MINISTERO DELLA DIFESA Concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare (26E04692)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 01-09-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare (26E04692)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 01-09-2026
  • Scadenza: 01-10-2026

Art. 1 E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di magistrato militare del ruolo della magistratura militare. 2. Al concorso possono partecipare i magistrati ordinari in [...]

IL MINISTRO DELLA DIFESA 
 
    Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,   recante
"Ordinamento giudiziario" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante "Testo unico delle disposizioni concernenti lo  Statuto
degli impiegati civili dello Stato" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  "Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3" e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, recante "Approvazione del testo unico delle norme  sul
trattamento di quiescenza dei  dipendenti  civili  e  militari  dello
Stato", ed in particolare l'art. 145 relativo  alle  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente "Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  "Norme  in  favore
dei privi della vista per  l'ammissione  ai  concorsi,  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei corsi unici  e  delle  altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi", e successive modifiche, in  quanto
compatibile con le previsioni di cui agli articoli 72, 73  e  74  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e delle norme di ordinamento
giudiziario di cui al regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12  e  al
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo" ed in  particolare  l'art.  3,  relativo
alle disposizioni  in  materia  di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili", ed in  particolare  l'art.  16,  che
prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi delle
persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa 6 marzo 2000, n.  102,
concernente "Regolamento recante  norme  per  la  determinazione  del
limite di eta' per la partecipazione a concorsi a uditore giudiziario
militare"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  concernente
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 30  gennaio  2006,  n.  26,  recante
"Istituzione  della  Scuola  superiore  della  magistratura,  nonche'
disposizioni  in  tema  di  tirocinio  e  formazione  degli   uditori
giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei  magistrati,
a norma dell'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,
n. 150"; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonche' in materia di
progressione  economica  e  di  funzioni  dei  magistrati,  a   norma
dell'art. 1, comma 1, lettera a), della  legge  25  luglio  2005,  n.
150", e successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246" e successive modifiche; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento  militare"  e  successive  modifiche  e,  in
particolare, gli articoli dal 52 al 73; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante "Regolamento in materia  di  ordinamento  militare,  a
norma  dell'art.  14  della  legge  28  novembre  2005,  n.  246",  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo"; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione", ed in particolare  l'art.  1,  comma
15, relativo alle disposizioni in materia di pubblicazione  nei  siti
web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle  informazioni
relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni" e, in  particolare,  l'art.
19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso; 
    Visto  il  decreto-legge  21  giugno   2013,   n.   69,   recante
"Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia", convertito, con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto  2013,  n.
98, ed in  particolare  l'art.  42,  relativo  alle  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto  il  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,   convertito
dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto  2014,  n.  114,  recante
"Misure   urgenti   per   la   semplificazione   e   la   trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli  uffici  giudiziari",  ed  in
particolare l'art. 3, commi 1 e 3; 
    Vista la legge 17 giugno 2022, n. 71, recante "Deleghe al Governo
per la  riforma  dell'ordinamento  giudiziario  e  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  giudiziario  militare,  nonche'   disposizioni   in
materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilita'
e  ricollocamento  in  ruolo  dei  magistrati  e  di  costituzione  e
funzionamento del Consiglio superiore della magistratura"; 
    Visto il decreto legislativo 28  marzo  2024,  n.  44,  attuativo
della citata legge 17 giugno 2022, n. 71; 
    Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2024,  n.  8  recante
"Disposizioni sul  funzionamento  del  Consiglio  della  magistratura
militare e sull'ordinamento giudiziario militare ai  sensi  dell'art.
40, comma 2, lettere d) ed e), della legge 17 giugno 2022, n. 71"; 
    Visto l'art. 59 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66  che
fissa il ruolo  organico  dei  magistrati  militari  in  cinquantotto
unita'; 
    Visto il decreto ministeriale 30 settembre 2024,  concernente  la
rideterminazione della dotazione  organica  degli  uffici  giudiziari
militari; 
    Visto il decreto ministeriale 27 maggio 2026 concernente il ruolo
dei magistrati militari alla data del 1° gennaio 2026; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
3 novembre  2023  in  merito  alle  caratteristiche  e  modalita'  di
funzionamento del portale unico di reclutamento-inPA; 
    Viste le delibere del Consiglio della magistratura  militare  con
le  quali  e'  stato  preso  atto  del  collocamento  a  riposo   per
raggiungimento dei limiti di eta',  di sei  magistrati  militari  nel
corso degli anni 2025 e 2026,  nonche'  di  ulteriori  cessazioni  ad
altro titolo di due magistrati militari; 
    Vista la delibera n. 9151 plenum 27 maggio 2026, con la quale  il
Consiglio della magistratura militare ha  deliberato  di  bandire  il
concorso per la  copertura  di  sei  posti  di  magistrato  militare,
secondo i seguenti criteri: 
      una prima fase, un concorso per titoli riservato ai  magistrati
ordinari, di eta' non superiore a quaranta anni  (con  elevazioni  di
cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto del Ministro della difesa  6
marzo 2000, n. 102); 
      una seconda fase, meramente eventuale nel perdurare di  vacanze
organiche, in un successivo concorso per esami, riservato ai laureati
in giurisprudenza, secondo quanto previsto dall'art. 73, comma 2, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in  combinato  disposto  con
l'art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 5 aprile  2006,
n. 160; 
    Considerato che ai sensi  dell'art.  73,  comma  1,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono individuate le modalita' della
domanda di ammissione, il termine per la sua presentazione, i casi di
esclusione dal concorso, i criteri di valutazione dei titoli da parte
della commissione esaminatrice, nonche' le modalita' di  approvazione
della relativa graduatoria e di nomina dei vincitori; 
    Ritenuto che, in conformita' di quanto deliberato  dal  Consiglio
della magistratura militare occorre avviare la procedura  concorsuale
per la copertura di sei posizioni vacanti, previste in organico,  per
le esigenze dei singoli uffici giudiziari e per l'esercizio  concreto
delle funzioni giurisdizionali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli, a sei posti di  magistrato
militare del ruolo della magistratura militare. 
    2. Al concorso  possono  partecipare  i  magistrati  ordinari  in
servizio, nominati a seguito di concorso per esami, che  non  abbiano
superato il quarantesimo anno di eta', fatta salva  l'elevazione  del
predetto limite, ai sensi dell'art. 73  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 e dell'art. 2  del  decreto  ministeriale  6  marzo
2000, n. 102. Il limite massimo di eta' non  puo'  comunque  superare
quarantacinque anni.

Art. 2 La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati dovranno essere inviati esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNS/eIDAS, compilando il format di [...]

				Art. 2 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati
dovranno  essere   inviati   esclusivamente   per   via   telematica,
autenticandosi  con  SPID/CIE/CNS/eIDAS,  compilando  il  format   di
candidatura   sul   portale   "inPA",    disponibile    all'indirizzo
"https://www.inpa.gov.it", previa registrazione del  candidato  sullo
stesso portale. Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve
essere in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC)  personalmente  intestato   o   un   domicilio   digitale.   La
registrazione, la compilazione e  l'invio  on-line  della  domanda  e
degli allegati in formato digitale devono essere completati entro  le
ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione
del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Tale termine e' perentorio. 
    2.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta scaricabile,  al  termine  della  procedura  di  invio,  dal
portale inPA che, allo scadere del suddetto  termine  ultimo  per  la
presentazione della domanda, non  permette  piu',  improrogabilmente,
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio  della  domanda  di
partecipazione. 
    3. In fase di compilazione del modulo elettronico  della  domanda
di  partecipazione,  il  candidato  deve  allegare  i  titoli  e   le
pubblicazioni scientifiche di cui chiede la  valutazione,  nonche'  i
documenti di cui all'art. 4 del bando. 
    4.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni,  saranno  valutate  secondo  l'ordine   indicato   dal
candidato nel modulo elettronico di presentazione della  domanda.  La
commissione esaminatrice non e'  tenuta  ad  esaminare  pubblicazioni
ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato,  raggiunge  il
totale  massimo  attribuibile.  Nel  caso  in  cui  le  pubblicazioni
scientifiche superino il limite dimensionale  per  l'inserimento  nel
portale dei concorsi, pari a 20m ega, il candidato puo'  inviarle  in
formato cartaceo, in plico chiuso, entro  il  termine  per  l'inoltro
della domanda all'indirizzo:  Direzione  generale  per  il  personale
civile - 2° ufficio - viale dell'Universita', 4 - 000185 Roma. 
    6.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)  di  provenienza
della domanda di partecipazione. E' onere  dei  candidati  comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione del  proprio  indirizzo  di
posta      elettronica      certificata      (PEC)      all'indirizzo
persociv@postacert.difesa.it 
    7. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici.

Art. 3 Nell'apposito format di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente [...]

				Art. 3 
 
    1. Nell'apposito format di presentazione  della  domanda,  tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in  tal  modo
autocertificati ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  i  candidati  devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: 
      a) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni, nonche' il recapito telefonico e  il  recapito  di  posta
elettronica   certificata,   con   l'impegno   di    far    conoscere
tempestivamente le eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1,  lettera  d),
del testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali  e  di  non  avere  in
corso procedimenti penali, ne'  procedimenti  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a
proprio  carico  iscrivibili  nel  casellario  giudiziale,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14  novembre
2002,  n.  313.  Coloro  che  hanno  in  corso  procedimenti  penali,
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel
casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica  14  novembre  2002,  n.  313,  ne  danno
notizia  al  momento  della  candidatura,  precisando  la  data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva; 
      l) di essere in possesso della condotta incensurabile ai  sensi
dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      m)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni; 
      n)  di  aver  conseguito  la  valutazione   di   idoneita'   al
conferimento delle funzioni  a  seguito  del  periodo  di  tirocinio,
riportando la data del conseguimento della  stessa.  L'ammissione  al
concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione  del  relativo
provvedimento di idoneita' alla data di presentazione della  domanda,
salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati  ammessi
alla valutazione dei titoli; 
      o) di aver conseguito eventuali ulteriori positive  valutazioni
di professionalita', riportando la data del loro conseguimento; 
      p) di aver preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del  bando,
ivi incluso l'art. 12 "Trattamento dei dati personali". 
    2. L'amministrazione effettua controlli sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni rese dai candidati utilmente collocati in  graduatoria.
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni, il candidato  sara'  escluso  dalla  selezione,  ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 Ai fini della valutazione dei titoli, quelli dichiarati nella domanda devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. [...]

				Art. 4 
 
    1. Ai fini della valutazione dei titoli, quelli dichiarati  nella
domanda devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. La commissione assegna il punteggio, fino ad un massimo di  40
punti, per i seguenti titoli secondo i sotto elencati criteri: 
      a) anzianita' di servizio in magistratura  ordinaria:  1  punto
per ogni anno di servizio o frazione di anno superiore  a  mesi  sei,
fino ad un massimo di punti 10. 
    Si calcola il periodo  a  partire  dal  decreto  di  nomina  come
magistrato ordinario in tirocinio. 
      b) voto di laurea: 3 punti per voto pari a 110/110; 5 punti per
voto pari a 110/110 con lode. 
      c) pubblicazioni scientifiche a carattere giuridico, fino ad un
massimo di 8 punti: 
        monografia, fino a 3 punti per ciascuna monografia; 
        contributi su volumi collettanei fino a 2 punti  per  ciascun
contributo; 
        articoli su riviste giuridiche fino a 0,50 centesimi di punto
per ciascun articolo; 
        note a sentenza o a provvedimenti giurisdizionali, pubblicate
su riviste giuridiche, 0,25 centesimi di punto per ciascuna nota. 
    Sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati  su  riviste
scientifiche  giuridiche   periodiche   a   rilevanza   nazionale   o
internazionale e le pubblicazioni per le quali  sia  stato  fatto  il
deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile  2004,  n.
106 e di cui il candidato abbia presentato la documentazione  con  le
forme previste dal presente bando. Sono  valutate  esclusivamente  le
pubblicazioni   in   materie   giuridiche.   Le   pubblicazioni    in
collaborazione sono valutabili solo se e' individuabile l'apporto del
concorrente. La commissione valuta le pubblicazioni secondo  l'ordine
indicato dal candidato nella  domanda  di  partecipazione  e  non  e'
tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a  quelle  il
cui punteggio, sommato, raggiunge  il  totale  massimo  attribuibile.
Ciascun  membro  della  Commissione  vota  sul  singolo  titolo   con
l'attribuzione di un punteggio ricompreso nel limite sopra indicato. 
      d) titoli vari professionali e culturali, fino ad un massimo di
8 punti: 
        abilitazione avvocato cassazionista per  esame  ex  art.  22,
comma 1, legge n. 247/2012 (e/o art. 3, legge n. 1003/1936), punti 3; 
        abilitazione avvocato cassazionista  ex  art.  22,  comma  2,
legge n. 247/2012 (frequenza SSA e superamento della verifica  finale
di idoneita'), punti 2; 
        titolo di avvocato specialista ai sensi dell'art. 9, legge n.
247/2012  e  3  decreto  ministeriale  n.  144/2015   (solo   se   la
specializzazione  e'  in  materia  di  diritto  dell'Unione  europea,
diritto   internazionale,   diritto   penale):   punti   1   per   la
specializzazione in diritto penale, punti 0,50 per  le  restanti  due
specializzazioni; 
        abilitazione professione forense, punti 3. 
      e) concorsi pubblici (con collocazione utile in  graduatoria  o
idoneita', diversi da quello utilizzato come requisito di accesso  al
concorso), fino ad un massimo di 8 punti; 
        avvocato dello Stato, magistrato amministrativo o  contabile,
professore universitario di prima fascia (idoneita' e A.S.N.),  punti
3; 
        Procuratore dello Stato, notaio, professore universitario  di
seconda fascia (idoneita' e A.S.N.), dirigente  pubblico,  magistrato
di commissione tributaria, punti 2,5; 
        ricercatore  universitario,  funzionario  della  ex  carriera
direttiva dello Stato e degli enti pubblici per la quale e' richiesto
il titolo di laurea, punti 2; 
        allievo ufficiale ammesso ad  una  delle  accademie  militari
(Esercito italiano, Aeronautica militare, Marina militare,  Arma  dei
carabinieri, Corpo della guardia di finanza), punti 2; 
        incarichi e borse di studio a  condizione  del  completamento
dell'incarico/effettiva fruizione della borsa di studio,  assegni  di
ricerca universitari, punti 0,50 per ciascuna borsa o assegno; 
        magistrato onorario nell'ambito della magistratura  ordinaria
di primo  grado  (es.  giudice  di  pace,  viceprocuratore  onorario,
giudice onorario di tribunale), punti 0,25. 
      f) svolgimento del servizio militare obbligatorio o volontario,
per un periodo continuativo pari almeno a mesi dieci, punti 1. 
    3. A parita' di punteggio finale (derivante dalla somma di  tutti
i punteggi ottenuti per ciascuno dei titoli  e  della  anzianita'  di
servizio come sopra individuati),  assume  posizione  prioritaria  in
graduatoria il candidato che vanta la posizione piu' alta  nel  ruolo
dei magistrati ordinari. 
    4.  Non  sono  valutabili  i  titoli,  conseguiti,   prodotti   o
autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo  la  scadenza  del
termine per la presentazione della domanda.

Art. 5 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda come fissato all'art. 2, comma 1. [...]

				Art. 5 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda come fissato all'art. 2, comma 1. 
    2. I candidati sono ammessi al concorso ed alla  valutazione  dei
titoli prodotti, con riserva di accertamento dei requisiti  richiesti
per la partecipazione. L'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei
requisiti prescritti puo' essere disposta in ogni momento con decreto
motivato del direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare.

Art. 6 La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del direttore generale della Direzione generale per il personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e [...]

				Art. 6 
 
    1. La commissione  esaminatrice  sara'  nominata  con  successivo
decreto del  direttore  generale  della  Direzione  generale  per  il
personale civile, sentito il Consiglio della magistratura militare, e
sara' composta da un magistrato militare in  quiescenza,  scelto  fra
coloro che abbiano conseguito la VII valutazione di  professionalita'
o classe equiparata, con funzioni di presidente della  commissione  e
da un professore universitario ordinario in  materie  giuridiche  con
funzioni di vice presidente della commissione. 
    2. Compongono la commissione, inoltre, due magistrati militari in
servizio, scelti fra coloro che posseggano alla  data  della  nomina,
fra la IV e la VI valutazione di professionalita', in base  al  ruolo
di anzianita' della magistratura militare.  Per  ciascuno  di  questi
ultimi  due  componenti,  saranno  nominati  altrettanti   commissari
supplenti, in possesso dei medesimi requisiti dei  membri  effettivi,
destinati a sostituire i membri effettivi in caso di loro  assenza  o
impedimento. I magistrati nominati continuano a svolgere le  funzioni
giurisdizionali loro attribuite. Puo' essere valutata, da  parte  del
Consiglio della magistratura militare, sentiti i capi dei  rispettivi
uffici,  la  concessione  di  un  parziale   esonero   dall'attivita'
giurisdizionale a favore del componente che ne faccia richiesta,  per
il periodo di svolgimento del concorso.  I  componenti,  effettivi  o
supplenti, non possono essere individuati fra magistrati che prestano
servizio presso lo stesso ufficio giudiziario militare. 
    3. Si applica quanto disposto dall'art. 9, comma 1,  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in materia  di
parita' di genere. 
    4. Le funzioni di segreteria sono svolte da  due  funzionari  del
ruolo del personale civile della difesa.

Art. 7 La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i punteggi e il calendario delle sedute. [...]

				Art. 7 
 
    1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio della
valutazione, l'ordine con cui procedera' ad attribuire i  punteggi  e
il calendario delle sedute. 
    2. Ai  fini  della  attribuzione  dei  punteggi,  la  commissione
esaminatrice  procede  all'esame  dei  titoli  di   merito   indicati
nell'art. 4, secondo i criteri di valutazione ivi indicati. 
    3. Le operazioni di cui  ai  precedenti  commi  sono  validamente
effettuate alla presenza di almeno tre componenti della  commissione.
Deve  essere  sempre  presente  almeno  il  Presidente  e/o  il  vice
Presidente. I lavori della commissione possono essere svolti anche in
videoconferenza. 
    4. Possono assistere alle sedute  della  commissione,  in  numero
massimo di tre persone, i  candidati  fra  quelli  estratti  a  sorte
nell'ambito  di  coloro  che  ne  abbiano  fatta  espressa  richiesta
all'atto della domanda. L'estrazione a sorte e' effettuata alla prima
seduta di commissione, aperta a tutti coloro che  abbiano  effettuato
la predetta richiesta. 
    5.  La  valutazione  complessiva  del   punteggio   ottenuto   e'
costituita dalla somma dei punteggi ottenuti  nella  valutazione  dei
titoli utili e valutabili secondo le norme del presente bando. 
    6. La data della prima  seduta  e  la  sede  verranno  resi  noti
mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della
difesa all'indirizzo www.difesa.it

Art. 8 A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: [...]

				Art. 8 
 
    1. A parita' di merito,  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  sono
preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia  al  valor  militare  e  al  valor
civile, qualora cessati dal servizio; 
      b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore  pubblico
e privato; 
      c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi
e degli inabili permanenti al lavoro  per  ragioni  di  servizio  nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti  le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli  operatori  sociosanitari   deceduti   in   seguito
all'infezione da SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della  propria
attivita'; 
      d) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso, laddove non fruiscano di altro titolo di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
      e) maggior numero di figli a carico; 
      f) gli invalidi e i mutilati civili  che  non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
      g)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
      h)  gli  atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato; 
      i) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
50,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      j) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  ai  sensi   dell'art.   50,   comma
1-quinques, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      k) avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
      l) essere titolare o avere svolto incarichi  di  collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di  quanto  disposto
dall'art. 12, comma 3, del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
      m)    appartenenza     al     genere     meno     rappresentato
nell'amministrazione in relazione alla  qualifica  per  la  quale  il
candidato concorre, secondo quanto previsto dall'art. 6  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      n) minore eta' anagrafica. 
    2. I titoli di preferenza  di  cui  ai  precedenti  commi  devono
essere posseduti al termine di scadenza per  la  presentazione  della
domanda  ed  essere  espressamente  dichiarati   nella   domanda   di
ammissione alle prove concorsuali.

Art. 9 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. La graduatoria finale di merito, recante i nominativi dei [...]

				Art. 9 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. La graduatoria finale di  merito,  recante  i  nominativi  dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa e pubblicata sul sito del  Ministero  della
difesa, all'indirizzo www.difesa.it La pubblicazione avra' valore  di
notifica a  tutti  gli  effetti.  Dell'avvenuta  pubblicazione  sara'
pubblicato apposito avviso sul portale "InPA". 
    3. I concorrenti utilmente  collocati  nella  graduatoria  devono
inviare tramite PEC al Ministero della difesa  -  Direzione  generale
per      il      personale      civile,      Roma       all'indirizzo
persociv@postacert.difesa.it  entro  il  termine  di   venti   giorni
dall'avvenuta pubblicazione, sotto pena  di  decadenza,  le  seguenti
dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione,  redatte   ai   sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2)  di  avere  il
godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del  diploma
di laurea in giurisprudenza, conseguito secondo le modalita'  di  cui
all'art. 3, comma 1, lettera m); 4) di non  aver  riportato  condanne
penali ovvero di aver riportato condanne penali (anche se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o  perdono  giudiziale),  di  non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, ne' di  provvedimenti
amministrativi iscritti nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  della
normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto
a procedimenti penali.

Art. 10 Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del [...]

				Art. 10 
 
    1. Il Ministero della difesa si riserva la facolta' di  procedere
ad idonei controlli  sulla  veridicita'  di  tutte  le  dichiarazioni
sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
sull'effettivo  possesso  dei  titoli  dichiarati.  A  tal  fine,  la
commissione  esaminatrice,  prima  della  dichiarazione  di  cui   al
successivo  art.  11  puo'  richiedere,  a   campione,   ogni   utile
documentazione probante dei predetti titoli  ai  candidati  utilmente
collocati in graduatoria. Il candidato ha l'onere di  produrre  detta
documentazione  nei  termini  richiesti   dalla   commissione,   pena
l'esclusione dal concorso.

Art. 11 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di punteggio di merito, si osserva il criterio di [...]

				Art. 11 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di punteggio di merito, si osserva  il  criterio  di
preferenza di cui all'art. 4 comma 3. 
    3. La graduatoria finale di  merito,  recante  i  nominativi  dei
vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto
del Ministro della difesa o suo delegato.

Art. 12 Il Ministero della difesa, nella persona del direttore generale della Direzione generale del personale civile, in qualita' di titolare del trattamento (di seguito, il "titolare"), tratta i [...]

				Art. 12 
 
    1.  Il  Ministero  della  difesa,  nella  persona  del  direttore
generale della Direzione generale del personale civile,  in  qualita'
di titolare del trattamento (di seguito,  il  "titolare"),  tratta  i
dati personali relativi al presente bando (di seguito, il  "bando  di
concorso") in conformita' con il regolamento UE 2016/679 (di  seguito
"RGPD") e, ai sensi dell'art. 12 dell'RGPD, fornisce agli interessati
le informazioni di cui agli articoli  13  e  14  dell'RGPD  in  forma
concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile  con  un
linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni  relative  al
trattamento dei  dati  personali  effettuato  attraverso  il  portale
"inPA" sono presenti sul  sito  web  del  portale  al  link  "Privacy
Policy"        presente        in        calce        al         sito
https://www.inpa.gov.it/privacy-policy/ 
    2. I  dati  personali  dell'interessato  sono  raccolti  mediante
domanda di partecipazione  alla  procedura  di  selezione  e  saranno
trattati esclusivamente al  fine  dell'espletamento  delle  attivita'
connesse al bando di concorso. 
    3. La base giuridica  del  trattamento  e'  l'assolvimento  degli
obblighi  di  legge  al  quale  e'  soggetto  il  titolare   (decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  recante  "Codice  dell'ordinamento
militare" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli  dal
52 al 73, bando di concorso), ai sensi dell'art. 6, par.  1,  lettera
c), RGPD. 
    4. Ulteriore finalita' del trattamento e' la tutela da parte  del
titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell'esercizio
del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all'art. 6,  par.
1, lettera f), RGPD. 
    5.  I  dati   personali   sono   raccolti   direttamente   presso
l'interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente
bando, sono  raccolti  presso  soggetti  terzi,  ove  sia  necessario
effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei  requisiti
di partecipazione al presente concorso. 
    6. Il trattamento  dei  dati  personali  e'  effettuato  mediante
l'ausilio di strumenti  manuali,  informatici  e  telematici  atti  a
garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali. 
    7. I dati personali sono trattati per conto del titolare solo da:
a) soggetti autorizzati al trattamento che  hanno  ricevuto  apposite
istruzioni da parte del titolare; b) soggetti terzi che agiscono  per
conto del titolare, solo ove questi ultimi siano stati  appositamente
nominati responsabili del trattamento,  ai  sensi  dell'art.  28  del
RGPD; c)  soggetti  terzi  qualificati  come  titolari  autonomi  del
trattamento, qualora la comunicazione sia  prevista  da  obblighi  di
legge  ovvero  dal  bando  di  concorso  all'esito   della   relativa
procedura. 
    8. I dati  personali  dell'interessato  non  sono  trasferiti  in
territorio Extra UE. 
    9. Salvo quanto previsto  nell'informativa  privacy  del  portale
"inPA", i dati  personali  sono  trattati  dalla  compilazione  della
domanda di candidatura  fino  alla  conclusione  della  procedura  di
concorso. Successivamente, il  titolare  conserva  i  dati  personali
unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per
tutela dei propri diritti e interessi, anche  in  sede  giudiziale  e
stragiudiziale, entro  il  termine  di  prescrizione  previsto  dalla
normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati  personali
sono  cancellati  e/o  resi  anonimi  in  modo  da  impedire,   anche
indirettamente, l'identificazione dell'interessato. 
    10. Il conferimento dei dati personali da parte  dell'interessato
e'  obbligatorio  e  l'eventuale   rifiuto   di   fornirli   comporta
l'impossibilita' di dar  corso  alla  valutazione  della  domanda  di
partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e
inerenti alla procedura concorsuale. 
    11.  Per  il  perseguimento  delle  sopraindicate  finalita',  il
titolare tratta, altresi', categorie particolari  di  dati  personali
(come  previsto  dall'art.  2,  del  bando  di  concorso,   rubricato
"Requisiti per l'ammissione"), ai sensi dell'art. 9, par. 2,  lettera
g) ed f) e dell'art. 10, del RGPD. 
    12. Nessun dato trattato sara' soggetto  a  processo  decisionale
automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sara'  soggetto
ad attivita' di profilazione. 
    13. I dati personali raccolti  non  sono  oggetto  di  diffusione
salvo nei casi previsti dalla legge,  in  conformita'  alle  delibere
dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
    14. I riferimenti del  responsabile  della  protezione  dei  dati
(Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: https://www.difesa.it. 
    15. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22  del  RGPD,
puo' esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili,  nei
confronti del titolare, rivolgendo le relative istanze  a  "Ministero
della difesa" al seguente indirizzo pec: persociv@postacert.difesa.it 
    16. L'interessato puo' esercitare il diritto di proporre  reclamo
all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

Art. 13 Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Dal giorno di pubblicazione del presente bando di concorso [...]

				Art. 13 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente 
    3. Resta ferma la facolta' del Ministero della difesa di disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale.

Art. 14 Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale del Ministero della difesa -sotto-sezioni: Bandi di [...]

				Art. 14 
 
    1.  Le  notizie   relative   al   concorso   saranno   pubblicate
nell'apposita  sezione   "Amministrazione   Trasparente"   del   sito
istituzionale del Ministero della  difesa  -sotto-sezioni:  Bandi  di
concorso -    Personale    civile    -     Persociv     all'indirizzo
https://www.difesa.it/amministrazione-trasparente/persociv/concorsi/e
lenco/ 
    2. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
nel    portale    "inPA",    disponibile    all'indirizzo    internet
https://www.inpa.gov.it e sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della
difesa http://www.difesa.it 
 
      Roma, 4 agosto 2026  
 
                                                Il Ministro: Crosetto

Torna su