AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di quattro posti di funzionario, livello III, cod. FIII7. (Delibera n. 59/2018). (18E05827)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 48 del 19-06-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, per la copertura di quattro posti di funzionario, livello III, cod. FIII7. (Delibera n. 59/2018). (18E05827)
  • Categoria: Enti pubblici statali
  • Ente: AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI
  • Data: 19-06-2018
  • Scadenza: 18-08-2018
				L'Autorita', nella sua riunione del 30 maggio 2018; 
    Visto l'art. 37  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
che ha istituito, nell'ambito  delle  attivita'  di  regolazione  dei
servizi di pubblica utilita' di cui alla legge 14 novembre  1995,  n.
481,  l'Autorita'  di  regolazione   dei   trasporti   (di   seguito:
"Autorit "); 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili", avente come finalita' la  promozione
dell'inserimento e della  integrazione  delle  persone  disabili  nel
mondo del  lavoro  attraverso  servizi  di  sostegno  e  collocamento
mirato; 
    Visto in particolare, l'art. 3, comma 1, della citata legge n. 68
del 1999, in base al quale i datori di lavoro pubblici e privati sono
tenuti ad avere alle loro dipendenze lavoratori disabili nella misura
del sette per cento dei lavoratori occupati, se occupano piu'  di  50
dipendenti e il successivo art. 4 che prevede che la base di  computo
per determinare il numero  dei  soggetti  disabili  da  assumere,  va
calcolata  considerando  esclusivamente  i  lavoratori  occupati  con
contratto di lavoro subordinato e con le  esclusioni  indicate  dallo
stesso articolo; 
    Visto altresi' l'art. 18, comma 2 della citata legge  n.  68  del
1999, in base al quale i datori di  lavoro  pubblici  e  privati  che
occupano da cinquantuno a centocinquanta  dipendenti  sono  tenuti  a
riservare un posto agli orfani e ai coniugi superstiti di coloro  che
siano deceduti per causa di lavoro, di guerra o di  servizio,  ovvero
in conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita'  riportata  per  tali
cause, nonche' dei coniugi  e  dei  figli  di  soggetti  riconosciuti
grandi invalidi per causa di guerra, di servizio e di  lavoro  e  dei
profughi italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi
della legge 26 dicembre 1981, n. 763; 
    Visto il "Regolamento concernente  il  trattamento  giuridico  ed
economico del personale", approvato con delibera  n.  4/2013  del  31
ottobre 2013, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Vista la delibera n. 82/2014 del 4 dicembre 2014 di  approvazione
della   pianta   organica   dell'Autorita'   aggiornata   a   seguito
dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 8,
del decreto legislativo 4 novembre 2014, n. 169; 
    Visto  il  regolamento   concernente   l'organizzazione   ed   il
funzionamento dell'Autorita' approvato con delibera n. 61/2016 del 23
maggio 2016 modificato con delibera n. 131/2016 dell'8 novembre  2016
e,  in  particolare,  l'art.   15   che   disciplina   la   struttura
dell'Autorita'; 
    Visto il "Codice etico dell'Autorit" adottato con  la  delibera
n. 58 del 22 luglio 2015; 
    Vista la Convenzione quadro in materia di  procedure  concorsuali
per  il  reclutamento  del  personale  delle  Autorita'  indipendenti
sottoscritta in data 9 marzo 2015 ai sensi dell'art. 22, comma 4, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito nella legge 11  agosto
2014, n. 114; 
    Vista la delibera n. 144/2017 del 15 dicembre 2017 con  la  quale
sono stati approvati il bilancio di  previsione  2018  e  pluriennale
2018-2020; 
    Considerato che presso  l'Autorita',  alla  data  della  presente
delibera,  sono  in  servizio  complessivamente  n.  77   unita'   di
personale,  escluse  le  qualifiche  cui  il  predetto   obbligo   di
assunzione non si applica e che, pertanto, in attuazione delle  sopra
citate disposizioni della legge n. 68  del  1999,  occorre  procedere
all'assunzione di quattro unita' di lavoratori, di cui tre  riservata
ai beneficiari di cui all'art. 1, comma 1 della medesima legge  e una
riservata alle categorie protette di cui all'art. 18, comma  2  della
stessa o alle categorie a esse equiparate per legge; 
    Vista la convenzione tra l'Autorita' e l'Agenzia Piemonte Lavoro,
sottoscritta in data 22 marzo  2018,  ai  sensi  dell'art.  11  della
citata legge 12 marzo 1999, n.  68,  contenente  l'impegno  da  parte
dell'Autorita' di  procedere  all'assunzione  delle  quote  d'obbligo
mediante concorso pubblico, riservato alle categorie protette di  cui
alla citata legge, per il reclutamento di n. 4 unita' di personale di
ruolo a tempo indeterminato nella qualifica di funzionario FIII,  con
inquadramento economico nel livello stipendiale FIII7,  da  assegnare
alla sede di Torino, di cui una unita' da assumere ai sensi dell'art.
18, comma 2, della legge n. 68 del 1999 e tre unita' da  assumere  ai
sensi dell'art. 1, comma 1, della medesima legge; 
    Tentuto conto che sul  piano  di  assunzione,  mediante  concorso
pubblico, di n. 4 funzionari ai sensi  dell'art.  1  e  dell'art.  18
della legge n. 68 del 1999 e'  stata  resa  l'informativa  preventiva
alle organizzazioni  sindacali,  ai  sensi  dell'art.  10,  comma  1,
lettera c), del vigente protocollo per le relazioni sindacali,  nella
riunione sindacale del 17 novembre 2017; 
    Considerato che nessuna delle Autorita' firmatarie  della  citata
Convenzione quadro in materia di procedure concorsuali ha manifestato
interesse ad aderire alla procedura concorsuale dell'Autorita' di cui
alla presenta  delibera  in  esito  alla  consultazione  avviata,  in
esecuzione  dell'art.  2  della  Convenzione   medesima,   con   note
dell'Autorita' n. 1804/2018 del 9 marzo 2018 e n.  4132/2018  del  17
maggio 2018; 
    Considerato che gli oneri derivanti dall'adozione della  presente
delibera  trovano  copertura  nei  pertinenti  capitoli  di  bilancio
relativi alle spese di reclutamento del personale; 
    Su proposta del Segretario generale; 
 
                              Delibera: 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esami, riservato
alle categorie protette di cui alla  legge  12  marzo  1999,  n.  68,
articoli 1 e 18, per il reclutamento di quattro unita'  di  personale
di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti  da  assumere  a
tempo  indeterminato  nella  qualifica  di  funzionario   -   livello
funzionario III - cod. FIII7; 
    2. E' approvato il relativo bando contenuto nell'allegato  sub  A
alla  presente  delibera  che  ne  costituisce  parte  integrante   e
sostanziale; 
    3. Responsabile della procedura concorsuale di cui al comma 1  e'
il dott. Vincenzo Accardo, direttore  dell'Ufficio  affari  generali,
amministrazione          e          personale          dell'Autorita'
(v.accardo@autorita-trasporti.it - telefono 011 19212510); 
    4. la presente delibera e' pubblicata, unitamente al bando, nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" - e sul sito web dell'Autorita'. 
      Torino, 30 maggio 2018  
 
                                               Il Presidente: Camanzi

Allegato 1

  1. 	Allegato A 
    Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, riservato alle
    categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (articoli
    1 e 18), per il reclutamento di n. 4 unita' di personale di ruolo
    dell'autorita' di regolazione dei trasporti da assumere a tempo
    indeterminato nella qualifica di funzionario - livello di
    funzionario III, cod. FIII7.

    Art. 1.
    Posti messi a concorso

    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,
    riservato alle categorie protette di cui alla legge 12 marzo 1999, n.
    68, "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (di seguito: legge
    n. 68/1999), per il reclutamento di complessive quattro unita' di
    personale di ruolo dell'Autorita' di regolazione dei trasporti, (di
    seguito: Autorita'), da assumere a tempo indeterminato e da
    inquadrare nella qualifica di funzionario - livello di funzionario
    III, cod. FIII7.

    Art. 2.
    Riserve di posti

    1. Nell'ambito del numero dei posti messi a concorso operano le
    seguenti riserve nei confronti dei candidati in possesso dei
    requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 3 del bando:
    a) tre posti sono riservati ai candidati beneficiari di cui
    all'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999;
    b) un posto e' riservato ai candidati che appartengono ad una
    delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della legge n. 68/1999
    (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano deceduti per causa
    di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in conseguenza
    dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali cause, nonche'
    coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi invalidi per causa di
    guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi italiani rimpatriati,
    il cui status e' riconosciuto ai sensi della legge 26 dicembre 1981
    n. 763, nonche' delle categorie previste dalla legge n. 407/98,
    vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata e loro
    congiunti, integrata da quanto previsto dalla legge n. 244/2007,
    orfani o coniugi che sono morti per fatto di lavoro).

    Art. 3.
    Requisiti di ammissione

    1. Possono partecipare al concorso i candidati in possesso dei
    seguenti requisiti generali:
    a) laurea magistrale (LM) o laurea specialistica (LS) ovvero
    diploma di laurea (DL) conseguito in esito ad un corso di studi di
    durata non inferiore a quattro anni secondo l'ordinamento didattico
    previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. Il titolo
    di studio conseguito all'estero e' valutato solo se corredato di una
    dichiarazione di equipollenza rilasciata dalla competente autorita'
    italiana dalla quale risulti a quale titolo di studio italiano esso
    corrisponda;
    b) cittadinanza italiana, ovvero cittadinanza di altro Stato
    membro dell'Unione europea, ai sensi del decreto del Presidente del
    Consiglio dei ministri del 7 febbraio 1994, n. 174, con conoscenza
    della lingua italiana a livello di madre lingua;
    c) idoneita' fisica all'impiego da accertarsi da parte di
    enti pubblici o di istituzioni sanitarie pubbliche, con osservanza
    delle norme in materia di categorie protette;
    d) eta' non inferiore agli anni diciotto;
    e) godimento di diritti politici (per i cittadini di altro
    Stato membro dell'Unione europea nello Stato di appartenenza o di
    provenienza).
    2. Per la partecipazione al concorso, i candidati devono altresi'
    essere iscritti negli elenchi di cui all'art. 8, comma 2, della legge
    n. 68/1999, presso un qualsiasi centro provinciale per l'Impiego, o
    appartenere ad una delle categorie di cui all'art. 18, comma 2, della
    legge n. 68/1999 (orfani e coniugi superstiti di coloro che siano
    deceduti per causa di lavoro, di guerra e di servizio, ovvero in
    conseguenza dell'aggravarsi dell'invalidita' riportata per tali
    cause, nonche' coniugi e figli di soggetti riconosciuti grandi
    invalidi per causa di guerra, di servizio e di lavoro e dei profughi
    italiani rimpatriati, il cui status e' riconosciuto ai sensi della
    legge 26 dicembre 1981 n. 763, nonche' delle categorie previste dalla
    legge n. 407/98, vittime del terrorismo e della criminalita'
    organizzata e loro congiunti, integrata da quanto previsto dalla
    legge n. 244/2007, orfani o coniugi che sono morti per fatto di
    lavoro).
    3. I requisiti prescritti nel presente articolo devono essere
    posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la
    presentazione della domanda di ammissione al concorso; quelli
    indicati al comma 1, lettere b), c) ed e), e al comma 2 devono essere
    posseduti anche alla data dell'assunzione. Resta ferma la facolta'
    dell'Autorita' di verificare, in qualsiasi momento, anche successivo
    allo svolgimento della prova scritta e della prova orale e
    all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego, l'effettivo
    possesso dei requisiti prescritti dal presente articolo e di disporre
    l'esclusione dal concorso o non dare seguito all'assunzione ovvero
    procedere alla risoluzione del rapporto di impiego dei soggetti che
    risultano sprovvisti di anche uno solo dei requisiti prescritti.
    4. Non possono essere ammessi al concorso ne' accedere
    all'impiego presso l'Autorita' coloro che:
    a) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
    b) siano stati destituiti o dispensati dall'impiego per
    persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati licenziati o
    dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione,
    anche ad ordinamento autonomo, o presso un ente pubblico, anche
    economico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di
    documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabili o, comunque,
    con mezzi fraudolenti, ovvero licenziati da aziende o enti privati
    per giusta causa o giustificato motivo ascrivibili ad inadempimento
    del dipendente;
    c) abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per
    reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici.

    Art. 4.
    Presentazione della domanda di partecipazione al concorso

    1. I candidati, per presentare la domanda di partecipazione,
    dovranno seguire, a pena di esclusione, la seguente procedura:
    a) compilare telematicamente il modulo PDF editabile denominato
    "Domanda", che puo' essere scaricato dal sito web dell'Autorita'
    all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
    b) salvare il modulo compilato, denominandolo con il proprio
    cognome, nome e data di nascita del candidato, scritti senza
    interruzione;
    c) stampare e firmare su ogni pagina il modulo compilato;
    d) inviare la domanda mediante posta elettronica certificata,
    di seguito PEC, all'indirizzo
    concorsi@pec.autorita-trasporti.it allegando:
    i. il modulo salvato e denominato secondo le modalita' di cui
    alla lettera b);
    ii. il modulo stampato secondo le modalita' di cui alla
    lettera c);
    iii. una copia non autenticata di un documento di identita'
    in corso di validita'.
    2. Il termine per la presentazione della domanda decorre dalla
    data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e
    scade improrogabilmente decorsi sessanta giorni da quello successivo
    alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    3. Ai fini della data di spedizione fara' fede la data e l'ora di
    invio all'indirizzo PEC sopra indicato, risultanti dalla ricevuta di
    avvenuta consegna generata dal sistema.
    4. Non sono accettate candidature pervenute o domande avanzate
    secondo modalita' e tempistiche diverse da quelle indicate nel
    presente bando.
    5. I candidati portatori di handicap dovranno specificare, ai
    sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'ausilio
    necessario in relazione al proprio status. A tal fine, la domanda
    dovra' essere corredata da apposita certificazione rilasciata da
    competente struttura sanitaria pubblica dalla quale dovranno
    risultare in maniera specifica gli ausili necessari.
    6. Eventuali titoli di preferenza e/o precedenza di cui all'art.
    5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
    1994, n. 487 dovranno essere dichiarati nella domanda di
    partecipazione al concorso; i titoli non espressamente dichiarati
    nella domanda non saranno presi in considerazione in sede di
    formazione della graduatoria finale.
    7. Le dichiarazioni riportate nella domanda di partecipazione al
    concorso hanno valore di dichiarazioni sostitutive di certificazione
    o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorieta' ai sensi degli
    articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.
    445/2000.
    8. Non sono valide le domande di partecipazione al concorso
    incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o
    tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando.
    9. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di
    preselezione, di cui al successivo art. 8, l'Autorita' verifica la
    validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e
    limitatamente ai candidati che lo hanno superato.

    Art. 5.
    Comunicazioni relative al concorso

    1. Tutte le comunicazioni relative al concorso, comprese le date
    delle prove d'esame, i relativi esiti e le graduatorie avvengono
    esclusivamente tramite pubblicazione sul sito web dell'Autorita'
    all'indirizzo www.autorita-trasporti.it
    2. Le comunicazioni effettuate tramite sito web hanno valore di
    notifica a tutti gli effetti nei confronti dei candidati che hanno
    presentato domanda di partecipazione al concorso.
    3. Eventuali comunicazioni individuali sono effettuate tramite
    PEC all'indirizzo indicato dal candidato.
    4. Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti in merito
    alla procedura concorsuale potranno essere trasmessi all'Ufficio
    affari generali amministrazione e personale all'attenzione del
    direttore, Vincenzo Accardo, all'indirizzo PEC:
    concorsi@pec.autorita-trasporti.it

    Art. 6.
    Esclusione dal concorso

    1. Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di
    accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Autorita'
    puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della
    procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti
    richiesti.
    2. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli
    interessati con provvedimento motivato.

    Art. 7.
    Commissione esaminatrice

    1. La Commissione esaminatrice del concorso pubblico e' composta
    da tre esperti di provata competenza, che non siano componenti
    dell'organo di vertice dell'Autorita' e che non siano rappresentanti
    sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali.
    2. Il Presidente e i Componenti sono nominati dall'Autorita' e
    scelti tra magistrati amministrativi, ordinari o contabili, Avvocati
    dello Stato, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori
    universitari, anche in quiescenza. La commissione esaminatrice puo'
    essere integrata, con delibera dell'Autorita', da membri esterni in
    relazione a specifiche esigenze funzionali rappresentate dalla
    commissione esaminatrice.
    3. Il segretario, che puo' essere individuato anche tra i
    dipendenti dell'Autorita', e' nominato dall'Autorita' su designazione
    della commissione esaminatrice.

    Art. 8.
    Eventuale prova preselettiva

    1. Nel caso in cui le domande di partecipazione al concorso siano
    superiori a cinquanta volte il numero dei posti, le prove concorsuali
    sono precedute da una prova preselettiva, consistente nella
    soluzione, in tempi predeterminati, di quiz a risposta multipla
    vertenti sulle materie indicate nel successivo art. 11.
    2. Ai fini dello svolgimento della prova preselettiva,
    l'Autorita' puo' avvalersi dell'ausilio di societa' esterne
    qualificate in materia di reclutamento del personale e dell'ausilio
    di apparecchiature elettroniche.
    3. La data e il luogo di svolgimento dell'eventuale prova
    preselettiva sono pubblicati sul sito web dell'Autorita', con un
    preavviso di almeno quindici giorni. La mancata presentazione nel
    giorno, ora e luogo fissati per la prova comporta l'esclusione dalla
    procedura concorsuale.
    4. I risultati della prova preselettiva, espressi da un punteggio
    per ogni partecipante, sono comunicati, nei termini e con le
    modalita' rese note ai candidati il giorno della prova stessa. Le
    predette comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti
    sia nei confronti dei candidati che hanno superato la prova
    preselettiva, ammessi alla prova scritta, sia nei confronti di quelli
    esclusi per mancato superamento della prova preselettiva.
    5. Sono ammessi alle prove scritte i primi duecento candidati
    secondo l'ordine decrescente di punteggio conseguito, significando
    che verranno comunque ammessi alle prove scritte tutti coloro che
    avranno conseguito il medesimo punteggio del duecentesimo in
    graduatoria.
    6. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non e' preso
    in considerazione per la formazione della graduatoria di merito del
    concorso.

    Art. 9.
    Punteggi per la valutazione dei titoli e per le prove di esame

    1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 8, il concorso
    pubblico si articola nella valutazione dei titoli nonche' in una
    prova scritta e in una prova orale, vertenti sulle materie indicate,
    per ciascuna delle due prove, nei successivi articoli 11 e 12.
    2. La commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100
    punti, da attribuire come segue:
    a) fino ad un massimo di 10 punti per i titoli;
    b) fino ad un massimo di 45 punti per la prova scritta;
    c) fino ad un massimo di 45 punti per la prova orale.

    Art. 10.
    Valutazione dei titoli e criteri

    1. La commissione esaminatrice effettua la valutazione dei titoli
    secondo i criteri descritti di seguito:
    a) titoli di studio e abilitazioni, fino ad un massimo
    complessivo di 3 punti;
    b) esperienze professionali, maturate successivamente al
    conseguimento del titolo di studio di cui all'art. 3, comma 1,
    lettera a), consistenti in attivita' lavorativa retribuita svolta
    presso istituzioni, amministrazioni pubbliche nazionali,
    internazionali o comunitarie o di altri Stati membri dell'Unione
    europea, imprese pubbliche o private o studi professionali: fino ad
    un massimo di 7 punti. I periodi sono computabili solo se superiori a
    sei mesi continuativi; le frazioni di anno superiori a sei mesi sono
    arrotondate all'anno. Nel caso in cui siano state svolte piu'
    attivita' ed esperienze, contemporaneamente in contesti lavorativi
    diversi, si terra' conto di una sola di esse. L'attivita'
    professionale presso studi professionali sara' utilmente considerata
    solo per i candidati in possesso del relativo titolo abilitativo.
    2. La mancata descrizione dei titoli valutabili in modo puntuale
    e completo nella domanda puo' costituire causa di esclusione della
    valutazione dei singoli titoli.
    3. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo lo svolgimento
    della prova scritta da parte dei candidati e prima della valutazione
    della prova scritta da parte della commissione.

    Art. 11.
    Prova scritta

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova scritta sono
    pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno
    quindici giorni.
    2. La prova scritta consiste in un elaborato in cui sono fornite
    risposte sintetiche a una pluralita' di quesiti sulle seguenti
    materie:
    a) diritto amministrativo;
    b) diritto pubblico dei trasporti;
    c) elementi di contabilita' dello Stato, degli enti pubblici e
    delle Autorita' indipendenti;
    d) elementi di diritto dell'Unione europea;
    e) sistema di finanziamento delle Autorita' indipendenti, con
    particolare riferimento all'Autorita' di regolazione dei trasporti;
    f) ruolo e attivita' istituzionali delle Autorita'
    indipendenti, con particolare riferimento all'Autorita' di
    regolazione dei trasporti.
    3. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono almeno
    27 punti nella prova critta.

    Art. 12.
    Prova orale

    1. La data e il luogo di svolgimento della prova orale sono
    pubblicati sul sito web dell'Autorita' con un preavviso di almeno
    venti giorni.
    2. La prova orale verte sulla conoscenza delle materie indicate
    nel precedente Art. 11, oltre alla conoscenza della lingua inglese e
    dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
    diffuse.
    3. La prova orale e' finalizzata alla valutazione dell'idoneita'
    dei candidati con riguardo alle loro attitudini, capacita' e
    conoscenze professionali possedute secondo quanto previsto al comma
    2.
    4. La prova orale si intende superata da parte dei candidati che
    conseguono la votazione di almeno 27 punti nella prova stessa.

    Art. 13.
    Graduatoria di merito e graduatoria finale

    1. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei punteggi
    ottenuti nella valutazione dei titoli, nella prova scritta e in
    quella orale.
    2. Sono considerati idonei i candidati che hanno superato la
    prova orale.
    3. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
    giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con
    esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di
    preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della
    Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve trasmettere a mezzo posta
    elettronica certificata all'indirizzo
    concorsi@pec.autorita-trasporti.it i relativi documenti in carta
    semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto
    dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
    dicembre 2000, n. 445, da cui deve risultare che i titoli
    espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso
    erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del
    termine utile per la presentazione della domanda stessa.
    4. La commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito,
    seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo conseguito
    dai candidati, con l'indicazione del titolo di riserva posseduto dal
    candidato.
    5. A parita' di punteggio si applica l'art. 5, commi 4 e 5, del
    decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    6. La graduatoria finale, redatta dalla commissione esaminatrice
    e' trasmessa all'Autorita' e da questa approvata con apposita
    delibera, pubblicata sul proprio sito web, nel rispetto della
    normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali.
    7. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione
    dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per
    l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in
    graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le
    riserve di legge specificate all'art. 2 del presente bando di
    concorso.
    8. L'Autorita' si riserva la facolta' di utilizzare la
    graduatoria approvata per esigenze che dovessero manifestarsi entro
    tre anni dall'approvazione.

    Art. 14.
    Assunzione e periodo di prova dei vincitori

    1. Ai candidati vincitori sara' comunicato dall'Autorita',
    mediante PEC all'indirizzo indicato dal candidato, la data di
    assunzione in prova presso la sede di Torino e gli stessi dovranno
    manifestare la loro adesione entro cinque giorni dalla comunicazione.
    L'accettazione non puo' essere in alcun modo condizionata, pena la
    decadenza dal diritto all'assunzione. All'atto dell'accettazione
    dell'assunzione, il candidato vincitore assume l'impegno a rispettare
    il codice etico dell'Autorita'.
    2. Il candidato vincitore del concorso che, senza giustificato
    motivo, non assume servizio entro il termine stabilito dall'Autorita'
    decade dal diritto all'assunzione.
    3. I vincitori del concorso disciplinato dal presente bando, sono
    assunti a tempo indeterminato in prova presso la sede dell'Autorita'
    a Torino, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, con
    la qualifica e il trattamento economico relativi alla qualifica
    indicata all'art. 1 e previo accertamento dell'idoneita' psico-fisica
    all'impiego e allo svolgimento delle mansioni previste per il profilo
    per cui si concorre.
    4. Al personale di cui al comma 1 si applicano, per quanto
    riguarda lo svolgimento del periodo di prova, gli articoli 14, 23 e
    24 del regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico
    del personale dell'Autorita'.

    Art. 15.
    Trattamento dei dati personali

    1. Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679, i dati personali
    forniti in sede di partecipazione al concorso o comunque acquisiti a
    tal fine dall'Autorita', saranno trattati ai soli fini
    dell'espletamento del concorso e, successivamente, all'instaurazione
    del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del
    rapporto stesso.
    2. Il titolare del trattamento e' l'Autorita' di regolazione dei
    trasporti, con sede in Torino, via Nizza n. 230, contattabile tramite
    pec@pec.autorita-trasporti.it
    3. Il responsabile della protezione dati e' il dott. Roberto
    Gandiglio contattabile tramite la seguente mail:
    privacy@autorita-trasporti.it
    4. I dati personali sono trattati con modalita' manuali o
    informatiche. La conservazione in forma elettronica dei dati
    personali avviene in server sicuri posti in aree ad accesso
    controllato. La conservazione in forma cartacea dei dati personali
    avviene in luoghi non aperti ne' accessibili al pubblico.
    5. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi,
    potranno essere destinatari dei dati personali, esclusivamente per le
    finalita' connesse al procedimento, le pubbliche amministrazioni. I
    dati potranno inoltre essere trattati per la difesa in giudizio degli
    atti dell'Autorita'.
    6. I dati personali relativi ai candidati che risulteranno non
    idonei in esito alla procedura concorsuale saranno conservati sino
    alla scadenza dei termini per l'impugnazione del provvedimento di
    approvazione della graduatoria finale che conclude il procedimento e,
    in caso di impugnazione del citato provvedimento, sino al passaggio
    in giudicato del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente
    i dati personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
    minimizzazione. I dati personali relativi ai candidati che
    risulteranno idonei in esito alla procedura concorsuale saranno
    conservati sino alla scadenza dei termini di validita' della
    graduatoria e comunque, in caso di impugnazione del provvedimento di
    approvazione della graduatoria finale, sino al passaggio in giudicato
    del relativo provvedimento giudiziario. Successivamente i dati
    personali saranno archiviati nel rispetto del principio della
    minimizzazione. Per i candidati idonei dichiarati vincitori e assunti
    in prova presso l'Autorita' i dati personali saranno conservati sino
    alla cessazione del rapporto di lavoro con l'Autorita' stessa.
    Successivamente i dati personali saranno archiviati nel rispetto del
    principio della minimizzazione.
    7. E' possibile chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai
    dati personali e la rettifica in caso di inesattezze o la
    cancellazione degli stessi in determinate circostanze previste dalla
    normativa o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di
    opporsi al loro trattamento. Tuttavia la mancata comunicazione di
    dati richiesti per le finalita' del trattamento, la cancellazione, la
    limitazione o l'opposizione al trattamento potrebbero comportare
    l'esclusione dal procedimento per il quale i dati sono stati
    comunicati. E' inoltre possibile chiedere al titolare del trattamento
    la portabilita' dei dati forniti (vale a dire ricevere alcuni dati
    personali in un formato strutturato, di uso comune e leggibile a
    livello informatico).
    8. E' possibile revocare il consenso al trattamento dei dati in
    qualsiasi momento. La revoca del consenso non pregiudica la liceita'
    del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca e
    potrebbe comportare l'esclusione dal procedimento per il quale i dati
    sono stati comunicati.
    9. Fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o
    giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo
    riguarda violi il regolamento (UE) 2016/679 ha il diritto di proporre
    reclamo alla competente Autorita' di controllo.

    Art. 16.
    Pari opportunita'

    1. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne nello
    sviluppo professionale e nell'accesso alle carriere e loro
    qualifiche, ai sensi del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198.

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