SENATO DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Segretario parlamentare (26E04294)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28-07-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Segretario parlamentare (26E04294)
  • Categoria: Organi costituzionali
  • Ente: SENATO DELLA REPUBBLICA
  • Data: 28-07-2026
  • Scadenza: 27-08-2026

Art. 1 Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE 
                     DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto  l'art.  12  del  Testo  unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del  Senato   della
Repubblica, d'ora in poi denominato Testo unico; 
    Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica  di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi; 
    Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27  del  30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del  personale  del
Senato; 
    Vista la deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato
della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, alla quale e'  stata  data
attuazione con il decreto del Presidente del Senato della  Repubblica
n. 12008 del 31 luglio 2013, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti  di
Segretario parlamentare. 
    2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: 
      a) dodici posti per il profilo di documentarista  di  indirizzo
giuridico; 
      b) otto posti per il profilo  di  documentarista  di  indirizzo
economico; 
      c) sei posti per il profilo di tecnico informatico; 
      d) due posti per il profilo di tecnico edile-strutturale; 
      e) due posti per il profilo di tecnico impiantistico. 
    3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno  solo  dei
profili o indirizzi previsti dal presente bando. 
    4. Per ciascun profilo e  per  ciascun  indirizzo  sono  previste
prove scritte, prove  orali  e  tecniche.  Alle  prove  scritte  sono
ammessi i candidati che hanno superato la prova  preliminare  di  cui
all'art. 10, classificandosi secondo i criteri ivi previsti. 
    5. Per ciascun profilo e per ciascun indirizzo viene formata  una
graduatoria di merito. I posti che dovessero eventualmente  risultare
non coperti in uno dei profili o indirizzi sono portati in aggiunta a
quelli messi a concorso negli altri profili o indirizzi,  qualora  la
graduatoria di merito degli stessi  comprenda  candidati  idonei  non
vincitori, secondo l'ordine di  punteggio  complessivo  riportato  da
questi ultimi. Si applica  altresi'  quanto  previsto  dall'art.  13,
comma 4. 
    6. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art.  2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi. I  candidati  sono  tenuti,  a
pena  di  decadenza,  a  presentare  i  titoli  di  preferenza  e   a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui si
sostengono le prove orali. 
    7. E' sempre facolta' dell'Amministrazione adibire  il  personale
cosi' assunto a tutti i Servizi e Uffici del  Senato  e  a  tutte  le
mansioni previste per i Segretari parlamentari.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso di diploma di laurea di  cui  all'art.  3,
comma 1, lettera a), del decreto ministeriale  22  ottobre  2004,  n.
270, oppure laurea di primo livello  di  cui  all'art.  3,  comma  1,
lettera a), del decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509  e
successive  modificazioni,  oppure  diploma  universitario   di   cui
all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, di durata triennale,
conseguito con una votazione almeno pari a 105/110 o equivalente.  Si
prescinde dalla votazione minima richiesta per i candidati che  siano
in possesso di laurea magistrale di cui all'art. 3, comma 1,  lettera
b), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  oppure  laurea
specialistica di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  b),  del  decreto
ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure diploma  di  laurea  del
vecchio ordinamento (previgente al citato decreto ministeriale n. 509
del 1999),  secondo  il  decreto  interministeriale  9  luglio  2009,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.  233
del 7 ottobre 2009 ; 
      d) abbiano un'eta' non inferiore a diciotto e non  superiore  a
quaranta anni. Il limite di  eta'  e'  da  intendersi  superato  alla
mezzanotte del giorno del compimento del quarantesimo anno; 
      e) abbiano l'idoneita' fisica  all'impiego  in  relazione  alle
specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare. 
    2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
danno titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine   utile   per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione al concorso secondo quanto previsto dall'art. 3, comma
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere  posseduto
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    3. Il titolo di cui  al  comma  1,  lettera  c),  ove  conseguito
all'estero, deve essere stato  dichiarato  equipollente  alla  laurea
richiesta con provvedimento dell'autorita' italiana  competente;  dal
provvedimento  di  riconoscimento  ovvero  dalla   dichiarazione   di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
il predetto diploma di laurea equivalga la valutazione riportata  nel
titolo di studio conseguito.  Qualora  il  candidato,  alla  data  di
scadenza del termine per l'invio della domanda di  partecipazione  al
concorso, non sia in possesso del provvedimento con la  dichiarazione
di equipollenza, fa fede la data  di  presentazione  della  richiesta
all'autorita' competente. 
    4. L'Amministrazione si riserva  di  provvedere  anche  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 
    5. Al personale di cui all'art. 13, comma 4, non e' richiesto, ai
fini della partecipazione al concorso, il requisito di cui  al  comma
1, lettera d).

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
con modalita' telematica, entro il  termine  perentorio  indicato  al
comma  2,  esclusivamente  attraverso   la   specifica   applicazione
informatica   disponibile    all'indirizzo    concorsi.senato.it. Per
accedere all'applicazione il candidato deve  essere  in  possesso  di
un'identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) o della Carta di identita' elettronica (CIE). 
    2. La procedura di compilazione e invio telematico della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18  (ora
italiana) del trentesimo giorno successivo a quello di  pubblicazione
del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce  alla  stessa
il numero identificativo e, dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
comma 2, non consente ne' la compilazione ne' l'invio  della  domanda
di partecipazione. Qualora il termine di  cui  al  comma  2  non  sia
ancora scaduto, il  candidato  ha  la  possibilita'  di  ritirare  la
domanda   gia'   inviata   mediante   l'apposita   funzionalita'   di
cancellazione  disponibile   nell'applicazione   informatica   e   di
presentarne una nuova. 
    4. Dopo aver inviato la domanda, il candidato deve effettuare  la
stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e invio telematico attraverso la specifica  applicazione  informatica
di cui al comma 1. 
    6. A parziale copertura delle spese della procedura  di  concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a euro
30,00 (euro trenta/00), attraverso  il  sistema  PagoPA,  sulla  base
delle indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma  1.  Il
contributo non e' in nessun caso rimborsabile ed e' nuovamente dovuto
nel caso in cui il candidato si avvalga della  facolta',  di  cui  al
comma 3, di ritirare la domanda e presentarne una nuova. 
    7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al  comma  2,
il candidato ha l'obbligo  di  comunicare,  utilizzando  le  apposite
funzionalita'  dell'applicazione  di  cui  al  comma   1,   qualunque
cambiamento dell'indirizzo  di  posta  elettronica  o  dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il  rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID o CIE. 
    8.  Il  candidato,  qualora  riconosciuto  persona   affetta   da
patologie limitatrici dell'autonomia,  non  incompatibili  -  secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e)  -  con  l'idoneita'
fisica  in  relazione  alle  specifiche  mansioni  professionali  del
Segretario parlamentare, nella domanda presentata per via  telematica
deve  fare  esplicita  richiesta  dell'ausilio  necessario   per   la
partecipazione alla prova preliminare e alle altre prove di  concorso
in relazione alla propria patologia,  nonche'  segnalare  l'eventuale
necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento  delle  stesse,  al
fine di consentire -  secondo  le  determinazioni  della  Commissione
esaminatrice - la tempestiva predisposizione  di  mezzi  e  strumenti
atti a garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia
deve  inoltre  essere  documentata  mediante  idonea  certificazione,
rilasciata da struttura sanitaria  pubblica,  che  ne  specifichi  la
natura, da allegare alla domanda  telematica.  Nel  caso  in  cui  le
condizioni   indicate    nei    periodi    precedenti    intervengano
successivamente alla scadenza del termine  utile  per  l'invio  della
domanda di partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo  le
modalita'  indicate  nell'applicazione  di  cui  al   comma   1.   Le
disposizioni del presente comma si applicano, in quanto  compatibili,
anche  per  i  casi  di  avanzato  stato  di  gravidanza  nonche'  di
puerperio. 
    9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun
onere per la mancata possibilita'  di  invio,  la  dispersione  o  il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale: 
      a) le generalita' e la residenza; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana nonche'  l'eventuale
possesso di ulteriori cittadinanze; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego  in  relazione
alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare; 
      f) il possesso del  requisito  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c), nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  comma  3  del
medesimo articolo per i titoli di studio conseguiti all'estero; 
      g) se risultino a loro carico  condanne  penali  indicando,  in
caso  affermativo,  gli  articoli  di  legge  per  cui  siano   state
pronunciate (questa dichiarazione deve  essere  effettuata  anche  se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione); 
      h) se abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico,
indicando, in caso affermativo, gli articoli di legge per i quali  e'
stato avviato il procedimento; 
      i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego (il mancato superamento del  periodo  di  prova,  la
destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua
dai  pubblici  uffici,  la  dispensa  dal  servizio,   la   decadenza
dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; non e'  richiesto  di  indicare  anche  eventuali
dimissioni volontarie dall'impiego); 
      l) i propri recapiti ai fini delle  comunicazioni  relative  al
concorso. 
    11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare: 
      a) il  profilo  o  l'indirizzo  prescelto  tra  quelli  di  cui
all'art. 1, comma 2; 
      b) gli estremi del documento legale di identita' da  presentare
nei giorni di svolgimento delle prove d'esame. 
    12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 
    13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati  altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 
    14. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 ,  n.  445,  le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
partecipazione  hanno  valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci  si  applicano  le  sanzioni
previste dall'art. 76 del suddetto decreto. A tal fine, il  candidato
nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole
della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli  75  e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)  previste
per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 4 Irricevibilita' delle domande

				Art. 4 
 
                    Irricevibilita' delle domande 
 
    1. Eventuali domande redatte  o  presentate  al  di  fuori  o  in
aggiunta alle modalita'  previste  dall'art.  3  non  sono  prese  in
considerazione.

Art. 5 Cause di esclusione dal concorso

				Art. 5 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati: 
      a) che non siano cittadini italiani; 
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) che non siano in  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera c),  o  che,  per  i  titoli  di  studio
conseguiti all'estero, non siano in possesso di quanto prescritto dal
comma 3 del medesimo articolo; 
      d) che abbiano un'eta'  inferiore  a  diciotto  o  superiore  a
quaranta anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 5; 
      e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in  relazione
alle specifiche mansioni professionali del Segretario parlamentare. 
    2. Il candidato riceve notizia di determinazioni che lo escludono
dal    concorso    all'interno    dell'apposita    area     riservata
dell'applicazione  informatica   di   gestione   della   domanda   di
partecipazione. 
    3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi alla prova preliminare con riserva di  accertamento  del
possesso dei requisiti di ammissione.  L'Amministrazione  del  Senato
puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi  momento  della
procedura ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data
di scadenza del termine per l'invio della domanda.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente del Senato, ai  sensi  dell'art.  3  del  Regolamento  dei
concorsi. 
    2.  Con  successivo  decreto  del  Presidente  del  Senato,  sono
aggregati alla Commissione esaminatori esperti per singole  prove  di
esame scritte, orali, di lingua, tecniche e speciali. 
    3.  Per  la  correzione  delle  prove  scritte,  la   Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.

Art. 7 Diario della prova preliminare

				Art. 7 
 
                   Diario della prova preliminare 
 
    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 75 del 29 settembre 2026  viene data
comunicazione del diario della prova preliminare, che  assume  valore
di notifica a tutti gli effetti. Nella  predetta  Gazzetta  Ufficiale
puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione  del
diario della prova preliminare,  in  caso  di  eventuale  rinvio.  La
comunicazione e' data anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art.
3, comma 1. 
    2.   I   candidati   che   non   abbiano   ricevuto   da    parte
dell'Amministrazione   del    Senato    alcuna    comunicazione    di
irricevibilita' della domanda  ovvero  di  esclusione  dal  concorso,
secondo quanto previsto dall'art. 5, sono tenuti  a  presentarsi  per
sostenere la prova preliminare, all'indirizzo indicato, nel giorno  e
nell'ora specificati nella Gazzetta Ufficiale di cui al  comma  1.  I
candidati devono presentarsi con il  documento  legale  di  identita'
indicato nella domanda e  la  stampa  su  foglio  A4  dell'avviso  di
convocazione    reso    disponibile    nella    sezione     riservata
dell'applicazione informatica  di  cui  all'art.  3,  comma  1.  Sono
esclusi i candidati sprovvisti di documento di identita' e non e'  in
ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive. 
    3. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una  o  piu'  sessioni  d'esame,  il  Presidente  della   Commissione
esaminatrice stabilisce la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. 
    4. Qualora le domande valide non superino di  quindici  volte  il
numero dei posti  messi  a  concorso  per  uno  specifico  profilo  o
indirizzo, per quello stesso profilo o  indirizzo  non  ha  luogo  la
prova preliminare.

Art. 8 Diario delle prove di concorso

				Art. 8 
 
                   Diario delle prove di concorso 
 
    1. La comunicazione  del  diario  delle  prove  scritte  e  orali
avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui
all'art. 7, comma 1. La comunicazione del  diario  delle  prove  puo'
avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma  1.
Tali comunicazioni assumono valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o  pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1  -  assumono
valore di notifica  a  tutti  gli  effetti.  Le  comunicazioni  orali
fornite ai candidati durante  lo  svolgimento  delle  prove  assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche  con  riferimento  alla
convocazione dei candidati a prove successive.

Art. 9 Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

				Art. 9 
 
   Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento  dei  concorsi,
la convocazione dei candidati per la prova preliminare e le prove  di
concorso segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita'
per la Commissione esaminatrice di procedere, durante lo  svolgimento
delle prove scritte, all'estrazione della lettera per la convocazione
dei candidati ammessi alle prove orali. 
    2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui  all'art.  3,
comma 1. 
    3. Le modalita' di notifica dei  risultati  delle  prove  possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati  durante  lo  svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10 Prova preliminare

				Art. 10 
 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati per tutti i profili o indirizzi  sono  chiamati  a
sostenere una prova preliminare consistente in  cinquanta  quesiti  a
risposta multipla aventi ad oggetto: 
      a) Costituzione della Repubblica italiana; 
      b) Regolamento del Senato. 
    2. Per la prova preliminare  i  candidati  hanno  a  disposizione
cinquanta minuti. 
    3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da  un
archivio, validato dalla Commissione di cui all'art. 6, comma 1,  che
sovrintende  allo  svolgimento  della  prova  preliminare,  salva  la
possibilita'  di  cui  all'art.  3,  comma  9,  del  Regolamento  dei
concorsi. Non e' prevista la pubblicazione dell'archivio. 
    4. In sede di valutazione della prova preliminare, e'  attribuito
1 punto per ogni risposta esatta; sono invece  sottratti  0,30  punti
per ogni risposta errata o plurima e 0,20  punti  per  ogni  risposta
omessa. 
    5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e'  ammessa  la
consultazione di vocabolari e dizionari, di  testi,  di  tavole,  ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie ivi
compresi smartphone, smartwatch, tablet e similari. Non e' consentito
ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali  disposizioni,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione  stabilita  dalla  Commissione   esaminatrice   per   lo
svolgimento  della  prova,  comporta   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    6. La  compilazione  del  foglio  delle  risposte  deve  avvenire
secondo le istruzioni definite dalla Commissione esaminatrice, il cui
mancato rispetto  puo'  comportare,  a  seconda  dei  casi,  l'errata
attribuzione di punteggio o l'annullamento della prova. La correzione
viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. 
    7. Sono ammessi alle  prove  scritte  i  candidati  che  si  sono
classificati: 
      a) per il profilo di  documentarista  di  indirizzo  giuridico,
fino al 180° posto in ordine di graduatoria; 
      b) per il profilo di  documentarista  di  indirizzo  economico,
fino al 120° posto in ordine di graduatoria; 
      c) per il profilo di tecnico informatico, fino al 90° posto  in
ordine di graduatoria; 
      d) per il profilo di tecnico  edile-strutturale,  fino  al  30°
posto in ordine di graduatoria; 
      e) per il profilo di tecnico impiantistico, fino al  30°  posto
in ordine di graduatoria. 
    8. Con riferimento a ciascun profilo  o  indirizzo,  il  predetto
numero di ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria. 
    9. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.

Art. 11 Prove scritte

				Art. 11 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo
giuridico sono: 
      a) prima prova, alla quale e' attribuito un  punteggio  massimo
di 30 punti, nelle seguenti materie: 
        1)   diritto   costituzionale:    due    quesiti,    valutati
complessivamente fino a 10 punti; 
        2) diritto e procedura parlamentare:  due  quesiti,  valutati
complessivamente fino a 10 punti; 
        3) storia d'Italia dal 1848 ai giorni  nostri:  due  quesiti,
valutati complessivamente fino a 10 punti; 
      b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie: 
        1) diritto civile oppure, a scelta del candidato, diritto del
lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento  ai  profili
tributari: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        2)   diritto   amministrativo:    due    quesiti,    valutati
complessivamente fino a 10 punti; 
        3)  diritto  dell'Unione  europea:  due   quesiti,   valutati
complessivamente fino a 10 punti; 
        4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di  un
testo in lingua, senza uso di vocabolario  e/o  dizionario,  valutato
fino a 10 punti. 
    2. Le prove scritte per il profilo di documentarista di indirizzo
economico sono: 
      a) prima prova, alla quale e' attribuito un  punteggio  massimo
di 30 punti, nelle seguenti materie: 
        1) statistica: due quesiti, valutati complessivamente fino  a
10 punti; 
        2) analisi  e  valutazione  delle  politiche  pubbliche:  due
quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        3) ragioneria generale e  applicata:  due  quesiti,  valutati
complessivamente fino a 10 punti; 
      b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie: 
        1) contabilita' di Stato e degli enti pubblici: due  quesiti,
valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        2) politica economica oppure, a scelta del candidato, diritto
del lavoro e della  previdenza  sociale,  anche  con  riferimento  ai
profili tributari: due quesiti, valutati complessivamente fino  a  10
punti; 
        3)   diritto   costituzionale:    due    quesiti,    valutati
complessivamente fino a 10 punti; 
        4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di  un
testo in lingua, senza uso di vocabolario  e/o  dizionario,  valutato
fino a 10 punti. 
    3. Le prove scritte per il profilo di tecnico informatico sono: 
      a) prima prova, alla quale e' attribuito un  punteggio  massimo
di 30 punti: progettazione di un'applicazione informatica multiutente
e   della   relativa   interfaccia,   con   contestuale   definizione
dell'infrastruttura  hardware   e   di   rete   necessaria   al   suo
funzionamento; 
      b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie: 
        1) architetture dei  sistemi  elaborativi  e  dei  centri  di
elaborazione dati, virtualizzazione e  cloud  computing,  sistemi  di
gestione dei dati, protocolli  e  reti  di  comunicazione,  sicurezza
informatica: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        2) ingegneria  del  software,  linguaggi  di  programmazione,
intelligenza artificiale e prompt engineering: due quesiti,  valutati
complessivamente fino a 10 punti; 
        3) metodologie di gestione, conduzione e sviluppo di progetti
software, infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici: due
quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di  un
testo in lingua, senza uso di vocabolario  e/o  dizionario,  valutato
fino a 10 punti. 
    4. Le prove scritte per il profilo di  tecnico  edile-strutturale
sono: 
      a) prima prova, alla quale e' attribuito un  punteggio  massimo
di 30 punti: progettazione della ristrutturazione di una porzione  di
edificio destinato ad uso civile, comprensivo di  disegni,  relazione
tecnica e computi; 
      b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie: 
        1)  elementi  di  diagnostica,  restauro  e   consolidamento,
diagnosi, progettazione e certificazione  energetica  degli  edifici:
due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        2) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto
pubblico: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        3) contabilita' e collaudo dei lavori pubblici, sicurezza dei
cantieri, anche  con  riferimento  alla  legislazione  relativa  alla
sicurezza sul lavoro: due quesiti, valutati complessivamente  fino  a
10 punti; 
        4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di  un
testo in lingua, senza uso di vocabolario  e/o  dizionario,  valutato
fino a 10 punti. 
    5. Le prove scritte per il profilo di tecnico impiantistico sono: 
      a) prima prova, alla quale e' attribuito un  punteggio  massimo
di 30 punti: progettazione di un impianto  elettrico  e/o  telefonico
e/o di trasmissione dati, comprensiva di grafici, relazione  tecnica,
computi e specifiche dei materiali oppure, a  scelta  del  candidato,
progettazione di un impianto di climatizzazione e/o idrico-sanitario,
comprensivo di grafici, relazione tecnica, computi e  specifiche  dei
materiali; 
      b) seconda prova, alla quale e' attribuito un punteggio massimo
di 40 punti, nelle seguenti materie: 
        1) impianti elettrici  di  tipo  civile,  compresa  la  media
tensione, cabine MT/BT oppure, a scelta del  candidato,  centrali  di
produzione fluidi di riscaldamento e/o raffreddamento:  due  quesiti,
valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        2) impianti elettrici speciali, impianti di sicurezza oppure,
a scelta del candidato,  centrali  di  trattamento  aria  e  circuiti
aeraulici: due quesiti, valutati complessivamente fino a 10 punti; 
        3) esecuzione delle opere pubbliche e disciplina dell'appalto
pubblico, contabilita' e collaudo dei lavori pubblici, sicurezza  dei
cantieri, anche  con  riferimento  alla  legislazione  relativa  alla
sicurezza sul lavoro: due quesiti, valutati complessivamente  fino  a
10 punti; 
        4) lingua inglese: redazione di un abstract in inglese di  un
testo in lingua, senza uso di vocabolario  e/o  dizionario,  valutato
fino a 10 punti. 
    6. Le locuzioni "anche con  riferimento"  ovvero  comprensive  di
piu' materie  non  precludono  l'assegnazione  ai  candidati  di  una
traccia o di un quesito che riguardi esclusivamente uno  dei  profili
disciplinari citati. 
    7. Per lo svolgimento della prima  prova,  i  candidati  hanno  a
disposizione tre ore. Per  lo  svolgimento  della  seconda  prova,  i
candidati hanno a disposizione quattro ore. 
    8. Per lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati  non
possono introdurre nella  sala  di  esame  codici,  testi,  tavole  o
appunti di alcun  tipo  ne'  apparecchi  o  supporti  elettronici  di
qualsiasi specie,  ivi  compresi  smartphone,  smartwatch,  tablet  e
similari. Per le prove che prevedono calcoli numerici,  eventualmente
possono essere messi a disposizione strumenti di calcolo. Durante  le
prove, non e' consentito ai candidati di comunicare in qualunque modo
tra di loro. L'inosservanza di tali  disposizioni,  nonche'  di  ogni
altra disposizione stabilita dalla Commissione  esaminatrice  per  lo
svolgimento  delle  prove,  comporta   l'immediata   esclusione   dal
concorso. Non e' in  ogni  caso  prevista  l'effettuazione  di  prove
suppletive. 
    9. Le prove si intendono superate  se  il  candidato  riporta  un
punteggio complessivo non inferiore a 49 punti su 70 e  un  punteggio
non inferiore a 6 punti su 10 con riferimento a ciascuna materia. Per
il superamento della prima prova per i profili di cui ai commi 3, 4 e
5, che e' oggetto di una valutazione  complessiva,  e'  richiesto  un
punteggio di almeno 18 punti su 30. 
    10. La verifica della conoscenza della  lingua  inglese,  che  si
svolge nell'ambito della seconda prova,  puo'  avere  ad  oggetto  un
testo identico per tutti i profili e gli indirizzi.

Art. 12 Prove orali e tecniche

				Art. 12 
 
                       Prove orali e tecniche 
 
    1. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di documentarista di indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le
seguenti prove orali e tecniche: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) diritto e procedura parlamentare, anche con riferimento alla
normativa vigente in materia di analisi e valutazione delle politiche
pubbliche; 
      c) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri; 
      d) diritto civile oppure, a scelta del candidato,  diritto  del
lavoro e della previdenza sociale, anche con riferimento  ai  profili
tributari; 
      e) diritto amministrativo; 
      f) diritto dell'Unione europea; 
      g) lettura e traduzione di un breve  testo  scritto  in  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione in lingua; 
      h) prova tecnica, consistente - secondo  le  indicazioni  della
Commissione esaminatrice - nella utilizzazione del personal  computer
per l'elaborazione di documenti, conoscenza dei programmi  "Microsoft
®  Excel"  e  "Microsoft  ®  Word",  nonche'  capacita'  di   ricerca
documentaria e bibliografica, con particolare  riguardo  alle  banche
dati ad accesso libero via internet e ai principali siti  di  rilievo
per l'attivita' parlamentare. 
    2. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di documentarista di indirizzo economico sono chiamati a sostenere le
seguenti prove orali e tecniche: 
      a) statistica; 
      b) analisi e valutazione delle politiche pubbliche; 
      c) ragioneria generale e applicata; 
      d) contabilita' di Stato e degli enti pubblici; 
      e) politica economica oppure, a scelta del  candidato,  diritto
del lavoro e della  previdenza  sociale,  anche  con  riferimento  ai
profili tributari; 
      f) diritto costituzionale, anche con riferimento al  diritto  e
alla procedura parlamentare; 
      g) lettura e traduzione di un breve  testo  scritto  in  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione in lingua; 
      h) prova tecnica, consistente - secondo  le  indicazioni  della
Commissione esaminatrice - nella utilizzazione del personal  computer
per l'elaborazione di documenti, conoscenza dei programmi  "Microsoft
®  Excel"  e  "Microsoft  ®  Word",  nonche'  capacita'  di   ricerca
documentaria e bibliografica, con particolare  riguardo  alle  banche
dati ad accesso libero via internet e ai principali siti  di  rilievo
per l'attivita' parlamentare. 
    3. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di tecnico informatico sono chiamati a sostenere  le  seguenti  prove
orali: 
      a)  architettura  dei  sistemi  elaborativi  e  dei  centri  di
elaborazione dati, virtualizzazione e cloud computing,  protocolli  e
reti di comunicazione; 
      b)  ingegneria  del  software,  linguaggi  di   programmazione,
strumenti e metodi agili, sistemi di gestione dei dati,  intelligenza
artificiale; 
      c)  sicurezza  informatica  delle  reti,  dei  sistemi  e   del
software; 
      d) metodologie di gestione, conduzione e sviluppo  di  progetti
software e infrastrutturali e di gestione dei servizi informatici; 
      e) informatica giuridica, anche con riferimento alla disciplina
dell'amministrazione digitale; 
      f) elementi di diritto costituzionale; 
      g) lettura e traduzione di un breve  testo  scritto  in  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione in lingua; 
      h) prova tecnica  mediante  l'utilizzo  di  personal  computer,
tendente ad accertare la conoscenza del prompt engineering in  lingua
italiana anche con riferimento alla scrittura di codice  informatico,
con eventuale utilizzo di un ambiente di sviluppo integrato. 
    4. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di tecnico edile-strutturale sono chiamati a  sostenere  le  seguenti
prove orali e tecniche: 
      a) elementi di diagnostica, restauro e consolidamento; 
      b) costruzioni e tecnologia delle costruzioni; 
      c) diagnosi, progettazione e  certificazione  energetica  degli
edifici; 
      d) esecuzione delle opere pubbliche e  disciplina  dell'appalto
pubblico, contabilita' e collaudo dei lavori pubblici; 
      e)  sicurezza  dei  cantieri,  anche   con   riferimento   alla
legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro; 
      f) elementi di diritto costituzionale; 
      g) lettura e traduzione di un breve  testo  scritto  in  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione in lingua; 
      h) prova tecnica  mediante  l'utilizzo  di  personal  computer,
tendente ad accertare la conoscenza del software AutoCAD®. 
    5. I candidati che hanno superato le prove scritte per il profilo
di tecnico impiantistico sono chiamati a sostenere le seguenti  prove
orali e tecniche: 
      a)  impianti  elettrici  di  tipo  civile,  compresa  la  media
tensione, cabine MT/BT  oppure,  a  scelta  del  candidato,  impianti
idrico-sanitari, centrali di produzione fluidi di  riscaldamento  e/o
raffreddamento; 
      b) impianti elettrici speciali, impianti di sicurezza oppure, a
scelta  del  candidato,  centrali  di  trattamento  aria  e  circuiti
aeraulici; 
      c) illuminotecnica,  acustica  tecnica  oppure,  a  scelta  del
candidato, microclima e teoria del benessere termoigrometrico; 
      d) esecuzione delle opere pubbliche e  disciplina  dell'appalto
pubblico, contabilita' e collaudo dei lavori pubblici; 
      e)  sicurezza  dei  cantieri,  anche   con   riferimento   alla
legislazione relativa alla sicurezza sul lavoro; 
      f) elementi di diritto costituzionale; 
      g) lettura e traduzione di un breve  testo  scritto  in  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione in lingua; 
      h) prova tecnica  mediante  l'utilizzo  di  personal  computer,
tendente ad accertare la conoscenza del software AutoCAD®. 
    6. Le locuzioni "anche con  riferimento"  ovvero  comprensive  di
piu' materie non precludono la  sottoposizione  ai  candidati  di  un
quesito che riguardi  esclusivamente  uno  dei  profili  disciplinari
citati. 
    7. A ciascuna delle prove  orali  e  tecniche  e'  attribuito  un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 56 punti e
un punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna prova.

Art. 13 Graduatoria finale

				Art. 13 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Sono formate cinque  graduatorie  distinte,  una  per  ciascun
profilo e indirizzo. 
    2. Il punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle  prove  scritte,
nelle prove orali e nella prova tecnica. 
    3. Nella formazione della graduatoria sono applicate,  a  parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento  dei  concorsi.  A  tal
fine, i candidati  ammessi  alle  prove  orali  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza  a  parita'  di  punteggio.  Tali  titoli  devono   essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per  l'invio  della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione  comprovante
il possesso degli stessi titoli deve essere  presentata,  a  pena  di
decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno  nel  quale
si sostengono le prove orali, ai sensi dell'art. 1, comma 6. 
    4.  Per  i  dipendenti  del  Senato  sono  riservati  tre   posti
complessivi, da attribuirsi ai  candidati  idonei  con  un  punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi conseguiti  dagli  idonei,
intendendosi come tali tutti i candidati collocati nelle  graduatorie
di cui al comma 1. La media e'  unica  e  calcolata  sulla  base  dei
punteggi finali delle  cinque  graduatorie.  La  riserva  di  cui  al
presente comma si applica, all'integrarsi delle condizioni  previste,
ai candidati con i punteggi complessivi piu' alti,  indipendentemente
dal profilo o indirizzo scelto.

Art. 14 Accertamenti sanitari

				Art. 14 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono  sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia  dell'Amministrazione
del Senato al fine di accertare  l'idoneita'  fisica  all'impiego  in
relazione  alle  specifiche  mansioni  professionali  del  Segretario
parlamentare.

Art. 15 Assunzione dei vincitori

				Art. 15 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il  termine  che  viene  loro  comunicato,   i   documenti   indicati
dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei  requisiti
dichiarati nella domanda  di  partecipazione,  secondo  la  normativa
vigente. 
    2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento dei  concorsi,
qualora  risultino  condanne  o  procedimenti  penali  pendenti,   e'
valutata  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  al
servizio dell'Istituzione parlamentare, in  relazione  alla  gravita'
del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva. 
    3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale  del  Senato,
nella carriera dei Segretari  parlamentari.  Si  applicano  lo  stato
giuridico  e  il  trattamento   economico,   nonche'   la   normativa
previdenziale, stabiliti dalle disposizioni vigenti in  materia  alla
data dell'assunzione. 
    4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento  della
durata di un anno e  sono  confermati  in  ruolo  se  hanno  superato
favorevolmente lo stesso esperimento. Durante tale periodo hanno  gli
stessi  doveri  del  personale  di  ruolo  e  godono   dello   stesso
trattamento  economico  iniziale.  Nel  periodo  di  esperimento   e'
prevista una specifica formazione che sara' oggetto di valutazione da
parte dell'Amministrazione ai fini della conferma in ruolo.  In  caso
di conferma il periodo di esperimento e' considerato come servizio di
ruolo.

Art. 16 Ricorsi

				Art. 16 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18  del
Regolamento dei concorsi - alla Commissione  contenziosa  del  Senato
della  Repubblica,  corso  Rinascimento  n.  40  -  00186   -   Roma,
commissionecontenziosa@pec.senato.it. I   ricorsi    devono    essere
proposti, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che  si
ritengono lesivi.

Art. 17 Accesso agli atti del concorso

				Art. 17 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16  del  Regolamento
dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto  ed  attuale
per  la  tutela  di  situazioni  giuridiche  direttamente  rilevanti,
collegato al documento al quale e' chiesto  l'accesso.  A  tal  fine,
possono  inviare  la  relativa  richiesta   alla   Segreteria   della
Commissione   esaminatrice,    secondo    le    modalita'    indicate
nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. L'esercizio del diritto di accesso puo'  essere  differito  al
termine  della  procedura  di  concorso  per  esigenze  di  ordine  e
speditezza della procedura stessa. 
    3. Per quanto non  previsto  dall'art.  16  del  Regolamento  dei
concorsi,  si  rinvia  al  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi   del   Senato   della   Repubblica,   approvato   con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno  2019  e
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.  186
del 9 agosto 2019 .

Art. 18 Dati personali

				Art. 18 
 
                           Dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
conservati  presso  il  Servizio  del  Personale  del  Senato   della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso e
ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul  trattamento
dei  dati  personali,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2006 , e  del  regolamento
(UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio  del  27  aprile
2016.   Titolare   del   trattamento   dei    dati    personali    e'
l'Amministrazione  del  Senato  della  Repubblica.  I  medesimi  dati
possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che  forniscono
specifici  servizi  di  elaborazione   di   dati   strumentali   allo
svolgimento della procedura di concorso. 
    2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il
candidato  deve  prendere  visione  dell'informativa  resa  ai  sensi
dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e deve fornire il  proprio
consenso, anche  con  specifico  riferimento  ai  dati  di  cui  agli
articoli 9 e 10 del predetto regolamento. Il  conferimento  dei  dati
personali   e'   da   considerarsi   obbligatorio   ai   fini   della
partecipazione alla procedura di concorso.

Art. 19 Informazioni

				Art. 19 
 
                            Informazioni 
 
    1. Per ulteriori  informazioni  e  chiarimenti,  gli  interessati
possono    consultare    l'applicazione    informatica    disponibile
all'indirizzo concorsi.senato.it nonche' il sito internet del  Senato
della Repubblica (in particolare, la pagina "Concorsi" della  sezione
"Amministrazione"). 
 
      Roma, 23 luglio 2026 
 
                                              Il Presidente: La Russa 
Il Segretario Generale: Toniato

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