MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Iscrizione nel registro dei revisori legali di un ente di revisione. (23E06621)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 06-06-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Avviso
L'ISPETTORE GENERALE CAPO DI FINANZA 
 
    Vista la  direttiva  2006/43/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE  e  83/349/CEE  del  Consiglio  e  abroga   la   direttiva
84/253/CEE del Consiglio; 
    Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 17 maggio 2006,  relativa  alle  revisioni  legali  dei
conti annuali e dei conti  consolidati,  che  modifica  le  direttive
78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio,  e  che  abroga  la  direttiva
84/253/CEE; 
    Vista la  direttiva  2014/56/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 16 aprile 2014 relativa alle revisioni legali dei conti
annuali  e  dei  conti  consolidati,  che   modifica   la   direttiva
2006/43/CE; 
    Visti gli articoli 45 e 46 della direttiva 2006/43/CE, cosi' come
modificati  dalla  direttiva  2014/56/UE,  recanti  disposizioni   in
materia di "Iscrizione all'albo e controllo dei revisori e degli enti
di revisione contabile di paesi  terzi"  e  di  "Deroga  in  caso  di
equivalenza"; 
    Visto il decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135,  concernente
l'attuazione della direttiva 2014/56/UE  che  modifica  la  direttiva
2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei  conti  annuali  e  dei
conti consolidati; 
    Visto l'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010,  n.  39,
in materia di competenze e poteri del Ministero dell'economia e delle
finanze; 
    Visti gli articoli 7, comma 1, lettera o), e 8, comma 1,  lettera
e) del D.P.C.M. 26 giugno 2019, n. 103, che affidano al  Dipartimento
della Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  di
finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti  al  Ministero
dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del  2010
in materia di revisione legale dei conti; 
    Visto il decreto del 30 settembre 2021, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami"  del  8  novembre  2021,  n.  266,  di  individuazione  e   di
attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale  non  generale  dei
Dipartimenti del Ministero dell'economia  e  delle  finanze,  ed,  in
particolare, l'art. 3, comma 2 che definisce gli uffici e le funzioni
dell'Ispettorato generale di Finanza; 
    Visti, in particolare, l'art. 34, comma  1,  del  citato  decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n.  39,  concernente  l'"Iscrizione  dei
revisori dei Paesi terzi nel Registro" che prescrive che il Ministero
dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la  Consob,  iscrive  nel
registro,  a  determinate  condizioni,  i  revisori  e  gli  enti  di
revisione contabile di Paesi terzi che rilasciano  una  relazione  di
revisione riguardante i conti annuali o i conti  consolidati  di  una
entita' avente sede in un Paese terzo i  cui  valori  mobiliari  sono
ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano ed  il
comma 7 del medesimo articolo  "Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sentita  la  Consob,  detta  con  regolamento  disposizioni
attuative  del  presente  articolo,  stabilendo  in  particolare   le
condizioni per l'iscrizione nel  registro  dei  revisori  legali  dei
revisori di Paesi Terzi, avuto riguardo  ai  criteri  indicati  dalla
disciplina comunitaria, il contenuto della domanda di iscrizione e le
ipotesi di cancellazione dal registro", nonche' i successivi articoli
35 e 36 concernenti, rispettivamente, la "Vigilanza  sui  revisori  e
sugli enti di revisione contabile di Paesi terzi" e  le  "Deroghe  in
caso di equivalenza"; 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Consob, del 1°settembre 2022,  n.  174,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana del 11 novembre 2022 , n.
264, emanato in attuazione del  menzionato  art.  34,  comma  7,  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; 
    Visto l'art. 2 del suddetto decreto ministeriale n. 174/2022, con
il quale e' istituita nel registro  dei  revisori  legali  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze un'apposita sezione  separata
denominata "sezione revisori e enti di revisione contabile  di  Paesi
terzi", relativa ai revisori e agli enti di  revisione  contabile  di
Paesi terzi, di cui all'art. 34, comma 1, del  decreto,  distinta  in
due parti "Parte A, nella quale sono iscritti i revisori e  gli  enti
di revisione contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1 del
decreto, in conformita' all'art. 45, della  direttiva"  e  "Parte  B,
nella quale  sono  iscritti  i  revisori  e  gli  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi di cui all'art. 34, comma 1 del decreto,  in
conformita' all'art. 36, del decreto, aventi sede in Paesi terzi  che
sono  valutati  equivalenti  in   conformita'   all'art.   46   della
direttiva"; 
    Visto, altresi', le disposizioni transitorie di cui all'art.  15,
commi 1 e 2, del medesimo decreto ministeriale n.  174/2022,  secondo
le quali "i revisori di Paesi terzi e gli enti di revisione contabile
di Paesi terzi, gia' iscritti dalla Consob, ai sensi dell'art. 43 del
decreto, nell'apposita sezione dell'Albo speciale delle  societa'  di
revisione previsto dall'art. 161 del TUF, presentano,  entro  novanta
giorni dall'entrata in  vigore  del  presente  regolamento,  apposita
domanda di iscrizione nella sezione parte A o parte B a  seconda  del
ricorrere delle fattispecie previste, rispettivamente, dal capo II  o
III del  presente  regolamento"  e  'fino  alla  notificazione  della
decisione sull'istanza di iscrizione nella Sezione del  registro  dei
revisori legali, i revisori di Paesi terzi e gli  enti  di  revisione
contabile di Paesi terzi, gia' iscritti dalla  Consob  nella  sezione
dell'Albo  speciale  di  cui  al  comma  1,  possono  continuare   ad
effettuare la  revisione  legale  dei  conti  delle  entita'  di  cui
all'art. 34, comma  1,  del  decreto.  Continuano  ad  avere  effetti
giuridici in Italia le relazioni di revisione emesse fino  alla  data
di iscrizione nella Sezione del registro dei  revisori  legali  o  di
eventuale rigetto, dai revisori  di  Paesi  terzi  e  dagli  enti  di
revisione contabile di  Paesi  terzi,  gia'  iscritti  nella  sezione
dell'Albo speciale della Consob che hanno presentato apposita domanda
di iscrizione nei termini di cui al comma 1"; 
    Vista l'istanza presentata in data 16 febbraio 2023 dall'ente  di
revisione    KPMG    Channel    Islands    Limited,    codice     LEI
984500C8ACF3D8E3PE18, sede legale 37 Esplanade, St Helier, Jersey JE4
8WQ, tendente ad  ottenere  l'iscrizione  al  registro  dei  revisori
legali nella Sezione enti di revisione contabile  di  Paesi  terzi  -
Parte A - di cui all'art. 34, comma 1,  del  decreto  legislativo  27
gennaio 2010, n. 39,  in  conformita'  all'art.  45  della  Direttiva
2006/43/CE nel registro dei revisori legali; 
    Considerato che  la  suddetta  istanza  e'  presentata  ai  sensi
dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale n.  174/2022,  atteso
che l'ente di revisione KPMG Channel  Islands  Limited  risulta  gia'
iscritta dalla Consob  nell'apposita  Sezione  B  dell'Albo  speciale
delle  societa'  di  revisione  prevista  dall'art.  43,   comma   9,
del decreto legislativo n. 39/2010, per effetto della delibera Consob
n. 21819 del 28 aprile 2021 e che,  pertanto,  beneficia  del  regime
transitorio applicabile precedentemente  all'emanazione  del  decreto
medesimo; 
    Vista la richiesta di integrazione, MEF - RGS_RL prot. 6484/2023,
trasmessa ai sensi dell'art. 8, comma 2, del decreto ministeriale  n.
174/2022 con mail del 18 marzo 2023 e la risposta  fornita  dall'ente
istante con mail del 5 aprile 2023; 
    Verificata la completezza documentale  della  citata  istanza  di
iscrizione e richiesto a Consob, con nota MEF - RGS prot.  73115  del
14 aprile 2023, il parere motivato di  propria  competenza  ai  sensi
dell'art. 8, comma 4 del decreto ministeriale n. 174/2023, in  ordine
alla sussistenza o meno delle condizioni per  l'iscrizione  dell'ente
di revisione contabile di Paesi terzi KPMG  Channel  Islands  Limited
nel registro dei revisori legali; 
    Acquisita la nota prot. 46837 del 16 maggio 2023,  con  la  quale
Consob esprime parere favorevole in  merito  all'iscrizione  di  KPMG
Channel Islands Limited al registro dei revisori legali nella Sezione
enti di revisione contabile di Paesi terzi - Parte A; 
    Ritenuta, pertanto, la sussistenza delle condizioni previste  per
l'iscrizione dell'ente di revisione KPMG Channel Islands  Limited  al
registro dei revisori legali nell'apposita Sezione enti di  revisione
contabile di Paesi terzi - Parte A; 
 
                              Decreta: 
 
    Per le motivazioni di cui in premessa, nel registro dei  revisori
legali, nell'apposita sezione separata "Sezione revisori  e  enti  di
revisione contabile  di  Paesi  terzi",  istituita  dall'art.  2  del
regolamento del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Consob, del 1° settembre 2022, n. 174, nella Parte A  -  nella  quale
sono iscritti i revisori e gli enti di revisione contabile  di  Paesi
terzi di cui all'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio
2010, n. 39, in conformita' all'art. 45 della direttiva 2006/43/CE  -
, e' iscritto il seguente ente di revisione: 
      KPMG Channel Islands Limited, codice LEI  984500C8ACF3D8E3PE18,
sede legale 37 Esplanade,  St  Helier,  Jersey  JE4  8WQ,  numero  di
registrazione A0002. 
    Ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 15, comma
2, del decreto ministeriale n. 174/2022, continuano ad avere  effetti
giuridici in Italia le relazioni di  revisione  emesse  dall'ente  di
revisione KPMG Channel Islands Limited sulle entita' di cui  all'art.
34, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 fmo  alla
data della notificazione del presente decreto. 
    L'iscrizione  non  abilita  il   suddetto   ente   di   revisione
all'esercizio della revisione legale in Italia. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e notificato all'interessato. 
      Roma, 22 maggio 2023  
 
                                     L'ispettore generale capo: Tanzi

Torna su