MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di dodici anni di servizio. (24E03685)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 41 del 21-05-2024

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Procedura di valutazione per la conferma dei magistrati onorari che, alla data del 15 agosto 2017, abbiano maturato meno di dodici anni di servizio. (24E03685)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 21-05-2024
  • Scadenza: 20-06-2024

Art. 1 Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari

IL MINISTRO 
 
    Visto  il  regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.   12,   recante
"Ordinamento giudiziario"; 
    Vista la legge  24  marzo  1958,  n.  195  recante  "Norme  sulla
costituzione  e  sul  funzionamento  del  Consiglio  superiore  della
magistratura" e, in particolare, rispettivamente gli articoli 10 e 17
concernenti "Attribuzioni  del  Consiglio  superiore"  e  "Forma  dei
provvedimenti"; 
    Vista la legge 21 novembre 1991, n. 374, recante "Istituzione del
giudice di pace"; 
    Vista la legge 28 aprile 2016, n. 57, recante "Delega al  Governo
per  la  riforma  organica  della  magistratura  onoraria   e   altre
disposizioni sui giudici di pace"; 
    Visto il decreto legislativo  13  luglio  2017  n.  116,  recante
"Riforma organica della magistratura onoraria  e  altre  disposizioni
sui giudici di  pace,  nonche'  disciplina  transitoria  relativa  ai
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28  aprile  2016,
n. 57"; 
    Visto, in particolare, l'art. 1 del citato decreto legislativo n.
116 del 2017, che definisce le figure di giudice onorario di  pace  e
di vice-procuratore onorario; 
    Vista la legge 30 dicembre 2021, n.  234,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024" e, in particolare,  l'art.  1,
commi 629, 630, 631, 632 e 633, concernenti  modifiche,  integrazioni
ed abrogazioni al decreto legislativo n. 116 del 2017; 
    Visto, in particolare,  l'art.  29  del  decreto  legislativo  13
luglio  2017,  n.  116,  che  prevede  l'espletamento  di   procedure
valutative  per  la  conferma  del  contingente  ad  esaurimento  dei
magistrati  onorari  in  servizio  e  che  le  misure   organizzative
necessarie per l'espletamento  delle  procedure  valutative  medesime
sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura; 
    Visto l'art. 3-bis della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  secondo
cui, per conseguire maggiore  efficienza  nella  loro  attivita',  le
amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti  informatici  e
telematici, nei rapporti interni, tra le  diverse  amministrazioni  e
tra queste e i privati; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive   modifiche,   concernente   il   regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia del 3  marzo  2022,
pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del
15 aprile 2022 - Anno CXLIII, numero 7; 
    Rilevato che occorre disciplinare il procedimento di cui all'art.
29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, che prevede che
sia  il  Consiglio  superiore  della  magistratura  a  procedere  con
delibera ad indire tre distinte procedure valutative  da  tenere  con
cadenza annuale nel triennio 2022-2024; 
    Vista  la  delibera  adottata  dal  Consiglio   superiore   della
magistratura nella seduta del 24 aprile 2024  mediante  la  quale  il
Consiglio ha approvato, in conformita' a quanto disposto dal  decreto
ministeriale 3 marzo 2022, pubblicato sul  Bollettino  Ufficiale  del
Ministero della giustizia del 15 aprile 2022,  la  circolare  recante
"Procedure  di  valutazione  per  la   conferma   nell'incarico   dei
magistrati onorari di cui all'art.  29  del  decreto  legislativo  13
luglio 2017, n. 116 che alla data del 15 agosto 2017 abbiano maturato
meno di dodici anni di servizio"; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
          Contingente ad esaurimento dei magistrati onorari 
 
 
    I magistrati onorari in servizio alla data di entrata  in  vigore
del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116 e non  ancora  cessati
dall'incarico  alla  data  della  scadenza   del   termine   per   la
presentazione della domanda, possono essere confermati a domanda sino
al compimento del settantesimo anno di eta'.

Art. 2 Domanda di conferma dei magistrati onorari che abbiano maturato meno di dodici anni di servizio

				Art. 2 
 
 
             Domanda di conferma dei magistrati onorari 
        che abbiano maturato meno di dodici anni di servizio 
 
 
    1. Possono presentare domanda di conferma nell'incarico, al  fine
di poter partecipare alla presente procedura di  valutazione  di  cui
all'art. 29, comma 3, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116,
i magistrati onorari  che  alla  data  del  15  agosto  2017  abbiano
maturato meno di dodici anni di servizio. 
    2. Ai fini del computo dell'anzianita'  di  servizio  di  cui  al
comma 1, in conformita' all'art. 29, comma 2, penultimo  periodo  del
decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si considerano  anche  le
funzioni giudiziarie onorarie svolte in epoca  anteriore  rispetto  a
quelle attualmente esercitate purche' le  stesse  siano  solo  quelle
disciplinate   dal   citato   decreto   legislativo.   Nel    calcolo
dell'anzianita' il servizio prestato per periodi superiori a sei mesi
e' parificato ad un anno. 
    3. Il magistrato onorario dichiara,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'anzianita' di
servizio posseduta, indicando  per  ciascun  periodo  delle  funzioni
svolte (requirenti o giudicanti) la data di  effettivo  inizio  e  di
cessazione delle medesime, con l'esclusione degli  eventuali  periodi
di interruzione. 
    4. Nell'ambito della procedura di cui al comma 1,  il  Presidente
del Tribunale per i giudici onorari di pace ed il  Procuratore  della
Repubblica per i vice  procuratori  onorari,  verificano  l'effettiva
presentazione della domanda di conferma nel termine di  cui  all'art.
4, comma 1, del presente decreto. 
    5. I magistrati onorari  che  hanno  in  corso  la  procedura  di
conferma nell'incarico rimangono in servizio  fino  alla  definizione
della procedura di cui al presente articolo. 
    6.  Qualora  non  presentino  domanda  di   partecipazione   alla
procedura valutativa, i magistrati onorari di  cui  al  comma  1  del
presente articolo,  cessano  dal  servizio  a  decorrere  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del termine di  presentazione  della
suddetta domanda di partecipazione. 
    7. Gli Uffici giudiziari comunicano al Consiglio superiore  della
magistratura  ed  al  Ministero  della  giustizia  i  nominativi  dei
magistrati onorari che non hanno presentato la domanda  di  conferma.
Il Consiglio superiore della magistratura prende atto della  avvenuta
cessazione dal servizio del magistrato onorario dall'incarico svolto.

Art. 3 Adempimenti preliminari e data di inizio delle procedure di valutazione

				Art. 3 
 
 
              Adempimenti preliminari e data di inizio 
                   delle procedure di valutazione 
 
 
    1. I Presidenti dei Tribunali e i  Procuratori  della  Repubblica
predispongono adeguate forme  di  pubblicita'  del  presente  decreto
provvedendo a darne comunicazione a tutti  i  magistrati  onorari  in
servizio nel circondario e comunicando  agli  stessi  che,  ai  sensi
dell'art. 29, comma 9, del decreto legislativo  13  luglio  2017,  n.
116, qualora non presentino domanda di conferma entro  i  termini  di
cui all'art. 2 del decreto ministeriale del 3 marzo 2022,  pubblicato
sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia del 15  aprile
2022, i magistrati di cui all'art. 2, comma 1, del  presente  decreto
cesseranno dal servizio a decorrere dal giorno successivo  alla  data
di scadenza del termine di presentazione della  suddetta  domanda  di
conferma. 
    2. Le procedure valutative, da svolgersi su  base  circondariale,
hanno inizio entro il termine di sessanta  giorni,  decorrente  dalla
scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 4
del presente decreto.

Art. 4 Termini e modalita' per la presentazione della domanda di conferma

				Art. 4 
 
 
              Termini e modalita' per la presentazione 
                      della domanda di conferma 
 
 
    1. La domanda di conferma di cui all'art. 2 del presente  decreto
e' inviata per via telematica, con le modalita' di seguito  indicate,
entro  il  termine  di  trenta  giorni  decorrenti  dalla   data   di
pubblicazione del presente decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 41 del
21 maggio 2024 . 
    Il presente decreto verra' contestualmente  pubblicato  nel  sito
istituzionale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    2.   Il   magistrato    onorario    deve    collegarsi    all'URL
"https://concorsi.csm.it/onorari" per effettuare la  registrazione  e
la presentazione  della  domanda.  Per  effettuare  la  registrazione
occorre inserire: 
      cognome e nome; 
      data di nascita; 
      codice fiscale; 
      posta elettronica ordinaria (non certificata - no pec); 
      codice di sicurezza (password). 
    3. Completata la fase di registrazione, il  magistrato  onorario,
collegandosi  all'indirizzo  URL   "https://concorsi.csm.it/onorari",
deve compilare  l'apposito  modulo  (FORM)  di  domanda,  salvare  la
domanda stessa, stamparla,  firmarla  in  calce  e,  unitamente  alla
fotocopia di  un  documento  di  identita'  in  corso  di  validita',
scansionarla  in  formato  pdf,  effettuare  l'upload  del   file   e
concludere la fase di inoltro della domanda.  La  dimensione  massima
del file pdf deve essere di 10 MB e la risoluzione  di  scansione  di
200 DPI in bianco e nero. La procedura di invio della  domanda  nella
modalita' suindicata deve  essere  completata  entro  il  termine  di
scadenza di cui al comma 1. In caso di piu' invii,  l'Amministrazione
prendera' in considerazione  la  domanda  inviata  per  ultima.  Allo
scadere dei termini, il  sistema  informatico  non  permettera'  piu'
l'accesso al  modello  di  domanda  ne'  l'invio  della  domanda.  Le
modalita' operative di compilazione ed invio telematico della domanda
saranno    disponibili     nella     pagina     web     all'indirizzo
"https://concorsi.csm.it/onorari" nel termine di  cui  al  precedente
comma 1. 
    4. Il mancato completamento della procedura equivale alla mancata
presentazione della domanda. 
    5. L'aspirante  deve  dichiarare  nella  domanda,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive modificazioni: 
      a) il proprio cognome e nome; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,   provincia,
c.a.p.); 
      e) il  luogo  ove  desidera  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative alla procedura di selezione, qualora sia diverso  da  quello
di residenza; 
      f) i numeri telefonici e l'indirizzo e-mail di reperibilita'; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i) di avere l'idoneita' fisica e psichica; 
      l) di non avere riportato condanne per delitti non colposi o  a
pena  detentiva  per  contravvenzioni,  salvo   gli   effetti   della
riabilitazione; 
      m) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      n)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale; 
      o) di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita'  di
cui all'art. 5 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116; 
      p) le  funzioni  onorarie  attualmente  svolte  nonche'  quelle
riferite a periodi antecedenti alle medesime. 
    6. In calce alle dichiarazioni rese, l'aspirante deve apporre  la
propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti  da
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    7. La domanda e' inammissibile nei seguenti casi: 
      a) mancata sottoscrizione della domanda di partecipazione; 
      b) mancata allegazione alla domanda di conferma della fotocopia
di un documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      c) mancata indicazione delle dichiarazioni di cui al  comma  5,
lettere a), b), c), d), g), h), i), l), m), n), o) e p). 
    8. L'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  71  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445  successive
modificazioni ed integrazioni effettuera' idonei controlli,  anche  a
campione, e in tutti i  casi  in  cui  sorgano  fondati  dubbi  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese.

Art. 5 Prova valutativa e pubblicita' della seduta di esame

				Art. 5 
 
 
        Prova valutativa e pubblicita' della seduta di esame 
 
 
    1. La prova di valutazione consiste in un colloquio orale,  della
durata massima di trenta minuti, relativo ad un caso pratico vertente
sul diritto civile  sostanziale  e  processuale  ovvero  sul  diritto
penale sostanziale e processuale,  in  base  al  settore  in  cui  il
candidato  attualmente  esercita,  in  via   esclusiva   o   comunque
prevalente, le funzioni giurisdizionali onorarie. 
    2. L'esame  e'  pubblico.  Il  colloquio  orale  si  svolge  alla
presenza della Commissione, del candidato e del segretario.

Art. 6 Costituzione delle Commissioni di valutazione

				Art. 6 
 
 
            Costituzione delle Commissioni di valutazione 
 
 
    1. La Commissione di valutazione e' presieduta dal Presidente del
Tribunale, o da un suo  delegato,  ed  e'  altresi'  composta  da  un
magistrato che abbia conseguito  almeno  la  seconda  valutazione  di
professionalita' designato dal consiglio giudiziario e da un avvocato
iscritto all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori  designato  dal  consiglio  dell'ordine.  Le  funzioni   di
segretario di  ciascuna  commissione  sono  esercitate  da  personale
amministrativo in servizio presso l'amministrazione della  giustizia,
purche' in possesso  di  qualifica  professionale  per  la  quale  e'
richiesta almeno la laurea triennale. I segretari sono designati  dal
Presidente della Corte  di  appello  nell'ambito  del  cui  distretto
insistono  i  circondari  ove  sono  costituite  le   commissioni   e
individuati tra il personale che presta servizio nel distretto. 
    2. Nei circondari in cui  le  domande  di  conferma  superano  il
numero  di  novantanove   sono   costituite   piu'   commissioni   di
valutazione, in proporzione al numero dei candidati, in modo tale che
ogni commissione possa esaminare almeno cinquanta candidati. 
    Il Presidente del Tribunale provvede: 
      a) a designare, se del caso, su propria delega,  il  magistrato
che   abbia   conseguito   almeno   la   seconda    valutazione    di
professionalita'  che  svolge   l'attivita'   di   presidente   della
Commissione; 
      b) a  trasmettere  l'elenco,  formato  a  seguito  di  apposito
interpello, dei magistrati che abbiano conseguito almeno  la  seconda
valutazione di professionalita' disponibili a svolgere l'incarico  di
componente della Commissione di valutazione. 
    3. Nel caso in cui non sia possibile comporre l'elenco di cui  al
precedente comma 2, lettera b), del presente articolo, il  Presidente
del Tribunale predispone l'elenco  dei  magistrati  dell'ufficio  che
abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalita'. 
    4.  Il  Presidente  della  Corte   di   appello,   acquisite   le
designazioni di cui ai commi che precedono,  con  decreto  nomina  le
Commissioni di cui al comma 1. 
    5. Nei circondari in cui sono  costituite  piu'  Commissioni,  il
Presidente del Tribunale procede alla ripartizione dei  candidati  da
esaminare in gruppi di almeno cinquanta in ordine alfabetico; procede
dunque al  sorteggio  delle  Commissioni  alle  quali  dovra'  essere
assegnato ciascun gruppo di candidati. 
    6. Costituiscono cause  di  incompatibilita'  dei  componenti  la
Commissione con i candidati sottoposti a valutazione quelle  previste
dagli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile.

Art. 7 Adempimenti delle Commissioni di valutazione

				Art. 7 
 
 
            Adempimenti delle Commissioni di valutazione 
 
 
    1. Nella prima seduta la Commissione si insedia, prende atto  del
provvedimento con la quale e' stata nominata  e  di  tutti  gli  atti
relativi alla presente procedura; i componenti della  Commissione  di
valutazione, presa visione  dell'elenco  dei  magistrati  onorari  da
valutare, sottoscrivono la dichiarazione [allegato  6],  allegata  al
verbale, che non sussistono situazioni di incompatibilita'  ai  sensi
del comma 6 del precedente articolo. 
    2. Il presidente di ciascuna  Commissione,  in  seduta  pubblica,
procede al sorteggio estraendo a sorte la lettera  dell'alfabeto  che
determinera' l'ordine di svolgimento della prova  orale,  sulla  base
dell'elenco  alfabetico  dei  candidati  ammessi  alla  procedura  di
valutazione consegnato alla Commissione. 
    3. Terminata la fase  di  sorteggio  e  predisposto  il  relativo
calendario, ciascuna Commissione indica al  candidato  il  luogo,  la
data e l'ora  di  svolgimento  della  prova,  mediante  comunicazione
all'indirizzo  di  posta  elettronica  indicato  nella   domanda   di
partecipazione. 
    4. Il colloquio orale, della durata  massima  di  trenta  minuti,
sara' relativo  ad  un  caso  pratico  vertente  sul  diritto  civile
sostanziale e processuale ovvero sul  diritto  penale  sostanziale  e
processuale, in base al  settore  in  cui  il  candidato  attualmente
esercita,  in  via  esclusiva  o  comunque  prevalente,  le  funzioni
giurisdizionali  onorarie.  Immediatamente   prima   dell'inizio   di
ciascuna seduta le Commissioni esaminatrici determinano quali siano i
casi pratici da porre ai singoli candidati. I casi sono formulati  in
numero doppio rispetto a quello  dei  candidati  da  esaminare  nella
seduta. A ciascun candidato il caso oggetto del colloquio e' proposto
previa sua estrazione a sorte. 
    5. La Commissione procede alla valutazione del candidato seguendo
i seguenti criteri: a) capacita' di analisi e comprensione  del  caso
sottoposto; b) capacita' di applicare  al  caso  in  esame  le  norme
sostanziali e procedurali di riferimento; c) preparazione giuridica e
grado  di  chiarezza  e  completezza  espositiva;  d)   chiarezza   e
padronanza  lessicale  e  semantica,  con  specifico  riferimento  al
linguaggio tecnico - giuridico. Terminata la fase  del  colloquio  di
ciascun candidato la Commissione esprime il giudizio di cui  all'art.
29  del  decreto  legislativo  n.  116  del  2017,  provvedendo  alla
compilazione della relativa scheda di valutazione [allegato 5]. 
    6. Delle singole sedute della Commissione viene redatto  apposito
verbale [allegato 1] in cui dovra'  essere  indicato  il  numero  dei
magistrati onorari  esaminati  [allegato  2],  il  numero  di  quelli
dichiarati  idonei  [allegato  3],  il  numero  di  quelli   valutati
negativamente [allegato 4].

Art. 8 Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero della giustizia

				Art. 8 
 
 
      Provvedimenti del Consiglio superiore della magistratura 
                   e del Ministero della giustizia 
 
 
    1.  Il  Consiglio  superiore  della  magistratura,  acquisito  il
giudizio espresso dalla Commissione di valutazione di cui all'art. 6,
delibera sulla domanda di conferma. 
    2.  La  delibera  di  conferma  del  Consiglio  superiore   della
magistratura e'  comunicata  al  Ministro  della  giustizia  che  con
decreto dispone la conferma nell'incarico del magistrato onorario. 
    3. Entro il termine di  trenta  giorni  dalla  comunicazione  del
suddetto decreto del Ministro della giustizia il magistrato  onorario
deve optare per il regime di esclusivita' o  non  esclusivita'  delle
funzioni onorarie, ai  sensi  dell'art.  29,  comma  6,  del  decreto
legislativo 13 luglio 2017, n. 116. 
    4. In caso di mancata  conferma,  i  magistrati  onorari  cessano
dall'incarico  dal   momento   della   comunicazione   del   relativo
provvedimento del Consiglio superiore della magistratura. 
    5. Gli Uffici  giudiziari  interessati  comunicano  al  Ministero
della  giustizia  e  al  Consiglio   superiore   della   magistratura
l'avvenuta cessazione dalle  funzioni  del  magistrato  onorario  non
confermato nell'incarico.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

				Art. 9 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai magistrati onorari sono  raccolti
e trattati ai sensi del Regolamento europeo  (UE)  n.  2016/679,  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e decreto  legislativo  10
agosto 2018, n. 101, e utilizzati esclusivamente per le  finalita'  e
le procedure di conferma per  la  formazione  di  un  contingente  ad
esaurimento dei  magistrati  onorari.  I  dati  cosi'  raccolti  sono
trattati dal Tribunale, dal Consiglio superiore della magistratura  e
dal Ministero della giustizia. 
    2. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della partecipazione alla presente procedura di conferma. 
    3. I dati  forniti  possono  essere  comunicati  unicamente  alle
amministrazioni  e  ai  soggetti  interessati  dalla   procedura   di
conferma. 
    4. Ciascun magistrato onorario ha il diritto di accedere ai  dati
che lo riguardano,  di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi illegittimi. 
    5. Il Consiglio superiore della magistratura nonche' i Presidenti
dei Tribunali sono responsabili del trattamento  dei  dati  personali
raccolti. 
    Roma, 15 maggio 2024 
 
                                                  Il Ministro: Nordio 
_____ 
Avvertenza: 
    Gli allegati, facenti parte integrante del presente decreto, sono
stati resi noti mediante pubblicazione integrale sul  sito  ufficiale
del Ministero della giustizia.

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