MINISTERO DELL'ISTRUZIONE Disposizioni modificative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: "Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado". (22E00171)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 5 del 18-01-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica

Art. 1 Oggetto

IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
"Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107", che prevede l'indizione di un concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  "Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti", convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e in particolare l'art. 1; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  "Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di  concorsi  pubblici",
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  recante  "misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  covid-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi  territoriali",  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,  n.  106,  ed  in
particolare l'art. 59, commi 10, 11 e 18; 
    Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n.  105,  recante  "Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per
l'esercizio  in  sicurezza  di  attivita'  sociali  ed   economiche",
convertito con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n.  126,
ed, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettera I); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020,  n.
201, recante "Disposizioni concernenti i concorsi ordinari per titoli
ed esami per il reclutamento  di  personale  docente  per  la  scuola
secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno""; 
    Vista l'ordinanza ministeriale 21 giugno 2021,  n.  187,  recante
"Adozione del protocollo relativo alle modalita'  di  svolgimento  in
sicurezza dei concorsi per  il  personale  scolastico  in  attuazione
dell'art. 59, comma 20, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73". 
    Visto il decreto del  Ministro  dell'istruzione  del  9  novembre
2021, n. 326,  recante  "Disposizioni  concernenti  il  concorso  per
titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del  personale  docente  della
scuola secondaria di I e II grado su posto comune e di  sostegno,  ai
sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
73, recante Misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19 per  le
imprese, il lavoro, i giovani e i servizi territoriali",  convertito,
dalla legge 23 luglio 2021, n. 106", registrato dalla Corte dei conti
in data 15 novembre 2021 al n. 3.039; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile  2020,  n.  499,  recante
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 28 aprile 2020, n. 34; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 3  giugno  2020,  n.  649,  recante
"Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti  comuni  e  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado",  pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale 9 giugno 2020 , n. 44; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e  di  formazione  1°  luglio  2020,  n.  749,  recante
"Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
"Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado",  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 3 luglio 2020, n. 51; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento 11 giugno  2021,  n.  826,
recante "Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in  vigore
del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21  aprile  2020,
n.  499,  recante:  "Concorso  ordinario,  per   titoli   ed   esami,
finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni  e
di sostegno nella  scuola  secondaria  di  primo  e  secondo  grado",
limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041". 
    Vista l'osservazione della Corte dei  conti,  resa  in  occasione
della registrazione del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326,
che, richiama l'articolo. 404 del decreto Legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, richiede per i due  docenti  che  compongono  le  commissioni
giudicatrici un'anzianita' di cinque anni di servizio nel ruolo senza
inclusione del pre-ruolo; 
    Ritenuto di dover apportare, in  attuazione  di  quanto  previsto
dall'art. 59, comma 11, del citato decreto-legge 25 maggio  2021,  n.
73, le occorrenti modificazioni al bando di indizione della procedura
concorsuale; 
    Informate  le  organizzazioni   sindacali   rappresentative   del
comparto "Istruzione e ricerca"; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale,  per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento  del  personale  docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola  secondaria  di  primo  e
secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di  formazione  21  aprile  2020,  n.  499,
modificato e integrato dal  decreto  del  Capo  Dipartimento  per  il
sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n.
649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo  di
istruzione e di formazione del 1° luglio  2020,  n.  749  cui  si  fa
integralmente rinvio per tutto quanto non disposto  con  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 11, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, il medesimo decreto e' ulteriormente  modificato  secondo  le
disposizioni  seguenti,  con  salvezza  di  tutte   le   domande   di
partecipazione - ad eccezione delle classi  di  concorso  di  cui  al
comma 4 del presente articolo - e di ogni disposizione per quanto non
diversamente previsto. 
    2. Si rinvia all'Allegato 1 del decreto dipartimentale  3  giugno
2020, n. 649, relativamente al riparto  dei  posti  delle  classi  di
concorso tra i diversi  Uffici  scolastici  regionali,  salvo  quanto
disposto al comma 4 del presente articolo. 
    3. Si rinvia altresi' all'art. 1, comma 2, dello  stesso  decreto
dipartimentale  3  giugno  2020,  n.  649,  e  all'Allegato   2   ivi
richiamato, per l'individuazione degli  Uffici  scolastici  regionali
responsabili delle procedure concorsuali e per  la  disciplina  delle
ipotesi di aggregazione territoriale delle procedure interessate. 
    4. A norma dell'art. 59, comma 18, del  decreto-legge  25  maggio
2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021,
n. 106, i posti delle procedure concorsuali ordinarie  relative  alle
classi  di  concorso  A020  -  Fisica,  A026   -   Matematica,   A027
- Matematica e fisica, A028 - Matematica e scienze e A041 - Scienze e
tecnologie informatiche, sono  rideterminati  in  ragione  dei  posti
vacanti e disponibili, nei limiti individuati da apposito decreto del
Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia  e
delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione. 
    5.  Con  successivo  decreto  del  Ministero  dell'istruzione  si
provvede, altresi', alla riapertura  dei  termini  di  partecipazione
alle sole procedure di cui al comma precedente.

Art. 2 Commissioni giudicatrici

				Art. 2 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono  costituite  con  decreto  del
direttore generale  dell'Ufficio  scolastico  regionale  responsabile
della procedura, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12  e
seguenti del  decreto  Ministeriale  9  novembre  2021,  n.  326.  In
applicazione dell'art. 404,  comma  1,  del  decreto  legislativo  13
aprile 1994, n. 297, i docenti delle istituzioni scolastiche  statali
che  aspirano  ad  essere  nominati  componenti   delle   commissioni
giudicatrici dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune
e di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo,  con  almeno
cinque anni di anzianita' nel ruolo, titolari degli insegnamenti  cui
si riferisce il concorso. 
    2. Qualora ricorrano  le  condizioni  di  cui  al  primo  periodo
dell'art. 12, comma 6, del decreto ministeriale 9 novembre  2021,  n.
326,  le  commissioni  sono  suddivise   in   sottocommissioni,   con
l'integrazione di  un  numero  di  componenti  pari  a  quello  delle
commissioni originarie e di un  segretario  aggiunto,  e  secondo  le
modalita' previste dall'art. 404, comma 12, del  decreto  legislativo
16 aprile 1994, n. 297. Per ciascuna sottocommissione e' nominato  un
presidente. La commissione,  in  una  seduta  plenaria  preparatoria,
condivide le modalita' applicative dei quadri di riferimento  per  la
valutazione della prova orale predisposti dalla Commissione nazionale
di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326.

Art. 3 Prove di esame per i posti comuni e di sostegno

				Art. 3 
 
           Prove di esame per i posti comuni e di sostegno 
 
    1. La prova scritta, computer-based, distinta per ciascuna classe
di concorso e per  ciascuna  tipologia  di  posto,  si  svolge  nella
regione  per  la  quale  il  candidato  ha  presentato   domanda   di
partecipazione,  nelle  sedi  individuate  dagli  Uffici   scolastici
Regionali   competenti   per    territorio,    e    consiste    nella
somministrazione di 50 quesiti, ripartiti nel modo seguente: 
      a. per i posti comuni, quaranta  quesiti  a  risposta  multipla
distinti per ciascuna  classe  di  concorso,  volti  all'accertamento
delle competenze e delle conoscenze del  candidato  sulle  discipline
afferenti alla classe di  concorso  stessa.  I  quesiti  vertono  sui
programmi  previsti  dall'allegato  A   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326 , 
      b. per  i  posti  di  sostegno,  quaranta  quesiti  a  risposta
multipla inerenti alle  metodologie  didattiche  da  applicarsi  alle
diverse  tipologie  di  disabilita',  finalizzati   a   valutare   le
conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione
scolastica degli  alunni  con  disabilita'.  I  quesiti  vertono  sui
programmi  previsti  dall'allegato  A   al   decreto   del   Ministro
dell'istruzione 9 novembre 2021, n. 326; 
      c. per i posti comuni e di sostegno, cinque quesiti a  risposta
multipla sulla conoscenza della lingua  inglese  al  livello  B2  del
Quadro Comune europeo di riferimento per le lingue e cinque quesiti a
risposta multipla sulle competenze digitali inerenti l'uso  didattico
delle tecnologie e  dei  dispositivi  elettronici  multimediali  piu'
efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento. 
    2. Nel caso delle classi di  concorso  concernenti  le  lingue  e
culture straniere,  la  prova  e'  svolta  nella  lingua  oggetto  di
insegnamento ad eccezione dei quesiti di cui al comma 1,  lettera  c,
relativi alla conoscenza della lingua inglese. 
    3. La prova scritta per le classi di concorso A-24, A-25  e  B-02
relativamente alla lingua inglese e' composta da  cinquanta  quesiti,
cosi' ripartiti: 
      a. quarantacinque quesiti  a  risposta  multipla  distinti  per
ciascuna classe di concorso, volti all'accertamento delle  competenze
e delle conoscenze del  candidato  sulle  discipline  afferenti  alla
classe di concorso stessa; 
      b. cinque quesiti a risposta multipla sulle competenze digitali
inerenti  l'uso  didattico  delle  tecnologie   e   dei   dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci  per  potenziare  la  qualita'
dell'apprendimento. 
    4. Ciascun quesito consiste in una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti  e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 
    5. La valutazione della prova scritta e'  effettuata  sulla  base
dei quadri di riferimento redatti dalla commissione nazionale di  cui
all'art. 7, comma 1, del decreto ministeriale  9  novembre  2021,  n.
326. La prova e' valutata al massimo 100  punti  ed  e'  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
    6. L'amministrazione si riserva la possibilita', in  ragione  del
numero  di  partecipanti,  di  prevedere,  ove  necessario,  la   non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    7. Durante lo svolgimento della prova  i  candidati  non  possono
introdurre nella sede di esame carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
dizionari, testi  di  legge,  pubblicazioni,  strumenti  di  calcolo,
telefoni portatili e strumenti  idonei  alla  memorizzazione  o  alla
trasmissione di dati, salvo  diversa  indicazione  della  commissione
nazionale di esperti. E' fatto, altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso. 
    8. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, le cui tracce  sono
predisposte dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalita' previste all'art. 7, comma 2, del  decreto  ministeriale  9
novembre 2021, n. 326. 
    9. La prova orale si  svolge  nella  regione  responsabile  della
procedura concorsuale, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici
Regionali. 
    10. Per la valutazione della prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 
    11. Nei casi di cui all'art. 6, comma 4, del decreto Ministeriale
9 novembre 2021 n. 326, la commissione ha a  disposizione  100  punti
per la prova pratica e 100 punti per  il  colloquio  da  condursi  ai
sensi dell'art. 5, commi 2 e 4, del decreto ministeriale  citato.  Il
voto  della  prova  orale  e'  dato  dalla  media  aritmetica   delle
rispettive valutazioni. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100.

Art. 4 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame

				Art. 4 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" e' pubblicato l'avviso con l'indicazione
della data di pubblicazione nel  sito  istituzionale  del  Ministero,
nonche' sui siti degli uffici scolastici  regionali,  del  calendario
della prova  scritta,  distinta  per  classe  di  concorso,  e  delle
relative modalita' di svolgimento. Della pubblicazione  del  suddetto
avviso e' data comunicazione sul sito  istituzionale  del  Ministero,
nonche' sui siti degli Uffici scolastici  regionali.  L'elenco  delle
sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della
destinazione dei candidati  e'  comunicato  dagli  Uffici  scolastici
regionali presso i quali si svolge la prova  almeno  quindici  giorni
prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato
nei rispettivi albi e  siti  internet.  Detto  avviso  ha  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti.  L'Amministrazione  si  riserva  di
disporre il rinvio delle date  di  svolgimento  della  procedura  per
motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del  Ministero
dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali. 
    2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale, della certificazione verde COVID 19
e della  ricevuta  di  versamento  del  contributo  previsto  per  la
partecipazione alla procedura concorsuale, devono  presentarsi  nelle
rispettive sedi di esame. La data  e  l'orario  della  prova  scritta
verranno indicati nel calendario di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede  stabiliti,
ancorche' dovuta a  caso  fortuito  o  a  causa  di  forza  maggiore,
comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    3.  La  vigilanza  durante  la  prova  e'  affidata  dall'Ufficio
scolastico   Regionale   agli   stessi   membri   della   commissione
esaminatrice, che  possono  essere  supportati,  ove  necessario,  da
commissari di vigilanza scelti dall'USR sul cui territorio si  svolge
la prova. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le  cause
di incompatibilita'  previste  per  i  componenti  della  commissione
giudicatrice di cui al decreto ministeriale 9 novembre 2021 , n.  326.
Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce  per
ciascun  edificio  un  comitato  di  vigilanza,  formato  secondo  le
specifiche istruzioni contenute  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
    4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da  parte
del competente USR comunicazione  esclusivamente  a  mezzo  di  posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede,  della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova  orale  almeno  venti
giorni prima dello svolgimento della medesima. 
    6. Le commissioni provvedono a determinare  il  calendario  delle
prove orali e, ove previste, delle prove pratiche, predisponendo  per
queste  ultime  il  numero  di  sessioni  anche  in  relazione   alle
possibilita' logistiche di svolgimento delle stesse. 
    7. Le prove scritte, orali e pratiche del  concorso  non  possono
aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989,
n. 101, nei giorni di  festivita'  religiose  ebraiche,  nonche'  nei
giorni di festivita' religiose valdesi.

Art. 5 Predisposizione delle prove

				Art. 5 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
    1. Conformemente a quanto previsto  dal  decreto  ministeriale  9
novembre 2021, n. 326, i quesiti della prova scritta sono predisposti
a livello nazionale dal Ministero che  si  avvale  della  Commissione
nazionale di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  medesimo.  La
Commissione nazionale e' incaricata altresi' di redigere i quadri  di
riferimento per la valutazione  della  prova  scritta,  che  dovranno
essere pubblicati sul sito del Ministero almeno  dieci  giorni  prima
dello svolgimento della prova. La  Commissione  stabilisce  anche  la
ripartizione  dei  quesiti  in  ragione  delle   specificita'   delle
discipline afferenti alla singola classe di concorso. 
    2. Le tracce delle  prove  orali  sono  predisposte  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n. 326. Le  commissioni  le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui  svolgere  la
prova, 24 ore prima dell'orario programmato per la propria prova.  Le
tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. 
    3.  Per  la  valutazione  della  prova  orale,   la   commissione
giudicatrice si avvale dei quadri di  riferimento  predisposti  dalla
Commissione nazionale di cui all'art. 7 del  decreto  ministeriale  9
novembre 2021, n. 326; che dovranno essere pubblicati  sul  sito  del
Ministero almeno dieci giorni prima dello svolgimento della prova. 
    4. Analogamente, le tracce delle prove pratiche sono  predisposti
da ciascuna commissione giudicatrice  secondo  il  programma  di  cui
all'Allegato A del decreto ministeriale 9 novembre 2021, n.  326.  Le
commissioni predispongono le tracce in numero pari a tre volte quello
delle sessioni di prova pratica  previste.  La  traccia  per  ciascun
turno di prova pratica e' estratta all'atto dello  svolgimento  della
stessa.

Art. 6 Valutazione dei titoli

				Art. 6 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le commissioni giudicatrici  procedono  alla  valutazione  dei
titoli nei confronti dei soli candidati che abbiano superato le prove
orali, avendo conseguito il punteggio di cui all'art.  3,  comma  10,
del  presente  decreto.   Ai   titoli   accademici,   scientifici   e
professionali  di  cui  all'Allegato  B  al  decreto  ministeriale  9
novembre  2021,  n.  326,  viene  attribuito  il  punteggio   massimo
complessivo di 50 punti.

Art. 7 Graduatorie di merito regionali

				Art. 7 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
    1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta, della prova orale e della valutazione  dei  titoli,  procede
alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte  per
classi di concorso e tipologia  di  posto.  Il  punteggio  finale  e'
espresso in duecentocinquantesimi. 
    2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 
    4. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  del  dirigente
preposto  all'Ufficio   scolastico   regionale   responsabile   della
procedura concorsuale, sono  trasmesse  al  sistema  informativo  del
Ministero  e  sono  pubblicate  nell'albo   e   sul   sito   internet
dell'Ufficio  scolastico  regionale.  Le  immissioni  in  ruolo   dei
vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica
regione, classe  di  concorso  o  tipologia  di  posto,  in  caso  di
incapienza dei posti destinati annualmente alle  assunzioni,  possono
essere  disposte  anche  negli  anni   scolastici   successivi   sino
all'esaurimento  della  graduatoria,  nel   limite   delle   facolta'
assunzionali  disponibili  a  legislazione  vigente,  come   previsto
dall'art. 59, comma 13, del decreto-legge  25  maggio  2021,  n.  73,
convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. 
    5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica  nella  regione  in  cui  hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui
essere assegnati per svolgere le attivita'  scolastiche  relative  al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. 
    6. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. 
    7. Il superamento di tutte le prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art.  5,
comma  4-ter,  del   suddetto   decreto   legislativo,   abilitazione
all'insegnamento  per  le  medesime   classi   di   concorso.   L'USR
responsabile della procedura  e'  competente  all'attestazione  della
relativa abilitazione. La tabella di corrispondenza, ai  sensi  della
normativa  vigente,  ai  fini  del  conseguimento   del   titolo   di
abilitazione su piu' classi di concorso afferenti al medesimo grado e
delle  attestazioni  di  cui  al  periodo  precedente   e'   indicata
all'Allegato C. 
    8. I docenti immessi in ruolo sono sottoposti, per  la  conferma,
al percorso di formazione e di prova di cui all'art. 13, comma 1, del
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ad eccezione  dei  docenti
che abbiano gia' superato positivamente il periodo di formazione e di
prova, a pieno titolo o con riserva, per il posto specifico, che sono
direttamente confermati in ruolo. 
    9. La conferma in ruolo comporta, ai sensi dell'art.  399,  comma
3-bis, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  la  decadenza
da ogni graduatoria finalizzata alla stipula  di  contratti  a  tempo
determinato o indeterminato per il personale del comparto scuola,  ad
eccezione di graduatorie di concorsi ordinari, per titoli  ed  esami,
di procedure concorsuali diverse da quella di  immissione  in  ruolo,
nelle quali il candidato permane. 
    10. La rinuncia al ruolo  da  una  delle  graduatorie  di  merito
regionali comporta  esclusivamente  la  decadenza  dalla  graduatoria
relativa.

Art. 8 Norme di salvaguardia

				Art. 8 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal  presente  decreto,  fermo  quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni  sullo  svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle  previste  dal
vigente C.C.N.L. del personale  docente  ed  educativo  del  comparto
istruzione e ricerca - sezione Scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
    Roma,  5 gennaio 2022  
 
                                        Il Capo Dipartimento: Versari

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