PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Avviso di rettifica relativo al concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. (21E02207)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 16 del 26-02-2021

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica
Si comunica che, in relazione al bando di concorso, per titoli ed
esami, a quaranta posti di referendario di  Tribunale  amministrativo
regionale del ruolo  della  magistratura  amministrativa,  pubblicato
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 14 del 19 febbraio 2021 ,  per  mero
errore materiale, l'allegato A posto a pagina 7, e' stato redatto  in
modo incompleto. 
    Pertanto, si ritiene sostituito integralmente dal seguente: 
 
                                                          "Allegato A 
 
                  Criteri di valutazione dei titoli 
 
    1. Ai  sensi  dell'art.  18  del  regolamento  n.  214/1973  ogni
commissario dispone di dieci punti per la valutazione  del  complesso
dei titoli. Il punteggio massimo conseguibile per i titoli e' pari  a
50. 
    2. La commissione assegna il punteggio per  i  titoli  secondo  i
seguenti criteri: 
      1) per l'anzianita' di servizio o di esercizio  delle  funzioni
di cui all'art. 14 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,  fino  a  12
(dodici) punti: 
        1.a) punti 4 (quattro)  per  ogni  anno  di  anzianita',  con
l'esclusione degli anni previsti  per  l'ammissione  al  concorso  ai
sensi del citato art. 14; 
        1.b) il servizio effettuato in regime di  tempo  parziale  va
valutato proporzionalmente all'orario svolto; 
        1.c) il periodo di servizio inferiore all'anno va valutato se
superiore a sei mesi; 
      2) per la qualita' delle funzioni, fino a 15 (quindici) punti: 
        2.a)  il  punteggio  e'  attribuito  per  anni  di  effettivo
servizio o di attivita', ovvero, nel caso di cui all'art. 14,  n.  7,
legge n. 1034/1971, per ciascun mandato  completato,  secondo  quanto
specificato nella tabella n. 1 allegata; 
        2.b)  sono  computati  tutti  gli  anni  di  servizio  per  i
dipendenti pubblici, di  esercizio  dell'attivita'  forense  per  gli
avvocati e delle funzioni per  i  consiglieri  regionali  o  di  ente
locale, compresi quelli richiesti per l'ammissione al concorso; 
        2.c) non si tiene conto degli anni di  servizio  o  attivita'
forense durante i quali e' stata irrogata una  sanzione  disciplinare
superiore alla sanzione disciplinare piu' lieve secondo l'ordinamento
di appartenenza, salvo che sia intervenuta la riabilitazione entro la
data di scadenza del bando; 
        2.d) si tiene conto di periodi di fuori ruolo  o  aspettativa
computabili per legge nel servizio,  ad  esclusione  dei  periodi  di
aspettativa per incarichi politici elettivi; 
        2.e) per gli avvocati l'effettivo esercizio dell'attivita' e'
comprovato dall'iscrizione all'albo; 
        2.f)  il  punteggio  per  la  qualita'  delle   funzioni   e'
cumulabile con il punteggio per l'anzianita' di servizio; 
      3) per il voto di laurea, fino a  12  (dodici)  punti,  secondo
quanto specificato nella tabella n. 2 allegata; 
      4) per le pubblicazioni scientifiche fino a 5 (cinque) punti: 
        4.a) sono valutati esclusivamente gli articoli pubblicati  su
riviste   scientifiche   periodiche   a   rilevanza    nazionale    o
internazionale e le pubblicazioni per le quali  sia  stato  fatto  il
deposito legale ai sensi dell'art. 1 della legge 15 aprile  2004,  n.
106, e di cui il candidato abbia presentato la documentazione con  le
forme previste dal presente bando; 
        4.b) sono valutate esclusivamente le pubblicazioni in materie
giuridiche o economiche; 
        4.c) le pubblicazioni in collaborazione sono valutabili  solo
se e' individuabile l'apporto del concorrente; 
        4.d) il punteggio e' attribuito dalla commissione nei  limiti
massimi di cui alla tabella n. 3 allegata; 
        4.e) la commissione valuta le pubblicazioni in relazione alla
capacita' di  analisi  e  alla  conoscenza  della  materia  che  esse
denotano; 
        4.f) la commissione valuta le pubblicazioni secondo  l'ordine
indicato dal candidato nella  domanda  di  partecipazione  e  non  e'
tenuta ad esaminare le pubblicazioni ulteriori rispetto a  quelle  il
cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile; 
      5) titoli vari professionali e culturali, fino a 6 (sei) punti: 
        5.a) i titoli vari e  il  relativo  punteggio  sono  elencati
nella tabella n. 4 allegata; 
        5.b)  per  titoli  non  previsti  nella  tabella  n.   4   la
commissione procede per analogia  se  assimilabili  ai  titoli  della
citata tabella; 
        5.c) gli incarichi  e  le  borse  di  studio  elencati  nella
tabella n. 4 sono valutati  per  il  periodo  ivi  previsto,  e  alle
condizioni ivi previste; 
        5.d) in relazione agli incarichi di giudice tributario  e  di
magistrato onorario non sono  valutati  gli  anni  in  cui  e'  stata
riportata  una  sanzione   superiore   a   quella   minima   prevista
dall'ordinamento  di  appartenenza,  salvo  che  sia  intervenuta  la
riabilitazione entro la data di scadenza del bando; 
        5.e) non sono valutabili i titoli non riconducibili,  nemmeno
per analogia, a quelli elencati nella tabella n. 4; 
        5.f) non sono comunque valutabili: 
          5.f.1) i titoli utilizzati dal candidato quali requisiti di
accesso al  concorso  o  che  hanno  determinato  lo  svolgimento  di
servizio o funzione gia' valutato ai sensi dei n.  1)  o  n.  2)  del
presente articolo; 
          5.f.2) i titoli che rientrano nel servizio o  funzione  del
concorrente, ivi compresa la partecipazione  a  gruppi  di  lavoro  o
commissioni di studio; 
          5.f.3) le attestazioni di svolgimento di  consulenza  degli
avvocati gia' comprese nel titolo procuratorio; 
          5.f.4) gli encomi e gli attestati di benemerenza; 
          5.f.5) le supplenze di insegnamento; 
          5.f.6) la pratica forense, la frequentazione  delle  scuole
delle professioni legali, il periodo di tirocinio presso  gli  uffici
giudiziari, prodromici al conseguimento dei requisiti di  accesso  al
concorso; 
          5.f.7) l'esercizio di mansioni superiori; 
          5.f.8) gli incarichi di commissario ad acta e le consulenze
tecniche d'ufficio; 
          5.f.9) l'esercizio di funzioni politiche diverse da  quelle
di cui all'art. 14, n. 8, legge n. 1034/1071; 
        5.g)   non   sono   valutabili   i   titoli,    prodotti    o
autocertificati, ai sensi del presente bando, dopo  la  scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda,  nemmeno  in  caso  di
tempestiva riserva di successiva integrazione della documentazione; 
        5.h) non sono valutabili i titoli non prodotti in  originale,
o in copia autentica o in copia dichiarata conforme all'originale  ai
sensi delle norme vigenti o il cui possesso non  sia  stato  comunque
dimostrato con dichiarazione sostitutiva di certificazione o di  atto
di notorieta'; ai fini dell'autocertificazione e'  necessaria,  oltre
che la firma  del  dichiarante,  l'allegazione  di  copia  di  valido
documento di identita', che puo' essere  unica  per  tutti  i  titoli
autocertificati. 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    ". 
    Sono fatti salvi i termini di scadenza per la presentazione delle
domande.

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