SENATO DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare (25E02639)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 35 del 06-05-2025

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare (25E02639)
  • Categoria: Organi costituzionali
  • Ente: SENATO DELLA REPUBBLICA
  • Data: 06-05-2025
  • Scadenza: 06-06-2025

Art. 1 E' indetto un concorso pubblico, per esami, a quindici posti di Consigliere parlamentare. 2. I posti messi a concorso sono cosi' ripartiti: dodici posti [...]

IL PRESIDENTE 
                     DEL SENATO DELLA REPUBBLICA 
 
    Visto  l'art.  12  del  Testo  unico  delle  norme  regolamentari
dell'Amministrazione  riguardanti  il  personale  del  Senato   della
Repubblica, d'ora in poi denominato Testo unico; 
    Visto il Regolamento dei concorsi del Senato della Repubblica  di
cui al decreto del Presidente del Senato della Repubblica 18 dicembre
2002, n. 9591, d'ora in poi denominato Regolamento dei concorsi; 
    Vista la deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 27  del  30
luglio 2019, recante il programma di reclutamento del  personale  del
Senato; 
    Vista la deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  del  Senato
della Repubblica n.  18  del  30  luglio  2013,  cui  e'  stata  data
attuazione con il decreto del Presidente del Senato della  Repubblica
n. 12008 del 31 luglio 2013; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a  quindici  posti
di Consigliere parlamentare. 
    2. I posti messi a concorso sono cosi'  ripartiti:  dodici  posti
riservati ai  candidati  che  sostengono  le  prove  per  l'indirizzo
giuridico; tre posti riservati ai candidati che sostengono  le  prove
per l'indirizzo economico. E' consentita la  partecipazione  per  uno
solo degli indirizzi previsti dal presente bando. 
    3. Per ciascun indirizzo viene formata una graduatoria di merito.
I posti che dovessero eventualmente risultare non coperti in uno  dei
due indirizzi sono portati in aggiunta  a  quelli  messi  a  concorso
nell'altro indirizzo, qualora la graduatoria di merito  degli  stessi
comprenda  candidati  idonei  non  vincitori,  secondo  l'ordine   di
punteggio complessivo riportato da questi ultimi. Si applica altresi'
quanto previsto dall'art. 13, comma 4. 
    4. Per i candidati classificatisi ex aequo si rinvia all'art.  2,
comma 7, del Regolamento dei concorsi. I  candidati  sono  tenuti,  a
pena  di  decadenza,  a  presentare  i  titoli  di  preferenza  e   a
richiederne in modo espresso la valutazione entro il giorno in cui si
sostengono le prove orali. 
    5. E' sempre facolta' dell'Amministrazione adibire  il  personale
cosi' assunto  a  tutti  i  Servizi  e  Uffici  del  Senato,  nonche'
all'esercizio  di  tutte  le  funzioni  previste  per  i  Consiglieri
parlamentari.

Art. 2 Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: a) siano cittadini italiani; b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; [...]

				Art. 2 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e' necessario che i candidati: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso di laurea magistrale  di  cui  al  decreto
ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure laurea specialistica  di
cui al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509,  oppure  diploma
di laurea del  vecchio  ordinamento  (previgente  al  citato  decreto
ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale 9
luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre  2009 ,  conseguita  con  una  votazione
almeno pari a 105/110 o equivalente; 
      d) abbiano un'eta' non inferiore a diciotto e non  superiore  a
quarantasette anni. Il limite di eta' e' da intendersi superato  alla
mezzanotte del giorno del compimento del quarantasettesimo anno; 
      e) abbiano l'idoneita' fisica  all'impiego  in  relazione  alle
specifiche funzioni del Consigliere parlamentare. 
    2. I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che
diano titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria
in caso di parita' di punteggio debbono essere posseduti alla data di
scadenza  del  termine   utile   per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione al concorso secondo quanto previsto dall'art. 3, comma
2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), deve essere  posseduto
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    3. Il titolo di cui  al  comma  1,  lettera  c),  ove  conseguito
all'estero, deve essere stato  dichiarato  equipollente  alla  laurea
richiesta con provvedimento dell'autorita' italiana  competente;  dal
provvedimento  di  riconoscimento  ovvero  dalla   dichiarazione   di
equipollenza deve risultare, altresi', a quale votazione prevista per
il predetto diploma di laurea equivalga la valutazione riportata  nel
titolo di studio conseguito.  Qualora  il  candidato,  alla  data  di
scadenza del termine per l'invio della domanda di  partecipazione  al
concorso, non sia in possesso del provvedimento con la  dichiarazione
di equipollenza, fa fede la data  di  presentazione  della  richiesta
all'autorita' competente. 
    4. L'Amministrazione si riserva di provvedere,  anche  d'ufficio,
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione. 
    5. Al personale di cui all'art. 13, comma 4, non e' richiesto, ai
fini della partecipazione al concorso, il requisito di cui  al  comma
1, lettera d).

Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata con modalita' telematica, entro il termine perentorio indicato al comma 2, esclusivamente attraverso la specifica applicazione [...]

				Art. 3 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
con modalita' telematica, entro il  termine  perentorio  indicato  al
comma  2,  esclusivamente  attraverso   la   specifica   applicazione
informatica   disponibile   all'indirizzo   concorsi.senato.it.   Per
accedere all'applicazione il candidato deve  essere  in  possesso  di
un'identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) o della Carta di identita' elettronica (CIE). 
    2. La procedura di compilazione e invio telematico della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio delle ore 18  (ora
italiana)  del   trentunesimo   giorno   successivo   a   quello   di
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3. L'applicazione informatica di cui al comma 1 certifica la data
e l'orario di presentazione della domanda e attribuisce  alla  stessa
il numero identificativo e, dalla scadenza  del  termine  di  cui  al
comma 2, non consente ne' la compilazione ne' l'invio  della  domanda
di partecipazione. Qualora il termine di  cui  al  comma  2  non  sia
ancora scaduto, il  candidato  ha  la  possibilita'  di  ritirare  la
domanda   gia'   inviata   mediante   l'apposita   funzionalita'   di
cancellazione  disponibile   nell'applicazione   informatica   e   di
presentarne una nuova. 
    4. Dopo aver inviato la domanda, il candidato deve effettuare  la
stampa della ricevuta, prodotta dal sistema informatico. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
e invio telematico attraverso la specifica  applicazione  informatica
di cui al comma 1. 
    6. A parziale copertura delle spese della procedura  di  concorso
e' richiesto il versamento di un contributo di segreteria pari a euro
20,00 (euro venti/00), attraverso il sistema PagoPA, sulla base delle
indicazioni  riportate  nell'applicazione  di  cui  al  comma  1.  Il
contributo non e' in nessun caso rimborsabile ed e' nuovamente dovuto
nel caso in cui il candidato si avvalga della  facolta',  di  cui  al
comma 3, di ritirare la domanda e presentarne una nuova. 
    7. Successivamente alla scadenza del termine di cui al  comma  2,
il candidato ha l'obbligo  di  comunicare,  utilizzando  le  apposite
funzionalita'  dell'applicazione  di  cui  al  comma   1,   qualunque
cambiamento dell'indirizzo  di  posta  elettronica  o  dell'indirizzo
postale indicati nella domanda di partecipazione, nonche' il  rinnovo
e/o la sostituzione del documento di identita' registrato nel sistema
SPID o CIE. 
    8.  Il  candidato,  qualora  riconosciuto  persona   affetta   da
patologie limitatrici dell'autonomia,  non  incompatibili  -  secondo
quanto previsto dall'art. 2, comma 1, lettera e)  -  con  l'idoneita'
fisica  in  relazione  alle  specifiche  funzioni   del   Consigliere
parlamentare, nella domanda presentata per via telematica  deve  fare
esplicita richiesta dell'ausilio  necessario  per  la  partecipazione
alla prova preliminare e alle altre prove di  concorso  in  relazione
alla propria patologia, nonche' segnalare l'eventuale  necessita'  di
tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento  delle  stesse,  al  fine   di
consentire - secondo le determinazioni della Commissione esaminatrice
- la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti atti a garantire
la regolare partecipazione al concorso.  La  patologia  deve  inoltre
essere documentata  mediante  idonea  certificazione,  rilasciata  da
struttura  sanitaria  pubblica,  che  ne  specifichi  la  natura,  da
allegare alla domanda telematica.  Nel  caso  in  cui  le  condizioni
indicate nei periodi  precedenti  intervengano  successivamente  alla
scadenza  del  termine   utile   per   l'invio   della   domanda   di
partecipazione, i candidati possono segnalarle secondo  le  modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma  1.  Le  disposizioni  del
presente comma si applicano, in quanto compatibili, anche per i  casi
di avanzato stato di gravidanza nonche' di puerperio. 
    9. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun
onere per la mancata possibilita'  di  invio,  la  dispersione  o  il
mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica nonche' dell'indirizzo postale  o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    10. Nella domanda i candidati devono dichiarare, sotto la propria
responsabilita', anche penale: 
      a) le generalita' e la residenza; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana nonche'  l'eventuale
possesso di ulteriori cittadinanze; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego  in  relazione
alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare; 
      f) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c), nel  rispetto  di  quanto  prescritto  dal  comma  3  del
medesimo articolo per i titoli di studio conseguiti all'estero; 
      g) se risultino a loro carico  condanne  penali  indicando,  in
caso  affermativo,  gli  articoli  di  legge  per  cui  siano   state
pronunciate (questa dichiarazione deve  essere  effettuata  anche  se
siano stati concessi: amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale,
sospensione della pena, beneficio della non menzione); 
      h) se abbiano  procedimenti  penali  pendenti  a  loro  carico,
indicando, in caso affermativo, gli articoli  di  legge  per  cui  e'
avviato il procedimento; 
      i) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego (il mancato superamento del  periodo  di  prova,  la
destituzione e il licenziamento disciplinare, l'interdizione perpetua
dai  pubblici  uffici,  la  dispensa  dal  servizio,   la   decadenza
dall'impiego ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; non e'  richiesto  di  indicare  anche  eventuali
dimissioni volontarie dall'impiego); 
      l) i propri recapiti ai fini delle  comunicazioni  relative  al
concorso. 
    11. Nella domanda i candidati devono inoltre indicare: 
      a)  l'indirizzo  prescelto  tra  quello  giuridico   e   quello
economico; 
      b) una  o  piu'  lingue  nelle  quali  intendono  eventualmente
sostenere le prove orali facoltative di lingua straniera, scelte  tra
francese, tedesco e spagnolo; 
      c) gli estremi del documento legale di identita' da  presentare
nei giorni di svolgimento delle prove d'esame. 
    12. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la partecipazione al concorso. 
    13. Non e' ammesso il riferimento a documenti presentati  altrove
o alla stessa Amministrazione del Senato per altri fini. 
    14. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 ,  n.  445,  le  dichiarazioni  rese  nella  domanda  di
partecipazione  hanno  valore  di  autocertificazione;  nel  caso  di
falsita' in atti e dichiarazioni mendaci  si  applicano  le  sanzioni
previste dall'art. 76 del suddetto decreto. A tal fine  il  candidato
nella domanda di partecipazione deve dichiarare di essere consapevole
della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (articoli  75  e
76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000)  previste
per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci.

Art. 4 Eventuali domande redatte o presentate al di fuori o in aggiunta alle modalita' previste dall'art. 3 non sono prese in considerazione. [...]

				Art. 4 
                    Irricevibilita' delle domande 
 
    1. Eventuali domande redatte  o  presentate  al  di  fuori  o  in
aggiunta alle modalita'  previste  dall'art.  3  non  sono  prese  in
considerazione.

Art. 5 Sono esclusi dal concorso i candidati: a) che non siano cittadini italiani; b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; [...]

				Art. 5 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati: 
      a) che non siano cittadini italiani; 
      b) che non abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici; 
      c) che non siano in  possesso  del  titolo  di  studio  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera  c)  o  che,  per  i  titoli  di  studio
conseguiti all'estero, non siano in possesso di quanto prescritto dal
comma 3 del medesimo articolo; 
      d) che abbiano un'eta' inferiore a diciotto anni o superiore  a
quarantasette anni, fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 5; 
      e) che non abbiano l'idoneita' fisica all'impiego in  relazione
alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare. 
    2. Il candidato riceve notizia di determinazioni che lo escludono
dal    concorso    all'interno    dell'apposita    area     riservata
dell'applicazione  informatica   di   gestione   della   domanda   di
partecipazione. 
    3. Tutti i candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti di ammissione. L'Amministrazione del Senato  puo'  disporre
l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della  procedura  ove
venga accertata la mancanza di tali requisiti alla data  di  scadenza
del termine per l'invio della domanda.

Art. 6 La Commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi. 2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti [...]

				Art. 6 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con   successivo
decreto, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento dei concorsi. 
    2. La Commissione esaminatrice puo' aggregare esaminatori esperti
per le prove facoltative di lingua e per la prova tecnica. 
    3.  Per  la  correzione  delle  prove  scritte   la   Commissione
esaminatrice puo' articolarsi in Sottocommissioni.

Art. 7 Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - n. 50 del 27 giugno 2025 viene data comunicazione del diario della prova preliminare, che assume valore [...]

				Art. 7 
                   Diario della prova preliminare 
 
    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 50 del 27 giugno  2025   viene  data
comunicazione del diario della prova preliminare, che  assume  valore
di notifica a tutti gli effetti. Nella  predetta  Gazzetta  Ufficiale
puo' essere data comunicazione della nuova data di pubblicazione  del
diario della prova preliminare,  in  caso  di  eventuale  rinvio.  La
comunicazione e' data anche a mezzo dell'applicazione di cui all'art.
3, comma 1. 
    2.   I   candidati   che   non   abbiano   ricevuto   da    parte
dell'Amministrazione   del    Senato    alcuna    comunicazione    di
irricevibilita' della domanda  ovvero  di  esclusione  dal  concorso,
secondo quanto previsto dall'art. 5, sono tenuti  a  presentarsi  per
sostenere la prova preliminare, all'indirizzo indicato, nel giorno  e
nell'ora specificati nella Gazzetta Ufficiale di cui al  comma  1.  I
candidati devono presentarsi con il  documento  legale  di  identita'
indicato nella domanda e  la  stampa  su  foglio  A4  dell'avviso  di
convocazione    reso    disponibile    nella    sezione     riservata
dell'applicazione informatica  di  cui  all'art.  3,  comma  1.  Sono
esclusi i candidati sprovvisti di documento di identita' e non e'  in
ogni caso prevista l'effettuazione di prove suppletive. 
    3. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una  o  piu'  sessioni  d'esame,  il  Presidente  della   Commissione
esaminatrice stabilisce la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma orale, ai candidati presenti. 
    4. Qualora le domande valide  non  superino  di  venti  volte  il
numero dei posti messi a concorso per uno  specifico  indirizzo,  per
quello stesso indirizzo non ha luogo la prova preliminare.

Art. 8 La comunicazione del diario delle prove successive alla prova preliminare avviene secondo le modalita' indicate nella Gazzetta Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1. La comunicazione del diario [...]

				Art. 8 
         Diario delle prove successive a quella preliminare 
 
    1. La comunicazione del diario delle prove successive alla  prova
preliminare avviene secondo  le  modalita'  indicate  nella  Gazzetta
Ufficiale di cui all'art. 7, comma 1.  La  comunicazione  del  diario
delle prove puo' avvenire anche  a  mezzo  dell'applicazione  di  cui
all'art. 3, comma 1. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a
tutti gli effetti. 
    2. Le comunicazioni - sia a mezzo di affissione o  pubblicazione,
che a mezzo dell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1  -  assumono
valore di notifica  a  tutti  gli  effetti.  Le  comunicazioni  orali
fornite ai candidati durante  lo  svolgimento  delle  prove  assumono
valore di notifica a tutti gli effetti, anche  con  riferimento  alla
convocazione dei candidati a prove successive.

Art. 9 Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento dei concorsi, per tutte le prove, la convocazione dei candidati segue l'ordine alfabetico dei cognomi, salva la possibilita' per la Commissione [...]

				Art. 9 
   Convocazione dei candidati alle prove e notifica dei risultati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 6, comma 3, del Regolamento  dei  concorsi,
per tutte le prove, la  convocazione  dei  candidati  segue  l'ordine
alfabetico dei cognomi, salva  la  possibilita'  per  la  Commissione
esaminatrice  di  procedere,  durante  lo  svolgimento  delle   prove
scritte,  all'estrazione  della  lettera  per  la  convocazione   dei
candidati ammessi alle prove orali. 
    2. La notifica ai candidati dei risultati di ciascuna delle prove
avviene mediante pubblicazione nell'applicazione di cui  all'art.  3,
comma 1. 
    3. Le modalita' di notifica dei  risultati  delle  prove  possono
essere comunicate in forma orale durante lo svolgimento delle stesse.
Le comunicazioni orali fornite ai candidati  durante  lo  svolgimento
delle prove assumono valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10 I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere una prova preliminare consistente in sessanta quesiti a risposta multipla aventi ad oggetto il diritto costituzionale, anche con riferimento al [...]

				Art. 10 
                          Prova preliminare 
 
    1. I candidati ammessi al concorso sono chiamati a sostenere  una
prova preliminare consistente in sessanta quesiti a risposta multipla
aventi ad oggetto il diritto costituzionale, anche con riferimento al
diritto e alla procedura parlamentare (Costituzione  italiana,  Leggi
costituzionali elencate nell'allegato A, Regolamento del Senato). 
    2. Per la prova preliminare  i  candidati  hanno  a  disposizione
quarantacinque minuti. 
    3. I quesiti oggetto della prova selettiva sono  estratti  da  un
archivio, validato dalla Commissione esaminatrice. Non e' prevista la
pubblicazione dell'archivio. 
    4. In sede di valutazione della prova preliminare e' attribuito 1
punto  per  ogni   risposta   esatta;   sono   invece   sottratti   -
rispettivamente - 0,30 punti per ogni risposta  errata  o  plurima  e
0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    5. Per lo svolgimento della prova preliminare non e'  ammessa  la
consultazione di vocabolari e dizionari, di  testi,  di  tavole,  ne'
l'utilizzo di supporti elettronici o cartacei di qualsiasi specie ivi
compresi smartphone, smartwatch, tablet e similari. Non e' consentito
ai candidati, durante la prova, di comunicare, in qualunque modo, tra
loro. L'inosservanza di tali  disposizioni,  nonche'  di  ogni  altra
disposizione  stabilita  dalla  Commissione   esaminatrice   per   lo
svolgimento  della  prova,  comporta   l'immediata   esclusione   dal
concorso. 
    6. La  compilazione  del  foglio  delle  risposte  deve  avvenire
secondo le istruzioni definite dalla Commissione esaminatrice, il cui
mancato  rispetto  puo'  comportare,  a  seconda  dei  casi,   errata
attribuzione di  punteggio  o  anche  annullamento  della  prova.  La
correzione viene effettuata automaticamente con supporti elettronici. 
    7. Per l'indirizzo giuridico, sono ammessi alle prove  scritte  i
candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 36/60 e  si  sono
classificati fino al 240° posto in ordine di graduatoria. Il predetto
numero di 240 ammessi  puo'  essere  superato  per  ricomprendervi  i
candidati  risultati  ex   aequo   all'ultimo   posto   utile   della
graduatoria. 
    8. Per l'indirizzo economico, sono ammessi alle prove  scritte  i
candidati che hanno ottenuto un punteggio minimo di 36/60  e  che  si
sono classificati fino al 60° posto  in  ordine  di  graduatoria.  Il
predetto numero di 60 ammessi puo' essere superato per ricomprendervi
i  candidati  risultati  ex  aequo  all'ultimo  posto   utile   della
graduatoria. 
    9. Il punteggio conseguito nella prova preliminare non concorre a
formare il punteggio complessivo.

Art. 11 Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono: a) diritto costituzionale, anche con riferimento al diritto e alla procedura parlamentare; [...]

				Art. 11 
                            Prove scritte 
 
    1. Le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono: 
      a) diritto costituzionale, anche con riferimento al  diritto  e
alla procedura parlamentare; 
      b) storia  d'Italia  dal  1848  ai  giorni  nostri,  anche  con
riferimento  alla  storia  costituzionale  e  delle  istituzioni,  al
processo di integrazione europea e alle relazioni internazionali; 
      c) diritto civile; 
      d) diritto amministrativo o, a scelta  del  candidato,  diritto
dell'Unione europea; 
      e) lingua inglese: abstract di un testo in lingua senza uso  di
vocabolario e/o dizionario. 
    2. Le prove scritte per l'indirizzo economico sono: 
      a) economia politica e politica economica; 
      b) diritto costituzionale, anche con riferimento al  diritto  e
alla procedura parlamentare; 
      c) statistica metodologica ed economica, anche con  riferimento
all'econometria e all'analisi  e  alla  valutazione  delle  politiche
pubbliche; 
      d) scienza delle finanze o, a scelta  del  candidato,  economia
monetaria ed economia internazionale; 
      e) lingua inglese: abstract di un testo in lingua senza uso  di
vocabolario e/o dizionario. 
    3. Le locuzioni "anche con  riferimento"  ovvero  comprensive  di
piu' materie  non  precludono  l'assegnazione  ai  candidati  di  una
traccia che riguardi  esclusivamente  uno  dei  profili  disciplinari
citati. 
    4. Per lo svolgimento delle prove di cui al comma 1, lettere  a),
b), c) e d), e di cui al  comma  2,  lettere  a),  b),  c)  e  d),  i
candidati hanno a disposizione sei  ore;  per  lo  svolgimento  delle
prove di cui al comma 1, lettera e), e di cui al comma 2, lettera e),
i candidati hanno a disposizione tre ore. 
    5. Per lo svolgimento delle prove scritte i candidati non possono
introdurre nella sala di esame codici, testi,  tavole  o  appunti  di
alcun tipo,  ne'  apparecchi  o  supporti  elettronici  di  qualsiasi
specie, ivi compresi smartphone, smartwatch, tablet  e  similari.  La
Commissione  esaminatrice  puo'  eventualmente  disporre  che   testi
normativi  non  commentati,  dizionari,   vocabolari   ovvero   altro
materiale possano essere consultati tra quelli messi  a  disposizione
per tutti i candidati  su  apposite  postazioni.  Per  le  prove  che
prevedono calcoli numerici,  eventualmente  possono  essere  messi  a
disposizione strumenti di calcolo. Non e'  consentito  ai  candidati,
durante le  prove,  di  comunicare,  in  qualunque  modo,  tra  loro.
L'inosservanza  di  tali  disposizioni,   nonche'   di   ogni   altra
disposizione  stabilita  dalla  Commissione   esaminatrice   per   lo
svolgimento  delle  prove,  comporta   l'immediata   esclusione   dal
concorso. Non e' in  ogni  caso  prevista  l'effettuazione  di  prove
suppletive. 
    6. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 20 punti. Le prove scritte si  intendono  superate  se  il
candidato riporta un punteggio complessivo non inferiore a 70 punti e
un punteggio non inferiore a 12 punti in ciascuna prova.

Art. 12 I candidati che hanno superato le prove scritte per l'indirizzo giuridico sono chiamati a sostenere le seguenti prove orali: [...]

				Art. 12 
                     Prove orali e prova tecnica 
 
    1.  I  candidati  che  hanno  superato  le  prove   scritte   per
l'indirizzo giuridico sono chiamati a  sostenere  le  seguenti  prove
orali: 
      a) diritto costituzionale, anche con riferimento al  diritto  e
alla procedura parlamentare; 
      b) storia  d'Italia  dal  1848  ai  giorni  nostri,  anche  con
riferimento  alla  storia  costituzionale  e  delle  istituzioni,  al
processo di integrazione europea e alle relazioni internazionali; 
      c)  diritto  civile,   anche   con   riferimento   al   diritto
commerciale; 
      d) diritto amministrativo, anche  con  riferimento  al  diritto
processuale; 
      e) diritto dell'Unione europea; 
      f) diritto del lavoro; 
      g) diritto dell'economia, anche con riferimento al diritto  dei
mercati regolamentati; 
      h) storia delle dottrine politiche; 
      i)  economia  politica  e   politica   economica,   anche   con
riferimento all'analisi e alla valutazione delle politiche pubbliche; 
      l) lettura e traduzione di un breve  testo  scritto  in  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione in lingua. 
    2.  I  candidati  che  hanno  superato  le  prove   scritte   per
l'indirizzo economico sono chiamati a  sostenere  le  seguenti  prove
orali: 
      a) economia politica e politica economica; 
      b) diritto costituzionale, anche con riferimento al  diritto  e
alla procedura parlamentare; 
      c) statistica metodologica ed economica, anche con  riferimento
all'econometria e all'analisi  e  alla  valutazione  delle  politiche
pubbliche; 
      d) scienza delle finanze; 
      e) economia monetaria ed economia internazionale; 
      f) contabilita' di Stato e degli enti pubblici; 
      g) economia della regolamentazione; 
      h) diritto dell'economia, anche con riferimento al diritto  dei
mercati regolamentati; 
      i) storia  d'Italia  dal  1848  ai  giorni  nostri,  anche  con
riferimento alla storia  economica,  nel  contesto  del  processo  di
integrazione europea e delle relazioni internazionali; 
      l) lettura e traduzione di un breve  testo  scritto  in  lingua
inglese, che costituisce la base per successive  domande  e  per  una
conversazione in lingua. 
    3. Le locuzioni "anche con  riferimento"  ovvero  comprensive  di
piu' materie non precludono la  sottoposizione  ai  candidati  di  un
quesito che riguardi  esclusivamente  uno  dei  profili  disciplinari
citati. 
    4. A ciascuna  delle  prove  orali  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 10 punti. Tali prove si intendono superate se il candidato
riporta un punteggio complessivo  non  inferiore  a  70  punti  e  un
punteggio non inferiore a 6 punti in ciascuna prova. 
    5. I candidati che ne  abbiano  fatto  espressa  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti ad una  o  piu'
prove facoltative di lingua straniera. 
    6. Ciascuna prova orale  facoltativa  di  lingua  consiste  nella
lettura e traduzione di un breve testo scritto,  che  costituisce  la
base per successive domande e per una conversazione, ed  e'  valutata
per non piu' di 2 punti. 
    7. In sede di svolgimento delle  prove  orali,  i  candidati  per
entrambi gli indirizzi sono chiamati a sostenere  inoltre  una  prova
tecnica, consistente  -  secondo  le  indicazioni  della  Commissione
esaminatrice - nella ricerca via Internet di informazioni e contenuti
presso i siti istituzionali italiani e dell'Unione  europea,  nonche'
presso banche dati normative, giurisprudenziali e  di  documentazione
ad accesso  libero,  afferenti  all'attivita'  parlamentare.  Per  il
superamento della  prova  tecnica  il  candidato  deve  riportare  un
punteggio di almeno 6 punti su 10, che  non  concorre  a  formare  il
punteggio complessivo.

Art. 13 Sono formate due graduatorie distinte, una per ciascun indirizzo. 2. Il punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato e' [...]

				Art. 13 
                         Graduatoria finale 
 
    1.  Sono  formate  due  graduatorie  distinte,  una  per  ciascun
indirizzo. 
    2. Il punteggio complessivo conseguito da  ciascun  candidato  e'
determinato dalla somma dei punteggi riportati nelle prove scritte  e
nelle prove orali, ivi comprese quelle facoltative. 
    3. Nella formazione della graduatoria sono applicate,  a  parita'
di punteggio, le disposizioni del Regolamento  dei  concorsi.  A  tal
fine, i candidati  ammessi  alle  prove  orali  devono  presentare  i
documenti comprovanti il possesso di  titoli  che  diano  luogo  alla
preferenza  a  parita'  di  punteggio.  Tali  titoli  devono   essere
posseduti alla data di scadenza del termine utile per  l'invio  della
domanda di partecipazione al concorso. La documentazione  comprovante
il possesso degli stessi titoli deve essere  presentata,  a  pena  di
decadenza, da parte di ciascun candidato, entro il giorno in  cui  si
sostengono le prove orali, ai sensi dell'art. 1, comma 4. 
    4. Per i dipendenti di ruolo del Senato sono riservati due  posti
complessivi, da attribuirsi ai  candidati  idonei  con  un  punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi conseguiti  dagli  idonei,
intendendosi come tali tutti i candidati collocati nelle  graduatorie
di cui al comma 1. La media e'  unica  e  calcolata  sulla  base  dei
punteggi finali di entrambe le graduatorie.  La  riserva  di  cui  al
presente comma si applica, all'integrarsi delle condizioni  previste,
ai candidati con i punteggi complessivi piu' alti,  indipendentemente
dall'indirizzo scelto.

Art. 14 I candidati dichiarati vincitori del concorso sono sottoposti a visita medica da parte di sanitari di fiducia dell'Amministrazione del Senato al fine di accertare l'idoneita' fisica all'impiego in [...]

				Art. 14 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono  sottoposti
a visita medica da parte di sanitari di fiducia  dell'Amministrazione
del Senato al fine di accertare  l'idoneita'  fisica  all'impiego  in
relazione alle specifiche funzioni del Consigliere parlamentare.

Art. 15 I vincitori devono far pervenire, a pena di decadenza, entro il termine che viene loro comunicato, i documenti indicati dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei requisiti [...]

				Art. 15 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il  termine  che  viene  loro  comunicato,   i   documenti   indicati
dall'Amministrazione del Senato attestanti il possesso dei  requisiti
dichiarati nella domanda  di  partecipazione,  secondo  la  normativa
vigente. 
    2. Ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Regolamento dei  concorsi,
qualora  risultino  condanne  o  procedimenti  penali  pendenti,   e'
valutata  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  al
servizio dell'Istituzione parlamentare, in  relazione  alla  gravita'
del reato, al tempo trascorso e alla condotta successiva. 
    3. I vincitori sono immessi nel ruolo del personale  del  Senato,
nella carriera dei Consiglieri parlamentari. Si  applicano  lo  stato
giuridico  e  il  trattamento   economico,   nonche'   la   normativa
previdenziale, stabiliti dalle disposizioni vigenti in  materia  alla
data dell'assunzione. 
    4. I vincitori sono sottoposti a un periodo di esperimento  della
durata di un anno e  sono  confermati  in  ruolo  se  hanno  superato
favorevolmente lo stesso esperimento. Durante tale periodo hanno  gli
stessi  doveri  del  personale  di  ruolo  e  godono   dello   stesso
trattamento  economico  iniziale.  Nel  periodo  di  esperimento   e'
prevista una formazione specifica ed avanzata  sul  diritto  e  sulla
procedura parlamentare, anche in  prospettiva  europea  e  comparata,
nonche', tra l'altro, sui seguenti  aspetti:  redazione  e  revisione
degli atti normativi e  amministrativi;  redazione  e  revisione  dei
resoconti e dei principali documenti per la  pubblicita'  dei  lavori
parlamentari;  redazione  di  testi  di   documentazione   giuridica,
economica e di  analisi  e  valutazione  delle  politiche  pubbliche;
gestione  organizzativa  degli  uffici  e  delle  risorse  umane.  La
formazione e' oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione ai
fini della conferma in ruolo. In  caso  di  conferma  il  periodo  di
esperimento e' considerato come servizio di ruolo.

Art. 16 Avverso gli atti della procedura di concorso e' proponibile ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18 del Regolamento dei concorsi - alla Commissione contenziosa del Senato [...]

				Art. 16 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per soli motivi di legittimita', ai sensi dell'art. 18  del
Regolamento dei concorsi - alla Commissione  contenziosa  del  Senato
della   Repubblica,   Corso   Rinascimento,   40   -   00186    Roma,
commissionecontenziosa@pec.senato.it.   I   ricorsi   devono   essere
proposti, a pena  di  inammissibilita',  entro  trenta  giorni  dalla
comunicazione, anche a mezzo di affissione, dei provvedimenti che  si
ritengono lesivi.

Art. 17 I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16 del Regolamento dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale [...]

				Art. 17 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso - ai sensi dell'art. 16  del  Regolamento
dei concorsi - se abbiano un interesse diretto, concreto  ed  attuale
per  la  tutela  di  situazioni  giuridiche  direttamente  rilevanti,
collegato al documento al quale e'  chiesto  l'accesso.  A  tal  fine
possono  inviare  la  relativa  richiesta   alla   Segreteria   della
Commissione   esaminatrice,    secondo    le    modalita'    indicate
nell'applicazione di cui all'art. 3, comma 1. 
    2. L'esercizio del diritto di accesso puo'  essere  differito  al
termine  della  procedura  di  concorso  per  esigenze  di  ordine  e
speditezza della procedura stessa. 
    3. Per quanto non  previsto  dall'art.  16  del  Regolamento  dei
concorsi,  si  rinvia  al  Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti
amministrativi   del   Senato   della   Repubblica,   approvato   con
deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 14 del 6 giugno  2019  e
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana n.  186
del 9 agosto 2019 .

Art. 18 I dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso il Servizio del Personale del Senato della Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura di concorso [...]

				Art. 18 
                           Dati personali 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  sono  raccolti  e
conservati  presso  il  Servizio  del  Personale  del  Senato   della
Repubblica, ai soli fini della gestione della procedura  di  concorso
ed  ai  sensi  del  Regolamento  del  Senato  della  Repubblica   sul
trattamento dei dati personali, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre 2006 ,  e  ai  sensi
del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 27 aprile 2016. Titolare del trattamento dei  dati  personali  e'
l'Amministrazione  del  Senato  della  Repubblica.  I  medesimi  dati
possono essere, altresi', comunicati a soggetti terzi che  forniscono
specifici  servizi  di  elaborazione   di   dati   strumentali   allo
svolgimento della procedura di concorso. 
    2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione il
candidato  deve  prendere  visione  dell'informativa  resa  ai  sensi
dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679 e deve fornire il  proprio
consenso, anche  con  specifico  riferimento  ai  dati  di  cui  agli
articoli  9  e  10  del  richiamato  regolamento  (UE)  2016/679.  Il
conferimento dei dati personali e' da  considerarsi  obbligatorio  ai
fini della partecipazione alla procedura di concorso.

Art. 19 Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati possono consultare l'applicazione informatica disponibile all'indirizzo concorsi.senato.it, nonche' il sito internet del Senato [...]

				Art. 19 
                            Informazioni 
 
    1. Per  ulteriori  informazioni  e  chiarimenti  gli  interessati
possono    consultare    l'applicazione    informatica    disponibile
all'indirizzo concorsi.senato.it, nonche' il sito internet del Senato
della Repubblica (in particolare, la pagina "Concorsi" della  sezione
"Amministrazione"). 
 
      Roma, 24 aprile 2025 
 
                                              Il Presidente: La Russa 
Il Segretario Generale: Toniato

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    (art. 10, comma 1)
    Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1 (Norme sui giudizi di
    legittimita' costituzionale e sulle garanzie d'indipendenza della
    Corte costituzionale).
    Legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 (Norme integrative della
    Costituzione concernenti la Corte costituzionale).
    Legge costituzionale 22 novembre 1967, n. 2 (Modificazione
    dell'articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte
    costituzionale).
    Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (Modifiche degli
    articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge
    costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di
    procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione).
    Legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V
    della parte seconda della Costituzione).
    Legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 (Introduzione del
    principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale).

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