MINISTERO DELLA DIFESA Modifica del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessivi centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito, per l'anno 2020. (21E04889)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 39 del 18-05-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica

Art. 1 Per i motivi citati nelle premesse, la lettera e), comma 1, dell'art. 7 e la lettera a), comma 2, dell'art. 8 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, sono eliminate.

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice  dell'ordinamento  militare"  e   successive   modifiche   ed
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il "Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",  e   successive   modifiche   ed
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la "Direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco", a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli Ufficiali in servizio
permanente dell'Esercito, della Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, emanato ai sensi dell'art. 647  del  sopraindicato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129  del  2
luglio 2020, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -  n.  54  del  14
luglio 2020 , e successive modifiche, con il quale sono stati  indetti
i concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento  di  complessivi
centootto ufficiali in servizio permanente nei ruoli  speciali  delle
Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,  genio,  trasmissioni,
dell'Arma dei trasporti e materiali, del Corpo sanitario e del  Corpo
di commissariato dell'Esercito; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Vista la legge 18 dicembre 2020, n. 176 - Conversione  in  legge,
con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante
"Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,  connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
gennaio  2021,  recante  "ulteriori   disposizioni   attuative"   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, del decreto-legge 16 maggio  2020,
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020,  n.
74 e del decreto-legge 14  gennaio  2021  n.  2,  recante  "ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
    Visto il f. n. M_D E0012000 REG2021 0068423 del  31  marzo  2021,
con  il  quale   lo   Stato   Maggiore   dell'Esercito,   alla   luce
dell'evoluzione dello scenario epidemiologico da Covid-19 ha chiesto,
nell'ambito delle previsioni del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
di apportare una modifica al sopracitato decreto dirigenziale n.  M_D
GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020, volta allo snellimento  della
procedura  concorsuale,   prevedendo   l'eliminazione   delle   prove
di efficienza fisica e di conseguenza del certificato per l'attivita'
sportiva agonistica necessario per sostenere le medesime; 
    Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL  REG2021  0074136  del  17
febbraio 2021, con  il  quale  gli  e'  stata  attribuita  la  delega
all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia  di
reclutamento  del  personale  delle  Forze  armate  e  dell'Arma  dei
carabinieri,  tra  cui  provvedimenti  attuativi,   modificativi   ed
integrativi di bandi di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  la  lettera  e),  comma  1,
dell'art. 7 e la  lettera  a),  comma  2,  dell'art.  8  del  decreto
dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129  del  2  luglio  2020,  sono
eliminate.

Art. 2 Per i motivi citati nelle premesse, l'art. 12 del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal presente: "1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico - professionale hanno riportato un punteggio di almeno 18/30, saranno

				Art. 2 
 
    Per i  motivi  citati  nelle  premesse,  l'art.  12  del  decreto
dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2020  0260129  del  2  luglio  2020  e'
sostituito dal presente: 
      "1. I concorrenti, che nella prova scritta di cultura tecnico -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno  18/30,  saranno
sottoposti agli accertamenti sanitari di cui al  successivo  art.  13
del  presente  bando  e  all'accertamento  attitudinale  di  cui   al
successivo art. 14. 
    Le prove e gli accertamenti di cui sopra avranno luogo presso  il
Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito   di
Foligno, secondo il calendario di convocazione che  sara'  reso  noto
nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 5. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I soli concorrenti non in servizio dovranno esibire i seguenti
documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge: 
      a) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato  della  ricerca  dei  markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. La mancata
presentazione di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  G,
che costituisce parte integrante del presente bando,  rilasciato  dal
proprio medico di fiducia di cui all'art. 25, della legge 23 dicembre
1978  n.  833,  che  attesti   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di  rilievo  per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
      c)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita'  per
anticorpi HIV, in data non anteriore a giorni sessanta rispetto  alla
data di presentazione per gli accertamenti. La mancata  presentazione
di  tale  referto  comportera'  l'esclusione  del   concorrente   dal
concorso; 
      d) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al  risultato  dell'intradermoreazione  di
Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon,
e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni. I  positivi  alla
intradermoreazione  di  Mantoux,  oltre  l'Rx  del  torace   in   due
proiezioni, dovranno produrre comunque il referto del  risultato  del
test Quantiferon; 
      e) i concorrenti che abbiano  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri  in  strutture  sanitarie  dovranno  produrre  copia   delle
relative cartelle cliniche che saranno  acquisite  agli  atti,  quale
parte integrante  della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  del
concorrente e, pertanto, non saranno restituite. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente comma  2,  le  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) le sole concorrenti  non  in  servizio:  referto  attestante
l'esito di ecografia  pelvica  eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale entro i sessanta giorni  precedenti  la  data  di
presentazione.  La  mancata  presentazione   di   detto   certificato
determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque  giorni
precedenti la data  di  presentazione  alle  prove  medesime,  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale. 
    Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle  prove  di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 13, comma
2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di  detto
stato.  Infatti  l'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'   alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di  efficienza  fisica  e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 13, comma 6. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. Tutti i  concorrenti,  compresi  quelli  in  servizio,  devono
inoltre presentarsi muniti di un  referto,  rilasciato  in  data  non
anteriore ad un mese antecedente la visita da una struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, attestante l'analisi delle urine per la  ricerca
dei  seguenti  cataboliti  urinari  di  sostanze   stupefacenti   e/o
psicotrope:    oppiacei,    cocaina,    cannabinoidi,     anfetamina,
metanfetamina, MDMA  e  metadone  in  accordo  con  il  provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento  del
18   settembre   2008.   Resta   impregiudicata   la   facolta'   per
l'Amministrazione di sottoporre a drug-test i vincitori dei  concorsi
di cui al precedente art. 1. 
    5. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2, 3  e
4 del presente articolo, dovra' essere consegnata  al  personale  del
Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito  -  SM  -
Ufficio reclutamento e  concorsi  che,  con  l'ausilio  di  personale
medico  del  Servizio  sanitario  del  Centro  di  selezione   e   di
reclutamento nazionale dell'Esercito, verifichera' la validita' delle
certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti,  redigendo
per ciascuno apposito verbale. I concorrenti che per  l'inizio  degli
accertamenti sanitari non siano in possesso anche  di  uno  solo  dei
suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame  radiografico
e - per il personale femminile - del test di gravidanza, non  saranno
ammessi agli accertamenti sanitari e quindi esclusi dal concorso. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al successivo art. 13, comma 6, del presente
bando.".

Art. 3 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1. dell'art. 13, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal seguente: "1. I concorrenti saranno sottoposti, sempre presso il Centro predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma

				Art. 3 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1. dell'art. 13, del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e'
sostituito dal seguente: 
      "1. I concorrenti saranno sottoposti, sempre presso  il  Centro
predetto, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma
2, lettera b), ad accertamenti sanitari volti al  riconoscimento  del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quali
ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale delle armi o  del
Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere.".

Art. 4 Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell'art. 16, del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' sostituito dal presente: "1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, la graduatoria degli idonei sara' formata dalla commissione

				Art. 4 
 
    Per i motivi citati nelle premesse, il comma 1, dell'art. 16, del
decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e'
sostituito dal presente: 
      "1. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1, la  graduatoria  degli  idonei  sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame  (compresa  la  prova  di
conoscenza della lingua inglese), nella valutazione  dei  titoli.  La
graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi  di  cui  all'art.  1,
comma 1, sara' approvata con decreto  dirigenziale.  Nel  decreto  di
approvazione della graduatoria di ciascun concorso  si  terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645, del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti  a
favore  degli  appartenenti  al  ruolo   dei   marescialli.   Se   un
concorrente, inserito in graduatoria, rientra in entrambe le suddette
categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, prevale su quella prevista a favore
della categoria dei marescialli. I posti eventualmente non  ricoperti
dagli appartenenti  alle  categorie  di  riservatari  di  cui  sopra,
potranno  essere  devoluti  a  favore  delle   altre   categorie   di
concorrenti idonei secondo l'ordine  della  graduatoria  generale  di
merito.".

Art. 5 Per i motivi citati nelle premesse, l'allegato H del decreto dirigenziale n. M_D GMIL REG2020 0260129 del 2 luglio 2020 e' eliminato. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

				Art. 5 
 
    Per i motivi citati nelle  premesse,  l'allegato  H  del  decreto
dirigenziale n. M_D  GMIL  REG2020  0260129  del  2  luglio  2020  e'
eliminato. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa vigente. 
      Roma, 22 aprile 2021 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella

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