CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16E00066)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12-01-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando per l'ammissione al corso propedeutico all'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. (16E00066)
  • Categoria: Enti pubblici statali
  • Ente: CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 12-01-2016
  • Scadenza: 26-02-2016

Art. 1 Requisiti di ammissione

			IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE 
 
    Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247, ed in particolare il suo
art. 22; 
    Visto il regolamento n. 1 del  20  novembre  2015  del  Consiglio
Nazionale Forense sui corsi per l'iscrizione all'Albo speciale ed  in
particolare   l'art.   2   che   istituisce   la   Scuola   Superiore
dell'Avvocatura per Cassazionisti che opera mediante un Consiglio  di
Sezione; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e l'art. 15  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
contenente adempimenti in  materia  di  certificati  e  dichiarazioni
sostitutive; 
    Ritenuta l'opportunita' di  avvalersi  per  il  supporto  tecnico
informatico connesso alle procedure di selezione del Cineca Consorzio
Interuniversitario; 
 
                               Indice 
 
una procedura  selettiva,  per  l'ammissione  al  corso  propedeutico
all'iscrizione nell'Albo speciale  per  il  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori ai sensi dell'art. 22, comma 2,  della  legge
n. 247, del 31 dicembre 2012. 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Sono ammessi a partecipare al corso  gli  iscritti  all'Albo  che
abbiano maturato i requisiti previsti dalla  legge  e  precisati  dal
successivo comma 2 e abbiano superato la  prova  di  accesso  di  cui
all'art.  4  del  presente   Bando.   Costituiscono   requisito   per
l'ammissione ai corsi: 
      a) l'iscrizione all'Albo da almeno otto anni; 
      b)  non  aver  riportato,  negli  ultimi  tre  anni,   sanzioni
disciplinari definitive interdittive; 
      c) non essere  soggetto,  al  momento  di  presentazione  della
domanda, a sospensione cautelare e non essere  sospeso  dall'Albo  ai
sensi dell'art. 20 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; 
      d) aver svolto effettivamente la professione forense, secondo i
criteri di cui al comma successivo; 
      e) di godere dei diritti civili e politici. 
    Ai fini dell'accesso  al  corso,  sono  criteri  di  effettivita'
nell'esercizio della professione ai sensi della lettera d) del  comma
precedente: 
      1) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  dieci
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello civile; 
      2) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi dinanzi ad una Corte di Appello penale; 
      3) avere patrocinato, negli ultimi quattro anni,  almeno  venti
giudizi  dinanzi  alle  giurisdizioni  amministrative,  tributarie  e
contabili; 
    I requisiti di cui al comma 3 sono tra loro alternativi. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla prova di accesso. La  documentazione  comprovante  il
possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e)  puo'
essere  prodotta,  al  momento  della  presentazione  della  domanda,
attraverso  autocertificazioni  o   dichiarazioni   sostitutive;   il
Consiglio Nazionale Forense si riserva la  facolta'  di  procedere  a
idonei controlli circa la veridicita' del contenuto delle stesse;  in
caso di falsa dichiarazione si  applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
e dagli articoli 483, 485, e 486 del codice penale. 
    Le certificazioni relative al possesso dei requisiti di cui  alla
lettera a), b), c)  e  d)  dovranno  obbligatoriamente  pervenire  in
originale  con  consegna   diretta   presso   la   Scuola   Superiore
dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7,  00186  Roma,  o  tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno al  momento  dell'iscrizione  ai
corsi. La mancata produzione di uno  dei  certificati  richiesti  non
consentira' l'iscrizione ai corsi stessi. 
    I candidati sono  ammessi  alla  prova  di  accesso  con  riserva
dell'accertamento dei requisiti prescritti. 
    Il Consiglio Nazionale Forense puo' disporre in ogni momento, con
provvedimento motivato, l'esclusione dalla  procedura  selettiva  per
difetto dei requisiti prescritti dal Bando.

Art. 2 Domanda e termini di presentazione

				Art. 2 
 
 
                 Domanda e termini di presentazione 
 
 
    La domanda di partecipazione alla prova di  accesso  deve  essere
presentata esclusivamente via  internet,  utilizzando  l'applicazione
informatica disponibile sul sito del Consiglio  Nazionale  Forense  e
della   Scuola   Superiore    dell'Avvocatura    all'indirizzo    web
www.corsicassazionisti.cnf.it seguendo le istruzioni ivi specificate. 
    Il termine di scadenza per la presentazione della domanda  e'  di
45 (quarantacinque) giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
Bando nella  Gazzetta  Ufficiale, nei siti web del Consiglio  Nazionale
Forense e della Scuola Superiore dell'Avvocatura. 
    Si considera prodotta nei termini la  domanda  di  partecipazione
alla  prova  di  accesso  elaborata  attraverso  il  form  on-line  e
pervenuta  alla  casella  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)
corsicassazionisti2016@pec.cnf.it entro le  ore  23,59  ora  italiana
dell'ultimo giorno utile. 
    A pena di inammissibilita', le domande  devono  contenere,  oltre
all'indicazione delle generalita' del  richiedente,  comprensive  del
domicilio  professionale  e  dell'indirizzo  di   posta   elettronica
certificata (PEC), la  documentazione  comprovante  il  possesso  dei
requisiti ai sensi dell'art. 1  e  la  specificazione  della  materia
sulla quale il candidato intende sostenere la prova di accesso di cui
al successivo art. 4. Tale scelta e' vincolante sia per la  frequenza
al corso di cui al successivo art. 9, sia per la verifica  finale  di
cui al successivo art. 12. 
    La corretta compilazione della domanda  richiede  necessariamente
l'inserimento nel form on-line: 
      1) di un file PDF contenente un documento di identita' in corso
di validita' con firma leggibile; 
      2) della copia in PDF della ricevuta del versamento di €  60,00
(sessanta/00) sul  conto  corrente  bancario  n.  2072 ,  intestato  a
Fondazione      Scuola      Superiore      dell'Avvocatura,      IBAN
IT63I0100503206000000002072,  indicando  nella  causale   "Contributo
partecipazione prova  di  accesso  al  corso  Albo  speciale",  quale
contributo non rimborsabile, per  la  partecipazione  alla  prova  di
accesso. 
    Nella domanda il candidato specifichera' altresi'  se  intende  o
meno beneficiare dell'eventuale erogazione della borsa di  studio  di
cui al successivo art. 8. L'eventuale incompletezza della domanda  di
ammissione o la sua non leggibilita' comporta l'automatica esclusione
alla prova di accesso.

Art. 3 Commissione

				Art. 3 
 
 
                             Commissione 
 
 
    La Commissione competente a predisporre e valutare  le  prove  di
accesso e' composta  da  almeno  5  membri,  scelti  tra  membri  del
Consiglio Nazionale Forense, avvocati iscritti all'Albo speciale  per
il  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni  superiori,   professori
universitari di ruolo  in  materie  giuridiche,  anche  a  riposo,  e
magistrati addetti alla Corte di Cassazione o al Consiglio di  Stato,
anche a riposo. 
    La Commissione  e'  nominata  con  successivo  provvedimento  del
Consiglio Nazionale Forense.

Art. 4 Prova di accesso

				Art. 4 
 
 
                          Prova di accesso 
 
 
    La prova consiste in un test a risposta multipla, comprendente 36
domande complessive cosi' ripartite: 
      a) 12 domande  cosi'  suddistinte:  3  di  diritto  processuale
civile,  3  di   diritto   processuale   penale,   3   di   giustizia
amministrativa e 3 di giustizia costituzionale; 
      b) 24 domande in una  delle  seguenti  materie,  a  scelta  del
candidato: diritto processuale civile,  diritto  processuale  penale,
giustizia amministrativa. 
    Ai fini del superamento  della  prova  e'  necessario  rispondere
correttamente ad almeno due terzi delle domande.

Art. 5 Data della prova

				Art. 5 
 
 
                          Data della prova 
 
 
    La prova di accesso si terra' a  Roma  venerdi'  8  aprile  2016;
ulteriori indicazioni sull'ora e sul luogo  verranno  comunicati  sul
sito istituzionale del Consiglio Nazionale forense e su quello  della
Scuola Superiore dell'Avvocatura. 
    Per essere ammessi a sostenere  la  prova  i  candidati  dovranno
essere  muniti  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso   di
validita', pena la non ammissione alle prove.

Art. 6 Ammessi ai corsi

				Art. 6 
 
 
                          Ammessi ai corsi 
 
 
    Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale  Forense
sono approvati gli atti  concorsuali  e  dichiarati  gli  ammessi  al
corso, con il relativo punteggio da ciascuno conseguito. 
    L'elenco  degli  ammessi  verra'  pubblicato  sul  sito  web  del
Consiglio  Nazionale  Forense  e  sul  sito  della  Scuola  Superiore
dell'Avvocatura. 
    Dalla data di pubblicazione dell'elenco degli ammessi decorre  il
termine per eventuali impugnative. 
    Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del suddetto  elenco,
gli ammessi devono effettuare  l'iscrizione  al  corso  eseguendo  il
pagamento di cui al successivo art. 7 e far pervenire in originale  i
documenti attestanti il possesso dei requisiti di cui all'art. 1  del
presente Bando  con  consegna  diretta  presso  la  Scuola  Superiore
dell'Avvocatura, Piazza dell'Orologio n. 7,  00186  Roma,  o  tramite
raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 7 Quota di partecipazione

				Art. 7 
 
 
                       Quota di partecipazione 
 
 
    La quota di partecipazione al corso e'  fissata  in  euro  500,00
(cinquecento/00).

Art. 8 Borse di studio

				Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    E' prevista l'attribuzione di borse  di  studio  sino  al  numero
massimo di 20, di Euro 1.500 cadauna,  a  titolo  di  concorso  nella
copertura delle spese di partecipazione al corso. 
    Il conferimento delle borse di studio e' disposto in favore degli
ammessi che abbiano riportato il miglior  risultato  nel  superamento
della prova  di  cui  all'art.  5,  tenuto  conto  del  reddito,  con
particolare  riferimento   agli   iscritti   non   aventi   domicilio
professionale a Roma.

Art. 9 Organizzazione del corso

				Art. 9 
 
 
                      Organizzazione del corso 
 
 
    Il corso ha ad oggetto le seguenti materie: 
      a) diritto processuale civile; 
      b) diritto processuale penale; 
      c) giustizia amministrativa; 
      d) giustizia costituzionale; 
      e) orientamenti recenti delle Giurisdizioni Superiori. 
    La sede del corso e' in Roma. 
    Il corso ha durata di 100 ore, in ragione, di  regola,  di  dieci
ore a settimana. Le lezioni si svolgono  ordinariamente  il  venerdi'
pomeriggio ed il sabato mattina. 
    Il corso si  articola  in  un  modulo  comune  ed  in  un  modulo
specialistico, scelto dall'iscritto. 
    Il modulo comune, di 20 ore, ha prevalente carattere teorico e ha
ad oggetto il diritto  processuale  civile,  il  diritto  processuale
penale e la giustizia amministrativa. 
    I tre moduli specialistici di 80 ore ciascuno, hanno ad  oggetto,
rispettivamente,  il  diritto  processuale   civile,   la   giustizia
amministrativa, il diritto processuale penale; in  ciascuno  dei  tre
moduli  vengono  trattati   altresi'   orientamenti   recenti   delle
giurisdizioni superiori e profili di giustizia costituzionale. 
    Nell'ambito dei moduli specialistici di cui al  comma  precedente
sono previste  prevalentemente  esercitazioni  pratiche,  consistenti
nella redazione  di  atti  giudiziari  destinati  alla  correzione  e
discussione in aula. 
    I corsi si svolgeranno preferibilmente nei mesi di giugno, luglio
e settembre. 
    Le lezioni possono  essere  organizzate  anche  con  modalita'  a
distanza, secondo le indicazioni individuate dal Consiglio  Nazionale
Forense che le comunichera' attraverso la Fondazione Scuola Superiore
dell'Avvocatura.

Art. 10 Lezioni decentrate

				Art. 10 
 
 
                         Lezioni decentrate 
 
 
    Una parte delle lezioni, non superiore ad un terzo, per agevolare
la partecipazione al corso e preferibilmente nell'ambito  del  modulo
specialistico di cui all'art. 9, comma 6,  puo'  tenersi  presso  gli
Ordini distrettuali, anche con modalita' a distanza. 
    A tal fine, sulla base del numero e della provenienza  geografica
degli iscritti, il Consiglio Nazionale Forense individua le  sedi  di
svolgimento delle lezioni decentrate. 
    Le sedi di svolgimento delle lezioni  decentrate  saranno  scelte
tenendo  conto  dell'esigenza  di  garantire  uniformita'  didattica,
efficienza organizzativa ed  agevolazione  della  partecipazione  dei
candidati anche secondo la loro provenienza geografica. 
    Le sedi individuate e le date delle  lezioni  decentrate  saranno
tempestivamente comunicate agli iscritti. 
    Successivamente,  gli  iscritti  comunicano  il  luogo   in   cui
intendono  frequentare  le  lezioni  decentrate.  Sulla  base   delle
adesioni, sono attivate le singole sedi.

Art. 11 Docenti

				Art. 11 
 
 
                               Docenti 
 
 
    L'insegnamento di  ciascuna  materia  e'  affidato  a  professori
universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo, avvocati
iscritti  nell'Albo  speciale  per   il   patrocinio   dinanzi   alle
giurisdizioni superiori o magistrati, anche a riposo.

Art. 12 Verifica finale di idoneita'

				Art. 12 
 
 
                    Verifica finale di idoneita' 
 
 
    La verifica finale di idoneita'  ha  luogo  in  Roma,  a  cadenza
annuale, con data individuata dal Consiglio di Sezione. 
    Requisito obbligatorio per l'ammissione alla verifica  finale  e'
la compiuta frequenza di almeno 2/3 delle lezioni. 
    Con proprio provvedimento il Consiglio Nazionale Forense  nomina,
su  proposta  del  Consiglio  di  Sezione  della   Scuola   Superiore
dell'Avvocatura, la Commissione per la verifica finale di  idoneita',
che deve essere composta da quindici componenti effettivi e  quindici
supplenti,  scelti  tra  membri  del  Consiglio  Nazionale   Forense,
avvocati iscritti all'Albo speciale per il  patrocinio  dinanzi  alle
giurisdizioni superiori, professori universitari di ruolo in  materie
giuridiche e  magistrati  addetti  alla  Corte  di  Cassazione  o  al
Consiglio   di   Stato.   La   Commissione   opera   attraverso   tre
sottocommissioni composte da cinque membri ciascuna. 
    La verifica si articola in una prova scritta,  consistente  nella
scelta tra la redazione di  un  ricorso  per  cassazione  in  materia
penale o civile o un atto di appello al Consiglio di Stato. 
    La   Commissione   potra'   specificare   e   dettagliare,    con
deliberazione da adottare prima della prova  scritta,  i  criteri  di
valutazione  indicati  nell'art.  9  del  Regolamento  e  nel   comma
successivo del presente articolo. 
    Nella valutazione degli esiti della prova, la  Commissione  tiene
conto della maturita' del candidato, dell'apprendimento delle materie
oggetto del corso, oltre che dell'effettiva padronanza delle tecniche
di redazione degli atti  di  patrocinio  dinanzi  alle  giurisdizioni
superiori. 
    Il giudizio formulato dalla Commissione, previa motivazione sulla
base  dei  criteri  individuati  dal  Regolamento  e  dal   Bando   e
specificati  dalla  medesima  Commissione,  sara'  di   idoneita'/non
idoneita'. 
    La durata della prova scritta, comunque non inferiore a 5  ore  e
non superiore a 7, sara' determinata dalla Commissione.

Art. 13 Elenco ammessi

				Art. 13 
 
 
                           Elenco ammessi 
 
 
    Con provvedimento del Presidente del Consiglio Nazionale  Forense
e' approvato l'elenco degli aventi diritto alla  presentazione  della
domanda   per   l'iscrizione   nell'albo   speciale   davanti    alle
giurisdizioni superiori.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Il  Consiglio  Nazionale  Forense,  in  attuazione  del   decreto
legislativo n. 196/2003, si impegna ad utilizzare  i  dati  personali
forniti dal candidato per l'espletamento della procedura selettiva  e
per fini istituzionali. 
    La partecipazione alla prova di accesso  comporta,  nel  rispetto
dei principi di cui al decreto legislativo n.  196/2003,  espressione
di  tacito  consenso  alla  pubblicazione  sul  sito  del   Consiglio
Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Art. 15 Responsabile del procedimento

				Art. 15 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche
ed integrazioni, il Responsabile del procedimento e' il Dott. Roberto
Strippoli indirizzo mail corsicassazionisti2016@cnf.it.

Art. 16 Pubblicita'

				Art. 16 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Del presente bando sara' data pubblicita' mediante  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale,  sul  sito  istituzionale  del  Consiglio
Nazionale Forense e sul sito della Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Art. 17 Norme finali e di rinvio

				Art. 17 
 
 
                      Norme finali e di rinvio 
 
 
    Per tutto quanto  non  espressamente  disciplinato  nel  presente
bando, si rinvia  alle  norme  stabilite  dal  Regolamento  Consiglio
Nazionale  Forense  n.  1  del  20  novembre  2015,  sui  corsi   per
l'iscrizione all'Albo speciale e alle leggi  vigenti  in  materia  di
ordinamento forense. 
    Resta  impregiudicata  per  il  Consiglio  Nazionale  Forense  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando, di  sospendere  o
rinviare  le  prove  concorsuali,  di  sospendere  l'ammissione   dei
vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente
non valutabili ne' prevedibili. In tal caso, il  Consiglio  Nazionale
Forense provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso sui
siti istituzionali. 
    Nel caso in  cui  il  Consiglio  Nazionale  Forense  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese degli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    Il Consiglio Nazionale Forense si riserva altresi', la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso sul sito del Consiglio Nazionale  Forense
e su quello della Scuola  Superiore  dell'Avvocatura  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati. 
    Il presente bando sara' acquisito al protocollo.

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