CAMERA DEI DEPUTATI Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo giuridico e con indirizzo economico. (22E08583)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 51 del 28-06-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a sessantacinque posti di Documentarista della Camera dei deputati, con indirizzo giuridico e con indirizzo economico. (22E08583)
  • Categoria: Organi costituzionali
  • Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
  • Data: 28-06-2022
  • Scadenza: 28-07-2022

Art. 1 Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 166  del  15
giugno 2022, con la quale e' stato approvato il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a 65 posti di Documentarista  della  Camera  dei
deputati; 
    Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalle  deliberazioni  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022,  con
la  quale  e'   stata   prevista,   tra   l'altro,   la   sospensione
dell'efficacia delle disposizioni  previste  dall'Accordo  istitutivo
del  Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento  in  materia   di
svolgimento congiunto delle procedure di reclutamento del personale e
di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei dipendenti  del
Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021 e n. 165 del 15 giugno 2022, ha previsto,  in  via  transitoria,
limitatamente alle procedure di  reclutamento  avviate  entro  il  31
gennaio 2023, fino all'immissione in ruolo  dei  candidati  risultati
vincitori o idonei, la sospensione dell'efficacia delle norme  recate
dall'articolo 1, comma 3, dall'articolo 2 e dall'articolo 4, comma 3,
nella parte in cui prevede l'applicazione  ai  dipendenti  di  futura
assunzione del trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi
deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati  e
del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato  della  Repubblica,  delle
Disposizioni in tema di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti
del Parlamento, e dall'articolo 2, comma 1, dello Statuto  unico  dei
dipendenti del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021 e n. 165 del 15 giugno 2022; 
    Visti gli articoli 2, 7, 42, 47, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000 , resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 165  del  15
giugno 2022, con  la  quale  e'  stato  ulteriormente  aggiornato  il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 37 del 5  giugno  2019  e
aggiornato con la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109 del
5 maggio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per  esami,  a  65  posti  di
Documentarista della Camera dei deputati (codice C08), con  indirizzo
giuridico e con indirizzo  economico,  con  lo  stato  giuridico  dei
dipendenti della Camera dei deputati assunti ad esito delle procedure
di reclutamento avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio  di
Presidenza  n.  32  dell'11  aprile  2019,  come   modificata   dalle
deliberazioni dell'Ufficio di presidenza n. 109 del 5 maggio  2021  e
n.  165  del  15  giugno  2022,  disciplinato   dalla   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5  giugno  2019,  e  con  il
trattamento  economico  stabilito  ai   sensi   della   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 226 del 21 dicembre 2012. 
    2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: 50 posti per  i
candidati che sostengono le prove per l'indirizzo giuridico, 15 posti
per i candidati che sostengono le prove per l'indirizzo economico. E'
consentita la partecipazione al concorso per uno solo degli indirizzi
previsti dal presente bando. 
    3. L'Amministrazione si riserva di assegnare il  personale  cosi'
assunto a qualsiasi Servizio e Ufficio, senza vincoli derivanti dalla
distinzione in indirizzi.

Art. 2 Riserva di posti

				Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati  e'  riservato,  per  ciascuno  degli   indirizzi   di   cui
all'articolo 1, un numero di posti pari ad un decimo delle assunzioni
di cui all'articolo 1 per coloro che risultino idonei e riportino  un
punteggio  finale  almeno  pari  alla  media  dei   punteggi   finali
conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al  secondo  e  al  terzo  livello,  che  abbia
maturato in  tali  livelli  almeno  cinque  anni  di  anzianita',  e'
altresi' riservato, per ciascuno degli indirizzi di cui  all'articolo
1, un numero di posti pari ad  un  quinto  delle  assunzioni  di  cui
all'articolo 1  per  coloro  che  risultino  idonei  e  riportino  un
punteggio  finale  almeno  pari  alla  media  dei   punteggi   finali
conseguiti dagli idonei.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso, per entrambi gli  indirizzi,  e'
necessario il possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 40  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40°
anno; 
      c) laurea triennale di cui al decreto ministeriale  22  ottobre
2004, n. 270, ovvero laurea di primo livello di cui  all'articolo  3,
comma 1, lettera. a), del decreto ministeriale 3  novembre  1999,  n.
509, e successive modificazioni, ovvero diploma universitario di  cui
all'articolo 2 della legge  19  novembre  1990,  n.  341,  di  durata
triennale. Il possesso di titoli di  laurea  superiori  da'  comunque
diritto  alla  partecipazione  al  concorso.  Qualora  il  titolo  di
istruzione,  fra  quelli  sopra  indicati,   sia   stato   conseguito
all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove
sia stato  equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  ad  uno  dei  diplomi  universitari  di   durata
triennale ovvero ad una delle lauree triennali  o  di  primo  livello
conseguite in Italia di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

				Art. 4 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  delle
graduatorie finali, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'articolo
3,  comma  1,  lettera  c),  terzo  periodo,  fa  fede  la  data   di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  delle  graduatorie  finali
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'articolo 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, e
dall'articolo 3, comma 7, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'articolo 3, comma 1, e' autocertificato dai  candidati  ai  sensi
dell'articolo 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18:00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
 Gazzetta  Ufficiale - 4ª  serie  speciale,  esclusivamente  attraverso
l'applicazione    disponibile    all'indirizzo    concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei  deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso  di  un'identita'  nell'ambito  del  Sistema   pubblico   di
identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. Nella domanda  di
partecipazione il candidato deve indicare  l'indirizzo  prescelto  ai
sensi dell'articolo 1, comma 2. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in  nessun  caso  rimborsabile,  pari  a  €  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, il possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del  2000,  le  dichiarazioni  mendaci,  la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti  ai  sensi  del
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in avanzato stato di gravidanza o in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra'  indicata  nella   Gazzetta   Ufficiale -  4ª  serie
speciale di cui all'articolo 13, comma 1,  del  presente  bando.  Nel
caso in cui le  condizioni  indicate  nel  periodo  precedente  siano
intervenute  successivamente  allo  scadere  del  termine  utile  per
l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i   candidati   possono
comunicarle secondo le modalita' indicate nell'applicazione di cui al
comma 1. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore  all'80%  sono  esentati  dalla  prova  selettiva  e   sono
direttamente ammessi alle  prove  scritte,  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di  invalidita',   da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede  la  documentazione  inviata  dai  candidati
entro lo scadere del termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione  sia  accertata
successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i  candidati
possono comunicarla secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di  cui  al  comma  1.  Ai  sensi  del  presente  comma,  per  idonea
documentazione   deve   intendersi   il   verbale   di   accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010 , il verbale
della Commissione medica  dell'azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta. 
    8. I candidati che intendano sostenere la prova orale facoltativa
sulla conoscenza di non  piu'  di  due  lingue  straniere,  ai  sensi
dell'articolo  10,  comma  4,  devono  indicarlo  nella  domanda   di
partecipazione.

Art. 6 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

				Art. 6 
 
Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e  comunicazioni
                           con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di  posta  elettronica,  nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 7 Prove d'esame

				Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono, per entrambi gli indirizzi, in una prova
selettiva, in tre prove scritte e in una prova orale.

Art. 8 Prova selettiva

				Art. 8 
 
                           Prova selettiva 
 
    1. La prova selettiva consiste in 60 quesiti, a risposta multipla
e  a  correzione  informatizzata  concernenti,   per   entrambi   gli
indirizzi, il testo della Costituzione della Repubblica italiana e il
testo del Regolamento della Camera dei deputati.  I  quesiti  oggetto
della prova selettiva sono estratti da un  archivio,  validato  dalla
Commissione esaminatrice. 
    2. Per lo svolgimento della  prova  selettiva  i  candidati  sono
distribuiti in turni successivi mediante sorteggio, effettuato  dalla
Commissione esaminatrice, della lettera di inizio delle convocazioni.
La mancata presenza del candidato nel giorno, nell'ora e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. 
    3. La prova e' valutata, partendo da base 60, con la  sottrazione
di 1 punto per ogni risposta errata o plurima e di 0,8 punti per ogni
risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova  selettiva  e'
comunicato  agli  interessati  mediante  pubblicazione   di   elenchi
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. L'ammissione alle prove scritte,  per  ciascun  indirizzo,  e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi a sostenere
le prove scritte i candidati che,  in  base  al  punteggio  riportato
nella prova selettiva, si siano collocati, per l'indirizzo giuridico,
entro il 300° posto e, per l'indirizzo economico, entro il 90° posto.
I predetti numeri di ammessi possono essere  superati,  per  entrambi
gli indirizzi, per ricomprendervi  i  candidati  risultati  ex  aequo
all'ultimo  posto  utile  degli  elenchi  di  idoneita',  nonche'   i
candidati ammessi ai sensi dell'articolo 5, comma 7. 
    2. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte per  ciascun
indirizzo e' pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, in conformita' all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alle prove scritte costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'articolo 14. La  mancata  presenza  del  candidato,  anche
soltanto a una delle prove scritte previste nel  giorno,  nell'ora  e
nella sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    3. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono: 
      a) la prima prova consiste nella risposta  a  due  quesiti,  di
cui: un quesito concernente la storia d'Italia dal 1848 ad oggi e  un
quesito concernente il diritto privato o il diritto amministrativo, a
scelta del candidato. Il tempo a disposizione e' di quattro ore; 
      b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
il diritto costituzionale. Per  la  redazione  dell'appunto  o  della
sintesi  sara'  messa  a  disposizione  dei  candidati,  su  supporto
digitale,  una  base  informativa   precostituita.   La   ricerca   e
l'elaborazione dei dati contenuti nei documenti comportano l'utilizzo
di programmi di videoscrittura e di gestione di fogli di calcolo.  Il
tempo a disposizione e' di quattro ore; 
      c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo  redatto
nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere  giuridico.
Il tempo a disposizione e' di tre ore. 
    4. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono: 
      a) la prima prova consiste nella risposta  a  due  quesiti,  di
cui:  un  quesito  concernente  l'economia  politica  e  un   quesito
concernente il diritto costituzionale. Il tempo a disposizione e'  di
quattro ore; 
      b) la seconda prova a carattere teorico-pratico, consiste nella
redazione di un appunto o di una sintesi su una questione concernente
la politica economica. Per la redazione dell'appunto o della  sintesi
sara' messa a disposizione dei candidati, su supporto  digitale,  una
base informativa precostituita. La ricerca e l'elaborazione dei  dati
contenuti  nei  documenti  comportano  l'utilizzo  di  programmi   di
videoscrittura e  di  gestione  di  fogli  di  calcolo.  Il  tempo  a
disposizione e' di quattro ore; 
      c) la terza prova consiste nella redazione di una sintesi nella
lingua inglese, senza l'ausilio del vocabolario, di un testo  redatto
nella medesima lingua, riguardante argomenti di carattere  economico.
Il tempo a disposizione e' di tre ore. 
    5. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre tracce per ciascuna delle materie  oggetto
delle prove di cui alle lettere a) e b) dei commi 3 e 4, nonche'  tre
testi per la prova in lingua inglese di cui alla lettera c) dei commi
3 e 4 e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    6. Per lo svolgimento della prima e della terza prova scritta, la
Commissione esaminatrice puo' stabilire che le stesse  siano  redatte
mediante l'utilizzo di programmi di videoscrittura . 
    7. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    8. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova  orale  per  ciascun
indirizzo e' pubblicato  nell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,
comma 1, in conformita' all'articolo 13. La pubblicazione dell'elenco
degli ammessi alla prova  orale  costituisce  notifica  a  tutti  gli
effetti. Dalla data di pubblicazione dell'elenco medesimo decorre  il
termine di trenta giorni per la proposizione di eventuali ricorsi  ai
sensi dell'articolo 14. 
    2. La prova orale consiste, per entrambi  gli  indirizzi,  in  un
colloquio teso a completare, per ciascun  indirizzo,  la  valutazione
della preparazione e dell'aggiornamento culturale del candidato nelle
materie di cui all'allegato A, Parte III. La prova  orale  in  lingua
inglese consiste nella lettura e nella traduzione di un  breve  testo
scritto in lingua, che costituisce la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. I candidati possono  sostenere  una  prova  orale  facoltativa
sulla conoscenza di non piu'  di  due  lingue  straniere  tra  quelle
indicate nell'allegato A,  Parte  III.  La  prova  orale  facoltativa
consiste nella lettura e nella traduzione di un breve  testo  scritto
nelle lingue prescelte, che costituisce la  base  per  il  colloquio.
Alla prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un  massimo
di 0,20 punti per ogni lingua. 
    5. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto delle prove in lingua  straniera,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    6. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale  e  nell'eventuale  prova   facoltativa.   L'elenco   e'
pubblicato nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1.

Art. 11 Graduatorie finali

				Art. 11 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. Sono formate due  graduatorie,  distinte  per  indirizzo.  Per
ciascuna graduatoria, il punteggio complessivo  e'  costituito  dalla
media tra il punteggio medio delle prove scritte e il punteggio della
prova orale. 
    2. Al punteggio complessivo e' aggiunto il punteggio della  prova
orale facoltativa. 
    3. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    4. Nella formazione delle graduatorie finali si tiene conto della
riserva di posti  di  cui  all'articolo  2,  nonche',  a  parita'  di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali.

Art. 12 Commissione esaminatrice

				Art. 12 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale  ai  sensi  dell'articolo  13,
commi 1 e 2; forma  gli  elenchi  degli  idonei  nelle  diverse  fasi
concorsuali e approva le graduatorie finali del concorso.

Art. 13 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale

				Art. 13 
 
Diari d'esame e avvisi pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª serie
                              speciale 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso devono presentarsi  per  sostenere  la  prova
selettiva nel giorno, nell'ora e nella sede  che  saranno  pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale  del  21  ottobre  2022 ,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda   di   partecipazione   e   dell'avviso   di
convocazione  che  sara'   disponibile   nell'applicazione   di   cui
all'articolo 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie
speciale saranno pubblicate, altresi', le informazioni sull'eventuale
richiesta di documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti
per l'ammissione, nonche' sulla data entro  la  quale  dovra'  essere
presentata  la  certificazione,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica, ai sensi dell'articolo 5, comma 6. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale  -  4ª  serie  speciale  del  secondo
venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva saranno
pubblicate: la data a partire dalla quale sara' disponibile  l'elenco
dei candidati ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al
diario delle medesime prove scritte; le  informazioni  inerenti  alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le
informazioni inerenti al diario della medesima prova orale. 
    3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
serie speciale e nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,
assumono valore di notifica a tutti  gli  effetti  e  possono  essere
sostituite,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   da
comunicazioni individuali ai singoli candidati.

Art. 14 Ricorsi

				Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile  ricorso,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma   2,   del
Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera
dei deputati, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale -  Serie  generale,
n. 243 del 19 ottobre 2009 , alla Commissione giurisdizionale  per  il
personale della Camera dei deputati, Via del Seminario, n. 76,  00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

Art. 15 Accesso agli atti del concorso

				Art. 15 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto  dall'articolo  7
del Regolamento dei concorsi per  l'assunzione  del  personale  della
Camera dei deputati e dal  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

Art. 16 Informazioni relative al concorso

				Art. 16 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Art. 17 Dati personali

				Art. 17 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  Responsabili  del
trattamento ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

Art. 18 Assunzione dei vincitori

				Art. 18 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste  dall'articolo  76
del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. Le graduatorie finali rimangono aperte per 36 mesi a decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 15 giugno 2022 
 
                                                  Il Presidente: Fico 
Il Segretario Generale: Castaldi

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    MATERIE OGGETTO DELLE PROVE D'ESAME

    Parte I

    Prova selettiva

    Indirizzo giuridico e indirizzo economico:
    Costituzione della Repubblica italiana
    Regolamento della Camera dei deputati

    Parte II

    Prove scritte

    Indirizzo giuridico:
    Storia d'Italia dal 1848 ad oggi
    Diritto privato o diritto amministrativo
    Diritto costituzionale
    Lingua inglese
    Indirizzo economico:
    Economia politica
    Diritto costituzionale
    Politica economica
    Lingua inglese

    Parte III

    Prova orale

    Indirizzo giuridico:
    Storia d'Italia dal 1848 ad oggi
    Diritto costituzionale
    Diritto parlamentare
    Diritto dell'Unione europea
    Diritto privato o diritto amministrativo
    Lingua inglese
    Indirizzo economico:
    Storia d'Italia dal 1848 ad oggi
    Diritto costituzionale o diritto parlamentare
    Economia politica
    Politica economica
    Statistica
    Lingua inglese
    Indirizzo giuridico e indirizzo economico
    Lingue straniere oggetto della prova orale facoltativa
    Francese
    Tedesco
    Spagnolo
    Russo
    Portoghese
    Cinese
    Arabo

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
    19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
    Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
    deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
    esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
    del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
    5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
    dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

    Art. 8.

    Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
    disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
    la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
    titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
    peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
    la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
    del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
    buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
    penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
    75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
    truffa e appropriazione indebita.
    Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
    disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
    interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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