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- Atto numero 25E02639 del 06-05-2025
SENATO DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare (25E02639)
Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 06-05-2025
I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.
- Scheda di sintesi
- Concorso
- Allegati
- Titolo: Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare (25E02639)
- Categoria: Organi costituzionali
- Ente: SENATO DELLA REPUBBLICA
- Data: 06-05-2025
- Scadenza: 06-06-2025
Art. 1 E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare. 2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: dodici posti [...]
IL PRESIDENTE
DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 12 del Testo unico delle norme regolamentari
dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato della
Repubblica, d'ora in poi denominato Testo unico;
Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27 del 30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del personale del
Senato;
Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza del Senato
della Repubblica n. 18 del 30 luglio 2013, cui e' stata data
attuazione con il decreto del Presidente del Senato della Repubblica
n. 12008 del 31 luglio 2013;
Decreta:
Art. 1
Posti messi a concorso
1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti
di Consigliere parlamentare.
2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: dodici posti
riservati ai candidati che sostengono le prove per l'indirizzo
giuridico; tre posti riservati ai candidati che sostengono le prove
per l'indirizzo economico. E' consentita la partecipazione per uno
solo degli indirizzi previsti dal presente bando.
3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno dei
due indirizzi sono portati in aggiunta a quelli messi a concorso
nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito degli stessi
comprenda candidati idonei non vincitori, secondo l'ordine di
punteggio complessivo riportato da questi ultimi. Si applica altresi'
quanto previsto dall'art. 13, comma 4.
4. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art. 2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi. I candidati sono tenuti, a
pena di decadenza, a presentare i titoli di preferenza e a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui si
sostengono le prove orali.
5. E' sempre facolta' dell'Amministrazione adibire il personale
cosi' assunto a tutti i Servizi e Uffici del Senato, nonche'
all'esercizio di tutte le funzioni previste per i Consiglieri
parlamentari.
Art. 2 Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; [...]
Art. 2
Requisiti per l'ammissione
1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati:
a) siano cittadini italiani;
b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) siano in possesso di laurea magistrale di cui al decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea specialistica di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, oppure diploma
di laurea del vecchio ordinamento (previgente al citato decreto
ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale 9
luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009 , conseguita con una votazione
almeno pari a 105/110 o equivalente;
d) abbiano un'eta' non inferiore a diciotto e non superiore a
quarantasette anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato alla
mezzanotte del giorno del compimento del quarantasettesimo anno;
e) abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione alle
specifiche funzioni del Consigliere parlamentare.
2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione al concorso secondo quanto previsto dall'art. 3, comma
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere posseduto
alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed
esami".
3. Il titolo di cui al comma 1, lettera c), ove conseguito
all'estero, deve essere stato dichiarato equipollente alla laurea
richiesta con provvedimento dell'autorita' italiana competente; dal
provvedimento di riconoscimento ovvero dalla dichiarazione di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
il predetto diploma di laurea equivalga la valutazione riportata nel
titolo di studio conseguito. Qualora il candidato, alla data di
scadenza del termine per l'invio della domanda di partecipazione al
concorso, non sia in possesso del provvedimento con la dichiarazione
di equipollenza, fa fede la data di presentazione della richiesta
all'autorita' competente.
4. L'Amministrazione si riserva di provvedere, anche d'ufficio,
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere in qualunque
momento della procedura di concorso la presentazione dei documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.
5. Al personale di cui all'art. 13, comma 4, non e' richiesto, ai
fini della partecipazione al concorso, il requisito di cui al comma
1, lettera d).
Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalita' telematica, entro il termine perentorio indicato al comma 2, esclusivamente attraverso la specifica applicazione [...]
Art. 3
Domanda di partecipazione
1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata
con modalita' telematica, entro il termine perentorio indicato al
comma 2, esclusivamente attraverso la specifica applicazione
informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it. Per
accedere all'applicazione il candidato deve essere in possesso di
un'identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita'
digitale (SPID) o della Carta di identita' elettronica (CIE).
2. La procedura di compilazione e invio telematico della domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18 (ora
italiana) del trentunesimo giorno successivo a quello di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".
3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce alla stessa
il numero identificativo e, dalla scadenza del termine di cui al
comma 2, non consente ne' la compilazione ne' l'invio della domanda
di partecipazione. Qualora il termine di cui al comma 2 non sia
ancora scaduto, il candidato ha la possibilita' di ritirare la
domanda gia' inviata mediante l'apposita funzionalita' di
cancellazione disponibile nell'applicazione informatica e di
presentarne una nuova.
4. Dopo aver inviato la domanda, il candidato deve effettuare la
stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico.
5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione
e invio telematico attraverso la specifica applicazione informatica
di cui al comma 1.
6. A parziale copertura delle spese della procedura di concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a euro
20,00 (euro venti/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle
indicazioni riportate nell'applicazione di cui al comma 1. Il
contributo non e' in nessun caso rimborsabile ed e' nuovamente dovuto
nel caso in cui il candidato si avvalga della facolta', di cui al
comma 3, di ritirare la domanda e presentarne una nuova.
7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al comma 2,
il candidato ha l'obbligo di comunicare, utilizzando le apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui al comma 1, qualunque
cambiamento dell'indirizzo di posta elettronica o dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID o CIE.
8. Il candidato, qualora riconosciuto persona affetta da
patologie limitatrici dell'autonomia, non incompatibili - secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e) - con l'idoneita'
fisica in relazione alle specifiche funzioni del Consigliere
parlamentare, nella domanda presentata per via telematica deve fare
esplicita richiesta dell'ausilio necessario per la partecipazione
alla prova preliminare e alle altre prove di concorso in relazione
alla propria patologia, nonche' segnalare l'eventuale necessita' di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle stesse, al fine di
consentire - secondo le determinazioni della Commissione esaminatrice
- la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione al concorso. La patologia deve inoltre
essere documentata mediante idonea certificazione, rilasciata da
struttura sanitaria pubblica, che ne specifichi la natura, da
allegare alla domanda telematica. Nel caso in cui le condizioni
indicate nei periodi precedenti intervengano successivamente alla
scadenza del termine utile per l'invio della domanda di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo le modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 1. Le disposizioni del
presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per i casi
di avanzato stato di gravidanza nonche' di puerperio.
9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne' alcun
onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione nella domanda di partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale o
da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del
cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi
informatici, postali o telegrafici non imputabili a colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso
fortuito o a forza maggiore.
10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale:
a) le generalita' e la residenza;
b) la data e il luogo di nascita;
c) il possesso della cittadinanza italiana nonche' l'eventuale
possesso di ulteriori cittadinanze;
d) il godimento dei diritti civili e politici;
e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare;
f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), nel rispetto di quanto prescritto dal comma 3 del
medesimo articolo per i titoli di studio conseguiti all'estero;
g) se risultino a loro carico condanne penali indicando, in
caso affermativo, gli articoli di legge per cui siano state
pronunciate (questa dichiarazione deve essere effettuata anche se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione);
h) se abbiano procedimenti penali pendenti a loro carico,
indicando, in caso affermativo, gli articoli di legge per cui e'
avviato il procedimento;
i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di
pubblico impiego (il mancato superamento del periodo di prova, la
destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua
dai pubblici uffici, la dispensa dal servizio, la decadenza
dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10
gennaio 1957, n. 3; non e' richiesto di indicare anche eventuali
dimissioni volontarie dall'impiego);
l) i propri recapiti ai fini delle comunicazioni relative al
concorso.
11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare:
a) l'indirizzo prescelto tra quello giuridico e quello
economico;
b) una o piu' lingue nelle quali intendono eventualmente
sostenere le prove orali facoltative di lingua straniera, scelte tra
francese, tedesco e spagnolo;
c) gli estremi del documento legale di identita' da presentare
nei giorni di svolgimento delle prove d'esame.
12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso.
13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini.
14. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000 , n. 445, le dichiarazioni rese nella domanda di
partecipazione hanno valore di autocertificazione; nel caso di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni
previste dall'art. 76 del suddetto decreto. A tal fine il candidato
nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole
della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli 75 e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste
per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.
Art. 4 Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in aggiunta alle modalita' previste dall'art. 3 non sono prese in considerazione. [...]
Art. 4
Irricevibilita' delle domande
1. Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in
aggiunta alle modalita' previste dall'art. 3 non sono prese in
considerazione.
Art. 5 Sono esclusi dal concorso i candidati: a) che non siano cittadini italiani; b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; [...]
Art. 5
Cause di esclusione dal concorso
1. Sono esclusi dal concorso i candidati:
a) che non siano cittadini italiani;
b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici;
c) che non siano in possesso del titolo di studio di cui
all'art. 2, comma 1, lettera c) o che, per i titoli di studio
conseguiti all'estero, non siano in possesso di quanto prescritto dal
comma 3 del medesimo articolo;
d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto anni o superiore a
quarantasette anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 5;
e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in relazione
alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare.
2. Il candidato riceve notizia di determinazioni che lo escludono
dal concorso all'interno dell'apposita area riservata
dell'applicazione informatica di gestione della domanda di
partecipazione.
3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato puo' disporre
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove
venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data di scadenza
del termine per l'invio della domanda.
Art. 6 La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi. 2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti [...]
Art. 6
Commissione esaminatrice
1. La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi.
2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti
per le prove facoltative di lingua e per la prova tecnica.
3. Per la correzione delle prove scritte la Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.
Art. 7 Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 50 del 27 giugno 2025 viene data comunicazione del diario della prova preliminare, che assume valore [...]
Art. 7
Diario della prova preliminare
1. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 50 del 27 giugno 2025 viene data
comunicazione del diario della prova preliminare, che assume valore
di notifica a tutti gli effetti. Nella predetta Gazzetta Ufficiale
puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione del
diario della prova preliminare, in caso di eventuale rinvio. La
comunicazione e' data anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art.
3, comma 1.
2. I candidati che non abbiano ricevuto da parte
dell'Amministrazione del Senato alcuna comunicazione di
irricevibilita' della domanda ovvero di esclusione dal concorso,
secondo quanto previsto dall'art. 5, sono tenuti a presentarsi per
sostenere la prova preliminare, all'indirizzo indicato, nel giorno e
nell'ora specificati nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1. I
candidati devono presentarsi con il documento legale di identita'
indicato nella domanda e la stampa su foglio A4 dell'avviso di
convocazione reso disponibile nella sezione riservata
dell'applicazione informatica di cui all'art. 3, comma 1. Sono
esclusi i candidati sprovvisti di documento di identita' e non e' in
ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive.
3. Qualora, per causa di forza maggiore, non possano svolgersi
una o piu' sessioni d'esame, il Presidente della Commissione
esaminatrice stabilisce la data di rinvio, dandone comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti.
4. Qualora le domande valide non superino di venti volte il
numero dei posti messi a concorso per uno specifico indirizzo, per
quello stesso indirizzo non ha luogo la prova preliminare.
Art. 8 La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario [...]
Art. 8
Diario delle prove successive a quella preliminare
1. La comunicazione del diario delle prove successive alla prova
preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario
delle prove puo' avvenire anche a mezzo dell'applicazione di cui
all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a
tutti gli effetti.
2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1 - assumono
valore di notifica a tutti gli effetti. Le comunicazioni orali
fornite ai candidati durante lo svolgimento delle prove assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche con riferimento alla
convocazione dei candidati a prove successive.
Art. 9 Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento dei concorsi, per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione [...]
Art. 9
Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati
1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento dei concorsi,
per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine
alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione
esaminatrice di procedere, durante lo svolgimento delle prove
scritte, all'estrazione della lettera per la convocazione dei
candidati ammessi alle prove orali.
2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui all'art. 3,
comma 1.
3. Le modalita' di notifica dei risultati delle prove possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati durante lo svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 10 I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una prova preliminare consistente in sessanta quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto il diritto costituzionale, anche con riferimento al [...]
Art. 10
Prova preliminare
1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una
prova preliminare consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
aventi ad oggetto il diritto costituzionale, anche con riferimento al
diritto e alla procedura parlamentare (Costituzione italiana, Leggi
costituzionali elencate nell'allegato A, Regolamento del Senato).
2. Per la prova preliminare i candidati hanno a disposizione
quarantacinque minuti.
3. I quesiti oggetto della prova selettiva sono estratti da un
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Non e' prevista la
pubblicazione dell'archivio.
4. In sede di valutazione della prova preliminare e' attribuito 1
punto per ogni risposta esatta; sono invece sottratti -
rispettivamente - 0,30 punti per ogni risposta errata o plurima e
0,20 punti per ogni risposta omessa.
5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e' ammessa la
consultazione di vocabolari e dizionari, di testi, di tavole, ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie ivi
compresi smartphone, smartwatch, tablet e similari. Non e' consentito
ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo
svolgimento della prova, comporta l'immediata esclusione dal
concorso.
6. La compilazione del foglio delle risposte deve avvenire
secondo le istruzioni definite dalla Commissione esaminatrice, il cui
mancato rispetto puo' comportare, a seconda dei casi, errata
attribuzione di punteggio o anche annullamento della prova. La
correzione viene effettuata automaticamente con supporti elettronici.
7. Per l'indirizzo giuridico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 36/60 e si sono
classificati fino al 240° posto in ordine di graduatoria. Il predetto
numero di 240 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi i
candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della
graduatoria.
8. Per l'indirizzo economico, sono ammessi alle prove scritte i
candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 36/60 e che si
sono classificati fino al 60° posto in ordine di graduatoria. Il
predetto numero di 60 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi
i candidati risultati ex aequo all'ultimo posto utile della
graduatoria.
9. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.
Art. 11 Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono: a) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare; [...]
Art. 11
Prove scritte
1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono:
a) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e
alla procedura parlamentare;
b) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri, anche con
riferimento alla storia costituzionale e delle istituzioni, al
processo di integrazione europea e alle relazioni internazionali;
c) diritto civile;
d) diritto amministrativo o, a scelta del candidato, diritto
dell'Unione europea;
e) lingua inglese: abstract di un testo in lingua senza uso di
vocabolario e/o dizionario.
2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono:
a) economia politica e politica economica;
b) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e
alla procedura parlamentare;
c) statistica metodologica ed economica, anche con riferimento
all'econometria e all'analisi e alla valutazione delle politiche
pubbliche;
d) scienza delle finanze o, a scelta del candidato, economia
monetaria ed economia internazionale;
e) lingua inglese: abstract di un testo in lingua senza uso di
vocabolario e/o dizionario.
3. Le locuzioni "anche con riferimento" ovvero comprensive di
piu' materie non precludono l'assegnazione ai candidati di una
traccia che riguardi esclusivamente uno dei profili disciplinari
citati.
4. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere a),
b), c) e d), e di cui al comma 2, lettere a), b), c) e d), i
candidati hanno a disposizione sei ore; per lo svolgimento delle
prove di cui al comma 1, lettera e), e di cui al comma 2, lettera e),
i candidati hanno a disposizione tre ore.
5. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono
introdurre nella sala di esame codici, testi, tavole o appunti di
alcun tipo, ne' apparecchi o supporti elettronici di qualsiasi
specie, ivi compresi smartphone, smartwatch, tablet e similari. La
Commissione esaminatrice puo' eventualmente disporre che testi
normativi non commentati, dizionari, vocabolari ovvero altro
materiale possano essere consultati tra quelli messi a disposizione
per tutti i candidati su apposite postazioni. Per le prove che
prevedono calcoli numerici, eventualmente possono essere messi a
disposizione strumenti di calcolo. Non e' consentito ai candidati,
durante le prove, di comunicare, in qualunque modo, tra loro.
L'inosservanza di tali disposizioni, nonche' di ogni altra
disposizione stabilita dalla Commissione esaminatrice per lo
svolgimento delle prove, comporta l'immediata esclusione dal
concorso. Non e' in ogni caso prevista l'effettuazione di prove
suppletive.
6. A ciascuna delle prove scritte e' attribuito un punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si intendono superate se il
candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e
un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna prova.
Art. 12 I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali: [...]
Art. 12
Prove orali e prova tecnica
1. I candidati che hanno superato le prove scritte per
l'indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove
orali:
a) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e
alla procedura parlamentare;
b) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri, anche con
riferimento alla storia costituzionale e delle istituzioni, al
processo di integrazione europea e alle relazioni internazionali;
c) diritto civile, anche con riferimento al diritto
commerciale;
d) diritto amministrativo, anche con riferimento al diritto
processuale;
e) diritto dell'Unione europea;
f) diritto del lavoro;
g) diritto dell'economia, anche con riferimento al diritto dei
mercati regolamentati;
h) storia delle dottrine politiche;
i) economia politica e politica economica, anche con
riferimento all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche;
l) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua.
2. I candidati che hanno superato le prove scritte per
l'indirizzo economico sono chiamati a sostenere le seguenti prove
orali:
a) economia politica e politica economica;
b) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e
alla procedura parlamentare;
c) statistica metodologica ed economica, anche con riferimento
all'econometria e all'analisi e alla valutazione delle politiche
pubbliche;
d) scienza delle finanze;
e) economia monetaria ed economia internazionale;
f) contabilita' di Stato e degli enti pubblici;
g) economia della regolamentazione;
h) diritto dell'economia, anche con riferimento al diritto dei
mercati regolamentati;
i) storia d'Italia dal 1848 ai giorni nostri, anche con
riferimento alla storia economica, nel contesto del processo di
integrazione europea e delle relazioni internazionali;
l) lettura e traduzione di un breve testo scritto in lingua
inglese, che costituisce la base per successive domande e per una
conversazione in lingua.
3. Le locuzioni "anche con riferimento" ovvero comprensive di
piu' materie non precludono la sottoposizione ai candidati di un
quesito che riguardi esclusivamente uno dei profili disciplinari
citati.
4. A ciascuna delle prove orali e' attribuito un punteggio
massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato
riporta un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e un
punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna prova.
5. I candidati che ne abbiano fatto espressa richiesta nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una o piu'
prove facoltative di lingua straniera.
6. Ciascuna prova orale facoltativa di lingua consiste nella
lettura e traduzione di un breve testo scritto, che costituisce la
base per successive domande e per una conversazione, ed e' valutata
per non piu' di 2 punti.
7. In sede di svolgimento delle prove orali, i candidati per
entrambi gli indirizzi sono chiamati a sostenere inoltre una prova
tecnica, consistente - secondo le indicazioni della Commissione
esaminatrice - nella ricerca via Internet di informazioni e contenuti
presso i siti istituzionali italiani e dell'Unione europea, nonche'
presso banche dati normative, giurisprudenziali e di documentazione
ad accesso libero, afferenti all'attivita' parlamentare. Per il
superamento della prova tecnica il candidato deve riportare un
punteggio di almeno 6 punti su 10, che non concorre a formare il
punteggio complessivo.
Art. 13 Sono formate due graduatorie distinte, una per ciascun indirizzo. 2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e' [...]
Art. 13
Graduatoria finale
1. Sono formate due graduatorie distinte, una per ciascun
indirizzo.
2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte e
nelle prove orali, ivi comprese quelle facoltative.
3. Nella formazione della graduatoria sono applicate, a parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento dei concorsi. A tal
fine, i candidati ammessi alle prove orali devono presentare i
documenti comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla
preferenza a parita' di punteggio. Tali titoli devono essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per l'invio della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione comprovante
il possesso degli stessi titoli deve essere presentata, a pena di
decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in cui si
sostengono le prove orali, ai sensi dell'art. 1, comma 4.
4. Per i dipendenti di ruolo del Senato sono riservati due posti
complessivi, da attribuirsi ai candidati idonei con un punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi conseguiti dagli idonei,
intendendosi come tali tutti i candidati collocati nelle graduatorie
di cui al comma 1. La media e' unica e calcolata sulla base dei
punteggi finali di entrambe le graduatorie. La riserva di cui al
presente comma si applica, all'integrarsi delle condizioni previste,
ai candidati con i punteggi complessivi piu' alti, indipendentemente
dall'indirizzo scelto.
Art. 14 I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione del Senato al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in [...]
Art. 14
Accertamenti sanitari
1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione
del Senato al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in
relazione alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare.
Art. 15 I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti indicati dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei requisiti [...]
Art. 15
Assunzione dei vincitori
1. I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro
il termine che viene loro comunicato, i documenti indicati
dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei requisiti
dichiarati nella domanda di partecipazione, secondo la normativa
vigente.
2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento dei concorsi,
qualora risultino condanne o procedimenti penali pendenti, e'
valutata la compatibilita' con lo svolgimento di attivita' al
servizio dell'Istituzione parlamentare, in relazione alla gravita'
del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva.
3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale del Senato,
nella carriera dei Consiglieri parlamentari. Si applicano lo stato
giuridico e il trattamento economico, nonche' la normativa
previdenziale, stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia alla
data dell'assunzione.
4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento della
durata di un anno e sono confermati in ruolo se hanno superato
favorevolmente lo stesso esperimento. Durante tale periodo hanno gli
stessi doveri del personale di ruolo e godono dello stesso
trattamento economico iniziale. Nel periodo di esperimento e'
prevista una formazione specifica ed avanzata sul diritto e sulla
procedura parlamentare, anche in prospettiva europea e comparata,
nonche', tra l'altro, sui seguenti aspetti: redazione e revisione
degli atti normativi e amministrativi; redazione e revisione dei
resoconti e dei principali documenti per la pubblicita' dei lavori
parlamentari; redazione di testi di documentazione giuridica,
economica e di analisi e valutazione delle politiche pubbliche;
gestione organizzativa degli uffici e delle risorse umane. La
formazione e' oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai
fini della conferma in ruolo. In caso di conferma il periodo di
esperimento e' considerato come servizio di ruolo.
Art. 16 Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del Regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato [...]
Art. 16
Ricorsi
1. Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del
Regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato
della Repubblica, Corso Rinascimento, 40 - 00186 Roma,
commissionecontenziosa@pec.senato.it. I ricorsi devono essere
proposti, a pena di inammissibilita', entro trenta giorni dalla
comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che si
ritengono lesivi.
Art. 17 I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale [...]
Art. 17
Accesso agli atti del concorso
1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento
dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale
per la tutela di situazioni giuridiche direttamente rilevanti,
collegato al documento al quale e' chiesto l'accesso. A tal fine
possono inviare la relativa richiesta alla Segreteria della
Commissione esaminatrice, secondo le modalita' indicate
nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1.
2. L'esercizio del diritto di accesso puo' essere differito al
termine della procedura di concorso per esigenze di ordine e
speditezza della procedura stessa.
3. Per quanto non previsto dall'art. 16 del Regolamento dei
concorsi, si rinvia al Regolamento per l'accesso ai documenti
amministrativi del Senato della Repubblica, approvato con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno 2019 e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186
del 9 agosto 2019 .
Art. 18 I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso [...]
Art. 18
Dati personali
1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e
conservati presso il Servizio del Personale del Senato della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso
ed ai sensi del Regolamento del Senato della Repubblica sul
trattamento dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2006 , e ai sensi
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei dati personali e'
l'Amministrazione del Senato della Repubblica. I medesimi dati
possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che forniscono
specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso.
2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il
candidato deve prendere visione dell'informativa resa ai sensi
dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e deve fornire il proprio
consenso, anche con specifico riferimento ai dati di cui agli
articoli 9 e 10 del richiamato regolamento (UE) 2016/679. Il
conferimento dei dati personali e' da considerarsi obbligatorio ai
fini della partecipazione alla procedura di concorso.
Art. 19 Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it, nonche' il sito internet del Senato [...]
Art. 19
Informazioni
1. Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati
possono consultare l'applicazione informatica disponibile
all'indirizzo concorsi.senato.it, nonche' il sito internet del Senato
della Repubblica (in particolare, la pagina "Concorsi" della sezione
"Amministrazione").
Roma, 24 aprile 2025
Il Presidente: La Russa
Il Segretario Generale: Toniato
Allegato 1
Allegato A
(art. 10, comma 1)
Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di
legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della
Corte costituzionale).
Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della
Costituzione concernenti la Corte costituzionale).
Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (Modificazione
dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
costituzionale).
Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli
articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge
costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di
procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione).
Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
della parte seconda della Costituzione).
Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).