CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (Bando n. 6/2016). (16E03791)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 05-08-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali. (Bando n. 6/2016). (16E03791)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
  • Data: 05-08-2016
  • Scadenza: 30-10-2016

Art. 1 Posti a concorso

			IL PRESIDENTE 
       DEL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n.  545   e
successive  modifiche,  "Ordinamento   degli   organi   speciali   di
giurisdizione  tributaria   ed   organizzazione   degli   uffici   di
collaborazione <omissis>"; 
    Visto  l'art.  7  del  decreto  legislativo  n.   545/1992   cit.
"Requisiti generali"  come  modificato  dal  decreto  legislativo  24
settembre 2015 n. 156; 
    Visto  l'art.  9  del  decreto  legislativo  n.   545/1992   cit.
"Procedimenti di nomina dei componenti delle Commissioni  tributarie"
come modificato dall'art. 39 comma 2 decreto-legge 6 luglio  2011  n.
98 conv. in legge 15 luglio 2011 n. 111 e  l'art.  11  comma  5,  del
citato decreto legislativo 545/1992; 
    Viste le Tabelle "A" e "B" allegate al cit.  decreto  legislativo
n. 545/1992  rispettivamente  "Organi  di  giurisdizione  in  materia
tributaria" e "Organico dei componenti delle Commissioni tributarie",
come   modificate   dal   decreto   ministeriale   11   aprile   2008
"Determinazione del numero  delle  sezioni  e  degli  organici  delle
Commissioni tributarie regionali e provinciali"; 
    Vista la Tabella "E" allegata  al  cit.  decreto  legislativo  n.
545/1992 contenente "Criteri generali di valutazione e  punteggi  per
la nomina a componenti delle commissioni tributarie"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  "Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  il  "Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni     ed     integrazioni,     recante     il     "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante "Disposizioni urgenti in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo"; 
    Visto l'art. 97  comma  2  della  Costituzione,  in  ossequio  al
principio buon andamento della pubblica amministrazione, al  fine  di
garantire l'efficienza della giurisdizione tributaria con  un  numero
di giudici almeno tendenzialmente prossimo  a  quanto  stabilito  dal
decreto ministeriale 11 aprile 2008; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli, per  i  posti  di  giudice
tributario presso le Commissioni Tributarie  regionali  e  presso  le
Commissioni Tributarie provinciali, come da allegato n. 1. 
    2. Possono concorrere coloro i quali possiedono  i  titoli  ed  i
requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 7 del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992 n. 545  come  modificato  dal  decreto  legislativo  24
settembre 2015 n. 156 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. concorso e' riservato a coloro che non siano gia' in  organico
presso le commissioni tributarie ne' collocati sul ruolo unico  della
magistratura tributaria alla data del bando.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per essere ammesso al concorso, il candidato  deve  essere  in
possesso dei requisiti di  seguito  indicati,  risultanti  da  idonea
documentazione o dichiarazione sostitutiva di certificazione: 
      - requisiti di cui all'art. 4 e/o dell'art. 5, e dell'art.  11,
comma 5 del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; 
      - requisiti di  cui  all'art.  7  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545 come  modificato  dal  decreto  legislativo  24
settembre 2015 n. 156 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  che
dispone: 
        a) di essere cittadino italiano; 
        b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; 
        c) di non aver riportato  condanne  per  delitti  comuni  non
colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati  tributari
e di non essere  stato  sottoposto  a  misure  di  prevenzione  o  di
sicurezza; 
        d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta'  alla
data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso  per  la
presentazione della domanda di ammissione; 
        e) di aver idoneita' fisica e psichica; 
        e-bis) di essere munito di laurea magistrale  o  quadriennale
in materie giuridiche o economico-aziendalistiche. 
      - attestato di bilinguismo - per i partecipanti per le sedi  di
Bolzano - relativo alla conoscenza della lingua italiana  e  tedesca,
previsto dall'art. 4, 3° comma, numero 4, del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il
decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86, e successive modifiche.  I
medesimi devono dichiarare anche il gruppo  linguistico  (italiano  o
tedesco) al quale  appartengono  o  sono  aggregati  o  al  quale  si
impegnano ad appartenere.

Art. 3 Presentazione della domanda - termini - modalita'

				Art. 3 
 
          Presentazione della domanda - termini - modalita' 
 
    1.  Gli  aspiranti  devono  presentare  la  domanda  al  concorso
compilando il modulo  completo  della  dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e di atto  notorio  che  verra'  pubblicato  sul  sito
internet del Consiglio nella sezione  "Pubblicita'  Legale"  e  nella
sezione "Concorsi" entro la data del 12 settembre 2016. 
    2.  Nella  domanda   occorre   dichiarare,   sotto   la   propria
responsabilita'   e   ai   sensi   delle   norme   in   materia    di
autocertificazione (articoli 46, 47 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il comune di residenza; 
      d) il godimento dei diritti politici; 
      e) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      f) il titolo di studio di  cui  e'  in  possesso,  specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito  e
precisando anche la data del conseguimento; 
      g)  i  servizi  e/o  le  attivita'  eventualmente  prestati   e
valutabili in base alla Tabella "E" vigente al 12 settembre 2016, che
sara' pubblicata nel sito internet del Consiglio unitamente al modulo
di domanda; 
      h) ogni altro elemento utile  ai  fini  della  valutazione  dei
titoli di preferenza. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
entro il termine di scadenza per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. I candidati dovranno indicare con la  massima  precisione,  la
data iniziale (giorno, mese ed anno) e finale (giorno, mese ed  anno)
di ogni periodo  di  attivita'  professionale  o  di  servizio  nelle
Pubbliche Amministrazioni svolto  con  funzioni  diverse.  Non  sara'
attribuito punteggio per i periodi indicati in modo approssimativo  o
incompleto. Per il servizio in corso si indichera' come  data  finale
quella della scadenza del termine fissato per la presentazione  delle
domande. 
    5. Sono legittimati a partecipare al concorso per i posti vacanti
nelle sedi di Bolzano  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo -  riferito  alla  carriera  direttiva  -  relativo  alla
conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4,  3°
comma, numero 4, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo
14 maggio 2010, n. 86,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni  I
medesimi devono dichiarare anche il gruppo  linguistico  (italiano  o
tedesco) al quale  appartengono  o  sono  aggregati  o  al  quale  si
impegnano ad appartenere. 
    6.  Le  domande  di  partecipazione  al  concorso  devono  essere
inoltrate alla Segreteria del Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria, dal 15 settembre 2016  al  30  ottobre  2016,  con  posta
elettronica   certificata   personale,   al    seguente    indirizzo:
UfficioSegreteriaCPGT@pce.finanze.it o, in  via  residuale,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento (a tal fine fa fede il  timbro
a data dell'ufficio postale accettante) al  seguente  indirizzo:  via
Solferino n. 15, c.a.p. 00185 - Roma.

Art. 4 Cause di esclusione

				Art. 4 
 
                         Cause di esclusione 
 
    1. Sono esclusi dal concorso: 
      a) Coloro che non siano in possesso di uno o piu' dei requisiti
di ammissione di cui all'art. 2 del presente bando; 
      b) coloro le cui domande  per  la  partecipazione  siano  state
spedite prima del termine iniziale o oltre il termine di scadenza  di
presentazione della domanda; 
      c) coloro le cui domande di partecipazione risultino incomplete
o irregolari; 
      d)  coloro  le   cui   domande-dichiarazioni   sostitutive   di
certificazione  siano  prive  di  sottoscrizione  e/o  di   autentica
mediante  l'allegazione  della  copia  di  un  valido  documento   di
identita'. 
    2. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. 
    La  Commissione  esaminatrice  puo'  disporre  l'esclusione   dei
candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale,  ove  sia
accertata la mancanza di  uno  o  piu'  requisiti  di  ammissione  al
concorso stesso,  nonche'  per  la  mancata  osservanza  dei  termini
perentori stabiliti nel presente bando.

Art. 5 Cause di incompatibilita'

				Art. 5 
 
                      Cause di incompatibilita' 
 
    1. Il candidato, al momento dell'opzione  di  cui  al  successivo
art. 10 comma 2, dovra' dichiarare di non  versare  in  alcuna  delle
cause di incompatibilita'  di  cui  all'art.  8  del  citato  decreto
legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39,  comma  2,
lettera c) del decreto-legge 6. luglio 2011,  n.  98,  convertito  in
legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111  e  in
ogni  caso  si  impegna  a  rimuovere   ogni   eventuale   causa   di
incompatibilita' entro trenta giorni dalla delibera di nomina,  anche
se insorgente in relazione all'incarico conferito.

Art. 6 Norme per la compilazione della dichiarazione sostitutiva della dichiarazione sostitutiva di certificazione

				Art. 6 
 
Norme per  la  compilazione  della  dichiarazione  sostitutiva  della
             dichiarazione sostitutiva di certificazione 
 
    1. Ai fini della valutazione,  il  possesso  dei  titoli  risulta
dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di  atto  notorio
redatta  secondo  il  modulo  allegato,  nel  quale   devono   essere
specificatamente elencati: 
      a) tutti i titoli  accademici  e  di  studio  con  la  data  di
conseguimento, di servizio e professionali con indicazione della data
iniziale e finale dell'attivita'. 
      b) Per le attivita' in corso deve  essere  indicata  come  data
finale quella di scadenza del termine di presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. Al riguardo, si precisa  che  ai  fini  dell'attribuzione  del
punteggio: 
      a. I candidati devono indicare nella dichiarazione  sostitutiva
di certificazione i periodi della progressione di  carriera,  secondo
lo schema riportato nella citata  "Tabella  E"  allegata  al  decreto
legislativo 545/92 come vigente alla data del 12 settembre 2016; 
      b. I Magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili,
la cui progressione di carriera differisce da quella  presente  nella
"Tabella  E",  riporteranno  nelle  "annotazioni"  le  corrispondenti
qualifiche rivestite per i periodi di  servizio  come  effettivamente
prestati. 
      c. Coloro che esercitano  o  hanno  esercitato  l'attivita'  di
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti  commerciali  o
iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti  o
dei revisori contabili, devono dichiarare sia l'iscrizione  all'albo,
nel ruolo o nel  registro,  sia  l'abilitazione  nonche'  l'effettivo
esercizio della  professione  o  dell'attivita'  per  il  periodo  da
valutare. L'attivita' dovra' essere  dichiarata  da  data  successiva
alla prima iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro previsti. 
      d. Coloro che esercitano  o  hanno  esercitato  l'attivita'  di
lavoratori  dipendenti  (pubblici  e  privati)  devono  indicare   la
qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del  datore
di lavoro, per ogni periodo da valutare. 
      e. Coloro che svolgono o hanno svolto attivita' di docenza,  di
cui  alla  tabella  "E",  presso  le  Universita'   devono   indicare
l'Universita' che ha conferito l'incarico, il tipo  e  la  durata  di
ogni incarico. 
      f. I titoli accademici o di studio, vanno  dichiarati  completi
della data e del luogo di conseguimento (es: abilitazione di avvocato
conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'Appello di Milano); 
      g. Il contemporaneo  esercizio  di  piu'  professioni  indicate
nella medesima voce di "Attivita' professionali" di cui alla "tabella
E" da' luogo ad  un  unico  punteggio  (ad  esempio:  l'attivita'  di
revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non  viene
valutata; quella di professore a contratto se contemporanea a  quella
di docente ordinario non viene valutata); 
      h. In assenza delle indicazioni richieste ai punti  precedenti,
i titoli non saranno valutati. 
      i.  I  candidati  che  dichiarano  di  aver  svolto   attivita'
professionali  e/o  lavorative  inerenti  le  materie  tributarie  ed
amministrativo-contabili presso terzi (privati), o di aver esercitato
l'attivita'  di  revisori,  ovvero  di  sindaci,   amministratori   o
dirigenti  di  societa'  di  capitali  dovranno,  a  richiesta  della
Commissione  esaminatrice,  esibire   i   documenti   relativi   alle
dichiarate attivita' ai fini del  controllo  previsto  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Alle  operazioni  concorsuali  sovraintende  una  Commissione
esaminatrice  insediata  presso  la  Commissione  IV   concorsi   del
Consiglio di Presidenza  della  Giustizia  tributaria.  Le  attivita'
amministrative di supporto sono svolte dal personale dell'Ufficio  IV
del Consiglio stesso. La Commissione  esaminatrice  e'  nominata  dal
Comitato di Presidenza, e'  presieduta  dal  Presidente  pro  tempore
della Commissione concorsi  ed  e'  composta  da  quattro  componenti
titolari e da  quattro  supplenti.  Le  sedute  sono  valide  con  la
partecipazione di tre componenti. In assenza del Presidente la seduta
sara' presieduta dal componente piu' anziano.

Art. 8 Formazione della graduatoria

				Art. 8 
 
                    Formazione della graduatoria 
 
    1. In base al totale dei punteggi assegnati a  ciascun  candidato
e' formata la graduatoria generale dei vincitori del concorso e degli
idonei; e' formato altresi' l'elenco degli  esclusi  con  indicazione
della causa di esclusione. 
    2. A parita' di punteggio costituira' titolo  di  preferenza,  in
ordine decrescente: 
      a) Il conseguimento del dottorato di ricerca presso universita'
in materia tributaria; 
      b)  Il  conseguimento  di  master  di  2°  livello  in  diritto
tributario; 
      c)  Il  conseguimento  di  master  di  1°  livello  in  diritto
tributario; 
      d) Il superamento di un corso  di  perfezionamento  in  diritto
tributario;

Art. 9 Approvazione della graduatoria

				Art. 9 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
    1. La graduatoria, riconosciuta la regolarita'  delle  operazioni
di concorso, e' approvata con delibera del  Consiglio  di  Presidenza
della Giustizia tributaria. 
    2. La graduatoria sara' pubblicata sul sito di questo  Consiglio,
"www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "Pubblicita'  legale"  e
nella sezione "Concorsi".

Art. 10 Assegnazione sede

				Art. 10 
 
                          Assegnazione sede 
 
    1. La Commissione Esaminatrice,  decorsi  quindici  giorni  dalla
data  di  pubblicazione  sul  sito  internet  di  questo   Consiglio,
"www.giustizia-tributaria.it", nella sezione "PUBBLICITA'  LEGALE"  e
nella sezione "CONCORSI", della graduatoria e dell'elenco delle  sedi
di cui al precedente articolo, predisporra' la  convocazione  diretta
dei vincitori del concorso presso la sede del Consiglio di Presidenza
della Giustizia tributaria in Roma Via Solferino 15, per esprimere la
preferenza per una delle sedi messe a concorso. La  convocazione  dei
candidati verra' effettuata in ordine di  graduatoria,  con  espresso
avvertimento che, in  assenza  di  alcuno  di  loro,  si  proseguira'
comunque allo scorrimento.  L'elenco  dei  convocati  e  le  date  di
convocazione saranno pubblicate sul medesimo sito internet. 
    2. I vincitori potranno effettuare la scelta della sede su quelle
disponibili  secondo  l'ordine  della  graduatoria.   I   sunnominati
potranno esprimere la propria scelta anche  tramite  un  delegato  al
quale consegneranno l'elenco  delle  sedi  richieste,  in  ordine  di
preferenza.  La  delega   dovra'   essere   nominativa,   debitamente
sottoscritta ed accompagnata da copia di documento di  identita'  del
delegante. 
    3. Per ottenere la nomina  quale  giudice  tributario  presso  la
Commissione  tributaria  ubicata  nella  provincia  di   Bolzano   e'
richiesta - ai sensi dell'art. 31 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1988,  n.  574  -  la  conoscenza  della  lingua
italiana e di quella tedesca, accertata ai sensi  delle  disposizioni
di cui al titolo I del decreto del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752 e successive modifiche.

Art. 11 Avvertenze generali

				Art. 11 
 
                         Avvertenze generali 
 
    1. Non si terra' conto di quanto risultera'  scritto  in  maniera
illeggibile.  Allo  scopo   di   consentire   la   compilazione   con
apparecchiature di videoscrittura, sara' reso  disponibile  sul  sito
internet del Consiglio il testo della domanda  di  partecipazione  ai
concorsi in formato word. 
    2. Il candidato e' tenuto  a  compilare  l'acclusa  dichiarazione
sostitutiva di certificazione anche nella parte relativa alle ipotesi
di incompatibilita'. Tale dichiarazione  potra'  essere  integrata  o
rinnovata in occasione della nomina. 
    3. I punteggi per le attivita' in  corso  saranno  calcolati  per
tutti i candidati fino alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di partecipazione all'interpello. 
    4. Composizione paritetica  gruppi  linguistici  per  i  concorsi
presso le Commissioni tributarie di Bolzano: Al fine di assicurare il
rispetto della composizione paritetica,  prevista  dall'art.  41-bis,
comma 2°, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,
n. 752, fra il gruppo linguistico italiano e  il  gruppo  linguistico
tedesco dei componenti della Commissione tributaria  di  1°  grado  e
quella di 2° grado di Bolzano si rilevera' la  composizione  dei  due
gruppi linguistici come esistente alla data  di  pubblicazione  della
graduatoria.

Art. 12 Comunicazioni con i candidati

				Art. 12 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    1.  Le  comunicazioni   agli   interessati   verranno   inoltrate
esclusivamente all'indirizzo (obbligatorio) di pec o di mail  fornito
dai candidati. Coloro che  fossero  sprovvisti  di  mail  o  di  pec,
potranno comunicarla entro 1 mese dal  termine  di  scadenza  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso  in  esame.
Nei confronti di chi non ottemperera' a questa  disposizione  saranno
valide a tutti gli effetti - anche di decorrenza  dei  termini  -  le
informazioni e  le  pubblicazioni  eseguite  sul  sito  internet  del
Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria. 
    2.  Ogni  cambiamento   dei   recapiti   indicati   deve   essere
tempestivamente comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia
tributaria. 
    3. I  vincitori  dovranno  comunicare  tempestivamente  i  propri
recapiti,  anche  telefonici,  alla  segreteria   della   Commissione
tributaria sede del concorso, ai fini  degli  adempimenti  successivi
alla nomina. 
    4. Il Consiglio di  Presidenza  della  Giustizia  tributaria  non
assume alcuna responsabilita' in  caso  di  mancata  ricezione  della
domanda o di altre comunicazioni dipendenti da  inesatta  indicazione
del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento  di
indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali
o telematici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, nonche' la Risoluzione 3/2005  del  CPGT,  i  dati  personali
forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio di presidenza
della Giustizia tributaria, Commissione IV, via Solferino  15,  00185
Roma, per le finalita' di  gestione  del  concorso  e  sono  trattati
presso una banca dati automatizzata. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I predetti dati  possono  essere  comunicati  unicamente  alle
Commissioni referenti del  consiglio  direttamente  interessate  allo
svolgimento del concorso. 
    4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 196/2003 e puo' esercitarli con le  modalita'  di
cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. 
    5. L'accesso agli atti verra' consentito, a  richiesta,  dopo  la
pubblicazione delle graduatorie. 
    6.  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'   il
Presidente della Commissione Concorsi  del  Consiglio  di  Presidenza
della Giustizia tributaria.

Art. 14 Pubblicita' legale

				Art. 14 
 
                         Pubblicita' legale 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale,
4ª serie speciale "Concorsi". 
    2. Copia del bando sara' pubblicato  anche  sul  sito  di  questo
Consiglio, "www.giustizia-tributaria.it", nella sezione  "Pubblicita'
legale" e nella sezione "Concorsi". 
    3.  Ai  fini  della  decorrenza  dei  termini  per  le  eventuali
impugnative ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009 , n.  69,
ogni      graduatoria      sara'      pubblicata       sul       sito
"www.giustizia-tributaria.it",   sezione   "Pubblicita'   legale"   e
"Concorsi", nonche' presso gli Uffici di segreteria della Commissione
tributaria interessata e del Consiglio di Presidenza della  Giustizia
tributaria. 
      Roma, 19 luglio 2016 
 
                                                    p. Il presidente  
                                                    il vicepresidente 
                                                          Montagna

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