MINISTERO DELLA DIFESA Modifica al bando di reclutamento, per il 2020, di settemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito. (20E08506)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 63 del 14-08-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica
  • Allegati

Art. 1 L'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: "1. Per il 2020 e' indetto il reclutamento nell'Esercito di tremilacinquecento VFP 1, ripartiti nei seguenti due blocchi di incorporamento:

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del  29
ottobre 2019 e successiva modifica, emanato dalla Direzione  generale
per il personale militare (DGPM), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
n. 90 del 15 novembre 2019 , con il quale e'  stato  indetto,  per  il
2020, il bando per il reclutamento di settemila  volontari  in  ferma
prefissata di un anno (VFP 1) nell'Esercito; 
    Visto il  decreto-legge  23  febbraio  2020,  n.  6,  concernente
"Misure di  potenziamento  del  Servizio  sanitario  nazionale  e  di
sostegno economico  alle  famiglie,  lavoratori  e  imprese  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19" e  successive  disposizioni
attuative, convertito con legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto  del
quale, tra l'altro, sono state sospese le  procedure  concorsuali  in
atto; 
    Visto il decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  recante  "Misure
urgenti per  fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19"
convertito in legge 22 maggio 2020, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19" e successive disposizioni attuative; 
    Visto il foglio M_D E0012000 REG2020 0109646 del 6  luglio  2020,
con  il  quale  lo  Stato  maggiore  dell'Esercito  ha   chiesto   di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019  prevede
la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
DGPM; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL  REG2020
0237187 del 16 giugno 2020  emanato  dalla  DGPM  con  cui,  al  vice
direttore della DGPM Generale di Brigata Lorenzo Santella,  e'  stata
conferita  la  delega  all'adozione  di  taluni  atti   di   gestione
amministrativa in materia di reclutamento del personale  delle  Forze
armate e dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    L'art. 1, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
    "1.  Per  il  2020  e'  indetto  il  reclutamento   nell'Esercito
di tremilacinquecento VFP 1, ripartiti nei seguenti  due  blocchi  di
incorporamento: 
      a) 1° blocco, millesettecentocinquanta posti, di cui: 
        milleseicentocinquantacinque  per  incarico  principale   che
sara' assegnato/a dalla Forza armata; 
        venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico  principale  "idraulico  infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "muratore"  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "falegname" (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        tre  per  incarico   principale   "meccanico   di   mezzi   e
piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1); 
        due per incarico principale "operatore equestre" (al  termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  19
novembre 2019 al 18 dicembre 2019, per i nati dal 18 dicembre 1994 al
18 dicembre 2001, estremi compresi; 
      b) 2° blocco, millesettecentocinquanta posti di cui: 
        milleseicentocinquantacinque  per  incarico  principale   che
sara' assegnato/a dalla Forza armata; 
        venti per incarico principale "elettricista infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico  principale  "idraulico  infrastrutturale"
(al termine della fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "muratore"  (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        dieci per incarico principale "fabbro" (al termine della fase
basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        venti per incarico principale "falegname" (al  termine  della
fase basica di formazione prevista per i VFP 1); 
        tre  per  incarico   principale   "meccanico   di   mezzi   e
piattaforme" (al termine della fase basica di formazione prevista per
i VFP 1); 
        due per incarico principale "operatore equestre" (al  termine
della fase basica di formazione prevista per i VFP 1). 
    La domanda  di  partecipazione  puo'  essere  presentata  dal  24
febbraio 2020 al 24 marzo 2020, per i nati dal 24 marzo  1995  al  24
marzo 2002, estremi compresi;".

Art. 2 L'art. 6, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: a) inoltro delle domande; b) svolgimento degli accertamenti di competenza da parte del

				Art. 2 
 
    L'art. 6, del decreto dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2019  0565331
del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
    "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi: 
      a) inoltro delle domande; 
      b) svolgimento degli accertamenti di competenza  da  parte  del
CSRNE  e  della  DGPM  e  successivo  inoltro  delle   domande   alla
commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'allegato B
(art. 8); 
      c)  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  formazione   delle
graduatorie. La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'allegato B (art. 8) effettuera' la  valutazione  dei  titoli  di
merito di cui al successivo art. 9 e provvedera' alla formazione  per
ogni blocco: 
        della graduatoria generale (comprendente  tutti  i  candidati
che hanno proposto utilmente domanda di  partecipazione),  che  sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento per incarico  principale
che sara' assegnato/a dalla Forza armata; 
        di sette distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b); 
      d) convocazione dei candidati compresi nelle graduatorie di cui
alla precedente lettera c) presso i centri  di  selezione  o  enti  o
centri sportivi indicati dalla Forza armata per: 
        l'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'  psico-fisica  e
attitudinale. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, correlate all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, i candidati potranno essere convocati per
gli accertamenti di cui sopra secondo tempistiche e modalita' tali da
garantire a ciascuno una possibilita' concorsuale. In tale ambito,  i
candidati che hanno presentato domanda per entrambi i blocchi saranno
convocati una sola volta; i candidati del 1° blocco non convocati con
lo stesso saranno rinviati al  blocco  successivo;  i  candidati  non
convocabili con il 2° blocco saranno rinviati d'ufficio  al  concorso
successivo. 
      e) formazione, da parte della commissione valutatrice, di  otto
distinte graduatorie di merito -  per  ciascuna  delle  tipologie  di
posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e  b)  -  dei  candidati
risultati  idonei  o  in   attesa   dell'esito   degli   accertamenti
psico-fisici e  attitudinali,  in  base  alla  somma  aritmetica  del
punteggio conseguito nella valutazione dei titoli; 
      f) approvazione delle graduatorie da parte della DGPM; 
      g) assegnazione ai vari  reggimenti  addestrativi  della  Forza
armata da parte dello Stato maggiore dell'Esercito  e  incorporazione
dei candidati utilmente  collocati  nelle  graduatorie  di  cui  alla
precedente lettera c); 
      h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nell'Esercito.".

Art. 3 L'art. 7, commi 2 e 3, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 sono cosi' modificati: "2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica, dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione per quelli

				Art. 3 
 
    L'art. 7, commi 2 e 3,  del  decreto  dirigenziale  n.  M_D  GMIL
REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 sono cosi' modificati: 
    "2. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM: 
      a) all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica,  dei
requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 fatta eccezione  per  quelli
relativi: 
        all'idoneita' psico-fisica e attitudinale; 
        agli accertamenti diagnostici  per  abuso  di  alcool  e  per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico; 
      b) allo svolgimento delle operazioni inerenti  all'accertamento
dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  commi  1  e  2  nei   limiti
specificati  dall'art.  6,  lettera  b)  e  a  effettuare  le  dovute
esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g),  h)  e
i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per  delitti
non colposi, nonche' quelle  concernenti  il  comma  1  del  presente
articolo; 
      c) a non ammettere per il 2° blocco, le  domande  di  candidati
gia' esclusi dalla DGPM dal precedente 1° blocco del  presente  bando
di reclutamento. 
    Lo stesso  CSRNE  provvedera'  alla  notifica  ai  candidati  dei
provvedimenti  di  esclusione  o  mancata   ammissione   di   propria
competenza. 
    3. Le commissioni di cui all'allegato  B,  comma  1,  lettera  b)
(art. 8), provvederanno ad escludere i candidati giudicati: 
      inidonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali; 
      positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool  e
per l'uso, anche saltuario od occasionale, di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico;".

Art. 4 L'art. 10, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: "1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza armata i candidati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e

				Art. 4 
 
    L'art. 10, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2019  0565331
del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
    "1. Il CSRNE e' delegato dalla DGPM a convocare presso  i  centri
di selezione o enti o centri sportivi indicati dalla Forza  armata  i
candidati   per   l'accertamento   dei   requisiti   psico-fisici   e
attitudinali, attingendo dalla/e graduatoria/e di cui  al  precedente
art.  9  entro  i  limiti  di  seguito  indicati:  per  ogni  blocco:
quindicimila  per  incarico/specializzazione  che  sara'  assegnato/a
dalla Forza armata; tutti i  partecipanti  al  reclutamento  per  gli
incarichi    di    "elettricista    infrastrutturale",     "idraulico
infrastrutturale",  "muratore",  "operatore  equestre",  "falegname",
"meccanico di mezzi e piattaforme" e "fabbro". 
    I candidati che non si presenteranno nei  tempi  stabiliti  nella
convocazione saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: 
      a) eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
      b) concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
      c) eventi  luttuosi  per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
      d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo  centro_selezione@postacert.difesa.it  ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account      di      posta      elettronica      -      all'indirizzo
centro_selezione@esercito.difesa.it indicando il  concorso  al  quale
partecipano. 
    A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente art. 3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  della  relativa
documentazione probatoria. 
    La riconvocazione, che potra' avvenire solo  compatibilmente  con
il  periodo  di  svolgimento  degli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti
disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli  arruolandi  di
cui  al  precedente  comma  1,  su  richiesta  dello  Stato  maggiore
dell'Esercito, la DGPM autorizzera' l'invio di un ulteriore numero di
candidati, compresi nella graduatoria di cui al  precedente  art.  9,
presso i centri di selezione o enti o centri sportivi indicati  dalla
Forza  armata  per  l'accertamento  dei  requisiti   psico-fisici   e
attitudinali, fino al raggiungimento dei posti disponibili  per  ogni
blocco. 
    3. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono
presentarsi agli accertamenti  psico-fisici  e  attitudinali  con  la
seguente documentazione: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b)  se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici; 
      c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario
unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo  delle  certificazioni
di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici
nell'ambito dell'iter di  reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,
nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: 
        originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed
esami strumentali, corredati  di  referto,  rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
        referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale; in caso di positivita' e' necessario presentare  anche  il
referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard
antero-posteriore e latero-laterale o il  certificato  di  eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; 
        referto drug test urine, rilasciato  da  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, relativo  ad  amfetamine,  cocaina,  oppiacei  e
cannabinoidi in data non anteriore a un mese  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        certificato  di  stato  di  buona  salute  che   attesti   la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato D al presente bando; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
    4. I candidati che ne sono in  possesso,  potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  3,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
presidente della commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in allegato E al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi centro  di  selezione  e
reclutamento delle Forze armate, a livello interforze,  entro  l'arco
temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    Il candidato in possesso della  CSU  verra'  comunque  sottoposto
alla visita medica  generale  conclusiva  nonche'  al  controllo  dei
parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa
metabolicamente attiva, che  dovranno  essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    5. Le commissioni di cui all'allegato B,  comma  1,  lettera  b),
presa visione della documentazione sanitaria elencata nel  precedente
comma  3,  disporranno   l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti
specialistici e strumentali: 
      a) visita medica generale; 
      b) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e visita psichiatrica; 
      f) accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      g)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato; 
      h) ripetizione, ove necessario, di test/esami  diagnostici  che
necessitano di un aggiornamento in sede di selezione. 
    Le commissioni di  cui  all'allegato  B,  comma  1,  lettera  b),
giudicheranno inidonei i candidati che  presentino  tatuaggi  quando,
per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme -  e  quindi
visibili con l'uniforme di servizio estiva,  le  cui  caratteristiche
sono    visualizzabili    nel     sito     internet     dell'Esercito
(www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi) - ovvero,
se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per  contenuto,
di discredito alle istituzioni. 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  3,
rinviera' i candidati a data successiva  ove  rilevi  l'incompletezza
della  documentazione  sanitaria  presentata  relativa   agli   esami
ematochimici indicati. 
    I candidati rinviati a data successiva  per  incompletezza  della
documentazione sanitaria presentata,  qualora  all'atto  della  nuova
convocazione  risultino  ancora   sprovvisti   della   documentazione
sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 
    6. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici  i
candidati dovranno essere: 
      a) riconosciuti esenti: 
        1)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva  tecnica
dello Stato  maggiore  della  Difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
        2)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
        3) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 3; 
      b) in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a complessivi  16/10  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo  visivo,  senso  cromatico  e
motilita' oculare normali; 
        2) perdita uditiva: 
          monolaterale: valori compresi tra 20 e 30 dB; 
          bilaterale: p.p.t. compresa entro il 25%; 
          monolaterale o bilaterale isolata <=30 dB per le  frequenze
tra 500 e 3000 Hz e <=35 dB a 250 - 4000 - 6000 - 8000 Hz. 
    Le  commissioni,  senza  procedere   agli   altri   accertamenti,
adotteranno il giudizio di inidoneita' nei  confronti  dei  candidati
riscontrati           affetti            dalle            sopracitate
imperfezioni/infermita'/patologie a seguito di uno degli accertamenti
di cui al precedente comma 5, ovvero che non  risultino  in  possesso
dei predetti requisiti specifici,  comunicando  le  motivazioni  agli
stessi e sottoponendo loro alla firma apposito foglio di notifica del
provvedimento. 
    Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  ai  quali  sia  stato
attribuito,  secondo  i  criteri  di  cui  al  presente   comma,   il
coefficiente   1   o   2   in    ciascuna    delle    caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari  (AV);  apparato  osteoartromuscolare  superiore  (LS);
apparato osteoartromuscolare inferiore (LI); vista (VS); udito  (AU).
Per    quanto    concerne    l'eventuale    deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi  (G6PD),  ai  fini  della  definizione   della
caratteristica somato-funzionale AV-EI,  al  coefficiente  attribuito
sara' aggiunta la dicitura "deficit di G6PD non definito". 
    Per tutti  i  casi  di  temporaneo  impedimento  all'accertamento
dell'idoneita'  al  servizio  militare,  ivi  compreso  lo  stato  di
gravidanza, o di temporanea inidoneita', le  commissioni  disporranno
l'esclusione dal reclutamento. In particolare, in caso di  gravidanza
l'esclusione  sara'  disposta   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento dei requisiti previsti dal presente bando. 
    7. Nei confronti dei concorrenti che saranno riconosciuti affetti
da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e presumibile breve
durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione
migliorativa tale da lasciar prevedere la possibile guarigione  entro
i successivi trenta  giorni,  le  commissioni  per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali  rinvieranno  il  giudizio,  fissando  il
termine entro il quale sottoporli ad accertamento definitivo  per  la
verifica del possesso dell'idoneita' psico-fisica. 
    8. I candidati saranno  altresi'  sottoposti  alla  verifica  del
possesso delle capacita' attitudinali,  come  da  direttive  tecniche
vigenti, necessarie per assicurare un corretto e continuo svolgimento
dei compiti previsti per i VFP 1. 
    Il giudizio derivante dalla suddetta valutazione e' definitivo  e
sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante  apposito  foglio
di notifica. 
    9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e  attitudinali  le
commissioni formuleranno un giudizio di  idoneita'  con  attribuzione
del profilo sanitario. Tale valutazione sara'  svolta  in  base  alle
modalita' specificate nelle  direttive  della  Forza  armata  vigenti
all'atto  dell'effettuazione  degli  accertamenti  e  secondo  quanto
previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della  difesa
4 giugno 2014, ovvero di inidoneita',  che  comportera'  l'esclusione
dal reclutamento. Il  giudizio,  con  determinazione  dei  presidenti
delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, sara'
comunicato ai candidati mediante apposito foglio di notifica. 
    10. I candidati esclusi o inidonei agli accertamenti psico-fisici
e attitudinali potranno avanzare ricorso giurisdizionale al tribunale
amministrativo  regionale  del  Lazio  o,  in  alternativa,   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente  entro sessanta  e centoventi  giorni  dalla
data di notifica del relativo provvedimento. 
    11. Per le sole esclusioni/inidoneita' relative agli accertamenti
psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di  avanzare,  entro quindici
giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata  e
documentata istanza di riesame, il cui  modello  e'  disponibile  nel
portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -
da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio
di   posta   elettronica   certificata   da   inviare,    utilizzando
esclusivamente  un  account   di   posta   elettronica   certificata,
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di  posta
elettronica da inviare,  utilizzando  esclusivamente  un  account  di
posta    elettronica,    all'indirizzo    persomil@persomil.difesa.it
compilando il campo relativo all'oggetto  indicando  il  concorso  al
quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP  1  E.I.  2020 1°  o 2°
blocco, cognome e nome) corredata di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il  Servizio  sanitario  nazionale,  attestante  l'assenza  delle
imperfezioni/patologie riscontrate in  occasione  degli  accertamenti
dei requisiti in questione, nonche' di copia per  immagine  (file  in
formato PDF) di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'Amministrazione  dello  Stato  e  del  modulo  di   notifica   del
provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di inidoneita' attitudinale e di esclusione per abuso di alcool e per
l'uso, anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche'  per  l'utilizzo  di  sostanze   psicotrope   a   scopo   non
terapeutico. Le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate o carenti della predetta  certificazione  sanitaria  saranno
considerate irricevibili. 
    12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e  preso
atto della certificazione presentata, ove sussistano  le  condizioni,
interessa il CSRNE, che provvedera' a convocare il candidato al  fine
di sottoporlo all'accertamento dei requisiti  psico-fisici  da  parte
delle competenti commissioni concorsuali di appello. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso  di  confermata  inidoneita'  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalle  stesse
commissioni mediche presso  il  centro  di  selezione  che  lo  aveva
dichiarato inidoneo (ovvero presso il centro  di  selezione  indicato
dalla Forza armata), per  il  completamento  degli  accertamenti  dei
requisiti  psico-fisici  e  attitudinali.  I  candidati  riconosciuti
idonei e collocati utilmente  nella  graduatoria  di  merito  saranno
incorporati con il primo  blocco  utile,  assumendone  la  decorrenza
giuridica. 
    13.  I   candidati,   gia'   giudicati   idonei   da   non   piu'
di trecentosessantacinque  giorni  a   una   selezione   psico-fisica
prevista nel corso di  una  procedura  di  reclutamento  della  Forza
armata, (che non sono  in  possesso  della  Certificazione  sanitaria
unica) nell'ambito della quale sono stati sottoposti ad  accertamenti
specialistici e  strumentali,  alla  data  di  convocazione  per  gli
accertamenti psico-fisici, previa esibizione del modulo  di  notifica
di  idoneita'  comprensivo  del  profilo  precedentemente  assegnato,
devono essere sottoposti ai seguenti accertamenti: 
      verifica dell'abuso abituale di alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e  MCV)  e  conferma  dell'eventuale
sospetto mediante ricerca ematica della CDT, con rinvio del candidato
a data utile per l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      visita medica generale conclusiva. 
    Le commissioni per gli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali
giudicheranno inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 5. 
    All'atto della visita  medica  generale  devono  comunque  essere
prodotti i referti  degli  esami  previsti  al  precedente  comma  3,
lettera c) - limitatamente a GOT, GPT, gamma GT ed  emocromo  -  e  i
referti di seguito  elencati,  con  le  caratteristiche  indicate  al
precedente comma 3: 
      referto test intradermico Mantoux o Quantiferon; 
      referto drug  test  urine,  relativo  ad  amfetamine,  cocaina,
oppiacei e cannabinoidi; 
      certificato di stato di buona salute conformemente all'allegato
D al presente bando; 
    I  concorrenti  di  sesso  femminile  devono  altresi'   produrre
comunque i  referti  di  seguito  elencati,  con  le  caratteristiche
indicate al precedente comma 3: 
      originale o copia conforme del referto del test di gravidanza; 
      originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica.".

Art. 5 L'art. 11, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: "1. Per ogni blocco, la commissione valutatrice, ricevuti i risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede a compilare otto distinte graduatorie di merito - per ciascuna delle

				Art. 5 
 
    L'art. 11, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
    "1. Per ogni  blocco,  la  commissione  valutatrice,  ricevuti  i
risultati degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, provvede  a
compilare otto distinte graduatorie di merito -  per  ciascuna  delle
tipologie di posti di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b)  -  in
base alla somma aritmetica del punteggio conseguito nella valutazione
dei titoli. 
    Tali graduatorie, comprendenti i  candidati  giudicati  idonei  e
quelli eventualmente in attesa dell'esito dei  predetti  accertamenti
psico-fisici  e  attitudinali,  verranno  consegnate  alla  DGPM  per
l'approvazione con decreto dirigenziale.".

Art. 6 L'art. 14, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: "1. Per ogni blocco, i candidati da ammettere alla ferma prefissata di un anno saranno convocati anche suddivisi in piu' aliquote, presso i reggimenti addestrativi indicati dallo Stato

				Art. 6 
 
    L'art. 14, comma 1, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL  REG2019
0565331 del 29 ottobre 2019 e' cosi' modificato: 
    "1.  Per  ogni  blocco,  i  candidati  da  ammettere  alla  ferma
prefissata di un anno  saranno  convocati  anche  suddivisi  in  piu'
aliquote, presso  i  reggimenti  addestrativi  indicati  dallo  Stato
maggiore dell'Esercito, sulla base della graduatoria di cui  all'art.
11 fino alla copertura dei posti previsti.".

Art. 7 L'allegato B al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

				Art. 7 
 
    L'allegato B al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019  0565331
del 29 ottobre 2019 e' sostituito  con  quello  accluso  al  presente
decreto.

Art. 8 L'allegato C al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 0565331 del 29 ottobre 2019 e' soppresso. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente. Roma, 24 luglio 2020

				Art. 8 
 
    L'allegato C al decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2019  0565331
del 29 ottobre 2019 e' soppresso. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa vigente. 
      Roma, 24 luglio 2020 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella

Allegato 1

  1. 	Allegato B 

    COMMISSIONI
    (art. 6, lettere b) e c) - art. 7, comma 3 - art. 8 - art. 10, comma
    5, del bando di reclutamento)

    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
    di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
    commissioni:
    a) commissione valutatrice;
    b) commissioni per gli accertamenti psico-fisici e
    attitudinali;
    c) due commissioni concorsuali di appello.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
    composta da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a colonnello,
    presidente;
    b) due ufficiali di grado non inferiore a capitano, membri;
    c) un sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo ovvero
    un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla
    seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
    3. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b)
    saranno insediate presso i centri di selezione o enti o centri
    sportivi indicati dalla Forza armata. Esse saranno composte da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
    presidente;
    b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano,
    membro;
    c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
    grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile
    abilitato alla professione, appartenente all'amministrazione della
    difesa o convenzionato, membro;
    d) un ufficiale di grado compreso tra tenente e tenente
    colonnello ovvero sottufficiale di grado non inferiore a maresciallo,
    membro;
    e) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.
    4. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c)
    saranno insediate, una presso il Centro di selezione e reclutamento
    nazionale dell'Esercito, quale commissione di appello per le istanze
    di riesame delle visite svolte presso i dipendenti centri di
    selezione e una presso il Centro di selezione di Roma quale
    commissione di appello per le istanze di riesame delle visite svolte
    presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
    Esse saranno composte da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello,
    presidente;
    b) un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano,
    membro;
    c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo di
    grado non inferiore a sottotenente ovvero uno psicologo civile
    abilitato alla professione, appartenente all'amministrazione della
    difesa o convenzionato, membro;
    d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto.

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