MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese». (18E11482)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09-11-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso straordinario per titoli ed esami per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno, indetto ai sensi dell'articolo 4, comma 1-quater, lettera b), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, recante: «Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese». (18E11482)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
  • Data: 09-11-2018
  • Scadenza: 12-12-2018

Art. 1 Definizioni

			IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"  e  successive  modificazioni,  nonche'  il
decreto del Presidente della  Repubblica  12  aprile  2006,  n.  184,
regolamento recante "Disciplina in materia di  accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola  concernente
norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate", e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili"  e  successive  modificazioni,  e  il
relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive
modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
disposizioni legislative  in  materia  di  istruzione  relative  alle
scuole di ogni ordine e grado; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  1999,  n.  233,  recante
"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola,  a  norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo  1997,  n.  59"  e  in  particolare
l'art. 2 che individua le competenze e la composizione del  Consiglio
superiore della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  numeri  215  e  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la  parita'  di  trattamento  tra  le  persone,  senza
distinzione di religione, di convinzioni personali, di  handicap,  di
eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  9  novembre  2007,  n.  206,  come
modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016,  n.  15,  recante
attuazione della direttiva 2013/55/UE e dell'art. 49 del decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto  1999,  n.  394,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
"Codice delle pari  opportunita'  tra  uomo  e  donna"  e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile"  e  successive  modificazioni,  ed  in
particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  sviluppo"  e
successive modificazioni e in particolare l'art. 8, comma 1,  ove  si
dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione  a
concorsi per l'assunzione nelle  pubbliche  amministrazioni  centrali
siano inviate esclusivamente per via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  "Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013" e in particolare l'art. 7; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  "Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti"; 
    Visto  il  regolamento  27  aprile  2016,  n.   2016/679/UE   del
Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati, cd. "GDPR"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2009,
n. 89, recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 26 maggio 1998, ed in  particolare  l'art.  4,  recante
"Criteri generali per la disciplina da parte delle universita'  degli
ordinamenti dei corsi di laurea in scienze della formazione  primaria
e delle scuole di specializzazione all'insegnamento secondario"; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre 2006, n. 305, regolamento recante "Identificazione dei  dati
sensibili  e  giudiziari  trattati  e   delle   relative   operazioni
effettuate dal Ministero della pubblica istruzione"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  recante  "Regolamento
concernente la definizione della disciplina  dei  requisiti  e  della
formazione iniziale  degli  insegnanti  della  scuola  dell'infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di  primo  e  secondo
grado" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 30 settembre 2011, recante "Criteri e modalita' per  lo
svolgimento dei  corsi  di  formazione  per  il  conseguimento  della
specializzazione  per  le  attivita'  di  sostegno,  ai  sensi  degli
articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  16  novembre  2012,  n.  254,  recante   "Indicazioni
nazionali per il curricolo della scuola  dell'infanzia  e  del  primo
ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del  27  ottobre  2015,  n.  850,  recante  "Obiettivi,
modalita' di valutazione del grado di  raggiungimento  degli  stessi,
attivita' formative  e  criteri  per  la  valutazione  del  personale
docente ed educativo in periodo di formazione e di  prova,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107"; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sezione VI, 19 dicembre
2016,  n.  5388,  e  le  altre  simili,  con  le  quali  si   afferma
l'equiparazione tra il diploma magistrale e il diploma  di  maturita'
linguistica  conseguito  al  termine  dei  percorsi  quinquennali  di
sperimentazione attivati presso gli istituti magistrali; 
    Visto  il  decreto-legge  12  luglio   2018,   n.   87,   recante
"Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese"
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 ed in
particolare  l'art.  4,  comma  1-novies,  il  quale   prevede,   con
riferimento al concorso straordinario per il reclutamento dei docenti
per la scuola dell'infanzia e primaria, su posto comune e di sostegno
di cui al comma 1-quater, lettera b)  del  citato  art.  4,  che  con
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca siano disciplinati "Il contenuto del bando, i  termini  e  le
modalita' di presentazione delle domande,  i  titoli  valutabili,  le
modalita' di svolgimento della prova orale, i criteri di  valutazione
dei titoli e della prova, nonche' la composizione  delle  commissioni
di valutazione e l'idonea misura del contributo"; 
    Considerato  che  l'art.  4,   comma   1-quinquies   del   citato
decreto-legge n. 87 del 2018 autorizza il  Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca a bandire il concorso  straordinario
di cui al comma  1-quater,  lettera  b)  "in  deroga  alle  ordinarie
procedure autorizzatorie,  che  rimangono  ferme  per  le  successive
immissioni in ruolo, in  ciascuna  regione  e  distintamente  per  la
scuola dell'infanzia e per quella  primaria,  per  la  copertura  dei
posti sia comuni,  ivi  compresi  quelli  di  potenziamento,  che  di
sostegno"; 
    Preso atto che l'art. 4,  comma  1-octies,  secondo  periodo  del
citato decreto-legge n. 87 del 2018, prevede  la  valorizzazione  del
superamento di tutte le prove di precedenti  concorsi  per  il  ruolo
docente,  il  possesso  di  titoli   di   abilitazione   di   livello
universitario e di ulteriori titoli  universitari  e  la  particolare
valorizzazione del servizio svolto presso le istituzioni  scolastiche
del sistema nazionale di istruzione, al quale sono riservati  sino  a
50 dei 70 punti complessivamente attribuibili ai titoli; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca del 17 ottobre 2018 che autorizza la presente procedura
concorsuale  straordinaria  e  recante  all'allegato  A  i  programmi
concorsuali, all'allegato B la griglia di valutazione  per  la  prova
orale delle procedure concorsuali e  all'allegato  C  la  tabella  di
ripartizione del punteggio dei titoli valutabili; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto istruzione e ricerca - sezione scuola; 
    Resa l'informativa alle OO.SS. firmatarie del Contratto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca; 
      b) Ministero:  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca; 
      c)  decreto-legge:  decreto-legge  12  luglio  2018,   n.   87,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96; 
      d) testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,  e
successive modificazioni; 
      e)  USR:  Ufficio  scolastico  regionale  o  Uffici  scolastici
regionali; 
      f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli  USR
o i dirigenti di seconda fascia preposti alla direzione di un USR; 
      g) graduatorie ad esaurimento: graduatorie  permanenti  di  cui
all'art. 401 del testo unico rese ad esaurimento dall'art.  1,  comma
601, lettera c), della legge 29 dicembre 2006, n. 296; 
      h) decreto ministeriale: decreto ministeriale  del  17  ottobre
2018 pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 .

Art. 2 Concorso straordinario

				Art. 2 
 
                       Concorso straordinario 
 
    1. E' indetto, ai sensi dell'art. 4, comma 1-quater, lettera  b),
e  commi  1-quinquies,  1-sexies,  1-septies,   1-octies,   1-novies,
1-decies e 1-undecies del decreto-legge, un  concorso  straordinario,
per titoli ed esami, per il reclutamento a  tempo  indeterminato  del
personale docente su posti comuni e posti di  sostegno  della  scuola
dell'infanzia e  della  scuola  primaria  riservato  ai  soggetti  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. Sia  il  concorso
che le relative graduatorie sono organizzate su base regionale. 
    2. E', eventualmente, disposta l'aggregazione territoriale  delle
procedure concorsuali ove  a  dette  procedure  partecipi  un  numero
esiguo di candidati. Le sedi saranno individuate  e  comunicate,  con
avviso da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  del  18  dicembre
2018, ad esito della presentazione delle domande  di  partecipazione,
con l'individuazione dell'USR responsabile della procedura. L'USR che
sara' individuato, sara' responsabile dello  svolgimento  dell'intera
procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie di merito
della propria regione, nonche'  delle  graduatorie  di  merito  delle
ulteriori regioni le cui procedure sono state aggregate.

Art. 3 Requisiti di ammissione

				Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Ai sensi dell'art. 4, comma  1-quinquies,  del  decreto-legge,
sono ammessi a partecipare alle procedure di cui al presente  decreto
i candidati in possesso dei seguenti titoli: 
      a) titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso  i
corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo
conseguito  all'estero  e  riconosciuto  in  Italia  ai  sensi  della
normativa vigente, purche' i docenti in possesso dei predetti  titoli
abbiano  svolto,  nel  corso  degli  ultimi  otto   anni   scolastici
(2010/11-2017/2018),  presso  le  istituzioni  scolastiche   statali,
almeno due annualita' di  servizio  specifico  rispettivamente  sulla
scuola dell'infanzia o primaria, anche non continuative, sia su posto
comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato  e'  valutato
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
      b) diploma magistrale con  valore  di  abilitazione  e  diploma
sperimentale a indirizzo linguistico, conseguiti presso gli  istituti
magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito  all'estero  e
riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente,  conseguiti,
comunque, entro l'anno scolastico 2001/2002,  purche'  i  docenti  in
possesso dei predetti titoli abbiano svolto, nel corso  degli  ultimi
otto  anni  scolastici  (2010/11-2017/2018),  presso  le  istituzioni
scolastiche statali almeno  due  annualita'  di  servizio  specifico,
rispettivamente sulla scuola  dell'infanzia  o  primaria,  anche  non
continuative, sia su posto comune che  di  sostegno.  Il  servizio  a
tempo determinato e' valutato ai sensi dell'art. 11, comma 14,  della
legge 3 maggio 1999, n. 124; 
      c) per le procedure per i  posti  di  sostegno  su  infanzia  e
primaria, oltre al possesso di uno dei titoli di cui alle lettere  a)
e  b),  e'  richiesto  il  possesso   dello   specifico   titolo   di
specializzazione sul sostegno conseguito  ai  sensi  della  normativa
vigente o di analogo titolo di specializzazione conseguito all'estero
e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. 
    2. Sono ammessi con riserva  coloro  che,  avendo  conseguito  il
titolo abilitante o  la  specializzazione  sul  sostegno  all'estero,
abbiano comunque presentato la  relativa  domanda  di  riconoscimento
alla  Direzione  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici   e   la
valutazione del  sistema  nazionale  di  istruzione,  entro  la  data
termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla
procedura concorsuale. 
    3. Sono, altresi', ammessi con riserva alla procedura concorsuale
per posti di sostegno i docenti che conseguano il relativo titolo  di
specializzazione entro il 1° dicembre 2018, nell'ambito  di  percorsi
avviati entro il 31 maggio 2017, ivi compresi quelli disciplinati dal
decreto del Ministro 10 marzo  2017,  n.  141,  come  modificato  dal
decreto 13 aprile 2017, n. 226. 
    4.  I  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con   riserva   di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, l'USR dispone  l'esclusione  dei  candidati  in
qualsiasi momento della procedura concorsuale.

Art. 4 Domanda di partecipazione: termine, contenuto e modalita' di presentazione

				Art. 4 
 
Domanda  di  partecipazione:  termine,  contenuto  e   modalita'   di
                            presentazione 
 
    1. I candidati possono presentare istanza  di  partecipazione,  a
pena di esclusione, in un'unica regione,  ad  eccezione  della  Valle
d'Aosta e del Trentino-Alto Adige, per una  o  piu'  delle  procedure
concorsuali per le quali posseggano i requisiti di cui all'art. 3 del
presente bando. Il candidato concorre per piu' procedure  concorsuali
mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle
procedure concorsuali cui intenda partecipare. 
    2.  I  candidati  presentano  l'istanza  di   partecipazione   ai
concorsi, esclusivamente, attraverso il sistema informativo POLIS  ai
sensi del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse  non  sono
prese in considerazione. 
    3. L'istanza di partecipazione al  concorso  tramite  POLIS  deve
essere presentata a partire dalle ore 9,00 del 12 novembre 2018  fino
alle ore 23,59 del 12 dicembre 2018. 
    4.  Il  candidato  residente  all'estero,   o   ivi   stabilmente
domiciliato, qualora non in possesso delle credenziali di accesso  al
sistema informativo di cui al comma 2, acquisisce  dette  credenziali
presso  la  sede  dell'Autorita'  consolare  italiana.   Quest'ultima
verifica l'identita' del candidato e comunica le  risultanze  all'USR
competente a gestire la relativa procedura concorsuale, che  provvede
alla registrazione del candidato nel sistema informativo. Ultimata la
registrazione, il candidato riceve dal sistema informativo  i  codici
di  accesso  per  l'acquisizione  telematica  della   istanza   nella
successiva fase prevista dalla procedura. 
    5. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai
sensi dell'art. 4, comma 1-novies, del decreto-legge e  dell'art.  1,
comma 111, della legge 13 luglio 2015, n. 107  nonche'  dell'art.  7,
comma 6, del decreto ministeriale, il pagamento di un  contributo  di
segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura per  cui
si     concorre     (infanzia     comune/primaria     comune/infanzia
sostegno/primaria sostegno).  Il  pagamento  deve  essere  effettuato
esclusivamente tramite  bonifico  bancario  sul  conto  intestato  a:
sezione di tesoreria 348 Roma succursale IT 28S 01000 03245 348 0  13
2410 00 Causale: "regione - grado di scuola/tipologia di posto - nome
e cognome - codice fiscale del candidato"  e  dichiarato  al  momento
della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS. 
    6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b) la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c)  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto/a ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e)  di  essere  fisicamente  idoneo/a  allo  svolgimento  delle
funzioni proprie del docente; 
      f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono  stati
concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono  giudiziale)  e  gli
eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero.  Tale
dichiarazione deve essere resa anche se negativa,  pena  l'esclusione
dal concorso; 
      g)  di  non  essere   stato/a   destituito/a   o   dispensato/a
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento e di  non  essere  stato/a  licenziato/a  da
altro impiego statale ai sensi  della  normativa  vigente,  per  aver
conseguito  l'impiego  mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,
comunque, con mezzi fraudolenti,  ovvero  per  aver  sottoscritto  il
contratto individuale di lavoro  a  seguito  della  presentazione  di
documenti falsi. In caso contrario, il  candidato  deve  indicare  la
causa di risoluzione del rapporto d'impiego; 
      h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a
parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno  luogo  a
preferenza. I titoli devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o  certificata  presso  cui  il  candidato  chiede  di  ricevere   le
comunicazioni relative al concorso. Il candidato  si  impegna  a  far
conoscere tempestivamente le variazioni tramite sistema POLIS; 
      j) la tipologia o le tipologie di posto per la quale o  per  le
quali si intende concorrere; 
      k)  il   titolo   di   abilitazione   all'insegnamento   o   di
specializzazione per il sostegno  di  cui  all'art.  3  del  presente
bando, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda con
l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno
scolastico ovvero accademico in cui e'  stato  conseguito,  del  voto
riportato.  Qualora  il  titolo  di  accesso  sia  stato   conseguito
all'estero  e  riconosciuto,  devono   essere,   altresi',   indicati
obbligatoriamente  gli  estremi  del  provvedimento   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  di  riconoscimento
dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo  di  accesso
sia stato conseguito all'estero ma in attesa  di  riconoscimento  dal
Ministero occorre dichiarare di aver presentato la  relativa  domanda
di  riconoscimento  alla  Direzione  generale  per  gli   ordinamenti
scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro
la data termine per la presentazione della domanda di  partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva;  analogamente,  gli
aspiranti a posti di sostegno, che non siano ancora in  possesso  del
titolo di specializzazione, dovranno altresi'  dichiarare  di  essere
iscritti ai relativi percorsi avviati entro il 31  maggio  2017,  ivi
compresi quelli disciplinati dal decreto del Ministro 10 marzo  2017,
n. 141, come modificato dal decreto 13 aprile  2017,  n.  226  e  che
conseguiranno il relativo titolo  di  specializzazione  entro  il  1°
dicembre 2018; 
      l)  di  avere  svolto,  nel  corso  degli  ultimi   otto   anni
scolastici, presso le istituzioni  scolastiche  statali,  almeno  due
annualita',  anche   non   continuative,   di   servizio   specifico,
rispettivamente nella scuola dell'infanzia o primaria, sia  su  posto
comune che di sostegno. Il servizio a tempo determinato  e'  valutato
ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124; 
      m) per la  sola  scuola  dell'infanzia  la  lingua  comunitaria
prescelta tra le seguenti: inglese,  francese,  tedesco  e  spagnolo,
oggetto di valutazione nell'ambito della prova orale di cui  all'art.
6 del presente bando; per  le  procedure  concorsuali  relative  alla
scuola primaria, la lingua comunitaria e'  esclusivamente  la  lingua
inglese; 
      n) i titoli  valutabili  ai  sensi  della  tabella  dei  titoli
allegata al decreto ministeriale (allegato C); 
      o) il  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali  per  le
finalita' e con le modalita' di cui al regolamento 27 aprile 2016, n.
2016/679/UE del Parlamento europeo  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla  libera  circolazione  di  tali  dati,  cd.  Regolamento
generale per la protezione dei dati (GDPR) e al  decreto  legislativo
30 giugno 2003, n. 196; 
      p) il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q) dichiarazione sull'eventuale diritto alla  riserve  previste
dalla vigente normativa. Coloro che hanno  diritto  alla  riserva  di
posti in applicazione della  legge  n.  68/1999  e  che  non  possono
produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai  centri  per
l'impiego poiche' occupati con contratto  a  tempo  determinato  alla
data di scadenza del bando, indicheranno la data e  la  procedura  in
cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; 
      r)  se,  nel  caso  in  cui  sia  diversamente   abile,   abbia
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992, n. 104, di essere assistito/a durante la  prova,  indicando  in
caso affermativo  l'ausilio  necessario  in  relazione  alla  propria
diversa  abilita'.  Tali  richieste  devono  risultare  da   apposita
certificazione rilasciata da una competente  struttura  sanitaria  da
inviare, almeno dieci giorni prima  dell'inizio  della  prova,  o  in
formato   elettronico   mediante   posta   elettronica    certificata
all'indirizzo del competente USR o a mezzo  di  raccomandata  postale
con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR.  Le  modalita'
di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente.
Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico  verbale
che invia all'interessato; 
      s) di aver effettuato il versamento del contributo previsto per
la partecipazione al concorso,  per  ognuno  degli  insegnamenti/tipi
posto richiesti. 
    7. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente decreto. 
    8. L'amministrazione scolastica non e' responsabile  in  caso  di
smarrimento delle proprie  comunicazioni  dipendente  da  inesatte  o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo  di  posta  elettronica  oppure  da   mancata   o   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato
nella domanda, nonche' in caso di  eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5 Commissioni di valutazione

				Art. 5 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni di valutazione sono nominate  con  decreti  dei
dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' di cui  al
decreto ministeriale, art. 16,  e  nel  rispetto  delle  disposizioni
degli articoli 11, 12, 13, 14, 15 del medesimo decreto ministeriale.

Art. 6 Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale

				Art. 6 
 
  Articolazione del concorso: durata e contenuto della prova orale 
 
    1. La procedura concorsuale si articola in  una  prova  orale  di
natura didattico-metodologica  e  nella  successiva  valutazione  dei
titoli. 
    2. La prova orale ha una durata massima complessiva di 30 minuti,
fermi restando gli eventuali tempi  aggiuntivi  di  cui  all'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e consiste nella progettazione di
un'attivita' didattica, comprensiva dell'illustrazione  delle  scelte
contenutistiche, didattiche, metodologiche compiute e  di  esempi  di
utilizzo  pratico  delle   Tecnologie   dell'informazione   e   della
comunicazione (TIC). La commissione interloquisce con il candidato  e
accerta altresi' la conoscenza della lingua straniera di cui ai commi
4 e 5. 
    3. La prova orale per  i  posti  comuni,  distinta  per  i  posti
relativi alla scuola dell'infanzia e  primaria,  ha  per  oggetto  il
programma generale e specifico di  cui  all'allegato  A  del  decreto
ministeriale e valuta la padronanza  delle  discipline  in  relazione
alle  competenze  metodologiche  e  di  progettazione   didattica   e
curricolare,   anche    mediante    l'utilizzo    delle    tecnologie
dell'informazione e della comunicazione. 
    4. La prova orale per la scuola dell'infanzia  valuta,  altresi',
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in una  delle  quattro  lingue  comunitarie  tra  francese,
inglese, spagnolo e tedesco almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di riferimento per  le  lingue.  Al  fine  del  conseguimento
dell'idoneita' all'insegnamento della lingua inglese, la prova  orale
per la scuola primaria  valuta  l'abilita'  di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in lingua  inglese  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le  lingue  e
la relativa competenza didattica. La griglia nazionale di valutazione
di cui all'art. 9, comma  2  del  decreto  ministeriale  definisce  i
criteri di valutazione delle suddette abilita' linguistiche  e  della
competenza didattica. 
    5. La prova orale per i posti di  sostegno  verte  sul  programma
generale e specifico di cui all'allegato A del decreto  ministeriale,
valuta la competenza del candidato nelle attivita' di  sostegno  agli
allievi  con  disabilita'  volte  alla  definizione  di  ambienti  di
apprendimento,  alla  progettazione  didattica  e   curricolare   per
garantire l'inclusione e il raggiungimento di obiettivi adeguati alle
possibili potenzialita' e alle differenti tipologie  di  disabilita',
anche mediante l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e  della
comunicazione. La prova  orale  per  il  sostegno  presso  la  scuola
dell'infanzia valuta  altresi'  l'abilita'  di  comprensione  scritta
(lettura) e produzione orale (parlato) in una  delle  quattro  lingue
comunitarie tra francese,  inglese,  spagnolo  e  tedesco  almeno  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. La
prova  orale  per  il  sostegno  presso  la  scuola  primaria  valuta
l'abilita' di  comprensione  scritta  (lettura)  e  produzione  orale
(parlato) in lingua inglese almeno al livello B2  del  Quadro  comune
europeo di  riferimento  per  le  lingue  e  la  relativa  competenza
didattica speciale.  La  griglia  nazionale  di  valutazione  di  cui
all'art. 9, comma 2 del decreto ministeriale definisce i  criteri  di
valutazione delle suddette abilita' linguistiche e  della  competenza
didattica.

Art. 7 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

				Art. 7 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Il diario di svolgimento della prova orale  con  l'indicazione
della sede di destinazione dei candidati  distribuiti  e'  comunicato
dagli USR  responsabili  della  procedura  concorsuale  almeno  venti
giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo  di  posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda  di  partecipazione.
Tale comunicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.
All'atto  del  primo  insediamento   di   ciascuna   commissione   di
valutazione,  la  stessa  provvedera'  all'estrazione  della  lettera
alfabetica dalla quale si partira'  per  l'espletamento  della  prova
orale. La predetta estrazione avverra' in seduta pubblica. 
    2. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato  A
del decreto ministeriale e secondo i criteri generali di cui all'art.
6. Le commissioni ne predispongono un numero pari a tre volte  quello
dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia
su  cui  svolgere  la  prova ventiquattro   ore   prima   dell'orario
programmato per la propria prova. Le tracce estratte saranno  escluse
dai successivi sorteggi. 
    3. I candidati si devono  presentare  nelle  rispettive  sedi  di
esame muniti di documento di riconoscimento valido e  della  ricevuta
di versamento del contributo di cui all'art. 4. 
    4. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente  che  non
si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
    5. La prova del concorso non puo' aver luogo nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi.

Art. 8 Valutazione della prova orale e dei titoli

				Art. 8 
 
             Valutazione della prova orale e dei titoli 
 
    1. Per la valutazione della prova orale e per la valutazione  dei
titoli, la commissione ha a disposizione un punteggio  massimo  pari,
rispettivamente, a 30 e a 70 punti. 
    2. La  valutazione  della  prova  orale  viene  effettuata  dalla
commissione in base ai criteri e ai punteggi indicati  nelle  griglie
nazionali  di  valutazione  di  cui  all'allegato   B   del   decreto
ministeriale. Ai sensi  della  tabella  di  cui  all'allegato  C  del
decreto ministeriale, la commissione assegna ai  titoli  culturali  e
professionali un punteggio massimo di 70 punti.

Art. 9 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli

				Art. 9 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dall'allegato  C  del
decreto ministeriale e devono essere conseguiti, o  laddove  previsto
riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto  per  la
presentazione della domanda  di  ammissione,  fermo  restando  quanto
indicato  all'art.  3  in  merito  al  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione valuta, esclusivamente, i titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto disposto dal comma 2, il  candidato  che  ha
sostenuto la prova  orale  presenta  al  dirigente  preposto  all'USR
competente i titoli dichiarati nella domanda di  partecipazione,  non
documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva.  La
presentazione deve essere  effettuata  entro  e  non  oltre  quindici
giorni dalla predetta comunicazione. 
    4. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge.

Art. 10 Graduatorie di merito straordinarie regionali

				Art. 10 
 
            Graduatorie di merito straordinarie regionali 
 
    1. La commissione di valutazione, dopo  aver  valutato  la  prova
orale e i titoli, procede  alla  compilazione  della  graduatoria  di
merito straordinaria regionale. 
    2. Ciascuna graduatoria comprende tutti i soggetti  ammessi  alle
distinte procedure e che si sono sottoposti alla prova orale  di  cui
all'art. 6. 
    3. Le graduatorie, approvate con decreto dal  dirigente  preposto
all'USR  entro  il  30  luglio  2019,  sono  trasmesse   al   sistema
informativo del Ministero e sono  pubblicate  nell'albo  e  sul  sito
internet dell'USR, nonche' sul sito internet del Ministero. 
    4. Le graduatorie sono utilizzate annualmente, nei limiti di  cui
all'art. 4, comma 1-quater, lettera b)  del  decreto-legge,  ai  fini
dell'immissione in ruolo e sino al loro esaurimento. 
    5. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al periodo di formazione e di prova di cui al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n.
850, ad eccezione dei docenti che abbiano gia' superato positivamente
il predetto periodo, a pieno titolo  o  con  riserva,  per  il  posto
specifico. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  straordinarie
regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui  all'art.  39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    7. L'immissione in ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie  regionali  comporta,  ai  sensi  dell'art.  4,   comma
1-decies del decreto-legge, la decadenza dalle altre graduatorie  del
predetto concorso, nonche' dalle  graduatorie  di  istituto  e  dalle
graduatorie ad esaurimento. 
    8. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
straordinarie regionali comporta, esclusivamente, la decadenza  dalla
graduatoria relativa. 
    9.  Per  le  tipologie  di  posto  per  le  quali   e'   disposta
l'aggregazione territoriale delle procedure  concorsuali  si  procede
all'approvazione di graduatorie distinte per ciascuna regione. 
    10. Ai sensi dell'art. 15, comma  10-bis,  del  decreto-legge  12
settembre 2013, n. 104, convertito in legge 8 novembre 2013, n.  128,
i  docenti  destinatari  di  nomina  a  tempo  indeterminato  possono
chiedere   il    trasferimento,    l'assegnazione    provvisoria    o
l'utilizzazione  in  altra  provincia  dopo  tre  anni  di  effettivo
servizio nelle province di titolarita'.

Art. 11 Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione

				Art. 11 
 
        Presentazione dei documenti di rito per l'assunzione 
 
    1. I concorrenti assunti a  tempo  indeterminato  sono  tenuti  a
presentare i documenti di rito richiesti per l'assunzione.  Ai  sensi
dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183,  i  certificati  e
gli atti di notorieta'  rilasciati  dalle  pubbliche  amministrazioni
sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie.

Art. 12 Ricorsi

				Art. 12 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della  Repubblica,  entro   centoventi
giorni,  oppure  ricorso  giurisdizionale  al  competente   Tribunale
amministrativo  regionale,  entro  sessanta  giorni  dalla  data   di
pubblicazione o di notifica all'interessato.

Art. 13 Informativa sul trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE  del
Parlamento europeo cd. "GDPR" e del  decreto  legislativo  30  giugno
2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, si
informano i candidati che il trattamento dei dati personali  da  essi
forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti  a
tale   scopo   dall'amministrazione   e'    finalizzato    unicamente
all'espletamento del concorso medesimo ed avverra' con  l'ausilio  di
procedure  informatizzate,  nei  modi  e  nei  limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita', anche in caso  di  comunicazione  a
terzi. I dati, resi anonimi, potranno inoltre  essere  utilizzati  ai
fini di elaborazioni statistiche. 
    2. Il conferimento di  tali  dati  e'  facoltativo  e,  tuttavia,
riveste  i  caratteri  della   indispensabilita'   in   ordine   alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti  di  cui  al  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  al  regolamento  UE  2016/679
(GDPR),  in  particolare  il  diritto  di  accedere  ai  propri  dati
personali,  di  chiederne  la   rettifica,   l'aggiornamento   e   la
cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione  della
legge, di chiedere la portabilita' dei dati  nonche'  di  opporsi  al
loro trattamento o di revocare il consenso, rivolgendo  le  richieste
al  competente  USR,  che  esercita  le  funzioni  del  titolare  del
trattamento.

Art. 14 Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano

				Art. 14 
 
Disposizioni relative alle scuole con lingua di insegnamento  slovena
                     e bilingue sloveno-italiano 
 
    1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo
unico, l'Ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi straordinari per la scuola  dell'infanzia
e primaria con lingua di insegnamento slovena per posto comune  e  di
sostegno,  anche  avvalendosi   della   collaborazione   dell'ufficio
speciale di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n.
38.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo  del
comparto scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Roma, 7 novembre 2018  
 
                                       Il direttore generale: Novelli

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