MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Disposizioni modificative del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola dell'infanzia e primaria. (21E13428)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 93 del 23-11-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica

Art. 1 Oggetto

IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  recante  "Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali",  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59, commi 10 e 11; 
    Visto  il  decreto-legge  12  luglio   2018,   n.   87,   recante
"Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese"
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 e  in
particolare  l'art.  4,  comma  1-quater,  lettera  c),  che  prevede
l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale,  per  titoli
ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e
primaria; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  "Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici",
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76,  in
particolare l'art. 10; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n.  105,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed   economiche",
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126,
e in particolare l'art. 3, comma 1, lettera I); 
    Visto il decreto ministeriale 9  aprile  2019,  n.  327,  recante
"Disposizioni  concernenti  il  concorso  per  titoli  ed  esami  per
l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno, le prove d'esame e i relativi
programmi"; 
    Visto il decreto ministeriale 9  aprile  2019,  n.  329,  recante
"Requisiti dei componenti delle commissioni giudicatrici dei concorsi
per titoli ed esami per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  docente
della scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno"; 
    Vista l'ordinanza ministeriale 9 aprile  2019,  n.  330,  recante
"Formazione delle commissioni giudicatrici dei concorsi,  per  titoli
ed esami, finalizzati al reclutamento  del  personale  docente  nelle
scuole dell'infanzia e primaria per i posti comuni e di sostegno"; 
    Visto il decreto ministeriale 20 aprile  2020,  n.  200,  recante
"Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed  esami  per
l'accesso ai ruoli del personale docente nella scuola dell'infanzia e
primaria su posto comune e di sostegno"; 
    Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021,  n.  187,  recante
"Adozione del protocollo relativo alle modalita'  di  svolgimento  in
sicurezza dei concorsi per  il  personale  scolastico  in  attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73"; 
    Visto il decreto ministeriale 5 novembre 2021,  n.  325,  con  il
quale sono disciplinate, in applicazione dell'art. 59, comma 11,  del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, " le modalita' di  redazione  dei
quesiti della prova scritta anche a titolo  oneroso,  la  commissione
nazionale incaricata di redigere  i  quadri  di  riferimento  per  la
valutazione della prova scritta, i programmi delle prove, i requisiti
dei componenti delle commissioni  cui  spetta  la  valutazione  della
prova scritta e della prova orale, i titoli valutabili e il  relativo
punteggio"; 
    Preso atto che con il richiamato decreto ministeriale 5  novembre
2021, n. 325, si e' proceduto alla revisione dei decreti ministeriali
9 aprile 2019, n. 327 e 20 aprile  2020,  n.  200,  alla  luce  delle
innovazioni introdotte dal  decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  al
fine di un piu' agile espletamento delle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e  di  formazione  21  aprile  2020,  n.  498,  recante
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per i posti comuni e di sostegno  della  scuola
dell'infanzia e primaria", pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - Concorsi ed esami - del  28
aprile 2020 , n. 34; 
    Ritenuto di dover apportare, in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura
concorsuale sopra richiamato; 
    Informate  le  organizzazioni   sindacali   rappresentative   del
comparto "Istruzione e ricerca"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale,  per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento  del  personale  docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola dell'infanzia e primaria,
di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema  educativo  di
istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 498 - cui si fa  rinvio
per quanto non disposto con il presente decreto -, ai sensi dell'art.
59, comma 10, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con
modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il medesimo decreto
21  aprile  2020,  n.  498  e'  modificato  secondo  le  disposizioni
seguenti.  Sono  fatte  salve  le  domande  di  partecipazione   gia'
presentate. 
    2. Si rinvia all'Allegato 1 del decreto dipartimentale 21  aprile
2020, n. 498, relativamente al riparto dei posti tra i diversi uffici
scolastici regionali. 
    3. Si rinvia altresi' all'art. 2, comma 2, dello  stesso  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n.  498,  per  l'individuazione  degli
uffici scolastici regionali responsabili delle procedure  concorsuali
e per la disciplina delle ipotesi di aggregazione territoriale  delle
procedure interessate.

Art. 2 Commissioni giudicatrici

				Art. 2 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono costituite,  nel  rispetto  di
quanto previsto dall'art.  4  dell'Ordinanza  ministeriale  9  aprile
2019, n. 330, come richiamata dal  decreto  ministeriale  5  novembre
2021,  n.  325,  con  decreto  del  direttore  generale  dell'Ufficio
scolastico regionale responsabile della procedura. 
    2. Qualora ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 2, comma 3, dell'Ordinanza ministeriale 9 aprile  2019,  n.
330,  le  commissioni  sono  suddivise   in   sottocommissioni,   con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato  un
presidente. La commissione,  in  una  seduta  plenaria  preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento  per  la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, e
definisce criteri omogenei per lo svolgimento della prova.

Art. 3 Prove di esame per i posti comuni e di sostegno

				Art. 3 
 
           Prove di esame per i posti comuni e di sostegno 
 
    1. La prova scritta, computer based, per  i  posti  comuni  e  di
sostegno consiste  nella  somministrazione  di  cinquanta  quesiti  a
risposta multipla, cosi' ripartiti: 
      a. per i posti comuni, quaranta quesiti  a  risposta  multipla,
volti  all'accertamento  delle  competenze  e  delle  conoscenze   in
relazione  alle  discipline  oggetto  di  insegnamento  nella  scuola
primaria e ai campi di esperienza nella scuola dell'infanzia; 
      b. per  i  posti  di  sostegno,  quaranta  quesiti  a  risposta
multipla inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle
diverse  tipologie  di  disabilità,  finalizzati   a   valutare   le
conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilità; 
      c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a  risposta
multipla inerenti la conoscenza della lingua inglese  al  livello  B2
del Quadro comune europeo di  riferimento  per  le  lingue  e  cinque
quesiti a risposta multipla inerenti le competenze digitali  nell'uso
didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali
piu' efficaci per potenziare la qualità dell'apprendimento. 
    2. La prova scritta si svolge  nella  regione  per  la  quale  il
candidato  ha  presentato  domanda  di  partecipazione,  nelle   sedi
individuate  dagli  uffici  scolastici   regionali   competenti   per
territorio. 
    3. Ciascun quesito consiste in una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti  e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 
    4. L'amministrazione si riserva la possibilita', in  ragione  del
numero  di  partecipanti,  di  prevedere,  ove  necessario,  la   non
contestualita'  delle  prove  relative  al  medesimo  insegnamento  e
tipologia  di  posto,  assicurandone  comunque   la   trasparenza   e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. 
    5. Durante lo svolgimento della prova  scritta  i  candidati  non
possono introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,
libri,  dizionari,  testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti   di
calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione  o
alla  trasmissione  di  dati,   salvo   diversa   indicazione   della
commissione nazionale di  esperti. E'  fatto,  altresi',  divieto  ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero
di mettersi in relazione con altri,  salvo  che  con  gli  incaricati
della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In
caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    6. La valutazione della prova scritta e'  effettuata  sulla  base
dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di  cui
all'art. 8, comma 1, del decreto ministeriale  5  novembre  2021,  n.
325. La prova e' valutata al massimo 100  punti  ed  e'  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
    7. I candidati che, ai sensi del comma 6, hanno superato la prova
scritta sono ammessi a sostenere la prova orale, per i posti comuni e
di  sostegno,  i  cui  temi  sono   predisposti   dalle   commissioni
giudicatrici secondo le modalita' previste dall'art. 8, comma 2,  del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. 
    8. La prova orale si  svolge  nella  regione  responsabile  della
procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
regionali. 
    9.  La  valutazione  della  prova  orale  e'   effettuata   dalla
commissione sulla  base  dei  quadri  di  riferimento  redatti  dalla
commissione nazionale  di  cui  all'art.  8,  comma  1,  del  decreto
ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Per la valutazione della  prova
orale la commissione ha a disposizione un massimo di  100  punti.  La
prova orale e' superata dai candidati  che  conseguono  il  punteggio
minimo di 70 punti su 100.

Art. 4 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

				Art. 4 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Il presente bando e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami";  nella
stessa data e' pubblicato sul sito del Ministero l'avviso  contenente
il calendario  della  prova  scritta,  distinta  per  insegnamento  o
tipologia di posto, tenuto conto delle previsioni di sicurezza,  come
determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto
avviso e' data comunicazione anche sui siti degli  uffici  scolastici
regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione
e con l'indicazione della destinazione dei candidati,  e'  comunicato
dagli Uffici scolastici regionali presso i quali si svolge  la  prova
almeno quindici giorni prima della data di  svolgimento  delle  prove
tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet.  Detto
avviso ha valore di notifica a tutti gli  effetti.  L'Amministrazione
si riserva di disporre il rinvio  delle  date  di  svolgimento  della
procedura  per  motivi   organizzativi   o   connessi   all'emergenza
sanitaria,  mediante  apposito  avviso   sul   sito   del   Ministero
dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali. 
    2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di  versamento  del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al  comma  1
del presente articolo. La mancata presentazione  nel  giorno,  ora  e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice, che possono essere supportati,
ove necessario, da commissari di vigilanza scelti  dall'USR  sul  cui
territorio si svolge la  prova.  Per  la  scelta  dei  commissari  di
vigilanza  valgono  le  cause  di  incompatibilita'  previste  per  i
componenti  della  commissione  giudicatrice  di   cui   al   decreto
ministeriale 9 aprile 2019 ,  n.  329,  come  richiamato  dal  decreto
ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Qualora le prove abbiano  luogo
in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di
vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. 
    4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    5. In base a quanto previsto dall'art. 10, comma  7  del  decreto
dipartimentale 21 aprile 2020, n. 498, i candidati ammessi alla prova
orale  ricevono   da   parte   del   competente   USR   comunicazione
esclusivamente a mezzo di posta  elettronica  all'indirizzo  indicato
nella domanda di partecipazione  al  concorso,  del  voto  conseguito
nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento
della loro prova orale almeno venti giorni  prima  dello  svolgimento
della medesima. 
    6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.  101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche'  nei  giorni  di
festivita' religiose valdesi.

Art. 5 Predisposizione delle prove

				Art. 5 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
    1. Conformemente a quanto previsto  dall'art.  8,  comma  1,  del
decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325, i quesiti  della  prova
scritta sono predisposti a livello nazionale  dal  Ministero  che  si
avvale di una commissione nazionale incaricata altresi' di redigere i
quadri di riferimento per la relativa valutazione. 
    2.  I  temi  delle  prove  orali  sono  predisposti  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del decreto ministeriale 5 novembre 2021, n. 325. Le  commissioni  le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui  svolgere  la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova.  Le
tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

Art. 6 Valutazione dei titoli

				Art. 6 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  procedono  alla  valutazione  dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art. 3, comma 9, del
presente  decreto;  ai  titoli  culturali  e  professionali  di   cui
all'allegato B, del decreto ministeriale 5  novembre  2021,  n.  325,
viene attribuito il punteggio massimo complessivo di 50 punti.

Art. 7 Graduatorie di merito regionali

				Art. 7 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
    1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
insegnamento e tipologia di posto. Il punteggio finale e' espresso in
duecentocinquantesimi. 
    2. Per gli insegnamenti  per  i  quali,  in  ragione  dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  nel
limite massimo  di  posizioni  corrispondenti  ai  posti  banditi.  A
parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze  di  cui
all'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della  Repubblica
9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Le graduatorie  di  merito  sono  approvate  con  decreto  dal
dirigente preposto all'USR responsabile della procedura  concorsuale,
sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le immissioni  in  ruolo  dei
vincitori, all'interno del  contingente  di  cui  all'art.  4,  comma
1-quater, lettera c),  del  decreto-legge  12  luglio  2018,  n.  87,
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018,  n.  96,  nel
limite previsto dal bando  di  concorso  per  la  specifica  regione,
insegnamento o tipologia di posto, in caso di  incapienza  dei  posti
destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte  anche
negli  anni  scolastici   successivi   sino   all'esaurimento   della
graduatoria, nel limite delle  facolta'  assunzionali  disponibili  a
legislazione vigente. 
    5. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    6. La rinuncia al  ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa. 
    7. Si applica quanto disposto all'art. 399, commi 3 e  3-bis  del
testo unico.

Art. 8 Norme di salvaguardia

				Art. 8 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal  presente  decreto,  fermo  quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni  sullo  svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle  previste  dal
vigente C.C.N.L. del personale  docente  ed  educativo  del  comparto
Istruzione e ricerca - sezione scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R.
competente). 
      Roma, 18 novembre 2021  
 
                                        Il Capo Dipartimento: Versari

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