AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO Concorso pubblico, per esami, per l'attivazione di tirocini con finalita' formative e di orientamento finalizzati alla copertura di nove posti di funzionario area informatica di terza area, a tempo indeterminato, riservato ai disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68/1999. (19E16435)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 102 del 27-12-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per l'attivazione di tirocini con finalita' formative e di orientamento finalizzati alla copertura di nove posti di funzionario area informatica di terza area, a tempo indeterminato, riservato ai disabili ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 68/1999. (19E16435)
  • Categoria: Enti pubblici statali
  • Ente: AGENZIA NAZIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
  • Data: 27-12-2019
  • Scadenza: 26-01-2020

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
 
Visti: 
    il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo  2001,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487
e successive modifiche ed integrazioni,  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    il  decreto  legislativo  14  settembre  2015,  n.  150   recante
disposizioni per il riordino della normativa in  materia  di  servizi
per il lavoro e di  politiche  attive  ed  in  particolare  l'art.  4
riguardante l'istituzione dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
attive del lavoro; 
    l'art. 18 della legge 24 giugno  1997,  n.  196,  in  materia  di
"Tirocini formativi e di orientamento"; 
    il decreto  ministeriale  25  marzo  1998,  n.  142,  concernente
"Regolamento recante norme di attuazione dei principi e  dei  criteri
di cui all 'art. 18 della legge 24-giugno 1997, n. 196, sui  tirocini
formativi e di orientamento"; 
    la legge 28 giugno 2012,  n.  92,  "Disposizioni  in  materia  di
riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita"; 
    la deliberazione della giunta regionale del Lazio n.  576  del  2
agosto 2019, concernente l'attuazione dell'Accordo tra Governo  e  le
Regioni e le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sul  documento
recante Linee guida in materia di tirocini formativi e di inserimento
ai sensi dell'art. 1, commi da 34 a 36, legge 28 giugno 2012, n. 92; 
    la legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  ed
integrazioni, concernente "Nuove norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    la circolare  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento della funzione pubblica  dell'8  novembre  2005,  n.  4,
recante indicazioni in materia di titoli  di  studio  utili  ai  fini
dell'accesso alle pubbliche amministrazioni; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445 e successive modifiche  ed  integrazioni,  recante  "Testo  unico
delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in   materia   di
documentazione amministrativa"; 
    il decreto legislativo 7 marzo 2005. n. 82 e successive modifiche
ed integrazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; 
    il  decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  concernente
l"'Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    il regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(di seguito  "regolamento  generale  sulla  protezione  dei  dati"  o
"GDPR"); 
    il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice
in materia di protezione dei dati personali" cosi' come novellato dal
Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    la legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per  il  diritto  al
lavoro dei disabili"; 
    il decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,  n.
333, "Regolamento di esecuzione della legge 12  marzo  1999,  n.  68,
recante norme per il diritto al lavoro dei disabili"; 
    l'art. 7, comma 6, del decreto-legge  31  agosto  2013,  n.  101,
convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, che
prevede, in deroga al divieto di  nuove  assunzioni  stabilito  dalla
normativa vigente, l'obbligo  per  le  pubbliche  amministrazioni  di
assumere  lavoratori  disabili  anche  in  caso  di   situazioni   di
soprannumerarieta'; 
    l'art. 3, comma 6, legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, che  esclude  dalle
limitazioni del cd. turn over le assunzioni di personale appartenente
alle  categorie  protette  ai  fini  della  copertura   delle   quote
d'obbligo; 
    la direttiva n. 1/2019 del 24 giugno 2019  del  Ministro  per  la
pubblica amministrazione che ha dettato gli indirizzi  applicativi  e
le linee guida  per  una  corretta  ed  omogenea  applicazione  della
normativa di riferimento; 
    il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
del comparto funzioni centrali per il triennio  giuridico  2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    la dotazione organica dell'ANPAL, come approvata con decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2016 all'art. 2; 
    Verificata la sussistenza di  scoperture  della  quota  d'obbligo
relativa al personale disabile in servizio presso l'ANPAL; 
    Vista la convenzione ex art. 11 della legge 12 marzo 1999, n.  68
tra l'ANPAL e la Regione Lazio - Direzione regionale  lavoro  -  Area
decentrata "Centri per l'impiego Lazio  Centro"  -  S.I.L.D.  del  20
dicembre 2018 n. 163; 
    Ravvisata la necessita' di indire un bando di  concorso  pubblico
per esami riservato a disabili, ai sensi dell'art. 11 della legge  12
marzo 1999 n. 68,  per  l'attivazione  di  tirocini  formativi  e  di
orientamento finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di n. 9
unita' di personale con profilo di funzionario  area  informatica  di
terza area - fascia retributiva F1; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per  l'attivazione
di tirocini formativi e di orientamento finalizzati all'assunzione  a
tempo indeterminato di  nove  unita'  di  personale  con  profilo  di
funzionario area informatica di terza area - fascia  retributiva  F1,
da destinare ad attivita' di natura informatica. 
    2. La partecipazione alla suddetta selezione  e'  riservata  agli
appartenenti alle categorie di disabili, di cui all'art. 1, comma  1,
legge 12 marzo 1999, n. 68. 
    3. Coloro che risulteranno vincitori  all'esito  della  selezione
saranno avviati allo svolgimento  di  un  tirocinio  formativo  e  di
orientamento,   di   durata   pari   a   dodici   mesi,   finalizzato
all'assunzione  a  tempo  indeterminato.   Tale   tirocinio   prevede
l'individuazione di un tutor dell'ente promotore Regione Lazio  e  di
un tutor dell'ente ospitante ANPAL, con contestuale  attivazione  sia
dell'assicurazione    INAIL    che    dell'assicurazione    per    la
responsabilita' civile verso terzi,  a  carico  dell'ente  ospitante,
cosi' come disposto dal decreto ministeriale  n.  142/1998  attuativo
della legge n. 196/1997. Al termine del tirocinio formativo il  tutor
interno all'ANPAL redigera' la  relazione  finale  circa  l'attivita'
svolta durante il tirocinio. 
    4. Lo svolgimento del tirocinio  sara'  definito  sulla  base  di
verifiche  periodiche  mensili   volte   ad   accertare   l'effettivo
conseguimento degli obiettivi formativi individuati. 
    5. Il tirocinio formativo si svolgera' presso la sede  dell'ANPAL
e sara'  finalizzato  allo  sviluppo  delle  attitudini  personali  e
all'acquisizione delle competenze necessarie allo  svolgimento  delle
mansioni proprie dei posti  messi  a  selezione  con  riferimento  ai
contenuti professionali  previsti  dalla  declaratoria  dal  C.C.N.L.
vigente per il profilo di Funzionario area informatica di terza area,
tra  cui,  a  titolo  esemplificativo:  analisi  e   sviluppo   delle
architetture dei sistemi informatici e delle  relative  banche  dati,
partecipazione all'elaborazione  di  progetti  di  informatizzazione,
coordinamento  degli  sviluppi  e   dell'analisi   funzionale   delle
procedure  di  software  e  loro  ottimizzazione,  monitoraggio   dei
contratti;  coordinamento  strategico   dei   partners   tecnologici,
effettuazione dei collaudi dei sistemi informatici, pianificazione  e
coordinamento per l'avviamento e  manutenzione  sistemi  informatici,
sovraintendere alla gestione operativa della rete, delle  connessioni
in rete e dei servizi di telefonia  su  rete  dati,  coordinamento  e
monitoraggio degli interventi dei fornitori ICT. 
    6.  Al  tirocinante  spetta  l'indenita'  di  partecipazione   al
tirocinio per  un  importo  lordo  mensile  di  euro  800,  ai  sensi
dell'art. 15 della disciplina di  "Attuazione  dell'accordo  adottato
dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e
le Province autonome di Trento e  Bolzano  del  25  maggio  2017  sui
tirocini, in applicazione dell'art. 1, commi da 34  a  36,  legge  28
giugno  2012,  n.  92"  oggetto  della  deliberazione  della   giunta
regionale della Regione Lazio n. 576 del 2 agosto 2019. 
    7. Al termine del tirocinio formativo, in caso di esito positivo,
si procedera' all'assunzione a tempo indeterminato.

Art. 2 Requisiti di ammissione

				Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a. stato di disabilita' ai sensi dell'art. 1, comma I, legge 12
marzo 1999, n. 68; 
      b. laurea in Data Science, ovvero il possesso di uno dei titoli
afferenti alle seguenti classi di laurea: 
        laurea magistrale in LM-17 - Fisica; 
        laurea magistrale in LM-18 - Informatica; 
        laurea magistrale in LM-32 - Ingegneria informatica; 
        laurea magistrale in LM-40 - Matematica; 
        laurea magistrale in LM-43 - Metodologie Informatiche per  le
discipline umanistiche; 
        laurea magistrale in LM-44 -  Modellistica  matematico-fisica
per l'ingegneria; 
      laurea magistrale in LM-66 - Sicurezza informatica; 
        laurea magistrale in LM-82 - Scienze statistiche; 
        laurea magistrale in LM-83 - Scienze statistiche attuariali e
finanziarie; 
        laurea magistrale  in  LM-91  -  Tecniche  e  metodi  per  la
societa' dell'informazione; 
        laurea   magistrale   in    LM-27    -    Ingegneria    delle
telecomunicazioni; 
        laurea magistrale in LM-29 - Ingegneria elettronica; 
        laurea magistrale in LM-31 - Ingegneria gestionale; 
        laurea di 1° livello in L-08 - Ingegneria dell'informazione; 
        laurea di 1° livello in L-30 - Scienze e tecnologie fisiche; 
        laurea  di  1°  livello  in  L-31  -  Scienze  e   tecnologie
informatiche; 
        laurea di 1° livello in L-35 - Scienze matematiche; 
        laurea di 1° livello in L-41 - Statistica; 
        diploma di laurea  del  vecchio  ordinamento  (previgente  al
decreto ministeriale 509 del 1999) equiparato alle nuove classi delle
lauree  specialistiche  (decreto  ministeriale  509   del   1999)   e
magistrali (decreto ministeriale 270 del  2004)  secondo  il  decreto
interministeriale  del  9  luglio  2009  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale del 7 ottobre 2009 n. 233. 
        I  candidati  in  possesso  dei  suddetti  titoli  di  studio
rilasciati  da  un  Paese  dell'Unione  europea,   sono   ammessi   a
partecipare ove gli stessi siano stati  equiparati  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  38,  comma
3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      c.  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   stati   membri
dell'Unione europea; 
      d. godimento dei diritti civili e politici; 
      e. non aver riportato condanne penali e non  aver  procedimenti
penali in corso per reati che impediscano,  ai  sensi  delle  vigenti
disposizioni in materia, la costituzione di un rapporto di lavoro con
Pubblicmhe amministrazioni; 
      f. buona conoscenza della lingua italiana per  i  candidati  di
cittadinanza non italiana; 
      g. idoneita' fisica al servizio continuativo ed  incondizionato
all'impiego al quale la selezione si riferisce compatibilmente con la
minorazione sofferta; 
      h. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente,   insufficiente
rendimento ovvero siano stati licenziati da altro impiego statale, ai
sensi della  vigente  normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito
l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e, comunque,  con
mezzi  fraudolenti  ovvero  per  aver   sottoscritto   il   contratto
individuale di lavoro a  seguito  della  presentazione  di  documenti
falsi. 
      i. non essere stati dichiarati decaduti  ovvero  licenziati  da
una pubblica amministrazione ai sensi della  vigente  normativa,  per
aver conseguito  il  relativo  impiego  a  seguito  dell'utilizzo  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabile  o,  comunque,
con mezzi fraudolenti e non  essere  stati  interdetti  dai  pubblici
uffici a seguito di sentenza passata in giudicato. 
    2. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 3, pena l'esclusione. 
    3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove  concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    L'amministrazione   si   riserva    di    provvedere    d'ufficio
all'accertamento dei medesimi requisiti.

Art. 3 Domanda e termini di presentazione

				Art. 3 
 
                 Domanda e termini di presentazione 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  23,59  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione dell'avviso del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami";
nel caso in cui la  scadenza  coincida  con  un  giorno  festivo,  il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non  festivo.
Tale domanda deve essere  presentata  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   (pec)    da    inoltrare    all'indirizzo
divisione.1@pec.anpal.gov.it  Nell'oggetto  del  messaggio  di  posta
elettronica certificata dovra' essere indicata la seguente  dicitura:
"concorso per tirocinio riservata a disabili" - codice identificativo
CFI.AIII.2019. Non sono ammesse altre  forme  di  trasmissione  e  di
invio della domanda di partecipazione. 
    2. La domanda di partecipazione, redatta secondo lo schema di cui
all'Allegato A, deve essere sottoscritta in forma leggibile, datata e
scansionata ed alla stessa deve  essere  allegata  una  copia  fronte
-retro di un  documento  di  identita'  del  candidato  in  corso  di
validita', anch'essa sottoscritta in calce. Nella medesima domanda di
partecipazione  i  candidati  dovranno  espressamente  dichiarare  ed
autocertificare sotto la propria personale responsabilita', ai  sensi
degli articoli 46 e 47, decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000 , n. 445, la veridicita' dei dati e  delle  informazioni
nella stessa inseriti, nonche' la  propria  consapevolezza  circa  le
sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci o falsita' in atti. 
    3. I candidati,  al  fine  di  avvalersi  dei  benefici  previsti
dall'art. 20, legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dell'art. 16, comma  1,
legge 12 marzo 1999, n. 68, devono altresi' richiedere nella  domanda
gli eventuali ausili e tempi aggiuntivi necessari per lo  svolgimento
delle prove di cui ai successivi articoli 6  e  8.  In  tal  caso,  i
medesimi candidati devono  trasmettere,  in  allegato  alla  domanda,
anche idonea certificazione medica rilasciata da struttura  sanitaria
competente,  che  specifichi  gli  elementi  essenziali  del  proprio
handicap e giustifichi quanto in tal senso richiesto nella domanda. 
    4.  Il  mancato  rispetto  delle   modalita'   di   compilazione,
predisposizione e trasmissione della domanda di partecipazione, e dei
relativi allegati, come individuate nel presente  articolo  determina
l'esclusione dal concorso. 
    5. L'amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione o il ritardato recapito  della  domanda  o  di  qualsiasi
altra   comunicazione,    dipendente    da    inesatta    indicazione
dell'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  o  da  eventuali
disfunzioni telematiche da imputarsi ai candidati o a soggetti terzi. 
    6. Tutti  i  candidati,  che  abbiano  dichiarato  di  essere  in
possesso dei requisiti di ammissione previsti al precedente  art.  2,
sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di  accertamento  della
sussistenza dei medesimi requisiti e di controllo  della  veridicita'
del contenuto delle dichiarazioni  rese  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della   Repubblica   n.   445/2000   nella   domanda   di
partecipazione e nei relativi allegati.

Art. 4 Responsabile del procedimento

				Art. 4 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1. Il responsabile del procedimento di cui al presente  bando  e'
il dirigente dell'ufficio dirigenziale -  Divisione  I  dell'ANPAL  -
(tel.   06.46835300   -   email:   Divisione1anpal.gov.it   e    pec:
divisione.1@pec.anpal.gov.it).

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
dal direttore generale dell'ANPAL ed e'  composta  nel  rispetto  dei
principi di cui all'art. 35, comma 3, lettera e), decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165. La commissione puo'  essere  integrata  da  un
componente esperto in lingua inglese. Il  segretario  della  medesima
commissione  e'  scelto  tra  il  personale  appartenente  ai   ruoli
dell'ANPAL. 
    2. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3. Il provvedimento di nomina  della  commissione  e'  pubblicato
nell'apposita    sezione     del     sito     internet     dell'ANPAL
(www.anpal.gov.it). 
    4. La commissione potra'  svolgere  i  propri  lavori  anche  con
modalita' telematiche.

Art. 6 Test preselettivo

				Art. 6 
 
                          Test preselettivo 
 
    1. Al  fine  di  assicurare  l'efficacia  e  la  celerita'  della
procedura selettiva di cui al presente bando,  l'ANPAL  organizza  un
test  preselettivo,  laddove  pervenga  un  numero  di   domande   di
partecipazione superiore alle cento unita'. Non concorrono al  limite
di cui al periodo precedente le domande presentate dai  candidati  di
cui al successivo comma 4. 
    2. Il test preselettivo  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla, di logica e  comprensione  del  testo,  oltre  che
sugli argomenti riguardanti le materie oggetto delle prove scritte  e
orali. Alla predisposizione e allo svolgimento del test  preselettivo
sovrintende un comitato nominato dal direttore generale dell'ANPAL. 
    3. La data e  il  luogo  di  svolgimento  del  test  preselettivo
verranno  comunicati  mediante  pubblicazione  di  un  avviso   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi  ed  esami"  e  nell'apposita  sezione  del  sito  internet
dell'ANPAL (www.anpal.gov.it). La mancata presentazione, a  qualunque
titolo ed a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede  stabiliti
per il test preselettivo comportera' l'esclusione dalla selezione. 
    4. Sono esentati  dal  test  preselettivo  i  candidati  disabili
aventi una  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  (ottanta  per
cento). Di tale stato  di  invalidita'  i  candidati  dovranno  farne
espressa menzione nella domanda di partecipazione di cui  all'art.  3
del presente bando. 
    5.  Il  test  preselettivo  e'  corretto  in  forma  anonima  con
l'ausilio di tecnologia informatica. I criteri  di  attribuzione  del
punteggio per ciascuna  risposta  esatta,  omessa  o  errata  vengono
comunicati prima dell'inizio del medesimo test. 
    6. Non e'  possibile  introdurre  nella  sede  del  test  appunti
manoscritti, libri, pubblicazioni, codici, vocabolari, ne' ogni altro
supporto documentale o elettronico. E', inoltre,  vietato  introdurre
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati. E'  fatto  assoluto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra di loro. In caso di violazione di  tali  disposizioni,
il comitato deliberera' l'immediata esclusione  dei  candidati  dalla
selezione. 
    L'ANPAL non assumera' alcuna responsabilita' per la  custodia  di
oggetti introdotti dai candidati nella sede di svolgimento  del  test
preselettivo. 
    7. I candidati sono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo ottenuto nel test preselettivo. Sono ammessi  a
sostenere le prove scritte i  candidati  classificatisi  nelle  prime
settantacinque posizioni. Laddove piu' candidati abbiano riportato lo
stesso punteggio del candidato classificatosi  nell'ultima  posizione
utile,  ai  sensi  del  periodo  precedente,  per  l'ammissione  alla
successiva fase della procedura  di  selezione  di  cui  al  presente
bando. Gli stessi si intenderanno tutti ammessi a tale fase. 
    8.  Al  termine  dello  svolgimento  del  test  preselettivo   e'
comunicato, mediante avviso pubblicato nell'apposita sezione del sito
istituzionale dell'ANPAL (www.anpal.gov.it), il punteggio  conseguito
da  ciascun  candidato   nel   medesimo   test,   con   l'indicazione
dell'eventuale ammissione alle prove scritte. 
    9. Il punteggio conseguito nel  test  preselettivo  non  concorre
alla  formazione  del  punteggio  complessivo  utile  ai  fini  delle
graduatorie di merito della presente selezione.

				Art. 7-bis 
 
    Per l'espletamento delle prove, l'amministrazione puo'  avvalersi
di aziende specializzate in selezione di personale.

Art. 7 Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

				Art. 8 
 
           Titoli di preferenza, formazione, approvazione 
                  e pubblicazione della graduatoria 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando  per  ciascun  candidato  la
media  dei  voti  conseguiti  nelle  prove  scritte  e  la  votazione
conseguita nel colloquio. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. A tal fine, entro
il termine perentorio  di  quindici  giorni,  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello in cui e'  stata  sostenuta  la  prova  orale,  i
candidati  che  intendano  far  valere  tali  titoli  di  preferenza,
avendoli espressamente dichiarati nella  domanda  di  partecipazione,
devono  trasmettere,  a  mezzo  di  posta   elettronica   certificata
(divisione.1@pec.anpal.gov.it)  all'ufficio  di  cui  all'art.  4,  i
relativi  documenti  in  carta  semplice,  oppure  le   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnate  dalla  copia
fotostatica non autenticata di un valido documento di riconoscimento,
debitamente  sottoscritta.  Da  tali  documenti  deve  risultare   il
possesso dei suddetti titoli di  preferenza  alla  data  di  scadenza
fissata per la presentazione della  domanda  di  partecipazione  alla
selezione. 
    3. La graduatoria finale, elaborata tenuto conto delle preferenze
previste ai  sensi  del  precedente  art.  10,  sara'  approvata  con
determina   del   direttore   generale   dell'ANPAL   e    pubblicata
nell'apposita    sezione     del     sito     internet     dell'ANPAL
(www.anpal.gov.it). Dell'avvenuta pubblicazione di  tale  graduatoria
ne verra' dato avviso anche nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4.ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 8 Assunzione a tempo indeterminato

				Art. 9 
 
                  Assunzione a tempo indeterminato 
 
    1. In caso di esito positivo del tirocinio di cui all'art. 1  del
presente bando, prima di procedere alla  stipulazione  del  contratto
individuale di lavoro, l'Amministrazione potra' acquisire  d'ufficio,
ai sensi dell'art. 43, comma 1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,  le  informazioni  oggetto  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati   nella    domanda    di
partecipazione, nonche' i dati e i documenti richiesti  dall'art.  3.
Laddove si dovessero  riscontrare  informazioni  difformi  da  quelle
presentate e dichiarate dai candidati, non si procedera', salva  ogni
diversa iniziativa dovuta  per  legge,  alla  stipula  del  contratto
individuale di lavoro. 
    2. Ai candidati vincitori sara', inoltre, richiesto  di  produrre
la  relazione  conclusiva  sulle  residue  capacita'  lavorative   in
relazione alle mansioni, rilasciata dalla commissione medica prevista
dall'art. 4, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,  integrata  dal
medico INPS ai sensi dell'art. 20 della legge 3 agosto 2009, n. 102. 
    3. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del  contratto,  sebbene
regolarmente invitati, gli stessi  saranno  dichiarati  decaduti  con
comunicazione formale da parte dell'amministrazione. 
    4. I vincitori della selezione immessi in servizio sono  soggetti
ad un  periodo  di  prova  conforme  alle  disposizioni  contrattuali
collettive  vigenti.  Dalla  data  di  sottoscrizione  del  contratto
decorrono   gli   effetti    giuridici    ed    economici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

				Art. 10 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione  dei
dati particolari, con riferimento, in particolare, al regolamento  UE
2016/679 (di seguito "GDPR") e al decreto legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 e successive  modifiche  ed  integrazioni,  i  dati  personali
forniti dai candidati sono raccolti e trattati da ANPAL  in  qualita'
di titolare del trattamento. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione; a tal fine, pertanto,  i
candidati dovranno dichiarare, nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  di  cui  al  presente  bando,   di   aver   preso   visione
dell'informativa sul trattamento dei  loro  dati  personali  resa  da
ANPAL ai  sensi  dell'art.  13  del  GDPR,  pena  l'esclusione  dalla
selezione medesima. 
    3. Il candidato e' tenuto,  in  linea  con  quanto  indicato  nel
precedente comma, a prendere visione dell'informativa sul trattamento
dei dati personali, allegata al presente bando (allegato B),  in  cui
sono  descritte  le  finalita'  e  le   modalita'   dei   trattamenti
effettuati, nonche' i diritti riconosciuti agli interessati  relativi
all'esercizio. 
    4. Per esercitare i diritti riconosciuti ai soggetti  interessati
dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati  personali,
il candidato puo' contattare il  titolare  del  trattamento,  per  il
tramite del Responsabile della Protezione Dati di ANPAL, contattabile
via            posta            elettronica             all'indirizzo
responsabileprotezionedatiAnpal@anpal.gov.it

Art. 10 Ritiro documenti

				Art. 11 
 
                          Ritiro documenti 
 
    1.  I  candidati  potranno  richiedere  la   restituzione   della
documentazione presentata per la partecipazione al concorso di cui al
presente bando entro sei mesi a decorrere dalla data di pubblicazione
della graduatoria finale. La  relativa  domanda  andra'  a  tal  fine
inoltrata all'ANPAL -Divisione1 - via Fornovo 8 - 00192 Roma, a mezzo
lettera raccomandata a/r o  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(divisione.1@pec.anpal.gov.it). Trascorso inutilmente  tale  termine,
l'ANPAL procedera' alla distruzione della relativa documentazione.

Art. 11 Norme finali e di salvaguardia

				Art. 12 
 
                   Norme finali e di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni normative e collettive, anche in
materia di svolgimento dei concorsi pubblici  e  di  reclutamento  di
personale. 
      Roma, 20 dicembre 2019 
 
                                      Il direttore generale: Nicastro

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