MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Iscrizione nel registro dei revisori legali - sezione separata Sezione revisori e enti di revisione contabile di Paesi terzi, di un ente di revisione. (23E10740)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 80 del 20-10-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 
 
    Vista la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
    Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio,  e  che  abroga  la  direttiva
84/253/CEE; 
    Vista la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali  e  dei  conti  consolidati,  che   modifica   la   direttiva
2006/43/CE; 
    Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi' come
modificati  dalla  direttiva  2014/56/UE,  recanti  disposizioni   in
materia di "Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di Paesi  terzi"  e  di  "Deroga  in  caso  di
equivalenza"; 
    Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,  concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,  lettera
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  26  giugno
2019, n. 103, che affidano al Dipartimento della ragioneria  generale
dello Stato Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere
i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle  finanze  dal
decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei
conti; 
    Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'8 novembre  2021,  n.  266,  di  individuazione  e  di
attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ed,  in
particolare, l'art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell'Ispettorato generale di finanza; 
    Visti, in particolare, l'art. 34,  comma  1  del  citato  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  concernente  l'"Iscrizione  dei
revisori dei Paesi terzi nel registro" che prescrive che il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Consob,  iscrive  nel
registro,  a  determinate  condizioni,  i  revisori  e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano  una  relazione  di
revisione riguardante i conti annuali o i conti  consolidati  di  una
entita' avente sede in un Paese terzo i  cui  valori  mobiliari  sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ed  il
comma 7 del medesimo articolo  "Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentita  la  Consob,  detta  con  regolamento  disposizioni
attuative  del  presente  articolo,  stabilendo  in  particolare   le
condizioni per l'iscrizione nel  registro  dei  revisori  legali  dei
revisori di Paesi terzi, avuto riguardo  ai  criteri  indicati  dalla
disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le
ipotesi di cancellazione dal registro", nonche' i successivi articoli
35 e 36 concernenti, rispettivamente, la "Vigilanza  sui  revisori  e
sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi" e  le  "Deroghe  in
caso di equivalenza"; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob, del 1° settembre 2022, n.  174,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana dell'11  novembre  2022 ,
n. 264, emanato in attuazione del menzionato art.  34,  comma  7  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    Visto l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale n. 174/2022, con
il quale e' istituita nel registro  dei  revisori  legali  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione  separata
denominata "sezione revisori e enti di revisione contabile  di  Paesi
terzi", relativa ai revisori e agli enti di  revisione  contabile  di
Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1 del decreto, distinta in due
parti "Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34,  comma  1  del
decreto, in conformita' all'art. 45, della  direttiva"  e  "Parte  B,
nella quale  sono  iscritti  i  revisori  e  gli  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1 del decreto,  in
conformita' all'art. 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi  che
sono  valutati  equivalenti  in   conformita'   all'art.   46   della
direttiva"; 
    Visto, altresi', le disposizioni transitorie di cui all'art.  15,
commi 1 e 2 del medesimo decreto ministeriale n. 174/2022, secondo le
quali "i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile di
Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi  dell'art.  43  del
decreto, nell'apposita sezione dell'albo speciale delle  societa'  di
revisione previsto dall'art. 161 del TUF, presentano,  entro  novanta
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  apposita
domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a  seconda  del
ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II  o
III del  presente  regolamento"  e  "fino  alla  notificazione  della
decisione sull'istanza di iscrizione nella sezione del  registro  dei
revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla  Consob  nella  sezione
dell'albo  speciale  di  cui  al  comma  1,  possono  continuare   ad
effettuare la  revisione  legale  dei  conti  delle  entita'  di  cui
all'art. 34,  comma  1  del  decreto.  Continuano  ad  avere  effetti
giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino  alla  data
di iscrizione nella Sezione del registro dei  revisori  legali  o  di
eventuale rigetto, dai revisori  di  Paesi  terzi  e  dagli  enti  di
revisione contabile di  Paesi  terzi,  gia'  iscritti  nella  sezione
dell'albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda
di iscrizione nei termini di cui al comma 1"; 
    Vista l'istanza presentata in data 23 febbraio 2023 dall'ente  di
revisione KPMG LLP, codice LEI 213800S5DHQ6VQ38DY65, sede  legale  15
Canada Square, London E14 5GL (UK), tendente ad ottenere l'iscrizione
al registro dei revisori  legali  nella  sezione  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi - Parte A, di cui all'art. 34, comma  1  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in  conformita'  all'art.
45 della direttiva  2006/43/CE  nel  registro  dei  revisori  legali,
nonche' la documentazione integrativa fornita dall'ente di  revisione
istante a seguito delle richieste di integrazione ai sensi  dell'art.
8, comma 2 del decreto ministeriale n. 174/2022; 
    Considerato che  la  suddetta  istanza  e'  presentata  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1 del decreto ministeriale  n.  174/2022,  atteso
che l'ente di revisione KPMG LLP risulta gia' iscritta  dalla  Consob
nell'apposita  sezione  B  dell'albo  speciale  delle   societa'   di
revisione prevista dall'art. 43, comma 9 del decreto  legislativo  n.
39/2010, per effetto della delibera Consob n. 21779 del 30 marzo 2021
e  che,  pertanto,  beneficia  del  regime  transitorio   applicabile
precedentemente all'emanazione del decreto medesimo; 
    Verificata la completezza documentale  della  citata  istanza  di
iscrizione e richiesto a Consob, con nota MEF RGS prot. 223100 del  5
settembre 2023, il parere motivato di  propria  competenza  ai  sensi
dell'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 174/2023, in  ordine
alla sussistenza o meno delle condizioni per  l'iscrizione  dell'ente
di revisione contabile di Paesi terzi KPMG LLP (UK) nel registro  dei
revisori legali; 
    Acquisita la nota prot. 85267 del 28 settembre 2023, con la quale
Consob esprime parere favorevole in merito all'iscrizione di KPMG LLP
al registro dei revisori  legali  nella  Sezione  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi - Parte A; 
    Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste  per
l'iscrizione dell'ente di revisione KPMG LLP al registro dei revisori
legali nell'apposita Sezione enti di  revisione  contabile  di  Paesi
terzi - Parte A; 
 
                              Decreta: 
 
    Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei  revisori
legali, nell'apposita sezione separata "Sezione revisori  e  enti  di
revisione contabile  di  Paesi  terzi",  istituita  dall'art.  2  del
regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, nella Parte A nella quale sono
iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile di Paesi  terzi
di cui all'art. 34, comma 1 del decreto legislativo 27 gennaio  2010,
n. 39, in conformita' all'art.  45  della  direttiva  2006/43/CE,  e'
iscritto il seguente ente di revisione: 
      KPMG LLP,  codice  LEI  213800S5DHQ6VQ38DY65,  sede  legale  15
Canada Square, London E14 5GL (UK), numero di registrazione A0004. 
    Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma
2, del decreto ministeriale n. 174/2022, continuano ad avere  effetti
giuridici in Italia le relazioni di  revisione  emesse  dall'ente  di
revisione KPMG LLP sulle entita' di cui  all'art.  34,  comma  1  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  fino  alla  data  della
notificazione del presente decreto. 
    L'iscrizione  non  abilita  il   suddetto   ente   di   revisione
all'esercizio della revisione legale in Italia. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e notificato all'interessato. 
      Roma, 3 ottobre 2023  
 
                                     L'ispettore generale capo: Tanzi

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