MINISTERO DELLA DIFESA Modifica del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020. (20E12225)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 87 del 06-11-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica
  • Allegati

Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, la lettera b), comma 7, dell'art. 12 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituita dalla seguente: "b) i concorrenti con patologia che ha determinato la permanente non idoneita', in modo parziale, al servizio militare

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco", a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647  del  sopraindicato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129  del  2
luglio 2020, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -  n.  54  del  14
luglio 2020 , con il quale sono stati indetti i concorsi,  per  titoli
ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto  ufficiali  in
servizio permanente  nei  ruoli  speciali  delle  Armi  di  fanteria,
cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti
e materiali,  del  Corpo  sanitario  e  del  Corpo  di  Commissariato
dell'Esercito; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate"; 
    Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante  "Misure  di
potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e   di   sostegno
economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse  all'emergenza
epidemiologica da COVID-19" e in particolare  l'art.  87,  convertito
con legge 24 aprile 2020, n. 27; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19"  e
successive disposizioni attuative; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
E0012000 REG2020 0122005 del 23 luglio 2020, con la  quale  e'  stato
chiesto  di  apportare  alcune  modifiche  al   sopracitato   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2020  0237187  del  16
giugno  2020,  con  il  quale  gli  e'  stata  attribuita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri,  tra  cui  provvedimenti  attuativi,   modificativi   ed
integrativi di bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  la  lettera  b),  comma  7,
dell'art. 12 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del
2 luglio 2020 e' sostituita dalla seguente: 
      "b)  i  concorrenti  con  patologia  che  ha   determinato   la
permanente non idoneita', in  modo  parziale,  al  servizio  militare
incondizionato a seguito di ferite o lesioni dipendenti da  causa  di
servizio, sono giudicati d'ufficio idonei alle  prove  di  efficienza
fisica.".

Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, al comma 2. dell'allegato E del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' aggiunto il presente punto: "(1) Giudizio/qualifica finale: in caso di mancata redazione per assenze connesse all'emergenza da COVID-19, il periodo non

				Art. 2 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, al comma 2.  dell'allegato  E
del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020  0260129  del  2  luglio
2020 e' aggiunto il presente punto: 
      "(1) Giudizio/qualifica finale: in caso  di  mancata  redazione
per assenze  connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  il  periodo  non
valutato dovra' essere  considerato  in  valori  interpolari  tra  il
periodo valutato in precedenza e quello valutato successivamente.".

Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, l'allegato H del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal nuovo allegato H che costituisce parte integrante del presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla

				Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  l'allegato  H  del  decreto
dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2020  0260129  del  2  luglio  2020  e'
sostituito dal nuovo allegato H che costituisce parte integrante  del
presente decreto. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa vigente. 
      Roma, 16 ottobre 2020 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella

Allegato 1

  1. 	Allegato H 

    PROVE DI EFFICIENZA FISICA
    (art. 12, comma 6 del bando)


    +---------------------------------------------------------------+
    | CORSA PIANA 3000 METRI |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | | Fino | | | | | |
    | Fasce |d'eta' | a 28 |29-35 |36-40 |41-45 |46-50 |51-55 |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | Uomo |16'00" |16'45"|17'30"|19'00"|20'00"|22'00"|
    | Tempi +-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | Donna |18'30" |19'15"|20'00"|21'30"|23'30"|24'30"|
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+

    +---------------------------------------------------------------+
    | PIEGAMENTI SULLE BRACCIA |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | | Fino | | | | | |
    | Fasce |d'eta' | a 28 |29-35 |36-40 |41-45 |46-50 |51-55 |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | Uomo | 30 | 28 | 26 | 24 | 20 | 16 |
    |Ripetizioni +-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | Donna | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+

    +---------------------------------------------------------------+
    | PIEGAMENTI ADDOMINALI |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | | Fino | | | | | |
    | Fasce |d'eta' | a 28 |29-35 |36-40 |41-45 |46-50 |51-55 |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | Uomo | 40 | 38 | 35 | 32 | 27 | 23 |
    |Ripetizioni +-------+-------+------+------+------+------+------+
    | | Donna | 38 | 36 | 33 | 30 | 25 | 20 |
    +------------+-------+-------+------+------+------+------+------+


    DISPOSIZIONI PER TUTTI I CONCORRENTI

    I concorrenti dovranno effettuare gli esercizi sopraindicati in
    sequenza. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi
    determinera' l'attribuzione del giudizio di inidoneita' e
    l'esclusione del concorrente dal concorso.
    Al fine di ridurre le cause di incidente durante lo svolgimento
    delle seguenti prove, si ritiene opportuno specificare le modalita'
    di svolgimento relative alle stesse:
    corsa piana: e' svolta per la distanza di 3.000 metri su pista
    di atletica o in terra battuta o su terreno vario sostanzialmente
    pianeggiante, entro il tempo massimo indicato nella tabella;
    piegamenti sulle braccia: la prova deve essere effettuata senza
    riposo tra una ripetizione e l'altra fino al momento in cui si tocca
    terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col
    terreno e' con mani e piedi); la posizione di partenza e' prona, con
    le mani a terra all'altezza delle spalle e le braccia piegate a
    formare un angolo retto in corrispondenza dei gomiti, piedi uniti o
    distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo disteso;
    un piegamento e' considerato valido quando dalla posizione di
    partenza si distendono completamente le braccia e si ripiegano fino a
    portare le spalle sotto il livello dei gomiti (senza toccare il
    terreno con il petto), il corpo rimane sempre disteso, non piegato al
    bacino, durante l'intero movimento;
    piegamenti addominali: la prova deve essere effettuata senza
    riposo tra una ripetizione e l'altra; la posizione di partenza e'
    supina, busto a terra, gambe piegate a 90° all'altezza delle
    ginocchia, piedi con le piante a terra, mani dietro la nuca con le
    dita incrociate; una flessione e' considerata valida se si solleva il
    busto fino a superare la posizione verticale passante per il bacino e
    si ritorna in posizione di partenza.
    La Commissione sovrintendera' allo svolgimento delle prove
    anzidette eventualmente avvalendosi di personale del Centro di
    selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per il
    cronometraggio delle prove ed il conteggio a voce alta dei piegamenti
    sulle braccia e dei piegamenti addominali correttamente eseguiti dal
    candidato - non saranno conteggiati gli esercizi eseguiti in maniera
    scorretta. Al raggiungimento dei parametri riportati nelle tabelle,
    l'esecuzione della prova verra' interrotta. I concorrenti che
    lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno
    portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea
    certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le
    prove di efficienza fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio
    sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale
    dell'Esercito o il suo sostituto, adottera' le conseguenti
    determinazioni, autorizzando l'eventuale differimento della
    effettuazione delle prove ad altra data. Allo stesso modo, i
    concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una
    indisposizione o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli
    esercizi dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la
    quale, sentito il dirigente del Servizio sanitario del Centro di
    selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto,
    adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno pertanto prese
    in considerazione istanze di ripetizione delle prove che perverranno
    da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento,
    anche se con esito negativo, le prove di efficienza fisica.
    Se i candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere la
    prova, la predetta commissione per le prove fisiche proporra' al
    Centro di selezione di convocare i candidati in altra data solo se il
    recupero fisico imposto dalla patologia riscontrata e' compatibile
    con le date di svolgimento della prova. In caso contrario la
    commissione per le prove di efficienza fisica attribuira' il giudizio
    di inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta
    l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti
    saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso i candidati
    che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione."

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