MINISTERO DELLA SALUTE Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS Fondazione Istituto nazionale dei tumori di Milano. (20E02836)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 03-03-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Bando per la selezione dei candidati alla direzione scientifica dell'IRCCS Fondazione Istituto nazionale dei tumori di Milano. (20E02836)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
  • Data: 03-03-2020
  • Scadenza: 02-04-2020

Art. 1 Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande

IL MINISTRO 
 
    Visto  il  decreto  legislativo  16  ottobre  2003,  n.  288,   e
successive modificazioni, recante il riordino della disciplina  degli
Istituti  di  ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico,  a  norma
dell'art. 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3; 
    Visti, in particolare, gli articoli 3, comma 4, 5, comma 1, e 11,
comma 3, del citato decreto legislativo n.  288  del  2003,  i  quali
prevedono che il direttore  scientifico  sia  nominato  dal  Ministro
della salute sentito il Presidente della Regione interessata, per  un
periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque; 
    Visto l'art. 3, comma 5,  dell'Atto  di  Intesa  1°  luglio  2004
recante "Organizzazione, gestione e funzionamento degli  istituti  di
ricovero  e  cura  a  carattere  scientifico   non   trasformati   in
fondazione" sancito in sede di conferenza permanente per  i  rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e  Bolzano,
ai sensi dell'art. 5 del citato decreto legislativo n. 288 del 2003; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive modificazioni; 
    Visto l'art. 38, comma 3-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001,  n.   165,   e   successive   modificazioni,   concernente   la
partecipazione a concorsi pubblici dei cittadini stranieri; 
    Visto l'art.  1,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42, che prevede  l'emanazione  di  un
apposito bando, con  indicazione  delle  modalita'  e  dei  tempi  di
presentazione  delle  domande,  per  la   selezione   dei   direttori
scientifici degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
(di seguito IRCCS); 
    Visto l'art. 1, comma 4,  del  suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica, che disciplina la  composizione  della  commissione
per la selezione della terna di candidati per la nomina dei direttori
scientifici degli IRCCS; 
    Visto l'art. 1, comma 818, della legge 27 dicembre 2006, n.  296,
secondo  cui  la  natura  esclusiva   dell'incarico   del   direttore
scientifico degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico
di diritto pubblico comporta l'incompatibilita' con  qualsiasi  altro
rapporto di lavoro pubblico e privato e con l'esercizio di  qualsiasi
attivita' professionale; 
    Visto l'art. 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.  95,
come modificato dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n.  135  e,
successivamente, dall'art. 6 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114  e
dall'art. 17, comma 3, legge 7 agosto 2015, n. 124, che, tra l'altro,
prevede  il  divieto  di  conferimento,  da  parte  delle   pubbliche
amministrazioni, di incarichi dirigenziali  o  direttivi  a  tutti  i
soggetti gia' lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza; 
    Viste le circolari del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 6 del 4 dicembre  2014  e  n.  4  del  10
novembre 2015 interpretative della suddetta norma, nelle  quali,  tra
l'altro, si chiarisce che l'incarico di direttore scientifico rientra
tra gli incarichi direttivi per i quali e' vietato il conferimento  a
soggetti in quiescenza e si invitano le amministrazioni  destinatarie
a  non  conferire  incarichi  retribuiti  a  soggetti  prossimi  alla
pensione, il cui  mandato  si  svolga  sostanzialmente  in  una  fase
successiva al collocamento in quiescenza; 
    Visto il decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
"Disposizioni in materia di inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi  49  e  50,
della legge 6 novembre 2012, n. 190", e, in particolare l'art. 20; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 23 novembre 2017,  con
il  quale  e'  stato  confermato  il  riconoscimento  del   carattere
scientifico della Fondazione  IRCCS  di  diritto  pubblico  "Istituto
nazionale dei tumori" di Milano,  relativamente  alla  disciplina  di
"oncologia"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 19 giugno 2015, con il
quale  il  dott.  Giovanni  Apolone  e'  stato   nominato   direttore
scientifico della Fondazione  IRCCS  di  diritto  pubblico  "Istituto
nazionale dei tumori" di Milano; 
    Ritenuto di dover attivare la procedura di nomina  del  direttore
scientifico della Fondazione IRCCS "Istituto nazionale dei Tumori" di
Milano; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Oggetto del bando e modalita' di presentazione delle domande 
 
 
    1. E' indetto un  bando  per  la  selezione  dei  candidati  alla
direzione scientifica della  Fondazione  IRCCS  di  diritto  pubblico
"Istituto nazionale  dei  tumori"  di  Milano,  riconosciuto  per  la
disciplina  di  "oncologia",  rivolto  a  candidati  in  possesso  di
documentata produzione scientifica internazionale  di  alto  profilo,
esperienza  e   capacita'   manageriali,   specifica   capacita'   di
organizzazione  della  ricerca  e  di  lavoro  di   equipe,   nonche'
comprovate relazioni scientifiche nazionali e internazionali. 
    2. Le domande dei candidati dovranno essere inviate solo per  via
telematica, registrandosi al sito http://ricerca.cbim.it/direttori  e
compilando e sottoscrivendo con firma digitale il modulo  disponibile
sul  sito  medesimo,  entro  le  ore  24,00  del  trentesimo   giorno
successivo alla pubblicazione del  presente  decreto  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    3. Al termine delle  attivita'  di  compilazione  e  invio  della
domanda per via telematica, il candidato ricevera'  un  messaggio  di
posta  elettronica  a  conferma  dell'avvenuta   acquisizione   della
domanda. Fino  alla  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande, indicato nel comma 2, l'applicazione informatica consente di
modificare i dati gia' inseriti. Allo scadere  del  termine  predetto
l'applicazione  non  permettera'  piu'  alcun   accesso   al   modulo
elettronico di compilazione/invio delle domande. 
    4. Non saranno accettate domande pervenute per posta o recapitate
a mano.

Art. 2 Requisiti generali di ammissione

				Art. 2 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    1. Possono partecipare alla selezione  coloro  che  possiedono  i
seguenti requisiti generali: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea o di uno degli Stati aderenti  all'accordo  CE  2
maggio 1992 sullo spazio economico europeo, o di un Paese  terzo  con
titolarita' di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di  lungo
periodo ai sensi dell'art. 38, comma 3-bis, del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; 
      b) laurea in medicina e chirurgia o altra laurea magistrale  in
area biomedica, conseguita o riconosciuta in Italia. 
    2. Per coloro che abbiano conseguito  il  titolo  all'estero  gli
estremi del provvedimento di riconoscimento devono essere  dichiarati
dal candidato, a pena di esclusione, nella domanda di  partecipazione
alla selezione. 
    3. Non possono partecipare alla selezione coloro che: 
      a) sono stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      b) sono stati interdetti dai pubblici uffici ovvero  destituiti
o  licenziati  o  dispensati   dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,  nonche'
coloro che siano stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico per
averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati
da invalidita' non sanabile, o comunque con mezzi fraudolenti; 
      c) sono in quiescenza o saranno collocati a riposo entro i  tre
anni successivi alla pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta
Ufficiale.

Art. 3 Documentazione da presentare

				Art. 3 
 
 
                    Documentazione da presentare 
 
 
    1. Il candidato  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
inerente a: 
      a) curriculum formativo e  professionale,  con  indicazione  in
particolare della laurea, o altri titoli  accademici,  dell'attivita'
specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi  di  laurea  e/o
presso istituzioni pubbliche; 
      b) produzione scientifica con indicazione dell'impact factor in
posizione  di  rilievo  (1°,  2°   o   ultimo   autore)   nelle venti
pubblicazioni degli ultimi dieci anni, selezionate dal candidato  con
particolare riferimento all'area di riconoscimento dell'IRCCS; 
      c) continuita' della produzione scientifica degli ultimi  dieci
anni comprensiva dell'impact factor e citation index; 
      d) capacita' manageriale,  con  indicazione  dei  finanziamenti
pubblici e privati ottenuti negli ultimi dieci anni, della  posizione
di coordinamento/responsabilita' di strutture  di  ricerca/assistenza
negli ultimi dieci anni (quali incarichi almeno annuali di  direzione
di istituti di ricerca, di unita' complesse di assistenza  o  ricerca
nazionali o internazionali),  della  gestione  come  responsabile  di
laboratori e/o banche di materiale biologico (es.: cellule  staminali
emopoietiche,  osso,  cornee,  materiale  da  malattie  rare,   linee
cellulari, agenti patogeni), di  registri  nazionali  di  tumori  e/o
malattie rare, di facilities complesse, dei periodi di permanenza  di
almeno un anno per qualificazione (dottorato -  altro)  in  strutture
estere o nazionali, di brevetti registrati con  opzioni  e  royalties
incassate dall'Istituzione diretta, e  con  la  presentazione  di  un
programma  di  sviluppo  della  ricerca  dell'IRCCS  comprensivo   di
obiettivi, modalita'  di  raggiungimento,  investimenti  e  fonti  di
finanziamento; 
      e) attivita' di collaborazione con gruppi di ricerca  nazionali
ed esteri e, in particolare, il coordinamento di progetti di ricerca,
la partecipazione a progetti  di  ricerca  coordinati  da  laboratori
esteri o nazionali, le partecipazioni a reti di ricerca  nazionali  o
estere, l'attivita' di ricerca traslazionale con  le  ricadute  sulla
ricerca clinica.

Art. 4 Nomina della commissione

				Art. 4 
 
 
                      Nomina della commissione 
 
 
    1. La commissione di valutazione per la selezione della terna dei
candidati ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 26 febbraio 2007, n. 42 verra' nominata con  decreto
del Ministro della salute, successivamente alla scadenza del  termine
per la presentazione delle domande. 
    2. I nominativi dei componenti saranno resi  pubblici  attraverso
pubblicazione del decreto di nomina sul portale del  Ministero  della
salute (www.salute.gov.it). 
    3.  La  commissione   di   valutazione   potra'   accedere   alla
documentazione   inviata   dai   candidati   attraverso    il    sito
http://ricerca.cbim.it/direttori tramite l'utilizzazione di  username
e password.

Art. 5 Criteri e modalita' di valutazione della commissione

				Art. 5 
 
 
        Criteri e modalita' di valutazione della commissione 
 
 
    1. Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
individua in ordine alfabetico una terna di candidati, esprimendo  un
motivato giudizio sulla inclusione e sulla mancata  inclusione  nella
terna che sara' sottoposta  alle  valutazioni  del  Ministro  per  la
nomina del candidato prescelto, sentito il Presidente  della  regione
interessata. 
    2. La commissione di valutazione, al  fine  della  selezione  dei
candidati,  utilizza  criteri  specifici  predefiniti,  allegati   al
presente bando, quale parte integrante dello stesso. 
    3. La commissione, al fine del  contenimento  dei  costi,  potra'
effettuare riunioni utilizzando le procedure di videoconferenza.

Art. 6 Conferimento dell'incarico

				Art. 6 
 
 
                     Conferimento dell'incarico 
 
 
    1. L'incarico di direttore scientifico ha durata quinquennale  ed
e' conferito dal Ministro della salute, che provvede alla nomina  del
candidato  prescelto  nell'ambito  della  terna   individuata   dalla
commissione di valutazione. 
    2. Il trattamento economico e' definito nel contratto individuale
che il direttore scientifico stipula con il direttore generale.

Art. 7 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilita' e incompatibilita'

				Art. 7 
 
 
Dichiarazione sulla insussistenza  di  cause  di  inconferibilita'  e
                          incompatibilita' 
 
 
    Il candidato prescelto, all'atto del conferimento  dell'incarico,
presenta  la  dichiarazione   di   insussistenza   delle   cause   di
inconferibilita' e di incompatibilita' di cui all'art. 20 del decreto
legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 8 Oneri

				Art. 8 
 
 
                                Oneri 
 
 
    1. Ai  componenti  della  commissione  di  cui  all'art.  4,  non
residenti a Roma, spetta il  rimborso  delle  spese  di  missione.  I
predetti componenti sono equiparati,  ai  fini  del  trattamento,  ai
dirigenti di prima fascia, ai  sensi  dell'art.  28  della  legge  28
dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni. Le spese  relative
al viaggio ed al soggiorno del rappresentante designato dalla regione
restano a carico della medesima. 
    2. Gli oneri relativi al trattamento di missione  dei  componenti
della  commissione,  valutati   presuntivamente   in euro   2.000,00,
graveranno sul capitolo 3125 p. g. 3, "Spese per il  funzionamento  -
compresi i gettoni  di  presenza,  i  compensi  ai  componenti  e  le
indennita' di missione ed il rimborso spese di  trasporto  ai  membri
estranei all'amministrazione della salute - di consigli,  comitati  e
commissioni in materia di ricerca medica", nell'ambito della missione
"Ricerca e innovazione" - programma "Ricerca  per  il  settore  della
sanita' pubblica" - "Funzionamento" - C.D.R. "Direzione della ricerca
e dell'innovazione in sanita'", allocato nello  stato  di  previsione
della spesa del Ministero della salute per l'esercizio 2020.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

				Art. 9 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    I  dati  personali  forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione  alla  selezione  saranno  raccolti  dalla   direzione
generale della ricerca e dell'innovazione in sanita' - ufficio II - e
trattati per le finalita' di gestione della procedura ai sensi e  per
gli effetti del  Regolamento  UE  n.  679  del  27  aprile  2016  del
Parlamento europeo e del Consiglio, attuato dal  decreto  legislativo
10 agosto 2018, n. 101. 
    Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo per la
registrazione e pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
 
      Roma, 16 gennaio 2020  
 
                                                Il Ministro: Speranza

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    VALUTAZIONE COMPARATIVA PER LA SELEZIONE DEI DIRETTORI SCIENTIFICI
    DEGLI IRCCS PUBBLICI.

    Criteri di valutazione

    Il candidato deve dimostrare un impegno scientifico continuativo
    e di qualita', indirizzato a temi, modelli e metodologie clinico -
    sperimentali, nuove applicazioni tecnologiche e loro ricadute
    sull'organizzazione dei servizi e sulla salute della popolazione, in
    coerenza con la missione degli IRCCS, che e' quella di coniugare la
    ricerca scientifica, prevalentemente traslazionale, con l'attivita'
    clinica a livello di eccellenza.
    E' importante, infatti, che il candidato possa rapidamente
    inserirsi nelle attivita' dell'IRCCS e cio' sara' possibile soltanto
    se ha competenze ed esperienza nel campo scientifico,
    nell'organizzazione e direzione dei gruppi di ricerca, nel saper fare
    fundraising, nella ricerca di base, ma soprattutto e necessariamente,
    in quella clinica e traslazionale; tutto questo sara' dimostrato,
    anche, dalla presentazione di un esaustivo piano di rilancio
    dell'IRCCS coerente con la propria esperienza e con la realta'
    dell'Istituto.
    Per tale motivo la commissione dovra' esprimere giudizi puntuali
    sulle diverse caratteristiche che distinguono i candidati.
    L'utilizzazione dei giudizi deriva dalla diversita' tra gli IRCCS
    del tema del riconoscimento. Infatti appare poco realistico
    utilizzare criteri numerici aspecifici, universalmente accettati, ma
    per questo molto poco sensibili alle peculiarita' dell'IRCCS che
    prevedono certamente una forte competenza scientifica ma anche
    importanti capacita' manageriali e di relazione al fine di consentire
    la piena coincidenza d'intenti tra la parte di ricerca con quella
    assistenziale. Tutti elementi che non si possono esprimere con un
    mero punteggio ma solo con una descrizione dei punti di forza e
    debolezza del candidato.
    La commissione deve preferire, infatti, quei candidati che
    ritiene maggiormente idonei alla direzione scientifica dell'ente e
    deve evidenziare in modo chiaro le motivazioni della scelta come
    anche le motivazioni della mancata inclusione nella terna.
    Si fornisce, comunque, alla commissione una linea guida ed una
    serie di indicazioni che dovranno essere considerate per la
    maturazione del giudizio al fine di rendere omogenea e riproducibile
    la motivazione che porta alla selezione della terna.
    La commissione, pertanto, dovra' dare un giudizio motivato
    relativo ai diversi aspetti assegnando giudizi coerenti e puntuali.
    Tale giudizio deve essere seguito da una descrizione delle
    motivazioni che lo hanno determinato.
    La commissione deve esprimere tali giudizi per tutti i candidati;
    solo alla fine indichera' in ordine alfabetico i tre candidati
    prescelti indicando puntualmente le motivazioni che hanno portato
    alla non inclusione dei restanti.
    Le domande sono esaminate dalla commissione di valutazione che
    procede alla selezione dei candidati sulla base dei seguenti criteri:
    Formazione e professionalita' del candidato.
    Ai fini della valutazione, la commissione terra' conto della
    laurea, della specializzazione e/o dottorato, dell'attivita'
    specifica attualmente svolta, delle docenze in corsi di laurea e/o
    presso istituzioni pubbliche, con particolare attenzione
    all'attinenza alla disciplina di riconoscimento dell'IRCCS.
    Produzione scientifica.
    Ai fini della valutazione della produzione scientifica (impact
    factor, citation analysis e continuita'), la commissione utilizzera'
    gli indici bibliometrici accreditati dalla comunita' scientifica
    internazionale (web of science e/o scopus) e analizzera'
    specificamente i seguenti aspetti:
    attinenza all'area di riconoscimento dell'IRCCS;
    rilevanza, da intendersi come valore aggiunto per l'avanzamento
    della conoscenza nel settore e per la scienza biomedica in generale,
    nonche' per i benefici sociali derivati, anche in termini di
    congruita', efficacia, tempestivita' e durata delle ricadute;
    originalita'/innovazione, da intendersi come contributo a nuove
    acquisizioni o all'avanzamento di conoscenze, nel settore di
    riferimento;
    internazionalizzazione e/o potenziale competitivo
    internazionale, da intendersi come posizionamento della produzione
    scientifica del candidato nello scenario internazionale, in termini
    di rilevanza, competitivita', diffusione editoriale e apprezzamento
    della comunita' scientifica, inclusa la collaborazione esplicita con
    ricercatori e gruppi di ricerca di altre nazioni.
    Non saranno considerate piu' di venti pubblicazioni. Nel caso di
    presentazione di un numero maggiore, saranno valutate le prime venti
    dell'elenco predisposto dal candidato.
    Capacita' manageriali.
    Ai fini della valutazione delle capacita' manageriali, la
    commissione analizzera' il volume totale dei finanziamenti ottenuti
    dal candidato negli ultimi dieci anni, l'esperienza nella gestione
    delle banche di materiale biologico, l'entita' del materiale bancato
    e il numero delle forniture a terzi, la posizione di
    coordinamento/responsabilita' di strutture di ricerca/assistenza, con
    incarichi di durata non inferiori a un anno.
    Di particolare rilevanza, per la formulazione del giudizio della
    commissione, e' il programma di sviluppo presentato dal candidato per
    il miglioramento/potenziamento della ricerca dell'IRCCS specie per
    quanto concerne gli obiettivi indicati, le modalita' per
    raggiungerli, gli investimenti e le fonti di finanziamento.
    Attivita' di collaborazioni con gruppi di ricerca nazionali ed
    esteri.
    Ai fini della valutazione di tale criterio, la commissione
    analizzera', nell'ambito dell'area di riconoscimento dell'IRCCS, la
    complessita' dei progetti presentati, le iniziative scientifiche,
    svolte in ambito nazionale e internazionale, con il relativo impatto,
    la rilevanza delle reti nazionali ed estere, il ruolo del candidato
    in esse svolto e l'attivita' di ricerca traslazionale svolta dal
    medesimo con le ricadute sulla ricerca clinica.

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