SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa - 28° ciclo. (13E00279)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29-01-2013

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca con sede amministrativa - 28° ciclo. (13E00279)
  • Categoria: Universita' ed altri istituti di istruzione
  • Ente: SECONDA UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI NAPOLI
  • Data: 29-01-2013
  • Scadenza: 28-02-2013
  • Regione: Campania
  • Provincia: Napoli
  • Comune: Napoli

Art. 1 Istituzione

IL RETTORE 
 
    Visto il vigente Statuto della Seconda Universita' degli studi di
Napoli; 
    Visto il d.P.R. 11/7/1980, n. 382 e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 13/8/1984, n. 476  recante  norme  in  materia  di
borse di studio e di dottorati di ricerca  nelle  Universita',  cosi'
come integrata dall'art. 52, comma 57,  della  legge  28/12/2001,  n.
448; 
    Vista la legge 30/11/1989, n. 398 recante  norme  in  materia  di
borse di studio universitarie; 
    Vista la legge 3/7/1998, n. 210, in particolare l'art. 4; 
    Visto il decreto MURST n. 224 del  30/4/1999,  con  il  quale  e'
stato emanato il "Regolamento recante norme in materia  di  dottorato
di ricerca"; 
    Visto il d.r. n. 4255 del 18/10/2001 che fissa in € 12.911,42  il
limite  di  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo,  ai   fini
dell'erogazione della borsa di studio di dottorato di ricerca; 
    Visto il decreto M.I.U.R. del 18.6.2008 con  il  quale  e'  stato
determinato l'importo della borsa di  studio  in  € 13.638,47,  oltre
oneri a carico dell'Ente; 
    Visto il Regolamento di Ateneo di  disciplina  dei  dottorati  di
ricerca il cui testo coordinato e' stato  da  ultimo  modificato  con
d.r. n. 2183 del 7/10/2010; 
    Visto il d.r. n. 99 del 13.01.2010, con il quale,  in  esecuzione
della delibera n. 116 del 24.11.2009 del S.A. di questo Ateneo,  sono
state attivate le Scuole di Dottorato di Ricerca della S.U.N. per  il
28° ciclo, anno accademico 2012/2013, nonche',  nominati  i  relativi
Direttori; 
    Vista la legge 30/12/2010, n. 240; 
    Viste le proposte di istituzione o rinnovo dei corsi di dottorato
di ricerca - 28° ciclo -con sede  amministrativa  presso  la  Seconda
Universita'  degli  Studi  di  Napoli,  inoltrate   dalle   strutture
proponenti ai sensi degli artt. 2, 3 e 26 del suindicato Regolamento; 
    Vista la relazione del Nucleo di  Valutazione  Interna,  relativa
all'esito positivo della verifica della  sussistenza  dei  prescritti
requisiti di idoneita'; 
    Viste le delibere  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione  di  questo  Ateneo,  rispettivamente  n.   126   del
28/11/2012 e n. 147 del 30/11/2012, con le quali e' stata  approvata,
su proposta della Commissione Permanente per i corsi di dottorato  di
ricerca, l'istituzione e il rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca
-  28°  ciclo  -  con  sede  amministrativa  presso  questo   Ateneo,
prevedendo altresi'  una  procedura  concorsuale  riservata  ai  soli
cittadini stranieri, in aggiunta alla procedura ordinaria; 
    Viste le  proposte  di  finanziamento  di  borse  di  studio  per
dottorati di ricerca presentate da Enti pubblici o privati  in  tempo
utile per l'emanazione del bando; 
    Vista la nota del MIUR  prot.  n.  2891  del  6/12/2012  relativa
all'assegnazione di n. 7 borse di studio per dottorato di  ricerca  -
28° ciclo - a valere  sul  "Fondo  per  il  sostegno  giovani  e  per
favorire la mobilita' degli studenti" E.F. 2012; 
    Visto il d.r. dell'11/01/2013 con il quale e' stato approvato, su
proposta della Commissione Permanente per i  Corsi  di  dottorato  di
ricerca,  il  riparto  delle  anzidette  n.  7  borse  di  studio  ed
accantonata la relativa quota INPS a carico dell'Ateneo; 
    Considerate  n.  2  borse  di  studio  finanziate  dal  MIUR  per
dottorato di ricerca a valere sul "Fondo per il  sostegno  giovani  e
per favorire la mobilita' degli studenti" E.F. 2011; 
    Visto il d.d.  della  Regione  Campania  n.  181  del  4-10-2011,
pubblicato sul B.U.R.C. n.  64  del  10-10-2011  relativo  all'Avviso
pubblico  destinato  ai  giovani  campani,   tipologia   progettuale:
dottorati in Azienda - POR Campania FSE 2007-2013, Asse IV; 
    Vista la  graduatoria  dei  progetti  "Dottorato  di  ricerca  in
azienda" ammessi a finanziamento,  approvata  con  d.d.  n.  130  del
19.06.2012 e pubblicata sul BURC n. 39 del  25.06.2012,  dalla  quale
risultano  finanziati  i  progetti  presentati  da  n.  13  corsi  di
dottorato, per un totale di n. 24 borse di studio; 
    Preso atto che non risultano attribuite n. 7 borse di studio  per
il percorso in Azienda, in quanto le graduatorie di accesso ai  corsi
di dottorato 27° ciclo, per i quali le  borse  erano  state  bandite,
sono state esaurite; 
    Vista la nota della Regione Campania Prot.  n.  2012.0715508  del
01/10/2012, con la quale, sostanzialmente, si  autorizza  la  Seconda
Universita'  degli  studi  di  Napoli  a   realizzare   la   proposta
progettuale relativa al "Dottorato di ricerca in azienda" per il  28°
ciclo; 
    Viste le delibere  del  Senato  Accademico  e  del  Consiglio  di
Amministrazione  di  questo  Ateneo,  rispettivamente  n.   127   del
28/11/2012 e n. 148 del 30/11/2012 con le quali e' stata approvata la
realizzazione del progetto "Dottorato di ricerca in azienda"; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E' istituito il 28° ciclo dei corsi di dottorato di  ricerca  con
sede amministrativa presso la  Seconda  Universita'  degli  Studi  di
Napoli, di durata triennale. 
    Sono indetti  pubblici  concorsi,  riservati  ai  soli  cittadini
stranieri (vale a dire non in possesso  della  cittadinanza  italiana
anche se con una laurea conseguita in Italia) e  non  riservati,  per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, di cui all'allegato  A
che e' parte integrante del presente bando di concorso. 
    Alcune borse  di  studio  saranno  cofinanziate  nell'ambito  del
progetto "Dottorato  di  Ricerca  in  Azienda"  -  POR  Campania  FSE
2007-2013, Asse  IV  (capitale  umano).  Potranno,  altresi',  essere
aggiunte, nell'ambito  del  medesimo  progetto,  ulteriori  borse  di
studio che potrebbero rendersi disponibili a seguito di  rinunce  dei
beneficiari che si dichiarino non interessati a svolgere il  percorso
formativo previsto per la particolare tipologia di borse  di  studio.
In entrambi i casi le borse di studio  andranno  ad  incrementare  il
numero  di  posti,  a  seguito  della  sottoscrizione  dell'atto   di
concessione, e saranno assegnate a nati e/o residenti  nella  Regione
Campania e la meta' di esse sara' riservata alle donne. 
    Il numero di borse di studio potra' altresi' essere  aumentato  a
seguito di finanziamenti da  parte  di  enti  pubblici  e/o  privati,
purche' la relativa convenzione sia stipulata entro e  non  oltre  il
termine di scadenza di presentazione delle domande di  partecipazione
al  concorso;  in  tal  caso  detti  finanziamenti   aggiuntivi   non
incideranno sul numero  complessivo  dei  posti  pianificati  con  il
presente bando per ciascun corso di dottorato di ricerca. 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di revocare il bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le  prove  concorsuali  ovvero  di
sospendere o non procedere all'ammissione  dei  vincitori  ovvero  di
sospendere o di non attribuire tutte le borse di studio previste  dal
bando di concorso medesimo con conseguente riduzione dei posti  senza
borsa,  in  ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili   ne'
prevedibili. In particolare, l'Amministrazione si riserva la facolta'
di  sospendere  o  non  attribuire  le  borse  di  studio  a  seguito
dell'interruzione, per qualsiasi causa, dell'erogazione del  relativo
finanziamento ivi compresi i finanziamenti ministeriali e regionali.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di  partecipazione  al  concorso,  non
riservato, di ammissione ai corsi  di  dottorato  di  ricerca,  senza
limiti di eta' e di cittadinanza, coloro che siano in possesso,  alla
data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda,  di
uno dei seguenti titoli: 
      laurea specialistica o magistrale conseguita ai sensi del  D.M.
n. 270/2004 (sostitutivo del 509/1999); 
      diploma  di  laurea  conseguito   ai   sensi   dei   precedenti
ordinamenti didattici  (il  cui  corso  legale  abbia  durata  almeno
quadriennale); 
      titolo accademico equipollente  conseguito  presso  universita'
straniere. 
    Possono  presentare  domanda  di   partecipazione   al   concorso
riservato di ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, i cittadini
stranieri, in possesso di uno dei titoli di cui al 1° comma o  di  un
titolo accademico conseguito all'estero,  riconosciuto  equipollente.
In tal caso, la domanda di partecipazione dovra' essere corredata dal
titolo tradotto e  legalizzato  con  dichiarazione  di  valore  dalle
competenti rappresentanze  italiane,  secondo  le  norme  vigenti  in
materia per l'ammissione di studenti stranieri  ai  corsi  di  laurea
delle universita' italiane. 
    I  candidati  con  doppia  cittadinanza  italiana   e   straniera
partecipano al concorso riservato se hanno la residenza all'estero. 
    Per il titolo di studio conseguito all'estero, che non  sia  gia'
stato riconosciuto  equipollente  alla  laurea  italiana,  si  potra'
chiedere al Collegio dei Docenti l'equipollenza, unicamente  ai  fini
dell'ammissione al corso di dottorato di  ricerca  per  il  quale  si
intende concorrere.

Art. 3 Domande di ammissione e termine di presentazione

				Art. 3 
 
 
          Domande di ammissione e termine di presentazione 
 
 
a) Per i cittadini italiani e stranieri (se  in  possesso  di  codice
fiscale italiano): 
    I cittadini italiani dovranno presentare la domanda di ammissione
al concorso previa registrazione obbligatoria nell'apposita procedura
telematica  e  successiva  spedizione  della  domanda  cartacea   con
raccomandata  A.R.,  corredata  dalla  documentazione   di   cui   al
successivo art. 4. 
    In particolare, si segnala: 
      A) Fase di registrazione: 
        1) la procedura telematica di registrazione e'  attivata  sul
sito web della SUN www.unina2.it - alla sezione:  servizi  On-line  >
Studenti > concorsi on-line a partire dal giorno successivo a  quello
di pubblicazione del presente bando sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana e verra' disattivata, tassativamente, decorsi  30
giorni dall'anzidetto termine; 
        2)  sullo  stesso  sito,  alla  sezione  sopra  indicata,  e'
possibile reperire le informazioni per la procedura di registrazione; 
      B) Fase di stampa e spedizione: 
        1)  la  domanda  di   ammissione   dovra'   essere   stampata
obbligatoriamente  dalla  procedura  telematica,  a   seguito   della
registrazione; 
        2) la domanda di ammissione dovra' essere debitamente firmata
di proprio pugno dal candidato, corredata dalla documentazione  utile
indicata nel bando di  concorso  e  spedita  esclusivamente  a  mezzo
raccomandata  A.R.  al  Dirigente  della  Ripartizione  degli  Affari
Generali - Seconda Universita' degli studi di Napoli -  Piazza  Luigi
Miraglia, Palazzo Bideri - 80138  Napoli  (sulla  busta  deve  essere
chiaramente riportata la dicitura: "Domanda di ammissione ai corsi di
dottorato di ricerca"); 
        3)  la  domanda  dovra'  essere  inviata  entro  il   termine
perentorio di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello  di
pubblicazione del  presente  bando  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica  Italiana.  A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data
dell'Ufficio Postale accettante la raccomandata. Qualora  il  termine
venga a scadere in un giorno festivo si intendera' prorogato al primo
giorno non festivo immediatamente successivo. 
    Sara' escluso dalla partecipazione al concorso di  ammissione  il
candidato la cui domanda: 
      non  e'  stata  previamente   registrata   tramite   l'apposita
procedura telematica; 
      non e' stata  inviata  con  raccomandata  AR  entro  i  termini
previsti dal bando; 
      non rechi la firma di proprio pugno; 
      non sia corredata dalla ricevuta originale  del  versamento  di
€ 50,00 (euro cinquanta) quale contributo per la partecipazione  alle
prove di accesso a corsi di studio. 
b) per i cittadini stranieri: 
    I cittadini stranieri dovranno redigere la domanda di  ammissione
al  concorso,  in  carta  semplice,  in   conformita'   allo   schema
esemplificativo di cui all'allegato 1, debitamente firmata di proprio
pugno. 
    La domanda dovra' essere spedita al Dirigente della  Ripartizione
degli Affari Generali - Seconda Universita' degli studi di  Napoli  -
Piazza Luigi Miraglia, Palazzo Bideri -  80138  Napoli  (sulla  busta
deve essere chiaramente riportata la dicitura: "Domanda di ammissione
ai corsi di dottorato di ricerca"). 
    La domanda dovra' essere inviata  -  a  pena  di  esclusione  dal
concorso - entro il termine perentorio di 30  giorni  decorrente  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando  sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. A tal fine  fara'  fede
il  timbro  a  data  dell'Ufficio  Postale  o   dello   spedizioniere
accettante. Qualora il termine venga a scadere in un  giorno  festivo
si intendera' prorogato al primo giorno  non  festivo  immediatamente
successivo. 
    Sara' escluso dalla partecipazione al concorso di  ammissione  il
candidato le cui domande non contengano quanto segue: 
      la firma di proprio pugno; 
      il cognome e il nome; 
      data e luogo di nascita; 
      la denominazione del corso  di  dottorato  di  ricerca  cui  si
intende partecipare; 
      la  residenza  o  il  recapito  ove  si  intende  ricevere   le
comunicazioni relative al concorso; 
      l'indicazione del diploma di laurea posseduto, della sua durata
legale, della data di conseguimento  e  dell'Universita'  che  lo  ha
rilasciato ovvero la data del decreto rettorale  della  dichiarazione
di equipollenza; 
c) per i cittadini italiani e stranieri: 
    Nel caso in cui si intenda concorrere a piu' corsi  di  dottorato
di ricerca, devono essere inoltrate altrettante domande, allegando  a
ciascuna di esse la documentazione prescritta dal presente  bando  ai
fini della  valutazione  del  curriculum  ed  effettuati  altrettanti
versamenti, secondo quanto specificato nel successivo  art.  4.  Tali
domande potranno essere inviate anche  con  un'unica  spedizione.  Se
nella stessa domanda venissero indicati piu' corsi  di  dottorato  di
ricerca, sara' ritenuto valido unicamente quello indicato per primo. 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte del  candidato  o
da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,
ne' per eventuali disguidi postali o  telegrafici  non  imputabili  a
colpa dell'amministrazione stessa. 
    Il presente bando e la relativa modulistica sono  reperibili  sul
sito  WEB  della  Seconda  Universita'   degli   studi   di   Napoli:
www.unina2.it. - Concorsi gare e bandi - Concorsi per gli studenti  -
Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda di ammissione

				Art. 4 
 
 
        Documentazione da allegare alla domanda di ammissione 
 
 
    Per ciascuna domanda di partecipazione dovra' essere allegata - a
pena  di  esclusione  dal  concorso  -  la  ricevuta   in   originale
dell'avvenuto  versamento  di   € 50,00   (euro   cinquanta),   quale
contributo per la partecipazione alle prove di  accesso  a  corsi  di
studio, da effettuarsi presso una qualunque Agenzia  Unicredit  Banca
di Roma, utilizzando l'apposito modello PTV (allegato 4). 
    L'anzidetto contributo non e' dovuto dai cittadini stranieri. 
    Il contributo versato per la partecipazione alle prove di accesso
al corso di studio non verra' restituito in nessun caso. 
    I  candidati  devono,  altresi',   allegare   alla   domanda   di
partecipazione al concorso la seguente documentazione: 
      1) dichiarazione sostitutiva di  certificazione  (resa  secondo
l'allegato 2) relativa al possesso della  laurea,  con  l'indicazione
della votazione riportata; 
      2) i documenti, la tesi di laurea e gli altri titoli, di cui al
successivo  art.  5,  che  si   ritengono   utili   ai   fini   della
partecipazione al concorso, in originale o in copia autenticata o  in
semplice copia, la cui conformita' all'originale  e'  dichiarata  dal
candidato con dichiarazione sostitutiva di atto di  notorieta'  (resa
secondo l'allegato 3,  e  corredata  dalla  fotocopia  di  un  valido
documento di riconoscimento); 
      3) elenco, in carta libera ed  in  duplice  copia,  dei  titoli
presentati in allegato alla domanda. 
    Per  la  procedura  concorsuale  non  riservata,  gli  atti  e  i
documenti  redatti  in  lingua  inglese,  francese  o  spagnola   non
necessitano di una traduzione in lingua italiana;  agli  atti  ed  ai
documenti redatti in  una  diversa  lingua  straniera  deve,  invece,
essere  allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana   certificata
conforme  al  testo   straniero   dalla   competente   rappresentanza
diplomatica  o  consolare,  da  un   traduttore   ufficiale   o   con
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. 
    Per la procedura riservata, dovra' essere tradotto e legalizzato,
con  dichiarazione  di  valore,   dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane il solo titolo di studio  richiesto
per l'ammissione, mentre gli ulteriori documenti e titoli di  cui  al
sopraindicato punto 2) potranno essere prodotti  in  lingua  inglese,
francese o spagnola e autocertificati secondo la  legge  italiana.  I
vincitori,  ai  fini  dell'immatricolazione,   dovranno   legalizzare
l'anzidetta documentazione. 
    I candidati potranno provvedere al  ritiro  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni  presentate  decorsi  quattro  mesi   dalla   data   di
pubblicazione della graduatoria  di  merito.  La  restituzione  sara'
effettuata   a   spese    del    candidato,    oppure    direttamente
dall'interessato o a persona munita di  delega.  Trascorsi  sei  mesi
dalla  data   di   pubblicazione   della   graduatoria   di   merito,
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione.

Art. 5 Procedure concorsuali

				Art. 5 
 
 
                        Procedure concorsuali 
 
 
    La procedura concorsuale per i candidati stranieri che concorrono
ai posti riservati puo' prevedere la  sola  valutazione  dei  titoli,
presentati o certificati, oppure  anche  una  prova  scritta  e/o  un
colloquio, secondo  quanto  indicato  nell'allegato  A  del  presente
bando. 
    I candidati stranieri hanno la facolta' di sostenere  l'eventuale
prova  nella  lingua  comunitaria  secondo  le  indicazioni  di   cui
all'allegato A. 
    La procedura concorsuale per i candidati che concorrono ai  posti
non riservati e' basata sulla valutazione dei  titoli,  presentati  o
certificati, su una prova scritta e su un colloquio. 
    Per   entrambe   le   procedure   e'   valutabile   la   seguente
documentazione: 
      a) la tesi di laurea (sia per il voto, che  per  la  pertinenza
della tesi  con  i  settori  scientifici-disciplinari  del  corso  di
dottorato che per il contenuto); 
      b) le abilita' linguistiche ed altre  competenze  di  interesse
del dottorato purche' opportunamente documentate; 
      c) i soggiorni di studio e di ricerca in Italia e all'estero; 
      d) i premi e le borse di studio; 
      e) i titoli post-laurea; 
      f) altri documenti utili ad una compiuta valutazione. 
    Il candidato dovra' inoltre dimostrare la buona conoscenza di una
lingua straniera secondo le indicazioni di cui all'allegato A. 
    Le prove  d'esame  sono  intese  ad  accertare  l'attitudine  del
candidato alla ricerca scientifica. 
    Gli argomenti oggetto delle prove, scritte e orali, sono relativi
ai  settori  scientifico-disciplinari  di  interesse  del  corso   di
dottorato di  ricerca;  in  particolare,  la  prova  scritta  oggetto
dell'esame verra' scelta da un candidato mediante estrazione a  sorte
tra tre temi proposti dalla Commissione Giudicatrice. 
    Le prove di esame si svolgeranno presso le strutture e secondo  i
calendari stabiliti nell'allegato A. 
    La pubblicazione del presente bando  e  dei  dati  contenuti  nel
relativo allegato A ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti.
Pertanto,  i  concorrenti  ai  quali   non   sia   stata   comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi, senza alcun ulteriore
preavviso, nella sede  d'esame,  nel  giorno  e  nell'ora  stabilita,
indicata per ciascun corso di dottorato  di  ricerca,  muniti  di  un
valido documento di riconoscimento. 
    L'assenza  del  candidato  nel  giorno,  luogo   ed   orario   di
svolgimento di una delle prove sara' considerata come  rinuncia  alla
prova medesima, qualunque ne sia la causa. 
    Nel caso di variazione del giorno, dell'ora e del  luogo  in  cui
verranno affissi gli esiti  della  prova  scritta,  si  procedera'  a
fornire idonea informazione mediante affissione all'albo della stessa
struttura ove doveva essere affisso l'esito della predetta prova. 
    Lo svolgimento del colloquio e' pubblico. 
    I candidati  sono  ammessi,  con  riserva  dell'accertamento  dei
requisiti prescritti, al concorso di ammissione al corso di dottorato
di ricerca. 
    L'Amministrazione   puo'   disporre   in   ogni   momento,    con
provvedimento motivato del Rettore,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti. 
    Per sostenere le prove d'esame i candidati dovranno  esibire  uno
dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': 
      a) carta d'identita'; 
      b) passaporto; 
      c) patente di guida; 
      d) patente nautica; 
      e) libretto di pensione; 
      f)  patentino  di  abilitazione  alla  conduzione  di  impianti
termici; 
      g) porto d'armi; 
      h) tessera di riconoscimento, purche' munita di fotografia e di
timbro  o  di  altra  segnatura  equivalente,   rilasciata   da   una
amministrazione dello Stato.

Art. 6 Commissioni giudicatrici e loro adempimenti

				Art. 6 
 
 
             Commissioni giudicatrici e loro adempimenti 
 
 
    Le Commissioni giudicatrici dei concorsi di ammissione  ai  corsi
di dottorato di ricerca, nominate  con  decreto  rettorale  ai  sensi
dell'art. 13 del Regolamento di Ateneo recante norme  in  materia  di
dottorato di ricerca citato nelle premesse, saranno affisse  all'Albo
di Ateneo ubicato presso le strutture indicate al successivo  art.  7
del presente bando, e saranno consultabili sul sito Web  dell'Ateneo:
www.unina2.it - Avvisi didattica e ricerca e in Didattica - Dottorati
di ricerca - Avvisi dottorati di ricerca. 
    Le Commissioni giudicatrici, alla prima riunione, stabiliscono  i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di assicurare una idonea e trasparente  valutazione  comparativa
dei candidati, secondo i principi previsti in tema  di  modalita'  di
svolgimento dei concorsi per i pubblici impieghi. 
    Le  Commissioni,  per  la  valutazione  del  candidato  su  posti
riservati,  dispongono  di  punti  120  suddivisi  come  di   seguito
indicati, a secondo delle modalita' di espletamento  della  procedura
concorsuale prevista dall'allegato A: 
      solo valutazione titoli: 
        punteggio max 120 - punteggio minimo 72; 
      valutazione titoli e colloquio: 
        titoli: punteggio max 50 - punteggio minimo 30; 
        colloquio: punteggio max 70 - punteggio minimo 49; 
      valutazione titoli, prova scritta e colloquio: 
        titoli: punteggio max 20 - punteggio minimo 12; 
        prova scritta: punteggio max 50 - punteggio minimo 35; 
        colloquio: punteggio max 50 - punteggio minimo 35. 
    Per la procedura non riservata i 120 punti a  disposizione  delle
Commissioni sono cosi' suddivisi: 
      titoli: 
        punteggio max 20 - punteggio minimo 12; 
      prova scritta: 
        punteggio max 50 - punteggio minimo 35; 
      colloquio: 
        punteggio max 50 - punteggio minimo 35. 
    Le prove si intendono superate con un punteggio  almeno  pari  al
minimo sopraindicato. 
    Alla fine di ciascuna prova  la  commissione  giudicatrice  forma
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  dei  voti  da
ciascuno riportati  nella  valutazione.  L'elenco,  sottoscritto  dal
Presidente  e  dal  Segretario  della  Commissione  giudicatrice,  e'
affisso nel luogo e secondo il calendario  indicato  nell'allegato  A
del presente bando e per le graduatorie riservate e'  pubblicato  sul
sito web del Dipartimento sede del Corso di Dottorato. 
    Espletate  le  prove  concorsuali,  la  Commissione  compila   la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove e secondo l'ordine
decrescente del punteggio complessivo attribuito ad ognuno.

Art. 7 Approvazione della graduatoria

				Art. 7 
 
 
                   Approvazione della graduatoria 
 
 
    Con decreto rettorale si procedera'  ad  approvare,  per  ciascun
concorso,  la  graduatoria  generale  di  merito  formulata   secondo
l'ordine decrescente del punteggio complessivo riportato  da  ciascun
candidato. 
    In caso di parita' di punteggio tra due o  piu'  candidati  avra'
precedenza in graduatoria il candidato piu' giovane. 
    Per i dottorati che prevedono posti riservati saranno stilate due
graduatorie di merito: una per i  posti  non  riservati  ed  una  per
quelli riservati. 
    I posti e le  borse  riservate,  qualora  non  utilizzati,  sono,
rispettivamente  attribuiti  ed  assegnate  a   candidati   utilmente
collocati nella graduatoria non riservata e viceversa. 
    Le suindicate graduatorie generali di merito relative ai  singoli
concorsi per l'ammissione ai corsi di  dottorato  di  ricerca  -  28°
ciclo - saranno affisse il 19/04/2013 all'Albo telematico  di  Ateneo
consultabile alla pagina Web della Seconda Universita' degli studi di
Napoli: www.unina2.it - Amministrazione - Albo di Ateneo. 
    Tale  affissione  avra'  valore  di   notifica   ufficiale   agli
interessati. 
    Le suindicate  graduatorie  saranno  altresi'  consultabili  alla
pagina: www.unina2.it - Avvisi didattica e ricerca e in  didattica  -
Dottorati di ricerca - Avvisi dottorati di ricerca.

Art. 8 Ammissione ai corsi e relativa documentazione

				Art. 8 
 
 
            Ammissione ai corsi e relativa documentazione 
 
 
    Dal 22/04/2013 al 26/04/2013 i candidati utilmente  collocati  in
graduatoria dovranno presentarsi -  a  pena  di  decadenza  -  presso
l'Ufficio Ricerca della Seconda Universita' degli  studi  di  Napoli,
sito in Caserta, viale Lincoln, 5 - Palazzina B - 81100 Caserta - nei
giorni dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle 12,00 e nei giorni
di lunedi' e mercoledi' anche dalle ore 14,00  alle  ore  15,30,  per
formalizzare la richiesta di iscrizione. 
    Detta  richiesta  da  redigere   in   carta   semplice   mediante
compilazione di apposito modello reperibile sul sito web  dell'ateneo
- www.unina2.it: alla pagina  Didattica  -  Dottorati  di  ricerca  -
Adempimenti  per  i  dottorandi  -  contiene  oltre  ai  propri  dati
anagrafici: 
      1) la richiesta di  opzione  a  favore  di  un  solo  corso  di
dottorato di ricerca, per i candidati  utilmente  collocati  in  piu'
graduatorie, a pena di decadenza; a tal riguardo l'Ateneo provvedera'
a  notificare  agli  interessati,  per  le  vie  brevi,   l'eventuale
scorrimento  della  graduatoria  di  merito;  gli   stessi   dovranno
formalizzare ad horas la richiesta di iscrizione se interessati, pena
la decadenza; 
      2) le dichiarazioni sostitutive di  certificazione  -  rese  ai
sensi dell'art. 46 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 - attestante: a)  la
cittadinanza; b) il conseguimento del diploma di laurea con  relativa
votazione finale; c) il reddito  personale  complessivo  annuo  lordo
(per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa  di  studio,
ai fini dell'erogazione della stessa); 
      3) le dichiarazioni sostitutive di notorieta' - rese  ai  sensi
dell'art. 47 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445 - in  ordine  ai  seguenti
punti: 
        a) di essere/non essere titolare di assegno di ricerca per la
collaborazione ad attivita' di ricerca presso altri Atenei; 
        b)  di  non  essere  iscritto  ad  altri  corsi   di   studio
universitario (diploma universitario, laurea - breve o  specialistica
-  specializzazioni,  master,  dottorato  di  ricerca)  o,  nel  caso
affermativo, l'impegno a  regolarizzare  la  propria  posizione  e  a
produrre la relativa documentazione; 
        c) di aver goduto/di non aver goduto di altre borse di studio
erogate per seguire corsi di dottorato di ricerca,  ad  eccezione  di
quelle  concesse  da  istituzioni  nazionali  e  straniere  utili  ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti; 
        d) di non godere, in concomitanza con la borsa  di  dottorato
di ricerca, di altre borse di studio a  qualsiasi  titolo  conferite,
(per i soli dottorandi classificatisi su posti con borsa di studio); 
        e) di essere a  conoscenza  che,  ai  sensi  della  normativa
vigente, non puo' essere pubblico dipendente  e,  pertanto,  in  caso
affermativo, l'impegno a richiedere il  collocamento  in  aspettativa
per motivi di studio o senza assegni per tutta la durata  del  corso,
con godimento della borsa di studio oppure se trattasi di posto senza
borsa o nel caso  di  rinuncia  alla  borsa,  con  conservazione  del
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro; 
        f) di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 6 del  D.M.
224/99, e di quanto previsto dall'art.  16  -  commi  8  e  9  -  del
Regolamento di Ateneo  recante  norme  in  materia  di  dottorato  di
ricerca citato nelle premesse, il corso di dottorato di ricerca  puo'
essere sospeso per un periodo di tempo non superiore ad un anno,  con
obbligo di recupero del tempo perduto, per le ipotesi ivi previste, e
che la sospensione superiore  a  30  giorni  comporta  la  cessazione
dell'erogazione della borsa di studio per lo stesso periodo. 
    Alla richiesta di iscrizione dovranno essere allegati i  seguenti
documenti: 
      a) per tutti i dottorandi: 
        una fotocopia della carta  d'identita',  in  carta  semplice,
debitamente firmata; 
        una fotocopia del codice fiscale; 
      b) per i dottorandi stranieri: 
        una fotocopia del permesso di soggiorno oppure della ricevuta
della presentazione della domanda; 
      c) per i dottorandi, italiani e stranieri, con borsa di studio: 
        iscrizione alla "Gestione separata" dell'INPS; 
        ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma 6; 
      d) per i dottorandi,  italiani  e  stranieri,  senza  borsa  di
studio: 
        ricevuta  del  versamento  di  cui  al  successivo  art.  11,
rispettivamente punto 1) per i dottorandi italiani o punto 2)  per  i
dottorandi stranieri; 
      e) per i dottorandi portatori di handicap: 
        istanza, corredata dalla relativa  documentazione  attestante
il grado di invalidita', secondo il modello reperibile sul  sito  Web
dell'Ateneo - www.unina2.it alla  pagina  Didattica  -  Dottorati  di
ricerca - Adempimenti per i dottorandi; 
        ricevuta di versamento di cui al successivo art. 11, comma  5
- punto 3) o comma 6. 
    I  candidati  saranno  ammessi  ai  corsi  secondo  l'ordine   di
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso per ogni corso di dottorato. In caso  di  eventuali  rinunce
degli aventi  diritto  prima  dell'inizio  del  corso,  subentreranno
altrettanti candidati secondo l'ordine di graduatoria,  entro  e  non
oltre il termine di trenta giorni dall'inizio dei corsi stessi. 
    Nell'ipotesi di variazione della data di affissione  all'Albo  di
Ateneo  delle  graduatorie  generali  di  merito,  si  provvedera'  a
notificare le variazioni  stesse  mediante  affissione  al  sito  Web
dell'Ateneo - Amministrazione - sezione Albo di Ateneo, nello  stesso
giorno fissato per detto adempimento.

Art. 9 Ammissioni in sovrannumero

				Art. 9 
 
 
                     Ammissioni in sovrannumero 
 
 
    I  cittadini  extracomunitari  che  abbiano  superato  le   prove
concorsuali ma che non siano risultati  vincitori,  sono  ammessi  al
dottorato, senza borsa di studio, in sovrannumero, nel  limite  della
meta' del totale dei posti istituiti  con  arrotondamento  all'unita'
per eccesso. 
    I titolari di assegni di ricerca  e  i  dipendenti  pubblici  che
siano risultati  idonei  alle  prove  di  ammissione  possono  essere
ammessi al corso di dottorato anche in sovrannumero, nei  limiti  del
numero massimo delle unita' di dottorandi  che  la  struttura  e'  in
grado di formare. 
    La richiesta di ammissione in sovrannumero al corso di  dottorato
di ricerca deve essere presentata entro la data di inizio del corso. 
    Le richieste saranno accolte secondo l'ordine di presentazione, e
per gli assegnisti di ricerca, subordinatamente all'acquisizione  del
parere favorevole del Collegio dei Docenti  del  dottorato  circa  la
compatibilita' nello svolgimento delle due attivita'.

Art. 10 Borse di studio

				Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio di cui all'art. 1  saranno  conferite  secondo
l'ordine della graduatoria generale di merito e fino alla concorrenza
del numero di borse messe a concorso per ciascun corso  di  dottorato
di ricerca. In caso di parita' di punteggio tra due o piu' candidati,
ai soli fini del conferimento della borsa di studio, la precedenza in
graduatoria sara' stabilita mediante la valutazione della  situazione
economica dei concorrenti determinata secondo le disposizioni vigenti
per il pagamento delle tasse e contributi degli  studenti  di  questo
Ateneo. 
    La  durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio   e'   pari
all'intera durata del corso. 
    L'importo annuo della borsa  di  studio,  per  l'anno  accademico
2012/2013, e' pari a € 13.638,47. Detto importo  e'  comprensivo  dei
contributi previdenziali a carico del dottorando fissati dall'art. 2,
comma 26 e seguenti, della legge n. 335/95 e successive modificazioni
ed  integrazioni  ed  e'  assoggettato,  in  materia  fiscale,   alle
disposizioni di cui all'art. 4 della legge  n.  476/84  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    L'erogazione della borsa  di  studio  viene  effettuata  in  rate
bimestrali posticipate alla frequenza e all'attivita' di studio e  di
ricerca  rese.  Ai  fini  della  fruizione  della  borsa  il   limite
reddituale  personale  complessivo  annuo   lordo   e'   fissato   in
€ 12.911,42. Detto limite va riferito  all'anno  solare  di  maggiore
erogazione della borsa stessa e alla determinazione di  tale  reddito
concorrono redditi di  origine  patrimoniale  nonche'  emolumenti  di
qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, ad esclusione  di
quelli aventi natura occasionale o derivanti da servizio militare  di
leva. 
    Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso  di  rinuncia
al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti nei soli  casi
in cui superi il limite di reddito fissato, o si  trovi  in  uno  dei
casi di incompatibilita'  previsti  dalla  normativa  vigente  e  dal
Regolamento in materia di dottorato di ricerca. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di  studio  per  un  corso  di
dottorato di ricerca anche per un solo anno,  non  puo'  chiedere  di
fruirne una seconda volta superando il complessivo arco temporale del
ciclo di dottorato di ricerca. 
    Le borse di studio non possono essere cumulate con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
borsisti. 
    L'importo della  borsa  di  studio  e'  aumentato  per  eventuali
soggiorni all'estero nella misura del 50% in proporzione della durata
del soggiorno. Tali periodi non possono complessivamente superare  la
meta' della durata del corso di dottorato. 
    Le borse  a  valere  sui  fondi  regionali  -  POR  Campania  FSE
2007-2013 possono essere  godute  solo  da  residenti  nella  Regione
Campania; inoltre il dottorando dovra'  manifestare  la  volonta'  di
accettare un percorso formativo in Azienda a pena  di  decadenza  dal
diritto del godimento della borsa.

Art. 11 Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi

				Art. 11 
 
 
          Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi 
 
 
    Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, senza la  fruizione
della borsa di  studio,  sono  tenuti  al  pagamento  annuale  di  un
contributo da versare per tutti gli anni di corso. 
    Il  mancato  pagamento   comportera'   la   non   ammissione   al
sostenimento dell'esame finale per il conseguimento del Dottorato  di
Ricerca. 
    Il  contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza  del  dottorando
straniero senza la fruizione della borsa di studio e' pari alla meta'
della somma prevista per il dottorando italiano. 
    I concorrenti risultati beneficiari  della  borsa  di  studio,  a
prescindere  dalla  natura  del  finanziamento  della  stessa,   sono
esonerati dal versamento del contributo per l'accesso e la frequenza. 
    Sono altresi' esonerati dal versamento dal predetto contributo  i
portatori di handicap con percentuale di invalidita' pari o superiore
al 66%. Sono ammessi invece a godere dell'esonero  parziale,  per  un
importo pari a € 100,00, i portatori di handicap con  percentuale  di
invalidita' tra il 33% ed il 65%. 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di  dottorato
di ricerca - 28° ciclo - e' fissato per l'anno accademico 2011/2012: 
      1) per i dottorandi italiani in € 788,00 - di cui € 14,62 quale
bollo virtuale, € 140,00 quale contributo regionale e € 633,38  quale
contributo per l'accesso e la frequenza 
      2) per i dottorandi stranieri in € 471,31  -  di  cui  €  14,62
quale bollo virtuale, € 140,00 quale contributo regionale e €  316,69
quale contributo per l'accesso e la frequenza; 
      3) per i dottorandi portatori di handicap  con  percentuale  di
invalidita' compresa tra il 33% ed il 65% in  € 688,00  -  di  cui  €
14,62 quale bollo virtuale, € 140,00 quale contributo regionale  e  €
533,38 quale contributo per l'accesso e la frequenza. 
    I dottorandi portatori di handicap con percentuale di invalidita'
pari o superiore al 66% e i dottorandi  con  borsa  di  studio,  sono
tenuti al pagamento del bollo virtuale pari a €14,62 e del contributo
regionale pari a € 140,00. 
    I dottorandi  ammessi  su  posti  con  borsa  di  studio  ma  che
rinunciano alla fruizione della borsa  annualmente  o  per  tutta  la
durata legale del corso di dottorato di  ricerca,  sono  tenuti,  con
riferimento all'anno accademico di mancato godimento della borsa,  al
pagamento del contributo per l'accesso e la  frequenza  nella  misura
determinata annualmente dagli Organi di Governo dell'Ateneo. 
    I suindicati importi devono essere versati utilizzando i  modelli
PTA, disponibili sul sito Web  dell'Ateneo:  www.unina2.it  -  pagina
Didattica - Dottorati di Ricerca -Adempimenti per i dottorandi.

Art. 12 Obblighi e diritti dei dottorandi

				Art. 12 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di  frequentare  con  assiduita'  le
attivita' per loro previste dal Collegio dei Docenti,  di  presentare
relazioni orali e scritte e quant'altro sia dal Collegio richiesto  e
di ottemperare a quanto dal Collegio legittimamente  deliberato  (ivi
incluso  un  soggiorno  all'estero  per  attivita'  di  studio  e  di
ricerca), e di redigere alla fine del corso, la tesi di dottorato con
contributi originali. 
    In  particolare,  per  i  corsi  di  dottorato  in   cooperazione
internazionale e' fatto obbligo al dottorando, sulla base  di  quanto
previsto  dal  "Progetto  di  internazionalizzazione  dei   dottorati
dell'Ateneo", di svolgere, previa delibera del Collegio dei  Docenti,
un soggiorno minimo di tre mesi all'estero; per i corsi di  Dottorato
Internazionale, fermo restando l'obbligo del soggiorno all'estero, la
durata dello stesso e' prevista nell'ambito dei singoli accordi. 
    I dottorandi con borsa  di  studio  devono  acquisire  ogni  anno
almeno 60 crediti, distribuiti in base al programma concordato con il
tutor e col Collegio dei Docenti. 
    L'attivita'  dei  dottorandi  senza  borsa  e'  disciplinata  dal
Collegio dei Docenti, anche  in  deroga  a  quanto  stabilito  per  i
dottorandi borsisti. 
    I  dottorandi  con  borsa  di  studio,  possono   rinunziare   al
proseguimento del godimento della borsa di  studio  e  proseguire  la
loro attivita' formativa secondo le modalita' di cui all'art. 16  del
Regolamento di Ateneo in materia  di  dottorato  di  ricerca,  citato
nelle premesse. 
    Alla fine di ciascun anno di corso il Collegio dei Docenti, sulla
base di una particolareggiata relazione sull'attivita' e le  ricerche
svolte  da  ciascun  dottorando,   delibera   l'ammissione   all'anno
successivo o propone al Rettore l'esclusione  dal  proseguimento  del
corso. 
    I dottorandi hanno il diritto  di  chiedere  la  sospensione  del
corso per un periodo di tempo non superiore ad un anno,  con  obbligo
di recupero del tempo perduto.  La  sospensione  superiore  a  trenta
giorni comporta la cessazione dell'erogazione della borsa di  studio,
per  lo  stesso  periodo.  Il  Collegio  dei  Docenti,   al   termine
dell'ultimo anno di corso, stabilisce  se  i  dottorandi,  che  hanno
usufruito di  sospensione  durante  il  corso  degli  studi,  abbiano
recuperato  il  periodo  di  assenza  o   debbano   obbligatoriamente
differire di un anno l'esame finale. 
    La proroga non da' comunque diritto alla borsa di studio. 
    Ai  dottorandi  puo'  essere  affidata  una  limitata   attivita'
didattica sussidiaria  o  integrativa,  nei  corsi  di  Laurea  o  di
Diploma, che comunque non comprometta l'attivita' di formazione  alla
ricerca. La collaborazione didattica e' resa  volontariamente,  senza
oneri per il Bilancio della Seconda Universita' degli studi di Napoli
e non da' luogo a  diritti  in  ordine  all'accesso  ai  ruoli  delle
Universita' Italiane. Le attivita'  didattiche  assegnate  a  ciascun
dottorando non possono eccedere il tetto delle cinquanta ore per anno
accademico; il loro  svolgimento  e'  attestato  dal  componente  del
Collegio dei Docenti  a  cui  e'  affidata  la  supervisione  e  puo'
costituire crediti. 
    Agli ammessi ai corsi di dottorato  di  ricerca  che  afferiscono
alle cliniche universitarie, si applicano le disposizioni dell'art. 1
-  comma  25  -  della  legge  14/1/1999,  n.   4.   Tale   attivita'
assistenziale deve essere approvata dal Collegio dei  Docenti  e  dal
tutor, previo nulla osta della Giunta del Dipartimento  Assistenziale
o  del  Primario  del   Servizio,   in   mancanza   di   Dipartimento
Assistenziale. Essa viene svolta senza oneri per  il  bilancio  della
Seconda Universita' degli studi di Napoli e non da' luogo  a  diritti
in ordine all'accesso ai ruoli delle Universita' Italiane.

Art. 13 Conseguimento del Dottorato di ricerca

				Art. 13 
 
 
               Conseguimento del Dottorato di ricerca 
 
 
    Il Dottorato di ricerca viene conferito, a conclusione del  corso
di dottorato di ricerca, dal  Rettore  e  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che  puo'  essere  ripetuto  una  sola
volta.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del d.lgs 30.6.2003,  n.  196,  la  Seconda  Universita'
degli  studi  di  Napoli  garantisce  che  il  trattamento  dei  dati
personali si  svolga  nel  rispetto  dei  diritti  e  delle  liberta'
fondamentali, nonche' della dignita' dei candidati,  con  particolare
riferimento alla riservatezza all'identita' personale  e  al  diritto
alla protezione  dei  dati  stessi.  In  particolare,  tutti  i  dati
personali forniti dai candidati saranno trattati, nel rispetto  delle
modalita' di cui all'art. 11 e 13  del  citato  decreto  legislativo,
esclusivamente per le finalita' connesse e  strumentali  al  presente
bando  di  concorso  ed  all'eventuale  gestione  del  rapporto   con
l'Ateneo. 
    Il trattamento dei  predetti  dati  avverra'  mediante  strumenti
manuali,  informatici  e  telematici,  e  con  logiche   strettamente
correlate alle anzidette finalita' e comunque in modo da garantire la
sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
    I  candidati  hanno  diritto  di  far  rettificare,   aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi  alla  legge,  nonche'  di  opporsi  per  motivi
legittimi al loro trattamento.

Art. 15 Unita' organizzativa Responsabile del procedimento

				Art. 15 
 
 
         Unita' organizzativa Responsabile del procedimento 
 
 
    Unita' organizzativa responsabile del  procedimento  concorsuale:
Ufficio Ricerca, viale Lincoln n. 5, palazzina  B  -  81100  Caserta;
tel. 0823/274465-53; e-mail: ufficio.ricerca@unina2.it

Art. 16 Rinvio

				Art. 16 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per  quanto  non  previsto  dal  presente  bando  si  rinvia   al
Regolamento di Ateneo  recante  norme  in  materia  di  dottorato  di
ricerca citato nelle premesse, consultabile sul sito Web dell'Ateneo:
www.unina2.it pagina Didattica - Dottorati di Ricerca. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Caserta, 14 gennaio 2013  
 
                                                    Il rettore: Rossi

Torna su