MINISTERO DELLA DIFESA Modica del bando di reclutamento di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2021. (20E14623)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29-12-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Rettifica
  • Allegati

Art. 1 L'art. 1 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "1. Per il 2021 e' indetto un bando di reclutamento nella Marina militare di milleottocento VFP 1, di cui: a) millequattrocento per il Corpo equipaggi militari

IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"Codice  dell'Ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale  n.  11  del  10  agosto  2020
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)  di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  capitanerie  di
porto, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana
- 4ª serie speciale - n. 65 del 21 agosto 2020 , con il quale e' stato
indetto, per il 2021, un  bando  di  reclutamento  di duemiladuecento
volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP  1)  nella  Marina
militare e successive modifiche; 
    Visto il foglio n. M_D MSTAT0089727 dell'11 dicembre  2020  dello
Stato maggiore  della  marina,  con  i  quali  e'  stato  chiesto  di
modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato maggiore della marina; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  1279/2019  del  26
novembre  2019  emanato  dal  Comando  generale   del   Corpo   delle
capitanerie di porto, con cui all'Ammiraglio ispettore  (CP)  Antonio
Basile, quale Vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di
porto, e' stata conferita la delega  all'adozione,  di  concerto  con
autorita' di  pari  rango  della  DGPM  e  nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente, di  taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di  reclutamento  del  personale  militare  del  Corpo  delle
capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in  data  3  settembre
2020 - registrato alla Corte dei  conti  il  14  settembre  2020,  al
foglio n. 2649 - relativo del gen. D. Santella Lorenzo  nell'incarico
di Vice direttore generale della Direzione generale per il  personale
militare; 
    Visti gli  articoli  1  e  2  del  decreto  dirigenziale  n.  VDG
EI/2020/323 del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con  cui,  al  Vice
direttore della DGPM generale di divisione Lorenzo Santella, e' stata
conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita'  di
pari rango del Corpo delle capitanerie di porto, di  taluni  atti  di
gestione amministrativa in  materia  di  reclutamento  del  personale
delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 1 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10  agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      "1. Per il 2021 e'  indetto  un  bando  di  reclutamento  nella
Marina militare di milleottocento VFP 1, di cui: 
        a)  millequattrocento  per  il   Corpo   equipaggi   militari
marittimi (CEMM), cosi' distribuiti: 
          millenovanta per il settore d'impiego "navale"; 
          centoventi per il settore d'impiego "anfibi"; 
          sessanta per il settore d'impiego "incursori"; 
          trenta per il settore d'impiego "palombari"; 
          quaranta per il settore d'impiego "sommergibilisti"; 
          sessanta per il settore d'impiego "Componente aeromobili"; 
        b) quattrocento per il corpo delle Capitanerie di porto (CP),
cosi' distribuiti: 
          trecentonovantaquattro   per    le    varie    specialita',
abilitazioni; 
          sei per il settore d'impiego "Componente aeromobili"; 
      2. Il reclutamento e' effettuato su due blocchi  di  domande  e
distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: 
        a)  1°   blocco,   con   quattro   distinti   incorporamenti:
millecentocinquantasei posti, di cui novecentocinquanta per il CEMM e
duecentosei per le CP, cosi' suddivisi: 
          1°   incorporamento   CEMM   Navale    e    CP,    previsto
indicativamente a partire dal mese di  febbraio  2021,  per  i  primi
cinquecento classificati nella graduatoria di merito generale del  1°
blocco, di cui quattrocento posti per il  CEMM  -  settore  d'impiego
"navale" e cento per le CP; 
          2° incorporamento CEMM Navale, CP e CEMM  Anfibi,  previsto
indicativamente  dal  mese  di  aprile   2021,   per   i   successivi
trecentoquaranta classificati nella graduatoria  di  merito  generale
del 1° blocco, di cui duecentoquaranta posti per il  CEMM  -  settore
d'impiego  "navale"  e  cento  per  le  CP;  inoltre,   con   il   2°
incorporamento saranno immessi i primi  sessanta  classificati  nella
graduatoria di merito CEMM "anfibi"; 
          3° incorporamento Forze speciali e  Componente  aeromobili,
previsto nel mese di settembre 2021, per centonovantasei  concorrenti
cosi' ripartiti: i primi sessanta della graduatoria  di  merito  CEMM
"incursori",  i  primi  trenta  della  graduatoria  di  merito   CEMM
"palombari", i  primi  quaranta  della  graduatoria  di  merito  CEMM
"sommergibilisti", i primi sessantasei della  graduatoria  di  merito
"Componente  aeromobili"  (che  saranno  ulteriormente  ripartiti  in
sessanta CEMM e sei CP); 
          4° incorporamento CEMM Anfibi, previsto  indicativamente  a
partire  dal  mese  di  ottobre  2021,  per  i  successivi   sessanta
classificati nella graduatoria di merito per il CEMM "anfibi"; 
        La domanda di partecipazione puo' essere  presentata  dal  30
agosto 2020 al 28 settembre 2020, per i nati dal 28 settembre 1995 al
28 settembre 2002, estremi compresi; 
        Per il solo settore d'impiego CEMM "incursori", la domanda di
partecipazione puo' essere altresi'  presentata  dai  concorrenti  di
sesso femminile dal 30 dicembre 2020 al 18 gennaio 2021 nel  rispetto
dei requisiti richiesti dal bando all'atto della pubblicazione  dello
stesso (specificatamente concorrenti nate dal 28 settembre 1995 al 28
settembre 2002, estremi compresi); 
        b)   2°   blocco,   con    due    distinti    incorporamenti:
seicentoquarantaquattro posti, di cui  quattrocentocinquanta  per  il
CEMM e centonovantaquattro per le CP, cosi' suddivisi: 
          1° incorporamento CEMM Navale e CP, previsto  nel  mese  di
settembre 2021, (stessa data del 3° incorporamento  del  1°  blocco),
per i primi duecentocinquantaquattro classificati  nella  graduatoria
di merito generale del 2° blocco, di cui centosessanta posti  per  il
CEMM e novantaquattro per le CP; 
          2°   incorporamento   CEMM   Navale    e    CP,    previsto
indicativamente a partire dal mese di ottobre 2021, (stessa data  del
4° incorporamento del 1° blocco)  per  i  successivi  trecentonovanta
classificati nella graduatoria di merito generale del 2°  blocco,  di
cui duecentonovanta posti per il CEMM e cento per le CP; 
        La domanda di partecipazione puo'  essere  presentata  dal  7
gennaio 2021 al 5 febbraio 2021, per i nati dal 5 febbraio 1996 al  5
febbraio 2003, estremi compresi; 
      3. Per il 1° blocco e' consentito chiedere di essere  destinati
a uno solo dei seguenti settori d'impiego: 
        a) "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per CEMM
o CP); 
        b) "CEMM anfibi"; 
        c) "CEMM incursori"; 
        d) "CEMM palombari"; 
        e) "CEMM sommergibilisti"; 
        f) "Componente aeromobili" (CEMM o CP); 
        Per il 2° blocco e' consentito chiedere di  essere  destinati
al solo settore d'impiego "CEMM navale  e  CP"  (indicando  anche  la
preferenza per CEMM o CP); 
        Non e' possibile partecipare  al  concorso  per  piu'  di  un
settore d'impiego, neanche presentando distinte domande; 
        Qualora i concorrenti di sesso femminile  abbiano  presentato
successiva domanda per il settore d'impiego CEMM "incursori" in esito
alla riapertura dei termini di cui al precedente comma 2, lettera a),
l'eventuale domanda gia' presentata per altro settore d'impiego sara'
considerata nulla; 
        L'eventuale idoneita'  psicofisica  gia'  conseguita  per  un
altro settore d'impiego  e'  fatta  salva  per  le  sole  concorrenti
collocate utilmente nella graduatoria del settore d'impiego incursori
ai fini della convocazione all'accertamento dei requisiti psicofisici
richiesti, di cui al successivo art. 10, comma 2; 
        E' ammessa la presentazione di domande di reclutamento per  i
due blocchi, nel rispetto delle date di scadenza stabilite per ognuno
di essi. 
        I candidati che hanno proposto domanda per  uno  dei  settori
d'impiego delle Forze speciali e  componenti  specialistiche  di  cui
alle lettere b), c), d), e) e f): 
          qualora  idonei  per  il  settore  richiesto  e  vincitori,
saranno assegnati a detto settore; 
          qualora idonei quali VFP  1  della  Marina  militare  (CEMM
Navale e CP) ma inidonei per il settore richiesto, ovvero idonei  non
vincitori per detto  settore,  saranno  collocati  nella  graduatoria
generale di cui al successivo art. 6,  lettera  d)  e  assegnati,  se
vincitori, al settore d'impiego "CEMM navale e CP"; 
        A  tal  fine,  in  sede  di  compilazione  della  domanda  di
partecipazione  dovranno   dichiarare   il   settore   di   preferita
assegnazione. 
        Se in un qualsiasi  settore  d'impiego  i  posti  a  concorso
risulteranno non ricoperti per insufficienza di  concorrenti  idonei,
su indicazione dello Stato Maggiore della marina,  potra'  procedersi
alla devoluzione dei posti ad altro settore d'impiego; 
      4. Il 10% dei posti  disponibili  e'  riservato  alle  seguenti
categorie previste dall'art. 702 del  decreto  legislativo  15  marzo
2010,  n.  66:  diplomati  presso  le  scuole   militari;   assistiti
dell'Opera nazionale di assistenza per gli  orfani  dei  militari  di
carriera dell'esercito; assistiti  dell'Istituto  Andrea  Doria,  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
militare;  assistiti  dell'Opera  nazionale  figli  degli   aviatori;
assistiti dell'Opera nazionale  di  assistenza  per  gli  orfani  dei
militari dell'arma dei carabinieri; figli  di  militari  deceduti  in
servizio; 
      In caso  di  mancanza,  anche  parziale,  di  candidati  idonei
appartenenti alle suindicate categorie  di  riservatari,  i  relativi
posti  saranno  devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei,   secondo
l'ordine di graduatoria; 
      5. Le  domande  devono  essere  presentate,  entro  il  termine
previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 
      6. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di reclutamento,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione nel sito internet del  Ministero  della
difesa (www.difesa.it area siti di interesse e approfondimenti,  link
concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e
truppa), che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti  per  gli
interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione  provvedera'  a
formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. 
      7. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.".

Art. 2 L'art. 2 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana;

				Art. 2 
 
 
    L'art. 2 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10  agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      "1. Possono partecipare al  reclutamento  coloro  che  sono  in
possesso dei seguenti requisiti: 
        a) cittadinanza italiana; 
        b) godimento dei diritti civili e politici; 
        c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver  superato  il
giorno del compimento del 25° anno di eta'; 
        d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
        e) non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'Ordinamento
militare; 
        f) aver conseguito il diploma  di  istruzione  secondaria  di
primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione  dei  candidati
che hanno conseguito un titolo di studio  all'estero  e'  subordinata
all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio
scolastico  regionale  o  provinciale,  con  riportato  il   giudizio
sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; 
        g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        h) aver tenuto condotta incensurabile; 
        i)  non  aver  tenuto  comportamenti  nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
        j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego  nelle
Forze armate  in  qualita'  di  volontario  in  servizio  permanente,
conformemente alla normativa vigente alla data di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana; 
        k) esito negativo agli accertamenti diagnostici  per  l'abuso
di alcool e per l'uso, anche saltuario od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
        l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate; 
      2. I candidati che hanno proposto domanda per uno  dei  settori
d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche  devono
essere,  inoltre,   in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale specifica prevista dalla pubblicazione SMM/IS/150  dello
Stato maggiore della marina e dal decreto del Ministro  della  difesa
16 settembre 2003  - citati entrambi  nelle  premesse  -  nonche'  dei
seguenti ulteriori requisiti: 
        "CEMM sommergibilisti": possesso di un diploma di  istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Universita'; 
        "Componente aeromobili": possesso di un diploma di istruzione
secondaria di secondo grado valido per l'iscrizione all'Universita'; 
      3. Tutti i requisiti di cui ai commi  1  e  2  dovranno  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino
alla  data  di  effettiva  incorporazione,  pena   l'esclusione   dal
reclutamento.".

Art. 3 L'art. 4 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro i termini

				Art. 3 
 
 
    L'art. 4 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10  agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      "1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro  i  termini
indicati nel precedente art. 1, comma 2 per i rispettivi  blocchi  di
partecipazione; 
      2.  I  concorrenti  devono  accedere  al  proprio  profilo  sul
portale, scegliere il  concorso  al  quale  intendono  partecipare  e
compilare  on-line  la  domanda.   Il   sistema   informatico   salva
automaticamente  nel  proprio  profilo  on-line   una   bozza   della
candidatura all'atto del passaggio ad  una  successiva  pagina  della
domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla  entro  il
termine di presentazione di  cui  al  precedente  comma  1.  Per  gli
allegati alla  domanda,  il  modulo  riportera'  le  indicazioni  che
guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi; 
      3. Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
        a) il possesso della cittadinanza italiana; 
        b) il godimento dei diritti civili e politici; 
        c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  primo
grado (ex scuola media  inferiore)  e  il  giudizio  o  la  votazione
conseguiti  al  termine  di  detto   ciclo   di   studi,   unitamente
all'indirizzo dell'istituto scolastico ove  e'  stato  conseguito  il
diploma stesso; 
        d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'art. 9
(dettagliati   nell'Allegato   A),    rilasciati    dalla    pubblica
amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva; 
        e) l'eventuale svolgimento del servizio militare in  qualita'
di VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di polizia  a
ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale  dei  Vigili  del
fuoco; 
        f) l'eventuale possesso di  titoli  che  danno  diritto  alla
riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 4; 
        g) di non essere stati condannati per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
        h) di non essere stati destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice  dell'Ordinamento
militare; 
        i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        j) di aver tenuto condotta incensurabile; 
        k) di non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
        l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti
da non piu' di un anno dalla data di presentazione della  domanda  in
una selezione psico-fisica e attitudinale,  prevista  dal  precedente
reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per  l'accesso  a  una
delle carriere iniziali della Marina militare; 
        m) l'eventuale possesso della Certificazione sanitaria  unica
(CSU) di cui all'art. 10, comma  8,  in  corso  di  validita',  quale
documento attestante l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in  precedenti
iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP 1; 
        n) di non essere in servizio  quale  volontario  nelle  Forze
armate; 
        o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative; 
    Inoltre, dovranno indicare nella domanda: 
        p) il possesso di  titoli  di  merito  non  rilasciati  dalla
pubblica amministrazione; 
        q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio  in  altre
Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; 
        r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio  in
quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; 
        s) il  gradimento  per  l'assegnazione  a  uno  dei  seguenti
settori d'impiego: 
          "CEMM navale e CP" (indicando anche la preferenza per  CEMM
o CP); 
          "CEMM anfibi"; 
          "CEMM incursori"; 
          "CEMM palombari"; 
          "CEMM sommergibilisti" (se in possesso  di  un  diploma  di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido  per  l'iscrizione
all'Universita'); 
          "Componente aeromobili" (CEMM o CP) (se in possesso  di  un
diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  valido   per
l'iscrizione all'Universita'); 
        t) il gradimento per l'assegnazione al CEMM  o  alle  CP  nel
caso di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare ma di inidoneita'
nel richiesto settore d'impiego delle  Forze  speciali  e  Componenti
specialistiche, per mancato superamento degli  appositi  accertamenti
psico-fisici per l'idoneita' speciale  o  di  quelli  attitudinali  o
delle prove di efficienza fisica; 
        u) di accettare,  in  caso  di  ammissione  all'arruolamento,
qualsiasi  specializzazione,  prevista  dal   ruolo   e/o   incarico,
assegnati in relazione alle esigenze  operative  e  logistiche  della
Forza armata e di essere disposti a  essere  impiegati  su  tutto  il
territorio nazionale e all'estero; 
        v) di aver  preso  conoscenza  del  contenuto  del  bando  di
reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso
e' stabilito; 
      4.  I  concorrenti,  prima  dell'inoltro   della   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine  (file  in
formato pdf) della documentazione attestante il possesso  dei  titoli
di   merito   eventualmente   dichiarati   nella   domanda    stessa,
limitatamente alla seguente documentazione: 
        brevetto di subacqueo; 
        iscrizione al personale marittimo di  cui  all'art.  114  del
codice della navigazione; 
        documentazione attestante gli  eventuali  titoli  di  riserva
posti o di preferenza dichiarati; 
        titolo di preferenza, precedenza o di diritto alla riserva di
posti (anche con autocertificazione); 
        attestato di conoscenza certificata delle  lingue  straniere.
La certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata  al
"Common  european  framework  of  reference  for  languages  -  CEFR"
(Council of europe level e Quadro comune  europeo  di  riferimento  -
QCER); 
        se in possesso di titolo  di  studio  conseguito  all'estero,
copia conforme dell'attestazione di equipollenza  del  titolo  stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
        se  in  possesso  di  attestato  di  qualifica  professionale
triennale, equipollente al  diploma  di  qualifica  triennale,  copia
conforme  dell'attestazione  di  equipollenza   del   titolo   stesso
rilasciata da un ufficio  scolastico  regionale  o  provinciale,  con
l'indicazione del giudizio sintetico o della votazione; 
      5. Terminata la compilazione i candidati procedono  all'inoltro
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza  uscire
dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove  richiesto,
alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della
domanda, sara' disponibile una copia della stessa  nell'area  privata
del proprio profilo; 
      I candidati entro la scadenza del termine per la  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  potranno  aggiornare,  integrare,
correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche  se
gia' inoltrate; 
      6. L'invio della domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli  di  merito  e/o  preferenziali  dichiarati.  Le  domande   di
partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,  anche  telematico,
diverso  rispetto  a  quelli  sopraindicati  e/o  senza   la   previa
registrazione al portale non saranno prese  in  considerazione  e  il
candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale; 
      7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato,  oltre
a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla  raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
      8.  In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema  informatico
centrale che si  verificasse  durante  il  periodo  previsto  per  la
presentazione  delle  domande,  l'Amministrazione   si   riserva   di
posticipare il relativo termine di scadenza per un numero  di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande  sara'  data  notizia  con   avviso   pubblicato   nel   sito
www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto  dal  successivo
art. 5; 
      In tal caso, la data relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 e ai titoli  di
merito/riserva/precedenza,  resta  comunque  fissata   all'originario
termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito  dal
precedente art. 1, comma 2. 
      9. Qualora l'avaria del sistema informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo; 
      10. La Direzione generale per il personale militare si  riserva
la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.".

Art. 4 L'art. 6 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali: a) inoltro delle domande; b) valutazione dei titoli di merito e formazione delle

				Art. 4 
 
 
    L'art. 6 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10  agosto  2020
e' cosi' modificato: 
    "Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali: 
      a) inoltro delle domande; 
      b)  valutazione  dei  titoli  di  merito  e  formazione   delle
graduatorie: 
          1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'Allegato B, per ciascun blocco effettuera'  la  valutazione  dei
titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  la  formazione  della
graduatoria generale del blocco (comprendente tutti i  candidati  che
hanno  proposto  utilmente  domanda  di  partecipazione),  che  sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento  nel  settore  d'impiego
"CEMM navale e CP" del corrispondente blocco; 
          2)  la  stessa  commissione,  solo  per   il   1°   blocco,
effettuera' la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle
seguenti ulteriori graduatorie provvisorie: 
          per il settore d'impiego "CEMM anfibi"; 
          per il settore d'impiego "CEMM palombari"; 
          per il settore d'impiego "CEMM incursori"; 
          per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti"; 
          per il settore d'impiego "Componente aeromobili"; 
      c) approvazione della graduatoria del settore  d'impiego  "CEMM
navale e CP" e delle graduatorie provvisorie per i settori  d'impiego
incursori,   palombari,   anfibi,   sommergibilisti   e    Componente
aeromobili; 
      d) convocazione dei  candidati  collocati  in  posizione  utile
nelle citate  graduatorie  per  l'espletamento  delle  seguenti  fasi
selettive: 
        1) se si concorre per il settore  d'impiego  CEMM  navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco  si  partecipera'  ad  una  fase  unica,
presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni  n.  2,
della durata indicativa  di  tre  giorni,  comprendente  accertamenti
psico-fisici (art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11); 
        2) se per il 1° blocco si concorre per  i  settori  d'impiego
incursori,   palombari,   anfibi,   sommergibilisti   e    Componente
aeromobili, si partecipera' alle seguenti fasi consequenziali: 
          1ª fase, della durata indicativa di due giorni,  presso  il
centro di selezione della Marina militare, sito  ad  Ancona,  in  via
delle Palombare, n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni,  sita
a Taranto in via Cagni n. 2, comprendente  accertamenti  psico-fisici
(art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11); 
          2ª fase, della durata indicativa di un  giorno,  presso  il
centro di selezione della Marina militare, sito  ad  Ancona,  in  via
delle Palombare, n. 1, comprendente prove di efficienza fisica  (art.
13); 
          3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata  indicativa  di  un  giorno,  comprendente  accertamenti
psico-fisici specifici (art. 14); 
      e)  formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  di  merito
definitive per ciascuno dei settori d'impiego delle Forze speciali  e
Componenti specialistiche; 
      f)            attribuzione            delle            relative
categorie/specialita'/abilitazioni; 
      g)  convocazione  e  incorporazione  dei  candidati  dichiarati
idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali
prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di
merito definitive; 
      h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.".

Art. 5 L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso

				Art. 5 
 
 
    L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      "1. I candidati che partecipano esclusivamente per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP" sono convocati  per  l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma  Castrogiovanni,  sita  a  Taranto  in  via  Cagni  n.  2,
attingendo dalla graduatoria generale di cui al  precedente  art.  6,
lettera b), primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per  il
1° blocco: tremilaseicento; per il 2° blocco: tremilaseicento. 
      2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare n. 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a
Taranto in via Cagni n. 2, attingendo dalle relative  graduatorie  di
cui al precedente  art.  6,  lettera  b),  secondo  alinea,  entro  i
seguenti limiti: 
        a)  per  il   settore   d'impiego   "CEMM   sommergibilisti":
centosettanta; 
        b)  per  il  settore   d'impiego   "Componente   aeromobili":
trecentocinquanta; 
        c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": seicento; 
        d) per il settore d'impiego "CEMM palombari": cento; 
        e)   per   il    settore    d'impiego    "CEMM    incursori":
trecentosessanta; 
      3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
        a) eventi avversi di carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
        b) concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
        c) eventi luttuosi per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
        d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; 
        e) motivi di salute certificati da un medico appartenente  al
Servizio sanitario nazionale; 
      Gli  interessati   dovranno   inviare   un'istanza   di   nuova
convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale  (sabato  escluso)
antecedente quello di prevista presentazione  nelle  ipotesi  di  cui
alle precedenti lettere a),  b),  c)  e  d),  ovvero  entro  la  data
successiva al giorno di mancata  presentazione  nell'ipotesi  di  cui
alla lettera e), mediante messaggio di posta elettronica  certificata
-  utilizzando  esclusivamente  un  account  di   posta   elettronica
certificata  -  all'indirizzo  mariscuola.taranto@postacert.difesa.it
ovvero  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   -   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica  -  all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A  tale  messaggio  dovra'  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato pdf) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente  art.  3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  la   relativa
documentazione probatoria; 
      La nuova convocazione, che potra' avvenire solo ove compatibile
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento; 
      Non saranno ammesse istanze di  riconvocazione  non  rientranti
nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d); 
      Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili; 
      Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i  settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase  della
procedura di reclutamento, non si  presentino  alle  fasi  successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria; 
      4. In caso di prevedibile o  effettiva  mancata  copertura  dei
posti  disponibili  derivante  da  inidoneita'   o   rinuncia   degli
arruolandi di cui  al  precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'
autorizzata a convocare un ulteriore numero  di  candidati,  compresi
nelle rispettive graduatorie di  cui  all'art.  6,  lettera  b),  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  fino  al  raggiungimento
dei  posti  disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'   essere   data
tempestiva comunicazione alla DGPM; 
      5. Tutti i convocati (di  sesso  sia  maschile  sia  femminile)
devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  con
la seguente documentazione: 
        a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
    b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia  conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale in data non  anteriore  a  cinque
giorni  rispetto  a  quella  di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici. 
        c)  la  seguente  documentazione,  formante   il   Protocollo
sanitario  unico  (PSU),  che  costituisce  l'elenco  omogeneo  delle
certificazioni  di   base   richieste   per   l'effettuazione   degli
accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale
VFP  1  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e   nell'Aeronautica
militare: 
          originale o copia conforme dei seguenti certificati,  esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di  referto,  rilasciati
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale  (SSN)  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
          referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale; in caso di positivita' e' necessario presentare  anche  il
referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard
antero-posteriore e latero-laterale o il  certificato  di  eventuale,
pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; 
          certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
          se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario  nazionale  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
      Qualora il  candidato  sia  in  possesso  della  Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al  successivo  comma  8,  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma; 
      6.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, che non sono ancora  in  possesso  della
Certificazione  sanitaria  unica,  non   dovranno   produrre   alcuna
documentazione   inerente   referti   ematochimici   e   di   chimica
laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione: 
        verbale di notifica della precedente  idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale in data  non  anteriore  a cinque
giorni  rispetto  a  quella  di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici; 
      7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto  indicato  al  precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare: 
        a)  originale   o   copia   conforme   dei   seguenti   esami
ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a
quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
        b) se gia' posseduto, l'esame radiografico del torace in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale e rilasciato in data non anteriore a tre
mesi  rispetto  a   quella   di   presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici, ovvero copia conforme del  referto  relativo  all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
    Detto  esame  dovra'  essere   presentato   nuovamente,   qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza  fisica,   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14; 
        c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione  di  scadenza
temporale) da  struttura  sanitaria  militare,  pubblica,  o  privata
accreditata con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo   del   glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD). 
        d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
Componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove  di  efficienza  fisica,  originale  o   copia   conforme   del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
ovvero da un  medico  (o  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina  dello
sport. La  mancata  o  difforme  presentazione  di  tale  certificato
comportera' l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego
richiesto e la prosecuzione  dell'iter  concorsuale  per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP". 
        e)  inoltre,  i  concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno
esibire  nuovamente,  in  sede  di  prove   di   efficienza   fisica,
l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza  -
in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  5  giorni  rispetto  a  quella  di
presentazione alle prove di efficienza fisica; 
      8. I candidati che ne sono in possesso, potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
Presidente della Commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro  di  selezione  e
reclutamento  delle  Forze  armate,  a  livello  interforze,  per   i
reclutamenti quale VFP 1, entro  l'arco  temporale  di  un  anno  dal
rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   Commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  Centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di  partecipazione  all'iter
selettivo per le Forze speciali e componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile,  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma  7,
lettera e), con  rilascio  in  data  non  anteriore  a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'; 
      9. La Commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a  data
successiva ove rilevi cause  di  incompletezza  della  stessa  ovvero
potra' richiedere l'invio  della  documentazione  mancante  entro  la
data, con le modalita' e all'indirizzo che  verranno  indicati  dalla
Commissione stessa. Le modalita' di invio  potranno  prevedere  anche
l'inoltro  della   documentazione   mancante   via   mail   ordinaria
all'indirizzo  di  posta  elettronica  istituzionale   (P.E.I.)   del
Comando,  corredata  di  copia  del   documento   di   riconoscimento
dell'interessato e di dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'
redatta ai sensi della legge n. 445/2000. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
      sprovvisti  della   documentazione   sanitaria   richiesta   al
precedente comma 5, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con  le
modalita' e nei tempi loro indicati, saranno esclusi dal concorso; 
      sprovvisti  della   documentazione   sanitaria   richiesta   al
precedente comma 6, ovvero non abbiano provveduto ad inviarla con  le
modalita' e  nei  tempi  loro  indicati,  saranno  esclusi  dall'iter
selettivo per il richiesto settore d'impiego nelle Forze  speciali  e
Componenti specialistiche  e  proseguiranno  l'iter  concorsuale  nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  5,
sottoporra' i candidati a una  visita  medica  generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 10. 
    La  medesima  commissione  disporra'  quindi   l'esecuzione   dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) inquadramento psicodiagnostico  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      f) visita odontoiatrica; 
      g) valutazione dell'apparato locomotore; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi
del decoro  dell'uniforme  o  della  dignita'  della  condizione  del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra'
valutata  nel  corso  della  prevista  visita  psichiatrica   e   con
appropriati test psicodiagnostici); 
      10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici
i candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
        a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello Stato  Maggiore  della  difesa  -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
        b)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
        c) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art.  19,  comma
3; 
      11. Al termine degli accertamenti psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata  nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito"; 
      12.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli  accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei trecentosessantacinque   giorni   antecedenti    la    data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in  possesso
della CSU, previa esibizione  della  stessa,  saranno  sottoposti  ai
seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi  che  siano
motivo di inidoneita' ai sensi  di  quanto  previsto  dal  precedente
comma 10: 
        a) accertamenti volti alla verifica dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
        b) visita medica generale, nell'ambito  della  quale  saranno
giudicati inidonei i candidati  che  presentino  tatuaggi  aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 9  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
    La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o  strumentali  utili  alla  definizione  del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari  per  una  migliore
valutazione psico-fisica del concorrente. 
    Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei  quali  VFP  1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
    Detta  commissione,  delegata   dalla   DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun  candidato  esaminato   -   con
determinazione  del   presidente   -   l'esito   degli   accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
      b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche della Marina militare: 
        "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx"; 
        "idoneo quale VFP 1 nella  Marina  militare"  e  "inidoneo  a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
Componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP"; 
      13. I candidati dichiarati inidonei potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al  T.A.R.  del  Lazio  o,  in  alternativa,  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e'  dovuto
- ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di  euro
650,00), rispettivamente entro sessanta  e  centoventi  giorni  dalla
data di notifica del provvedimento di non idoneita'; 
      14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente articolo, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,
entro  quindici  giorni  dalla  data   di   notifica   del   relativo
provvedimento, motivata e documentata  istanza  di  riesame,  il  cui
modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel  sito  internet
del Ministero della difesa - da allegare necessariamente  (come  file
in formato pdf) a un messaggio di posta  elettronica  certificata  da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  o   a   un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un     account     di      posta      elettronica,      all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it  compilando  obbligatoriamente  il  campo
relativo all'oggetto - corredata  di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il  Servizio  sanitario  nazionale,  attestante  l'assenza  delle
imperfezioni/patologie riscontrate in  occasione  degli  accertamenti
dei requisiti in questione, nonche' di copia per  immagine  (file  in
formato PDF) di  un  valido  documento  di  identita'  rilasciato  da
un'amministrazione  dello  Stato  e  del  modulo  di   notifica   del
provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Le istanze  di  riesame  dei  provvedimenti  di  inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   Componenti
specialistiche, presentate dai candidati  risultati  comunque  idonei
quali VFP 1  nella  Marina  militare,  comporteranno  la  sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM  navale  e  CP"  fino
alla conclusione del procedimento di riesame; 
      15. La DGPM, in sede di  riesame,  valutate  le  motivazioni  e
preso  atto  della  certificazione  presentata,  ove  sussistano   le
condizioni,  interessa  la   Commissione   medica   centrale   presso
l'Ispettorato di sanita' della Marina  militare,  che  provvedera'  a
convocare il candidato al fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli  accertamenti  dei
requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei  e  collocati
utilmente nella graduatoria generale di  merito  saranno  incorporati
con  il  primo  incorporamento  utile,  assumendone   la   decorrenza
giuridica.".

Art. 6 L'art. 12 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' stato revocato.

				Art. 6 
 
 
    L'art. 12 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto  2020
e' stato revocato.

Art. 7 L'art. 13 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "1. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), saranno altresi' sottoposti, a cura della commissione di cui

				Art. 7 
 
 
    L'art. 13 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      "1. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali  e
Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), saranno altresi' sottoposti, a cura della commissione di  cui
al comma 1, lettera d) dell'Allegato  B,  alle  prove  di  efficienza
fisica, che si svolgeranno presso il Centro di selezione della marina
militare di Ancona. 
    Le prove di efficienza  fisica  per  i  settori  d'impiego  "CEMM
anfibi" e "CEMM palombari", tenuto  conto  delle  peculiari  esigenze
tecnico-operative da soddisfare, prevedono parametri  indifferenziati
tra i sessi. 
    La  commissione  di  cui  innanzi   si   potra'   avvalere,   per
l'esecuzione delle singole  prove,  del  supporto  di  personale  del
settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di selezione
della marina militare di Ancona. 
    Per particolari esigenze di Forza armata, ovvero  per  motivi  di
economicita' o celerita', le  prove  di  efficienza  fisica  potranno
precedere gli accertamenti attitudinali. In tal caso, la convocazione
alle prove di efficienza fisica  conterra'  apposite  indicazioni  ai
candidati interessati; 
      2.  Alle  prove  di  efficienza  fisica  i  candidati  dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpe ginniche, costume da
bagno, accappatoio, ciabatte, cuffia da piscina  (in  gomma  o  altro
materiale idoneo) e occhialini da piscina (facoltativi); 
      3. I candidati dovranno esibire, in originale o copia conforme,
il certificato medico, con validita' annuale, attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
ovvero da un  medico  (o  struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)
autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita
in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina  dello
sport. La  mancata  o  difforme  presentazione  di  tale  certificato
comportera' l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego
richiesto e la prosecuzione  dell'iter  concorsuale  per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP". 
    Inoltre, i  concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno  esibire
nuovamente l'originale o la copia conforme del referto  del  test  di
gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare  (ai
sensi dell'art.  580,  comma  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale in data non anteriore a cinque giorni rispetto  a
quella  di  presentazione  alle  prove  di  efficienza   fisica.   La
concorrente che si trovi in stato di gravidanza non potra' in  nessun
caso procedere all'effettuazione delle prove  di  efficienza  fisica,
pertanto, la preposta commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B, escludera'  la  candidata  dal  prosieguo  dell'iter
concorsuale nel richiesto settore d'impiego per  l'impossibilita'  di
procedere all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal
presente bando; 
      4. Le prove di efficienza fisica sono disciplinate: 
        per il settore d'impiego "CEMM anfibi" nell'allegato D; 
        per i settori d'impiego "CEMM incursori" e  "CEMM  palombari"
nell'allegato E; 
    In tali allegati sono anche stabilite le  condizioni  per  essere
giudicati idonei, le  modalita'  di  svolgimento  degli  esercizi,  i
punteggi incrementali che saranno attribuiti in base alla performance
dei candidati e le disposizioni sul comportamento da tenere  in  caso
di  precedente  infortunio  o  di  infortunio  verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    Ai candidati idonei sara'  attribuito  un  punteggio  complessivo
calcolato secondo i criteri stabiliti  negli  allegati  D  ed  E  che
concorrera' alla formazione delle relative graduatorie di  merito  di
cui all'art. 15. I giudizi, che saranno comunicati  per  iscritto  ai
candidati a cura della commissione di cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B, sono definitivi. 
    In caso di mancato superamento delle prove di efficienza fisica i
candidati  saranno  giudicati  inidonei  per  il  richiesto   settore
d'impiego e saranno esclusi dall'iter selettivo delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale per il
settore d'impiego "CEMM navale e CP"; 
      5. L'ordine di  esecuzione  delle  singole  prove  per  ciascun
gruppo di candidati verra' stabilito in funzione della disponibilita'
degli impianti sportivi; 
      6. Al termine delle prove di  efficienza  fisica  previste  per
ciascuna giornata, la commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  d)
dell'Allegato B redigera' il relativo verbale.".

Art. 8 L'art. 14 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "1. I candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), giudicati idonei al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai precedenti

				Art. 8 
 
 
    L'art. 14 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      "1. I candidati per i settori  d'impiego  di  cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f),  giudicati  idonei  al  termine
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui  ai  precedenti
articoli 10 e 11 e anche alle prove di efficienza fisica  di  cui  al
precedente art. 13, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici
per la verifica del possesso degli specifici requisiti  di  idoneita'
psico-fisica  occorrenti  per  l'assegnazione  ai  relativi   settori
d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche,  previsti
dalla vigente pubblicazione SMM/IS/150  dello  Stato  Maggiore  della
marina e dal decreto del Ministro della  difesa  16  settembre  2003,
citati nelle premesse; 
      2. I predetti  candidati  saranno  convocati  presso  gli  enti
appresso specificati, secondo le  modalita'  indicate  da  Mariscuola
Taranto: 
        i primi duecento candidati per  il  settore  d'impiego  "CEMM
anfibi", presso l'infermeria presidiaria  della  Marina  militare  di
Taranto, per la verifica del possesso dell'idoneita' di anfibio; 
        i primi sessanta candidati per  il  settore  d'impiego  "CEMM
sommergibilisti",  presso  l'Infermeria  presidiaria   della   Marina
militare di Taranto, per la verifica del possesso  dell'idoneita'  di
sommergibilista; 
        i primi novanta candidati  per  il  settore  d'impiego  "CEMM
incursori" e i primi sessanta  candidati  per  il  settore  d'impiego
"CEMM palombari", presso  COMSUBIN,  per  la  verifica  del  possesso
dell'idoneita', rispettivamente, di incursore e di palombaro; 
        i  primi  ottanta  candidati   per   il   settore   d'impiego
"Componente aeromobili", presso l'Istituto di  Medicina  aerospaziale
dell'Aeronautica   militare,   per   la   verifica    del    possesso
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
      I suddetti enti di cui ai primi 3 alinea si  potranno  avvalere
delle strutture sanitarie della Marina  militare  giurisdizionalmente
competenti   per   l'effettuazione   dei   prescritti    accertamenti
specialistici; 
      3. In caso di prevedibile o  effettiva  mancata  copertura  dei
posti  disponibili  derivante  da  inidoneita'   o   rinuncia   degli
arruolandi di cui al precedente comma 2,  su  richiesta  dello  Stato
Maggiore della marina, la DGPM potra' autorizzare Mariscuola  Taranto
a  convocare  un  ulteriore  numero  di  candidati,  compresi   nelle
rispettive    graduatorie,    per    l'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica specifica per il settore d'impiego  richiesto,  fino  al
raggiungimento di un congruo numero di  idonei  per  ciascun  settore
d'impiego; 
      4.   I   candidati   devono   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici di cui  al  presente  articolo,  pena  l'esclusione  dal
reclutamento per il richiesto settore d'impiego delle Forze  speciali
e Componenti specialistiche, muniti di: 
        a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
        b) esami e referti di cui al precedente  art.  10,  comma  7,
lettera b), validi alla data di prima presentazione agli accertamenti
psico-fisici; 
    c) foglio di notifica, contenente il giudizio di  idoneita'  agli
accertamenti psico-fisici quale VFP 1 della Marina militare,  di  cui
all'art. 10, comma 11; 
        d) originale o copia conforme del  referto  e  del  tracciato
elettroencefalografico, eseguito presso struttura sanitaria pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale in data non anteriore a  tre  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
          velocita' di scorrimento 30 millimetri/secondo; 
          costante di tempo 0,3 microvolts/secondo; 
          filtro 70 hertz piu' filtro di rete; 
          prove di attivazione complete (SLI - iperpnea); 
    tracciato da effettuare sulle longitudinali (esterne - interne) e
sulle trasversali (anteriori - posteriori). 
      Il referto dovra' documentare l'assenza dei seguenti elementi: 
        a) qualunque forma di parossismo; 
        b) ritmi theta/delta protratti e di ampio voltaggio; 
        c) onde lente di ampio voltaggio che si accentuano durante le
prove di attivazione; 
        d) grafoelementi puntuti di ampio voltaggio; 
      Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia  conforme
del referto relativo  agli  esami  effettuati,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare; 
        e) se concorrente di sesso femminile, nuovo originale o copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.  90)  -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici specifici della terza fase; 
      5. I requisiti psico-fisici di idoneita' per l'assegnazione  ai
settori d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche
sono riportati al capitolo 5 della vigente  pubblicazione  SMM/IS/150
dello Stato Maggiore della marina; 
      I requisiti minimi del profilo sanitario sono i seguenti: 
        per il possesso dell'idoneita' di anfibio: 1AC - 1AR; 
        per il possesso  dell'idoneita'  di  sommergibilista:  1AR  -
1AV/OR-PS  il  soggetto  non  deve  presentare  note  o  elementi  di
riferimento dello spettro ansioso fobico che possano interferire  con
l'assolvimento  dei  compiti  previsti   nello   specifico   contesto
ambientale lavorativo; 
        per il possesso dell'idoneita' di incursore: 1AC - 1AR -  1AV
- 1LS - 1LI - 1AU-VS naturale 10/10 in ciascun occhio; campo  visivo,
motilita' oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi  oculari,
mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi  malattia;  senso
cromatico normale alle tavole - 1AU; 
      per il possesso dell'idoneita' di palombaro: 1AR - 1AV - 1AC  -
1AU - VS uguale o superiore a complessivi 16/10  senza  correzioni  e
non inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno;  campo  visivo,
motilita' oculare,  senso  stereoscopico  normali;  annessi  oculari,
mezzi diottrici e fondo oculare esenti da qualsiasi  malattia;  senso
cromatico normale alle tavole; 
      Per   l'assegnazione   al   settore    d'impiego    "Componente
aeromobili", i candidati dovranno essere in  possesso  dell'idoneita'
ai servizi di navigazione aerea, da accertarsi ai sensi  del  decreto
del Ministro della difesa 16 settembre 2003, citato nelle premesse; 
      6. I predetti  enti  della  Marina  militare  e  l'Istituto  di
Medicina   aerospaziale   dell'Aeronautica   militare    inoltreranno
immediatamente la pertinente documentazione alla commissione per  gli
accertamenti psico-fisici insediata presso la Caserma  Castrogiovanni
di Taranto, che provvedera' a notificare al piu' presto l'esito degli
accertamenti psico-fisici, tramite  messaggio  di  posta  elettronica
(nei soli casi di idoneita') o di posta elettronica  certificata  -se
resa disponibile dal candidato- ovvero, nei casi  di  inidoneita',  a
mano o con raccomandata con avviso di ricevimento, riportando uno dei
seguenti giudizi: 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare" e "idoneo/inidoneo
a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
      7. Il giudizio riportato negli accertamenti di cui al  presente
articolo e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "inidonei a
proseguire l'iter selettivo per il  settore  d'impiego  xxx"  saranno
esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego  delle
Forze speciali e Componenti  specialistiche  e  proseguiranno  l'iter
concorsuale per il settore d'impiego "CEMM navale e CP". I  candidati
giudicati "inidonei  quali  VFP  1  nella  Marina  militare"  saranno
esclusi dal concorso; 
      8. I candidati giudicati  inidonei  potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  non
idoneita'.

Art. 9 L'art. 15 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' cosi' modificato: "1. La commissione valutatrice provvede a compilare una graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il solo 1° blocco, anche le graduatorie di merito per i settori d'impiego delle

				Art. 9 
 
 
    L'art. 15 del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto  2020
e' cosi' modificato: 
      "1.  La  commissione  valutatrice  provvede  a  compilare   una
graduatoria di merito generale per ciascun blocco e, per il  solo  1°
blocco, anche le graduatorie di merito per i settori d'impiego  delle
Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'art. 1,  comma
3, lettere b), c), d), e) e f)); 
      2. Per ciascun blocco, la commissione  valutatrice,  effettuata
la valutazione dei titoli di cui all'Allegato A, forma la graduatoria
di merito generale, che verra' utilizzata per  il  settore  d'impiego
"CEMM navale e CP" e  le  graduatorie  di  merito  definitive  per  i
settori   d'impiego   "CEMM   sommergibilisti",   "CEMM    Componente
aeromobili". 
      Le graduatorie di merito definitive  per  i  settori  d'impiego
"CEMM  anfibi",  "CEMM  palombari",  "CEMM  incursori",  sono  invece
formate in base alla somma aritmetica dei punteggi  conseguiti  nella
valutazione dei titoli e nelle prove di efficienza fisica. 
      Per il 1° blocco, la posizione nella graduatoria  generale  dei
candidati inseriti anche nelle graduatorie di merito  per  i  settori
d'impiego delle Forze  speciali  e  Componenti  specialistiche  sara'
considerata solo allorche' si verifichi una delle seguenti evenienze: 
        candidato non convocato agli accertamenti psico-fisici di cui
agli articoli 10 e 14 in quanto non rientrante  nei  limiti  numerici
previsti, rispettivamente, dall'art. 10,  comma  1  e  dall'art.  14,
comma 2; 
        candidato   inidoneo   agli   accertamenti   psico-fisici   e
attitudinali o alle prove  di  efficienza  fisica  per  il  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche  e
idoneo per il settore d'impiego "CEMM navale e CP"; 
        candidato idoneo  non  vincitore  per  il  richiesto  settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche; 
        candidato idoneo per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP"
ma non ha completato la prima fase per la selezione per il  richiesto
settore d'impiego delle Forze speciali  e  Componenti  specialistiche
ovvero non presentatosi alla seconda (se  prevista)  e/o  alla  terza
fase della procedura di reclutamento per il medesimo settore. 
      Nel caso di inidoneita'  per  il  richiesto  settore  d'impiego
delle Forze speciali e Componenti specialistiche e di  idoneita'  per
il  settore  d'impiego  "CEMM  navale  e  CP"  i  candidati,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria  generale,  verranno  convocati
per l'incorporazione con il primo incorporamento utile. 
        I concorrenti giudicati idonei al termine della prima e della
seconda fase della procedura di reclutamento per il richiesto settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, qualora -
pur utilmente collocati nella graduatoria generale  -  non  rientrino
nei  limiti  numerici  previsti  dall'art.  14,  comma  2,   verranno
convocati per l'incorporazione con il 4° incorporamento previsto  dal
presente bando per il settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
        I concorrenti idonei non vincitori per il  richiesto  settore
d'impiego delle Forze speciali e Componenti  specialistiche,  qualora
utilmente collocati nella graduatoria generale, saranno convocati con
il 4° incorporamento previsto  dal  presente  bando  per  il  settore
d'impiego "CEMM navale e CP". 
        3. Nella redazione delle graduatorie di merito la commissione
valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al  precedente
art. 1, comma 4; 
        Fermo restando quanto precede, a parita' di  punteggio  sara'
data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di  preferenza
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
        I titoli di preferenza saranno ritenuti validi  se  posseduti
alla data di scadenza del termine di presentazione  delle  domande  e
dichiarati nella domanda di partecipazione. 
        In caso di ulteriore parita'  sara'  data  la  precedenza  al
candidato piu' giovane di eta'. 
    Le  graduatorie  di  merito   saranno   approvate   con   decreto
interdirigenziale emanato dalla  DGPM  di  concerto  con  il  Comando
generale del corpo delle  Capitanerie  di  porto.  Dette  graduatorie
saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa - consultabile
nel        sito        internet        www.difesa.it/SGD-DNA/Giornale
Ufficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale.  I  candidati  potranno,  inoltre,  consultare  il
punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel  portale
dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa. 
        4. Le graduatorie sono valide esclusivamente per il  presente
bando, ferma restando la previsione dell'art. 17.".

Art. 10 L'allegato A del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

				Art. 10 
 
 
    L'allegato A del decreto interdirigenziale n. 11  del  10  agosto
2020 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

Art. 11 L'allegato B del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

				Art. 11 
 
 
    L'allegato B del decreto interdirigenziale n. 11  del  10  agosto
2020 e' sostituito con quello accluso al presente decreto.

Art. 12 L'allegato F del decreto interdirigenziale n. 11 del 10 agosto 2020 e' revocato. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

				Art. 12 
 
 
    L'allegato F del decreto interdirigenziale n. 11  del  10  agosto
2020 e' revocato. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 18 dicembre 2020  
 
                                           Il Vice Direttore generale 
                                           per il personale militare  
                                                    Santella          
    Il Vice Comandante generale 
del Corpo delle Capitanerie di porto 
             Basile

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    VALUTAZIONE DEI TITOLI DI MERITO

    1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui
    all'art. 6 del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti
    titoli di merito:
    a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione
    secondaria di primo grado:
    eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5;
    ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4;
    distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3;
    buono, ovvero voto di 7/10: punti 2;
    sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1;
    b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio:
    1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile
    con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12;
    2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio
    di cui al precedente punto 1) ) e con i successivi punti 3), 4), 5) e
    6): punti 10;
    3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
    punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti
    0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8;
    4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quinquennale) conseguito presso Istituto tecnico, settore
    tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione
    costruzione del mezzo ad indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto
    tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica
    articolazione conduzione del mezzo indirizzo capitani o macchinisti,
    non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e
    con i punti 5) e 6): punti 1,5;
    5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado
    (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo
    architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti
    punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4;
    6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di
    qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai
    precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3;
    c) patente di guida civile:
    1) categorie B: punti 1,
    2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il
    punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5;
    Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di
    merito;
    d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a
    qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze armate: punti 1,5;
    e) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del
    codice della navigazione: punti 1.
    Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e
    palombari sara', inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo:
    f) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o
    internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido) ),
    indipendentemente dal livello posseduto: punti 1;
    g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in
    tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi
    africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di
    conoscenza deve essere correlata al "Common european framework of
    reference for languages - CEFR" (Council of europe level e Quadro
    comune europeo di riferimento - QCER) e, in caso di piu'
    certificazioni conseguite nel tempo, verra' considerato solo il
    livello piu' alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello
    C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per
    il livello B1, punti 1 per il livello A2).
    Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente
    aeromobili saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli:
    h) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di
    secondo grado di durata quinquennale valido per l'iscrizione
    all'universita' conseguito presso:
    1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti
    indirizzi, punti 1:
    elettronica ed elettrotecnica;
    informatica e telecomunicazioni;
    2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo
    trasporti e logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5,
    non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b),
    numero 4):
    costruzione mezzo, opzione costruzioni aeronautiche o
    costruzioni navali;
    conduzione mezzo;
    i) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti
    3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata
    al "Common european framework of reference for languages - CEFR"
    (Council of europe level e Quadro comune europeo di riferimento -
    QCER) e, in caso di piu' certificazioni conseguite nel tempo, verra'
    considerato solo il livello piu' alto conseguito. Sono assegnabili
    punti 3 per il livello C2, punti 2,5 per il livello C1, punti 2 per
    il livello B2, punti 1,5 per il livello B1, punti 1 per il livello
    A2).
    2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi
    validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in
    corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la
    presentazione delle domande.
    L'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine
    (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei
    titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla
    documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da
    pubbliche amministrazioni, cosi' come precisato nell'art. 4, comma 4
    del bando di reclutamento - comportera' la mancata valutazione dei
    relativi titoli.
    3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati
    in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto
    del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive
    modificazioni.
    4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al
    candidato piu' giovane d'eta'.
    5. Per i candidati per il settore d'impiego delle Forze speciali
    e Componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di
    efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell'idoneita'
    psico-fisica specifica, che proseguiranno l'iter concorsuale nel
    settore d'impiego "CEMM navale e CP", saranno collocati nella
    relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale
    settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al
    comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore
    d'impiego Forze speciali e Componenti specialistiche richieste.

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    COMMISSIONI

    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
    di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti
    commissioni:
    a) commissione valutatrice;
    b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate
    rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e il
    Centro di selezione della marina militare di Ancona;
    c) due commissioni per gli accertamenti attitudinali, di cui
    una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e una
    insediata presso il Centro di selezione della marina militare di
    Ancona;
    d) commissione per le prove di efficienza fisica;
    e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori dei
    settori d'impiego "CEMM navale e CP" e "Componente aeromobili" tra
    CEMM e CP e per l'attribuzione delle relative
    categorie/specialita'/abilitazioni.
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara'
    composta da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
    presidente;
    b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
    membri;
    c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe
    ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente
    alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto.
    3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera b),
    insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
    e presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona,
    saranno composte ciascuna da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello,
    appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente;
    b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
    appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri;
    c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
    segretario senza diritto di voto.
    Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di ufficiali
    medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti
    esterni.
    4. Le due commissioni di cui al precedente comma 1, lettera c),
    di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto e
    una presso il Centro di selezione della marina militare di Ancona,
    saranno composte ciascuna da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
    presidente;
    b) due ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina
    militare, membri;
    c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
    segretario senza diritto di voto.
    Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di personale
    specializzato in selezione attitudinale della Marina militare.
    5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d),
    insediata presso il Centro di selezione della marina militare di
    Ancona, sara' composta da:
    a) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente;
    b) due ufficiali della Marina militare, membri;
    c) un sottufficiale del ruolo marescialli della Marina
    militare, segretario senza diritto di voto.
    Detta commissione si potra' avvalere del supporto di personale
    del settore ginnico/sportivo messo a disposizione dal Centro di
    selezione della marina militare di Ancona ovvero di ufficiali e/o
    sottufficiali della Marina militare esperti del settore d'impiego
    richiesto.
    6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e) sara'
    composta da:
    a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di fregata,
    presidente;
    b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello,
    di cui uno appartenente alle CP, membri;
    c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
    segretario senza diritto.

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