MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia. (15E05147)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 03-11-2015

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di quattro Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario dell'Esercito, riservato ai laureati in psicologia. (15E05147)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 03-11-2015
  • Scadenza: 03-12-2015

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di decisione e di controllo" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il Decreto del Ministro dell'Universita'  e  della  Ricerca
Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999,  n.  509,  concernente  il
regolamento  in  materia  di  autonomia   didattica   degli   Atenei,
modificato dal decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita'
e della Ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270; 
    Visto l'art. 16 del Decreto Legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  Dirigenti  di   Uffici   Dirigenziali
Generali; 
    Visto il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il Decreto  Legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare e l'art.
2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei   decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato presso la Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al foglio
n. 2512- concernente la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il Decreto Ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il  1°  marzo  2013,  registro  1,  foglio  n.  390- 
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il Personale Militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; 
    Visto il Decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8
concernente semplificazioni per la partecipazioni a concorsi e  prove
selettive; 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2015); 
    Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015 - 2017; 
    Visto il Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al  servizio  militare  e  della  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Vista la lettera dello Stato Maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
0160719 del 17 dicembre 2014; 
    Vista la lettera dello  Stato  Maggiore  dell'Esercito  n.  M_  D
E0012000 0067539 del 30 aprile 2015; 
    Visto il Decreto  del  Ministro  della  Difesa  30  giugno  2015,
-registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio  n.
1574- recante "Disciplina dei  concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Esercito italiano" emanato ai sensi dell'art. 647  del
sopraindicato Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine
al  personale  militare,  desumibile  dal  combinato  disposto  degli
articoli 625,  comma  1,  del  citato  Decreto  Legislativo  66/2010,
rubricato  "Rapporti  con  l'ordinamento  generale  del  lavoro  alle
dipendenze  delle  amministrazioni  pubbliche  e  altri   ordinamenti
speciali", 19,  comma  1,  della  legge  4  novembre  2010,  n.  183,
rubricato "Specificita' delle Forze Armate, delle Forze di Polizia  e
del Corpo Nazionale dei  Vigili  del  Fuoco",  51,  comma  8,  ultimo
periodo,  della  legge  23   dicembre   2000,   n.   388,   rubricato
"Programmazione delle assunzioni e norme interpretative", e 3,  comma
1,  del  Decreto  Legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   rubricato
"Personale in regime di diritto pubblico"; 
    Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla
luce della peculiarita' dello status  e  delle  funzioni  svolte  dal
personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il
citato Decreto Legislativo 66/2010 ha  cura  di  prevedere,  tra  gli
altri,  il  possesso  di   specifici   requisiti   legati   all'eta',
all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli  635,
646, 672, 682, 684, 697 e 700); 
    Considerato che la pianificazione pluriennale dei reclutamenti in
questione e quella annuale degli avanzamenti in carriera di cui  agli
articoli 634, 654, 660 e 1035 del citato Decreto Legislativo  66/2010
presuppongono la indefettibile cadenza periodica dei concorsi di  cui
trattasi,  alla  luce  della  necessita'   di   non   precludere   la
partecipazione al concorso a quanti abbiano progressivamente maturato
e  attualmente  mantenuto  i  necessari  requisiti,  connotati  dalla
specificita' quale sopra descritta; 
    Considerato che, in coerenza con quanto sopra  esposto,  le  sole
ipotesi in  cui  e'  ammesso  lo  scorrimento  delle  graduatorie  di
concorso, entro il termine di un anno dalla loro approvazione, per il
reclutamento  presso  le  Forze  Armate  sono  quelle   organicamente
individuate all'art. 643 del citato Decreto Legislativo  66/2010  con
esclusione dell'applicabilita' di  ogni  altra  normativa  vigente  a
riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza  (Cons.  Stato,
sez. IV, 15 settembre 2015, n.  4330;  Tar  Lazio,  sez.  I  ter,  26
settembre 2014, n. 10026; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014,  n.
100; Cons. Stato, Ad Plen., 28 luglio 2011, n. 14,  punto  51,  Cons.
Stato sez. IV, 15 settembre 2015 numeri 4330, 4331 e 4332); 
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire,  al  fine  di   soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di
4 (quattro) Sottotenenti in servizio permanente  nel  ruolo  speciale
del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2015; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di 4 (quattro) Sottotenenti  in  servizio  permanente
nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva  di
1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero  dei
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso
la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4^ serie speciale. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il  Personale  Militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo  art.  3  e  nei  siti  internet   www.persomil.difesa.it,
www.esercito.difesa.it, definendone le modalita'.  Il  citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
concorrenti di entrambi i  sessi  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato nel  successivo  art.
4, comma 1: 
      a) sono cittadini italiani; 
      b) non hanno superato il giorno di compimento del 32°  anno  di
eta'. Eventuali aumenti dei limiti di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
applicano al limite di eta' sopraindicato; 
      c) godono dei diritti civili e politici; 
      d) sono in possesso della laurea  magistrale  in  psicologia  e
dell'abilitazione all'esercizio della professione. 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo  il  precedente  ordinamento  e   sostituiti   dalla   laurea
magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale  9
luglio 2009. 
    Saranno infine ritenute valide le lauree  conseguite  all'estero,
sempreche'   le   stesse   risultino   riconosciute   dal   Ministero
dell'Istruzione,  dell'Universita'  e  della  Ricerca,  equiparate  a
quella prescritta per la partecipazione al concorso  indetto  con  il
presente decreto. A tal fine i  concorrenti  dovranno  allegare  alla
domanda di partecipazione al concorso, con le modalita' indicate  nel
comma 3 dell'art.  4,  la  relativa  dichiarazione  di  equiparazione
rilasciata dal suddetto Ministero; 
      e) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati  decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o
di Polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non sono stati  dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  Nazionale  per  il
Servizio Civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      g) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con
sentenza   di   applicazione   di   pena   su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al
conferimento della nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  deve
essere segnalata con  immediatezza  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, comma 3; 
      h) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      l)  non  hanno  tenuto  comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo e' subordinato al possesso della  idoneita'  psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato  quali  ufficiali
in  servizio  permanente  dei  ruoli   speciali   dell'Esercito,   da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11
e 12, comunque entro la data di  approvazione  della  graduatoria  di
merito di cui al successivo art. 15. 
    3. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  1,  lettera  b)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

				Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. La procedura relativa al concorso  di  cui  all'art.  1  viene
gestita tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della
Difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il  sito
internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line
Difesa,      ovvero      attraverso      il       sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
e  ricevere  le  successive  comunicazioni  inviate  dalla  Direzione
generale per il Personale Militare o da Ente  dalla  stessa  delegato
alla gestione del concorso. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero  mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria   firma
digitale. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    I candidati, prima dell'inoltro della domanda di  partecipazione,
predispongono copia per immagini (file in  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione   massima   di   3   Mb    per    ogni    allegato)    dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al  fine
della valutazione dei titoli di cui  al  successivo  art.  9,  ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del titolo di  studio  posseduto  a
quello  richiesto  per  la  partecipazione.  E'  cura  del  candidato
assegnare    a    tali    files    il    nome    corrispondente    al
certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.:  master.pdf,
equipollenza.pdf,  corso_perfezionamento.pdf,  ecc.).  I  titoli   di
merito ritenuti validi saranno soltanto quelli che perverranno  entro
la data di scadenza di presentazione delle domande di  partecipazione
al concorso. 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    Dichiarazioni  integrative  o  modificative  rispetto  a   quanto
rappresentato nelle domande cosi' inoltrate potranno essere trasmesse
dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    4. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    5. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il Personale Militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.persomil.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    6. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    7. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. Eventuali modifiche ai dati di cui al presente  comma
potranno essere comunicate, con le modalita' indicate  al  successivo
art. 5 comma 3, al  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell''Esercito  fino  all'avvenuta  pubblicazione  delle  graduatorie
finali del presente concorso. 
    8. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la  responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.), e in  un'area  privata  relativa  alle  eventuali
comunicazioni di carattere personale. I  candidati  ricevono  notizia
della presenza di tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it, hanno valore di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative di quanto rappresentato nella domanda di partecipazione,
nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo uadrs@ceselna.difesa.it o posta elettronica certificata
(PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC -  all'indirizzo
centroselezione@postacert.difesa.it, indicando il concorso  al  quale
partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o  JPEG
con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in, l'oggetto  di  tutte  le  comunicazioni
inviate  dai   candidati   dovra'   essere   preceduto   dal   codice
"RS_EI_STR_15".

Art. 6 Svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale e militare; 
      b) prova scritta di lingua inglese; 
      c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      d) valutazione dei titoli; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) accertamenti sanitari; 
      g) accertamento attitudinale; 
      h) prova orale; 
      i) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di
validita'. 
    2. L'Amministrazione non rispondera' di eventuale  danneggiamento
o  perdita  di  oggetti  personali  che  i   concorrenti   lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al  comma  1
del  presente  articolo;  per  contro  provvedera'  ad  assicurare  i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante  il
periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento  delle  prove  e
degli accertamenti stessi.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione esaminatrice per le prove scritte e  orale,  per
la valutazione dei titoli e per la formazione  della  graduatoria  di
merito; 
      b) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      e) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Brigadiere
Generale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio, presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non  inferiore
a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito; 
      c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro
aggiunto; 
      d) un docente o esperto, che potra' essere diverso in  funzione
della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la  prova
orale facoltativa di lingua straniera; 
      e) un Capitano in servizio permanente, segretario senza diritto
di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, preferibilmente istruttore militare di educazione fisica,
presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non  inferiore
a Maggiore qualificati  istruttori  militari  di  educazione  fisica,
membri; 
      c) un ufficiale dell'Esercito in servizio permanente  di  grado
non inferiore a Capitano, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, fra cui un Ufficiale medico. 
    4. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito, membri. 
      c) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Brigadiere
Generale del Corpo sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente,
presidente; 
      b)  due  Ufficiali  superiori  medici   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito in servizio permanente, membri. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e  di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo. 
    6. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Colonnello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali   in   servizio   permanente   dell'Esercito
specialisti in selezione attitudinale, membri; 
      c) un Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, di  grado
non inferiore a Tenente, segretario senza diritto a voto. 
    Tali Ufficiali dovranno essere  diversi  da  quelli  che  avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2  e  4  del
presente articolo. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente  che  potranno  essere  coadiuvati  da  psicologi   civili
convenzionati presso il Centro di Selezione e Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata  volti  ad
accertare il grado di conoscenza  della  lingua  italiana  anche  sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di  attualita',  di
educazione civica, di storia, di geografia,  di  matematica,  nonche'
della normativa di interesse delle Forze Armate, il cui programma  e'
riportato nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di  cultura
generale e il 50% di cultura militare)  e  la  durata  massima  della
prova saranno  fissati  dalla  commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente  art.  7,  comma  2  e  comunicati  ai  concorrenti  prima
dell'inizio della prova stessa; 
      b) una prova scritta di lingua inglese,  effettuata  lo  stesso
giorno della prova scritta di cultura generale e militare, secondo le
modalita' riportate nel menzionato  allegato  A.  La  durata  massima
verra' stabilita dalla commissione esaminatrice di cui al  precedente
art. 7, comma 2 e comunicata ai concorrenti prima  dell'inizio  della
prova stessa; 
      c)  una  prova  scritta   di   cultura   tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di un componimento vertente su  materie
tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia  sono  riportati
nel gia' citato allegato A al presente decreto. 
    2. Dette prove scritte avranno luogo, con inizio non prima  delle
09.30,  presso  il  Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale
dell'Esercito, caserma "Gonzaga del Vodice",  viale  Mezzetti  n.  2,
Foligno, secondo il seguente calendario: 
      a) 9 dicembre 2015, prova scritta di cultura generale  e  prova
scritta di lingua inglese; 
      b)   10   dicembre   2015,    prova    scritta    di    cultura
tecnico-professionale. 
    Eventuali modificazioni della sede o delle date di svolgimento di
dette prove saranno  rese  note  a  partire  dal  30  novembre  2015,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni  del  portale  e  nei  siti  www.esercito.difesa.it   e
www.persomil.difesa.it. Si potranno chiedere informazioni  al  Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'  Esercito  -  SM-Ufficio
Reclutamento   e    Concorsi    al    numero    0742/357814    (mail:
uadrs@ceselna.esercito.difesa.it)  o   Ministero   della   Difesa   -
Direzione generale per il Personale Militare - Sezione Relazioni  con
il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso, sono tenuti a presentarsi presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'Amministrazione  dello
Stato. Tali  concorrenti  dovranno  poter  esibire  il  messaggio  di
avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli
estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente  medesimo  con  le
modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. 
    L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'  fornito  ai
concorrenti sul posto, compresa una  penna  a  sfera  con  inchiostro
indelebile, l'unica con la  quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione  della  prova  scritta  di  cultura  generale  e
militare e della prova scritta di  lingua  inglese  sara'  effettuata
subito  dopo  il  termine  delle  stesse  con  l'ausilio  di  sistemi
informatizzati. 
    Ai  concorrenti  verra'  attribuito  un  punteggio  espresso   in
trentesimi in relazione al numero  di  risposte  esatte.  Per  essere
ammessi    a    sostenere    la    prova    scritta    di     cultura
tecnico-professionale, di cui al successivo comma  4,  essi  dovranno
aver riportato, nella prova scritta di cultura generale  e  militare,
il punteggio minimo di 18/30. Si  precisa  che  l'accertamento  della
conoscenza della lingua inglese non necessita del  raggiungimento  di
un punteggio minimo per il superamento della prova. 
    L'esito della prova sara' reso  noto  ai  concorrenti  il  giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dal  presidente  della
commissione  esaminatrice.  Nella  sede  d'esame  verra'  affisso  in
bacheca  l'elenco  degli  idonei  e  quello  degli   inidonei.   Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  nei
confronti di tutti i concorrenti.  L'esito  della  prova  scritta  di
cultura generale sara', inoltre, inserito  nell'area  pubblica  della
sezione  comunicazioni  del  portale  dei   concorsi   e   nei   siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it. 
    4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul  posto  l'occorrente  per  lo
svolgimento della prova  stessa,  compresa  una  penna  a  sfera  con
inchiostro indelebile, l'unica con la quale dovra' essere redatta  la
prova scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    5.  La  prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. Essi riceveranno  comunicazione  del  superamento  di  detta
prova. 
    L'esito delle prove  scritte,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12 del presente
decreto saranno resi noti a partire dal 20 gennaio  2016  con  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi. Tale  avviso  sara',  inoltre,  consultabile  nei  siti
www.esercito.difesa.it e www.persomil.difesa.it.

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
7, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri,  i
titoli di merito dei soli concorrenti che  risulteranno  idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera' i  titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente bando. 
    Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica   svolta   dai
concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle
societa' editrici o delle riviste  on-line  nelle  quali  sono  stati
inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella  domanda  i  percorsi
(URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete
la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i
concorrenti, dopo averle indicate nella  domanda  di  partecipazione,
dovranno produrne  copia  all'atto  della  presentazione  alla  prova
scritta di cultura generale. 
    2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a) attivita' professionale svolta dopo la  laurea  e  attinente
alla stessa nell'ambito delle  Forze  Armate  o  Corpi  Armati  dello
Stato: fino a un massimo di punti 2/30; 
      b)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive  modificazioni:  punti
2/30; 
      c) laurea specialistica  richiesta  per  la  partecipazione  al
concorso: 
        1) se conseguita con votazione compresa tra 106 e 110 e lode:
punti 1/30; 
        2) se conseguita con votazione compresa tra 100 e 105:  punti
0,5/30; 
      d) titoli accademici posseduti in aggiunta al titolo di  studio
richiesto per la partecipazione al concorso: fino  a  un  massimo  di
punti 1/30; 
      e)   corsi   post-laurea   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: fino  ad  un  massimo  di  punti
2/30; 
      f) corsi  di  formazione  post-universitaria  della  durata  di
almeno un anno accademico, inerenti  alla  psicologia  del  lavoro  e
delle organizzazioni: fino a un massimo di punti 2/30.

Art. 10 Prove di efficienza fisica

				Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale avranno luogo, indicativamente nel mese di  marzo  2016,
presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale  dell'Esercito
di Foligno. La convocazione  nei  confronti  dei  concorrenti  idonei
sara' effettuata con le modalita' previste  dal  precedente  art.  5,
comma 1. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
compatibilmente  con  le  disponibilita'   dello   stesso,   potranno
usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione Militare.
I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti  di
tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
di tipo B, in corso di validita' rilasciato  da  medici  appartenenti
alla  Federazione  Medico-Sportiva  Italiana   ovvero   a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate che  esercitano  in  tali
ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina  dello  sport.
Il  documento  dovra'  avere  validita'  annuale  con  scadenza   non
anteriore al 30 settembre 2016.  La  mancata  presentazione  di  tale
certificato determinera' l'esclusione dal concorso; 
      b) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale, con data non anteriore a giorni 60 (sessanta)  rispetto  a
quella di presentazione, relativo  al  risultato  della  ricerca  dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV.  La
mancata presentazione di detto certificato determinera'  l'esclusione
del concorrente dal concorso; 
      c) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre  1978  n.  833  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione; 
      d)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale,
da non oltre giorni 60 (sessanta) dalla data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o,  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del  Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni.  La
mancata presentazione di tale referto  comportera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      f) test per la ricerca dei cataboliti  urinari,  rilasciato  in
data non anteriore a un mese antecedente la  visita,  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina,
MDMA e metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del  30
ottobre 2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008. Il
CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato,  l'accertamento
di cui al presente sottoparagrafo; 
      g) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato in data non anteriore a 60 giorni precedenti la visita, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD)  eseguito  sulle  emazie   ed
espresso in termini di  percentuale  enzimatica,  rilasciato  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privita  accreditata
con il SSN. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  legge.  I  soli  concorrenti   risultati
vincitori del concorso - entro trenta giorni dalla data di ammissione
ai  corsi  -  dovranno  produrre  il  certificato  anamnestico  delle
vaccinazioni effettuate. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata con il Servizio Sanitario  Nazionale  entro  i  gioni  60
(sessanta)  precedenti  la  data   di   presentazione.   La   mancata
presentazione di detto certificato  determinera'  l'esclusione  della
concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale entro i sette  giorni  lavorativi  precedenti  la  data  di
presentazione alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 11, comma 2 al test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 11, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2  e  3
del presente articolo  dovra'  essere  consegnata  al  personale  del
Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito  che,  con
l'ausilio di personale medico in servizio  al  predetto  del  Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale. La mancata presentazione anche  di  uno  solo  dei  suddetti
documenti sanitari determinera' l'esclusione del  concorrente,  fatta
eccezione per l'esame radiografico, - per il  personale  femminile  -
del test di gravidanza  e  del  referto  di  analisi  di  laboratorio
concernente il dosaggio del G6PD. Quest'ultima dovra' comunque essere
prodotta  dai  concorrenti  all'atto   dell'incorporamento,   qualora
vincitori. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    5. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia  per  quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo  l'andamento  di
tali prove, ridurre  le  cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte  dei  concorrenti.
Inoltre  il  medesimo  allegato  C  contiene  disposizioni  circa   i
comportamenti  che  dovranno  tenere  i  concorrenti,   a   pena   di
esclusione, per le ipotesi di esiti di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
determinera'  giudizio  di  inidoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    Il superamento degli esercizi obbligatori,  invece,  determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove   di   efficienza   fisica   con
attribuzione di punteggio incrementale. In  tal  caso  i  concorrenti
potranno effettuare gli esercizi facoltativi, al fine  di  conseguire
il punteggio incrementale indicato nel  gia'  citato  allegato  C  al
presente decreto. 
    6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra' i concorrenti  agli  esercizi  obbligatorie  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      b) attribuira' il punteggio corrispondente  indicato  nel  gia'
citato allegato C al presente decreto. Tale punteggio,  che  in  ogni
caso  non  potra'  superare  complessivamente  i  12,5  punti,  sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 15.

Art. 11 Accertamenti sanitari

				Art. 11 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 7, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento  del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
Ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito. 
    2. Sulla scorta del vigente "Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90,  e  delle  vigente  direttiva  applicativa  emanata  con
decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 7 comma 1, lettera b) dovra'  accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile,  e  a
m. 1,61, se di sesso femminile; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico  normale  accertato
alle  tavole  pseudo  isocromatiche  o  in  difetto  alle   matassine
colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o eventuale visita psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT e GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) visita medica generale. 
    La commissione giudichera', altresi', escluso  dal  concorso,  il
concorrente che presenti tatuaggi quando, per  la  loro  sede,  siano
contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con  l'uniforme  di
servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne,  le  cui
caratteristiche       sono       visualizzabili       nel        sito
www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) ovvero, se
posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto,  di
discredito alle Istituzioni. 
      i)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale. 
    I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici  o  ricoveri
in strutture  sanitarie,  ovvero  sono  stati  affetti  da  patologie
rilevanti,  sono  tenuti   a   portare   al   seguito   la   relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di
cui all'art. 7, comma 1, lettera c). 
    4. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  3  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo,  il  Centro   di   Selezione   e   Reclutamento   Nazionale
dell'Esercito - SM-Ufficio Reclutamento e  Concorsi  procedera'  alla
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione della graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in
occasione  della  seconda  convocazione  il  temporaneo   impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera c)  ne  dara'  notizia  alla  Direzione  generale  per  il
Personale Militare che  escludera'  la  candidata  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando di concorso. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. In caso di mancata presentazione del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione    della    caratteristica    somato-funzionale    AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito".
Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  di
G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione  e
di responsabilizzazione, rinvenibile nell'Allegato "E" del bando. 
    A  ogni  coefficiente  2  di   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a  0  (zero).  A
ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un  punteggio
pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo  conseguibile  al  termine
degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 
    6.  Saranno  giudicati  inidonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
      a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b)  imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali (a eccezione  della  caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente  3  o  4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD)  del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del Decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   Decreto
Ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  o
disartria); 
      e) imperfezioni o  infermita'  che,  seppur  non  indicate  nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza  del
corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
    7. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a)  "idoneo  quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente", con indicazione  del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5; 
      b) "inidoneo quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente",  con  indicazione
della causa di inidoneita'. 
    I concorrenti, che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciare prevedere il possibile  recupero  dell'idoneita'  fisica  in
tempi compatibili con lo svolgimento  del  concorso  e  comunque  non
oltre i successivi trenta  giorni,  saranno  sottoposti  a  ulteriore
valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per
verificare  il  recupero  dell'idoneita'  fisica.  Detti  concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento  attitudinale.
I concorrenti che non avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei  ed  esclusi
dal concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  seduta  stante  agli
interessati. 
    8. I concorrenti che sotto il profilo  sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di Selezione e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito - Reparto Concorsi  Accademia  e
Scuole Militari, specifica istanza di riesame  di  tale  giudizio  di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  giungere,   con   le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di Selezione entro il decimo giorno successivo a quello della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra'  gli  interessati  a  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,
lettera b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 12. 
    9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito,  formale  comunicazione  circa
l'esito dell'istanza proposta. 
    10. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o  che  ad  essi  avranno  rinunciato,
saranno esclusi dal concorso. 
    11. I candidati  non  in  servizio  gia'  giudicati  idonei  agli
accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare  nell'ambito  di  un
concorso della  F.A.,  qualora  presentino  il  relativo  verbale  di
notifica dovranno  presentarsi  muniti  esclusivamente  dei  seguenti
documenti/referti: 
      a) certificato conforme all'allegato "B", che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23  dicembre  1978  n.  833  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a 6 mesi rispetto a quella di presentazione; 
      b) test per la ricerca dei  cataboliti  urinari,  in  data  non
anteriore a un mese antecedente la visita, delle  seguenti  sostanze:
oppiacei, cocaina cannabinoidi,  amfetamina,  metanfetamina,  MDMA  e
metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre
2007 integrato con il Provvedimento del 18 settembre 2008; 
      c) esami ematochimici,  in  data  non  anteriore  a  60  giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV). 
    La Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  verificata  la
documentazione  suddetta,  procedera',  ai   fini   dell'attribuzione
dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a  sottoporre  il  candidato
alla verifica dell'abuso abituale di  alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).  In  caso  di  sospetto,  il
concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale.

Art. 12 Accertamento attitudinale

				Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  concorrenti  saranno  altresi'  sottoposti  a  cura  delle
competenti commissioni a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio  psicoattitudinale  integrato  e  dei
relativi test/questionario. Detta  verifica,  intesa  a  valutare  le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      area di adattabilita' al contesto militare; 
      area emozionale (dimensione intrapersonale); 
      area relazionale (dimensione interpersonale); 
      area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), 
    secondo le modalita' indicate nella "direttiva  tecnica  relativa
al protocollo unico integrato per  l'accertamento  dei  requisiti  di
personalita' e psico attitudinale per il reclutamento  del  personale
volontario  dell'Esercito  e  l'ammissione   alle   scuole   militari
dell'Esercito" - Anno 2015 dello Stato Maggiore Esercito. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli  interessati,
comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di  quello  attitudinale  saranno  disponibili  presso  il
Centro  di  Selezione  e  Reclutamento  Nazionale   dell'Esercito   -
SM-Ufficio Reclutamento e Concorsi, entro il terzo giorno dalla  data
di conclusione degli stessi.

Art. 13 Prova orale

				Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Saranno ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 
    2. La prova orale, vertente  sulle  materie  riportate  nel  gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede  e  nel
giorno che saranno  resi  noti  agli  interessati  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    5. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche'  lo  abbiano
richiesto nella domanda di partecipazione  al  concorso,  sosterranno
una prova orale  facoltativa  di  lingua  straniera,  scelta  fra  la
francese, la spagnola e la tedesca, con le  modalita'  riportate  nel
gia'  citato  allegato  A.  Tale  prova  facoltativa   si   svolgera'
contestualmente alla prova orale. 
    Ai concorrenti che sosterranno detta prova  di  lingua  straniera
sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
      a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
      b) da 18/30 a 19,999/30: punti 1; 
      c) da 20/30 a 21,999/30: punti 2; 
      d) da 22/30 a 23,999/30: punti 3; 
      e) da 24/30 a 25,999/30: punti 4; 
      f) da 26/30 a 27,999/30: punti 5; 
      g) da 28/30 a 30/30: punti 6.

Art. 14 Spese di viaggio e licenza

				Art. 14 
 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art.  6  del  presente  decreto  (comprese
quelle  eventualmente  necessarie  per  completare  le   varie   fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso  le
relative  sedi  di  svolgimento,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art.10,  comma  2  del  presente  decreto,  sono  a  carico  dei
concorrenti. 
    2.  I  concorrenti  se  militari  in  servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, sino a un  massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti  previsti  dal  precedente  art.  6  del  presente
decreto, nonche' quelli necessari per il  raggiungimento  della  sede
ove si svolgeranno e per il rientro in  sede.  In  particolare  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria  sara'  computata  in  licenza
ordinaria dell'anno in corso.

Art. 15 Graduatoria di merito

				Art. 15 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a  cura  della  commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale; 
      f)  l'eventuale   punteggio   riportato   nella   prova   orale
facoltativa di lingua straniera. 
    La  graduatoria   di   merito   sara'   approvata   con   decreto
dirigenziale. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66.  A  parita'  di  merito,  si
terra' conto dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza
del termine di presentazione delle domande, che i  concorrenti  hanno
dichiarato nelle domande di partecipazione al  concorso  in  apposita
dichiarazione sostitutiva  allegata  alla  medesima.  In  assenza  di
titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
n. 127/1997, come integrato dall'art.  2,  comma  9  della  legge  n.
191/1998. 
    4.  Saranno  dichiarati  vincitori   -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2  -  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata, a  puro
titolo informativo, nel sito "www.persomil.difesa.it" e  nel  portale
dei concorsi on-line.

Art. 16 Nomina

				Art. 16 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  saranno  nominati  Sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e'  subordinato  all'accertamento
anche successivo alla nomina del possesso  dei  requisiti  prescritti
per  la  nomina  di  cui  all'art.  2  del  presente  decreto  e  del
superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 
    3. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non inferiore a tre  mesi.  All'atto  della  presentazione  al
corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica  volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici  e  contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio  del  corso
medesimo.  Durante  la  frequenza  del  corso  verra'  verificato  il
mantenimento dei requisiti psico-fisici. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 15,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. 
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.
1494 del decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio  al  corso
successivo. 
    I vincitori di  concorso  saranno  sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  Patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovranno
presentare, all'atto dell'incorporamento: 
      ove non vi abbiano provveduto in sede  di  effettuazione  delle
prove di efficienza fisica e accertamenti sanitari, di cui agli  art.
10 e 11, referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  a  60  giorni
precedenti la  visita,  di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio  quantitativo  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi   (G6PD)
eseguito  sulle  emazie  ed  espresso  in  termini   di   percentuale
enzimatica, rilasciato da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privita accreditata con il SSN; 
      certificato  vaccinale  infantile  e   quello   relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della Direttiva Tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della Sanita' Militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    4. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a)  se  provenienti  dal  personale   in   servizio   militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    5.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    6. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, potra' essere chiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un  eventuale  successivo  impiego
presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge  3
agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 17 Accertamento dei requisiti

				Art. 17 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  Personale
Militare o Ente dalla stessa delegato provvedera' a  richiedere  alle
Amministrazioni  Pubbliche  ed  Enti  competenti  la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.   Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
mendace.

Art. 18 Esclusioni

				Art. 18 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    La Direzione generale per il Personale  Militare,  o  Ente  dalla
stessa delegato,  potra'  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso   dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo  decaduto  dalla
nomina  a  Ufficiale  in  servizio  permanente,  se  il  difetto  dei
requisiti viene accertato dopo la nomina.

Art. 19 Trattamento dei dati personali

				Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della Difesa, Direzione generale per  il
Personale Militare, I Reparto, 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali  e
Sottufficiali per le finalita' di gestione  del  concorso  e  saranno
trattati presso una banca dati  automatizzata  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione  giuridico-economica  del  concorrente  nonche'  agli  Enti
previdenziali. 
    2. Il candidato gode dei diritti di cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  della  Direzione  generale  per   il   personale
Militare,  titolare  del  trattamento  che  nomina  responsabile  del
trattamento dei dati, ognuno per le parti di competenza: 
      a) i presidenti delle commissioni di concorso; 
      b) il direttore della 1^  Divisione  Reclutamento  Ufficiali  e
Sottufficiali della Direzione Geneale medesima. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 20o ttobre 2015 
 
                                        Il Gen. D. c. (li): Gerometta

Torna su