BANCA D'ITALIA Concorso pubblico per la copertura di sei posti di avvocato, a tempo indeterminato, per il Servizio consulenza legale, per la sede di Roma. (26E00753)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 12 del 13-02-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico per la copertura di sei posti di avvocato, a tempo indeterminato, per il Servizio consulenza legale, per la sede di Roma. (26E00753)
  • Categoria: Enti pubblici
  • Ente: BANCA D'ITALIA
  • Data: 13-02-2026
  • Scadenza: 23-03-2026

Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione

Art. 1 
 
 
             Requisiti di partecipazione e di assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia indice concorso  pubblico  per  l'assunzione  a
tempo indeterminato  di  sei  avvocati  da  inquadrare  nel  segmento
professionale di avvocato - ruolo legale. 
    Le  persone  assunte  saranno  impiegate   presso   il   Servizio
consulenza legale della Banca d'Italia, con sede a Roma. Cureranno le
questioni di carattere legale che interessano  l'Istituto,  svolgendo
attivita' consultiva e contenziosa.  Lo  svolgimento  delle  mansioni
richiede l'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati degli  enti
pubblici di cui all'art. 23 della legge n. 247/2012. 
    Sono richiesti i seguenti requisiti: 
      1. Laurea specialistica/magistrale in  giurisprudenza  (22/S  o
LMG/01), conseguita con un punteggio di almeno  105/110  o  votazione
equivalente 
    ovvero 
      diploma di laurea di "vecchio ordinamento"  in  giurisprudenza,
conseguito  con  un  punteggio  di   almeno   105/110   o   votazione
equivalente. 
      E' altresi' consentita la  partecipazione  a  chi  possiede  un
titolo di studio conseguito all'estero o un titolo estero  conseguito
in  Italia,  a  condizione  che  sia   riconosciuto   equivalente   o
equipollente a uno di quelli sopraindicati, ai sensi della  normativa
vigente. La richiesta di riconoscimento deve  essere  tempestivamente
presentata  al  soggetto  competente  nei  tempi  e  nelle  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
      2. Iscrizione a uno degli  albi  degli  avvocati  istituiti  in
Italia presso i relativi Consigli dell'ordine ovvero titolo  a  detta
iscrizione. 
      3. Cittadinanza italiana, o  possesso  dei  requisiti  previsti
dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001. 
      4. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 
      5. Idoneita' fisica alle mansioni. 
      6. Godimento dei diritti civili e politici. I  cittadini  e  le
cittadine di uno Stato membro dell'Unione europea devono  godere  dei
diritti civili  e  politici  anche  nello  Stato  di  appartenenza  o
provenienza. Nel caso di cittadinanza di paesi terzi di cui  all'art.
38 del decreto legislativo n. 165/2001 tale requisito si applica solo
in quanto compatibile. 
      7. Non aver tenuto comportamenti incompatibili con le  funzioni
da svolgere nell'Istituto (cfr. art. 8). 
    I requisiti di cui ai punti 1 e 2 devono  essere  posseduti  alla
data di  scadenza  stabilita  per  la  presentazione  della  domanda;
l'equivalenza del titolo di studio e del voto e gli  altri  requisiti
devono essere posseduti alla data di assunzione. 
    I  requisiti  richiesti  dal  presente  bando   potranno   essere
verificati  dalla  Banca  d'Italia  in   qualsiasi   momento,   anche
successivo allo svolgimento delle prove di concorso  e  all'eventuale
assunzione. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito  all'assunzione  o  procede  alla  risoluzione  del  rapporto
d'impiego di coloro che  risultino  sprovvisti  di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando ovvero dei  titoli  dichiarati  ai  fini
della preselezione. Le eventuali difformita' riscontrate  rispetto  a
quanto  dichiarato  o  documentato  vengono  segnalate  all'Autorita'
giudiziaria.

Art. 2 Domanda di partecipazione e termine per la presentazione

				Art. 2 
 
 
      Domanda di partecipazione e termine per la presentazione 
 
 
    La domanda deve essere presentata  entro  il  termine  perentorio
delle ore  12,00  del  23  marzo  2026  (ora  italiana),  utilizzando
esclusivamente l'applicazione disponibile  sul  sito  internet  della
Banca d'Italia all'indirizzo  www.bancaditalia.it  Non  sono  ammesse
altre forme di  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    La data di presentazione della domanda e' attestata  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine di  cui  al  comma  1,  non
permettera' piu' l'accesso  e  l'invio  della  domanda.  Per  evitare
un'eccessiva concentrazione degli accessi all'applicazione a  ridosso
della scadenza del termine, si consiglia di presentare la domanda con
qualche ora di anticipo, tenuto anche conto del tempo necessario  per
completare l'iter di registrazione propedeutico alla candidatura. 
    Le persone candidate devono essere in possesso di un indirizzo di
Posta elettronica certificata (PEC) o di  un  domicilio  digitale  ad
esse intestato. 
    Non  sono  tenute  in  considerazione   e   comportano,   quindi,
l'esclusione dal concorso  le  candidature  dalle  quali  risulti  il
mancato  possesso  di  uno  o  piu'  requisiti  prescritti   per   la
partecipazione al concorso. La Banca d'Italia comunica  alle  persone
interessate il provvedimento di esclusione. 
    La Banca d'Italia non assume responsabilita'  per  il  mancato  o
ritardato recapito di comunicazioni che sia da  imputare  a  disguidi
telematici, all'indicazione nella domanda  on-line  di  un  indirizzo
errato o incompleto  oppure  a  omessa  o  tardiva  segnalazione  del
cambiamento di indirizzo. 
    Il giorno della prima prova dovra' essere confermato il  possesso
dei   requisiti   dichiarati   nella   domanda   di    partecipazione
sottoscrivendo una specifica dichiarazione, previa esibizione  di  un
documento di identita'. Le dichiarazioni rese  e  sottoscritte  hanno
valore di autocertificazione ai  sensi  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000  (Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), con ogni conseguenza anche di ordine penale in  caso
di mendacio e applicazione delle sanzioni previste dall'art.  76  del
decreto. 
    Coloro che, in relazione alla specifica condizione di disabilita'
(art. 20, legge n. 104/1992 e art. 16, comma 1, legge n. 68/1999),  a
disturbi dell'apprendimento (DSA)  o  ad  altre  situazioni  tutelate
dalla legge, hanno necessita'  di  strumenti  di  ausilio  e/o  tempi
aggiuntivi  ovvero  di  misure  di  carattere  organizzativo  per  la
partecipazione alle prove  dovranno  farne  richiesta  compilando  il
"Quadro  A"  dell'applicazione.  La  Banca  d'Italia   valutera'   la
richiesta  esclusivamente  sulla  base  del  nesso  causale  tra   la
situazione dichiarata nel "Quadro A" e le modalita' di svolgimento di
ciascuna  prova.  Qualora  la   Banca   d'Italia   riscontri,   anche
successivamente, la non veridicita' di  quanto  dichiarato  disporra'
l'esclusione  dal  concorso,  non  dara'  seguito  all'assunzione   o
procedera' alla risoluzione del  rapporto  di  impiego  eventualmente
instaurato. 
    L'ammissione alle prove avviene con  la  piu'  ampia  riserva  in
ordine al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  richiesti  dal
bando nonche' dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui
al successivo art. 3.

Art. 3 Preselezione per titoli

				Art. 3 
 
 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    La Banca  d'Italia,  al  fine  di  assicurare  l'efficacia  e  la
celerita' della  procedura  selettiva,  si  riserva  la  facolta'  di
procedere a una preselezione per titoli nel caso in cui le domande di
partecipazione al concorso siano superiori alle ottocento unita'.  In
tal caso, la  Banca  d'Italia  provvedera'  alla  formazione  di  una
graduatoria preliminare redatta sommando  i  punteggi  attribuiti  ai
seguenti titoli, che devono essere posseduti alla  data  di  scadenza
stabilita per la presentazione della domanda (23 marzo 2026): 
      a) dottorato di ricerca in materie giuridiche: 3 punti; 
      b) iscrizione a uno degli  albi  degli  avvocati  istituiti  in
Italia presso i relativi Consigli  dell'ordine,  esclusa  la  sezione
speciale degli avvocati stabiliti  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo  n.  96/2001:  1  punto  per  ogni  anno   di   effettiva
iscrizione, con un massimo di 3 punti 
    La graduatoria preliminare e' formata in  ordine  decrescente  in
base al punteggio complessivo calcolato  secondo  i  criteri  di  cui
sopra. 
    Vengono  convocate  a  sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
successivo art. 5 le  persone  classificatesi  nelle  prime ottocento
posizioni nonche' le eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    Il risultato conseguito da ciascuna  persona  nella  preselezione
per titoli, con l'indicazione dell'eventuale  ammissione  alla  prova
scritta nonche' della data e del luogo di svolgimento  della  stessa,
viene reso disponibile alla persona  interessata  esclusivamente  sul
sito  internet  della  Banca  d'Italia   www.bancaditalia.it   almeno
quindici  giorni  prima  della  data  prevista  per  la  prova.  Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge. 
    Il punteggio conseguito ai fini della preselezione per titoli non
concorre  alla  formazione  del  punteggio  utile   ai   fini   della
graduatoria di merito (cfr. art. 7).

Art. 4 Convocazione

				Art. 4 
 
 
                            Convocazione 
 
 
    Il calendario, il luogo e le modalita' di svolgimento delle prove
scritte vengono resi noti tramite avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano
necessario rinviare  lo  svolgimento  della  prova  scritta  dopo  la
pubblicazione del calendario, la  notizia  del  rinvio  e  del  nuovo
calendario viene prontamente diffusa mediante avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale. 
    Tutte le informazioni relative al concorso sono disponibili anche
sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it  La  Banca
d'Italia non assume responsabilita'  in  ordine  alla  diffusione  di
informazioni inesatte da parte di fonti non autorizzate.

Art. 5 Commissione e prove di concorso

				Art. 5 
 
 
                   Commissione e prove di concorso 
 
 
    La Banca  d'Italia  nomina  una  commissione  con  l'incarico  di
sovrintendere alle prove d'esame, che si svolgono a Roma e consistono
in tre prove scritte in materie  giuridiche,  una  prova  scritta  in
lingua inglese e una prova orale. 
    Le prove scritte  in  materie  giuridiche,  che  si  svolgono  in
giornate distinte, consistono nella redazione di: 
      un  parere  motivato  in  materia   di   diritto   civile   e/o
commerciale; 
      un parere motivato in materia di diritto amministrativo; 
      un atto defensionale, a  scelta  della  persona  candidata,  in
materia di diritto civile o diritto amministrativo. 
    La durata complessiva di ciascuna prova  verra'  stabilita  dalla
commissione fino a un massimo di cinque ore. 
    Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte  e'   consentita   la
consultazione  unicamente  di  testi  normativi  non  commentati  ne'
annotati, esclusivamente in forma cartacea. Il giorno della prova  la
commissione potra' vietare la consultazione  di  specifici  testi  in
relazione ai contenuti dei quesiti. 
    La commissione  procede  alla  valutazione  delle  prove  scritte
garantendone l'anonimato, anche mediante sedute svolte  in  modalita'
telematica. Vengono valutati esclusivamente gli elaborati  di  coloro
che abbiano svolto tutte e tre le prove scritte. Al fine  di  rendere
piu' spedita la procedura  concorsuale  la  commissione  non  procede
altresi' alla valutazione degli elaborati di  coloro  che  non  hanno
raggiunto la sufficienza in altra prova scritta gia' valutata,  fatto
sempre salvo il principio dell'anonimato. 
    Nella  valutazione  delle  prove  la  commissione  verifica:   le
conoscenze tecniche (applicazione delle conoscenze generali  al  caso
specifico);  la  capacita'  di  sintesi;  l'attinenza  alla   traccia
(pertinenza,  completezza);  la  chiarezza   espressiva   (proprieta'
linguistica; correttezza espositiva);  la  capacita'  di  argomentare
(sviluppo     critico     delle     questioni;     qualita'     delle
considerazioni/soluzioni proposte). 
    A ognuno dei tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di  20
punti. Le prove sono superate da coloro che ottengono un punteggio di
almeno 12 punti in ciascun elaborato. La votazione complessiva  delle
prove scritte e' data dalla somma dei tre  punteggi  riportati  negli
elaborati. 
    Coloro che  superano  le  prove  scritte  in  materie  giuridiche
vengono ammessi a sostenere la prova scritta di lingua inglese  e  la
prova orale. 
    I risultati  delle  prove  scritte  in  materie  giuridiche,  con
l'indicazione dell'eventuale ammissione alle prove successive  (prova
scritta  di  lingua  inglese  e  prova  orale)  e   della   data   di
convocazione,  vengono  resi  disponibili  alle  persone  interessate
esclusivamente   sul   sito    internet    della    Banca    d'Italia
www.bancaditalia.it Tale comunicazione ha valore di notifica  a  ogni
effetto di legge. 
    La prova scritta  di  lingua  inglese  si  tiene  nella  medesima
giornata di svolgimento della prova orale. La prova  e'  corretta  in
forma anonima e alla stessa e' attribuito un punteggio massimo  di  8
punti.  Per  lo  svolgimento  della  prova  non  e'   consentita   la
consultazione del dizionario di lingua inglese. 
    La prova orale consiste in un colloquio su tutte le materie sopra
elencate per le prove scritte (inclusa la lingua inglese) nonche'  su
diritto  processuale  civile,  diritto  processuale   amministrativo,
diritto penale,  diritto  processuale  penale,  diritto  del  lavoro,
diritto  dell'Unione  europea  e  diritto  delle   banche   e   degli
intermediari finanziari ed assicurativi. 
    Il colloquio, nel  quale  potranno  essere  discussi  anche  casi
pratici, tende ad accertare  le  conoscenze  tecniche,  la  capacita'
espositiva, la  capacita'  di  cogliere  le  interrelazioni  tra  gli
argomenti, la capacita' di ragionamento e di  giudizio  critico.  Con
riferimento alla prova di inglese (scritta e  orale)  la  commissione
verifica il livello di conoscenza della lingua in relazione a un  suo
utilizzo come strumento di lavoro. 
    La prova orale viene valutata con l'attribuzione di un  punteggio
massimo di 60 punti ed e'  superata  da  coloro  che  conseguono  una
votazione di almeno 36 punti. 
    I risultati della prova scritta di lingua inglese e  della  prova
orale vengono resi accessibili a  ciascuna  persona  interessata  sul
sito  internet  della   Banca   d'Italia   www.bancaditalia.it   Tale
comunicazione ha valore di notifica a ogni effetto di legge.

Art. 6 Identificazione per la partecipazione alle prove

				Art. 6 
 
 
          Identificazione per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere  le  prove,  occorre  essere  muniti  di  carta  di
identita' o di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art.
35 del decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000.  Coloro
che non sono in possesso della cittadinanza  italiana  devono  essere
muniti di un documento di identita' equipollente. Il  documento  deve
essere in corso di validita' secondo le previsioni  di  legge.  Viene
escluso chi non e'  in  grado  di  esibire  un  valido  documento  di
identita'.

Art. 7 Graduatoria

				Art. 7 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    Per ottenere l'idoneita'  e'  necessario  conseguire  i  punteggi
minimi previsti per le prove scritte in materie giuridiche e  per  la
prova orale. 
    Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  dalla  somma   delle
votazioni riportate nelle prove scritte in materie giuridiche,  nella
prova scritta di lingua inglese e nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria di merito  seguendo  l'ordine
decrescente di punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia approva la graduatoria finale sulla base  della
graduatoria di merito; qualora piu' persone risultino in posizione di
ex aequo, viene data preferenza alla persona piu' giovane. 
    La Banca d'Italia, nel caso di rinuncia alla nomina o di  mancata
presa di servizio da parte delle persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione, si riserva  la  facolta'  di  coprire  i  posti
rimasti vacanti seguendo l'ordine di graduatoria. 
    La Banca  d'Italia  si  riserva  la  facolta'  di  utilizzare  la
graduatoria  finale  del  concorso  entro  due  anni  dalla  data  di
approvazione. 
    La graduatoria finale delle  persone  classificate  in  posizione
utile all'assunzione viene pubblicata sul sito internet  della  Banca
d'Italia www.bancaditalia.it  Tale  pubblicazione  assume  valore  di
notifica a ogni effetto  di  legge.  Per  esigenze  di  tutela  della
privacy, i nominativi delle persone idonee  in  graduatoria  verranno
sostituiti dai codici delle rispettive domande di partecipazione.

Art. 8 Autocertificazioni richieste per l'assunzione

				Art. 8 
 
 
            Autocertificazioni richieste per l'assunzione 
 
 
    Ai fini dell'assunzione dovra' essere autocertificato il possesso
dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione,  secondo
le modalita' previste nel decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000. Per la verifica del possesso del requisito di cui  all'art.
1, punto 7 (compatibilita' con  le  funzioni  da  svolgere  in  Banca
d'Italia),  sara'  richiesto  di   rendere   dichiarazioni   relative
all'eventuale  sussistenza  di  condanne  penali,  di   sentenze   di
applicazione della pena su richiesta, di sottoposizione a  misure  di
sicurezza o di carichi pendenti.

Art. 9 Nomina e assegnazione

				Art. 9 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    La Banca d'Italia procede all'assunzione delle persone  utilmente
classificate che non abbiano tenuto comportamenti  incompatibili  con
le funzioni  da  svolgere  nell'Istituto  e  siano  in  possesso  dei
requisiti di cui all'art. 1. Esse sono nominate in  prova  nel  ruolo
legale come avvocati al 1° livello stipendiale. 
    Al termine del periodo di prova della  durata  di  sei  mesi,  se
riconosciute idonee, le persone nominate conseguono la conferma della
nomina con la stessa decorrenza di quella in prova;  nell'ipotesi  di
esito sfavorevole, il periodo di prova e'  prorogato,  per  una  sola
volta, di altri sei mesi. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego di coloro che non sono  in  possesso  della
cittadinanza italiana e' regolato tenendo conto delle limitazioni  di
legge in materia di accesso  ai  posti  di  lavoro  presso  gli  enti
pubblici. 
    Le persone nominate in prova devono prendere servizio  presso  la
sede di lavoro  cui  sono  assegnate  entro  il  termine  comunicato;
eventuali proroghe del termine sono concesse  solo  per  giustificati
motivi. Se rinunciano espressamente alla nomina  o,  in  mancanza  di
giustificati motivi, non prendono servizio entro il termine, decadono
dalla nomina.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

				Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi della  normativa  europea  e  nazionale  in  materia  di
privacy, si informa che i dati forniti sono trattati, anche in  forma
automatizzata, per le  finalita'  di  gestione  del  concorso  e  del
procedimento di nomina e assunzione  nonche'  per  eventuali  analisi
sull'andamento della selezione. Per chi viene assunto, il trattamento
proseguira' per le finalita' inerenti alla gestione del  rapporto  di
lavoro. 
    Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione; in  caso
di rifiuto a fornire i dati, la Banca d'Italia procede all'esclusione
dal concorso o non da' corso all'assunzione. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  delle  persone  sono
trattati per l'adempimento degli obblighi  previsti  dalle  leggi  n.
104/1992 e n. 68/1999. I dati di cui all'art. 8  del  presente  bando
sono trattati per l'accertamento del requisito di assunzione relativo
alla  compatibilita'   dei   comportamenti   tenuti   dalle   persone
interessate con le funzioni da svolgere nell'Istituto, secondo quanto
previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. 
    I dati forniti possono essere comunicati ad altre amministrazioni
pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato o negli altri  casi
previsti da leggi e regolamenti; possono essere comunicati anche alle
societa' - in qualita' di responsabili del trattamento -  di  cui  la
Banca si avvale per particolari prestazioni professionali, consulenze
o servizi strettamente connessi con lo svolgimento del concorso  (es.
attivita' di sorveglianza alle prove). 
    Coloro che hanno fornito i dati hanno il diritto  di  accesso  ai
dati personali e gli altri diritti riconosciuti  dalla  legge  tra  i
quali il diritto di ottenere la rettifica o l'integrazione dei  dati,
la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il  blocco  di
quelli trattati in violazione della  legge,  nonche'  il  diritto  di
opporsi  in  tutto  o  in  parte,  per  motivi  legittimi,  al   loro
trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio  organizzazione,
via Nazionale n. 91, Roma (e-mail: org.privacy@bancaditalia.it). 
    Il responsabile della protezione dei dati per la  Banca  d'Italia
puo' essere contattato presso via  Nazionale  n.  91,  Roma  (e-mail:
responsabile.protezione.dati@bancaditalia.it). 
    Per le violazioni della vigente disciplina in materia di  privacy
e' possibile rivolgersi, in qualita' di Autorita'  di  controllo,  al
garante per la protezione dei dati personali - piazza Venezia n.  11,
Roma.

Art. 11 Responsabile del procedimento

				Art. 11 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    L'Unita'  organizzativa  responsabile  del  procedimento  e'   il
Servizio gestione del personale della Banca d'Italia. Il responsabile
del procedimento e' il Capo pro tempore di tale servizio o,  in  caso
di assenza o impedimento, il Vice Capo pro tempore. 
      Roma, 5 febbraio 2026 
 
                                     Il direttore generale: Signorini

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