della  Commissione  di  Esperti,   per
l'accertamento dei requisiti richiesti per  l'incarico  di  direttore
generale ai sensi del sopra  richiamato  art.  3-bis,  comma  3,  del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosi'  come  modificato
dall'art. 4, comma 1 lett. a), del d.l. 13 settembre  2012,  n.  158,
convertito con la legge n. 189/2012; 
    La  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  italiana  verra'  effettuata  soltanto  all'esito   della
realizzazione della menzionata piattaforma informatica  da  parte  di
LAit S.p.A. 
    La  presente  deliberazione  sara'  pubblicata   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  ai  fini  della  decorrenza  dei
termini per la presentazione delle domande da parte degli interessati
nonche' sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio a fini meramente
divulgativi. 
    Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il suesteso  schema
di deliberazione che risulta approvato all'unanimita'.

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    Avviso pubblico

    Indizione Avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la nomina
    dei Direttori Generali delle Aziende del Servizio Sanitario
    Regionale e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere
    Scientifico di diritto pubblico

    Art. 1


    (Oggetto)

    E' indetto Avviso per l'acquisizione di disponibilita' per la
    nomina dei Direttori Generali delle Aziende sanitarie del Lazio e
    degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto
    pubblico, ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 3-bis del
    Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
    modificazioni, nonche' dell'art. 1 del Decreto Legge 27 agosto 1994,
    n.512, convertito nella Legge 17 ottobre 1994, n. 590.
    L'Avviso indetto con la deliberazione di Giunta regionale n. 113
    del 23 marzo 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
    Repubblica Italiana n. 29 del 13 aprile 2012, 4° Serie Speciale, e'
    revocato a seguito delle intervenute modifiche dei requisiti di
    idoneita' all'incarico di direttore generale introdotti con il D.L.
    13 settembre 2012, n.158, convertito in Legge n.189/2012; sono,
    pertanto, considerate prive di effetti le domande pervenute ai sensi
    del predetto Avviso.
    Il presente Avviso e' finalizzato alla redazione di un elenco di
    idoneita' all'incarico di cui al suddetto capoverso, il quale
    sostituisce integralmente i precedenti elenchi di idoneita' approvati
    dalla Regione Lazio.
    L'incarico di direttore generale di azienda del Servizio
    Sanitario Regionale viene svolto secondo quanto previsto dal Decreto
    Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e ss. mm. e ii., dalla Legge
    Regionale 16 giugno 1994, n.18 e ss. mm. e ii. e dal Decreto Legge 27
    agosto 1994, n. 512 convertito in Legge 17 ottobre 1994, n. 590.
    Il rapporto di lavoro del direttore generale e' esclusivo ed e'
    regolato da contratto di diritto privato, di durata non inferiore a
    tre e non superiore a cinque anni, rinnovabile, a norma dello
    specifico regolamento approvato con il Decreto del Presidente del
    Consiglio dei Ministri n. 502/95, cosi' come modificato dal Decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 319/2001.
    Il trattamento economico e' quello previsto ai sensi del suddetto
    DPCM 502/95 e ss. mm. e ii. e dall'art. 61. comma 14, della Legge 6
    agosto 2008, n. 133 e dai provvedimenti attuativi emanati in materia
    dalla Regione.

    Art. 2


    (Requisiti)

    Gli aspiranti, alla data di pubblicazione del presente Avviso
    sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, devono essere in
    possesso dei seguenti requisiti di legge:
    diploma di laurea magistrale (o diploma di laurea del
    precedente ordinamento);
    adeguata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel
    campo delle strutture sanitarie o settennale negli altri settori, con
    autonomia gestionale e con diretta responsabilita' delle risorse
    umane, tecniche o finanziarie. Per esperienza dirigenziale deve
    intendersi esclusivamente l'effettiva attivita' di direzione con
    autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle risorse umane,
    tecniche o finanziarie, svolta a seguito di formale conferimento di
    incarico, con riguardo all'intera organizzazione dell'ente,
    dell'azienda, della struttura od organismo ovvero ad una delle sue
    articolazioni comunque contraddistinte secondo i rispettivi
    ordinamenti, da autonomia organizzativa e responsabilita' verso
    l'esterno, con esclusione, in ogni caso, degli incarichi di direzione
    di strutture semplici e delle funzioni di mero studio, consulenza,
    ricerca, ispezione e controllo. Limitatamente alle sole societa' di
    capitali con capitale sociale non inferiore a quello minimo
    obbligatorio prescritto dalla vigente normativa per le societa' per
    azioni, la carica di amministratore unico, amministratore delegato,
    presidente e' riconosciuta equivalente al possesso della qualifica
    dirigenziale, fermo restando la relativa esperienza almeno
    quinquennale nel campo delle strutture sanitarie o settennale negli
    altri settori;
    possesso del certificato, ove conseguito, di frequenza del
    corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
    organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'art.3-bis comma 4
    del Decreto Legislativo n.502/92, ovvero impegno a produrre tale
    certificazione entro 18 mesi dalla nomina.
    Resta fermo che il conferimento dell'incarico di Direttore
    Generale avverra' nel rispetto dei requisiti anagrafici previsti
    dalla normativa ratione temporis vigente per ciascuna tipologia di
    azienda e/o istituto.
    All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta
    una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
    inconferibilita' di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
    Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una
    dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di
    incompatibilita' di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

    Art. 3


    (Modalita' di formulazione della domanda)

    Alla costituzione dell'elenco si procede mediante selezione
    effettuata da apposita commissione composta ai sensi del comma 3
    dell'art. 3-bis del Decreto Legislativo n. 502/1992 e ss. mm. ii.,
    alla cui costituzione si provvedera' con separato provvedimento,
    senza maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica
    regionale.
    La presentazione delle domande avverra' esclusivamente attraverso
    la modalita' "on-line", con il collegamento al sito web
    istituzionale, dove sono rinvenibili (i) il modello di domanda e (ii)
    la scheda sintetica curriculare in ordine al possesso dei requisiti.
    La domanda, redatta on-line secondo il modello rinvenibile nel
    sito web sopra indicato, contiene anche le dichiarazioni sostitutive
    di certificazioni e di atti di notorieta' ai sensi degli artt. 46 e
    47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
    Alla domanda deve essere allegato, a pena di inammissibilita', la
    scheda sintetica curriculare, compilato con modalita' on-line, nel
    quale devono essere indicati il titolo di studio e descritte
    dettagliatamente le attivita' di direzione, di formazione, nonche'
    sintetiche indicazioni relative ad ulteriori attivita' lavorative,
    alla formazione professionale e al possesso di titoli ritenuti utili
    ai fini della nomina, compresa l'indicazione dell'eventuale possesso
    del certificato di frequenza del corso di formazione manageriale di
    cui al punto d) dell'avviso ovvero l'impegno a conseguirlo entro 18
    mesi dalla nomina, nonche' il possesso dei requisiti che attestano
    l'esperienza dirigenziale di cui all'art. 3-bis del d.lgs. n.
    502/1992. A tale proposito, al fine di rendere maggiormente selettiva
    l'individuazione dei soggetti idonei ad essere inseriti nell'apposito
    elenco, verra' presa in considerazione la sola esperienza di
    direzione di struttura complessa, ferma restando l'equivalenza a tale
    direzione, dell'esperienza maturata in qualita' di amministratore
    unico, amministratore delegato, presidente del consiglio di
    amministrazione nell'ambito delle societa' di capitali con capitale
    non inferiore a quello minimo prescritto per le societa' per azioni.
    Deve essere, altresi', allegata copia di un documento di
    identita' dell'interessato, in corso di validita', come previsto
    dall'art. 38 comma 3 del D.P.R. n. 445/2000.
    L'elenco ad aggiornamento biennale degli idonei aspiranti alla
    nomina a direttore generale e i successivi aggiornamenti saranno
    approvati con Deliberazione di Giunta Regionale e, in ottemperanza a
    quanto richiesto dalla vigente normativa in tema di trasparenza
    amministrativa, saranno pubblicati nel Bollettino Ufficiale della
    Regione Lazio e nel sito internet della Regione Lazio nell'apposita
    sezione dedicata, nel rispetto della vigente normativa anche in tenia
    di tutela della riservatezza.
    Nella domanda, ovvero nella scheda riassuntiva, previsto che il
    candidato indichi e/o dichiari:
    a) le generalita' (nome, cognome, data e luogo di nascita,
    codice fiscale);
    b) la residenza;
    c) il possesso della cittadinanza;
    d) il comune di iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i
    motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste
    medesime;
    e) il domicilio, il recapito telefonico e l'indirizzo di posta
    elettronica e/o posta elettronica certificata, ai fini di ogni
    necessaria comunicazione relativa al presente avviso;
    f) di impegnarsi a comunicare ogni variazione dei dati di cui
    ai precedenti punti b) ed e);
    g) di autorizzare, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003
    e ss. mm. e ii., il trattamento dei propri dati personali;
    h) il possesso dei requisiti specifici richiesti (con
    riferimento al diploma di laurea, con indicazione dell'Universita',
    del voto conseguito e della data di rilascio);
    i) il possesso, ove conseguito, del certificato di frequenza
    del corso di formazione in materia di sanita' pubblica e di
    organizzazione e gestione sanitaria ai sensi dell'art. 3-bis comma 4
    del decreto legislativo n. 502/92, ovvero impegno a produrre tale
    certificazione entro 18 mesi dalla nomina;
    j) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al comma
    11 dell'art. 3, comma 9, e dell'art. 3-bis, comma 10, del decreto
    legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni;
    k) di essere a conoscenza delle cause di incompatibilita'
    previste dall'art. 3, comma 9, e dall'art. 3-bis, comma 10, del
    decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed
    integrazioni;
    l) di impegnarsi a rimuovere le eventuali cause di
    incompatibilita' entro dieci giorni dalla comunicazione della nomina;
    m) di essere a conoscenza delle cause di inconferibilita'
    previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
    n) di aver riportato/non aver riportato condanna, anche non
    definitive, della Corte dei Conti e di essere/non essere sottoposto a
    procedimenti per responsabilita' amministrativa - contabile;
    o) di essere a conoscenza che costituiscono cause di
    esclusione, e di non trovarsi in alcuna delle stesse:
    la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1
    dell'articolo 15 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.;
    essere stato oggetto di valutazione negativa con
    provvedimento formale, per gli effetti di cui all'articolo 3-bis,
    commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
    essere stato dichiarato decaduto dall'incarico di direttore
    generale di aziende del Servizio Sanitario per i motivi esplicitati
    nelle lettere a), b) ed e) dell'articolo 8, comma 6 della Legge
    Regionale n.18 del 16 giugno 1994 ovvero dell'art. 3-bis, comma 7 del
    decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
    p) di impegnarsi, altresi', fatto salvo quanto previsto
    dall'art. 15 della legge n. 183/2011, a depositare entro lo stesso
    termine, pena la decadenza, i documenti attestanti il possesso dei
    requisiti di Legge e le altre dichiarazioni rilasciate, ed in
    particolare:
    1) il diploma di laurea di cui all'art. 2 del presente bando
    (in originale o copia conforme nei modi di Legge);
    2) gli eventuali diplomi di specializzazione e/o
    perfezionamento (qualora i titoli di studio siano stati conferiti
    all'estero, deve essere prodotta idonea certificazione attestante
    l'equipollenza);
    3) le certificazioni relative all'attivita' professionale
    dalle quali emergano chiaramente la durata, la tipologia di direzione
    tecnico-amministrativa in posizione dirigenziale, l'autonomia
    gestionale e la diretta responsabilita' delle risorse umane, tecniche
    o finanziarie;
    4) la dichiarazione di cui all'art. 20 del decreto
    legislativo 8 aprile 2013, n. 39.
    Chiunque esponga dichiarazione o fatti non conformi al vero e'
    punibile ai sensi dell'art. 1, comma 1, del d.l. n. 511/94,
    convertito nella legge n. 590/1994, con la reclusione da sei mesi a
    tre anni, fatte salve le ulteriori conseguenze previste dalla legge
    applicabile.
    La Commissione di Esperti per l'accertamento dei requisiti, a
    proprio insindacabile giudizio, si riserva la facolta' di chiedere
    all'interessato, in qualsiasi momento, chiarimenti sulle
    dichiarazioni rese come pure sulla documentazione prodotta, incluso
    il curriculum formativo e professionale. La Commissione di Esperti ha
    la facolta', in ogni caso, di procedere a colloqui con i candidati.

    Art. 4


    (Presentazione della domanda)

    La domanda, a pena di inammissibilita', dovra' essere presentata
    - esclusivamente con le modalita' indicate dal precedente articolo 3
    - entro il termine perentorio delle ore 12 del trentesimo giorno
    successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella
    Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Qualora il termine
    dovesse cadere in giornata festiva ovvero di sabato, lo stesso si
    intende prorogato alla stessa ora del primo giorno feriale
    immediatamente successivo.

    Art. 5


    (Esclusione delle domande)

    Non saranno prese in considerazione le domande nonche' i titoli o
    documenti pervenuti in formato cartaceo.
    Saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto
    all'art. 4.
    Gli aspiranti hanno l'obbligo di comunicare ogni eventuale
    cambiamento di indirizzo e di recapito telefonico attraverso
    l'apposita piattaforma informatica pubblicata on-line sul sito web
    istituzionale della Regione Lazio.
    La Regione non assumera' alcuna responsabilita' nel caso di
    irreperibilita' presso l'indirizzo comunicato e per gli eventuali
    disguidi postali non imputabili all'Amministrazione.
    Ai sensi dell'art. 3-bis, comma 3, del decreto legislativo 30
    dicembre 1992, n. 502, cosi' come modificato dall'art. 4 del d.l. 13
    settembre 2012, n. 158 convertito con la legge 8 novembre 2012, n.
    189, la Regione Lazio si avvarra' di una Commissione di Esperti per
    l'accertamento dei requisiti richiesti per la nomina a Direttore
    Generale.
    Costituiscono cause di esclusione:
    la sussistenza delle condizioni previste dal comma 1
    dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e ss. mm. e ii.;
    essere stato oggetto di valutazione negativa con provvedimento
    formale, per gli effetti di cui all'articolo 3-bis, commi 5 e 6, del
    decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992;
    essere stato dichiarato decaduto dall'incarico di direttore
    generale di aziende del Servizio Sanitario per i motivi esplicitati
    nelle lettere a), b) ed e) dell'articolo 8, comma 6 della Legge
    Regionale n. 18 del 16 giugno 1994 ovvero dell'art. 3-bis, comma 7
    del decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992.
    L'elenco degli idonei a ricoprire la carica di Direttore Generale
    verra' pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

    Art. 6


    (Procedure di nomina)

    La scelta degli aspiranti in possesso dei requisiti verra'
    effettuata in conformita' alla normativa vigente.
    Non possono essere nominati Direttori Generali gli aspiranti che
    all'atto della nomina incorrano in una delle cause ostative di cui
    all'art. 3, comma 11, del decreto legislativo n. 502/1992, di seguito
    integralmente trascritto:
    Non possono essere nominati direttori generali, direttori
    amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali:
    a) coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a
    pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo
    ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non
    colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
    poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione,
    salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del codice
    penale;
    b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto
    per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
    c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento
    non definitivo ad una misura di prevenzione, salvi gli effetti della
    riabilitazione prevista dall'art. 15 della legge 3 agosto 1988, n.
    327, e dall'art. 14, legge 19 marzo 1990, n. 55;
    d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o
    a liberta' vigilata".
    Si applicano le cause di inconferibilita' di cui al decreto
    legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

    Art. 7


    (Adempimenti successivi)

    A seguito della nomina gli interessati dovranno, a pena di
    decadenza, entro dieci giorni dalla comunicazione della stessa:
    a) presentare in originale o copia autentica le certificazioni
    attestanti i requisiti di cui all'art. 2 che verranno acquisite
    definitivamente dalle competenti strutture amministrative della
    Regione Lazio per essere inserite nel fascicolo personale, fatto
    salvo quanto previsto dall'art. 15 della legge n. 183/2011;
    b) rimuovere le eventuali cause di incompatibilita' di cui
    all'art. 3, comma 9 e dell'art. 3-bis, comma 10, del decreto
    legislativo n. 502/1992;
    c) stipulare apposito contratto di prestazione d'opera
    intellettuale, il cui schema tipo viene approvato con deliberazione
    di Giunta Regionale in conformita' con quanto stabilito dal decreto
    del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 3, comma 6,
    del decreto legislativo n. 502/1992;
    d) presentare la dichiarazione di cui all'art. 20 del decreto
    legislativo 8 aprile 2013, n. 39, che costituisce condizione per
    l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico;
    e) assumere le funzioni di Direttore Generale.
    La durata del contratto e la sede di assegnazione saranno
    indicate nell'atto di nomina.
    L'accettazione della nomina comportera' automaticamente
    l'accettazione della sede.

    Art. 8


    (Trattamento dei dati personali)

    Ai sensi della normativa contenuta nell'art. 13 del d.lgs. n.
    196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", il
    trattamento dei dati personali comunicati dagli aspiranti direttori
    generali viene svolto a scopo istituzionale nel rispetto di quanto
    previsto dalla succitata legge per finalita' strettamente connesse al
    procedimento di nomina dei direttori generali delle Aziende Sanitaria
    della Regione Lazio, attraverso strumenti manuali ed informatici.
    I suddetti dati sono raccolti e detenuti in base agli obblighi di
    legge. Quanto precede vale anche per gli eventuali dati sensibili
    (es. quelli da cui possono eventualmente desumersi lo stato di salute
    ovvero l'adesione a partiti, sindacati, associazioni ed
    organizzazioni a carattere religioso, filosofico e politico).
    Titolare del trattamento dei dati e' la Regione Lazio.

Allegato 2

Allegato 3

Allegato 4

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