CAMERA DEI DEPUTATI Concorso pubblico, per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalita' tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale. (19E09270)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 62 del 06-08-2019

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a tre posti di Consigliere parlamentare della professionalita' tecnica con specializzazione in architettura, con specializzazione in ingegneria civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale. (19E09270)
  • Categoria: Organi costituzionali
  • Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
  • Data: 06-08-2019
  • Scadenza: 20-09-2019

Art. 1 Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  47  del  31
luglio 2019, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a tre posti di  Consigliere  parlamentare  della
professionalita'   tecnica   della   Camera   dei    deputati,    con
specializzazione in architettura, con specializzazione in  ingegneria
civile e ambientale e con specializzazione in ingegneria industriale; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019,  con  la  quale  e'  stata  prevista,  tra  l'altro,  la
sospensione dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo
istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento  in  materia
di  svolgimento  congiunto  delle  procedure  di   reclutamento   del
personale e di iscrizione nella terza sezione  del  Ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019 ha previsto,  in
via transitoria, limitatamente alle procedure di reclutamento avviate
entro il 31 dicembre 2020, fino all'immissione in ruolo dei candidati
risultati vincitori o idonei,  la  sospensione  dell'efficacia  delle
norme recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 2 e dall'art.  4,  comma
3, nella parte in cui prevede l'applicazione ai dipendenti di  futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati  e
del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato  della  Repubblica,  delle
Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti
del Parlamento, e dall'art. 2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019; 
    Visti gli articoli  2,  7,  8,  9,  41,  46,  51,  52  e  53  del
regolamento dei servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'art. 52,  comma  1,  lettera  a),  secondo  periodo,  del
regolamento dei servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Visto che, con la citata deliberazione n. 47 del 31 luglio  2019,
l'Ufficio di Presidenza ha considerato  l'esigenza  di  garantire  un
opportuno bilanciamento tra la necessita' di assicurare i presupposti
per il pieno svolgimento del percorso professionale  dei  Consiglieri
parlamentari previsto dal regolamento dei servizi e del  personale  e
quella di garantire la piu' ampia partecipazione al concorso; 
    Considerato   che   le   funzioni   attribuite   ai   Consiglieri
parlamentari della professionalita' tecnica, con le  specializzazioni
sopra richiamate,  richiedono  il  possesso  di  specifici  requisiti
professionali; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000 , resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  37  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato il cronoprogramma  delle
procedure concorsuali; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per esami,  a  tre  posti  di
Consigliere parlamentare della professionalita' tecnica (codice C03),
con specializzazione in: 
      a) architettura, 
      b) ingegneria civile e ambientale, 
      c) ingegneria industriale, 
    con lo stato giuridico dei dipendenti della Camera  dei  deputati
assunti ad esito delle procedure di  reclutamento  avviate  ai  sensi
della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32  dell'11  aprile
2019, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.
38 del 5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  226  del  21
dicembre 2012. 
    2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: un posto per  i
candidati  che  sostengono  le  prove  per  la  specializzazione   in
architettura; un posto per i candidati che sostengono le prove per la
specializzazione in ingegneria civile e ambientale; un  posto  per  i
candidati  che  sostengono  le  prove  per  la  specializzazione   in
ingegneria industriale. E' consentita la partecipazione  al  concorso
per una sola delle specializzazioni previste dal presente bando.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 45  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 45°
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente, richiesti per l'abilitazione di cui
alla lettera g), elencati  nell'allegato  A.  Qualora  il  titolo  di
istruzione  richiesto  sia  stato  conseguito  all'estero,  esso   e'
considerato  requisito  valido  per  l'ammissione   ove   sia   stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, ad uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  C,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione; 
      g)  per  la  specializzazione  in  architettura:   abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   architetto,   prevista   per
l'iscrizione nella Sezione A, settore architettura, del relativo albo
professionale;  per  la  specializzazione  in  ingegneria  civile   e
ambientale:   abilitazione   all'esercizio   della   professione   di
ingegnere,  prevista  per  l'iscrizione  nella  Sezione  A,   settore
ingegneria civile e ambientale, del relativo albo professionale;  per
la   specializzazione   in   ingegneria   industriale:   abilitazione
all'esercizio  della   professione   di   ingegnere,   prevista   per
l'iscrizione nella Sezione A,  settore  ingegneria  industriale,  del
relativo albo professionale; 
      h) possesso dei requisiti previsti  dall'art.  98  del  decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81,  e  successive  modificazioni,  per
l'esercizio delle funzioni di coordinatore per la progettazione e  di
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del regolamento dei servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dall'art. 8 del regolamento di disciplina per il  personale,
anche  se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,  indulto,
perdono  giudiziale  o  riabilitazione,  ovvero   qualora   risultino
procedimenti  penali  pendenti,  il  Presidente  della   Camera   dei
deputati, su proposta del  Segretario  generale,  valuta  se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

Art. 3 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

				Art. 3 
 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'art.  2,
comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  fa  fede   la   data   di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  della  graduatoria  finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 3,  comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso  e  dei
titoli di preferenza di cui al  comma  1  del  presente  articolo  e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'art. 4, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per  via  telematica,  entro  le  ore  18,00   (ora   italiana)   del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  - esclusivamente  attraverso
l'applicazione    disponibile    all'indirizzo    concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei  deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso  di  un'identita'  nell'ambito  del  Sistema   pubblico   di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella domanda  di
partecipazione  il  candidato  deve  indicare   la   specializzazione
prescelta. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo la propria candidatura. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al comma 1. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
pari a  €  10,00  (euro  dieci/00),  attraverso  il  sistema  PagoPA,
seguendo le indicazioni riportate nell'applicazione di cui  al  comma
1. 
    5.  Tramite  l'applicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, i candidati sono  chiamati  ad  autocertificare,  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella  domanda  di  partecipazione,  consapevoli
che,  ai  sensi  dell'art.  76  del  citato  decreto   n.   445,   le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma  1,
lettera d), in avanzato stato di gravidanza o in stato  di  puerperio
che abbiano esigenza di essere assistiti  durante  le  prove  d'esame
devono comunicare l'esigenza stessa all'atto dell'invio della domanda
di  partecipazione,  precisando  il  tipo  di   disabilita',   ovvero
l'avanzato stato di gravidanza o lo stato di puerperio,  al  fine  di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti  a
garantire la regolare partecipazione al concorso,  nonche'  segnalare
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
prove stesse, e devono documentare tali  condizioni  mediante  idonea
certificazione, rilasciata da struttura  sanitaria  pubblica  che  ne
specifichi  la  natura,  da  presentare  il  giorno   stabilito   per
l'eventuale prova selettiva di cui all'art. 6, comma 2.  I  candidati
affetti da invalidita' riconosciuta uguale o superiore  all'80%  sono
esentati dalla eventuale prova selettiva di cui all'art. 6, comma  2,
e sono direttamente ammessi alle prove scritte, previa  presentazione
della documentazione comprovante il grado di invalidita', da allegare
alla domanda  di  partecipazione.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni
indicate nei periodi  precedenti  siano  intervenute  successivamente
allo  scadere  del  termine  utile  per  l'invio  della  domanda   di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo  le  modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 5 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

				Art. 5 
 
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e  comunicazioni
                           con i candidati 
 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione non dichiarati ovvero  dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato ovvero nel caso in cui non sia stata
completata la procedura di invio della domanda di partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo    di    posta    elettronica    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 6 Prove d'esame

				Art. 6 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione, per  una  o
piu' specializzazioni, sia tale da  pregiudicare  l'efficienza  e  la
speditezza  dello  svolgimento  della  procedura  di   concorso,   la
commissione    esaminatrice    puo'     decidere,     su     proposta
dell'Amministrazione, di far precedere le prove d'esame di una o piu'
specializzazioni da una prova selettiva che consiste in 100  quesiti,
a risposta multipla e a  correzione  informatizzata,  concernenti  le
materie e gli argomenti di cui all'allegato B,  Parte  I.  I  quesiti
oggetto della prova selettiva sono estratti da un archivio,  validato
dalla commissione esaminatrice, reso pubblico, con  le  modalita'  di
cui all'art. 11, comma 2, non oltre il ventesimo giorno precedente la
data di inizio della prova selettiva. Per lo svolgimento della  prova
selettiva i candidati sono distribuiti in turni  successivi  mediante
sorteggio, effettuato dalla  commissione  esaminatrice  per  ciascuna
specializzazione per la quale occorra svolgere  la  prova  selettiva,
della lettera di inizio delle convocazioni. La mancata  presenza  del
candidato nel giorno, nell'ora e nella sede stabiliti  per  la  prova
selettiva comporta l'esclusione automatica  dal  concorso.  La  prova
selettiva e' valutata in centesimi, con la sottrazione,  partendo  da
base 100, di 1 punto per ogni risposta errata e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova  selettiva  e'
comunicato  agli  interessati  mediante  pubblicazione   di   elenchi
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1.

Art. 7 Prove scritte

				Art. 7 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1.  Nell'eventualita'  che  abbia   luogo,   per   una   o   piu'
specializzazioni, la prova selettiva ai sensi dell'art. 6,  comma  2,
l'ammissione alle  prove  scritte  e'  deliberata  al  termine  della
medesima prova selettiva. Sono ammessi alle prove scritte i candidati
che, in base al punteggio riportato nella prova selettiva,  si  siano
collocati, per ciascuna specializzazione, entro il  centesimo  posto.
Il predetto numero di cento  ammessi  per  ciascuna  specializzazione
puo' essere superato,  per  ognuna  di  esse,  per  ricomprendervi  i
candidati risultati ex aequo all'ultimo posto  utile  dell'elenco  di
idoneita', nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 4, comma 6,
secondo periodo. L'elenco dei candidati ammessi  alle  prove  scritte
per ciascuna specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di  cui
all'art. 4,  comma  1,  in  conformita'  all'art.  11,  comma  2.  La
pubblicazione dell'elenco di cui al  periodo  precedente  costituisce
notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco
medesimo decorre il termine di trenta giorni per la  proposizione  di
eventuali ricorsi ai sensi dell'art.  12.  La  mancata  presenza  del
candidato, anche soltanto a una delle  prove  scritte  previste,  nel
giorno,  nell'ora  e  nella  sede  stabiliti  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    2. Le prove scritte per la specializzazione in architettura  sono
due: 
      a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto  per  la  ristrutturazione,   la   riqualificazione   e   la
manutenzione di un edificio soggetto a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio  di  cui  al  decreto  legislativo  22
gennaio 2004, n. 42, anche mediante la  previsione  dell'utilizzo  di
materiali sostenibili ai sensi  delle  disposizioni  del  codice  dei
contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.
50, relative ai criteri ambientali minimi  in  materia  edilizia.  Il
tempo a disposizione e' di sei ore; 
      b) la seconda consiste nella risposta a  tre  quesiti  inerenti
alla redazione di un piano di manutenzione ordinaria di  un  edificio
ad uso uffici  soggetto  a  tutela  ai  sensi  del  codice  dei  beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto  legislativo  22  gennaio
2004, n. 42. Il tempo a disposizione e' di sei ore. 
    3. Le prove scritte per la specializzazione in ingegneria  civile
e ambientale sono due: 
      a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto  di  intervento  sulle  strutture  di  un  edificio   civile
esistente soggetto a tutela ai sensi del codice dei beni culturali  e
del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,
da corredare di relazione tecnica  contenente  l'esame  delle  scelte
progettuali in funzione delle normative vigenti, l'indicazione  delle
eventuali  tecniche  di   consolidamento   utilizzate,   nonche'   la
valutazione delle tipologie strutturali e dei materiali da impiegare.
Il tempo a disposizione e' di sei ore; 
      b) la seconda consiste nella risposta a  tre  quesiti  inerenti
alla diagnosi energetica di un edificio esistente,  da  corredare  di
relazione tecnica contenente l'attestato di prestazione energetica  e
proposte  progettuali  per   il   miglioramento   delle   prestazioni
energetiche del sistema edificio-impianto. Il tempo a disposizione e'
di sei ore. 
    4.  Le  prove  scritte  per  la  specializzazione  in  ingegneria
industriale sono due: 
      a) la prima consiste nella risposta a tre quesiti inerenti a un
progetto di un  impianto  elettrico  di  un  edificio  esistente,  da
corredare  di  relazione  tecnica  contenente  l'esame  delle  scelte
progettuali e lo  svolgimento  dei  calcoli  di  dimensionamento  dei
componenti e dei circuiti. Il tempo a disposizione e' di sei ore; 
      b) la seconda consiste nella risposta a tre quesiti inerenti  a
un  progetto  di  un  impianto   in   materia   termotecnica   e   di
condizionamento di un edificio esistente soggetto a tutela  ai  sensi
del codice dei beni culturali e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, da corredare di relazione tecnica
contenente l'esame delle scelte  progettuali  e  lo  svolgimento  dei
calcoli di dimensionamento dei componenti e dei circuiti. Il tempo  a
disposizione e' di sei ore. 
    5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei  quali  composto
da tre quesiti, per ognuna delle prove di cui alle lettere  a)  e  b)
dei commi 2, 3 e 4, e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    6. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    7. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Art. 8 Prova orale

				Art. 8 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale  per  ciascuna
specializzazione e' pubblicato nell'applicazione di cui  all'art.  4,
comma 1, in conformita' all'art.  11.  La  pubblicazione  dell'elenco
degli ammessi alla prova  orale  costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'art. 12. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie  e  negli  argomenti  indicati  per  ciascuna
specializzazione nell'allegato B, Parte II. La prova orale in  lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un  breve  testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
4, comma 1.

Art. 9 Graduatorie finali

				Art. 9 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. Sono formate tre graduatorie, distinte  per  specializzazione.
Il  punteggio  finale  di  concorso,  per  ciascuna  graduatoria,  e'
costituito dalla media tra il punteggio medio delle prove  scritte  e
il punteggio della prova orale. 
    2. Nella formazione delle graduatorie finali si  tiene  conto,  a
parita' di punteggio, dei titoli di preferenza  di  cui  all'art.  3,
comma 1. A tal fine, i candidati  ammessi  alla  prova  orale  devono
presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano
luogo alla preferenza a parita' di punteggio entro il giorno  in  cui
sostengono la prova medesima.

Art. 10 Commissione esaminatrice

				Art. 10 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art. 11, commi 1
e 2; forma gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali  e
approva le graduatorie finali del concorso.

Art. 11 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami"

				Art. 11 
 
 
Diari d'esame e avvisi  pubblicati  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
     Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" 
 
 
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non  abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono  presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede  che
saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - del 25 ottobre 2019 , muniti
del documento di riconoscimento,  in  corso  di  validita',  indicato
nella domanda di partecipazione e  dell'avviso  di  convocazione  che
sara' disponibile nell'applicazione di cui all'art. 4, comma 1. Nella
medesima  Gazzetta  Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami"  -  saranno  indicate:  le  informazioni
inerenti al diario delle prove scritte; le informazioni inerenti alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le
informazioni  inerenti  al  diario  della   medesima   prova   orale;
l'eventuale     richiesta     della     documentazione     necessaria
all'accertamento dei requisiti per l'ammissione. 
    2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'art. 6, comma 2, per una o piu'  specializzazioni,  i  candidati
che non abbiano ricevuto comunicazione  di  esclusione  dal  concorso
devono presentarsi per  sostenere  la  prova  selettiva  nel  giorno,
nell'ora e nella sede che saranno pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
del 25 ottobre 2019 , muniti del documento di riconoscimento, in corso
di validita', indicato nella domanda di partecipazione e  dell'avviso
di  convocazione  che  sara'  disponibile  nell'applicazione  di  cui
all'art.  4,  comma  1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - saranno
pubblicate,   altresi',   le   informazioni   sulla    disponibilita'
dell'archivio dei quesiti di cui al  medesimo  art.  6,  comma  2,  e
l'eventuale     richiesta     della     documentazione     necessaria
all'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione.  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami" - del secondo venerdi' successivo  all'ultima  giornata  della
prova selettiva saranno pubblicate: la data  a  partire  dalla  quale
sara' disponibile l'elenco dei candidati ammessi alle prove  scritte;
le informazioni inerenti al diario delle medesime prove  scritte;  le
informazioni inerenti alla pubblicazione  dell'elenco  dei  candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - e
nell'applicazione di cui all'art. 4,  comma  1,  assumono  valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati.

Art. 12 Ricorsi

				Art. 12 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale  -  n.
243 del 19 ottobre 2009 ,  alla  Commissione  giurisdizionale  per  il
personale della Camera dei deputati, Via del Seminario, n. 76,  00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 4, comma  1,  degli  elenchi  degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso

				Art. 13 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dal  regolamento
per l'accesso ai documenti amministrativi della Camera dei  deputati,
pubblicato nel sito istituzionale camera.it.  La  relativa  richiesta
deve essere inviata alla segreteria della  commissione  esaminatrice,
all'indirizzo di posta elettronica concorsi.accesso@camera.it .

Art. 14 Informazioni relative al concorso

				Art. 14 
 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  4,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Art. 15 Dati personali

				Art. 15 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
servizio del personale, ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  Responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figurano il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

Art. 16 Assunzione dei vincitori

				Art. 16 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti ad esami medici, al fine di accertarne l'idoneita'  fisica
all'impiego. 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. Le graduatorie finali rimangono aperte per  trentasei  mesi  a
decorrere dalla data di approvazione. 
 
      Roma, 31 luglio 2019 
 
                                                  Il Presidente: Fico 
 
La Segretaria generale: Pagano

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    TITOLI DI ISTRUZIONE
    PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO


    Titoli di istruzione per la specializzazione in architettura
    Laurea magistrale LM-4 ovvero corrispondente laurea specialistica
    di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 ovvero diploma
    di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto
    ministeriale n. 509 del 1999), richiesta per l'abilitazione
    all'esercizio della professione di architetto, prevista per
    l'iscrizione nella Sezione A, settore architettura, del relativo albo
    professionale

    Titoli di istruzione per la specializzazione in ingegneria civile e
    ambientale
    Laurea magistrale LM-4, LM-23, LM-24, LM-26, LM-35 ovvero
    corrispondente laurea specialistica di cui al decreto ministeriale 3
    novembre 1999, n. 509 ovvero diploma di laurea del vecchio
    ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509 del
    1999), richiesti per l'abilitazione all'esercizio della professione
    di ingegnere, prevista per l'iscrizione nella Sezione A, settore
    ingegneria civile e ambientale, del relativo albo professionale

    Titoli di istruzione per la specializzazione in ingegneria
    industriale
    Laurea magistrale LM-20, LM-21, LM-22, LM-25, LM-26, LM-28,
    LM-30, LM-31, LM-33, LM-34, LM-53 ovvero corrispondente laurea
    specialistica di cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509
    ovvero diploma di laurea del vecchio ordinamento (previgente al
    citato decreto ministeriale n. 509 del 1999), richiesti per
    l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, prevista
    per l'iscrizione nella Sezione A, settore ingegneria industriale, del
    relativo albo professionale

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    MATERIE E ARGOMENTI
    OGGETTO DELL'EVENTUALE PROVA SELETTIVA
    E DELLA PROVA ORALE


    Parte I
    Prova selettiva (eventuale)

    Per la specializzazione in architettura: le materie e gli
    argomenti di cui alla lettera a) della Parte II del presente
    allegato.
    Per la specializzazione in ingegneria civile e ambientale: le
    materie e gli argomenti di cui alla lettera b) della Parte II del
    presente allegato.
    Per la specializzazione in ingegneria industriale: le materie e
    gli argomenti di cui alla lettera c) della Parte II del presente
    allegato.

    Parte II
    Prova orale

    a) Specializzazione in architettura:
    tecniche di restauro architettonico, valutazione delle
    tipologie strutturali e consolidamento delle strutture, con
    particolare riguardo agli edifici soggetti a tutela ai sensi del
    codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto
    legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
    organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori;
    elementi di estimo;
    normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
    nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei
    cantieri e alla prevenzione incendi;
    normativa in materia di contratti pubblici, con particolare
    riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione
    tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e
    norme tecniche di riferimento;
    normativa in materia di tutela dei beni architettonici;
    conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di
    modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - Building
    Information Modeling) per la progettazione e il facility management;
    lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico
    dall'inglese, che costituisce la base per il colloquio;
    elementi di diritto costituzionale.
    b) Specializzazione in ingegneria civile e ambientale:
    scienza e tecnica delle costruzioni e consolidamento delle
    strutture;
    impianti idrici e sanitari;
    organizzazione del cantiere e conduzione dei lavori;
    elementi di estimo;
    normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
    nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei
    cantieri e alla prevenzione incendi;
    normativa in materia di contratti pubblici, con particolare
    riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione
    tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e
    norme tecniche di riferimento;
    conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di
    modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - Building
    Information Modeling) per la progettazione e il facility management;
    lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico
    dall'inglese, che costituisce la base per il colloquio;
    elementi di diritto costituzionale.
    c) Specializzazione in ingegneria industriale:
    elettrotecnica e costruzioni elettromeccaniche;
    fisica tecnica e impianti termotecnici;
    gestione energetico-ambientale degli edifici e utilizzo di
    impianti energetici da fonti rinnovabili integrati negli edifici;
    metodi e misure termiche ed elettriche; progettazione,
    direzione dei lavori e collaudo di impianti termici, di
    condizionamento, elettrici e di terra; prove e misure;
    normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
    nei luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei
    cantieri e alla prevenzione incendi;
    normativa in materia di contratti pubblici, con particolare
    riferimento a appalti delle opere pubbliche, programmazione
    tecnico-economica, progettazione, direzione dei lavori e collaudo e
    norme tecniche di riferimento;
    conoscenza di metodi e strumenti elettronici specifici di
    modellazione per l'edilizia e le infrastrutture (BIM - Building
    Information Modeling) per la progettazione e il facility management
    degli impianti;
    lettura e traduzione di un brano di contenuto tecnico
    dall'inglese, che costituisce la base per il colloquio;
    elementi di diritto costituzionale.

Allegato 3

  1. 	Allegato C 

    ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA
    PER IL PERSONALE

    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 19
    febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
    Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
    deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
    esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n.
    850 del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di
    Presidenza del 5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del
    Presidente della Camera dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

    Art. 8.

    Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
    disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
    la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
    titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
    peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
    la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
    del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
    buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
    penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
    75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
    truffa e appropriazione indebita.
    Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
    disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
    interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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