COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018. (17E00598)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 03-02-2017

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di cinquantacinque allievi ufficiali del ruolo normale al primo anno del 117° corso dell'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2017/2018. (17E00598)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 03-02-2017
  • Scadenza: 06-03-2017

Art. 1 Posti a concorso

			IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante "Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza",
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, ed, in  particolare,  l'art.
4, recante "Delega al Governo in materia di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69,  recante
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e  dell'avanzamento
degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art.
4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile"  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visti gli articoli 636, 801, 861, 864, 1033,  1494,  1495,  1929,
1932, 1937, 2111, 2139, 2141, 2147 e 2151 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento militare"; 
    Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Ritenuto di dover riservare un numero di posti pari a: 
      a)  1  (una)  unita',  in  favore  dei  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
      b) 3 (tre) unita', in favore dei candidati appartenenti  a  una
delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali  successive
a quella preliminare venga ammesso un numero  di  concorrenti  idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa  selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2017/2018  un  pubblico
concorso, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  55  allievi
ufficiali  del  "ruolo  normale"  al  primo  anno  del   117°   corso
dell'Accademia della Guardia di finanza. 
    2. Dei suddetti 55  posti,  subordinatamente  al  possesso  degli
altri requisiti prescritti dall'art. 2: 
      a) 1 (uno) e' riservato ai candidati in possesso dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
      b) 3 (tre) sono riservati  al  coniuge,  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3. Qualora i posti riservati  di  cui  al  comma  precedente  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono  devoluti  in  aumento  agli  altri  candidati  iscritti   nella
graduatoria unica di merito. 
    4 Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare (test logico-matematici e culturali); 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prove di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) valutazione dei titoli; 
      g) tre prove orali; 
      h) prova facoltativa di una lingua straniera; 
      i) prova facoltativa di informatica; 
      l) visita medica di incorporamento. 
    5. Il corso di Accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando Generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    6. Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi  al  corso
di applicazione, di durata biennale (da frequentare, per un anno, nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 
    7. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  della
graduatoria unica di merito, il  numero  dei  posti  a  concorso,  di
sospendere l'ammissione al corso  di  formazione  dei  vincitori,  in
ragione  del  numero  di  assunzioni   complessivamente   autorizzate
dall'Autorita'  di  Governo,  nonche'  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a) gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo in servizio che: 
        (1) alla data del 1° gennaio 2017, non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi,  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1989; 
        (2) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento  o,
se dichiarati non  idonei  all'avanzamento,  abbiano  successivamente
conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi  almeno  cinque
anni  dalla  dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  non  abbiano
rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
      b) i cittadini italiani che: 
        (1) abbiano, alla data  del  1°  gennaio  2017,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del  compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire  siano  nati  nel  periodo
compreso tra il 1°  gennaio  1995  e  il  1°  gennaio  2000,  estremi
inclusi; 
        (2) abbiano, se minorenni alla data  di  presentazione  della
domanda, il  consenso  dei  genitori  o  del  genitore  esercente  la
potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento  volontario  nella
Guardia di finanza; 
        (3) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        (4) non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di  polizia,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  per
inattitudine al volo o alla navigazione; 
        (5) non siano stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        (6) non siano stati dimessi, per motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
        (7) non  siano  imputati,  non  siano  stati  condannati  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        (8) siano in possesso delle qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo
della guardia di finanza. 
    2. Tutti i candidati devono possedere,  inoltre,  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea  previsti  dalle  Universita'  statali  o  legalmente
riconosciute. 
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2016/2017. 
    4. I requisiti di cui al comma 1, lettera  b),  punti  (3),  (4),
(5), (6), (7) e (8), devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine ultimo previsto per  la  presentazione  della  domanda  e
mantenuti fino all'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente mediante la procedura informatica disponibile sul sito
www.gdf.gov.it - area "Concorsi On line", seguendo le istruzioni  del
sistema automatizzato, entro trenta giorni decorrenti dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
    2. Il concorrente, nella procedura di compilazione della  domanda
di partecipazione, dopo la  registrazione  al  portale  "Concorsi  On
line", puo' scegliere una delle seguenti modalita': 
      a) "SPID", sistema  pubblico  per  la  gestione  dell'identita'
digitale; 
      b) "PEC", posta elettronica certificata. 
    3. Al termine della procedura  di  compilazione  dell'istanza,  i
candidati che utilizzano la modalita' di cui al comma 2: 
      a) lettera a), devono conservare il "numero di protocollazione"
e l'ulteriore  "codice  alfanumerico"  generato  automaticamente  dal
sistema e riportato in corrispondenza  dello  spazio  riservato  alla
firma della domanda di partecipazione cosi' accettata e fornirli, ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale; 
      b) lettera b), devono inviare direttamente mediante la  casella
PEC  a  loro  intestata  all'indirizzo  del  Centro  di  Reclutamento
concorsoRN.istanze@pec.gdf.it, entro il termine di cui  al  comma  1,
l'istanza generata, senza stamparla, unitamente a copia  fronte/retro
del proprio documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  Il
"numero di protocollazione" della domanda dovra' essere esibito,  ove
richiesto, in sede di prima prova concorsuale. La  relativa  ricevuta
di accettazione della PEC dovra'  essere,  altresi',  conservata  per
tutta la durata del concorso. 
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra': 
      a) registrarsi sul sistema automatizzato e seguire la procedura
di cui al precedente comma 3, lettera  b),  inviando  la  domanda  di
partecipazione, debitamente firmata, mediante la PEC intestata ad uno
dei genitori esercenti la potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al
tutore; 
      b) allegare altresi' alla stessa,  a  pena  di  esclusione,  in
formato "pdf", copia dell'atto  di  assenso  di  cui  al  modello  in
allegato 2 sottoscritto da entrambi i genitori o da uno solo, in caso
di impedimento dell'altro, ovvero dal tutore, in caso di mancanza  di
entrambi i genitori, nonche'  copia  fronte/retro  del  documento  di
riconoscimento del/dei sottoscrittore/i, in corso di validita'. 
    5.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico,
verificatasi nell'ultimo giorno  utile  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione  e  accertata  dall'Amministrazione,  sara'
considerata  comunque  valida  l'istanza  presentata  utilizzando  il
modello in allegato 1, firmata per esteso e inviata a  mezzo  casella
PEC con le modalita' di cui al comma 3, lettera b). In  tal  caso  il
concorrente minorenne dovra' altresi' allegare l'atto di  assenso  di
cui al citato modello in allegato 2, secondo le modalita' di  cui  al
comma 4, lettera b). 
    Di tale anomalia ne sara' data comunicazione sulla home page  del
sito istituzionale del Corpo, www.gdf.gov.it 
    6. Le domande di partecipazione redatte secondo le  modalita'  di
cui ai commi 2 e 5 possono essere annullate, modificate  o  integrate
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  delle   stesse,
utilizzando le medesime  modalita'  previste  nei  precedenti  commi.
Successivamente, non e' piu' possibile annullarle,  ovvero  apportare
modificazioni o integrazioni. 
    7. Le domande di partecipazione al concorso sono: 
      a) restituite agli interessati per essere  regolarizzate  entro
cinque giorni dal momento della restituzione  se,  pur  prodotte  nei
termini, risultano formalmente irregolari ovvero incomplete di talune
delle  dichiarazioni  prescritte  dall'art.  4.  Tuttavia,  eventuali
variazioni, successive a tale termine, riguardanti  esclusivamente  i
recapiti del candidato (residenza, indirizzo PEC,  numero  di  utenza
telefonica fissa e/o  mobile)  saranno  comunicate  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it; 
      b) archiviate nel caso in cui siano: 
        (1) compilate con la procedura di cui al comma 2, lettera b),
ma non inviate secondo le modalita' di cui ai commi 3, lettera  b)  e
4; 
        (2) inviate secondo le modalita' di cui al comma 5 in assenza
dei relativi presupposti; 
        (3) presentate oltre il termine di cui al comma 1. In caso di
invio dell'istanza secondo le modalita' di cui al comma 2: 
          (a) lettera a), fa  fede  la  data  riportata  nei  sistemi
informatici del Corpo; 
          (b) lettera b), fa fede la data riportata  sulla  "ricevuta
di avvenuta accettazione"; 
        (4) prive  della  sottoscrizione  se  presentate  secondo  le
modalita' di cui ai commi 4, lettera a) e 5; 
        (5) non siano  regolarizzate  entro  i  cinque  giorni  dalla
restituzione nei casi di cui alla lettera a). 
    8. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  7  sono
adottati dal Comandante del Centro di Reclutamento della  Guardia  di
finanza  e  notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,
producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro 30 giorni dalla data della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010 , n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    9. Tutti i candidati, le  cui  istanze  di  partecipazione  siano
considerate valide, sono ammessi al concorso, con riserva, in  attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    10. L'ammissione con riserva deve intendersi fino  all'ammissione
al corso di formazione.

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      d) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
      e) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444  codice  di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere  o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      f) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso, la relativa votazione nonche' l'Istituto
presso il quale e' stato conseguito. Coloro che, pur non  essendo  in
possesso del previsto diploma alla data di scadenza del  termine  per
la presentazione delle domande, lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2016/2017 dovranno: 
        (1) indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito, con
il relativo indirizzo; 
        (2) comunicare il voto  conseguito  con  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 5, comma 3; 
      g) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il Reparto cui sono in forza); 
      h) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      i) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
      j)  l'indirizzo  proprio  e,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice  di  avviamento  postale,  e,
dove possibile, di un recapito telefonico e di un indirizzo di  posta
elettronica; 
      k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e delle Forze di polizia dello Stato; 
      l) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni; 
      m)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487. Le certificazioni attestanti il possesso  di  tali  titoli  -
ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge  -
devono essere presentate con le modalita' e  la  tempistica  indicate
all'art. 5, comma 2. 
    I titoli preferenziali il cui possesso non risulti dalla  domanda
di partecipazione non saranno presi in considerazione ai  fini  della
redazione della graduatoria finale di merito; 
      n) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a) prova di conoscenza di  una  lingua  straniera  scelta  tra:
francese, inglese, spagnolo e tedesco; 
      b) prova di informatica. 
    3. Gli aspiranti che concorrono per il  posto  riservato  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  a),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,   gli
estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per  tale
posto  e  indicando  la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale
intendono sostenere le previste prove scritta e orali. 
    4. Gli aspiranti che concorrono per  i  posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera  b),  devono  compilare  la  domanda  di
partecipazione  precisando,  tra  le  annotazioni  integrative,   gli
estremi e l'autorita' che ha  attestato  il  possesso  del  requisito
richiesto. 
    5. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  10,  11,  13  e   20
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
preliminare e della prova scritta nonche' le  modalita'  di  notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le  prove  successive  e  le
modalita' di notifica della graduatoria unica di merito. 
    6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Documentazione

				Art. 5 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere la prova di efficienza  fisica
di cui all'art. 14 devono presentare in  tale  sede  o  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it,  i   certificati,
rilasciati dalle competenti autorita' su carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, corredati da copia
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    La   documentazione   pervenuta   oltre   l'ultimo   giorno    di
effettuazione  della  visita  medica  preliminare  non  e'  presa  in
considerazione, pur se indicata nella domanda di partecipazione. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2016/2017  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio  e  il  relativo  voto  conseguito,  ovvero  la  dichiarazione
sostitutiva, redatta secondo il modello in allegato 3. 
    4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata e ufficiale delle forze  di  completamento,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria unica di merito di cui all'art.
20,   devono   far    pervenire    a    mezzo    PEC    all'indirizzo
concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it, a pena di  decadenza,  entro  30
giorni dalla data di comunicazione dell'esito del  concorso,  domanda
diretta al Ministero della difesa con cui chiedono  di  rinunciare  a
detto status per conseguire l'ammissione all'Accademia della  Guardia
di finanza in qualita'  di  allievo  ufficiale,  corredata  da  copia
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita'. 
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro 30 giorni dal momento della restituzione.

Art. 6 Commissione giudicatrice

				Art. 6 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante Generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione  della  graduatoria  unica  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di finanza e da due
professori,  membri.  I  professori   devono   essere   in   possesso
dell'abilitazione  all'insegnamento  negli  istituti   superiori   di
secondo grado nelle materie oggetto di esame; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica e per  l'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale
dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo,  in  qualita'  di
ufficiali  in  servizio  permanente  effettivo,  composta   da   otto
ufficiali della Guardia di finanza, periti selettori, membri; 
      c)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o,  a  parita'  di  grado,  comunque  con
anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. La sottocommissione esaminatrice delle  prove  facoltative  di
lingua straniera e di informatica e'  quella  indicata  al  comma  1,
lettera  a),  integrata  da  ufficiali  della  Guardia  di   finanza,
rispettivamente: 
      a)  qualificati  conoscitori   della   lingua   prescelta   dal
candidato; 
      b) in forza al Servizio informatica del Comando Generale. 
    3. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, ad eccezione
degli ufficiali medici, che  possono  rivestire  anche  il  grado  di
tenente. 
    4. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orali  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 2, lettera a). 
    5. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono  avvalersi  dell'ausilio  di  esperti  ovvero  di   personale
specializzato e tecnico. La  sottocommissione  di  cui  al  comma  1,
lettera b),  puo'  avvalersi,  altresi',  ai  fini  dell'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, dell'ausilio di psicologi. 
    6. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
    7.  Le  sottocommissioni  possono,  durante  lo  svolgimento  dei
lavori, avvalersi di personale di sorveglianza  all'uopo  individuato
dal Centro di Reclutamento.

Art. 7 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 7 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Le sottocommissioni previste all'art. 6, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti.

Art. 8 Esclusione dal concorso

				Art. 8 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
Generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso  dei
requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Le  proposte  di  esclusione  sono  formulate  dal  Centro  di
Reclutamento. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  Generale
della  Guardia  di  finanza,  entro  30  giorni  dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 9 Documento di identificazione

				Art. 9 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. Ad ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire  la
carta di identita' in corso di  validita',  oppure  un  documento  di
riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato,  purche'
munito di fotografia recente.

Art. 10 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

				Art. 10 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
    1. I candidati che abbiano presentato domanda  di  partecipazione
al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto   comunicazione   alcuna   di
esclusione, sosterranno la prova  preliminare,  consistente  in  test
logico-matematici e in  domande  dirette  ad  accertare  le  abilita'
linguistiche, orto-grammaticali e sintattiche della lingua  italiana,
a partire dal 21 marzo 2017. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  14
marzo  2017,   mediante   avviso   pubblicato   sul   sito   internet
www.gdf.gov.it e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il  Pubblico
della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  55,  Roma  (numero
verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere la prova scritta  e  quella  orale  in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
6, comma 1, lettera a). 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai candidati sara' pubblicata sul sito internet www.gdf.gov.it, nella
sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare  da  parte  dei  candidati,  saranno   rese   disponibili
informazioni sul sito internet www.gdf.gov.it. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui al all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    11. Prima dello svolgimento dei test, la sottocommissione di  cui
al comma 10 fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi  per  la
valutazione delle prove dei candidati. 
    12. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art.  11,  i  candidati  classificatisi  nei
primi 1000  posti  della  graduatoria  stilata  ai  soli  fini  della
predetta prova. Sono, inoltre,  ammessi  i  concorrenti  che  abbiano
conseguito  lo  stesso  punteggio  del   concorrente   classificatosi
all'ultimo  posto  utile.  I  restanti  candidati  sono  esclusi  dal
concorso. 
    13. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima sessione  della  predetta  prova,
mediante avviso sul sito internet www.gdf.gov.it o  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 
    14. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  120  giorni   dalla   data   della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 11 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

				Art. 11 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 08:00 del  giorno  5
aprile 2017, nella sede che sara'  resa  nota  con  l'avviso  di  cui
all'art. 10, comma 13, che ha valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    3. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno parimenti rese note con l'avviso richiamato al comma 1.

Art. 12 Prescrizioni da osservare per la prova scritta

				Art. 12 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

Art. 13 Revisione della prova scritta

				Art. 13 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione assegna  a  ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a trenta trentesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro l'11 maggio 2017, con avviso  sul
sito internet www.gdf.gov.it o presso  l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico della Guardia di finanza, viale XXI  Aprile,  n.  55,
Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di   efficienza   fisica,   all'accertamento
dell'idoneita'   psico-fisica   e   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale, secondo il calendario e le modalita' comunicati con  un
ulteriore avviso che sara' reso noto a partire dal giorno  successivo
a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b)  2°,   3°   e   4°   giorno:   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica; 
      c) 5° giorno: accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 14 Prove di efficienza fisica

				Art. 14 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono in: 
      a) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana  1000  m  e
piegamenti sulle braccia; 
      b) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova  di
nuoto 25 m stile libero. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati  nella
tabella  in  allegato  4,  anche  in  una   sola   delle   discipline
obbligatorie determinera' la non idoneita' e quindi l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  della  graduatoria  unica  di  merito,  una  maggiorazione
secondo le seguenti fasce di merito: 
      
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
         +=====================+===========================+
         |       da 1 a 2      |            0,05           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 2,5 a 3,5    |            0,10           |
         +---------------------+---------------------------+
         |       da 4 a 5      |            0,15           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 5,5 a 6,5    |            0,20           |
         +---------------------+---------------------------+
         |       da 7 a 8      |            0,25           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 8,5 a 9,5    |            0,30           |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 10 a 11     |            0,35           |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 11,5 a 12    |            0,40           |
         +---------------------+---------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  6,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione Medico Sportivo Italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio Sanitario  Nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse non oltre l'11 luglio 2017. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data dell'11  luglio  2017,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle prove  e  lo  faccia  presente  ad  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre l'11 luglio 2017,  ferma  restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito. 
    11. Prima dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, la
sottocommissione di cui al comma 5 fissa in apposito atto  i  criteri
cui attenersi. 
    12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.

Art. 15 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di Reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di
Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dalle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante Generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di Reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  3,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale, in  caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  Reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
      b) integrata da documentazione in originale rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio Sanitario Nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). Tale documentazione
deve essere consegnata o fatta pervenire al  Centro  di  Reclutamento
improrogabilmente entro il quindicesimo giorno  solare  successivo  a
quello della comunicazione di non idoneita'. A tal  fine,  la  stessa
potra'  essere  anticipata   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non pervenga ovvero pervenga
oltre il termine suindicato. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di Reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 3, comma 8. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
Reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  Reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici; 
      c) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate. 
    In tali casi, la sottocommissione di cui al comma 1, lettera  a),
dichiara  immediatamente  la  non   idoneita'   dell'aspirante   che,
pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami. 
    12. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva  competenza,
le sottocommissioni di cui all'art. 6, comma  1,  lettere  c)  e  d),
fissano, in apposito atto, i criteri cui attenersi per la valutazione
dei candidati. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 16 Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare

				Art. 16 
 
   Documentazione da produrre in sede di visita medica preliminare 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  Reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  6),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        (1) stato di buona salute; 
        (2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
        (3)     presenza/assenza     di     gravi      manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie  a
farmaci o alimenti. 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta  o  somministrata   nei   30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'art. 14, comma 7. In assenza del  referto,  la
candidata e' sottoposta,  allo  scopo  sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155, e successive modificazioni e integrazioni, secondo il  quale  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 12 luglio 2017, non consenta  di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
Reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche preliminari. La data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato, e' escluso dal concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 17 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

				Art. 17 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   sono   sottoposti   all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  6,  comma  1,  lettera  b),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5.  Prima  dell'effettuazione  dell'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale dei candidati, la sottocommissione di  cui  all'art.  6,
comma 1, lettera b), fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi
per lo svolgimento della prova e la valutazione degli aspiranti. 
    6. I candidati risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale,
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre  i  non  idonei  sono
esclusi dal concorso. 
    7. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    8.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 18 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

				Art. 18 
 
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 6, comma 1, lettera a), e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'), 
    nei limiti del programma riportato in allegato 7. 
    2. I programmi relativi alle singole materie  sono  suddivisi  in
tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli esami. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto alle prove facoltative di una lingua  straniera  -  scelta
tra quelle di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) - e di informatica,
con le modalita' indicate in allegato 8. 
    9. L'aspirante in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'
richiedere di sostenere la prova  di  lingua  straniera  in  inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle  modalita'
di esecuzione della prova. 
    10. Analogamente a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in  possesso  dell'attestato  di  bilinguismo  puo'  essere
assistito, nel corso  della  prova  facoltativa  di  informatica,  da
personale qualificato conoscitore della lingua tedesca, per  ottenere
i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione della stessa. 
    11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 2 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4. 
    12. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto  e  trenta  trentesimi  consegue,  nel
punteggio  della  graduatoria  unica  di  merito,  le   maggiorazioni
riportate in allegato 8. 
    13. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato ad ogni candidato. 
    14. Prima dell'effettuazione delle  prove  orali  e  delle  prove
facoltative di lingua straniera e di informatica, la sottocommissione
fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per  la  valutazione
delle stesse.

Art. 19 Mancata presentazione e differimento del candidato

				Art. 19 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  10,  le
prove di efficienza fisica,  previste  dall'art.  14,  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, previsto  dall'art.  15,  l'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art. 17 e le prove  orali,
previste  dall'art.  18,  e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,
escluso  dal  concorso.  Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici   di
espletamento delle  succitate  fasi  selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 6, comma 1, lettere a),  b),  c),  e
d), hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente  per
documentate cause di forza maggiore, ovvero, se militare in  servizio
della Guardia di finanza, su richiesta del Reparto  di  appartenenza,
solo per  improvvise  e  improrogabili  esigenze  di  servizio  -  di
anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel  rispetto
del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza, inviata presso
il Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, Ufficio Concorsi,
Sezione AA.UU., via delle Fiamme Gialle, n. 18,  00122  Roma/Lido  di
Ostia, deve essere  anticipata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata concorsoRN.comunicazioni@pec.gdf.it. 
    Eventuali variazioni di  tali  recapiti  saranno  rese  note  con
avviso pubblicato sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e  sulla  rete
intranet del Corpo; 
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 11,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  21,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza
maggiore,   debitamente   documentati,   comunicati   dal   candidato
all'Accademia della Guardia di finanza, via fax,  entro  24  ore,  ai
numeri  035/4043215  o  035/4043303  o  tramite   posta   elettronica
certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it,  sono  valutati  a
giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia,
che, sentito il  presidente  della  sottocommissione  per  la  visita
medica  di  incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione   del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto  improrogabilmente  entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e c) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
Reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e c),  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10.

Art. 20 Graduatoria

				Art. 20 
 
                             Graduatoria 
 
    1.  La  graduatoria  unica   di   merito   e'   compilata   dalla
sottocommissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a  esclusione  delle  lettere
f), h), i) ed l). 
    3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici: 
      a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
tre materie d'esame); 
      b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
      c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove  di  efficienza
fisica  e  nelle  prove  facoltative  di  lingua   straniera   e   di
informatica; 
      d) punteggio titoli, assegnato in base al voto del  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  conseguito,  secondo   le
seguenti fasce di merito: 
      
 
    =============================================================
    |        Voto conseguito        |Maggiorazione del punteggio|
    +===============================+===========================+
    |       da 61/100 a 70/100      |            0,05           |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |      da 71/100 a 80/100       |            0,15           |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |      da 81/100 a 90/100       |            0,30           |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |      da 91/100 a 95/100       |            0,50           |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |      da 96/100 a 99/100       |            0,60           |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |              100              |            0,70           |
    +-------------------------------+---------------------------+
    |           100 e lode          |            0,80           |
    +-------------------------------+---------------------------+
 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  di  piu'  diplomi   di
istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 2, comma 2, e'
preso in considerazione, ai fini della valutazione, quello conseguito
con il punteggio piu' favorevole. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante Generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 21. 
    Tale graduatoria e'  resa  nota  con  avviso  sul  sito  internet
www.gdf.gov.it, sulla rete intranet  del  Corpo  e  presso  l'Ufficio
Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia  di  finanza,  viale
XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 10.

Art. 21 Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

				Art. 21 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi al  corso  di
formazione, in qualita' di allievi ufficiali del "ruolo  normale",  i
candidati iscritti nella graduatoria di cui all'art. 20,  nei  limiti
dei  posti  messi  a  concorso,  secondo  l'ordine  risultante  dalla
graduatoria stessa e tenuto conto  della  riserva  di  posti  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettere a) e b), sempreche'  abbiano  conseguito
il giudizio di idoneita' alla visita medica di  incorporamento,  alla
quale sono sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,
da parte della sottocommissione di cui all'art. 6, comma  1,  lettera
e). 
    2.   Prima   della   visita   medica   di   incorporamento,    la
sottocommissione fissa, in apposito atto, i criteri cui attenersi per
lo svolgimento degli accertamenti. 
    3. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    4. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 10. 
    5. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettere a) e b), non beneficiano di tale riserva  laddove
risultino, rispettivamente, privi dell'attestato di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria  di  secondo
grado o superiore, ovvero non appartenenti a una delle  categorie  di
cui all'art. 2151, comma 1, lettera a), del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66. 
    6. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza  entro  30  giorni  dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine di graduatoria. 
    7.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
della graduatoria,  nel  limite  di  un  decimo  dei  posti  messi  a
concorso. 
    8. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti e i finanzieri del Corpo devono  rinunciare  al  grado
rivestito per la durata del corso. 
    9. Gli allievi  ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    10. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
Organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 22 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

				Art. 22 
 
                 Spese di partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive, sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere f) e l), ai candidati appartenenti
al Corpo sono concesse licenze straordinarie, per esami militari, per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino alla concorrenza di giorni 30, puo'  essere  concessa
per la preparazione agli  esami  orali  solo  a  coloro  che  avranno
conseguito il giudizio di  idoneita'  all'accertamento  attitudinale.
Per i militari frequentatori di corso, le  assenze  maturate  per  la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
limite massimo di 45  giorni  annui  (art.  3,  comma  37,  legge  24
dicembre 1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della  anzidetta
licenza soltanto per la  parte  residua  fino  alla  concorrenza  dei
citati 45 giorni. Qualora il concorrente non si presenti  alle  prove
orali  per  cause  dipendenti  dalla  propria  volonta',  la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti.

Art. 23 Trattamento economico degli allievi ufficiali

				Art. 23 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 24 Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo

				Art. 24 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
                 provenienti dai militari del Corpo 
 
    1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale.

Art. 25 Sito internet e informazioni utili

				Art. 25 
 
                 Sito internet e informazioni utili 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
consultando il sito internet del Corpo all'indirizzo  www.gdf.gov.it,
nella sezione relativa ai concorsi.

Art. 26 Trattamento dei dati personali

				Art. 26 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali, e sono trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del   rapporto
medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, tra i quali il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza.  
      Roma, 27 gennaio 2017 
 
                                             Gen. C.A. Giorgio Toschi

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