SENATO DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare. (20E00506)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 4 del 14-01-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a trenta posti di Assistente parlamentare. (20E00506)
  • Categoria: Organi costituzionali
  • Ente: SENATO DELLA REPUBBLICA
  • Data: 14-01-2020
  • Scadenza: 14-02-2020

Art. 1 Posti messi a concorso

IL PRESIDENTE 
                     DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto  l'art.  12  del  Testo  Unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del  Senato   della
Repubblica, d'ora in poi denominato Testo Unico; 
    Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica  di
cui al Decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi; 
    Vista la deliberazione n. 11 del 6 giugno 2019, con la  quale  il
Consiglio di Presidenza  del  Senato  ha  sospeso  l'efficacia  delle
disposizioni previste dall'Accordo istitutivo  del  ruolo  unico  dei
dipendenti del Parlamento in materia di svolgimento  congiunto  delle
procedure di reclutamento del personale e di iscrizione  nella  terza
sezione del ruolo unico del personale di  futura  assunzione,  ed  ha
conseguentemente  autorizzato  l'indizione  di  nuove  procedure   di
concorso secondo quanto previsto dal citato art. 12 del Testo Unico e
dal Regolamento dei concorsi; 
    Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma   3,   della   predetta
deliberazione n. 11/2019, il quale prevede che i  dipendenti  assunti
in esito alle procedure di concorso indette ai sensi dei commi 1 e  2
sono   iscritti   nella   sezione   del    ruolo    unico    relativa
all'Amministrazione del Senato; 
    Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27  del  30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del  personale  del
Senato; 
    Vista la deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato
della Repubblica n.  18  del  30  luglio  2013,  cui  e'  stata  data
attuazione con il Decreto del Presidente del Senato della  Repubblica
del 31 luglio 2013, n. 12008, con i quali sono definiti i trattamenti
stipendiali per i dipendenti da assumere a decorrere  dal  1°  agosto
2013; 
    Considerato che, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del Testo Unico,
per  l'accesso  alla  carriera  degli  Assistenti   parlamentari   e'
richiesto il diploma di istruzione secondaria di primo grado  e  che,
secondo quanto  previsto  dall'art.  2,  comma  3,  lettera  g),  del
Regolamento dei concorsi, nonche' dall'art. 1, comma 2, della  citata
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 30  luglio  2019,
nel bando sono stabiliti, tra i requisiti di  ammissione,  il  limite
massimo di eta' e il punteggio minimo con il quale il predetto titolo
di studio deve essere conseguito; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trenta posti  di
Assistente  parlamentare  della  professionalita'  generale,  con  il
trattamento economico stabilito dal Decreto del Presidente del Senato
della Repubblica n. 12008 del 31 luglio 2013, e  lo  stato  giuridico
stabilito dalle deliberazioni del Consiglio di Presidenza vigenti  in
materia alla data dell'assunzione. 
    2. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art.  2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi. I  candidati  sono  tenuti,  a
pena  di  decadenza,  a  presentare  i  titoli  di  preferenza  e   a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il  giorno  in  cui
hanno inizio le prove orali. 
    3.  E'  sempre  in  facolta'  dell'Amministrazione   adibire   il
personale cosi' assunto a tutti i Servizi ed Uffici del Senato e,  in
presenza  delle   qualificazioni   necessarie,   anche   a   mansioni
tecnico-specialistiche.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso del diploma di scuola secondaria di  primo
grado con un voto non inferiore a 8/10 oppure - se rilasciato secondo
l'ordinamento previgente - di scuola media con giudizio non inferiore
a buono, ovvero siano in possesso di titolo di studio riconosciuto  o
dichiarato  equipollente  al  suddetto  diploma,  con   provvedimento
dell'autorita'   italiana   competente;    dal    provvedimento    di
riconoscimento  ovvero  dalla  dichiarazione  di  equipollenza   deve
risultare, altresi', a  quale  votazione  prevista  per  il  predetto
diploma equivalga la  valutazione  riportata  nel  titolo  di  studio
conseguito. Qualora il candidato, alla data di scadenza  del  termine
per l'invio della domanda di partecipazione al concorso, non  sia  in
possesso del provvedimento  con  la  dichiarazione  di  equipollenza,
fara' fede la data di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'
competente. Si  prescinde  dalla  votazione  richiesta,  ma  non  dal
conseguimento dei predetti diplomi, per  i  candidati  che  siano  in
possesso di diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado  (ivi
compreso  quello  conseguito  all'estero  e  dichiarato  equipollente
dall'autorita' italiana competente); 
      d)  abbiano  un'eta'  non  inferiore  ai diciotto  anni  e  non
superiore ai trentacinque anni. Il limite di eta'  e'  da  intendersi
superato   alla   mezzanotte   del   giorno   del   compimento    del
trentacinquesimo anno; 
      e)  siano  in  possesso  dell'idoneita'  fisica  relativa  alle
specifiche  mansioni   professionali   dell'Assistente   parlamentare
indicate all'art. 27 del Testo Unico. 
    2. Ai fini della partecipazione al concorso,  ai  dipendenti  del
Senato della Repubblica non e' richiesto il requisito di cui al comma
1, lettera d). 
    3. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine   utile   per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3. 
    4. L'Amministrazione si riserva  di  provvedere  anche  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
con modalita' telematica, entro la data di scadenza indicata al comma
successivo,  esclusivamente  attraverso  la  specifica   applicazione
informatica     disponibile     all'indirizzo      concorsi.senato.it
raggiungibile anche dal sito istituzionale  del  Senato  (senato.it).
Per accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di
un'identita' nell'ambito del Sistema Pubblico di  Identita'  Digitale
(SPID). Qualora il candidato ne  fosse  sprovvisto  puo'  richiederla
secondo le procedure indicate nel sito spid.gov.it 
    2. La procedura di compilazione ed invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore diciotto
(ora  italiana)  del  trentunesimo  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente  avviso  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce  alla  stessa
il numero identificativo e, allo scadere del termine di cui al  comma
2, non permettera' piu' ne' la compilazione ne' l'invio della domanda
di partecipazione. Qualora il termine di cui al  precedente  comma  2
non sia ancora scaduto, il candidato ha la possibilita'  di  ritirare
la  domanda  gia'  inviata  mediante  l'apposita   funzionalita'   di
cancellazione dell'applicazione informatica,  e  di  presentarne  una
nuova effettuando un ulteriore pagamento del  contributo  di  cui  al
successivo comma 6. 
    4. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la  stampa  della  ricevuta,  prodotta  dal
sistema  informatico,  sulla  quale  saranno   indicati   il   numero
identificativo di ricezione attribuito dall'applicazione informatica,
nonche' la data e l'ora di presentazione della domanda stessa. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
ed invio telematico di cui al comma 1. 
    6. A parziale copertura delle spese della procedura  di  concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria, in  nessun
caso rimborsabile, pari a euro 10,00 (euro dieci/00),  attraverso  il
sistema   PagoPA,   sulla   base    delle    indicazioni    riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente
comma 2, il candidato ha  l'obbligo  di  comunicare,  utilizzando  le
apposite funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento  dell'indirizzo  di  posta  elettronica,   dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il  rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID. 
    8.  Il  candidato,  qualora  riconosciuto  persona   affetta   da
patologie  limitatrici  dell'autonomia  -   non   incompatibili   con
l'idoneita'   fisica   in   relazione   alle   specifiche    mansioni
professionali dell'Assistente parlamentare indicate all'art.  27  del
Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e)
- nella domanda presentata per via telematica dovra'  fare  esplicita
richiesta dell'ausilio necessario per la  partecipazione  alla  prova
preliminare  e  alle  altre  prove  di  concorso  in  relazione  alla
patologia posseduta,  nonche'  segnalare  l'eventuale  necessita'  di
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle  stesse,  al  fine   di
consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti  a
garantire la regolare partecipazione al concorso. La patologia dovra'
inoltre essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata
da struttura sanitaria pubblica, che  ne  specifichi  la  natura,  da
allegare alla domanda telematica.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni
indicate nei periodi  precedenti  siano  intervenute  successivamente
allo  scadere  del  termine  utile  per  l'invio  della  domanda   di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo  le  modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1 del presente articolo. 
    9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun
onere per la mancata possibilita'  di  invio,  la  dispersione  o  il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale: 
      a) le generalita' e la residenza; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego  in  relazione
alle specifiche mansioni professionali  dell'Assistente  parlamentare
indicate  all'art.  27  del  Testo  Unico,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera e); 
      f) il possesso del  requisito  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera c), con le prescritte dichiarazioni di equipollenza qualora i
titoli di studio siano stati conseguiti all'estero; 
      g) se risultino a loro carico  condanne  penali,  indicando  in
caso  affermativo  gli  articoli  di  legge  per  cui   siano   state
pronunciate (questa dichiarazione deve  essere  effettuata  anche  se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione); 
      h) se abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico,
indicando in caso affermativo  gli  articoli  di  legge  per  cui  e'
avviato il procedimento; 
      i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego (il mancato superamento del  periodo  di  prova,  la
destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua
dai  pubblici  uffici,  la  dispensa  dal  servizio,   la   decadenza
dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  n.
3/1957; non e'  richiesto  di  indicare  anche  eventuali  dimissioni
volontarie dall'impiego); 
      l) il proprio recapito ai fini delle comunicazioni relative  al
concorso. 
    11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare una o  piu'
lingue - scelte tra le seguenti: francese, tedesco o spagnolo - nelle
quali intendono  sostenere  le  prove  orali  facoltative  di  lingua
straniera. 
    12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 
    13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati  altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 
    14. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e 76  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 4 Irricevibilita' delle domande

				Art. 4 
 
 
                    Irricevibilita' delle domande 
 
 
    1. Eventuali domande redatte  o  presentate  al  di  fuori  o  in
aggiunta alle modalita' previste dal precedente art.  3  non  saranno
prese in considerazione.

Art. 5 Cause di esclusione dal concorso

				Art. 5 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati: 
      a) che non siano cittadini italiani; 
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) che non siano in  possesso  del  titolo  di  studio  secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera c); 
      d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto  anni  o  superiore
a trentacinque anni, nel caso non siano dipendenti del Senato; 
      e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in  relazione
alle specifiche mansioni professionali  dell'Assistente  parlamentare
di cui all'art. 27 del Testo Unico, secondo quanto previsto dall'art.
2, comma 1, lettera e). 
    2. Il  candidato  ricevera'  notizia  di  determinazioni  che  lo
escludono  dal  concorso  all'interno  dell'apposita  area  riservata
dell'applicazione  informatica   di   gestione   della   domanda   di
partecipazione. 
    3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato  puo'  disporre
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento  della  procedura  di
concorso ove venga accertata la mancanza di tali requisiti alla  data
di scadenza del termine per l'invio della domanda  di  partecipazione
al concorso con le modalita' di cui all'art. 3.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con   successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi. 
    2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti
per le prove facoltative di lingua. 
    3.  Per  la  correzione  delle  prove  scritte,  la   Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni, ai sensi dell'art.
3 del Regolamento dei concorsi.

Art. 7 Diario della prova preliminare

				Art. 7 
 
 
                   Diario della prova preliminare 
 
 
    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi  ed  esami"  -  del  21  aprile  2020   viene  data
comunicazione del diario della prova preliminare. Tale  comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2.  Nella  predetta   Gazzetta   Ufficiale   puo'   essere   data
comunicazione della nuova data  di  pubblicazione  del  diario  della
prova preliminare, in caso di eventuale rinvio. 
    3. Fermo restando quanto previsto al comma  1,  la  comunicazione
del diario della prova sara' data anche a mezzo dell'applicazione  di
cui all'art. 3, comma 1. 
    4.   I   candidati   che   non   abbiano   ricevuto   da    parte
dell'Amministrazione del Senato della Repubblica alcuna comunicazione
di irricevibilita' della domanda ovvero di  esclusione  dal  concorso
sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere   la   suddetta   prova,
all'indirizzo indicato,  nel  giorno  e  nell'ora  specificati  nella
citata Gazzetta Ufficiale di cui al comma  1,  muniti  del  documento
legale di identita' indicato nella domanda e della stampa  su  foglio
A4 della comunicazione  di  convocazione  disponibile  nella  sezione
riservata dell'applicazione informatica di cui all'art. 3,  comma  1.
Sono esclusi i candidati sprovvisti del documento di identita'. 
    5. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una  o  piu'  sessioni  d'esame,  il  Presidente  della   Commissione
esaminatrice stabilisce la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.

Art. 8 Diario delle prove successive a quella preliminare

				Art. 8 
 
 
         Diario delle prove successive a quella preliminare 
 
 
    1. La comunicazione del diario delle prove successive alla  prova
preliminare avviene secondo  le  modalita'  indicate  nella  Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1.  La  comunicazione  del  diario
delle prove puo' avvenire anche  a  mezzo  dell'applicazione  di  cui
all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o  pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1  -  assumono
valore di notifica  a  tutti  gli  effetti.  Le  comunicazioni  orali
fornite ai candidati durante  lo  svolgimento  delle  prove  assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche  con  riferimento  alla
convocazione dei candidati a prove successive.

Art. 9 Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati

				Art. 9 
 
 
                Convocazione dei candidati alle prove 
                      e notifica dei risultati 
 
 
    1. Per tutte  le  prove,  la  convocazione  dei  candidati  segue
l'ordine  alfabetico  dei  cognomi,  salva  la  possibilita'  per  la
Commissione esaminatrice di procedere  all'estrazione  della  lettera
durante lo svolgimento delle prove scritte per  la  convocazione  dei
candidati ammessi alle prove orali e tecniche. 
    2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui  all'art.  3,
comma 1. 
    3. Le modalita' di notifica dei  risultati  delle  prove  possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati  durante  lo  svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10 Prova preliminare

				Art. 10 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a  sostenere  la
prova preliminare consistente in 50 quesiti attitudinali  a  risposta
multipla. I predetti quesiti  sono  in  numero  di  20  di  carattere
logico-matematico (ragionamento numerico, ragionamento deduttivo), in
numero di 20  di  carattere  critico-verbale  (comprensione  verbale,
ragionamento verbale, ragionamento critico-verbale) e in numero di 10
volti ad accertare la conoscenza della lingua inglese in un grado non
inferiore al livello di  competenza  B1  di  cui  al  "Quadro  comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" (CEFR). 
    2.  Per  la  predetta  prova  preliminare  i  candidati  hanno  a
disposizione sessanta minuti. 
    3. I quesiti oggetto della prova preliminare sono estratti da  un
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice, reso pubblico  con
le modalita' di cui all'art. 7,  comma  1,  non  oltre  il  ventesimo
giorno precedente la data di inizio della prova preliminare. 
    4.  In  sede  di  valutazione  della  prova  preliminare,   viene
attribuito 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti;  sono  invece
sottratti, rispettivamente, 0,30 punti per  ogni  risposta  errata  o
plurima e 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e'  ammessa  la
consultazione di vocabolari e dizionari, di  testi,  di  tavole,  ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei  di  qualsiasi  specie,
ivi compresi smartphone, smartwatch  e  tablet  e  similari.  Non  e'
consentito  ai  candidati,  durante  la  prova,  di  comunicare,   in
qualunque  modo,  tra  loro.  L'inosservanza  di  tali  disposizioni,
nonche'  di  ogni  altra  disposizione  stabilita  dalla  Commissione
esaminatrice per lo svolgimento  della  prova,  comporta  l'immediata
esclusione dalla prova preliminare. 
    6.   La   correzione   del   foglio-risposte   viene   effettuata
automaticamente con supporti elettronici. La casella  prescelta  deve
essere totalmente annerita secondo le istruzioni che vengono  fornite
in sede di esame. Un imperfetto annerimento della  casella  da  parte
dei candidati puo' comportare errata attribuzione di  punteggio.  Sul
foglio-risposte  non  e'  consentito  effettuare   correzioni.   Dopo
l'inizio della prova il  foglio-risposte  non  viene  sostituito  per
nessun motivo. Il mancato annerimento di caselle  a  campo  obbligato
necessario per la correzione comporta l'annullamento automatico della
prova corrispondente. 
    7. Sono ammessi alle  prove  scritte  i  candidati  che  si  sono
classificati fino al trecentesimo posto in ordine di graduatoria.  Il
predetto numero  di  trecento  ammessi  potra'  essere  superato  per
ricomprendervi i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto  utile
della graduatoria. 
    8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.

Art. 11 Prove scritte

				Art. 11 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte sono: 
      a) 5 quesiti sulla storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri  e
5 quesiti sull'ordinamento costituzionale italiano; 
      b)  5  quesiti  concernenti  il  primo  soccorso  e  5  quesiti
concernenti  la  sicurezza  sul   lavoro,   compresa   la   sicurezza
antincendio, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 
      c) la traduzione di un testo dalla lingua inglese - con livello
di competenza B1 di cui al "Quadro comune europeo di riferimento  per
la conoscenza delle lingue" (CEFR)  -  alla  lingua  italiana,  senza
l'ausilio di vocabolario. 
    2. Per lo svolgimento di ciascuna  prova  scritta,  il  candidato
avra' a disposizione due ore. 
    3. Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  i  candidati  non
potranno introdurre nella sala di esame  testi  di  alcun  tipo,  ne'
supporti elettronici o cartacei di  qualsiasi  specie,  ivi  compresi
smartphone, smartwatch e tablet e  similari.  Non  e'  consentito  ai
candidati, durante le prove, di comunicare, in  qualunque  modo,  tra
loro. L'inosservanza di tali  disposizioni,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione stabilita dalla Commissione  per  lo  svolgimento  della
prova,  comportera'   l'immediata   esclusione   dal   concorso.   La
Commissione puo' disporre l'eventuale consultazione di testi messi  a
disposizione per tutti i candidati su apposite postazioni. 
    4. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si  intendono  superate  se  il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 42
punti e un punteggio non inferiore a 12  punti  in  ciascuna  singola
prova.

Art. 12 Prove orali e tecniche

				Art. 12 
 
 
                       Prove orali e tecniche 
 
 
    1. I candidati che hanno superato le prove scritte sono  chiamati
a sostenere le prove orali e tecniche di cui al comma 2. 
    2. Le prove orali e tecniche sono le seguenti: 
      a)  una  prova  tendente  ad  accertare  la  preparazione   del
candidato sulla storia d'Italia dal 1861 ai giorni nostri; 
      b)  una  prova  tendente  ad  accertare  la  preparazione   del
candidato sull'ordinamento costituzionale italiano; 
      c) lettura e  traduzione  di  un  brano  scritto  nella  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione, con livello di competenza B1 di cui al "Quadro  comune
europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue" (CEFR); 
      d) una prova tecnica volta ad  accertare  la  conoscenza  delle
principali informazioni sul Senato  della  Repubblica  nella  sezione
"Relazioni con i cittadini" del sito istituzionale www.senato.it 
      e) una prova tecnica mediante l'utilizzo di personal  computer,
tendente ad accertare la conoscenza di programmi "Microsoft ®  Excel"
e "Microsoft ® Word". 
    3. A ciascuna delle prove  orali  e  tecniche  e'  attribuito  un
punteggio massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il
candidato riporta in esse un punteggio complessivo non inferiore a 35
punti e non meno di 6 punti in ciascuna prova. 
    4. I candidati che ne  abbiano  fatta  espressa  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una  o  piu'
prove facoltative di lingua straniera, da scegliere tra le  seguenti:
francese, tedesco, spagnolo. 
    5. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua e' valutata per non
piu' di 2 punti e consiste nella lettura e  traduzione  di  un  breve
testo scritto, che costituisce la base per successive domande  e  per
una conversazione.

Art. 13 Graduatoria finale

				Art. 13 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  e'
determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nelle prove  scritte,
orali e tecniche, ivi comprese quelle facoltative. 
    2. Nella formazione della graduatoria sono applicate,  a  parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi del Senato
della Repubblica. A tal fine, i candidati ammessi  alle  prove  orali
devono presentare i documenti comprovanti il possesso di  titoli  che
diano luogo alla preferenza  a  parita'  di  punteggio.  Tali  titoli
devono essere posseduti alla data di scadenza del termine  utile  per
l'invio   della   domanda   di   partecipazione   al   concorso.   La
documentazione comprovante  il  possesso  degli  stessi  titoli  deve
essere  presentata,  a  pena  di  decadenza,  da  parte  di   ciascun
candidato, entro il giorno in cui hanno inizio  le  prove  orali,  ai
sensi dell'art. 1, comma 2, del presente bando.

Art. 14 Accertamenti sanitari

				Art. 14 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono  sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia  dell'Amministrazione
al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche  mansioni   professionali   dell'Assistente   parlamentare
indicate  all'art.  27  del  Testo  Unico,  secondo  quanto  previsto
dall'art. 2, comma 1, lettera e).

Art. 15 Assunzione dei vincitori

				Art. 15 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che viene  loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione
indicati  loro  dall'Amministrazione  del  Senato  della  Repubblica,
secondo la normativa vigente. 
    2. Qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti,  il
Presidente  del  Senato  della  Repubblica,  acquisita  la   relativa
documentazione, valuta - in relazione alla  gravita'  del  reato,  al
tempo trascorso e alla condotta successiva - se vi sia compatibilita'
con  lo  svolgimento   di   attivita'   al   servizio   dell'Istituto
parlamentare. 
    3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale  del  Senato,
nella carriera  degli  Assistenti  parlamentari  con  il  trattamento
economico stabilito dalla deliberazione del Consiglio  di  Presidenza
del Senato della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013,  cui  e'  stata
data attuazione con Decreto del Presidente del Senato n. 12008 del 31
luglio 2013, e lo stato giuridico stabilito dalle  deliberazioni  del
Consiglio di Presidenza vigenti in materia alla data dell'assunzione. 
    4. I vincitori sono sottoposti a un periodo  di  esperimento,  ai
sensi  dell'art.  15  del  Testo  Unico  delle  norme   regolamentari
dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del  Senato   della
Repubblica, della durata di un anno e sono  confermati  in  ruolo  se
hanno  superato  favorevolmente  l'esperimento  stesso.  Durante   il
periodo di esperimento hanno gli stessi doveri del personale di ruolo
e godono dello stesso trattamento  economico  iniziale.  In  caso  di
conferma in ruolo il periodo di esperimento e' valutato a  tutti  gli
effetti come servizio di ruolo.

Art. 16 Ricorsi

				Art. 16 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18  del
Regolamento dei concorsi - alla Commissione  contenziosa  del  Senato
della Repubblica, il cui indirizzo  postale  e'  il  seguente:  Corso
Rinascimento n. 40 - 00186 Roma. I ricorsi devono essere proposti,  a
pena di inammissibilita', entro trenta  giorni  dalla  comunicazione,
anche a mezzo di  affissione,  dei  provvedimenti  che  si  ritengono
lesivi; a tal fine fara' fede la data del timbro postale di invio.

Art. 17 Accesso agli atti del concorso

				Art. 17 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16  del  Regolamento
dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto  ed  attuale
per  la  tutela  di  situazioni  giuridiche  direttamente  rilevanti,
collegato al documento al quale e'  chiesto  l'accesso.  A  tal  fine
possono  inviare  la  relativa  richiesta   alla   Segreteria   della
Commissione esaminatrice. 
    2. L'esercizio del diritto di accesso puo'  essere  differito  al
termine  della  procedura  di  concorso  per  esigenze  di  ordine  e
speditezza della procedura stessa. 
    3. Per quanto non previsto dal predetto art. 16  del  Regolamento
dei concorsi, si rinvia al Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi   del   Senato   della   Repubblica,   approvato   con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno  2019  e
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 186, del 9 agosto 2019 .

Art. 18 Dati personali

				Art. 18 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
conservati  presso  il  Servizio  del  Personale  del  Senato   della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso
ed  ai  sensi  del  Regolamento  del  Senato  della  Repubblica   sul
trattamento dei dati personali, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale
n. 221 del 22 settembre 2006 , e ai  sensi  del  Regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016.
Titolare del trattamento dei dati personali e' l'Amministrazione  del
Senato della Repubblica. I medesimi dati  possono  essere,  altresi',
comunicati a soggetti  terzi  che  forniscono  specifici  servizi  di
elaborazione di dati strumentali allo svolgimento della procedura  di
concorso. 
    2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il
candidato dovra' prendere  visione  dell'informativa  resa  ai  sensi
dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 2016/679  e  dovra'  fornire  il
proprio consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli
articoli 9 e 10 del  richiamato  Regolamento  (UE)  n.  2016/679.  Il
conferimento dei dati personali e' da  considerarsi  obbligatorio  ai
fini della partecipazione alla procedura di concorso.

Art. 19 Informazioni

				Art. 19 
 
 
                            Informazioni 
 
 
    1. Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati
possono    consultare    l'applicazione    informatica    disponibile
all'indirizzo concorsi.senato.it nonche' il sito Internet del  Senato
della Repubblica (in particolare, la pagina "Concorsi" della  sezione
"Amministrazione"). 
      Roma, 18 dicembre 2019 
 
                                     Il Presidente: Alberti Casellati

Torna su