CAMERA DEI DEPUTATI Pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto ai servizi di condizionamento e termoidraulica della Camera dei deputati (D.P. 17 giugno 2026, n. 2103). (26E03697)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 30-06-2026

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Pubblico concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico addetto ai servizi di condizionamento e termoidraulica della Camera dei deputati (D.P. 17 giugno 2026, n. 2103). (26E03697)
  • Categoria: Organi costituzionali
  • Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
  • Data: 30-06-2026
  • Scadenza: 14-08-2026

Art. 1 Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 17 giugno 2026,
n. 182, con la  quale  e'  stato  approvato  il  bando  del  pubblico
concorso, per esami, a 10 posti di Collaboratore tecnico  addetto  ai
servizi  di  condizionamento  e  termoidraulica  della   Camera   dei
deputati; 
    Visto l'articolo 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  Disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019,
n. 32, come modificata dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30 e
23 aprile 2025, n. 126, con la quale e' stata prevista, tra  l'altro,
la   sospensione   dell'efficacia   delle    disposizioni    previste
dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento
in materia di svolgimento congiunto delle procedure  di  reclutamento
del personale e di iscrizione nella terza sezione del Ruolo unico dei
dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 11 aprile 2019,  n.  32,  come  modificata
dalle deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109,
15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo 2023, n. 30 e  23  aprile  2025,  n.
126, ha previsto, in via transitoria, limitatamente alle procedure di
reclutamento avviate entro il 31 dicembre 2026,  fino  all'immissione
in ruolo dei candidati risultati vincitori o idonei,  la  sospensione
dell'efficacia  delle  norme  recate  dall'articolo   1,   comma   3,
dall'articolo 2 e dall'articolo  4,  comma  3,  nella  parte  in  cui
prevede  l'applicazione  ai  dipendenti  di  futura  assunzione   del
trattamento giuridico unitario stabilito con  conformi  deliberazioni
dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati e del  Consiglio
di Presidenza del Senato della Repubblica, delle Disposizioni in tema
di istituzione del Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,  e
dall'articolo 2, comma 1, dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 giugno  2019,
n. 38, con la quale e' stato approvato l'accordo  in  tema  di  stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  a  esito
delle  procedure  di  reclutamento  avviate  ai  sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di  Presidenza  11  aprile  2019,  n.  32,
successivamente  modificata  dalle  deliberazioni   dell'Ufficio   di
Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n.  165,  28  marzo
2023, n. 30 e 23 aprile 2025, n. 126; 
    Visti gli articoli 2, 7, 43, 44, 51, 52 e 53 del Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Visto l'articolo 52, comma 1, lettera a),  secondo  periodo,  del
Regolamento dei Servizi e del personale della  Camera  dei  deputati,
che, nello stabilire che possono  partecipare  ai  concorsi  pubblici
presso la Camera i cittadini italiani di eta' non inferiore a 18 anni
e non superiore a 40 anni, prevede altresi' che nei singoli bandi  di
concorso possano essere stabiliti limiti di eta' diversi in relazione
alla specifica natura della professionalita'; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza  21  dicembre
2012, n.  226,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza 14 luglio 1999, n. 161 resa esecutiva con  decreto  del
Presidente  della  Camera  dei  deputati  19  luglio  1999,  n.  1113
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza  27  luglio
2000, n. 242, resa esecutiva con decreto del Presidente della  Camera
dei deputati 27 luglio  2000 ,  n.  1563,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000, e con deliberazione dell'Ufficio
di Presidenza 23 aprile 2025, n. 125, resa esecutiva con decreto  del
Presidente della  Camera  dei  deputati  23  aprile  2025,  n.  1485,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale n. 115 del 20m aggio 2025; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 23 aprile 2025,
n.  126,  con  la  quale  e'  stato   ulteriormente   aggiornato   il
cronoprogramma  delle  procedure  concorsuali,   approvato   con   la
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5  giugno  2019,  n.  37,  e
aggiornato con le deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza  5  maggio
2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165 e 28 marzo 2023, n. 30; 
 
                            D E C R E T A 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per  esami,  a  10  posti  di
Collaboratore  tecnico  addetto  ai  servizi  di  condizionamento   e
termoidraulica (C18), con lo stato  giuridico  dei  dipendenti  della
Camera dei deputati assunti a esito delle procedure  di  reclutamento
avviate ai sensi della deliberazione dell'Ufficio  di  Presidenza  11
aprile 2019, n. 32, come modificata dalle deliberazioni  dell'Ufficio
di Presidenza 5 maggio 2021, n. 109, 15 giugno 2022, n. 165, 28 marzo
2023,  n.  30,  e  23  aprile  2025,  n.  126,   disciplinato   dalla
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza 5 giugno 2019, n. 38  e  con
il trattamento  economico  stabilito  ai  sensi  della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza 21 dicembre 2012, n. 226.

Art. 2 Riserva di posti

				Art. 2 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di  posti  pari  a  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'articolo 1 per coloro che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione al concorso

				Art. 3 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non inferiore agli anni 18 e non  superiore  agli  anni
45. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla  mezzanotte  del
giorno del compimento del 45° anno; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo  grado.  Qualora
il titolo di istruzione richiesto sia  stato  conseguito  all'estero,
esso e' considerato requisito valido per l'ammissione ove  sia  stato
dichiarato equivalente ovvero equipollente, ai sensi della  normativa
vigente, al titolo di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento  di  disciplina
per il personale, il cui testo e' riportato nell'allegato B, anche se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione. 
    2. Ai sensi  dell'articolo  52,  comma  3,  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati, qualora  a  carico
dei  vincitori  risultino  sentenze  definitive  di  condanna,  o  di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato articolo 8 del Regolamento di disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b).

Art. 4 Disposizioni sui requisiti per l'ammissione e sui titoli di preferenza

				Art. 4 
 
 
             Disposizioni sui requisiti per l'ammissione 
                     e sui titoli di preferenza 
 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione  di  equivalenza  ovvero   di   equipollenza   di   cui
all'articolo 3, comma 1, lettera c), fa fede la data di presentazione
della richiesta all'autorita'  competente.  I  titoli  di  preferenza
utili ai fini della formazione della graduatoria finale  sono  quelli
definiti in materia di concorsi pubblici dalla normativa vigente alla
data di scadenza del termine  utile  per  l'invio  delle  domande  di
partecipazione. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'articolo  3,  comma  1,  lettere  a),  b),   c),   e),   f),   e'
autocertificato dai candidati ai sensi dell'articolo 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso.

Art. 5 Domanda di partecipazione

				Art. 5 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per  via  telematica,  entro  le  ore  18:00   (ora   italiana)   del
quarantacinquesimo giorno successivo alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami",  esclusivamente  attraverso
l'applicazione    disponibile    all'indirizzo    concorsi.camera.it,
raggiungibile anche dal sito istituzionale della Camera dei  deputati
camera.it. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in
possesso  di  un'identita'  nell'ambito  del  Sistema   pubblico   di
identita'  digitale  (SPID)  o  essere  in   possesso   della   Carta
d'identita' elettronica (CIE). Chi  fosse  sprovvisto  dell'identita'
nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale  (SPID),  puo'
richiederla secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it. 
    2. Il termine di cui al comma 1 e' perentorio. La data e l'orario
di   invio   della   domanda   di   partecipazione   sono   attestati
dall'applicazione di cui al comma 1 che, allo scadere del termine  di
cui al medesimo comma 1, non permettera' piu' ne' la compilazione ne'
l'invio  della  domanda  di  partecipazione.  Al  fine   di   evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1 in prossimita' della scadenza del termine di cui al  medesimo
comma 1 e tenuto anche conto  del  tempo  necessario  per  completare
l'iter di compilazione e di invio della domanda di partecipazione, si
raccomanda di inviare per tempo  la  propria  candidatura.  Entro  il
termine di cui al comma 1 il candidato ha la possibilita' di ritirare
la  domanda   gia'   inviata,   mediante   l'apposita   funzionalita'
dell'applicazione,  e  di  presentarne  una  nuova,  effettuando   un
ulteriore pagamento del contributo di cui al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  €  15,00  (euro  quindici/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5. Tramite l'applicazione di cui al comma  1,  i  candidati  sono
chiamati ad autocertificare, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, il possesso  dei  requisiti  dichiarati  nella
domanda di partecipazione, consapevoli che, ai sensi dell'articolo 76
del citato decreto n. 445 del  2000,  le  dichiarazioni  mendaci,  la
falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti  ai  sensi  del
codice penale e delle leggi speciali in materia. 
    6. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore all'80 per cento sono esentati dalla prova  selettiva,  ove
prevista ai sensi dell'articolo  8,  comma  2,  e  sono  direttamente
ammessi  alla  prova  scritta,   previa   presentazione   di   idonea
documentazione comprovante il grado di invalidita', da allegare  alla
domanda  di  partecipazione.  Ai  fini  dell'esenzione  dalla   prova
selettiva, fa fede la documentazione inviata dai candidati  entro  lo
scadere  del   termine   utile   per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione  sia  accertata
successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i  candidati
possono comunicarla secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di cui al comma 1 del presente articolo. Ai sensi del presente comma,
per idonea documentazione deve intendersi il verbale di  accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica  dell'Azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta.

Art. 6 Richieste di assistenza alle prove d'esame

				Art. 6 
 
 
             Richieste di assistenza alle prove d'esame 
 
 
    1. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'articolo 3, comma
1, lettera d), ovvero in stato di gravidanza o in stato di puerperio,
che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove  d'esame,
dovranno  comunicare  l'esigenza  stessa  entro  la  data  e  con  le
modalita'  che  verranno  indicate  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  di  cui
all'articolo 13, comma 1, al fine di  consentire  la  predisposizione
delle misure necessarie, nonche' segnalare l'eventuale necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
    2. I candidati  dovranno  documentare  tali  condizioni  mediante
idonea certificazione, rilasciata da struttura sanitaria pubblica che
ne specifichi la natura,  da  presentare  entro  la  data  e  con  le
modalita' indicate al comma 1.

Art. 7 Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati

				Art. 7 
 
 
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione 
                   e comunicazioni con i candidati 
 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione  di  cui  all'articolo  5,  comma  1,
qualunque cambiamento dell'indirizzo di  posta  elettronica,  nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore.

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in una  prova  scritta  e  in  una  prova
orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale  da
pregiudicare l'efficienza e la  speditezza  dello  svolgimento  della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere,  su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove  d'esame  da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a  correzione  informatizzata,  concernenti  gli  argomenti  indicati
all'allegato A, Parte I. I quesiti oggetto della prova selettiva sono
estratti da un archivio, validato dalla Commissione esaminatrice.  La
mancata presenza del candidato nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede
stabiliti per la prova selettiva comporta l'esclusione automatica dal
concorso. La prova selettiva e' valutata partendo da base 60, con  la
sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata o plurima  e  di  0,8
punti per ogni risposta omessa. Il punteggio  riportato  nella  prova
selettiva e' comunicato agli interessati  mediante  pubblicazione  di
elenchi nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1. Il tempo  a
disposizione e' determinato dalla Commissione esaminatrice. 
    3. Ove il  numero  delle  domande  di  partecipazione  non  renda
possibile lo svolgimento contestuale della prova selettiva per tutti,
i candidati sono distribuiti in turni successivi mediante  sorteggio,
effettuato dalla Commissione esaminatrice, della  lettera  di  inizio
delle convocazioni.

Art. 9 Prova selettiva e prova scritta

				Art. 9 
 
 
                   Prova selettiva e prova scritta 
 
 
    1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai  sensi
dell'articolo  8,  comma  2,  l'ammissione  alla  prova  scritta   e'
deliberata al termine della prova selettiva. Sono ammessi alla  prova
scritta i candidati che, in base al punteggio riportato  nella  prova
selettiva, si siano collocati entro il 150° posto. Il predetto numero
di 150 ammessi puo' essere superato per  ricomprendervi  i  candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco  di  idoneita'.
L'elenco dei candidati  ammessi  alla  prova  scritta  e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 13. La  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla
prova scritta costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 14.  La  mancata  presenza  del  candidato  alla  prova
scritta, nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede  stabiliti,  comporta
l'esclusione automatica dal concorso. 
    2. La prova  scritta  consiste  nella  risposta  sintetica  a  un
questionario composto da dieci quesiti  a  risposta  aperta,  di  cui
cinque  concernenti  Elementi  sugli  impianti  di   climatizzazione,
condizionamento  e  riscaldamento,  due  concernenti  Elementi  sugli
impianti  di  ventilazione  meccanica  controllata,  due  concernenti
Elementi sugli impianti  idrico-sanitari,  uno  concernente  Elementi
sugli asservimenti elettrici per  gli  impianti  di  climatizzazione,
condizionamento, riscaldamento, ventilazione meccanica controllata  e
idrico-sanitari. Il tempo a disposizione e' di tre ore. 
    3. Nel giorno fissato per lo svolgimento della prova scritta,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, predispone tre questionari, ciascuno dei  quali  composto
da dieci quesiti, e li sottopone al sorteggio dei candidati. 
    4. La prova scritta e' corretta in forma anonima ed  e'  valutata
in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che  abbiano
riportato un punteggio pari almeno a 21/30.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'articolo  5,  comma  1,  in  conformita'
all'articolo 13. La  pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla
prova orale costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla  data  di
pubblicazione dell'elenco  medesimo  decorre  il  termine  di  trenta
giorni  per  la  proposizione   di   eventuali   ricorsi   ai   sensi
dell'articolo 14. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione e delle conoscenze  tecnico-operative,
nonche' dell'aggiornamento professionale del candidato nelle  materie
di cui all'allegato A, Parte III. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio, da sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova  orale.  L'elenco  e'  pubblicato  nell'applicazione   di   cui
all'articolo 5, comma 1.

Art. 11 Graduatoria finale

				Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media  tra
il punteggio della prova scritta e il punteggio della prova orale. 
    2. Il punteggio finale cosi' risultante costituisce il  punteggio
di concorso. 
    3. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti  di  cui  all'articolo  2,  nonche',  a  parita'  di
punteggio, dei titoli di preferenza di cui all'articolo 4, comma 1. A
tal fine, i candidati ammessi alla prova orale  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza a parita' di punteggio entro il giorno in cui hanno inizio
le prove orali.

Art. 12 Commissione esaminatrice

				Art. 12 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove, ove il bando  non  disponga  diversamente;  cura  l'osservanza
delle istruzioni impartite ai candidati per il  corretto  svolgimento
delle prove e dispone l'esclusione dei candidati  che  contravvengono
alle stesse; determina i criteri di  valutazione  delle  prove  e  le
valuta, attribuendo i relativi punteggi; fissa  i  termini  necessari
per consentire le comunicazioni relative alle fasi  del  procedimento
concorsuale ai sensi dell'articolo 13, commi 1 e 2; forma gli elenchi
degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva la  graduatoria
finale del concorso.

Art. 13 Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale

				Art. 13 
 
 
                  Diari d'esame e avvisi pubblicati 
            nella  Gazzetta  Ufficiale - 4ª Serie speciale 
 
 
    1. Nel caso in cui non abbia luogo  la  prova  selettiva  di  cui
all'articolo 8, comma 2, e salvo  quanto  previsto  al  comma  2  del
presente articolo, i candidati che non abbiano ricevuto comunicazione
di esclusione dal concorso devono presentarsi per sostenere la  prova
scritta il 25 settembre 2026 , in Roma, presso la Camera dei deputati,
piazza del Parlamento n. 25, muniti del documento di  riconoscimento,
in corso di validita', indicato nella domanda  di  partecipazione,  e
dell'avviso di convocazione che sara'  disponibile  nell'applicazione
di cui all'articolo  5,  comma  1.  Nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  n.  69
dell'8 settembre 2026  saranno indicate: le informazioni inerenti allo
svolgimento  della  prova  scritta;  le  informazioni  inerenti  alla
pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le
informazioni  inerenti  al  diario  della   medesima   prova   orale;
l'eventuale     richiesta     della     documentazione     necessaria
all'accertamento dei requisiti  per  l'ammissione,  nonche'  la  data
entro la quale dovra' essere presentata la certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, ai sensi dell'articolo 6. 
    2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'articolo 8, comma  2,  i  candidati  che  non  abbiano  ricevuto
comunicazione di  esclusione  dal  concorso  devono  presentarsi  per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e  nella  sede  che
saranno pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" n. 69 dell'8 settembre  2026 ,
muniti del  documento  di  riconoscimento,  in  corso  di  validita',
indicato  nella  domanda  di   partecipazione,   e   dell'avviso   di
convocazione  che  sara'   disponibile   nell'applicazione   di   cui
all'articolo 5, comma 1.  Nella  medesima  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  saranno
altresi' pubblicate le informazioni  sull'eventuale  richiesta  della
documentazione  necessaria   all'accertamento   dei   requisiti   per
l'ammissione,  nonche'  sulla  data  entro  la  quale  dovra'  essere
presentata  la  certificazione,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica, ai sensi dell'articolo 6. Nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  del
secondo venerdi' successivo all'ultima giornata della prova selettiva
saranno pubblicate: la data a partire dalla quale  sara'  disponibile
l'elenco dei candidati ammessi alla prova  scritta;  le  informazioni
inerenti al diario della  medesima  prova  scritta;  le  informazioni
inerenti alla pubblicazione dell'elenco dei  candidati  ammessi  alla
prova orale; le informazioni inerenti al diario della medesima  prova
orale. 
    3. Tutte le  informazioni  pubblicate  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  e
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, assumono valore  di
notifica a tutti gli effetti e possono essere sostituite, con  valore
di notifica a tutti gli  effetti,  da  comunicazioni  individuali  ai
singoli candidati.

Art. 14 Ricorsi

				Art. 14 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 1, comma  2,  del  Regolamento  per  la
tutela giurisdizionale dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati,
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale - Serie generale - n. 243 del  19
ottobre 2009  e disponibile nel sito istituzionale  della  Camera  dei
deputati  camera.it,  avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di
concorso e' proponibile ricorso alla Commissione giurisdizionale  per
il personale della Camera dei deputati, via  del  Seminario,  n.  76,
00186 Roma. In alternativa, il ricorso e'  proponibile  all'indirizzo
di        posta         elettronica         certificata         (PEC)
tutelagiurisdizionale@certcamera.it. 
    2. Il ricorso e' proponibile entro trenta giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'articolo 5, comma 1, degli elenchi degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale.

Art. 15 Accesso agli atti del concorso

				Art. 15 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso, secondo quanto previsto dall'articolo  7
del Regolamento dei concorsi per  l'assunzione  del  personale  della
Camera dei deputati e dal  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it.

Art. 16 Informazioni relative al concorso

				Art. 16 
 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate nell'applicazione di cui all'articolo  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it.

Art. 17 Dati personali

				Art. 17 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del Personale, Area reclutamento della Camera dei  deputati,
ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso  e  possono
essere comunicati a soggetti terzi che forniscono  specifici  servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento  della  medesima  procedura,
nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo  28  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il Titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it.

Art. 18 Assunzione dei vincitori

				Art. 18 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d). 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste  dall'articolo  76
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti a un  periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 17 giugno 2026 
 
                                               Il Presidente: Fontana 
Il Segretario generale: Castaldi

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    PROVE D'ESAME


    Parte I
    Prova selettiva (eventuale)

    Elementi sugli impianti di climatizzazione, condizionamento e
    riscaldamento
    Elementi sugli impianti di ventilazione meccanica controllata
    Elementi sugli impianti idrico-sanitari
    Elementi sugli asservimenti elettrici per gli impianti di
    climatizzazione, condizionamento, riscaldamento, ventilazione
    meccanica controllata e idrico-sanitari

    Parte II
    Prova scritta

    Elementi sugli impianti di climatizzazione, condizionamento e
    riscaldamento
    Elementi sugli impianti di ventilazione meccanica controllata
    Elementi sugli impianti idrico-sanitari
    Elementi sugli asservimenti elettrici per gli impianti di
    climatizzazione, condizionamento, riscaldamento, ventilazione
    meccanica controllata e idrico-sanitari

    Parte III
    Prova orale

    Elementi sugli impianti di climatizzazione, condizionamento e
    riscaldamento
    Elementi sugli impianti di ventilazione meccanica controllata
    Elementi sugli impianti idrico-sanitari
    Elementi sugli asservimenti elettrici per gli impianti di
    climatizzazione, condizionamento, riscaldamento, ventilazione
    meccanica controllata e idrico-sanitari
    Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
    luoghi di lavoro, anche con riferimento alla sicurezza dei cantieri
    Elementi di ordinamento della Repubblica italiana

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    ARTICOLO 8 DEL REGOLAMENTO
    DI DISCIPLINA PER IL PERSONALE

    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
    19 febbraio 1969, resa esecutiva con decreto del Presidente della
    Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo 1969, come modificato con
    deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio 1989, resa
    esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
    del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
    5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
    dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990)

    Art. 8.

    Si puo' incorrere nella destituzione, previo procedimento
    disciplinare, per condanna passata in giudicato, per delitti contro
    la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV del
    titolo I del libro II del Codice penale; ovvero per delitto di
    peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro
    la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457, 495, 498
    del Codice penale, per delitti contro la moralita' pubblica ed il
    buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537 del Codice
    penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958, n.
    75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto,
    truffa e appropriazione indebita.
    Si incorre nella destituzione, escluso il procedimento
    disciplinare, per condanna, passata in giudicato, che importi la
    interdizione perpetua dai pubblici uffici.

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