MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Diario delle prove scritte del concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 9 ottobre 2023. (23E12352)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 05-12-2023

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Diario

Art. 1 Diario degli esami

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
    Visto il decreto ministeriale 9 ottobre  2023,  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi  ed
esami" n. 78 del 13 ottobre 2023 , con il quale e'  stato  indetto  un
concorso, per esami, a quattrocento posti di magistrato ordinario; 
    Visto il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860; 
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e s.m.i.; 
    Visto l'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, in  virtu'  del  quale  il  diario  delle  prove
scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno 15  giorni
prima  dell'inizio  delle  prove  medesime  e  considerato  che  tale
comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione  del  diario
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale
"Concorsi ed esami"; 
    Ritenuta la necessita' di stabilire, come  previsto  dall'art.  7
del bando del concorso, le date, gli orari e la sede  di  svolgimento
delle prove scritte e delle procedure identificative preliminari alle
stesse 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                         Diario degli esami 
 
 
    Le prove scritte del concorso, per esami, a quattrocento posti di
magistrato ordinario, indetto  con  decreto  ministeriale  9  ottobre
2023, e le procedure identificative e di consegna dei  codici  e  dei
testi di legge di cui e' ammessa la consultazione in sede di esami si
svolgeranno nelle date, negli orari, nella sede e con le modalita' di
seguito indicate.

Art. 2 Procedure preliminari alle prove scritte

				Art. 2 
 
 
              Procedure preliminari alle prove scritte 
 
 
    I candidati dovranno presentarsi in Roma, alla Fiera di Roma, Via
Portuense,  n.  1645-1647,   per   l'espletamento   delle   procedure
identificative preliminari e per la consegna dei codici e  dei  testi
di legge di cui e' ammessa la consultazione in  sede  di  esami,  nei
giorni e negli orari seguenti: 
      il giorno 22 gennaio 2024 - ingresso nord, dalle ore 8.00  alle
ore 10.00, i candidati il cui cognome inizia con la lettera "A" e  la
lettera "B"; 
      il giorno 22 gennaio 2024 - ingresso nord, dalle ore 10.30 alle
ore 12.30, i candidati il cui cognome inizia con la lettera "C"; 
      il giorno 22 gennaio 2024 - ingresso nord, dalle ore 14.00 alle
ore 16.00, i candidati il cui cognome inizia con la lettera  compresa
tra "D" e la lettera "F" inclusa; 
      il giorno 22 gennaio 2024 - ingresso nord, dalle ore 16.00 alle
ore 18.00, i candidati il cui cognome inizia con lettera compresa tra
la "G" e la lettera "L" inclusa; 
      il giorno 23 gennaio 2024 - ingresso est, dalle ore  8.00  alle
ore 10.00 i candidati il cui cognome inizia con lettera compresa  tra
la "M" e la lettera "O" inclusa; 
      il giorno 23 gennaio 2024 - ingresso est, dalle ore 10.30  alle
ore 12.30, i candidati il cui cognome inizia con la lettera la "P"  e
"Q"; 
      il giorno 23 gennaio 2024 - ingresso est, dalle ore 14.00  alle
ore 16.00, i candidati il cui cognome inizia con  lettera  "R"  e  la
lettera "S"; 
      il giorno 23 gennaio 2024 - ingresso est, dalle ore 16.00  alle
ore 18.00, i candidati il cui cognome inizia con la lettera  compresa
tra la "T" e la "Z" inclusa. 
    Ai fini della convocazione in ordine alfabetico, non si e' tenuto
conto di eventuali particelle o apostrofi presenti  nel  cognome  dei
candidati che sono stati considerati, pertanto, come un'unica  parola
(es. D'Amico = Damico; De Luca = Deluca).  Analogamente,  il  secondo
cognome e' stato unito al primo, considerandolo come un'unica  parola
(es. Bianco Verde = Biancoverde). 
    Nel corso di tali procedure i  candidati  dovranno  attendere  ai
seguenti adempimenti: 
      a)  identificazione  personale  mediante   esibizione   di   un
documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'  e  del  codice
identificativo, comprensivo  del  codice  a  barre,  contenuto  nella
ricevuta di invio telematico della domanda. In  caso  di  delega,  il
delegato deve presentare oltre la delega, la fotocopia del  documento
di  riconoscimento  del  delegante  ed  il   codice   identificativo,
comprensivo del codice a barre, contenuto  nella  ricevuta  di  invio
telematico della domanda del delegante. Il delegato  deve  rispettare
giorno e turno assegnati al delegante dal presente decreto; 
      b) ritiro della tessera di riconoscimento da utilizzare per  le
prove  scritte  ed  orali;  tale  tessera  dovra'  essere  esibita  a
richiesta della Commissione o del personale di  vigilanza  unitamente
alla carta d'identita' o altro documento equipollente; 
      c) consegna dei codici, dei testi di legge e dei  dizionari  di
cui e' ammessa la consultazione, per la preventiva verifica da  parte
della Commissione, come  da  avviso  che  sara'  dato  sul  sito  del
Ministero della giustizia. 
    Sulla copertina esterna e sulla prima pagina interna dei predetti
testi il candidato deve indicare, in  stampatello,  cognome,  nome  e
data di nascita. 
    In sede di verifica saranno esclusi tutti i testi non ammessi, in
particolare quelli contenenti note,  commenti,  annotazioni  anche  a
mano,  raffronti  o  richiami  dottrinali  e   giurisprudenziali   di
qualsiasi genere, sottolineature di qualsiasi genere, e fotocopie. 
    Pertanto, ciascun candidato e' tenuto ad effettuare un preventivo
controllo dei testi al fine di evitare: 
      1) lo scarto del materiale, in sede di verifica, da parte della
Commissione, con la conseguente impossibilita' di disporne durante le
prove scritte; 
      2) l'esclusione dal concorso in qualsiasi momento, sia  durante
le procedure identificative e di controllo codici e  testi  di  legge
che durante le prove, per il possesso di testi non  consentiti  o  di
appunti. 
    Si applicano le disposizioni di cui agli  articoli  7  e  10  del
regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e 7 del decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 160. 
    I  candidati  che   non   parteciperanno   alle   operazioni   di
identificazione e controllo codici e testi di legge nel giorno, nelle
ore e nella sede stabilite dal presente decreto,  potranno  sostenere
le prove, presentandosi il primo giorno delle  prove  scritte,  senza
alcun  materiale  di  consultazione  (codici,  testi   di   legge   e
dizionari), che non sara' ammesso in nessun caso nella sede di esame.

Art. 3 Prove scritte

				Art. 3 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    Le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma,  alla  Fiera
Roma, Via Portuense n. 1645-1647 nei giorni 24, 25 e 26 gennaio  2024
con ingresso nelle sale di esame dalle ore 7.30. 
    L'ingresso dei candidati sara' consentito  fino  alle  ore  10.00
successivamente verranno chiusi i cancelli esterni e saranno  ammessi
all'esame solo i candidati presenti all'interno degli stessi. 
    Per ciascuna materia oggetto  delle  prove  scritte  i  candidati
avranno a disposizione, per lo svolgimento del tema, otto  ore  dalla
dettatura della traccia, salva la concessione di tempi aggiuntivi  ai
candidati  ai  quali  siano  stati  riconosciuti  con  delibera   del
Consiglio superiore della magistratura. 
    E' fatto assoluto divieto di introdurre nell'aula  d'esame  carta
per  scrivere,  appunti,  manoscritti,  libri  o   pubblicazioni   di
qualunque  genere  non  autorizzati,  telefoni   cellulari,   orologi
smartwatch, auricolari, agende  elettroniche  e  qualsiasi  strumento
idoneo alla memorizzazione di informazioni  o  alla  trasmissione  di
dati. Non e' altresi' consentito introdurre borse  di  alcun  tipo  o
dimensione: i candidati potranno portare con se', per consumarli  nel
corso delle prove, alimenti e bevande contenuti in appositi sacchetti
trasparenti. 
    Si rappresenta che le aule saranno sottoposte a schermatura e che
i concorrenti potranno  essere  sottoposti  in  qualsiasi  momento  a
controlli. 
    L'Amministrazione non assicura servizi di guardaroba  o  deposito
bagagli,  pertanto,  i  candidati  sono  tenuti  a  lasciare  altrove
qualsiasi oggetto di cui non e' permessa l'ammissione in sala. 
    La partecipazione alle prove scritte  e'  subordinata  all'esatta
osservanza delle disposizioni di cui all'avviso suindicato.

Art. 4 Ritiro dalla procedura

				Art. 4 
 
 
                       Ritiro dalla procedura 
 
 
    In ciascun giorno di prova scritta, il candidato puo'  consegnare
la busta contenente l'elaborato alla Commissione esaminatrice  ovvero
ritirarsi dalla procedura concorsuale,  secondo  le  indicazioni  che
saranno date prima della prova stessa. 
    In caso di ritiro, il candidato dovra'  restituire  al  personale
addetto  tutto  cio'  che  gli  e'  stato   consegnato   al   momento
dell'ingresso in  aula,  ovvero:  busta  grande,  busta  piccola  con
cartoncino  identificativo,  tessera  di   riconoscimento   e   fogli
protocollo, portera' invece con se' tutti i  codici  ed  i  testi  di
legge depositati il giorno dell'identificazione. 
    L'Amministrazione non procedera', in alcun caso, ad  inviare  per
posta i codici al domicilio dei candidati che non avranno ottemperato
alle suddette disposizioni.

Art. 5 Esclusione dal concorso

				Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    I candidati sono tenuti a rispettare  la  normativa  vigente  che
disciplina lo svolgimento delle prove concorsuali. 
    Durante  le  prove  scritte  non  e'  permesso   ai   concorrenti
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri. 
    Ai sensi dell'art. 7 del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860 i
candidati possono essere sottoposti a perquisizione  personale  prima
del loro ingresso nella sala d'esami e durante gli esami. 
    Ai sensi degli articoli 10 del regio decreto 15 ottobre 1925,  n.
1860 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,
n. 487, il  concorrente  che  contravviene  alle  prescrizioni  sopra
menzionate ed a qualsiasi norma stabilita  per  la  disciplina  degli
esami o  che,  comunque,  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte  lo
svolgimento del tema, sara'  allontanato  dall'aula  ed  escluso  dal
concorso. 
    Eguale sanzione sara' applicata nei confronti di  quei  candidati
che contravvengono alle disposizioni impartite nel corso degli esami,
ovvero pongano in essere comportamenti fraudolenti o violenti. 
    L'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le
prove scritte, equivale ad inidoneita',  ai  sensi  dell'art.  7  del
decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  le
prove scritte,  sia  stato  espulso  per  comportamenti  fraudolenti,
diretti ad acquisire o ad utilizzare informazioni non  consentite,  o
per comportamenti violenti che comunque abbiano turbato le operazioni
del concorso, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo  5  aprile
2006, n. 160. 
    Si raccomanda ai candidati di verificare  eventuali  modifiche  o
disposizioni particolari,  che  potrebbero  essere  pubblicate  nella
 Gazzetta  ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami" n. 97 del 22 dicembre 2023  e  sul  sito  internet
del  Ministero,  www.giustizia.it,  alla  voce   "strumenti/concorsi,
esami, selezioni e assunzioni", ove  potra'  esser  data  notizia  di
eventuali rinvii.

Art. 6 Disposizioni finali

				Art. 6 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    La comunicazione  del  diario  delle  prove  scritte  ai  singoli
candidati ammessi a sostenerle e' sostituita, a tutti gli effetti, ai
sensi dell'art. 6 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487, dalla pubblicazione del presente  decreto  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    Il presente decreto sara' altresi' disponibile sul sito  internet
del  Ministero,  www.giustizia.it,  alla  voce   "strumenti/concorsi,
esami, selezioni  e  assunzioni",  unitamente  alle  indicazioni  per
raggiungere  la  sede  ed  alle  altre  informazioni  concernenti  lo
svolgimento concreto della procedura. 
    Sul gia' menzionato sito e' stato pubblicato l'elenco  di  coloro
le cui domande sono irricevibili, in quanto  compilate  o  registrate
informaticamente ma non inviate, ai sensi dell'art. 3  del  bando  di
concorso;  per  costoro  e'  esclusa  la  partecipazione  alle  prove
concorsuali. 
    Per tutti gli altri candidati, per i quali non vi sia gia'  stata
delibera di esclusione o vi sara' successivamente alla  pubblicazione
del presente diario, varra' l'ammissione con riserva  deliberata  dal
Consiglio superiore della magistratura. 
    Si  raccomanda  pertanto  a  tutti   i   candidati   di   seguire
costantemente il sito ufficiale del Ministero www.giustizia.it,  alla
voce "strumenti/concorsi, esami, selezioni e  assunzioni",  per  ogni
indicazione inerente alla partecipazione alle operazioni  preliminari
ed alle prove scritte. 
    Roma, 4 dicembre 2023  
 
                                                  Il Ministro: Nordio

Torna su