SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva storico-artistica e archivistico-libraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per il profilo di archivista. (24E01655)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 21 del 12-03-2024

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a due posti di referendario in prova nel ruolo della carriera direttiva storico-artistica e archivistico-libraria del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, per il profilo di archivista. (24E01655)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
  • Data: 12-03-2024
  • Scadenza: 11-04-2024

Art. 1 Posti messi a concorso

IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Vista  la  legge  9  agosto  1948,  n.   1077,   istitutiva   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
    Visto il Regolamento sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale del Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  30  dicembre  2008,  n.  34/N,
concernente la competenza  dei  Collegi  Giudicanti  a  decidere  sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e  prove  selettive  per
l'assunzione nei ruoli del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Visto il Regolamento sulle procedure concorsuali,  approvato  con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; 
    Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con  il
quale e' stato approvato il  Regolamento  del  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto presidenziale 14 aprile 2021, n.  79/N,  con  il
quale e' stato approvato il Regolamento sul  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi del Segretariato generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
ed integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti
delle persone diversamente abili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni ed  integrazioni,  contenente
il testo unico delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di documentazione amministrativa; 
    Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico per esami per la copertura di due posti di  referendario  in
prova  nel  ruolo  della  carriera  direttiva   storico-artistica   e
archivistico-libraria  del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto concorso  pubblico,  per  esami,  a  due  posti  di
referendario  in   prova   nel   ruolo   della   carriera   direttiva
storico-artistica e archivistico-libraria del  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica (di seguito denominato Segretariato
generale), per il profilo di archivista, con lo stato giuridico ed il
trattamento economico previsto dal Regolamento di  cui  alla  seconda
premessa del presente decreto vigente alla data dell'assunzione. 
    2. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il  personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso. 
    3. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso,  in  ragione   di   esigenze   sopravvenute,   nonche'   in
applicazione di disposizioni di  contenimento  della  spesa.  In  tal
caso,  il  Segretariato   generale   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore ai 45 anni compiuti. Il limite di eta' e'
da considerarsi superato alla  mezzanotte  del  giorno  in  cui  sono
compiuti gli anni; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d) laurea magistrale ovvero specialistica di cui  alla  lettera
b) dell'art. 3 del decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,
ovvero diploma di laurea di cui all'art. 3 della  legge  19  novembre
1990, n. 341. 
      I titoli di studio conseguiti all'estero  sono  ritenuti  utili
purche' riconosciuti equipollenti ai predetti  titoli  dall'autorita'
italiana competente. In questo caso e' onere del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento  che
la dichiara; 
      e)  aver  prestato  almeno  cinque  anni  di  servizio   presso
pubbliche amministrazioni o altri organi costituzionali in  posizioni
funzionali afferenti  all'archivistica  o  alla  biblioteconomia  per
l'accesso alle quali sia necessaria la laurea; 
      f) idoneita' fisica all'impiego; 
      g) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; 
      h) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      i)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da  quelli  di
cui alla lettera g), anche se siano  intervenuti  la  prescrizione  o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 3, comma 2.

Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali

				Art. 3 
 
 
Modalita' di presentazione delle  domande  e  ammissione  alle  prove
                             concorsuali 
 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  diretta  al
Segretariato generale della Presidenza della  Repubblica  -  Servizio
del personale, via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 
    2.  Il  candidato  deve  dichiarare  nella   domanda,   ai   fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti  di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso  della  dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  fa  fede  la
data  di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'  competente.
Qualora siano intervenute  sentenze  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera i) o pendano procedimenti penali, il candidato deve  indicare
i reati e gli articoli del codice penale  che  ne  hanno  determinato
l'adozione  o  l'avvio  per  consentire  al  Segretario  generale  di
valutarne  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  e
funzioni  alle  dipendenze  del  Segretariato  generale,  una   volta
acquisita e valutata la relativa documentazione. 
    3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo  di
segreteria,  a  parziale  copertura  delle   spese   della   presente
procedura, pari a euro 12,00 (euro  dodici),  mediante  bonifico  sul
conto corrente  bancario  intestato  a  Segretariato  generale  della
Presidenza della Repubblica, identificato mediante IBAN  IT78O  01005
03366  000000005001,  indicando  la  causale  "(nome  e  cognome  del
candidato) 2  Referendari";  dovranno  inoltre  essere  indicati  gli
elementi identificativi del versamento (CRO). 
    4. Il Segretario generale puo'  disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato  al  concorso
ovvero la sua successiva  esclusione  dallo  stesso  per  la  mancata
osservanza delle modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  dei
termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  nonche'  per  il
difetto  o  la  perdita  dei  requisiti  previsti.  Il  candidato  ne
ricevera'  comunicazione  all'interno  dell'apposita  area  riservata
presente nella sezione "Concorsi"  del  sito  www.quirinale.it.  Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono comunicazione  di  esclusione  dal  concorso  devono
intendersi ammessi con riserva. 
    5. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente  in  via  telematica,  compilando  l'apposito
modulo entro la  data  di  scadenza  indicata  al  comma  successivo,
utilizzando  una  specifica  applicazione   informatica   disponibile
all'indirizzo:  http://www.quirinale.it.  Ai  fini  della   procedura
telematica il candidato  deve  possedere  ed  indicare  un  indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica. 
    6. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18  (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di  pubblicazione
del  presente  decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami".  Qualora  l'ultimo
giorno utile per l'invio on-line della  domanda  cada  in  un  giorno
festivo, il termine e' prorogato alle ore 24 (ora italiana) del primo
giorno successivo non festivo. 
    7. Il sistema informatico  certifica  la  data  di  presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il  numero  identificativo  e
alla scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla  quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema  informatico  e  la  data  di   presentazione;   la   stessa,
debitamente  firmata,   deve   essere   consegnata   all'atto   della
presentazione alla prima prova scritta. 
    9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi. 
    10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta  da  patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con  l'idoneita'  fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), ovvero in avanzato  stato  di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia  necessita'  di  essere
assistito  durante  le  prove,  nella  domanda  presentata  per   via
telematica dovra' fare esplicita  richiesta  dell'ausilio  necessario
per  la  partecipazione  alla  prova  preselettiva   e   alle   prove
concorsuali in relazione alle  proprie  condizioni  fisiche,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento delle  prove  al  fine  di  consentire  la  tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti  a  garantire  la  regolare
partecipazione al concorso. La patologia  dovra'  essere  documentata
mediante idonea  certificazione  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica che ne  specifichi  la  natura,  da  allegare  alla  domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  il
candidato  dovra'   comunicarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo. 
    11. Per i candidati che, versando  nelle  condizioni  di  cui  al
comma  10,  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  tempo  previsto   per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali  e'
aumentato di un quarto. 
    12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta,  previa  presentazione
della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e  9  e  di  idonea
documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado
di invalidita'. Tale  documentazione  dovra'  essere  preliminarmente
inviata  per   via   telematica   in   allegato   alla   domanda   di
partecipazione. Ai sensi del presente comma per idonea documentazione
deve  intendersi  il   verbale   di   accertamento   dell'invalidita'
rilasciato dall'INPS ovvero, per  i  casi  di  invalidita'  accertata
antecedentemente al 1° gennaio 2010 ,  il  verbale  della  Commissione
medica  della  azienda  sanitaria   locale   competente   ovvero   il
provvedimento di accertamento adottato dall'autorita' giurisdizionale
competente, recanti l'indicazione della  percentuale  di  invalidita'
riconosciuta.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione   sia   accertata
successivamente allo scadere del termine di inoltro della domanda, il
candidato  dovra'   comunicarla   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo. 
    13. Il candidato ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  per  via
telematica le eventuali successive variazioni  di  indirizzo  e/o  di
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti  all'interno
dell'apposita  area  riservata,  la  quale  rimane   accessibile   al
candidato anche dopo la scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda. 
    14. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione.   L'Amministrazione   non   assume   inoltre   alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del  candidato  o  da  mancata  ovvero  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non  imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la  partecipazione  al  concorso,  che
verra'  effettuato  secondo  le   modalita'   di   cui   al   decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N. 
    16. Nella domanda il candidato puo' altresi' indicare una o  piu'
lingue straniere - tra le seguenti: francese, tedesco, spagnolo -  su
cui intende sostenere la prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    17. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi   di   falsita'   in   atti    e    dichiarazioni    mendaci.
L'Amministrazione  si   riserva   di   provvedere   anche   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Art. 4 Commissione esaminatrice

				Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica  che  viene
pubblicato  sul  sito  internet  del  Segretariato   generale   della
Presidenza della Repubblica. 
    2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per  le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura. 
    3. La  commissione  definisce  il  diario  delle  prove  d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati e  in  generale
decide  su  tutte  le  questioni   attinenti   all'intera   procedura
concorsuale. 
    4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.

Art. 5 Diario della prova preselettiva

				Art. 5 
 
 
                   Diario della prova preselettiva 
 
 
    1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  concorsuali,  qualora  il
numero delle domande presentate  superi  venticinque  volte  i  posti
messi a concorso, puo' essere previsto il superamento  di  una  prova
preselettiva, per l'espletamento  della  quale  l'Amministrazione  si
avvale di procedure automatizzate che possono essere gestite da  enti
o societa' specializzate. 
    2. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 48 del 14 giugno 2024   verra'  data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nello
stesso  avviso   verranno   date   comunicazioni   in   merito   alla
pubblicazione  dell'archivio  dei  quesiti  nel  sito  internet   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della  prova
preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    3. Nella medesima  Gazzetta  Ufficiale  verra'  data  notizia  di
eventuali  differimenti  e/o  prescrizioni   attinenti   alla   prova
preselettiva. Tale comunicazione assume valore di  notifica  a  tutti
gli effetti. 
    4. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una o  piu'  sessioni  di  prova,  il  Presidente  della  commissione
esaminatrice stabilira' la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma  orale,  ai  candidati  presenti.  Tale  comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La prova preselettiva, ove espletata, consiste in 100  quesiti
a risposta multipla sulle materie oggetto  delle  prove  scritte,  ad
esclusione di quella in lingua straniera, nonche'  diritto  pubblico,
estratti a sorte secondo procedure  automatizzate  dall'archivio  dei
quesiti di cui  al  precedente  art.  5,  comma  2;  ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da  almeno  quattro  risposte,  delle
quali solo una e' esatta. 
    2. La prova preselettiva ha la durata di 100 minuti e  si  svolge
con  le  modalita'  fissate  dalla   commissione   esaminatrice   con
l'osservanza di quanto previsto dall'art. 3, comma 10. 
    3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa  la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di  testi  o
di tavole, ne' l'utilizzo  di  supporti  elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con  se'  telefoni
cellulari e altri dispositivi  mobili,  libri,  periodici,  giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse  o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni  caso
essere consegnati prima  dell'inizio  della  prova  al  personale  di
sorveglianza. Non e'  consentito  ai  candidati,  durante  la  prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza  di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova,  comporta
l'esclusione immediata dal concorso. 
    4. Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva  i
candidati devono esibire un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e  sede
stabiliti  ovvero  la  mancata  ammissione  a  sostenere   la   prova
preselettiva  di  cui  al  precedente  comma  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    6. La partecipazione  alla  prova  preselettiva  non  costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.

Art. 7 Valutazione della prova preselettiva

				Art. 7 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione della prova  preselettiva  e'  effettuata,  alla
presenza  della  commissione  esaminatrice,  attraverso  procedimenti
automatizzati. 
    2. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del voto  finale  di  merito,  viene  determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    3. All'esito della  correzione  della  prova  preselettiva  sara'
compilata la relativa graduatoria secondo  l'ordine  derivante  dalla
votazione riportata dai candidati. 
    4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in  base  al
punteggio riportato nella  prova  preselettiva,  si  siano  collocati
entro il 25° posto. Sono  comunque  ammessi  i  candidati  che  hanno
conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai  fini
dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    5. Nel sito internet del Segretariato generale  della  Presidenza
della Repubblica sara' pubblicato l'elenco dei  candidati  ammessi  a
sostenere le prove scritte nonche' la sede e il diario  delle  prove.
Tale comunicazione ha valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati.

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove di esame consistono in tre prove scritte  ed  in  una
prova orale. 
    2. Per essere ammessi a sostenere le prove  d'esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di  riconoscimento,  in  corso  di
validita'. 
    3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto  a  una
delle prove scritte  previste,  nel  giorno,  ora  e  sede  stabiliti
comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    4. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per la  prova  orale  per  gravi  e  certificati
motivi di salute, la commissione fissa  una  nuova  data,  non  oltre
l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione  della  prova  orale  da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti  afferenti  alle
seguenti materie: 
      a) Teoria generale di archivistica; 
      b) Storia d'Italia e d'Europa dal 1789 ad oggi; 
      c) Sintesi in lingua inglese. 
    2. Ognuna delle prove scritte di cui al comma 1, lettera a) e b),
consiste nella redazione di un elaborato ed ha  una  durata  di  otto
ore. La prova scritta di cui al comma 1, lettera c) ha una durata  di
quattro ore e consiste nella  redazione  di  una  sintesi  in  lingua
inglese, senza l'ausilio del vocabolario e/o dizionario, di un testo.
Resta salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 10. 
    3. I candidati, durante le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua italiana  ed  i  testi  di  legge  non
commentati nonche', per specifiche  prove,  altro  materiale  che  la
commissione potra' valutare utile; tale eventuale  circostanza  sara'
notificata insieme alla comunicazione di cui all'art. 7, comma  5.  I
candidati non potranno portare con se'  telefoni  cellulari  e  altri
dispositivi mobili, libri, periodici, giornali, quotidiani  ed  altre
pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse o simili contenenti il
materiale suindicato, che dovranno in  ogni  caso  essere  consegnati
prima dell'inizio delle prove al personale di  sorveglianza.  Non  e'
consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in  alcun  modo
tra loro  o  con  l'esterno.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo
svolgimento delle prove,  comportera'  l'immediata  espulsione  dalla
sede di esame. 
    4. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati
che avranno riportato un punteggio medio nel  complesso  delle  prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore  a
18/trentesimi in ciascuna prova. 
    5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la  commissione
forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi   alla   prova   orale   con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco e' pubblicato nel sito
internet del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. 
    6. Ai candidati ammessi alla prova orale viene data comunicazione
mediante avviso sul sito internet  del  Segretariato  generale  della
Presidenza della Repubblica con un anticipo di almeno venti giorni.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere
un colloquio su tutte le materie oggetto delle prove scritte, nonche'
diritto pubblico e ordinamento e funzioni del  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica. 
    2. La prova orale in lingua  inglese  consiste  nella  lettura  e
traduzione di un breve testo scritto in  lingua  che  costituisce  la
base per una successiva conversazione. 
    3.  Nel  corso  della  prova  orale  verra'  anche  richiesto  al
candidato  di  dimostrare  una  buona  conoscenza  dell'utilizzo  del
personal  computer  con  particolare  riferimento  ai  piu'   diffusi
software  applicativi  (Word,  Excel,  Outlook,  Edge),  nonche'   la
capacita' di ricerca di informazioni  via  internet  con  particolare
riguardo all'utilizzo di banche  dati.  Il  candidato  deve  altresi'
dimostrare la conoscenza delle problematiche  e  delle  potenzialita'
connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi
comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle  risorse  e
al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 
    5. I candidati che ne  abbiano  fatto  espressa  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso sostengono  inoltre  una  prova
facoltativa  nella  o  nelle  lingue  straniere  prescelte,  con   le
modalita' di cui al comma 2. Tale prova e' valutata per non  piu'  di
0,20 punti per ciascuna lingua. Il  punteggio  ottenuto  nella  prova
facoltativa non contribuisce al raggiungimento del  punteggio  minimo
di cui al comma 4, richiesto per il superamento della prova orale. 
    6. Al  termine  di  ogni  seduta  d'esame  la  commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale e dell'eventuale  punteggio  aggiuntivo
conseguito nella prova facoltativa  di  lingua  straniera.  L'elenco,
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e' affisso in  luogo  a
cio' destinato presso la sede d'esame.

Art. 11 Graduatoria finale

				Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  del  punteggio  medio
riportato nelle prove scritte e  di  quello  conseguito  nella  prova
orale.  Al  punteggio  cosi'  ottenuto  verra'  sommato   l'eventuale
punteggio aggiuntivo conseguito nella  prova  facoltativa  di  lingua
straniera. 
    2. A parita'  di  punteggio  trovano  applicazione  i  titoli  di
preferenza indicati nell'allegato "A". Per consentire  la  formazione
della graduatoria finale, i candidati ammessi alla prova orale devono
presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa, i  documenti
comprovanti l'eventuale  possesso  dei  titoli  di  preferenza;  tali
titoli devono essere posseduti fin dalla data di scadenza del termine
utile  per  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    3. La graduatoria di  merito  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego,  approvata  con  decreto  del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata
nel sito internet del Segretariato generale  della  Presidenza  della
Repubblica. 
    4. Dalla data di  pubblicazione  sul  sito  internet  decorre  il
termine per eventuali impugnative.

Art. 12 Assunzione dei vincitori

				Art. 12 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata  ai  sensi  dell'art.
11. 
    2. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che verra' loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  I
vincitori sono sottoposti  a  visita  ed  esami  medici  al  fine  di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    3.  I  vincitori  in  possesso  dei  requisiti  prescritti   sono
nominati,   in   prova,   nel   ruolo   della   carriera    direttiva
storico-artistica e archivistico-libraria. 
    4. Il periodo di prova ha la  durata  di  un  anno  di  effettivo
servizio, al  termine  del  quale,  previo  giudizio  favorevole  del
Consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso  e'  nominato
in ruolo. Durante il periodo di prova il vincitore  del  concorso  ha
gli stessi  doveri  del  personale  di  ruolo  e  gode  dello  stesso
trattamento economico. In caso di conferma in  ruolo  il  periodo  di
prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso

				Art. 13 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso  se  vi  abbiano  un  interesse  diretto,
concreto  ed  attuale  per  la  tutela   di   situazioni   giuridiche
direttamente  rilevanti,  inviando   la   relativa   richiesta   alla
Segreteria della commissione  esaminatrice  presso  il  Servizio  del
personale del Segretariato generale all'indirizzo  indicato  all'art.
3, comma 1.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  del  Regolamento  del  Segretariato  generale  sul
trattamento dei dati personali, approvato con  decreto  presidenziale
15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai  candidati  o
comunque acquisiti  dal  Segretariato  generale  saranno  raccolti  e
conservati presso il Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini  della  gestione  della
procedura  concorsuale  e  saranno  trattati  anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti  la  gestione  del  rapporto  medesimo.  Il  trattamento  e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte  della  commissione  esaminatrice,  con  l'ausilio  di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita'. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso. 
    3. L'indicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    4. L'interessato ha il diritto di accedere ai  propri  dati,  far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alle  disposizioni
vigenti,  nonche'  ha  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  non
legittimo  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  rivolgendo   le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3,
comma 1.

Art. 15 Ricorsi

				Art. 15 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al Collegio  giudicante  e  al
Collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con  decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni  dalla
notifica dei provvedimenti.

Art. 16 Consultazione delle fonti normative

				Art. 16 
 
 
                 Consultazione delle fonti normative 
 
 
    1.  Le  fonti  normative  citate  nei  precedenti  articoli  sono
consultabili  nella  sezione  "normativa"  del  sito   internet   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica.

Art. 17 Esecuzione

				Art. 17 
 
 
                             Esecuzione 
 
 
    Il Servizio  del  personale  e'  incaricato  dell'esecuzione  del
presente decreto. 
      Roma, 29 febbraio 2024 
 
                                     Il Segretario generale: Zampetti

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    CATEGORIE RISERVATARIE E PREFERENZE

    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:
    1. Insigniti di medaglia al valor militare;
    2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5. Orfani di guerra;
    6. Orfani di caduti per fatto di guerra;
    7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    8. Feriti in combattimento;
    9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione
    speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    12. Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore
    pubblico e privato;
    13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
    le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16. Coloro che hanno prestato servizio militare come
    combattenti;
    17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
    18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei
    figli a carico;
    19. Gli invalidi e i mutilati civili;
    20. I militari volontari delle Forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
    a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
    che il candidato sia coniugato o meno;
    b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
    pubbliche, compreso il servizio di leva;
    c. dalla minore eta'.

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