MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi centottanta posti di magistrato tributario. (26E03867)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 07-07-2026

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di complessivi centottanta posti di magistrato tributario. (26E03867)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • Data: 07-07-2026
  • Scadenza: 06-08-2026

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
             del Dipartimento della giustizia tributaria 
 
    Visto il regio decreto 15 ottobre 1925,  n.  1860,  e  successive
modificazioni,  recante   il   regolamento   per   il   concorso   in
magistratura; 
    Visto il regio decreto 30  gennaio  1941,  n.  12,  e  successive
modificazioni, recante la disciplina dell'ordinamento giudiziario; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante le norme  per  la  presentazione  dei  documenti  nei
concorsi per le carriere statali e successive modificazioni; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, e successive modificazioni, concernente norme  di  esecuzione
del testo unico delle  disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati
civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modificazioni, concernente norme  di  attuazione
dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige  in  materia
di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e
di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Vista  la  legge  24  dicembre  1986,  n.   958,   e   successive
modificazioni, concernente norme sul  servizio  militare  di  leva  e
sulla ferma di leva prolungata; 
    Vista  la  legge  23  agosto   1988,   n.   370,   e   successive
modificazioni, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo  per  le
domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista  la  legge  27  ottobre  1988,   n.   470,   e   successive
modificazioni,  concernente  anagrafe  e  censimento  degli  italiani
all'estero; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni,   recante   la   legge   quadro   per    l'assistenza,
l'integrazione sociale  e  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545 concernente
norme  sull'ordinamento  degli  organi  speciali   di   giurisdizione
tributaria ed organizzazione degli uffici di collaborazione; 
    Visti, in particolare, gli articoli  4  e  seguenti  del  decreto
legislativo n.  545  del  1992,  che  disciplinano  le  modalita'  di
svolgimento del concorso  per  esami  per  la  nomina  di  magistrato
tributario, nonche', rispettivamente, gli articoli 17 e seguenti  che
disciplinano il  funzionamento  del  Consiglio  di  presidenza  della
giustizia tributaria; 
    Tenuto conto  che  per  la  copertura  dei  posti  di  magistrato
tributario nella Provincia di Bolzano, di cui all'art.  4,  comma  7,
del decreto legislativo n. 545 del 1992 si  applicano  gli  specifici
requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 752
del 1976; 
    Ritenuto che per la copertura dei posti di magistrato  tributario
nella Provincia di Bolzano si  provvedera'  con  un  apposito  bando,
tenuto conto che ai sensi degli articoli 33  e  35  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  n.  752  del  1976  occorre  determinare
preventivamente  la  pianta  organica  delle   Corti   di   giustizia
tributaria con sede nella citata provincia e il numero dei  posti  da
mettere  a  concorso  determinato,  in  relazione  alle  vacanze,  su
delibera del  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria
d'intesa con la Provincia di Bolzano; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  e  successive  modificazioni,  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modificazioni,  concernente  il  regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto n. 487 del  1994,  il
quale prevede la tutela in favore del genere meno rappresentato nella
qualifica messa a concorso, tramite  applicazione  di  un  titolo  di
preferenza ai sensi dell'art. 5, comma 4, lettera  o),  del  medesimo
decreto; 
    Ravvisato  che  alla  data  del  31  dicembre  2025  risulta  una
differenza nell'organico complessivo, superiore alla misura del  30%,
essendo il genere femminile il meno rappresentato; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, e successive modificazioni,
concernente nuove norme in materia di obiezione di coscienza; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive  modificazioni,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare
l'art.  24,  comma  1,  lettera  d-bis),  che  assegna  al  Ministero
dell'economia e delle finanze le funzioni  di  spettanza  statale  in
materia di gestione dei concorsi per il reclutamento  dei  magistrati
tributari; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, e  successive  modificazioni,
recante l'istituzione del servizio civile nazionale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni, recante norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente il codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  recante  delega  al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e  successive
modificazioni,  concernente  la  nuova  disciplina  dell'accesso   in
magistratura e successive modificazioni; 
    Visti, in particolare, gli articoli 5 e 6 del decreto legislativo
n. 160 del 2006, relativi alla  formazione  ed  alla  disciplina  dei
lavori della commissione di concorso; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  6
maggio 2009, recante disposizioni in materia di  rilascio  e  di  uso
della  casella  di  posta  elettronica   certificata   assegnata   ai
cittadini; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni,
recante disposizioni per lo sviluppo economico,  la  semplificazione,
la competitivita', nonche' in materia di processo civile; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'ordinamento militare; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016,  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 12 febbraio 2021, e il Piano nazionale per la ripresa e
la resilienza (PNRR), con particolare riguardo  alla  "Riforma  della
giustizia tributaria"; 
    Vista  la  legge  31  agosto   2022,   n.   130,   e   successive
modificazioni, recante disposizioni in  materia  di  giustizia  e  di
processi tributari; 
    Visto l'art. 1, comma 10, della legge n. 130  del  2022,  che  ha
autorizzato il Ministero dell'economia e delle  finanze  ad  assumere
nell'anno 2026 le unita' di magistrati non assunte  a  seguito  della
conclusione della procedura di interpello  di  cui  al  comma  4  del
medesimo art. 1, aumentate di duecentosettantadue unita'; 
    Visto l'art. 1, comma 10-bis, della legge n. 130 del  2022,  come
modificato dall'art. 1, comma 140, lettera a), n. 2.2),  della  legge
30 dicembre 2024, n. 207, che ha previsto, nell'ambito delle facolta'
assunzionali per l'anno 2026  previste  dal  comma  10,  un'ulteriore
procedura da bandire con le specifiche modalita' in deroga  a  quella
ordinaria di cui agli articoli 4 e ss.  del  decreto  legislativo  31
dicembre 1992, n. 545 e il comma 10-ter della legge n. 130 del  2022,
come modificato dall'articolo  16,  comma  4,  del  decreto-legge  19
febbraio 2026, n. 19, convertito con modificazioni,  dalla  legge  20
aprile 2026, n. 50, che ha modificato  le  modalita'  di  svolgimento
della prova scritta di cui al predetto comma 10-bis; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile 2023, n.  44,  convertito  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74,  recante  disposizioni  urgenti  per  il
rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle  amministrazioni
pubbliche,  e,  in  particolare,  l'art.  20,  comma  2-ter,  che  ha
istituito presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  il
Dipartimento della giustizia tributaria; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
18  settembre  2025,  pubblicato  nella   Gazzetta    Ufficiale   della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 273 del 24  novembre  2025 ,
recante  "Modifiche  al  decreto  30   settembre   2021   concernente
l'individuazione  e  le  attribuzioni   degli   Uffici   di   livello
dirigenziale   non   generale   dei   Dipartimenti   del    Ministero
dell'economia e delle finanze"; 
    Visto il decreto del vice Ministro dell'economia e delle  finanze
del 25 luglio 2023, il quale definisce le modalita' di versamento del
contributo di euro 50,00 posto a carico dei candidati; 
    Visto  il  decreto  del  direttore   generale   della   giustizia
tributaria  del  30  maggio  2024,  che  ha  bandito  una   procedura
concorsuale per centoquarantasei posti di magistrato tributario; 
    Visto l'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024,  n.  207
che, in relazione al concorso di cui sopra, prevede che  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,   nel   rispetto   delle   facolta'
assunzionali relative ai magistrati tributari autorizzate per  l'anno
2026 dall'art. 1, comma 10, della legge 31 agosto 2022, n. 130, possa
chiedere al Consiglio di Presidenza  della  giustizia  tributaria  di
assegnare ai concorrenti dichiarati idonei,  secondo  l'ordine  della
graduatoria, un ulteriore numero di posti non superiore al doppio del
decimo di quelli messi a concorso; 
    Vista la nota prot. 9 del 15 aprile  2026  con  cui  il  Ministro
dell'economia e delle finanze  ha  esercitato  la  facolta'  prevista
dall'art. 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2024, n. 207; 
    Vista la delibera del  Consiglio  di  Presidenza della  giustizia
tributaria n. 423 del 24 marzo 2026, con cui ha  assegnato  ulteriori
ventisette posti ai concorrenti dichiarati idonei,  secondo  l'ordine
della graduatoria; 
    Viste le delibere del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria n. 745 e n. 746 del  16  giugno  2026,  con  le  quali  il
Consiglio prende atto della formale rinuncia pervenuta  da  parte  di
due vincitori del bando di cui  al  decreto  del  direttore  generale
della giustizia tributaria del 30 maggio  2024  per  centoquarantasei
posti e li dichiara decaduti dall'incarico di magistrati; 
    Vista la nota prot. 7905 del 17 giugno  2026,  con  la  quale  il
Dipartimento della giustizia tributaria ha trasmesso al Consiglio  di
Presidenza della giustizia tributaria lo schema di bando per  l'avvio
della  procedura  concorsuale   per   centosettantanove   unita'   di
magistrati  tributari,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  10,  secondo
periodo, della legge n. 130 del 2022; 
    Viste la delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria n. 777 del 30 giugno  2026,  con  la  quale  il  Consiglio
prende atto della formale rinuncia pervenuta da parte di un ulteriore
vincitore del bando di cui al decreto del  direttore  generale  della
giustizia tributaria del 30 maggio 2024 per centoquarantasei posti  e
lo dichiara decaduto dall'incarico di magistrato; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia
tributaria n. 778 del  30  giugno  2026,  che  approva  il  bando  di
concorso per il  reclutamento  di  centottanta unita'  di  magistrati
tributari, ai sensi dell'art. 1, commi 10-bis e 10-ter della legge n.
130 del 2022; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  concorso,  per  esami,  a  centottanta posti  di
magistrato tributario. 
    2. Alla procedura concorsuale di cui al presente decreto  non  si
applica la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 3,  della  legge
del 31 agosto 2022, n. 130.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 
      a. sia cittadino italiano; 
      b. abbia l'esercizio dei diritti civili; 
      c. sia di condotta incensurabile; 
      d. sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
      e. sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      f. sia in possesso del  diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, ovvero del diploma di laurea magistrale  in
Scienze dell'economia (classe LM-56) o in Scienze economico-aziendali
(classe LM-77) o di titoli  degli  ordinamenti  previgenti  a  questi
equiparati; 
      g. sia in regola con il pagamento del contributo alle spese per
il concorso ai  sensi  dell'articolo  4-ter,  comma  5,  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. A tal fine  il  candidato  deve
procedere, tramite il servizio PagoPA, al versamento della  somma  di
euro 50,00 nel termine di  presentazione  della  domanda  di  cui  al
successivo art. 3,  comma  1.  Il  contributo  non  e'  rimborsabile.
L'Amministrazione si riserva di  effettuare  le  opportune  verifiche
escludendo chi non ottemperi a quanto sopra; 
      h. sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle  leggi
vigenti. 
    2. Tutti  i  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Art. 3 Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio

				Art. 3 
 
 
    Domanda telematica di partecipazione e modalita' per l'invio 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di trenta  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". Il termine per la presentazione  della  domanda,
ove cada in giorno festivo, e' prorogato di diritto al  primo  giorno
non festivo successivo. 
    2. Della pubblicazione del  bando  si  da'  notizia  sul  Portale
"inPA" e sul sito internet istituzionale del Ministero  dell'economia
e delle finanze: https://www.mef.gov.it 
    3. Il candidato dovra' inviare la domanda  di  partecipazione  al
concorso  esclusivamente  per  via  telematica,  autenticandosi   con
SPID/CIE/CNS/eIDAS, mediante la compilazione del form di  candidatura
sul Portale unico del reclutamento "inPA", disponibile  all'indirizzo
internet https://www.inpa.gov.it/ - previa registrazione sullo stesso
Portale. 
    4. La registrazione, la  compilazione  e  l'invio  on-line  della
domanda devono essere completati  entro  le  ore  23,59  del  termine
indicato nel comma 1.  Tale  termine  e'  perentorio  e  la  data  di
presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso  e'
certificata  da  apposita  ricevuta  scaricabile,  al  termine  della
procedura di invio, dal Portale  "inPA".  Allo  scadere  del  termine
ultimo per la partecipazione, non sara' piu' consentito l'invio della
domanda. Ai fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'
invii,   si   terra'   conto   unicamente   della   domanda   inviata
cronologicamente per ultima, intendendosi le  precedenti  revocate  e
prive di effetto. 
    5. Non e' ammessa altra modalita'  di  compilazione  e  di  invio
della domanda di partecipazione al concorso. 
    6. Dopo aver presentato la domanda, il candidato  effettuera'  la
stampa della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso  che  dovra'
essere consegnata il giorno stabilito per la prova preselettiva. 
    7. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande sono inviate in difformita' da quanto stabilito nel  presente
bando di concorso. Il  provvedimento  di  esclusione  e'  pubblicato,
almeno  trenta   giorni   prima   dello   svolgimento   della   prova
preselettiva,  sul  sito   internet   istituzionale   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze:  https://www.mef.gov.it/   -   tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti nei confronti
degli interessati. 
    8. L'aspirante candidato deve dichiarare nella domanda: 
      a) il cognome, il nome, il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) di essere cittadino italiano; 
      d) l'indirizzo di residenza o di domicilio,  se  diverso  dalla
residenza, il proprio indirizzo PEC o un  domicilio  digitale  a  lui
intestato al quale intende  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso, unitamente a un recapito telefonico; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto; 
      f) di non essere stato escluso dall'elettorato politico  attivo
e di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una
pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in
forza di norme di settore,  o  licenziati  per  le  medesime  ragioni
ovvero per motivi disciplinari ai sensi della  vigente  normativa  di
legge o contrattuale, o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la
nomina o l'assunzione mediante la produzione  di  documenti  falsi  o
viziati da nullita' insanabile; 
      g) il titolo di  studio  posseduto,  richiesto  ai  fini  della
partecipazione   alla   procedura    selettiva,    con    indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. Se
il titolo di studio e' stato conseguito all'estero il candidato  deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo  stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano,
o dichiarare che ha provveduto a richiederne  l'equiparazione  ovvero
impegnarsi a presentare istanza  di  riconoscimento  alla  competente
autorita' in base alle vigenti disposizioni normative; 
      h) di non aver riportato condanne penali  e  di  non  avere  in
corso procedimenti penali, ne'  procedimenti  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a
proprio  carico  iscrivibili  nel  casellario  giudiziale,  ai  sensi
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14  novembre
2002,  n.  313.  Coloro  che  hanno  in  corso  procedimenti  penali,
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel
casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del   decreto   del
Presidente della Repubblica  14  novembre  2002 ,  n.  313,  ne  danno
notizia  al  momento  della  candidatura,  precisando  la  data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      i) di avere l'esercizio dei diritti civili; 
      j) di essere di condotta incensurabile; 
      k) di non essere a conoscenza di essere sottoposto ad  indagini
preliminari; 
      l) di essere in posizione regolare nei confronti  del  servizio
di leva al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      m) di essere fisicamente idoneo  ad  esercitare  l'impiego  cui
aspira; 
      n) se, nel caso in cui sia persona con disabilita'  o  disturbi
specifici di apprendimento,  abbia  l'esigenza,  rispettivamente,  ai
sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  e
degli articoli 5 della  legge  8  ottobre  2010,  n.  170,  e  3  del
decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge  6  agosto
2021,  n.  113,  di  essere  assistito  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione
alla propria disabilita' o lo strumento compensativo in relazione  al
proprio disturbo, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali richieste sono da comprovare allegando alla domanda sul  portale
Inpa l'apposita certificazione rilasciata dalla competente  struttura
pubblica  in  relazione   all'handicap/disturbo   diagnosticato.   Il
candidato, nei 15 giorni successivi alla scadenza del  bando,  dovra'
inviare  la  documentazione  in  originale  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata: dgt.concorsi@pec.mef.gov.it; 
      o) l'eventuale appartenenza ad una  delle  categorie  esonerate
dalla prova preselettiva, di cui al successivo art. 7, comma 3; 
      p) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di  prova
orale, scelta dal  candidato  fra  le  seguenti:  inglese,  francese,
spagnolo e tedesco; 
      q) il versamento del contributo alle spese del  concorso,  come
specificato nel precedente art. 2, comma 1, lettera g). 
    9. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni da parte del candidato,  ovvero
nel caso in cui le  proprie  comunicazioni  non  siano  ricevute  dal
candidato a causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della
mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo di cui al
comma 8, lettera  d),  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi   postali   o   telegrafici   non   imputabili    a    colpa
dell'amministrazione stessa. 
    10. La domanda di partecipazione  inviata  secondo  le  modalita'
indicate nel presente articolo si intende sottoscritta.

Art. 4 Cause di esclusione dal concorso

				Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    1. Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente decreto; 
      b) coloro le cui  domande  di  partecipazione  non  sono  state
inviate nei termini e/o con le  modalita'  indicate  all'art.  3  del
presente decreto. 
    2. L'ammissione al concorso per ciascun candidato  e'  deliberata
dal  Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria,   sotto
condizione   dell'accertamento   dei   requisiti    prescritti    per
l'assunzione in magistratura e delle altre condizioni  richieste  dal
bando  di  concorso.  I  candidati  che  non  abbiano  avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso devono intendersi  ammessi  con  riserva
alla procedura. 
    3. L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante
le prove scritte, e' causa di esclusione dal concorso ed equivale  ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli  stessi  effetti  dell'inidoneita'
l'annullamento di una prova da parte della  commissione  quando  essa
abbia accertato che la stessa sia stata in tutto o in  parte  copiata
da quella  di  altro  candidato  o  da  qualsiasi  testo  ovvero  che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione di concorso e' nominata, entro il  quindicesimo
giorno successivo alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle  domande,  con  decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, previa delibera del Consiglio di Presidenza della  giustizia
tributaria ed e' composta, ai sensi dell'art.  4-quater  del  decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, dal presidente di una Corte  di
giustizia tributaria di secondo  grado  o  di  primo  grado,  che  la
presiede,  da  venti  magistrati  scelti  tra  magistrati  tributari,
ordinari, amministrativi, contabili e militari  con  almeno  quindici
anni di anzianita', da quattro professori universitari di  ruolo,  di
cui due  titolari  dell'insegnamento  di  diritto  tributario  e  due
titolari di uno degli insegnamenti delle  altre  materie  oggetto  di
esame, nominati su proposta del  Consiglio  universitario  nazionale,
nonche' da due avvocati iscritti all'albo speciale  dei  patrocinanti
dinanzi  alle  magistrature  superiori,  nominati  su  proposta   del
Consiglio nazionale forense, e  da  due  dottori  commercialisti  con
almeno  quindici  anni  di  anzianita',  nominati  su  proposta   del
Consiglio  nazionale  dei  dottori  commercialisti  e  degli  esperti
contabili. 
    2. Non  possono  essere  nominati  componenti  della  commissione
coloro che, nei dieci anni precedenti, hanno  prestato,  a  qualsiasi
titolo e modo, attivita' di docenza nelle scuole di  preparazione  al
concorso  per  magistrato  tributario,  ordinario,  amministrativo  e
contabile. 
    3. Con il decreto di cui al comma 1, o  con  successivo  decreto,
possono essere nominati i componenti supplenti destinati a sostituire
i titolari in caso di assenza o di impedimento. 
    4. Nel caso in cui non sia possibile completare  la  composizione
della  commissione,  il  Consiglio  di  Presidenza  della   giustizia
tributaria nomina d'ufficio,  come  componenti,  magistrati  che  non
hanno prestato il loro consenso all'esonero dalle funzioni. 
    5. Il presidente della commissione e gli altri componenti possono
essere nominati anche tra i magistrati ed i professori universitari a
riposo da non piu' di due anni che,  all'atto  della  cessazione  dal
servizio, erano in possesso dei requisiti per la nomina. 
    6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa
delibera del Consiglio  di  Presidenza  della  giustizia  tributaria,
terminata la  valutazione  degli  elaborati  scritti,  sono  nominati
componenti della commissione esaminatrice docenti universitari  delle
lingue indicate al momento  della  presentazione  della  domanda  dai
candidati ammessi alla prova orale. I commissari, nominati  ai  sensi
del presente comma,  partecipano  in  soprannumero  ai  lavori  della
commissione,  ovvero   delle   sottocommissioni,   qualora   formate,
limitatamente alle prove orali relative alle materie delle quali sono
docenti. 
    7.  Le  attivita'  di  segreteria  della  commissione   e   delle
sottocommissioni  sono   esercitate   da   personale   amministrativo
dell'area funzionari in servizio presso il Ministero dell'economia  e
delle finanze, come definita dal contratto  collettivo  nazionale  di
lavoro del comparto Funzioni centrali, e sono coordinate dal titolare
del competente ufficio del Dipartimento  della  giustizia  tributaria
del Ministero dell'economia e delle finanze.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, che puo'  avere  luogo  anche  in  sedi
decentrate e in  date  o  sessioni  diverse,  previa  intesa  con  il
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, e' realizzata con
l'ausilio di strumenti informatizzati e consiste nella  soluzione  di
75 quesiti come individuati nel comma 6. Il Ministero dell'economia e
delle  finanze  puo'  avvalersi,  per   la   predisposizione   e   la
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore della selezione delle risorse umane. 
    2. In caso di avvalimento dei soggetti  di  cui  al  comma  1,  i
quesiti formulati sono resi disponibili esclusivamente a  favore  del
presidente della commissione esaminatrice nominata ai sensi dell'art.
5, la quale successivamente provvede alla loro validazione. 
    3.  Con  avviso  pubblicato  nella    Gazzetta    Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  del  13
ottobre 2026 , nonche' sul sito internet istituzionale  del  Ministero
dell'economia e delle finanze: https://www.mef.gov.it -  verra'  data
comunicazione riguardo alla pubblicazione dei quesiti validati  dalla
commissione e al diario della prova preselettiva. Tale  pubblicazione
ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  dei
candidati. 
    4. I candidati che non abbiano avuto notizia dell'esclusione  dal
concorso devono intendersi  ammessi  con  riserva  e  sono  tenuti  a
presentarsi, per sostenere la prova preselettiva, presso la sede, nel
giorno ed ora indicati. 
    5. Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame,  i  candidati
dovranno  esibire  un  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita', nonche' la ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. 
    6. La prova preselettiva consiste nella soluzione di 75 quesiti a
risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di sessanta  minuti,
attinenti alle  materie  di  diritto  civile  (15  quesiti),  diritto
processuale civile (15 quesiti),  diritto  tributario  (20  quesiti),
diritto processuale tributario (10 quesiti) e diritto commerciale (15
quesiti). Ciascun quesito consiste in una domanda seguita  da quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta. 
    7.  La  valutazione  della  prova  preselettiva   e'   effettuata
attribuendo i seguenti punteggi: 
      +1 punto per ogni risposta esatta; 
      - 0,33 punti per ogni risposta errata o multipla; 
      0 punti per ogni mancata risposta. 
    Il punteggio conseguito al termine della prova  preselettiva  non
concorre  alla  determinazione  del   punteggio   complessivo   della
graduatoria finale. 
    8. Durante la prova i candidati non  possono  comunicare  tra  di
loro  e  non  possono  avvalersi  di  codici,   raccolte   normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura, telefoni cellulari  e
qualsiasi strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla
trasmissione di dati. 
    9. Nel caso di violazione di qualsiasi  norma  stabilita  per  lo
svolgimento della prova preselettiva, la  commissione  d'esame  o  il
comitato di vigilanza delibera l'immediata esclusione dal concorso. 
    10. La mancata partecipazione alla prova  preselettiva,  salvi  i
casi di esonero di cui  al  successivo  art.  7,  comma  3,  comporta
l'automatica esclusione dei candidati dal concorso. 
    11. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e  impreviste,
si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario delle prove
preselettive, rinviarne lo svolgimento, le notizie relative al rinvio
e al nuovo calendario  saranno  ugualmente  diffuse  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami", nonche' sul sito internet istituzionale
del Ministero dell'economia e delle finanze: https://www.mef.gov.it 
    12. Il mancato superamento della prova preselettiva non rileva ai
fini e per gli effetti di cui all'art. 4-bis, comma  1,  lettera  d),
del decreto legislativo n. 545 del 1992.

Art. 7 Ammissione alla prova scritta

				Art. 7 
 
 
                    Ammissione alla prova scritta 
 
 
    1.  Alla  successiva  prova  scritta  e'  ammesso  un  numero  di
candidati pari a tre  volte  i  posti  messi  a  concorso.  Accedono,
altresi', alla prova scritta coloro che  hanno  riportato  lo  stesso
punteggio dell'ultimo candidato che risulta ammesso. 
    2. L'elenco  dei  candidati  che  hanno  partecipato  alla  prova
preselettiva, utilmente collocati in graduatoria e pertanto ammessi a
sostenere  la  prova  scritta,  e'  pubblicato  sul   sito   internet
istituzionale  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze:
https://www.mef.gov.it - con valore di notifica a tutti  gli  effetti
di legge. 
    3. Sono esonerati dalla prova preselettiva  ed  ammessi  comunque
alla prova scritta: 
      a) i giudici tributari presenti nel ruolo unico di cui all'art.
4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
      b) i magistrati ordinari, militari, amministrativi e contabili; 
      c) i procuratori e gli avvocati dello Stato; 
      d)  i  candidati  diversamente   abili   con   percentuale   di
invalidita' pari o superiore all'ottanta per cento, in base  all'art.
20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 8 Prova scritta

				Art. 8 
 
 
                            Prova scritta 
 
 
    1. La prova scritta si svolgera' nelle date e nella sede  di  cui
al diario, contenente la disciplina delle prove  d'esame,  che  sara'
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami",  nonche'  sul  sito  internet
istituzionale  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze:
https://www.mef.gov.it - Tale pubblicazione avra' valore di  notifica
a tutti gli effetti di legge, sia per i candidati che siano risultati
ammessi all'esito della prova preselettiva, sia per coloro che  hanno
diritto all'esonero dalla stessa. 
    2. Con le stesse modalita' e con lo stesso valore di notifica  di
cui  al  comma  precedente,  verra'   data   notizia   di   eventuali
differimenti e/o  prescrizioni  attinenti  alla  partecipazione  alle
prove scritte; in ogni caso, i candidati dovranno presentarsi,  senza
alcun preavviso, nella sede d'esame, nei giorni e nelle ore stabilite
per le operazioni preliminari e lo svolgimento delle prove scritte. 
    3. La prova scritta consiste nello svolgimento di due  elaborati,
di cui il primo vertente sul diritto  tributario  e  il  secondo  sul
diritto civile o commerciale con profili di carattere tributario,  da
individuarsi mediante sorteggio  pubblico  effettuato  nell'imminenza
della prova. 
    4. Gli elaborati devono essere presentati nel termine di otto ore
dalla dettatura della traccia. 
    5. Ai sensi dell'art. 7 del regio decreto  15  ottobre  1925,  n.
1860, come modificato dall'art. 26-bis del  decreto-legge  24  agosto
2021, n. 118, convertito dalla legge  21  ottobre  2021 ,  n.  147,  i
candidati potranno consultare i  semplici  testi  dei  codici,  delle
leggi e dei decreti dello Stato, secondo le  modalita'  che  verranno
determinate nel decreto del Ministro di  adozione  del  diario  delle
prove scritte. 
    6. Le prove si svolgono secondo le procedure previste dall'art. 8
del  regio  decreto  15  ottobre  1925,   n.   1860,   e   successive
modificazioni, e dal decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Art. 9 Ammissione alla prova orale

				Art. 9 
 
 
                     Ammissione alla prova orale 
 
 
    1. Sono ammessi alla prova orale i  candidati  che  ottengono  un
punteggio non inferiore a diciotto trentesimi  in  ciascun  elaborato
della prova scritta. 
    2. Non si procede alla correzione del secondo  elaborato  qualora
la valutazione del primo risulti inferiore a diciotto trentesimi. 
    3. I risultati della prova scritta verranno resi disponibili  sul
sito internet  istituzionale  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze: https://www.mef.gov.it 
    4. Ai candidati che abbiano conseguito  l'ammissione  alla  prova
orale e' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato  in
ciascun elaborato, almeno venti giorni prima di quello in cui  devono
sostenere detta prova.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale verte sulle seguenti materie: 
      a) diritto tributario e diritto processuale tributario; 
      b) diritto civile e diritto processuale civile; 
      c) diritto penale tributario; 
      d) diritto costituzionale e diritto amministrativo; 
      e) diritto commerciale; 
      f) diritto dell'Unione europea; 
      g) contabilita' aziendale e bilancio; 
      h) elementi di informatica giuridica; 
      i) colloquio in una lingua straniera,  indicata  dal  candidato
all'atto della domanda di partecipazione al concorso, scelta  fra  le
seguenti: inglese, spagnolo, francese e tedesco. 
    2. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono un  punteggio
non inferiore a sei decimi in  ciascuna  delle  materie  della  prova
orale, e un  giudizio  di  sufficienza  nel  colloquio  nella  lingua
straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva - tra prova
scritta e prova orale -  non  inferiore  a novanta  punti.  Non  sono
ammesse frazioni di punto.

Art. 11 Termini per la produzione dei titoli di preferenza e della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge

				Art. 11 
 
 
Termini  per  la  produzione  dei  titoli  di  preferenza   e   della
    documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge 
 
 
    1. I titoli di preferenza, elencati al successivo art. 12, devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. I documenti
comprovanti il possesso o le relative  dichiarazioni  sostitutive  di
cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica
28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnati  dalla  fotocopia  di  un
documento  di  identita',  devono   pervenire,   con   le   modalita'
individuate nel successivo  art.  16,  comma  1,  lettere  b)  e  c),
all'ufficio concorsi  magistrati  tributari  del  Dipartimento  della
giustizia tributaria del Ministero dell'economia e delle  finanze,  a
pena di decadenza entro il giorno in cui  il  candidato  sostiene  la
prova orale. 
    2. I concorrenti che hanno sostenuto la  prova  orale  con  esito
positivo sono tenuti a comprovare il possesso dei requisiti di  legge
eventualmente richiesti, con le  modalita'  e  nei  termini  all'uopo
indicati dall'ufficio competente.

Art. 12 Titoli di preferenza a parita' di merito

				Art. 12 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, a
parita' di merito, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia  al  valor  militare  e  al  valor
civile, qualora cessati dal servizio; 
      b) i mutilati e gli invalidi per servizio nel settore  pubblico
e privato; 
      c) gli orfani dei caduti e i figli dei mutilati, degli invalidi
e degli inabili permanenti al lavoro  per  ragioni  di  servizio  nel
settore pubblico e privato, ivi inclusi i figli  degli  esercenti  le
professioni sanitarie, degli esercenti la professione  di  assistente
sociale  e  degli  operatori  socio-sanitari  deceduti   in   seguito
all'infezione da SarsCov-2  contratta  nell'esercizio  della  propria
attivita'; 
      d) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nel Ministero dell'economia e  delle
finanze, laddove non fruiscano  di  altro  titolo  di  preferenza  in
ragione del servizio prestato; 
      e) maggior numero di figli a carico; 
      f) gli invalidi e i mutilati civili  che  non  rientrano  nella
fattispecie di cui alla lettera b); 
      g)  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma; 
      h)  gli  atleti  che  hanno  intrattenuto  rapporti  di  lavoro
sportivo con i gruppi sportivi militari  e  dei  corpi  civili  dello
Stato; 
      i) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
50,  comma  1-quater,  del  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      l) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  ai  sensi   dell'art.   50,   comma
1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      m) aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73,  comma  14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98; 
      n) essere titolare o avere svolto incarichi  di  collaborazione
conferiti da ANPAL Servizi S.p.a., in attuazione di  quanto  disposto
dall'art. 12, comma 3, del  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26; 
      o) appartenenza al  genere  femminile  in  quanto  genere  meno
rappresentato nell'amministrazione  che  bandisce  la  procedura,  in
relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre; 
      p) minore eta' anagrafica.

Art. 13 Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

				Art. 13 
 
 
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati idonei sono classificati  secondo  il
totale del punteggio  complessivo  conseguito.  Per  la  formulazione
della graduatoria definitiva, a parita' di punteggio, si terra' conto
degli eventuali titoli di preferenza  per  l'ammissione  ai  pubblici
impieghi di cui al precedente art. 12. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  del  concorso  per  magistrato
tributario,  terminati  i  lavori,  forma  la  graduatoria   che   e'
immediatamente  trasmessa  per   l'approvazione   al   Consiglio   di
Presidenza della giustizia tributaria, con le eventuali  osservazioni
del Ministro dell'economia e delle finanze. 
    3. Il Consiglio di Presidenza della giustizia  tributaria  adotta
la delibera di approvazione della graduatoria e quella di nomina  dei
vincitori  entro  trenta  giorni  dalla  ricezione  della  stessa.  I
rispettivi decreti riguardanti l'approvazione della graduatoria e  la
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro dell'economia e  delle
finanze  entro  venti  giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La
graduatoria  e'  pubblicata   senza   ritardo   sul   sito   internet
istituzionale  del   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze:
https://www.mef.gov.it e dalla pubblicazione decorre  il  termine  di
trenta  giorni  entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre
reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica  della  graduatoria
sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera  del
Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria.

Art. 14 Nomina a magistrato tributario

				Art. 14 
 
 
                   Nomina a magistrato tributario 
 
 
    1. I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso di  cui
al presente decreto sono classificati secondo la graduatoria  formata
ai sensi del precedente art. 13 e, nello stesso ordine,  con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono  nominati  magistrati
tributari nei limiti dei posti messi a concorso. 
    2. I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva
la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita'
da parte dell'organo  di  controllo  e  sotto  condizione  risolutiva
dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

				Art. 15 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali sono  forniti  dai  candidati  attraverso  il
Portale nazionale del reclutamento InPA in capo alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica che  li
tratta, in qualita' di titolare  autonomo  del  trattamento,  per  la
gestione servizi di registrazione e di  compilazione  del  curriculum
vitae. 
    2. Il Ministero dell'economia e delle finanze, accreditato presso
il Portale InPA tratta gli  stessi  dati,  in  qualita'  di  titolare
autonomo, per le finalita' di gestione  del  concorso.  I  dati  sono
contenuti presso una banca  dati  automatizzata  e  conservati  anche
successivamente  all'instaurazione  del  rapporto   di   lavoro.   Il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione al concorso, pena l'esclusione  dalla
procedura. I predetti dati possono essere comunicati unicamente  alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico -  economica  del  candidato.
L'interessato gode dei diritti del Capo III  del  Regolamento  UE  n.
2016/679 e puo' esercitarli con le modalita' previste dal regolamento
stesso. Tali diritti possono essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero  dell'economia  e  delle   finanze -   Dipartimento   della
giustizia  tributaria -  Direzione  normativa,  affari  giuridici   e
magistrati -  Ufficio  VII,  responsabile  del  trattamento  per   il
concorso. 
    3. L'informativa sul trattamento  dei  dati  personali  ai  sensi
degli articoli 13 e  14  del  regolamento  UE  n.  2016/679  e'  resa
pubblica sul sito internet istituzionale del Ministero  dell'economia
e delle finanze: https://www.mef.gov.it

Art. 16 Comunicazioni con i candidati

				Art. 16 
 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
 
    1. Scaduti i termini di vigenza del bando,  i  candidati  possono
comunicare  con  l'amministrazione,   nel   corso   della   procedura
concorsuale, con una delle seguenti modalita': 
      a.  dal  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica   ordinaria
all'indirizzo: dgt.concorsi@mef.gov.it 
      b. dal  proprio  indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
all'indirizzo: dgt.concorsi@pec.mef.gov.it 
      c.  per  posta  raccomandata  A/R,   all'indirizzo:   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze -   Dipartimento   della   giustizia
tributaria - Direzione normativa,  affari  giuridici  e  magistrati -
Ufficio VII - via dei Normanni n. 5 - 00184 Roma. 
    2. Per  problemi  tecnici  inerenti  alla  procedura  informatica
relativa   alla   presentazione    della    domanda,    scrivere    a
inpa@funzionepubblica.it specificando la  procedura  concorsuale,  il
proprio codice fiscale ed i recapiti telefonici. 
    3. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
mancata ricezione delle comunicazioni del candidato ovvero  nel  caso
in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute  dal  candidato  a
causa dell'inesatta  indicazione  del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
      Roma, 1° luglio 2026 
 
                                      Il direttore generale: Sirianni

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