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- Atto numero 26E04692 del 01-09-2026
MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare (26E04692)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 01-09-2026
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Titolo: Concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare (26E04692)
- Categoria: Amministrazioni centrali
- Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
- Data: 01-09-2026
- Scadenza: 01-10-2026
Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare. 2. Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in [...]
IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante
"Ordinamento giudiziario" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto
degli impiegati civili dello Stato" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957,
n. 686, recante "Norme di esecuzione del testo unico delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio
1957, n. 3" e successive modifiche;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme sul
trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello
Stato", ed in particolare l'art. 145 relativo alle disposizioni in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi" e successive modifiche;
Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante "Norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi, nonche' alla
carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti
pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, concernente "Regolamento recante norme sull'accesso agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di
svolgimento dei concorsi, dei corsi unici e delle altre forme di
assunzione nei pubblici impieghi", e successive modifiche, in quanto
compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73 e 74 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e al
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160;
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante "Misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti
di decisione e di controllo" ed in particolare l'art. 3, relativo
alle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi;
Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il
diritto al lavoro dei disabili", ed in particolare l'art. 16, che
prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle
persone con disabilita';
Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n. 102,
concernente "Regolamento recante norme per la determinazione del
limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa";
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018,
n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei
dati)";
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente
"Codice dell'amministrazione digitale";
Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, recante
"Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonche'
disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150";
Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, concernente
"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n.
150", e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e, in
particolare, gli articoli dal 52 al 73;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,
n. 90, recante "Regolamento in materia di ordinamento militare, a
norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246", e
successive modifiche;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo";
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione", ed in particolare l'art. 1, comma
15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione nei siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni
relative ai procedimenti amministrativi;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in particolare, l'art.
19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso;
Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n.
98, ed in particolare l'art. 42, relativo alle disposizioni in
materia di certificazioni sanitarie;
Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, recante
"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari", ed in
particolare l'art. 3, commi 1 e 3;
Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante "Deleghe al Governo
per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento
dell'ordinamento giudiziario militare, nonche' disposizioni in
materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita'
e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura";
Visto il decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44, attuativo
della citata legge 17 giugno 2022, n. 71;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2024, n. 8 recante
"Disposizioni sul funzionamento del Consiglio della magistratura
militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai sensi dell'art.
40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71";
Visto l'art. 59 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 che
fissa il ruolo organico dei magistrati militari in cinquantotto
unita';
Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2024, concernente la
rideterminazione della dotazione organica degli uffici giudiziari
militari;
Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2026 concernente il ruolo
dei magistrati militari alla data del 1° gennaio 2026;
Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
3 novembre 2023 in merito alle caratteristiche e modalita' di
funzionamento del portale unico di reclutamento-inPA;
Viste le delibere del Consiglio della magistratura militare con
le quali e' stato preso atto del collocamento a riposo per
raggiungimento dei limiti di eta', di sei magistrati militari nel
corso degli anni 2025 e 2026, nonche' di ulteriori cessazioni ad
altro titolo di due magistrati militari;
Vista la delibera n. 9151 plenum 27 maggio 2026, con la quale il
Consiglio della magistratura militare ha deliberato di bandire il
concorso per la copertura di sei posti di magistrato militare,
secondo i seguenti criteri:
una prima fase, un concorso per titoli riservato ai magistrati
ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni (con elevazioni di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa 6
marzo 2000, n. 102);
una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di vacanze
organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati
in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in combinato disposto con
l'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 5 aprile 2006,
n. 160;
Considerato che ai sensi dell'art. 73, comma 1, del decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalita' della
domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di
esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte
della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di approvazione
della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori;
Ritenuto che, in conformita' di quanto deliberato dal Consiglio
della magistratura militare occorre avviare la procedura concorsuale
per la copertura di sei posizioni vacanti, previste in organico, per
le esigenze dei singoli uffici giudiziari e per l'esercizio concreto
delle funzioni giurisdizionali;
Decreta:
Art. 1
1. E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato
militare del ruolo della magistratura militare.
2. Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in
servizio, nominati a seguito di concorso per esami, che non abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva l'elevazione del
predetto limite, ai sensi dell'art. 73 del decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66 e dell'art. 2 del decreto ministeriale 6 marzo
2000, n. 102. Il limite massimo di eta' non puo' comunque superare
quarantacinque anni.
Art. 2 La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di [...]
Art. 2
1. La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati
dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica,
autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di
candidatura sul portale "inPA", disponibile all'indirizzo
"https://www.inpa.gov.it", previa registrazione del candidato sullo
stesso portale. Per la partecipazione al concorso il candidato deve
essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata
(PEC) personalmente intestato o un domicilio digitale. La
registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda e
degli allegati in formato digitale devono essere completati entro le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Tale termine e' perentorio.
2. La data di presentazione on-line della domanda di
partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita
ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal
portale inPA che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la
presentazione della domanda, non permette piu', improrogabilmente,
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di
partecipazione.
3. In fase di compilazione del modulo elettronico della domanda
di partecipazione, il candidato deve allegare i titoli e le
pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, nonche' i
documenti di cui all'art. 4 del bando.
4. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme
contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive
modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal
candidato nel modulo elettronico di presentazione della domanda. La
commissione esaminatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni
ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il
totale massimo attribuibile. Nel caso in cui le pubblicazioni
scientifiche superino il limite dimensionale per l'inserimento nel
portale dei concorsi, pari a 20m ega, il candidato puo' inviarle in
formato cartaceo, in plico chiuso, entro il termine per l'inoltro
della domanda all'indirizzo: Direzione generale per il personale
civile - 2° ufficio - viale dell'Universita', 4 - 000185 Roma.
6. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere dei candidati comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo
persociv@postacert.difesa.it
7. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del
recapito PEC da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito PEC, ne' per eventuali
disguidi telematici.
Art. 3 Nell'apposito format di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente [...]
Art. 3
1. Nell'apposito format di presentazione della domanda, tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo
autocertificati ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:
a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita, la
cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto
di nascita;
b) il codice fiscale;
c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale,
con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta
elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego
presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d),
del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle
corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti;
g) di non aver riportato condanne penali e di non avere in
corso procedimenti penali, ne' procedimenti per l'applicazione di
misure di sicurezza o di prevenzione, nonche' precedenti penali a
proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre
2002, n. 313. Coloro che hanno in corso procedimenti penali,
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel
casellario giudiziale, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno
notizia al momento della candidatura, precisando la data del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego;
i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva;
l) di essere in possesso della condotta incensurabile ai sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
m) di essere in possesso del diploma di laurea in
giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di
durata non inferiore a quattro anni;
n) di aver conseguito la valutazione di idoneita' al
conferimento delle funzioni a seguito del periodo di tirocinio,
riportando la data del conseguimento della stessa. L'ammissione al
concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo
provvedimento di idoneita' alla data di presentazione della domanda,
salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi
alla valutazione dei titoli;
o) di aver conseguito eventuali ulteriori positive valutazioni
di professionalita', riportando la data del loro conseguimento;
p) di aver preso visione e di accettare in modo pieno e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del bando,
ivi incluso l'art. 12 "Trattamento dei dati personali".
2. L'amministrazione effettua controlli sulla veridicita' delle
dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in graduatoria.
Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle
dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 Ai fini della valutazione dei titoli, quelli dichiarati nella domanda devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [...]
Art. 4
1. Ai fini della valutazione dei titoli, quelli dichiarati nella
domanda devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
2. La commissione assegna il punteggio, fino ad un massimo di 40
punti, per i seguenti titoli secondo i sotto elencati criteri:
a) anzianita' di servizio in magistratura ordinaria: 1 punto
per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore a mesi sei,
fino ad un massimo di punti 10.
Si calcola il periodo a partire dal decreto di nomina come
magistrato ordinario in tirocinio.
b) voto di laurea: 3 punti per voto pari a 110/110; 5 punti per
voto pari a 110/110 con lode.
c) pubblicazioni scientifiche a carattere giuridico, fino ad un
massimo di 8 punti:
monografia, fino a 3 punti per ciascuna monografia;
contributi su volumi collettanei fino a 2 punti per ciascun
contributo;
articoli su riviste giuridiche fino a 0,50 centesimi di punto
per ciascun articolo;
note a sentenza o a provvedimenti giurisdizionali, pubblicate
su riviste giuridiche, 0,25 centesimi di punto per ciascuna nota.
Sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati su riviste
scientifiche giuridiche periodiche a rilevanza nazionale o
internazionale e le pubblicazioni per le quali sia stato fatto il
deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile 2004, n.
106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con le
forme previste dal presente bando. Sono valutate esclusivamente le
pubblicazioni in materie giuridiche. Le pubblicazioni in
collaborazione sono valutabili solo se e' individuabile l'apporto del
concorrente. La commissione valuta le pubblicazioni secondo l'ordine
indicato dal candidato nella domanda di partecipazione e non e'
tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il
cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile.
Ciascun membro della Commissione vota sul singolo titolo con
l'attribuzione di un punteggio ricompreso nel limite sopra indicato.
d) titoli vari professionali e culturali, fino ad un massimo di
8 punti:
abilitazione avvocato cassazionista per esame ex art. 22,
comma 1, legge n. 247/2012 (e/o art. 3, legge n. 1003/1936), punti 3;
abilitazione avvocato cassazionista ex art. 22, comma 2,
legge n. 247/2012 (frequenza SSA e superamento della verifica finale
di idoneita'), punti 2;
titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9, legge n.
247/2012 e 3 decreto ministeriale n. 144/2015 (solo se la
specializzazione e' in materia di diritto dell'Unione europea,
diritto internazionale, diritto penale): punti 1 per la
specializzazione in diritto penale, punti 0,50 per le restanti due
specializzazioni;
abilitazione professione forense, punti 3.
e) concorsi pubblici (con collocazione utile in graduatoria o
idoneita', diversi da quello utilizzato come requisito di accesso al
concorso), fino ad un massimo di 8 punti;
avvocato dello Stato, magistrato amministrativo o contabile,
professore universitario di prima fascia (idoneita' e A.S.N.), punti
3;
Procuratore dello Stato, notaio, professore universitario di
seconda fascia (idoneita' e A.S.N.), dirigente pubblico, magistrato
di commissione tributaria, punti 2,5;
ricercatore universitario, funzionario della ex carriera
direttiva dello Stato e degli enti pubblici per la quale e' richiesto
il titolo di laurea, punti 2;
allievo ufficiale ammesso ad una delle accademie militari
(Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare, Arma dei
carabinieri, Corpo della guardia di finanza), punti 2;
incarichi e borse di studio a condizione del completamento
dell'incarico/effettiva fruizione della borsa di studio, assegni di
ricerca universitari, punti 0,50 per ciascuna borsa o assegno;
magistrato onorario nell'ambito della magistratura ordinaria
di primo grado (es. giudice di pace, viceprocuratore onorario,
giudice onorario di tribunale), punti 0,25.
f) svolgimento del servizio militare obbligatorio o volontario,
per un periodo continuativo pari almeno a mesi dieci, punti 1.
3. A parita' di punteggio finale (derivante dalla somma di tutti
i punteggi ottenuti per ciascuno dei titoli e della anzianita' di
servizio come sopra individuati), assume posizione prioritaria in
graduatoria il candidato che vanta la posizione piu' alta nel ruolo
dei magistrati ordinari.
4. Non sono valutabili i titoli, conseguiti, prodotti o
autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo la scadenza del
termine per la presentazione della domanda.
Art. 5 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda come fissato all'art. 2, comma 1. [...]
Art. 5
1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti
alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda come fissato all'art. 2, comma 1.
2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla valutazione dei
titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti richiesti
per la partecipazione. L'esclusione dal concorso per difetto dei
requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto
motivato del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare.
Art. 6 La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e [...]
Art. 6
1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo
decreto del direttore generale della Direzione generale per il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e
sara' composta da un magistrato militare in quiescenza, scelto fra
coloro che abbiano conseguito la VII valutazione di professionalita'
o classe equiparata, con funzioni di presidente della commissione e
da un professore universitario ordinario in materie giuridiche con
funzioni di vice presidente della commissione.
2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in
servizio, scelti fra coloro che posseggano alla data della nomina,
fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base al ruolo
di anzianita' della magistratura militare. Per ciascuno di questi
ultimi due componenti, saranno nominati altrettanti commissari
supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei membri effettivi,
destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro assenza o
impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le funzioni
giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da parte del
Consiglio della magistratura militare, sentiti i capi dei rispettivi
uffici, la concessione di un parziale esonero dall'attivita'
giurisdizionale a favore del componente che ne faccia richiesta, per
il periodo di svolgimento del concorso. I componenti, effettivi o
supplenti, non possono essere individuati fra magistrati che prestano
servizio presso lo stesso ufficio giudiziario militare.
3. Si applica quanto disposto dall'art. 9, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia di
parita' di genere.
4. Le funzioni di segreteria sono svolte da due funzionari del
ruolo del personale civile della difesa.
Art. 7 La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e il calendario delle sedute. [...]
Art. 7
1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della
valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e
il calendario delle sedute.
2. Ai fini della attribuzione dei punteggi, la commissione
esaminatrice procede all'esame dei titoli di merito indicati
nell'art. 4, secondo i criteri di valutazione ivi indicati.
3. Le operazioni di cui ai precedenti commi sono validamente
effettuate alla presenza di almeno tre componenti della commissione.
Deve essere sempre presente almeno il Presidente e/o il vice
Presidente. I lavori della commissione possono essere svolti anche in
videoconferenza.
4. Possono assistere alle sedute della commissione, in numero
massimo di tre persone, i candidati fra quelli estratti a sorte
nell'ambito di coloro che ne abbiano fatta espressa richiesta
all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima
seduta di commissione, aperta a tutti coloro che abbiano effettuato
la predetta richiesta.
5. La valutazione complessiva del punteggio ottenuto e'
costituita dalla somma dei punteggi ottenuti nella valutazione dei
titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando.
6. La data della prima seduta e la sede verranno resi noti
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
difesa all'indirizzo www.difesa.it
Art. 8 A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: [...]
Art. 8
1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono
preferiti:
a) gli insigniti di medaglia al valor militare e al valor
civile, qualora cessati dal servizio;
b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore pubblico
e privato;
c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi
e degli inabili permanenti al lavoro per ragioni di servizio nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli degli esercenti le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente
sociale e degli operatori sociosanitari deceduti in seguito
all'infezione da SarsCov-2 contratta nell'esercizio della propria
attivita';
d) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di preferenza in
ragione del servizio prestato;
e) maggior numero di figli a carico;
f) gli invalidi e i mutilati civili che non rientrano nella
fattispecie di cui alla lettera b);
g) militari volontari delle Forze armate congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
h) gli atleti che hanno intrattenuto rapporti di lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello
Stato;
i) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art.
50, comma 1-quater, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte
dell'ufficio per il processo, ai sensi dell'art. 50, comma
1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;
k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98;
l) essere titolare o avere svolto incarichi di collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di quanto disposto
dall'art. 12, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26;
m) appartenenza al genere meno rappresentato
nell'amministrazione in relazione alla qualifica per la quale il
candidato concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
n) minore eta' anagrafica.
2. I titoli di preferenza di cui ai precedenti commi devono
essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della
domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione alle prove concorsuali.
Art. 9 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. La graduatoria finale di merito, recante i nominativi dei [...]
Art. 9
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. La graduatoria finale di merito, recante i nominativi dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa e pubblicata sul sito del Ministero della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it La pubblicazione avra' valore di
notifica a tutti gli effetti. Dell'avvenuta pubblicazione sara'
pubblicato apposito avviso sul portale "InPA".
3. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono
inviare tramite PEC al Ministero della difesa - Direzione generale
per il personale civile, Roma all'indirizzo
persociv@postacert.difesa.it entro il termine di venti giorni
dall'avvenuta pubblicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti
dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il
godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma
di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo le modalita' di cui
all'art. 3, comma 1, lettera m); 4) di non aver riportato condanne
penali ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), di non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, ne' di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della
normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali.
Art. 10 Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del [...]
Art. 10
1. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere
ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e
sull'effettivo possesso dei titoli dichiarati. A tal fine, la
commissione esaminatrice, prima della dichiarazione di cui al
successivo art. 11 puo' richiedere, a campione, ogni utile
documentazione probante dei predetti titoli ai candidati utilmente
collocati in graduatoria. Il candidato ha l'onere di produrre detta
documentazione nei termini richiesti dalla commissione, pena
l'esclusione dal concorso.
Art. 11 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di [...]
Art. 11
1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.
2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di
preferenza di cui all'art. 4 comma 3.
3. La graduatoria finale di merito, recante i nominativi dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa o suo delegato.
Art. 12 Il Ministero della difesa, nella persona del direttore generale della Direzione generale del personale civile, in qualita' di titolare del trattamento (di seguito, il "titolare"), tratta i [...]
Art. 12
1. Il Ministero della difesa, nella persona del direttore
generale della Direzione generale del personale civile, in qualita'
di titolare del trattamento (di seguito, il "titolare"), tratta i
dati personali relativi al presente bando (di seguito, il "bando di
concorso") in conformita' con il regolamento UE 2016/679 (di seguito
"RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati
le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell'RGPD in forma
concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un
linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al
trattamento dei dati personali effettuato attraverso il portale
"inPA" sono presenti sul sito web del portale al link "Privacy
Policy" presente in calce al sito
https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/
2. I dati personali dell'interessato sono raccolti mediante
domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno
trattati esclusivamente al fine dell'espletamento delle attivita'
connesse al bando di concorso.
3. La base giuridica del trattamento e' l'assolvimento degli
obblighi di legge al quale e' soggetto il titolare (decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "Codice dell'ordinamento
militare" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli dal
52 al 73, bando di concorso), ai sensi dell'art. 6, par. 1, lettera
c), RGPD.
4. Ulteriore finalita' del trattamento e' la tutela da parte del
titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio
del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'art. 6, par.
1, lettera f), RGPD.
5. I dati personali sono raccolti direttamente presso
l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente
bando, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario
effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti
di partecipazione al presente concorso.
6. Il trattamento dei dati personali e' effettuato mediante
l'ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.
7. I dati personali sono trattati per conto del titolare solo da:
a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite
istruzioni da parte del titolare; b) soggetti terzi che agiscono per
conto del titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente
nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del
RGPD; c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del
trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di
legge ovvero dal bando di concorso all'esito della relativa
procedura.
8. I dati personali dell'interessato non sono trasferiti in
territorio Extra UE.
9. Salvo quanto previsto nell'informativa privacy del portale
"inPA", i dati personali sono trattati dalla compilazione della
domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura di
concorso. Successivamente, il titolare conserva i dati personali
unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per
tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e
stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla
normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali
sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche
indirettamente, l'identificazione dell'interessato.
10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato
e' obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta
l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di
partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura concorsuale.
11. Per il perseguimento delle sopraindicate finalita', il
titolare tratta, altresi', categorie particolari di dati personali
(come previsto dall'art. 2, del bando di concorso, rubricato
"Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'art. 9, par. 2, lettera
g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD.
12. Nessun dato trattato sara' soggetto a processo decisionale
automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sara' soggetto
ad attivita' di profilazione.
13. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione
salvo nei casi previsti dalla legge, in conformita' alle delibere
dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
14. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati
(Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.difesa.it.
15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD,
puo' esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei
confronti del titolare, rivolgendo le relative istanze a "Ministero
della difesa" al seguente indirizzo pec: persociv@postacert.difesa.it
16. L'interessato puo' esercitare il diritto di proporre reclamo
all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13 Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso [...]
Art. 13
1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.
2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa
vigente
3. Resta ferma la facolta' del Ministero della difesa di disporre
con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti
requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della
documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla
medesima procedura concorsuale.
Art. 14 Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Ministero della difesa -sotto-sezioni: Bandi di [...]
Art. 14
1. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate
nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito
istituzionale del Ministero della difesa -sotto-sezioni: Bandi di
concorso - Personale civile - Persociv all'indirizzo
https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/persociv/concorsi/e
lenco/
2. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
nel portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet
https://www.inpa.gov.it e sul sito ufficiale del Ministero della
difesa http://www.difesa.it
Roma, 4 agosto 2026
Il Ministro: Crosetto