COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantuno allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2018/2019. (18E01528)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 13 del 13-02-2018

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantuno allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2018/2019. (18E01528)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 13-02-2018
  • Scadenza: 15-03-2018

Art. 1 Posti a concorso

			IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante "Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza",
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  "Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige", e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo", e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente "Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del Codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
servizio sanitario nazionale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante "Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  "Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante "Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante "Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  "Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni e integrazioni,  recante  "Riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  del  Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  legge  31  marzo
2000, n. 78"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    "Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche"; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 16  settembre  2003,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante "Elenco delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'inidoneita'"; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
"Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni  e
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante "Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria"; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
"Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile"  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  concernenti  l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
e  integrazioni,  concernente  le  modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   Guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Viste le "Linee guida per  l'implementazione  del  nuovo  sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di  pilota  militare -
edizione  giugno  2013  (Integrated  Pilot  Training  System  2020)",
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali  successive
a quella preliminare venga ammesso un numero  di  concorrenti  idonei
sufficiente, comunque, a garantire una adeguata e rigorosa  selezione
nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2018/2019  un  concorso
pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  61  allievi
ufficiali  del  ruolo  normale  -  comparti  ordinario  e  aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) cinquantacinque sono destinati al comparto ordinario di cui: 
        (1) uno e' riservato ai candidati in possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        (2) uno e' riservato al coniuge, ai figli superstiti,  ovvero
ai parenti in  linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) sei sono destinati al comparto aeronavale di cui: 
        (1) tre alla specializzazione "pilota militare"; 
        (2) tre  alla  specializzazione  "comandante  di  stazione  e
unita' navale". 
    3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova preliminare consistente in  test  logico-matematici  e
culturali (eventuale per il comparto aeronavale); 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prove di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prove orali; 
      g) prova facoltativa di una lingua straniera; 
      h) prova facoltativa di informatica; 
      i) valutazione dei titoli; 
      j)  visita  medica  di  controllo  per  i  concorrenti  per  la
specializzazione "pilota militare"; 
      k) accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i  concorrenti
per la specializzazione "pilota militare"; 
      l) visita medica di incorporamento. 
    5. Il corso di accademia  ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della Guardia di finanza e ha durata  triennale  (da
frequentare, per due anni, nella qualita' di allievo ufficiale e, per
un anno, con il grado di sottotenente). 
    Alla fine del triennio, i sottotenenti sono ammessi al  corso  di
applicazione, di durata biennale (da frequentare, per  un  anno,  nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente). 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva  la  facolta'  di
revocare il bando di concorso, di sospendere o di rinviare  le  prove
concorsuali, di modificare, fino  alla  data  di  approvazione  delle
rispettive graduatorie uniche  di  merito,  il  numero  dei  posti  a
concorso, di sospendere  l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori, in  ragione  del  numero  di  assunzioni  complessivamente
autorizzate  dall'Autorita'   di   Governo,   nonche'   di   esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  ispettori,  i  sovrintendenti,  gli  appuntati   e   i
finanzieri del Corpo che: 
        (1) alla data del 1° gennaio 2018, non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del ventottesimo anno di eta' e, quindi,  siano
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1990; 
        (2) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati non
idonei   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarati    non    idonei
all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non idoneita'; 
        (3) non  siano  imputati,  non  siano  stati  condannati  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        (4) non  abbiano  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        (5) non siano sottoposti a un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        (6)  non  siano  sospesi  dal  servizio  o   non   siano   in
aspettativa; 
      b) i cittadini italiani che: 
        (1) abbiano, alla data  del  1°  gennaio  2018,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del  compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire  siano  nati  nel  periodo
compreso tra il 1°  gennaio  1996  e  il  1°  gennaio  2001,  estremi
inclusi; 
        (2) abbiano, se minorenni alla data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        (3) siano in possesso dei diritti civili e politici; 
        (4) non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  ovvero
prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia, a esclusione, per il  comparto  ordinario,
dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla navigazione e per
il comparto aeronavale - specializzazione comandante  di  stazione  e
unita' navale dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
        (5) non siano stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        (6) non siano stati dimessi, per motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        (7) non  siano  imputati,  non  siano  stati  condannati  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        (8) siano in possesso delle qualita'  morali  e  di  condotta
stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura  ordinaria.
A tal fine, il Corpo della guardia  di  finanza  accerta,  d'ufficio,
l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto  alle
funzioni proprie del grado da rivestire.  Sono  causa  di  esclusione
dall'arruolamento   anche   l'esito   positivo   agli    accertamenti
diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o
la detenzione di sostanze  stupefacenti  o  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti. 
    2. Tutti i candidati devono possedere,  inoltre,  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea  previsti  dalle  Universita'  statali  o  legalmente
riconosciute. 
    3. Possono partecipare anche  coloro  che,  pur  non  essendo  in
possesso  del  previsto  diploma  alla  data  di  scadenza   per   la
presentazione  delle  domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico
2017/2018. 
    4. I requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine ultimo  previsto  per  la
presentazione della domanda e mantenuti fino all'incorporamento, pena
l'esclusione dal concorso. 
    5. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale  attivo  all'indirizzo  "concorsi.gdf.gov.it",  seguendo   le
istruzioni del sistema automatizzato, entro trenta giorni  decorrenti
dalla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account  di
posta elettronica certificata ("P.E.C."), dopo essersi registrati  al
portale, potranno accedere, tramite la  propria  area  riservata,  al
format di compilazione della domanda di partecipazione. 
    3. Ultimata la compilazione dell'istanza: 
      a) gli utenti che accedono con "S.P.I.D." (Sistema Pubblico  di
Identita' Digitale) concluderanno la presentazione della  domanda  di
partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; 
      b) i restanti utenti registrati  al  portale  effettueranno  il
salvataggio in locale del PDF generato dal  sistema  che,  una  volta
stampato, firmato per esteso e scansionato, dovra' essere caricato  a
sistema,  mediante  l'apposita  funzione  "upload",  unitamente  alla
scansione fronte-retro del documento di riconoscimento  in  corso  di
validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto
inserimento  e  di   concludere   la   procedura   di   presentazione
dell'istanza. 
    4. Il concorrente che alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al concorso sia minorenne dovra': 
      a) registrarsi al  portale  indicando  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata in  uso  a  uno  dei  componenti  del  nucleo
familiare esercente  la  potesta'  genitoriale  o,  in  mancanza,  al
tutore; 
      b) effettuare,  al  termine  della  procedura  di  compilazione
dell'istanza, il salvataggio in locale del PDF generato  dal  sistema
che, una volta stampato, firmato per esteso dal candidato e,  a  pena
di nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal  tutore  ai
fini dell'assenso a contrarre  l'arruolamento  e  dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita' fisica e attitudinale,  dovra'  essere  scansionato  e
caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "upload", unitamente
alla scansione fronte-retro del proprio documento  di  riconoscimento
in corso di validita' e di quelli degli ulteriori sottoscrittori. 
    Nel caso di assenso/autorizzazione di  entrambi  i  genitori,  il
candidato avra' cura di scansionare, su un  unico  file,  i  relativi
documenti di riconoscimento in corso di validita'. 
    Il  sistema  consentira',  quindi,  di  verificare  il   corretto
inserimento dei file  richiesti  e  di  concludere  la  procedura  di
presentazione dell'istanza. 
    5. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("ID istanza")
rinvenibile attraverso  la  funzione  "visualizza  istanza"  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    6. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1,  firmato  per  esteso  e  inviato,   unitamente   alla   scansione
fronte/retro del proprio documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita',   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRN@pec.gdf.it entro il termine di cui al comma 1. 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello dovra' recare anche la sottoscrizione, a pena di nullita', di
entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva la
potesta' genitoriale, o in mancanza, del tutore ai fini  dell'assenso
a contrarre l'arruolamento e  dell'autorizzazione  all'esecuzione  di
esami clinici e  strumentali  utili  all'accertamento  dell'idoneita'
fisica e attitudinale. 
    7. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it" o secondo le modalita'  di
cui al comma 6, potranno essere modificate  esclusivamente  entro  il
termine di cui al comma 1. 
    8. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  Reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente  al  termine  di  cui  al  comma  1  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRN@pec.gdf.it

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) se concorrente per i posti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444  codice  di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere  o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso  il  quale  e'  stato
conseguito. Coloro che, pur non  essendo  in  possesso  del  previsto
diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione  delle
domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico  2017/2018   dovranno
indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito  e  il  relativo
indirizzo; 
      h) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il Reparto cui sono in forza); 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      j) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  ovvero
prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle
Forze armate e di polizia; 
      k)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      l) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      m) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      n)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e/o maggiorativi  di  punteggio  tra  quelli  elencati  negli
articoli 26 e 27 del bando. Al riguardo, si precisa che e' onere  del
candidato consegnare o far  pervenire,  secondo  le  modalita'  e  la
tempistica indicate all'art. 6,  comma  2,  la  documentazione  o  le
certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
      o) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Il candidato, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,
puo' richiedere  di  essere  sottoposto  anche  alle  seguenti  prove
facoltative: 
      a)  se  concorrente  per  il  comparto  ordinario,   prova   di
conoscenza di una lingua straniera  scelta  tra:  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco; 
      b)  se  concorrente  per  il  comparto  aeronavale,  prova   di
conoscenza di una lingua straniera scelta tra: francese,  spagnolo  e
tedesco; 
      c) prova di informatica. 
    3. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: 
      a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  devono
compilare la domanda di partecipazione precisando gli  estremi  e  il
livello del titolo in base al  quale  concorrono  per  tale  posto  e
indicando la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono
sostenere  la  prova  scritta  e  quelle  orali  e   facoltativa   di
informatica; 
      b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, devono compilare la domanda di  partecipazione
precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del
requisito richiesto. 
    4. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli  articoli  11,  12,  14,  26  e  27
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
preliminare e della prova scritta nonche' le  modalita'  di  notifica
dei relativi esiti e di convocazione per le  prove  successive  e  le
modalita' di notifica delle graduatorie uniche di merito. 
    5. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in
caso di false dichiarazioni,  incorre  nelle  sanzioni  previste  dal
codice penale e dalle leggi speciali e  decadra'  da  ogni  beneficio
eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla  base  della
dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Cause di archiviazione della domanda

				Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
il termine  di  cui  all'art.  3,  comma  1,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto,  dal  candidato  e,  se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo  genitore  esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 
      b)   non   siano   corredate   da   idoneo/i   documento/i   di
riconoscimento; 
      c) pur  se  compilate  telematicamente,  il  PDF  generato  dal
sistema, quantunque sottoscritto, pervenga con  modalita'  differenti
da quella prevista; 
      d) pervengano  all'indirizzo  P.E.C.  concorsoRN@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in possesso di  "ricevuta
di avvenuta consegna"; 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    4. L'ammissione con riserva deve intendersi  fino  all'ammissione
al corso di formazione.

Art. 6 Documentazione

				Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    2. I candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica,
entro la data di rispettivo svolgimento della stessa di cui  all'art.
15 devono presentare  in  tale  sede  o  a  mezzo  PEC  all'indirizzo
concorsoRN@pec.gdf.it, i  documenti  in  carta  semplice,  ovvero  le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso, indicato nella domanda di partecipazione, dei  requisiti
che conferiscono i titoli preferenziali  stabiliti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di
punteggio tra quelli indicati negli articoli 26 e 27 del bando. 
    I  titoli  preferenziali  e/o  maggiorativi  di  punteggio,  gia'
indicati nella domanda di partecipazione, saranno  comunque  valutati
qualora il candidato abbia ivi  indicato  l'Amministrazione  pubblica
che dispone della documentazione attestante il possesso dei  suddetti
titoli. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  della
prova di efficienza fisica. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2017/2018  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    4. I candidati che non prestano servizio nella Guardia di finanza
e che rivestono lo status di ufficiale di complemento,  ufficiale  in
ferma prefissata e ufficiale delle forze  di  completamento,  qualora
utilmente collocati nelle graduatorie uniche di merito  di  cui  agli
articoli 26 e  27  del  bando,  devono  far  pervenire  a  mezzo  PEC
all'indirizzo  concorsoRN@pec.gdf.it,  a  pena  di  decadenza,  entro
trenta giorni dalla data di comunicazione  dell'esito  del  concorso,
domanda diretta  al  Ministero  della  difesa  con  cui  chiedono  di
rinunciare a detto status per conseguire  l'ammissione  all'Accademia
della Guardia di finanza in qualita' di allievo ufficiale. 
    5. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione.

Art. 7 Commissione giudicatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  Commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  uniche  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di  finanza,  e  da
due  docenti,  membri,  nella  materie  oggetto  di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla nomina della Commissione giudicatrice; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      c)  sottocommissione  per   la   visita   medica   preliminare,
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita  medica  preliminare,
composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali
medici (di cui uno di grado  superiore  a  quello  dei  medici  della
precedente sottocommissione o,  a  parita'  di  grado,  comunque  con
anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno otto ufficiali della Guardia  di  finanza,  periti  selettori,
membri; 
      f) sottocommissione per la visita medica  di  controllo  per  i
concorrenti  del  comparto  aeronavale  -  specializzazione   "pilota
militare", composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un
ufficiale medico, membri; 
      g) sottocommissione per la  visita  medica  di  incorporamento,
composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale
medico, membri. 
    2. Per l'effettuazione delle prove orali del comparto  aeronavale
di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), la sottocommissione di cui al
comma  1,  lettera  a),  e'  integrata  da   un   docente   abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera. 
    3.  Per  l'effettuazione  delle  prove  facoltative   di   lingua
straniera e di informatica, la sottocommissione di cui  al  comma  1,
lettera a), e' integrata rispettivamente: 
      a) da docenti abilitati all'insegnamento della lingua straniera
prescelta dal candidato o  da  ufficiali  della  Guardia  di  finanza
qualificati conoscitori della medesima lingua; 
      b) ufficiali della Guardia di  finanza  in  forza  al  Servizio
informatica del Comando generale. 
    4. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici, che  possono  rivestire  anche  il  grado  di
tenente. 
    5. Per l'eventuale valutazione delle prove scritta  e  orali  dei
candidati  che  le  sosterranno  in  lingua  tedesca,  la  competente
sottocommissione e' integrata dall'ufficiale  del  Corpo  qualificato
conoscitore della lingua straniera di cui al comma 3, lettera a). 
    6. Le sottocommissioni possono avvalersi: 
      a) per i  lavori  di  rispettiva  competenza,  dell'ausilio  di
esperti   ovvero   di   personale   specializzato   e   tecnico.   La
sottocommissione di cui al  comma  1,  lettera  e),  puo'  avvalersi,
altresi',  ai  fini  dell'accertamento  dell'idoneita'  attitudinale,
dell'ausilio di psicologi; 
      b)  durante  lo  svolgimento  dei  lavori,  di   personale   di
sorveglianza all'uopo individuato dal Centro di reclutamento.

Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in  un  apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 9 Esclusione dal concorso

				Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, su proposta del Centro  di  reclutamento,  l'esclusione  dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui  all'art.
2. 
    2. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 Documento di identificazione

				Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare

				Art. 11 
 
       Data e modalita' di svolgimento della prova preliminare 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al  concorso  e  non  abbiano  ricevuto  comunicazione
alcuna di esclusione, sosterranno, a partire dal 26  marzo  2018,  la
prova preliminare consistente in test logico-matematici e in  domande
dirette ad accertare le abilita'  linguistiche,  orto-grammaticali  e
sintattiche della lingua italiana. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e  le  modalita'  di  svolgimento  della  suddetta  prova,
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  19
marzo  2018,  mediante   avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo  "concorsi.gdf.gov.it"  e  presso  l'Ufficio   centrale
relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,
n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti  per  sostenere  la  prova  preliminare,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. I candidati in possesso  dell'attestato  di  bilinguismo,  che
abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso,
di sostenere la  prova  scritta  e  quelle  orali  e  facoltativa  di
informatica  in  lingua  tedesca,  possono  richiedere,  sul   posto,
l'assistenza  di  personale  qualificato  conoscitore  della   lingua
stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione  della
prova preliminare. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a). 
    8. La banca dati da cui sono tratti i  questionari  somministrati
ai  candidati  sara'  pubblicata  sul  portale  attivo  all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it", nella sezione relativa ai concorsi. 
    9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della  prova
preliminare  da  parte  dei  candidati,  saranno   rese   disponibili
informazioni utili sul citato portale. 
    10. La somministrazione e la revisione  dei  test  sono  eseguite
dalla sottocommissione di cui al all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi  alla
prova scritta di cui all'art. 12, i candidati classificatisi: 
      a)  per  il  comparto  ordinario  nei  primi  800  posti  della
graduatoria stilata ai soli fini della predetta prova. Sono, inoltre,
ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio  del
concorrente  classificatosi  all'ultimo  posto  utile.   I   restanti
candidati sono esclusi dal concorso; 
      b) per  il  comparto  aeronavale,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
        (1) 100 posti per la specializzazione "pilota militare"; 
        (2) 100 posti per la specializzazione "comandante di stazione
e unita' navale". 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    La prova preliminare del comparto  aeronavale  non  sara'  svolta
qualora il numero  complessivo  di  domande  validamente  presentate,
relativo a tutte le specializzazioni a concorso, sia inferiore a 200.
Inoltre, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per
la specializzazione per la quale il  numero  di  domande  validamente
presentate non sia superiore a 110. Di tale circostanza,  sara'  data
comunicazione con l'avviso di cui al comma 2. 
    12. L'esito della prova preliminare sara' reso  noto,  a  partire
dal secondo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica)
a quello di svolgimento dell'ultima sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
"concorsi.gdf.gov.it" o presso l'Ufficio centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 Modalita' e data di svolgimento della prova scritta

				Art. 12 
 
         Modalita' e data di svolgimento della prova scritta 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta, senza attendere alcuna
convocazione, sono tenuti a presentarsi alle ore 8,00 del  giorno  12
aprile 2018, nella sede che sara'  resa  nota  con  l'avviso  di  cui
all'art. 11, comma 12, che ha valore di notifica a tutti gli  effetti
e per tutti i concorrenti. 
    2. La prova scritta, della durata  di  sei  ore,  consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    3. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno parimenti rese note con l'avviso richiamato al comma 1 che ha
valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.

Art. 13 Prescrizioni da osservare per la prova scritta

				Art. 13 
 
           Prescrizioni da osservare per la prova scritta 
 
    1. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  a),
e ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto  compatibili,
le prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e  successive
modificazioni. 
    2. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a).

Art. 14 Revisione della prova scritta

				Art. 14 
 
                    Revisione della prova scritta 
 
    1.  La  revisione  degli  elaborati  scritti  e'  eseguita  dalla
sottocommissione indicata dall'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. La sottocommissione assegna  a  ogni  elaborato  un  punto  di
merito da zero a trenta trentesimi. 
    3. Il punto di merito riportato da ciascun candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  il
punteggio minimo di diciotto trentesimi. 
    5. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato e domenica) e comunque entro il giorno  11  maggio  2018,  con
avviso  sul  portale  attivo  all'indirizzo  "concorsi.gdf.gov.it"  o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    6.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti  alla  prova  di  efficienza  fisica  e   all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, secondo il  calendario  e  le  modalita'
comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto a partire  dal
giorno successivo a quello di cui al comma 5. 
    Tali prove hanno il seguente ordine di svolgimento: 
      a) 1° giorno: prove di efficienza fisica; 
      b) 2°, 3° e 4° giorno: accertamento dell'idoneita' psico-fisica
solo per i candidati del comparto ordinario e per i candidati per  la
specializzazione comandante di stazione e unita' navale. I  candidati
per la  specializzazione  "pilota  militare"  idonei  alle  prove  di
efficienza fisica  saranno  convocati  per  sostenere  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica nelle date indicate nel  predetto  avviso
che sara' reso noto a partire dal giorno successivo a quello  di  cui
al comma 5. 
    7. I candidati non idonei alla prova  scritta  sono  esclusi  dal
concorso. 
    Avverso tale esclusione, gli interessati possono produrre ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 15 Prove di efficienza fisica

				Art. 15 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Le prove di efficienza fisica, volte ad accertare  il  livello
di preparazione atletica dei candidati, consistono: 
      a) per il comparto ordinario, nelle seguenti: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e
piegamenti sulle braccia; 
        (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e  prova
di nuoto 25 m stile libero; 
      b) per il comparto aeronavale, nelle seguenti: 
        (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000  m,
nuoto 25 m stile libero; 
        (2) prova facoltativa a  scelta  tra  corsa  piana  100  m  e
piegamenti sulle braccia. 
    2. Il  mancato  raggiungimento  dei  parametri  minimi  indicati,
rispettivamente, nelle tabelle in allegati 3 e 4, anche in  una  sola
delle discipline obbligatorie, determinera' la non idoneita' e quindi
l'esclusione dal concorso. 
    3. Il candidato idoneo che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  12
(comprensivo  dell'esito  della  prova  facoltativa)  consegue,   nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche  di   merito,   una
maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
         +=====================+===========================+
         |      da 1 a 2       |           0,05            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 2,5 a 3,5     |           0,10            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 4 a 5       |           0,15            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 5,5 a 6,5     |           0,20            |
         +---------------------+---------------------------+
         |      da 7 a 8       |           0,25            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 8,5 a 9,5     |           0,30            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 10 a 11      |           0,35            |
         +---------------------+---------------------------+
         |    da 11,5 a 12     |           0,40            |
         +---------------------+---------------------------+
 
    4. Il mancato superamento dell'esercizio facoltativo  non  incide
sulla  gia'  conseguita   idoneita'   al   termine   degli   esercizi
obbligatori. 
    5. All'atto del sostenimento delle prove di efficienza fisica,  i
candidati devono presentare alla sottocommissione di cui all'art.  7,
comma 1, lettera b), un certificato, in originale o  copia  conforme,
di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera
in  corso  di  validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti  alla
Federazione medico sportivo italiana, ovvero  a  strutture  sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
che esercitano, in tali ambiti, in qualita' di  medici  specializzati
in medicina dello sport. 
    6. La mancata presentazione di detto certificato determina la non
ammissione  del  concorrente  alle  suddette   prove   e,   pertanto,
l'esclusione dal concorso. 
    7. Ai soli fini della  effettuazione  in  piena  sicurezza  delle
prove di efficienza fisica, i candidati  di  sesso  femminile  devono
produrre, in sede di convocazione alla anzidetta prova,  un  test  di
gravidanza di data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. In  assenza
del referto, la candidata e', allo scopo sopra  indicato,  sottoposta
al test di gravidanza a cura dell'Amministrazione. 
    8.  Per  le  concorrenti  che  risultano  positive  al  test   di
gravidanza, sulla base dei certificati prodotti o degli  accertamenti
svolti, il Presidente della competente sottocommissione  provvede  al
differimento delle stesse in data non successiva al 3 luglio 2018 non
potendo procedere all'effettuazione della prova di efficienza  fisica
e dovendo esimersi dalla pronuncia del giudizio, ai  sensi  dell'art.
3, comma 2, del decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, secondo il quale lo stato di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. 
    9. Laddove lo stato di  temporaneo  impedimento  sussista  ancora
alla data  del  3  luglio  2018,  tali  candidate  sono  escluse  dal
concorso. 
    10. Il Presidente della competente sottocommissione,  qualora  il
candidato presenti idonea certificazione medica attestante postumi di
infortuni  precedentemente  subiti  o   uno   stato   di   temporanea
indisposizione ovvero si infortuni prima o durante l'espletamento  di
una delle  prove  e  lo  faccia  presente  a  uno  dei  membri  della
sottocommissione, provvede, con giudizio  motivato  e  insindacabile,
all'eventuale differimento dello  stesso  a  una  data  posteriore  a
quella prevista dal calendario della prova di  efficienza  fisica  e,
comunque, non oltre il 3 luglio 2018,  ferma  restando  la  validita'
degli esiti delle  eventuali  prove  svolte  fino  al  momento  della
comunicazione dell'infortunio subito. 
    11. I concorrenti per la specializzazione "pilota  militare"  che
hanno ottenuto il differimento di cui al comma 8  sono  ammessi,  con
riserva, a sostenere l'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  di
cui all'art. 18, comma 2, lettera a). 
    Gli  stessi  sono  esclusi  qualora  lo   stato   di   temporaneo
impedimento sussista ancora alla data del 3 luglio 2018. 
    12. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica
sono sottoposti all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre
i non idonei sono esclusi dal concorso.

Art. 16 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto ordinario

				Art. 16 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
                              ordinario 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di
Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dalle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di finanza. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  3,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato il quale, in  caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui al comma 11. 
    8. La richiesta di ammissione alla  visita  medica  di  revisione
deve essere: 
      a) presentata al  Centro  di  reclutamento,  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
al comma 1, lettera a); 
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviato   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione: 
      (1) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  Centro  di
reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    9. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    10. La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 8 e valutata  la  certificazione
prodotta puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e  alle  prove  orali  e
facoltative di lingua straniera e di informatica. 
    11. La visita medica di revisione non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    12. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 11,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    13. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale e le prove orali e facoltative di lingua straniera e  di
informatica. 
    14. Il candidato risultato assente alla visita medica preliminare
o di revisione,  nei  casi  in  cui  sia  stato  riconvocato,  ovvero
giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    15.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    16. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 17 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto ordinario

				Art. 17 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
         psico-fisica per i candidati del comparto ordinario 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
    I certificati devono essere rilasciati da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
Sanitario Nazionale; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  6),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        (1) stato di buona salute; 
        (2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
        (3)     presenza/assenza     di     gravi      manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie  a
farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    2. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  1,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati di sesso femminile devono inoltre produrre un test
di gravidanza di data non anteriore a cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. A tal fine,
qualora in corso di validita', potra'  essere  presentato  lo  stesso
certificato di cui all'art. 15, comma 7. In assenza del  referto,  la
candidata e' sottoposta,  allo  scopo  sopra  indicato,  al  test  di
gravidanza presso il Centro di reclutamento. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve  esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155
e successive modificazioni e  integrazioni.  Tali  candidate  saranno
escluse dal concorso qualora  lo  stato  di  temporaneo  impedimento,
anche in sede di seconda convocazione  e  comunque  non  oltre  il  4
luglio 2018,  non  consenta  di  rispettare  la  tempistica  prevista
dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    5. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche preliminari. La data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato, e' escluso dal concorso. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 18 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto aeronavale

				Art. 18 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
                             aeronavale 
 
    1. L'idoneita' psico-fisica dei candidati e' accertata  da  parte
della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettere c). 
    2. A tal fine, i candidati: 
      a) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
"pilota militare", sono avviati a visita  medica  preliminare  presso
l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare,  viale
Piero Gobetti, n. 2, Roma, dove e' accertata l'idoneita' degli stessi
ai servizi di navigazione aerea quali piloti, ai  sensi  del  decreto
ministeriale 16 settembre  2003  e  dell'art.  586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. La sottocommissione
di cui all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  acquisito  il  giudizio
medico-legale del predetto  Istituto,  nei  confronti  dei  candidati
risultati idonei, esprime il giudizio di idoneita' al servizio  nella
Guardia  di  finanza,  sulla  base  delle  previsioni   del   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e delle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicate  sul  sito
internet www.gdf.gov.it, cosi' come richiamato dall'art. 19, comma 1,
disponendo a tal fine, laddove ritenuto  necessario,  l'effettuazione
delle ulteriori visite specialistiche e degli esami strumentali e  di
laboratorio di cui all'art. 19, comma 7. 
    I concorrenti che, durante la visita, risultano non  in  possesso
anche di uno solo dei requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi
di navigazione aerea, quale pilota, sono,  a  cura  della  competente
sottocommissione, giudicati non idonei al servizio nella  Guardia  di
finanza, quali ufficiali del ruolo normale - comparto aeronavale  per
la specializzazione "pilota militare", ed esclusi dal concorso; 
      b) se concorrenti per i posti riservati  alla  specializzazione
"comandante di stazione e unita' navale", sono  sottoposti  a  visita
medica preliminare, comprensiva degli esami specialistici, presso  il
Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
    3. L'accertamento dell'idoneita' e'  eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita. 
    4. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
"pilota militare", dichiarati non idonei ai  servizi  di  navigazione
aerea in sede di visita medica  preliminare,  possono  richiedere  di
essere sottoposti a ulteriori accertamenti tesi a ottenere la riforma
del giudizio di inidoneita'. 
    La relativa istanza: 
      a) deve essere presentata, contestualmente  alla  comunicazione
del giudizio di non idoneita',  al  Centro  di  reclutamento  per  il
successivo  esame  della  sottocommissione  per  la   visita   medica
preliminare di cui all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) deve essere integrata da documentazione  rilasciata  da  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 7). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia  o  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it improrogabilmente entro  il  decimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per
la mancata ricezione o per i ritardi  nella  consegna  dell'originale
della documentazione entro il predetto termine; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui alla  lettera  a),
la quale, in ordine, esclusivamente, alle imperfezioni  o  infermita'
che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        (1) confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        (2) disporre la convocazione dell'aspirante per sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica militare. 
    In tal caso, sulla base del giudizio medico-legale della predetta
Commissione sanitaria di appello, la  sottocommissione  di  cui  alla
lettera a) esprime il  giudizio  di  idoneita'  o  non  idoneita'  al
servizio nella Guardia di finanza, quali ufficiali del ruolo  normale
- comparto aeronavale  per  la  specializzazione  "pilota  militare",
anche a seguito degli ulteriori  accertamenti  di  cui  all'art.  19,
comma 7. 
    La suddetta istanza non e' accolta qualora non  venga  presentata
secondo la tempistica di cui alla lettera a) o la  documentazione  di
cui alla lettera  b)  non  pervenga  in  originale  nei  termini  ivi
indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    In ogni caso, il giudizio della sottocommissione  per  la  visita
medica preliminare  sara'  immediatamente  notificato  al  candidato,
anche tramite il Centro di reclutamento. 
    5. I  candidati  per  i  posti  riservati  alla  specializzazione
"pilota militare", giudicati non idonei  a  seguito  delle  ulteriori
visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio  disposti
ai sensi  dell'art.  19,  comma  7,  dalla  sottocommissione  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettera c), e i candidati per i posti  riservati
alla specializzazione  "comandante  di  stazione  e  unita'  navale",
dichiarati non idonei al termine  della  visita  medica  preliminare,
possono chiedere di essere ammessi a visita medica di revisione. 
    Tale istanza deve essere: 
      a) presentata  al  Centro  di  reclutamento  al  momento  della
comunicazione di non idoneita' da parte della sottocommissione di cui
all'art. 7, comma 1, lettera c); 
      b) integrata da  documentazione  rilasciata  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle   cause   che   hanno
determinato l'esclusione (modello in allegato 5). L'originale di tale
documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro  di
reclutamento - Ufficio sanitario - via delle Fiamme  Gialle,  n.  18,
00122  Roma/Lido  di  Ostia,  o  inviato   all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it entro  il  quindicesimo
giorno  solare  successivo  a  quello  della  comunicazione  di   non
idoneita'. 
    Entro  i  tempi  tecnici  di  espletamento  della  presente  fase
selettiva, comunicati al candidato in  sede  di  notifica  della  non
idoneita' e compatibilmente con questi, potra' essere comunque  presa
in considerazione la documentazione: 
      (1) spedita o inviata entro il  suddetto  termine  di  quindici
giorni e pervenuta oltre lo stesso; 
      (2) consegnata, pervenuta o inviata in mera scansione o  copia,
il cui originale sia prodotto nei  termini  indicati  dal  Centro  di
reclutamento. 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati. 
    La richiesta di visita medica di revisione non e' accolta qualora
non venga presentata secondo la tempistica di cui alla lettera  a)  o
la documentazione di cui alla lettera b) non  pervenga  in  originale
nei termini ivi indicati. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    6. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che  hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica preliminare. 
    7.  La  sottocommissione  per  la  visita  medica  di  revisione,
acquisita la domanda di cui al comma 5 e valutata  la  certificazione
prodotta, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  Centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. L'eventuale  riconvocazione  avverra'
prima dello svolgimento delle successive fasi concorsuali. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale e  alle  prove  orali  e
facoltative di lingua straniera e di informatica. 
    8. La visita medica di revisione  non  e'  ammessa  nei  seguenti
casi: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle  matassine  colorate
pseudoisocromatiche; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    9. La sottocommissione per la visita medica preliminare: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma  8,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    10. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono   convocati   per   sostenere   l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale e le prove orali e facoltative di lingua straniera e  di
informatica. 
    11. I candidati risultati assenti alla visita medica  preliminare
ovvero alla visita medica di revisione, nei casi in cui  siano  stati
riconvocati, nonche' agli ulteriori accertamenti sanitari  presso  la
Commissione sanitaria di appello  dell'Aeronautica  militare,  ovvero
giudicati non idonei, sono esclusi dal concorso. 
    12.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 19 Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione "pilota militare"

				Art. 19 
 
Requisiti  psico-fisici  per   i   candidati   che   concorrono   per
                la specializzazione "pilota militare" 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c)  ha
il compito di verificare che i candidati  siano  idonei  al  servizio
nella Guardia di finanza, ai sensi del decreto ministeriale 17 maggio
2000, n. 155, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e  delle
direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della
Guardia di finanza pubblicate sul  sito  internet  www.gdf.gov.it  e,
comunque, in possesso dei requisiti fisici previsti  per  l'idoneita'
ai servizi di navigazione aerea, quali piloti, ai sensi  del  decreto
ministeriale 16 settembre  2003  e  dell'art.  586  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. I concorrenti, convocati per l'accertamento dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea   presso   l'Istituto   di   medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, devono presentare: 
      a) certificato, in originale o  copia  conforme,  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto in corso di  validita',  rilasciato  da  medici  iscritti  alla
Federazione medico  sportiva  italiana,  ovvero  da  specialisti  che
operano presso strutture sanitarie pubbliche anche militari o private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale  che  esercitano,  in
tali ambiti, in qualita' di medici specializzati  in  medicina  dello
sport; 
      b) referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, da una struttura pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale,  di  analisi
di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  enzimatico  del  glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD) eseguito sulle  emazie  ed  espresso  in
percentuale di attivita' enzimatica; 
      c) referto, rilasciato, in data non anteriore a sessanta giorni
precedenti la visita, da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
concernente i markers virali, anti HAV, HbsAg, HBsAb e anti HCV; 
      d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta  giorni
precedenti la visita, da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi per HIV; 
      e) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, in data non anteriore  a  sessanta  giorni  precedenti  la
visita,  concernente   l'emocromo   con   formula,   VES,   glicemia,
creatininemia,  ALT,  AST,  GGT,  bilirubina  totale  e   frazionata;
colesterolemia totale; trigliceridemia; esame delle urine; 
      f) ecocardiogramma color  doppler,  comprensivo  di  referto  e
immagini, effettuato  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari, o private accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
entro i sei mesi precedenti la data della visita medica; 
      g) esami radiografici,  comprensivi  delle  radiografie  e  dei
relativi referti in originale: 
        (1) del torace in due proiezioni, effettuato da non oltre sei
mesi, qualora in possesso. Il concorrente ancora  minorenne  all'atto
della presentazione agli accertamenti  psico-fisici,  avra'  cura  di
portare al seguito la dichiarazione di assenso all'effettuazione  dei
prescritti  accertamenti  sanitari,  compilata  e   sottoscritta   in
conformita'  all'allegato  8,  per  l'eventuale   effettuazione   del
predetto  esame  radiografico.  La  mancata  presentazione  di  detta
dichiarazione  determinera'   l'impossibilita'   di   sottoporre   il
concorrente agli esami radiologici; 
        (2) del tratto lombo sacrale della colonna vertebrale in  due
proiezioni, qualora in possesso. 
    Tali esami strumentali devono essere effettuati, presso strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale, entro i sei  mesi  precedenti  la  data
della visita medica; 
      h) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su  supporto  cartaceo,  comprensivo  di  referto,  eseguito   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio Sanitario Nazionale, entro i tre mesi antecedenti  la
data della visita; 
      i) solo per i candidati di sesso femminile: 
        (1)  referto,  in  originale  o  copia  conforme,  attestante
l'esito del test di gravidanza non anteriore ai cinque  giorni  dalla
data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato; 
        (2) ecografia pelvica, con relativo referto, in  originale  o
copia conforme, avente data non anteriore  a  tre  mesi.  Tale  esame
strumentale  dovra'  essere  eseguito  presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      j) certificato medico, con data di rilascio non anteriore a sei
mesi  e  una  validita'  semestrale  (fac-simile  in   allegato   6),
rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25  della  legge  23
dicembre 1978, n. 833, attestante: 
        (1) lo stato di buona salute; 
        (2)   la   presenza/assenza   di   pregresse   manifestazioni
emolitiche; 
        (3)   la    presenza/assenza    di    gravi    manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) la presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie
a farmaci o alimenti. 
    Se gli accertamenti di cui al presente comma sono  svolti  presso
strutture sanitarie accreditate con il Servizio sanitario  nazionale,
sara' cura del candidato produrre anche un'attestazione in originale,
rilasciata dalla  medesima  struttura  sanitaria,  comprovante  detto
accreditamento. 
    In caso di mancata presentazione del referto di cui alla  lettera
i), punto (1), la candidata  e'  sottoposta  al  test  di  gravidanza
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare. 
    La mancata presentazione, anche di un  singolo  documento,  della
restante documentazione medica indicata al presente  comma,  comporta
la non  ammissione  del  concorrente  agli  accertamenti  sanitari  e
l'esclusione dal concorso, fatta eccezione per gli esami radiografici
del torace e del tratto lombo-sacrale. 
    La  dichiarata  presenza  delle  manifestazioni,  intolleranze  o
idiosincrasie di  cui  alla  lettera  j)  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea,  quali  piloti,  gli  esami  radiografici  e  i  referti  sono
trattenuti   presso   l'Istituto   di   medicina   aerospaziale    ed
eventualmente messi a  disposizione  della  sottocommissione  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera   c),   per   l'espletamento   delle
attribuzioni di propria competenza. 
    4.  Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve  esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 25 giugno 2018, non consenta  di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    Le stesse  sono  ammesse,  con  riserva,  alle  successive  prove
selettive. 
    5. I concorrenti sottoposti  ad  accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi di navigazione aerea sono invitati a  sottoscrivere  apposita
dichiarazione di assenso all'esecuzione degli accertamenti di cui  al
protocollo  diagnostico  in  uso  presso   l'Istituto   di   medicina
aerospaziale  dell'Aeronautica  militare,  secondo  il   modello   in
allegato 8. In caso di candidato minorenne, la  dichiarazione  dovra'
essere sottoscritta da  entrambi  i  genitori  o  dal  solo  genitore
esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore. 
    6. Nel predetto allegato 8 e', altresi', riportato il  protocollo
diagnostico praticato a ogni concorrente. 
    7. I candidati sono, eventualmente,  sottoposti  da  parte  della
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), a  ulteriori
visite  specialistiche  ed  esami  strumentali  e   di   laboratorio,
necessari per una migliore valutazione del relativo quadro clinico. 
    In particolare, sono sottoposti a indagini  radiologiche  laddove
le stesse si dovessero rendere indispensabili per l'accertamento e la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili.  In  tal  caso,  l'interessato,  se  maggiorenne,  dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. 
    8. Ai candidati e' richiesto il possesso dei  requisiti  previsti
dall'art. 2 del decreto ministeriale 16 settembre 2003  e  successive
modificazioni e integrazioni e dagli articoli 586 e 587  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    9. Per effetto del combinato  disposto  delle  norme  di  cui  al
precedente  comma,  quindi,  i  candidati  devono  avere  i  seguenti
requisiti fisici: 
      a) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a  cm  98  e
non inferiore a cm 85 e una distanza gluteo-ginocchio non superiore a
cm 65 e non inferiore a cm 56; 
      b) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm 90
e non inferiore a cm 74,5. 
    10. Per i candidati che non risultano in possesso  del  requisito
di  cui  al  precedente  comma,  il  predetto  Istituto  di  medicina
aerospaziale non procede all'accertamento dell'idoneita'  ai  servizi
di navigazione aerea, quali piloti. In tal  caso,  i  candidati  sono
immediatamente giudicati non idonei. 
    11. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 20 Requisiti psico-fisici per i candidati che concorrono per la specializzazione "comandante di stazione e unita' navale"

				Art. 20 
 
Requisiti  psico-fisici  per  i  candidati  che  concorrono  per   la
      specializzazione "comandante di stazione e unita' navale" 
 
    1. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e' effettuato: 
      a) da parte della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma
1, lettera c), mediante visita medica preliminare, presso  il  Centro
di reclutamento, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido  di
Ostia; 
      b) in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti: 
      a) devono risultare in possesso: 
        (1) di acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno,  senza  correzione;
campo visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale
alle tavole pseudoisocromatiche; 
        (2)  del  profilo  sanitario  compatibile   con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, e dalle direttive tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di finanza; 
      b)  non  essere  affetti  dalle  imperfezioni,   infermita'   e
condizioni somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 9. 
    Tali provvedimenti sono disponibili sul sito internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio. 
    In  particolare,  nel  caso   in   cui   si   dovessero   rendere
indispensabili   indagini    radiologiche,    l'interessato    dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso
sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica, di cui al precedente  comma  3,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6.  Per   i   candidati   che,   alla   data   di   effettuazione
dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, siano in servizio  nel
Corpo della guardia di finanza, il giudizio  definitivo  e'  espresso
tenendo conto dell'eta', del grado, delle categorie e degli incarichi
svolti nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    In tali casi deve essere  comunque  verificato  il  possesso  del
requisito di cui al comma 2, lettera a), punto (1) e lettera b). 
    7. Il giudizio espresso in sede di visita medica  preliminare  e'
immediatamente comunicato all'interessato, il quale, in caso  di  non
idoneita', puo', contestualmente, chiedere di essere ammesso a visita
medica di revisione, fatta eccezione per il difetto dei requisiti  di
cui all'art. 18, comma 8. 
    La richiesta di ammissione alla visita medica di  revisione  deve
essere effettuata secondo quanto previsto all'art. 18, comma 5. 
    8. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica preliminare devono presentare la  seguente
documentazione  sanitaria,  rilasciata  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  6),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833, attestante: 
        (1) stato di buona salute; 
        (2) presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche; 
        (3)     presenza/assenza     di     gravi      manifestazioni
immuno-allergiche; 
        (4) presenza/assenza di gravi intolleranze e idiosincrasie  a
farmaci o alimenti; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere  c)  e
d). 
    9. La positivita' agli accertamenti di cui al comma 8, lettere a)
e b), e la certificata presenza delle manifestazioni, intolleranze  o
idiosincrasie di cui al medesimo  comma  8,  lettera  e),  comportano
l'esclusione dal concorso. 
    10. I candidati di sesso femminile  devono  inoltre  produrre  un
test di gravidanza di data non anteriore a cinque giorni  dalla  data
di presentazione, che escluda la sussistenza di detto  stato.  A  tal
fine, qualora in corso di  validita',  potra'  essere  presentato  lo
stesso certificato di cui  all'art.  15,  comma  7.  In  assenza  del
referto, la candidata e' sottoposta, allo scopo  sopra  indicato,  al
test di gravidanza presso il Centro di Reclutamento. 
    11. Per  le  concorrenti  che,  all'atto  delle  visite  mediche,
risultano positive al test di gravidanza, sulla base dei  certificati
prodotti o degli  accertamenti  svolti  in  quella  stessa  sede,  la
competente sottocommissione  non  puo'  procedere  agli  accertamenti
previsti e deve esimersi  dalla  pronuncia  del  giudizio,  ai  sensi
dell'art. 3, comma 2, del decreto ministeriale  17  maggio  2000,  n.
155,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Tali  candidate
saranno  escluse  dal  concorso  qualora  lo  stato   di   temporaneo
impedimento, anche in sede di seconda  convocazione  e  comunque  non
oltre il 4 luglio 2018, non  consenta  di  rispettare  la  tempistica
prevista dall'art. 3, comma 3, del predetto decreto ministeriale. 
    12. Il candidato  che,  all'atto  della  presentazione  al  primo
giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 8: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b)  lettere  c)  e  d),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche preliminari. La data  di  convocazione  viene  immediatamente
comunicata  all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non   avanzi   la
menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui e'  stato
riconvocato, e' escluso dal concorso. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 21 Accertamento dell'idoneita' attitudinale

				Art. 21 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. I candidati risultati idonei  all'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   sono   sottoposti   all'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    2. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    3. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    4. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    5. I candidati risultati  idonei  all'accertamento  attitudinale,
sono ammessi a sostenere le prove orali, mentre  i  non  idonei  sono
esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 22 Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica

				Art. 22 
 
Prove orali e prove facoltative di lingua straniera e di informatica 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono: 
      a) per il comparto ordinario in: 
        (1) un esame di storia ed educazione civica  (durata  massima
15'); 
        (2) un esame di geografia (durata massima 15'); 
        (3) un esame di matematica (durata massima 15'); 
      b) per il comparto aeronavale in: 
        (1) un esame di storia ed educazione civica  (durata  massima
15'); 
        (2) un esame di geografia (durata massima 15'); 
        (3) un esame di matematica (durata massima 15'); 
        (4) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 
    2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a) e b), punti (1), (2) e (3) sono  suddivisi
in tesi e su due di queste, estratte a sorte, vertono gli  esami.  La
prova di conoscenza della lingua inglese di cui al comma  1,  lettera
b), punto  (4),  da  effettuarsi  senza  l'ausilio  del  vocabolario,
consiste: 
      a) nella lettura di un brano; 
      b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
    La sottocommissione, prima dell'inizio della prova,  individua  i
brani da sottoporre ai candidati per  la  lettura.  Tali  brani  sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi. 
    4. Il punto di merito di ciascuna materia si ottiene  sommando  i
punti attribuiti dai singoli esaminatori  per  la  stessa  materia  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    6. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    8. Il candidato, che ne abbia fatto richiesta  nella  domanda  di
partecipazione e abbia riportato l'idoneita' nelle  prove  orali,  e'
sottoposto per il comparto ordinario alle prove  facoltative  di  una
lingua straniera - scelta tra quelle di  cui  all'art.  4,  comma  2,
lettera a) - e di informatica, per il comparto aeronavale alle  prove
facoltative di una lingua  straniera  -  scelta  tra  quelle  di  cui
all'art. 4, comma 2, lettera b) - e di informatica, con le  modalita'
indicate in allegato 11. 
    9.  L'aspirante  in  possesso   dell'attestato   di   bilinguismo
concorrente per il posto riservato nell'ambito del comparto ordinario
puo' richiedere di sostenere la prova di lingua straniera in inglese,
francese  o  spagnolo.  A  tal  proposito,  lo  stesso  puo'   essere
assistito, sul posto,  da  personale  qualificato  conoscitore  della
lingua tedesca, per ottenere i chiarimenti necessari sulle  modalita'
di esecuzione della prova. 
    10. Analogamente a  quanto  previsto  nel  precedente  comma,  il
candidato in possesso dell'attestato di bilinguismo puo': 
      a) svolgere, qualora ne abbia fatto richiesta nella domanda  di
partecipazione,  la  prova  facoltativa  di  informatica  in   lingua
tedesca; 
      b) essere comunque assistito, nel corso della richiamata prova,
da  personale  qualificato  conoscitore  della  lingua  tedesca,  per
ottenere i chiarimenti necessari sulle modalita' di esecuzione  della
stessa. 
    11. Il giudizio sulle prove di cui al comma 8 e'  espresso  dalla
sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), integrata  a
norma del comma 3 dello stesso articolo, con le modalita' indicate al
comma 4. 
    12. La sottocommissione assegna, per ogni prova  facoltativa,  un
punto di merito da zero a trenta trentesimi. Il candidato che riporta
un punto compreso tra diciotto  e  trenta  trentesimi  consegue,  nel
punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche   di   merito,   le
maggiorazioni riportate in allegato 11. 
    13. Al termine di ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle  prove  orali  ed,  eventualmente,  nelle
prove facoltative. Tale elenco, sottoscritto dal Presidente e  da  un
membro della  sottocommissione,  e'  affisso,  nel  medesimo  giorno,
nell'albo  della  sede  di  esame.  L'esito  delle  prove  orali  e',
comunque, notificato a ogni candidato. 
    14. Al termine delle prove orali e  delle  prove  facoltative  di
lingua  straniera  e  informatica  dei  candidati  per  il   comparto
aeronavale  -  specializzazione  "pilota   militare",   la   medesima
sottocommissione provvede, secondo le disposizioni  di  cui  all'art.
27, alla compilazione di una graduatoria  provvisoria  di  merito  ai
fini della individuazione dei  concorrenti  per  la  specializzazione
"pilota militare" da avviare agli accertamenti di cui  ai  successivi
articoli 23 e 24. 
    15. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa nota  con  avviso
sul portale attivo all'indirizzo  "concorsi.gdf.gov.it",  sulla  rete
intranet del Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il
pubblico della Guardia di finanza, viale  XXI  Aprile,  n.  55,  Roma
(numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 23 Visita medica di controllo per i candidati che concorrono per la specializzazione "pilota militare"

				Art. 23 
 
Visita medica di controllo per i  candidati  che  concorrono  per  la
                 specializzazione "pilota militare" 
 
    1.  I  candidati  ammessi  all'accertamento   dell'idoneita'   al
pilotaggio sono sottoposti alla visita medica di controllo  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f). 
    2. Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto  dell'ammissione  a
detta fase, devono  produrre  un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a 5 giorni dalla data  di  presentazione,  che  escluda  la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. 
    3. Le candidate positive al test di  gravidanza  sulla  base  dei
certificati   prodotti   o   degli   accertamenti   svolti   a   cura
dell'Amministrazione sono escluse  dal  concorso,  con  provvedimento
della sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  f).  I
provvedimenti di esclusione sono  notificati  alle  interessate,  che
possono impugnarli secondo  le  modalita'  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    4. La sottocommissione puo', nell'espletamento dei propri lavori,
disporre   l'esecuzione   di   tutti   gli   accertamenti   ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, inviandolo, se del caso, presso il competente
ospedale militare. 
    5. I candidati risultati idonei alla visita medica  di  controllo
sono avviati alla fase dell'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio
di cui al successivo art. 24, a eccezione di quelli di cui al comma 2
del medesimo articolo. I concorrenti  non  idonei  sono  esclusi  dal
concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 24 Accertamento dell'idoneita' al pilotaggio per i candidati che concorrono per la specializzazione "pilota militare"

				Art. 24 
 
Accertamento  dell'idoneita'  al  pilotaggio  per  i  candidati   che
        concorrono per la specializzazione "pilota militare" 
 
    1. Sono ammessi  all'accertamento  dell'idoneita'  al  pilotaggio
presso  l'Aeronautica  militare  i  primi  5   concorrenti   per   la
specializzazione "pilota militare" individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 22, comma 14. 
    2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia'  conseguito  il
brevetto  di  pilota  di  aeroplano  presso   la   Scuola   di   volo
dell'Aeronautica  militare   di   Latina   non   saranno   sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  e,  se  vincitori,  saranno
convocati in Accademia. 
    3. I candidati, ammessi a tale fase, vi accedono: 
      a)  se  provenienti  dai  civili,  in   qualita'   di   allievo
finanziere,  contraendo,  dalla  data  di  presentazione,  una  ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa; 
      b) con il grado rivestito, se  militari  in  servizio.  Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera a); 
      c) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza. 
    Nel caso in cui i candidati appartengano: 
      d) alla Guardia di finanza,  sono  comandati  in  missione  per
tutta la durata della fase; 
      e) alle altre Forze armate, sono posti, a cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
      f) a Forze di polizia a  ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art.  22,  comma
14, un numero di concorrenti pari a quello degli  eventuali  esclusi,
rinunciatari o assenti. 
    5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con  la  medesima  decorrenza,  la  ferma  contratta  dai
candidati di cui al comma 3, lettera  a),  e'  rescissa.  I  medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma  3,  lettera  b)
sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    6.  Alla  fine  del  percorso  accertativo  presso  l'Aeronautica
Militare  i  candidati  risultati  idonei   saranno   convocati,   se
vincitori, in Accademia. I candidati  risultati  non  idonei  saranno
esclusi dal concorso.

Art. 25 Mancata presentazione e differimento del candidato

				Art. 25 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
    1.   Il   candidato   che,   per    cause    non    riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta per: 
      a) sostenere la prova preliminare, prevista  dall'art.  11,  le
prove di efficienza fisica,  previste  dall'art.  15,  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dagli  articoli  16  e   18,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art.  21  e
le prove orali, previste dall'art. 22, e'  considerato  rinunciatario
e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi  tecnici
di espletamento delle succitate fasi selettive,  i  presidenti  delle
sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), b),  c),  d)
ed e) hanno facolta' - su  istanza  dell'interessato,  esclusivamente
per documentate cause di  forza  maggiore,  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRN@pec.gdf.it; 
      b) sostenere la prova scritta, nella data prevista all'art. 12,
e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      c) la visita medica di controllo,  prevista  dall'art.  23,  e'
considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso; 
      d) la visita medica di incorporamento, prevista  dall'art.  28,
e'  considerato  rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal   concorso.
Eventuali ritardi  nella  presentazione,  dovuti  a  cause  di  forza
maggiore,   debitamente   documentati,   comunicati   dal   candidato
all'Accademia della Guardia di  finanza,  tramite  posta  elettronica
certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it,  sono  valutati  a
giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia,
che, sentito il  Presidente  della  sottocommissione  per  la  visita
medica  di  incorporamento,  puo'  differire  la  presentazione   del
candidato, purche' il ritardo sia contenuto  improrogabilmente  entro
il decimo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza  maturati
sono computati ai fini  della  proposta  di  rinvio  d'autorita'  dal
corso, secondo le disposizioni vigenti. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alle
lettere a) e d) sono comunicate agli interessati a cura del Centro di
reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettere a) e d),  non  si  presenta
nel giorno e  nell'ora  stabiliti  e'  considerato  rinunciatario  e,
quindi, escluso dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 26 Graduatoria per il comparto ordinario

				Art. 26 
 
                Graduatoria per il comparto ordinario 
 
    1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera a), e' compilata dalla  sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a  esclusione  delle  lettere
g), h), i), j), k) e l). 
    3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici: 
      a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
tre materie d'esame); 
      b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
      c) eventuali maggiorazioni ottenute nelle prove  di  efficienza
fisica  e  nelle  prove  facoltative  di  lingua   straniera   e   di
informatica; 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 28. 
    Tale graduatoria e' resa  nota  con  avviso  sul  portale  attivo
all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet del Corpo  e
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 27 Graduatoria comparto aeronavale

				Art. 27 
 
                   Graduatoria comparto aeronavale 
 
    1. La graduatoria unica di merito dei candidati ai posti  di  cui
all'art. 1, comma 2, lettera b), e' compilata dalla  sottocommissione
di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    2. Sono iscritti nella graduatoria unica di  merito  i  candidati
che hanno conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le  fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 4, a  esclusione  delle  lettere
g), h,  i)  e  l)  con  l'indicazione  a  fianco  di  ciascuno  della
specializzazione per la quale ha concorso. 
    3. La graduatoria unica di merito degli idonei al concorso  sara'
formata secondo l'ordine dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti,
calcolati sommando i seguenti valori numerici: 
      a) punteggio di merito conseguito nelle prove orali (costituito
dalla media aritmetica dei punti di merito ottenuti in ciascuna delle
quattro materie d'esame); 
      b) punto di merito ottenuto nella prova scritta; 
      c) eventuali maggiorazioni ottenute nella prova  di  efficienza
fisica  e  nelle  prove  facoltative  di  lingua   straniera   e   di
informatica; 
      d) punteggio titoli,  assegnato  ai  soli  concorrenti  per  la
specializzazione  "pilota  militare"  per  il  possesso  del   B.P.A.
(brevetto di pilota di aeroplano), conseguito  presso  la  Scuola  di
volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00; 
      e) punteggio  titoli  assegnato  ai  soli  concorrenti  per  la
specializzazione "comandante di stazione e unita' navale" in base  al
possesso delle seguenti categorie di patente nautica: 
        (1) categoria "A": 
          (a) entro le 12 miglia dalla costa punti 0,20; 
          (b) senza alcun limite dalla costa punti 0,40; 
        (2) categoria "B": punti 1,00. 
    I punti attribuibili per  il  possesso  delle  patenti  nautiche,
cosi' come sopra distinti, non  sono  cumulabili  tra  loro  e  sara'
considerata quella che comporta  l'attribuzione  del  punteggio  piu'
alto. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza e' approvata la graduatoria unica di merito e sono dichiarati
i vincitori del concorso con le modalita' di cui all'art. 28. 
    Tale graduatoria e' resa  nota  con  avviso  sul  portale  attivo
all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", sulla rete intranet del Corpo  e
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia  di
finanza, viale XXI Aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 28 Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia

				Art. 28 
 
      Visita medica di incorporamento e ammissione in Accademia 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso e ammessi ai rispettivi
corsi di formazione, in  qualita'  di  allievi  ufficiali  del  ruolo
normale - comparti ordinario e aeronavale, i candidati iscritti nelle
rispettive graduatorie di cui agli articoli 26 e 27, nei  limiti  dei
posti messi a concorso, secondo l'ordine risultante dalle graduatorie
stesse e tenuto conto delle riserve dei  posti  di  cui  all'art.  1,
comma 2, lettere a), sempreche' abbiano  conseguito  il  giudizio  di
idoneita' alla visita  medica  di  incorporamento,  alla  quale  sono
sottoposti, prima della firma dell'atto  di  arruolamento,  da  parte
della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera g). 
    2. I candidati non idonei alla visita  medica  di  incorporamento
sono esclusi dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino: 
      a) privi dell'attestato di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore; 
      b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    5. Le riserve di posti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a)
saranno soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche
i concorrenti che si collocheranno in posizione utile nella  relativa
graduatoria unica di merito. 
    6. Qualora i posti riservati  di  cui  al  comma  precedente  non
possano essere ricoperti per mancanza di candidati idonei, gli stessi
sono devoluti in aumento agli altri candidati iscritti nella relativa
graduatoria unica di merito. 
    7. Qualora per mancanza di candidati idonei  non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del comparto ordinario, le unita'  disponibili  sono
equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  a  quelle  messe  a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
        (1) specializzazione "pilota militare"; 
        (2)  specializzazione  "comandante  di  stazione   e   unita'
navale"; 
      b)  i  posti  per  una  delle  specializzazioni  del   comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        (1) all'altra specializzazione a concorso; 
        (2) al comparto ordinario. 
    8. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  fermo
restando quanto specificato al precedente comma 5. 
    9.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso. 
    10. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori, i
sovrintendenti,  gli  appuntati  e  i  finanzieri  del  Corpo  devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 
    11. Gli allievi ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di rimanere in servizio  per
un periodo di tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso  di
Accademia. All'atto della nomina a sottotenente  hanno  l'obbligo  di
contrarre una nuova ferma  di  dieci  anni,  che  assorbe  quella  da
espletare. 
    12. Agli allievi ufficiali ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.

Art. 29 Spese di partecipazione al concorso e concessione della licenza straordinaria per esami

				Art. 29 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti.  Sono  a  carico
dell'Amministrazione le spese  di  vitto  e  alloggio  connesse  alla
permanenza dei  candidati  che  concorrono  per  la  specializzazione
"pilota militare" presso la Scuola di volo dell'Aeronautica  militare
di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere i), j), k) e l), per  il  comparto
ordinario e all'art. 1, comma 4, a eccezione delle lettere i), e  l),
per il comparto aeronavale ai candidati appartenenti  al  Corpo  sono
concesse licenze straordinarie, per  esami  militari,  per  i  giorni
strettamente necessari. La rimanente licenza straordinaria per esami,
fino alla concorrenza di giorni trenta, puo' essere concessa  per  la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica.
Per i militari frequentatori di corso, le  assenze  maturate  per  la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni 30. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
limite massimo di quarantacinque giorni  annui  (art.  3,  comma  37,
legge 24  dicembre  1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati 45 giorni. Qualora il concorrente  non  si  presenti  alle
prove orali per cause dipendenti dalla propria volonta',  la  licenza
straordinaria e' computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno
in corso e, se questa e' stata gia' fruita,  alla  licenza  ordinaria
dell'anno successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti.

Art. 30 Trattamento economico degli allievi ufficiali

				Art. 30 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore.

Art. 31 Trattamento economico degli allievi ufficiali provenienti dai militari del Corpo

				Art. 31 
 
Trattamento  economico  degli  allievi  ufficiali   provenienti   dai
                         militari del Corpo 
 
    1. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale.

Art. 32 Sito internet e informazioni utili

				Art. 32 
 
                 Sito internet e informazioni utili 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso  possono  essere  reperite
sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it".

Art. 33 Trattamento dei dati personali

				Art. 33 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso  il  Centro
di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,   per   le   finalita'
concorsuali, e sono trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del   rapporto
medesimo. 
    I dati personali dei militari della Guardia di finanza,  raccolti
in  sede  concorsuale,  potranno  essere  utilizzati,  a  prescindere
dall'esito della  selezione,  anche  per  la  corretta  gestione  del
rapporto di lavoro gia' instaurato. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti  di  partecipazione.  Gli  stessi  potranno
essere   comunicati   unicamente   alle   amministrazioni   pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del candidato, nonche',  in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, tra i quali il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile  del  trattamento
dei dati. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  il  Corpo  della
guardia di finanza. 
      Roma, 7 febbraio 2018 
 
                                       Il Comandante Generale: Toschi

Allegato 1

  1. 	Allegato 1 

    DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO, PER TITOLI ED ESAMI, PER
    L'AMMISSIONE DI 61 ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE - COMPARTI
    ORDINARIO E AERONAVALE ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA, PER
    L'ANNO ACCADEMICO 2018/2019


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

Allegato 3

  1. 	Allegato 3 

    PROVA DI EFFICIENZA FISICA "COMPARTO ORDINARIO"
    TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 4

  1. 	Allegato 4 

    PROVA DI EFFICIENZA FISICA "COMPARTO AERONAVALE"
    TABELLE DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 5

Allegato 6

Allegato 7

Allegato 8

  1. 	Allegato 8 

    MODALITA' DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCERTAMENTI SANITARI


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 9

  1. 	Allegato 9 

    ELENCO GENERALE


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 10

  1. 	Allegato 10 

    PROGRAMMA DELLE PROVE ORALI DEL CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI 61
    ALLIEVI UFFICIALI DEL RUOLO NORMALE - COMPARTI ORDINARIO E AERONAVALE
    ALL'ACCADEMIA DELLA GUARDIA DI FINANZA - ANNO ACCADEMICO 2018/2019


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 11

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