AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di un posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservato ai possessori dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente. (18E01627)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 23-02-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso, per esame teorico-pratico, per la copertura di un posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento, riservato ai possessori dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente. (18E01627)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
  • Data: 23-02-2018
  • Scadenza: 24-04-2018

Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico, ad un posto di procuratore dello Stato per gli uffici dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento riservato ai possessori dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4,

			L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  30
ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista  la  legge  20  giugno  1955,  n.  519,  recante  modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n.  686  e
successive integrazioni e modificazioni; 
    Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035,  recante  modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto  legislativo
14 maggio 2010, n. 86, recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della Regione Trentino-Alto  Adige  sull'equipollenza  degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca; 
    Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  recante   modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 3 gennaio  1991,  n.  3,  recante  misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto l'art.  1,  lettera  c,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  7  febbraio  1994,  n.  174,  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di  snellimento
dell'attivita'   amministrativa   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto l'art. 16, comma 3, della  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141,  recante  disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione  al  concorso  per
procuratore dello Stato e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'amministrazione digitale; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  2011,
n. 161,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del  concorso
a procuratore dello Stato; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione"; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31  agosto  2013,  n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi  per  il
reclutamento del personale di magistratura; 
    Visto l'art. 1, comma 485 della legge 27 dicembre 2017 n. 205; 
    Considerato che al fine di  garantire  il  buon  andamento  delle
funzioni  istituzionali  dell'Avvocatura  di  Trento  e'   necessario
assicurare la presenza di una unita' di procuratore dello  Stato  che
sia a conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; 
    Ritenuto  di  dover  indire,  a  tal  fine,  specifica  procedura
concorsuale atteso che le precedenti procedure concorsuali ordinarie,
con previsione di riserva di posto, di cui da  ultimo  al  D.A.G.  15
luglio 2016, non hanno soddisfatto tale fabbisogno; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame teorico pratico, ad un posto di
procuratore dello Stato per gli uffici  dell'Avvocatura  distrettuale
dello Stato di  Trento  riservato  ai  possessori  dell'attestato  di
conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di
titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma  3,  n.  4,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.  752,
come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86.

Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: - attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26

				Art. 2 
 
 
    Per essere ammessi al concorso  e'  necessario  che  i  candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      - attestato di conoscenza delle lingue italiana  e  tedesca  in
corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli  articoli
3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica  26
luglio 1976, n. 752,  come  modificato  dal  decreto  legislativo  14
maggio 2010, n. 86; 
      - cittadinanza italiana; 
      - esercizio dei diritti civili e politici; 
      - condotta incensurabile; 
      - laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in
giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il
previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso  universitario
di durata legale non inferiore a quattro anni; 
      - non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; 
      - idoneita' fisica all'impiego; 
      - posizione regolare nei confronti  del  servizio  di  leva  al
quale sia stato eventualmente chiamato. 
    I suddetti requisiti di  ammissione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per
la presentazione delle domande.

Art. 3 Non sono ammessi al concorso: - coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; - coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto;

				Art. 3 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      - coloro che per due volte non abbiano  conseguito  l'idoneita'
in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; 
      - coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art.
2 del presente decreto; 
      - coloro le cui domande non sono state inviate nei termini  e/o
con le modalita' indicate all'art. 4 del presente decreto; 
      -  coloro  che   non   hanno   sottoscritto   la   domanda   di
partecipazione. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

Art. 4 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

				Art. 4 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Ai  fini  della  partecipazione   al   concorso   e'   necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it sezione "CONCORSI". 
    Per  effettuare  la  registrazione,  oltre  ai  dati  anagrafici,
occorrera' in particolare inserire: 
      1. codice fiscale; 
      2. indirizzo di posta elettronica; 
      3. codice di sicurezza (password). 
    Completata  la  registrazione,  il  candidato  deve  redigere  la
domanda di partecipazione al concorso  compilando  i  campi  previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa  disponibile  dal  giorno  di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (sessanta giorni dalla pubblicazione). 
    Dopo aver completato la compilazione della domanda, il  candidato
deve stampare la domanda  di  partecipazione  prodotta  dal  sistema,
firmarla in calce  e,  unitamente  a  fotocopia  fronte/retro  di  un
documento di identita', provvedere alla scansione generando  un  file
formato pdf. 
    Per  completare  la  procedura  occorre   inviare   la   domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento  del  file
dal link predisposto sul portale. 
    La procedura di invio della domanda deve essere completata  entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. In assenza di  invio  entro  il  suddetto
termine, la domanda e' irricevibile. 
    Nel  caso  di  piu'  invii   verra'   presa   in   considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere del termine  previsto  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema  non  permettera'  piu'  l'accesso  al  FORM  ne'
l'invio della domanda. 
    Nel  caso  si  venisse  a  determinare  l'indisponibilita'  della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si  riserva
di  comunicare,  attraverso  il  proprio  sito  internet,   modalita'
alternative per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso. 
    Nella domanda di ammissione  al  concorso  gli  aspiranti  devono
dichiarare: 
      - cognome e nome, codice fiscale; 
      - la data ed il luogo di nascita; 
      - il possesso di attestato di conoscenza delle lingue  italiana
e tedesca in corso di validita' o di  titolo  equipollente  ai  sensi
degli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 14 maggio 2010 , n. 86; 
      - il possesso della cittadinanza italiana; 
      - il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      - le eventuali condanne penali riportate (anche  se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
      - i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
      - gli eventuali procedimenti in  corso  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      - gli eventuali precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      -  le  eventuali  indagini  preliminari  alle  quali  si  e'  a
conoscenza di essere sottoposti; 
      - il possesso della laurea specialistica in  giurisprudenza,  o
laurea  magistrale  in  giurisprudenza,  ovvero   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita, secondo il  previgente  ordinamento  degli
studi, al termine di un corso  universitario  di  durata  legale  non
inferiore  a  quattro   anni,   specificando   luogo   e   data   del
conseguimento; 
      - di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      - se, nel caso in cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      - la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al  quale
si desidera siano trasmesse le eventuali  comunicazioni  relative  al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni  dovra'
essere tempestivamente comunicata; 
      - gli estremi identificativi del versamento  in  conto  entrata
del bilancio dello Stato della  somma  di  euro  15,00  a  titolo  di
diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle  spese
della procedura concorsuale. Il versamento potra'  essere  effettuato
mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN
IT 12R 01000 03245  348  0  10  2412  00,  intestato  alla  Tesoreria
Provinciale dello Stato  di  Roma,  indicando  la  causale  "concorso
Procuratore dello Stato - capo X, capitolo  2412,  art.  00",  oppure
mediante bollettino postale sul  conto  corrente  postale  n.  871012
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di  Roma,  indicando
la causale "concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412,
art. 00". 
    In calce alle  dichiarazioni  gli  aspiranti  devono  apporre  la
propria firma per esteso  e  in  modo  leggibile,  consapevoli  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 5 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.

				Art. 5 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto  a  preferenza
nella nomina. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso ai sensi  dell'art.  16  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Sono preferiti, a parita' di merito  -  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  -  i  candidati  che  abbiano   compiuto   il
prescritto periodo  di  pratica  forense  presso  l'Avvocatura  dello
Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955,  n.  519.  Si
applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni
dalla legge 9 agosto 2013, n.  98  e  le  disposizioni  generali  sui
titoli di preferenza per l'ammissione ai  pubblici  impieghi  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487.

Art. 6 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale del personale degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella

				Art. 6 
 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino ufficiale  del  personale
degli Uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei  ministri;
di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art.
4, comma 2, del presente decreto.

Art. 7 Il concorrente utilmente collocato nella graduatoria sara' nominato procuratore dello Stato alla I classe di stipendio ed assegnato all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento dove sara' immesso in servizio entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva

				Art. 7 
 
 
    Il  concorrente  utilmente  collocato  nella  graduatoria   sara'
nominato procuratore dello  Stato  alla  I  classe  di  stipendio  ed
assegnato all'Avvocatura distrettuale  dello  Stato  di  Trento  dove
sara' immesso in servizio entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    La prestazione di servizio resa  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto sara' comunque compensata. 
    Entro il primo mese di servizio il nuovo assunto, nominato  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,   dovra'   dichiarare   tale   possesso   mediante    apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  con  le  modalita'  che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 8 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto

				Art. 8 
 
 
    L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore  dello  Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le  prove  scritte,
che devono essere svolte nel termine di  otto  ore  dalla  dettatura,
consistono: 
      a) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
privato e/o di diritto processuale civile; 
      b) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
penale e/o di procedura penale; 
      c) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale. 
    La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte,  il  diritto  costituzionale,  il   diritto   internazionale
privato, il diritto comunitario, il diritto  tributario,  il  diritto
del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. 
    Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma. 
    Nei giorni 19, 20 e  21  giugno  2018  si  svolgeranno  le  prove
scritte; la consegna dei testi di legge che si  intendono  consultare
durante  lo  svolgimento  delle  stesse,  ai  fini  della  preventiva
verifica da parte della commissione esaminatrice e' prevista  per  il
giorno 18 giugno 2018.  nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 29 maggio 2018  - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" -
saranno indicati l'orario  e  la  sede  di  svolgimento  delle  prove
scritte  nonche'  eventuali  altre   variazioni   e/o   comunicazioni
organizzative che si dovessero rendere necessarie. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi presso la sede
d'esame per sostenere le prove scritte; resta in ogni caso  fermo  il
potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati,
in  qualsiasi  momento  del  procedimento  concorsuale,   ove   venga
accertata la  mancanza  dei  requisiti  di  ammissione  di  cui  agli
articoli 2 e 4 del presente bando. 
    Durante gli scritti sara' consentita  ai  candidati  soltanto  la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto  ai  testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno
gli scritti il giorno precedente  a  quello  d'inizio  degli  stessi,
secondo le modalita' che  saranno  indicate  nell'avviso  di  cui  al
quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 9 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

				Art. 9 
 
 
    La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del  regolamento  approvato  con
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e successive modificazioni. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. 
    Per ogni prova la somma dei  punti,  divisa  per  il  numero  dei
commissari, costituisce il punto definitivo  assegnato  all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal  candidato  solo  se  ai  precedenti  sia  stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi. 
    Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che  hanno
conseguito non meno  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  tre  prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente  mediante
punteggio numerico. 
    L'elenco dei candidati ammessi alle prove orali sara'  pubblicato
sul portale di cui all'art. 4, comma 2, del presente decreto. 
    Il diario delle  prove  orali  sara'  fissato  dalla  commissione
giudicatrice. 
    La prova orale non si intendera' superata  se  il  candidato  non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. 
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal  punto  riportato
nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 120. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 5 del presente decreto.

Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,

				Art. 10 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in base alla applicazione delle  disposizioni  vigenti  al
momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art.  21,  del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art.  9,
del decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  in  legge  11
agosto 2014, n. 114, e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Art. 11 Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della

				Art. 11 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio  I  -  Affari  generali  e
personale, per le finalita' del concorso medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla  posizione  giuridico  economica  del
candidato. 
    All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto  di  accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge e del  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti   valere   nei   confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato - Ufficio I - Affari generali  e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.

Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Roma, 8 febbraio 2018

				Art. 12 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della  Repubblica  italiana  nonche'  nel  Bollettino  Ufficiale  del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio  dei
ministri. 
      Roma, 8 febbraio 2018  
 
                 L'Avvocato generale dello Stato: Massella Ducci Teri

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