BANCA D'ITALIA Conferimento di tre borse di studio "Bonaldo Stringher", due borse di studio "Giorgio Mortara", due borse di studio "Donato Menichella". (26E05530)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 79 del 13-10-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Conferimento di tre borse di studio "Bonaldo Stringher", due borse di studio "Giorgio Mortara", due borse di studio "Donato Menichella". (26E05530)
  • Categoria: Enti pubblici
  • Ente: BANCA D'ITALIA
  • Data: 13-10-2026
  • Scadenza: 20-11-2026

Art. 1 Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio

A  -  Tre  borse  di  studio  "Bonaldo  Stringher"  destinate  al
perfezionamento  degli  studi  all'estero  nel  campo   dell'economia
politica e della politica economica. 
    B  -  Due  borse  di  studio  "Giorgio  Mortara"   destinate   al
perfezionamento  degli  studi  all'estero  nei  campi   dell'economia
finanziaria, dell'econometria o dei metodi matematici,  statistici  o
informatici (es. intelligenza artificiale, machine learning, FinTech,
cyber security) applicati all'economia e alla finanza. 
    C  -  Due  borse  di  studio  "Donato  Menichella"  destinate  al
perfezionamento  degli  studi  all'estero  sulle  interrelazioni  tra
crescita economica  e  ordinamento  giuridico,  sugli  impatti  della
regolamentazione sulle attivita'  economiche  nonche'  sugli  aspetti
giuridici   connessi   ai   digital    asset    e    all'applicazione
dell'intelligenza artificiale all'economia. 
 
                               Art. 1 
 
       Campo tematico e caratteristiche delle borse di studio 
 
    La Banca d'Italia mette a concorso sette  borse  di  studio,  tre
"Bonaldo Stringher", due "Giorgio Mortara" e due "Donato  Menichella"
(contrassegnate dalle  lettere  A,  B  e  C  del  presente  bando  di
concorso), destinate a brillanti neo  laureati  e  neo  laureate  che
intendono perfezionare gli studi all'estero,  presso  Universita'  di
eccellenza nel panorama internazionale. 
    Sono invitate a candidarsi tutte le persone che hanno  conseguito
la laurea in un'Universita' italiana e  hanno  svolto  una  tesi  con
contenuti originali, mostrando un'attitudine all'attivita' di ricerca
e al pensiero critico. 
    Le  borse  comportano  l'obbligo  della  frequenza   per   l'anno
accademico 2027/2028 di un corso universitario di perfezionamento, di
durata prevista non inferiore a nove mesi. Il corso prescelto  dovra'
essere in linea con gli studi svolti e coerente con il campo tematico
della borsa per la quale si concorre. 
    E' consentito concorrere all'assegnazione di una  sola  tipologia
di borsa. Se si  avanza  domanda  di  partecipazione  a  piu'  di  un
concorso,  la  Banca  d'Italia  prende  in  considerazione   l'ultima
candidatura presentata in ordine di tempo. A tal  fine,  fa  fede  la
data  di  presentazione  della   domanda   registrata   dal   sistema
informatico. 
    Le  persone  vincitrici  delle  borse  di  studio  e  quelle  non
assegnatarie di borse ma ritenute "particolarmente meritevoli"  dalle
Commissioni   esaminatrici   (cfr.   art.   8),    potranno    essere
successivamente selezionate per una borsa di avviamento alla  ricerca
da fruire all'interno della Banca d'Italia per sviluppare un progetto
di ricerca (cfr. art. 11); potranno, inoltre, partecipare a una prova
d'esame finalizzata all'assunzione (cfr. art. 12).

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    Possono partecipare ai concorsi per  l'assegnazione  delle  borse
coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
      1) cittadinanza italiana o di altro  Stato  membro  dell'Unione
europea ovvero altra cittadinanza secondo quanto  previsto  dall'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001; 
      2) laurea magistrale conseguita posteriormente al  19  novembre
2024 presso un'Universita' italiana con un punteggio non inferiore  a
110/110; 
      3) ottima conoscenza  della  lingua  straniera  utilizzata  nei
corsi universitari prescelti per la fruizione della borsa. 
    I requisiti di cui ai precedenti punti  devono  essere  posseduti
alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda. 
    Le persone candidate devono essere in possesso di un indirizzo di
Posta elettronica certificata (PEC) o di un domicilio digitale a esse
intestato.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    La domanda deve essere presentata - completa della documentazione
di cui al successivo art. 4 -  esclusivamente  mediante  il  "Portale
concorsi e selezioni" della  Banca  d'Italia,  accessibile  dal  sito
internet della  Banca  d'Italia  all'indirizzo  www.bancaditalia.it -
sezione "Lavorare in Banca d'Italia" (di seguito "Portale"), entro il
termine perentorio del 20 novembre 2026, h. 12,00 (ora italiana). 
    Si precisa  che  ai  fini  dell'acquisizione  della  domanda  nel
portale e' necessario compilare tutti i campi  obbligatori,  caricare
tutti i documenti  richiesti  e,  infine,  confermare  e  inviare  la
domanda. Una volta  completata  la  presentazione  della  domanda  il
portale inviera' apposita e-mail di conferma. Le  dichiarazioni  rese
nella domanda e nei documenti allegati da una persona  identificatasi
tramite SPID, CIE o EIDAS hanno valore di  dichiarazione  sostitutiva
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    Non sono ammesse altre forme di presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'invio della  domanda.  Si  consiglia  pertanto  di
inserire la propria candidatura  e  la  relativa  documentazione  con
congruo anticipo rispetto alla scadenza  sopra  citata,  per  evitare
possibili rallentamenti nel caricamento dovuti alle dimensioni  della
documentazione da allegare alla domanda e alla concentrazione  di  un
numero elevato di accessi in prossimita' del termine previsto.

Art. 4 Documentazione da allegare alla domanda

				Art. 4 
 
               Documentazione da allegare alla domanda 
 
    La domanda dovra' essere corredata dalla seguente  documentazione
caricata esclusivamente in formato PDF: 
      a) una dichiarazione ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  contenente
l'elenco di tutti gli esami sostenuti con l'indicazione della data di
effettuazione e della votazione (devono  essere  indicati  anche  gli
esami sostenuti per il conseguimento della laurea triennale); 
      b) la tesi di laurea; 
      c) la sintesi della tesi di laurea, possibilmente di  non  piu'
di  mille  parole,  che  enuclei  i  contributi   originali   offerti
sull'argomento discusso; 
      d) la  copia  del  certificato  TOEFL/IELTS/Cambridge  o  altra
documentazione  equivalente  attestante  l'ottima  conoscenza   della
lingua straniera utilizzata nei corsi universitari prescelti  per  la
fruizione della borsa; 
      e)  la  copia  dei  risultati  ottenuti  nel  Graduate   Record
Examination (GRE) o nel Graduate  Management  Admission  Test  (GMAT)
ovvero di test omologhi  eventualmente  richiesti  dalle  Universita'
prescelte per il perfezionamento degli studi; 
      f)  eventuali  lettere  di  referenza  rilasciate  da   docenti
universitari, debitamente firmate (una  delle  lettere  di  referenza
dovra' preferibilmente essere rilasciata dal docente  relatore  della
tesi di laurea). A tal fine i docenti dovranno inviare le lettere,  a
loro esclusiva cura, entro il termine previsto  dall'art.  3  per  la
presentazione  della  domanda,  alla  casella  di  posta  elettronica
personale.borsesmm@bancaditalia.it 
      g) il curriculum vitae  dal  quale  emerga  esaurientemente  il
quadro degli studi  e  delle  attivita'  professionali  eventualmente
svolte; non andranno inserite informazioni personali diverse da nome,
cognome e data di nascita, ne' dati altamente  personali  (numeri  di
telefono, indirizzi  mail,  indirizzi  pec  personali)  ne',  infine,
categorie particolari di dati personali (cfr. art. 9 del  regolamento
UE n. 679/2016, c.d. GDPR); 
      h) eventuali altri lavori e attestati (scritti e pubblicazioni,
titoli professionali e culturali, attestati accademici  nonche'  ogni
altra documentazione riguardante attivita' scientifiche, didattiche e
di ricerca attinenti ai campi tematici di cui alle lettera A, B  e  C
del bando); 
      i) un documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    Nella domanda andranno,  inoltre,  indicati  il  programma  degli
studi e delle ricerche che ci si prefigge  di  compiere,  nonche'  le
Universita' estere  prescelte;  andranno,  inoltre,  dettagliatamente
illustrati gli obiettivi di sviluppo che si intendono conseguire  con
la frequenza del corso universitario di perfezionamento. 
    La Banca d'Italia puo' verificare  in  ogni  momento  l'effettivo
possesso  dei  requisiti  previsti  dal  presente  bando  nonche'  la
veridicita' e la  conformita'  all'originale  di  tutti  i  documenti
allegati alla domanda.

Art. 5 Cause di esclusione

				Art. 5 
 
                         Cause di esclusione 
 
    Non e' tenuta in considerazione - e comporta quindi  l'esclusione
dal concorso - la domanda: 
      a) dalla quale risulti il mancato possesso di uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti dall'art. 2 per la partecipazione al concorso; 
      b) per la quale sia stata accertata la non veridicita' o la non
conformita' all'originale della documentazione allegata alla domanda; 
      c) priva di uno degli allegati di cui alle lettere a), b),  c),
d), g) e i), del programma  degli  studi  e  delle  ricerche  nonche'
dell'indicazione, nel modulo di  domanda,  delle  Universita'  estere
prescelte, secondo quanto previsto dall'art. 4. 
    La Banca d'Italia comunica per iscritto alle persone  interessate
l'eventuale provvedimento di esclusione.

Art. 6 Importi delle borse di studio

				Art. 6 
 
                    Importi delle borse di studio 
 
    Per l'anno accademico di frequenza dei corsi  di  perfezionamento
verra' erogato (al lordo dell'imposizione fiscale) l'importo di  euro
33.000 suddiviso in quattro rate. 
    Qualora il Paese prescelto, al momento in cui vengono corrisposti
i singoli pagamenti, non faccia  parte  dell'area  dell'euro,  verra'
erogato l'equivalente dell'importo  dovuto  nella  valuta  del  Paese
stesso,  calcolato  in  base  al  tasso  di  cambio  medio  del  mese
precedente all'effettuazione del pagamento. 
    Il citato importo e' comprensivo delle  spese  di  viaggio  e  di
assicurazione contro le malattie. 
    Le  tasse  universitarie  e  quelle   eventuali   di   soggiorno,
opportunamente documentate, sono a carico della Banca d'Italia. 
    Chi vince la borsa di studio, al termine del primo anno di  corso
finanziato  dalla  Banca  d'Italia,  puo'  chiedere  il  rinnovo  del
finanziamento per il successivo anno di studi. La Banca d'Italia puo'
accordare tale rinnovo valutando, a suo  insindacabile  giudizio,  il
profitto conseguito.

Art. 7 Incompatibilita'

				Art. 7 
 
                          Incompatibilita' 
 
    Le borse di studio di cui al presente bando di concorso non  sono
cumulabili con altri compensi e altre forme di finanziamento quali ad
esempio assegni di ricerca, borse  di  dottorato  di  ricerca  ovvero
altre borse di studio. Le persone assegnatarie delle borse, pertanto,
saranno  invitate  a  rinunciare  agli  altri  eventuali  compensi  o
finanziamenti  per  il  periodo  coperto  dalle  stesse,  a  pena  di
decadenza dalla fruizione delle medesime.

Art. 8 Commissioni esaminatrici

				Art. 8 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    Le borse di studio vengono conferite da Commissioni nominate, una
per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, dalla Banca  d'Italia  e
composte ognuna da  membri  scelti  tra  accademici  dei  Lincei  e/o
docenti universitari. 
    Le Commissioni valutano: 
      il programma degli studi e delle ricerche che ci si prefigge di
compiere e la sua coerenza con  il  campo  tematico  della  borsa  di
studio prescelta; 
      il merito della tesi, l'attitudine all'attivita'  di  studio  e
ricerca  che  la  stessa   esprime   ed   eventualmente   i   profili
comparatistici in essa contenuti; 
      il curriculum  vitae  nonche'  gli  eventuali  altri  lavori  e
attestati; 
      il rilievo delle Universita' e dei corsi di studio indicati per
la fruizione della borsa di studio; 
      le eventuali lettere di referenza; 
      l'eventuale risultato ottenuto nel Graduate Record  Examination
(GRE), nel Graduate Management Admission Test (GMAT) ovvero  in  test
omologhi ove richiesti dalle Universita' prescelte  per  l'ammissione
ai relativi corsi di studio. 
    A parita' di merito, le Commissioni danno la priorita'  a  coloro
che hanno svolto la tesi di laurea nello stesso campo tematico  della
borsa di studio prescelta e,  in  subordine,  a  chi  utilizzera'  il
finanziamento della Banca per dare avvio agli studi all'estero. 
    Al termine  della  selezione  ciascuna  Commissione  compila  una
graduatoria di merito. In caso di  rinuncia  o  di  impossibilita'  a
beneficiare della borsa da parte delle persone vincitrici,  la  Banca
si riserva la facolta'  di  assegnare  la  stessa  alle  persone  che
seguono in graduatoria. 
    La Commissione, oltre alle persone vincitrici, individua  fino  a
un massimo di dodici persone per il concorso per l'assegnazione delle
borse "Stringher" (lett. A)  e  di  otto  persone  per  ciascuno  dei
concorsi per l'assegnazione  delle  borse  "Mortara"  e  "Menichella"
(lett. B e C), ritenute particolarmente meritevoli, da convocare alla
selezione per l'assegnazione di  borse  all'avviamento  alla  ricerca
(internship) di cui  all'art.  11  nonche'  alla  prova  d'esame  per
l'assunzione di cui all'art. 12. 
    Le borse di studio saranno  assegnate  presumibilmente  entro  la
prima decade del mese di febbraio 2027; a coloro che  si  aggiudicano
la borsa verra' data apposita comunicazione. 
    L'esito della selezione  verra',  comunque,  reso  disponibile  a
ciascuna persona  interessata  nel  portale;  tale  comunicazione  ha
valore di notifica ad ogni effetto di legge.

Art. 9 Documentazione da presentare dopo l'assegnazione delle borse di studio

				Art. 9 
 
                    Documentazione da presentare 
              dopo l'assegnazione delle borse di studio 
 
    La Banca d'Italia comunichera' alle  persone  assegnatarie  delle
borse  di  studio  la  documentazione  da   presentare,   indicandone
modalita' e termini di invio. 
    Nell'ambito della documentazione che dovra' essere  fornita  sono
comprese le dichiarazioni, da rendere ai sensi degli articoli 46 e 47
del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  relative
all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di  applicazione
della pena su richiesta o di sottoposizione  a  misure  di  sicurezza
nonche' di carichi pendenti. 
    La Banca d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  procedere  alla
verifica di quanto dichiarato dalle persone interessate. Le eventuali
difformita' riscontrate vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria. 
    L'accertamento del mancato possesso di uno o piu'  dei  requisiti
di partecipazione e/o le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto   dichiarato    o    documentato    comportano    la    revoca
dell'assegnazione  della  borsa  di  studio  e  precludono  anche  la
possibilita' di essere chiamati  a  partecipare  alla  selezione  per
l'assegnazione delle borse di avviamento alla ricerca di cui all'art.
11 e alla prova d'esame di cui all'art. 12.

Art. 10 Fruizione della borsa di studio

				Art. 10 
 
                   Fruizione della borsa di studio 
 
    Le  persone  assegnatarie  sono  tenute  a   seguire,   nell'anno
accademico  2027/2028,  il  corso  universitario  di  perfezionamento
esclusivamente in una delle Universita'  indicate  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. Eventuali cambiamenti di Universita' sono
eccezionalmente autorizzati  dalla  Banca  d'Italia  in  presenza  di
validi e documentati motivi. Non costituisce valido motivo il rigetto
della domanda d'iscrizione da parte delle Universita' indicate  nella
domanda di partecipazione per carenza di uno o piu' dei requisiti  di
ammissione. 
    Le  persone  assegnatarie   devono   tempestivamente   comunicare
l'Universita' prescelta, la data di inizio e la durata del  corso  di
perfezionamento  nonche'   il   nome   del   tutor   loro   assegnato
dall'Universita'. 
    La Banca d'Italia assegna a ciascun borsista un ulteriore  tutor,
scelto tra il proprio personale. 
    Il/la borsista deve riferire sull'andamento degli studi e inviare
non meno di due relazioni - una a  meta'  del  corso  e  una  al  suo
termine - per illustrare gli studi svolti, gli esami sostenuti  e  le
tematiche approfondite durante il periodo di fruizione della borsa. 
    I tutor - a meta' e alla fine del corso - redigono una  relazione
con la quale illustrano gli studi svolti,  gli  esami  sostenuti,  le
valutazioni  riportate  e  gli  eventuali  lavori  avviati  dal/dalla
borsista. 
    L'importo delle borse viene corrisposto in quattro rate: la prima
alla  conferma  da  parte  della  persona  interessata  dell'avvenuta
iscrizione  presso   l'Universita'   prescelta;   la   seconda   alla
comunicazione  da  parte  dell'Universita'   circa   l'inizio   della
frequenza del corso; le ultime due rate - a meta' del corso e al  suo
termine - successivamente alla ricezione delle relazioni dei tutor  e
del/della borsista. 
    La Banca d'Italia chiedera' la restituzione della prima rata  nel
caso in  cui  la  persona  assegnataria  della  borsa  non  inizi  la
frequenza del corso di studi. 
    La Banca d'Italia si riserva di revocare la borsa di studio e  di
non corrispondere le  rate  non  ancora  maturate:  a)  nel  caso  di
interruzione, sia pure  temporanea,  della  frequenza  del  corso  di
studi; b)  nel  caso  di  omesso  invio  alla  Banca  d'Italia  della
prescritta documentazione  relativa  all'andamento  degli  studi;  c)
qualora da tale documentazione risulti che  la  persona  assegnataria
non trae profitto dal corso di  studi  intrapreso.  La  revoca  della
borsa di studio preclude la convocazione alla prova d'esame di cui al
successivo art. 12.

Art. 11 Borse di avviamento alla ricerca ("Internship")

				Art. 11 
 
           Borse di avviamento alla ricerca ("Internship") 
 
    La Banca d'Italia si riserva la facolta' di convocare le  persone
vincitrici e quelle particolarmente meritevoli per l'anno  accademico
2027/2028 a selezioni per l'assegnazione di borse di avviamento  alla
ricerca della durata di tre mesi prorogabili fino a  sei,  da  fruire
all'interno dell'Istituto. A tal fine e' necessario  che  coloro  che
non vi abbiano gia' provveduto nella domanda on-line  comunichino  un
indirizzo di Posta elettronica certificata. 
    La procedura e i criteri di selezione per il  conferimento  delle
borse di avviamento alla  ricerca  saranno  resi  noti  alle  persone
interessate successivamente.

Art. 12 Prova d'esame per l'assunzione

				Art. 12 
 
                   Prova d'esame per l'assunzione 
 
    La Banca d'Italia si riserva di convocare le persone assegnatarie
delle borse di studio e le  persone  particolarmente  meritevoli  dei
concorsi di cui alle lettera A, B e C a sostenere una specifica prova
d'esame per  l'assunzione  in  prova  nell'area  manageriale  e  alte
professionalita' - segmento  professionale  di  esperto  (1°  livello
stipendiale); la prova d'esame potra' essere sostenuta per una  volta
sola, al termine dell'anno accademico 2027/2028 oppure al termine del
successivo anno accademico 2028/2029. 
    In tale occasione  la  Banca  d'Italia  si  riserva  altresi'  di
verificare  il  possesso  dei  requisiti  di  partecipazione  di  cui
all'art. 2 del bando. 
    La Banca  d'Italia  nomina  una  Commissione  con  l'incarico  di
sovrintendere alla prova d'esame. Le modalita' di  svolgimento  della
prova e il programma d'esame saranno  comunicati  in  tempo  utile  a
tutte le persone interessate. 
    La nomina alle dipendenze della  Banca  d'Italia  resta  comunque
subordinata al possesso dei requisiti previsti  dal  Regolamento  del
Personale dell'Istituto.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi della  normativa  europea  e  nazionale  in  materia  di
privacy, si informa che i dati forniti sono trattati, anche in  forma
automatizzata, per le finalita' di gestione della selezione.  Per  le
persone assegnatarie delle borse di studio, il  trattamento  di  tali
dati prosegue per le finalita'  di  gestione  delle  stesse;  per  le
persone  assegnatarie  delle  borse  e  per  quelle   particolarmente
meritevoli il trattamento dei dati prosegue  per  la  gestione  delle
internship e della prova d'esame per l'assunzione e  sono  conservati
per finalita' di interesse storico. Per le persone  vincitrici  della
selezione  finalizzata  all'assunzione,  il  trattamento   dei   dati
prosegue per le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di
lavoro e, in particolare, per accertare  il  possesso  del  requisito
della compatibilita' dei comportamenti  tenuti  con  le  funzioni  da
svolgere  nell'Istituto,  secondo   quanto   previsto   dalle   norme
regolamentari della Banca d'Italia. I dati relativi alle  candidature
possono inoltre essere trattati anche a fini statistici o di  ricerca
scientifica, nel rispetto dell'art. 89 del  regolamento  UE  679/2016
(c.d. GDPR). 
    Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione; in  caso  di  rifiuto  a
fornire i  dati,  la  Banca  d'Italia  procede  all'esclusione  dalla
selezione ovvero non da' luogo all'assegnazione della borsa. 
    I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri  casi
previsti da leggi e regolamenti. 
    Le persone che hanno fornito i dati hanno il diritto  di  accesso
ai dati personali e gli altri diritti riconosciuti dalla legge tra  i
quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei  dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco  di
quelli trattati in violazione  della  legge  nonche'  il  diritto  di
opporsi  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al   loro
trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
titolare del trattamento - Banca d'Italia,  Servizio  organizzazione,
via Nazionale n. 91 - Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it). 
    Il Responsabile della protezione dei dati per la  Banca  d'Italia
puo' essere  contattato  presso  via  Nazionale  91  -  Roma  (e-mail
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it). 
    Per le violazioni della vigente disciplina in materia di  privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita'  di  controllo,  al
Garante per la protezione dei dati personali - piazza Venezia, n.  11
- Roma.

Art. 14 Responsabile del procedimento

				Art. 14 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile
del procedimento e' il Capo pro tempore di tale Servizio o,  in  caso
di assenza o impedimento, il Vice Capo del Servizio. 
 
    Roma, 30 settembre 2026 
 
                                      Il direttore generale: Angelini

Torna su