MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Sessione 2023. (23E09471)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 65 del 29-08-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Indizione della sessione d'esame di idoneita' professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. Sessione 2023. (23E09471)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • Data: 29-08-2023
  • Scadenza: 28-09-2023

Art. 1 Esame di idoneita' professionale revisione legale

IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto l'art. 4 del decreto legislativo 27  gennaio  2010,  n.  39
recante attuazione  della  direttiva  n.  2006/43/CE,  relativa  alle
revisioni  legali  dei  conti  annuali  e  dei  conti  consolidati  e
successive modifiche e integrazioni, che modifica  le  direttive  nn.
78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; 
    Visti i decreti del Ministro dell'economia e  delle  finanze,  n.
145 del 20 giugno 2012 e n. 146  del  25  giugno  2012,  adottati  in
attuazione degli articoli 2, 3, 6 e  7  del  decreto  legislativo  27
gennaio   2010,   n.   39,   recante   attuazione   della   direttiva
n. 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei
conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive  nn.  78/660/CEE  e
83/349/CEE, e che abroga la direttiva n. 84/253/CEE; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,  lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della Ragioneria  generale
dello Stato -  Ispettorato  generale  di  finanza,  la  competenza  a
svolgere i compiti attribuiti  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dal  decreto  legislativo  n.  39  del  2010  in  materia  di
revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni,  concernente  il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modifiche ed  integrazioni,  concernente  il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  e  successive
modifiche ed integrazioni concernente il codice  dell'amministrazione
digitale; 
    Visto, in particolare, il decreto ministeriale del Ministro della
giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
del 19 gennaio 2016, n. 16, concernente il "Regolamento di attuazione
della disciplina legislativa dell'esame  di  idoneita'  professionale
per  l'abilitazione  all'esercizio  della  revisione  legale",   come
modificato dal decreto ministeriale del 13 febbraio 2023, n. 71; 
    Ritenuto di dover indire per l'anno 2023 la  sessione  dell'esame
di idoneita' per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale; 
    Acquisita  la  preventiva  intesa  all'indizione  dell'esame   in
discorso da parte del Ministero  della  giustizia  con  nota  del  27
luglio 2023, prot. n. 0159207; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
          Esame di idoneita' professionale revisione legale 
 
 
    1. E' indetta una sessione d'esame di idoneita' professionale per
l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 
    2. Con successivo avviso,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"  n.
80 del 20o ttobre 2023, almeno trenta giorni prima della prima  prova
scritta, verra' data comunicazione della data, dell'ora e della  sede
in cui le prove avranno luogo. Tale  comunicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e, pertanto, i candidati che non avranno
ricevuto alcuna comunicazione di esclusione  dalla  prova  di  esame,
entro  il  termine  di  cui  all'art.  4,  comma  3,  sono  tenuti  a
presentarsi, senza alcun altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e
nell'ora indicati.

Art. 2 Presentazione della domanda

				Art. 2 
 
 
                     Presentazione della domanda 
 
 
    1. La domanda di ammissione  alle  prove  d'esame  e'  presentata
esclusivamente  via  internet,   attraverso   apposita   applicazione
informatica          resa          disponibile          all'indirizzo
https://www.revisionelegale.mef.gov.it e seguendo le  istruzioni  ivi
specificate. 
    2. La procedura di compilazione on-line dovra' essere  completata
entro le ore 23,59 del trentesimo giorno, decorrente  dalla  data  di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami".  Il
termine per la  presentazione  della  domanda,  ove  cada  in  giorno
festivo, e' prorogato di diritto al giorno non festivo successivo. La
data  di  presentazione  on-line  della  domanda  di   partecipazione
all'esame e' certificata dal sistema informatico  che,  allo  scadere
del  termine  utile  per  la  presentazione,  non  consentira'   piu'
l'accesso   all'applicazione   informatica   predetta.   Il   sistema
informatico rilascia  il  numero  identificativo  e  la  ricevuta  di
avvenuta  iscrizione  all'esame  che  il  candidato  deve   stampare,
sottoscrivere   con   firma   autografa   e    consegnare    all'atto
dell'identificazione il giorno della prima prova scritta,  unitamente
a copia di un valido documento di identita'. 
    3. All'atto della compilazione della  domanda,  il  candidato  e'
tenuto al versamento on-line - tramite il nodo  dei  pagamenti  delle
pubbliche amministrazioni denominato "PagoPA" accessibile nella  fase
di compilazione del modulo di iscrizione  -  del  contributo  per  le
spese di esame di cui all'art. 3, comma 6  del  decreto  ministeriale
del 19 gennaio 2016 , n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni
nella misura di euro 100,00. Contestualmente, dovra' essere  altresi'
assolto il bollo dovuto sulle istanze trasmesse  in  via  telematica,
nella misura di euro 16,00, tramite il servizio @e.bollo che consente
l'acquisto della marca da bollo digitale, anch'esso accessibile nella
fase  di  compilazione  del  modulo  di  iscrizione  selezionando  un
prestatore di servizi abilitato sul nodo dei pagamenti PagoPA.

Art. 3 Contenuto della domanda

				Art. 3 
 
 
                       Contenuto della domanda 
 
 
    1. Nella domanda, i candidati, sotto la propria  responsabilita',
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 2000, dichiarano: 
      a. cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale; 
      b. il luogo  di  residenza  o  domicilio  (indirizzo  completo,
comune e  codice  di  avviamento  postale)  e  l'indirizzo  di  Posta
elettronica certificata o il domicilio digitale; 
      c.  di  aver  conseguito  un  diploma  di  laurea  tra   quelli
individuati all'art. 2 del decreto del 20 giugno 2012, n. 145, ed  in
particolare: 
        laurea triennale appartenente a una delle seguenti classi, ai
sensi del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270:  Scienze
dell'economia e della gestione aziendale (L 18) - Scienze  economiche
(L 33); laurea magistrale appartenenti a una della seguenti classi ai
sensi del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.  270:  Scienze
dell'economia (LM 56), Scienze economiche aziendali (LM 77),  Finanza
(LM 16), Scienze della  politica  (LM  62),  Scienze  economiche  per
l'ambiente  e  la  cultura   (LM   76),   Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM 63), Giurisprudenza (LMG/01), Scienze statistiche
(LM 82), Scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM 83); 
        classi di laurea previste dal decreto ministeriale 3 novembre
1999, n. 509 corrispondenti a quelle indicate alle lettere a) e b)  e
successive modificazioni e integrazioni; 
        diploma di laurea conseguito secondo il  vecchio  ordinamento
in  economia  e  commercio,   statistica,   giurisprudenza,   scienze
politiche, scienze  delle  pubbliche  amministrazioni,  ovvero  altro
diploma di laurea la cui equiparazione alle classi di lauree  di  cui
alla lettera b) e' determinata dal decreto  interministeriale  del  5
maggio 2004, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale del 21 agosto  2004 ,
n. 196; 
        titolo di studio conseguito all'estero  riconosciuto  secondo
le vigenti disposizioni. Sara' cura  del  richiedente  dimostrare  la
suddetta  equipollenza  mediante  l'indicazione  degli  estremi   del
provvedimento che la riconosca; 
        per i soli soggetti di cui all'art.  2,  commi  2  e  3,  del
decreto ministeriale 19 gennaio 2016, n. 63, e' ammesso  il  possesso
del titolo di studio previsto dall'art. 3, comma 2, lettera  a),  del
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88; 
      d. di essere in possesso dell'attestato di  compiuto  tirocinio
previsto dall'art. 16 del decreto del 20 giugno 2012, n. 146,  ovvero
di  produrre,  nelle  more  del  rilascio  da  parte  del   Ministero
dell'economia e delle finanze dell'attestato di  compiuto  tirocinio,
una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 con la quale il candidato
attesta il regolare assolvimento di quanto previsto dal sopra  citato
regolamento; per i soggetti  che  hanno  regolarmente  completato  il
tirocinio previsto dall'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 6 marzo 1998, n. 99, e' ammessa la dichiarazione di essere
in possesso dell'attestato di compiuto tirocinio rilasciato ai  sensi
dell'art. 14 del menzionato decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 99/1998.  Non  costituiscono,  in  nessun  caso,  attestazioni  di
compiuto tirocinio le dichiarazioni rese dai "domini" presso i  quali
il tirocinio e' svolto; 
      e. (eventualmente) di aver diritto: 
        i) all'esonero dalle  prove  scritte  previste  dall'art.  5,
comma 1, lettere a) e b) del decreto del  19  gennaio  2016,  n.  63,
nonche' dalle corrispondenti materie della prova  orale,  in  ragione
del superamento dell'esame di Stato di cui agli articoli 46 e 47  del
decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; 
        ii) all'esonero dalla prova  scritta  prevista  dall'art.  5,
comma 1, lettere b) del  decreto  del  Ministro  della  giustizia  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 gennaio
2016, n. 63, nonche' dalle corrispondenti materie della prova  orale,
in quanto gia' abilitati all'esercizio della professione di avvocato; 
      f. di aver effettuato il versamento relativo al contributo  per
le spese di esame di euro 100,00 di  cui  all'art.  3,  comma  6  del
decreto  ministeriale  19  gennaio   2016,   n.   63   e   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  secondo   le   modalita'   indicate
nell'art. 2, comma 3 del presente bando. 
    2. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione hanno valore
di  autocertificazione.  Il  candidato  dichiara,  sotto  la  propria
responsabilita',  che  quanto  affermato  nel   modulo   di   domanda
corrisponde a verita' e di essere a conoscenza di  quanto  prescritto
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, sulla responsabilita' penale cui puo'  andare  incontro
in caso di dichiarazioni mendaci. 
    3. Nel  caso  non  sia  possibile  ricorrere  alle  dichiarazioni
sostitutive previste dal decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445, copie dei documenti attestanti il  possesso
delle condizioni di cui alle lettere  c),  d)  ed  e)  del  comma  1,
dovranno  essere  prodotte  unicamente  a  mezzo  Pec   all'indirizzo
registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it  entro  e  non  oltre   venti
giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma 2. 
    4. Ogni variazione di indirizzo PEC ed ogni  altra  comunicazione
devono   essere   trasmesse   alla   Segreteria   della   Commissione
esaminatrice  per  l'esame  di  idoneita'  professionale,  presso  il
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di  finanza  -
piazza Dalmazia n. 1 -  00198  Roma,  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica certificata.

Art. 4 Termini e modalita'

				Art. 4 
 
 
                         Termini e modalita' 
 
 
    1. I requisiti di ammissione all'esame  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre il termine indicato all'art. 2 del presente bando,  nonche'  le
domande incomplete o irregolari, ovvero  prive  della  documentazione
richiesta dall'art. 3. 
    3. La Commissione  esaminatrice  verifica  la  regolarita'  delle
domande di ammissione. I candidati non ammessi e quelli che non hanno
diritto   all'esonero   parziale   richiesto   riceveranno   apposita
comunicazione per mezzo PEC. L'elenco  degli  ammessi  e'  depositato
almeno  venti  giorni  prima  dell'inizio  delle  prove   presso   la
segreteria    della    Commissione    e    pubblicati    sul     sito
www.revisionelegale.mef.gov.it 
    4. La Commissione esaminatrice  puo'  disporre  l'esclusione  dei
candidati in qualsiasi momento della procedura dell'esame, ove  venga
accertata, anche a campione,  la  mancanza  dei  requisiti.  Qualora,
anche a seguito del superamento delle prove d'esame,  si  accerti  la
mancanza  dei  requisiti  di  ammissione  alla  prova  di   idoneita'
professionale,  l'Amministrazione  si  riserva   di   non   ammettere
l'iscrizione nel Registro  dei  revisori  legali  o  di  disporne  la
cancellazione. 
    5. I candidati disabili devono dichiarare di essere portatori  di
handicap e, qualora lo ritengano opportuno, al fine di avvalersi  dei
benefici previsti dall'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e
dell'art. 16, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n.  68,  richiedere
gli  ausili  e  gli  eventuali  tempi  aggiuntivi  necessari  per  lo
svolgimento delle prove; in tal caso, anche successivamente all'invio
della  domanda  cartacea,  i  medesimi  dovranno  trasmettere  idonea
certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria, che
specifichi gli elementi essenziali dell'handicap e giustifichi quanto
richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'Amministrazione di
predisporre per tempo i mezzi  e  gli  strumenti,  la  certificazione
medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre
venti giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art.  2,
comma 2, del presente bando. 
    6. I candidati sono identificati  al  momento  dell'ingresso  nei
locali ove si svolgono le prove d'esame attraverso  idoneo  documento
di identita' personale in corso di validita'. Il  candidato  che  non
sia in possesso di idoneo documento di identita' e della ricevuta  di
iscrizione  di  cui  all'art.  2,  comma  2,  non  e'  ammesso   allo
svolgimento delle prove. 
    7.  E'  ammessa  la  consultazione  di  testi   legislativi   non
commentati e preventivamente autorizzati dalla commissione, ai  sensi
dell'art. 7, comma 7, del decreto ministeriale del 19  gennaio  2016,
n. 63 e successive modificazioni ed  integrazioni,  che  i  candidati
presenteranno prima dell'inizio delle prove scritte, curando  che  su
ciascuno dei testi sia indicato il cognome, nome, il luogo e la  data
di nascita del candidato  cui  si  riferiscono.  Non  e'  ammessa  la
consultazione dei principi  professionali  di  riferimento,  ove  non
contenuti in testi legislativi ufficiali.

Art. 5 Programma di esame

				Art. 5 
 
 
                         Programma di esame 
 
 
    1. L'esame consiste in tre prove  scritte  ed  una  prova  orale,
secondo le seguenti modalita': 
      a) la prima prova scritta consiste  nella  risoluzione  di  tre
quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe  e  verte,
nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate: 
        contabilita' generale; 
        contabilita' analitica e di gestione; 
        disciplina  del  bilancio  di  esercizio   e   del   bilancio
consolidato; 
        principi contabili nazionali e internazionali; 
        analisi finanziaria; 
        informatica e sistemi operativi; 
        economia politica, aziendale e finanziaria; 
        principi fondamentali di gestione finanziaria; 
        matematica e statistica; 
      b) la seconda prova scritta consiste nella risoluzione  di  tre
quesiti a risposta aperta di lunghezza massima di 30 righe  e  verte,
nell'insieme, su tutte le materie di seguito indicate: 
        diritto civile e commerciale; 
        diritto societario; 
        diritto fallimentare; 
        diritto tributario; 
        diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      c) la terza prova scritta  comprende  un  quesito  a  contenuto
pratico attinente le materie di seguito indicate: 
        gestione del rischio e controllo interno; 
        principi di revisione nazionali e internazionali; 
        disciplina della revisione legale; 
        deontologia professionale e indipendenza; 
        tecnica professionale della revisione. 
    2. Le prove scritte di cui al comma  1,  si  svolgeranno  in  due
giornate di esame. La prima giornata di  esame  sara'  dedicata  alle
prove di cui al  comma  1,  lettere  a)  e  b)  per  le  quali  sara'
assegnato, per ciascuna di esse, un tempo massimo di due  ore.  Nella
seconda giornata di esame si svolgera' la prova di cui  al  comma  1,
lettera c) per la cui risoluzione sara' assegnato un tempo massimo di
tre ore. 
    3. La prova orale  vertera'  sulle  materie,  scelte  tra  quelle
indicate nell'art. 1,  comma  1,  del  decreto  ministeriale  del  19
gennaio 2016, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ferma
restando la disciplina degli esoneri di cui all'art.  11  del  citato
decreto.

Art. 6 Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame

				Art. 6 
 
 
        Ammissione alle prove orali e superamento dell'esame 
 
 
    1. Sono ammessi alle prove orali i candidati che  hanno  ottenuto
un punteggio pari o  superiore  a  diciotto  trentesimi  di  voto  in
ciascuna prova scritta. Per la valutazione  degli  elaborati  di  cui
all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) si terra' conto della media  dei
voti  riportati  in  ciascun  quesito.  L'elenco  degli  ammessi   e'
sottoscritto dal presidente e dal segretario ed e' depositato  presso
la segreteria della commissione esaminatrice. 
    2. Ai candidati ammessi alla prova orale e'  data  comunicazione,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
della data, del luogo e dell'ora delle prove orali. L'avviso  per  la
presentazione alla prova orale e' recapitato al candidato, presso uno
dei  contatti  indicati  nel  modulo  di  domanda  di  ammissione   e
preferibilmente a mezzo PEC, almeno trenta giorni  prima  della  data
fissata per la prova stessa. 
    3. Le prove orali si svolgono  in  un'aula  aperta  al  pubblico,
ovvero  in  videoconferenza  attraverso   l'utilizzo   di   strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni
tecniche   che    assicurino    la    pubblicita'    della    stessa,
l'identificazione dei partecipanti e la sicurezza delle comunicazioni
e la loro tracciabilita' e ferma restando la presenza, presso la sede
della  prova  di  esame,  del  segretario  della  commissione  e  del
candidato da esaminare. La prova orale completa non puo' avere durata
superiore a sessanta minuti. 
    4. Al termine di ciascuna  prova  orale  la  commissione  d'esame
delibera  la  votazione  da  assegnare  al  candidato,  che   ottiene
l'idoneita' se raggiunge almeno i ventuno  trentesimi  di  voto.  Del
voto complessivamente riportato e' data comunicazione al candidato al
termine della prova. 
    5. Al termine della  sessione  d'esame  la  Commissione  pubblica
l'elenco dei nominativi, in ordine alfabetico, di  coloro  che  hanno
superato  l'esame  con  il  voto  complessivamente  riportato.  Detto
elenco, a firma del presidente e del segretario, e' depositato presso
la segreteria della Commissione esaminatrice e  pubblicato  sul  sito
della revisione legale - https://www.revisionelegale.mef.gov.it

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo  le  modalita'
previste dall'art. 4 del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n.
63 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

				Art. 8 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento  (UE)  n.  2016/679,  il
trattamento dei dati personali  forniti  dai  candidati  in  sede  di
partecipazione alle prove  di  idoneita'  professionale,  o  comunque
acquisiti   a   tal   fine   dall'Amministrazione,   e'   finalizzato
all'espletamento  delle  attivita'   necessarie   per   il   corretto
svolgimento delle prove stesse. 
    2.  Il  trattamento   sara'   curato   dal   personale   preposto
all'espletamento delle attivita' per lo svolgimento delle prove,  con
l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e  nei  limiti
necessari per perseguire  le  predette  finalita'.  I  predetti  dati
potranno essere  comunicati  a  terzi  limitatamente  alla  eventuale
fornitura di specifici servizi elaborativi connessi allo  svolgimento
delle prove attitudinali. 
    3. Il conferimento di tali dati  e'  necessario  per  la  normale
esecuzione  delle  attivita'  e  la  loro  mancata  indicazione  puo'
precluderne il trattamento  e  comportare  l'esclusione  dalla  prova
attitudinale. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i  diritti  di  cui  al  citato
regolamento (UE)  n.  2016/679  e,  in  particolare,  il  diritto  di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione se erronei, incompleti o  raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi.

Art. 9 Norma di salvaguardia

				Art. 9 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non disciplinato dal presente  decreto  si  applica
quanto previsto dal decreto ministeriale del 19 gennaio 2016, n. 63 e
successive modificazioni ed integrazioni, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale  n.  103  del  4
maggio 2016. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  e
sul   sito   internet   della    revisione    legale    all'indirizzo
https://www.revisionelegale.mef.gov.it/ 
 
      Roma, 3 agosto 2023  
 
                                               Il Ragioniere generale 
                                                    dello Stato       
                                                      Mazzotta

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