MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di ventitre' atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. (20E14625)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 99 del 22-12-2020

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di ventitre' atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. (20E14625)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 22-12-2020
  • Scadenza: 21-01-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Vista  la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121  recante  il  "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia"; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro,  previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro"; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"  e,  in  particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
"Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.
28, che dispone "Per particolari  discipline  sportive  indicate  dal
bando di concorso,  i  limiti,  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022"; 
    Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n.  23,  che  ha
disposto la proroga della sospensione dei  termini  nei  procedimenti
amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17  marzo  2020,
n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020,  n.
27; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  "Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante il "Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante il "Regolamento per la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi"
ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto l'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante "Codice dell'ordinamento militare"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzioni nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (testo A)"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  "Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro"; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,  che  ha  previsto  che  "le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare o civile e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori"; 
    Visto l'art. 6, comma 2, del  succitato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che "non e'  piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di
reclutamenti del personale delle Forze  armate  e  per  l'accesso  ai
ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
civile e del Corpo dei vigili del fuoco". 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, recante "Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica
e attitudinale di cui  devono  essere  in  possesso  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  "Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2020; 
    Attesa pertanto la necessita' di bandire  un  concorso  pubblico,
per titoli, per l'assunzione di  ventitre'  atleti  da  assegnare  ai
gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro",  da  inquadrare  nel
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di ventitre' atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di Stato
- Fiamme Oro", che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o
dalle federazioni  sportive  nazionali,  in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  elencati
all'art. 8 del presente bando. 
    3. I  ventitre'  posti  messi  a  concorso,  per  l'accesso  alla
qualifica iniziale del  suddetto  ruolo  agenti  e  assistenti  della
Polizia di Stato, sono ripartiti come segue: 
      un atleta, di sesso maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
mediano di mischia - nr.  9  -  Federazione  italiana  rugby  (codice
RU01); 
      un atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' salto in alto - Federazione italiana di atletica  leggera
(codice AL01); 
      un atleta, di sesso  femminile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' salto triplo - Federazione italiana di  atletica  leggera
(codice AL02); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina judo categoria -81  kg
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU01); 
      due atleti, di sesso maschile, disciplina judo categoria -90 kg
- Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (codice JU02); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  lotta  greco  romana,
categoria 97  kg  -  Federazione  italiana  judo  lotta  karate  arti
marziali (codice LO01) 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 200
mt. misti - 400 mt. stile  libero  -  400  mt.  misti  -  Federazione
italiana nuoto (codice NU01); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina tuffi  -  specialita'
piattaforma 10 mt. - Federazione italiana nuoto (codice TU01); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina  pugilato,  categoria
kg 48 - Federazione pugilistica italiana (codice PU01); 
      due atleti, di sesso femminile, disciplina scherma, specialita'
fioretto individuale ed a  squadre  -  Federazione  italiana  scherma
(codice SC01); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  scherma,  specialita'
fioretto individuale ed a  squadre  -  Federazione  italiana  scherma
(codice SC02); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina arrampicata  sportiva,
specialita' speed - Federazione arrampicata sportiva italiana (codice
AR01); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina arrampicata sportiva,
specialita'  boulder  -  Federazione  arrampicata  sportiva  italiana
(codice AR02); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina combinata  nordica  -
Federazione italiana sport invernali (codice SA01); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina taekwondo - categoria
53 kg - Federazione italiana taekwondo (codice TK01); 
      un atleta, di sesso maschile, disciplina  surfing,  specialita'
surf  olimpico  shortboard  -  Federazione  italiana  sci  nautico  e
wakeboard (codice SU01); 
      un atleta, di sesso femminile, disciplina  vela  -  specialita'
windsurf olimpico rs:x - Federazione italiana vela (codice VE01); 
      un atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  nuoto  di  fondo,
specialita' 2,5 km - 5 km  -  10  km  -  Federazione  italiana  nuoto
(codice NU02); 
      un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  canoa,  specialita'
canoa canadese C1 1000 mt. - voga  sinistra  -  Federazione  italiana
canoa kayak (codice CA01); 
      due  atleti,  di  sesso   maschile,   disciplina   canottaggio,
categoria "senior" - specialita' "quattro con" - Federazione italiana
canottaggio (codice CA02). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'Amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3.

Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 2 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il diciassettesimo anno di  eta'  e  non  aver
compiuto il trentacinquesimo anno di eta'; 
      d) possedere le qualita' di  condotta  previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  e,
inoltre, essere  in  possesso  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi
elencati all'art. 8 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia da accertare in conformita' alle disposizioni  contenute  nel
decreto ministeriale n. 198/2003 e all'art. 6, comma 2,  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 207/2015, in quanto compatibili ai
sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
393/2003. I requisiti di idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale
si considerano  in  possesso  dei  candidati  esclusivamente  qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'; 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1  del  presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai  limiti
di eta', a pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che  sono  stati
sottoposti a misura di  sicurezza  o  che  hanno  riportato  condanne
penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del  codice  di
procedura penale, ed anche non definitive per delitti non colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della  condotta  e   quelli   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera. 
    5. L'Amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine
di verificare la sussistenza  dei  requisiti  indispensabili  per  la
partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva". 
    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica

				Art. 3 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  utilizzando   esclusivamente   la
procedura   informatica   disponibile   sul   portale   all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    A quest'ultima procedura informatica il candidato  puo'  accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) sistema di identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della CIE (carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
      Si potra' accedere con tre modalita': 
        1. "Desktop" - si accede con pc a cui e' collegato un lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il "Software CIE"; 
        2. "Mobile" - si accede da smartphone dotato  di  interfaccia
NFC e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura  della
CIE; 
        3. "Desktop con smartphone" -  si  accede  da  pc  e  per  la
lettura della CIE, in luogo del lettore di  smart  card  contactless,
l'utente  potra'  utilizzare  il   proprio   smartphone   dotato   di
interfaccia NFC e dell'app "Cie ID". 
    2. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso deve essere presentata con le modalita'  sopra  indicate  da
uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o
in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. 
    Entro il termine  perentorio  di  trenta  giorni  decorrente  dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami"  - i  genitori  del  candidato  minorenne  devono
sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione  all'assunzione  (all.  1),
con copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo
PEC dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.it 
    3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
on-line, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il  termine
perentorio di trenta giorni, decorrente dal  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
l'attestazione  debitamente  compilata  dalla  federazione   sportiva
nazionale interessata (all. 2), controfirmata  per  presa  visione  e
conferma dagli  interessati,  sulla  quale  sono  indicati  i  titoli
sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far
valere ai fini della determinazione del punteggio  di  merito.  Nella
citata attestazione la federazione  deve,  altresi',  indicare  se  i
candidati  siano  attualmente  riconosciuti  "atleta   di   interesse
nazionale". Il mancato  invio  della  suddetta  attestazione  con  le
modalita' ed entro i termini sopraindicati  comportera'  l'esclusione
dalla procedura concorsuale. 
    4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare  la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati.

Art. 4 Compilazione della domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
 
    1. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  devono  dichiarare
nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative  al
concorso; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per  delitti
non colposi, o di non essere  imputato  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi per i quali sono sottoposti  a  misura  cautelare
personale, o  lo  sono  stati  senza  successivo  annullamento  della
misura, ovvero assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche
con  provvedimenti  non  definitivi,  nonche'  di  non  essere  stati
destinatari di misure di sicurezza. In caso contrario,  il  candidato
dovra'  precisare  la  data  di  ogni  provvedimento  e   l'autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  o  presso  la  quale   pende   il
procedimento; 
      h) di non essere stati,  per  motivi  diversi  dall'inidoneita'
psico-fisica, espulsi  o  prosciolti,  d'autorita'  o  d'ufficio,  da
precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di  polizia,
ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti  dall'impiego  in
una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro  alle  dipendenze
di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; 
      i)  il  titolo  di  studio  richiesto,  con  la  data  del  suo
conseguimento, l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e  la
votazione conseguita; 
      j) per  il  candidato  di  sesso  maschile,  la  posizione  nei
riguardi degli obblighi di leva specificando, se nato entro il  1985,
di non essere obiettore di  coscienza  ammesso  a  prestare  servizio
civile,  oppure  di  avere  rinunciato  formalmente  allo  status  di
obiettore; 
      k) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
indicati all'art. 5,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994,  nonche'  all'art.  73,   comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      l) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre; 
      m) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      n) l'eventuale possesso  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione,   attestato    di    tecnico    specialista    sportivo,
specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 8; 
      o) di inoltrare, unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,
l'attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata  dalla
federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata  per  presa
visione e conferma. 
    2. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso  il  quale  intende  inviare  e
ricevere le comunicazioni  relative  al  concorso  nonche'  qualsiasi
variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,   successiva   alla
dichiarazione di cui al precedente  comma  5,  lettera  g),  fino  al
termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del
concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',
in  formato  PDF,  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata: dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.it 
    3.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli
appositi codici di riferimento. 
    4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati  di  tecnico
specialista   sportivo,   le   abilitazioni    all'esercizio    della
professione,   le   specializzazioni   post-laurea   non   dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al  concorso  non  sono
valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito. 
    5. L'Amministrazione non e' responsabile qualora i candidati  non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito  da  loro  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito. 
    6. Tramite l'accesso al portale "concorsi  online",  sezione  "le
mie  domande",  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.

Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso

				Art. 5 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione titoli sportivi e di cultura. 
    2. La  commissione  esaminatrice  procede  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore e composta  dal  direttore  dell'ufficio  per  il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi "Polizia di Stato -
Fiamme  Oro"  del  Dipartimento  della  pubblica  sicurezza,  da   un
funzionario della Direzione centrale per le risorse  umane  e  da  un
funzionario del CONI. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento.

Art. 7 Convocazione all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

				Art. 7 
 
 
Convocazione  all'accertamento  dell'idoneita'  fisica,  psichica  ed
                            attitudinale 
 
 
    1.   I   candidati   sono   convocati   per   essere   sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed  attitudinale  in
base al  calendario  che  sara'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it il  25  gennaio  2021.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei  candidati
interessati. 
    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  In  tale
occasione, gli stessi possono presentare  eventuali  integrazioni  di
titoli sportivi, attestate  dalle  federazioni  sportive  competenti,
conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso  tra  la  presentazione
della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 
    3. Gli stessi candidati devono altresi'  presentare  la  seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (all. 3), sottoscritto dal medico di  fiducia  di  cui
all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,
con particolare  riferimento  alle  infermita'  pregresse  o  attuali
indicate nel decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198. Il candidato puo' produrre accertamenti  clinici  o  strumentali
inerenti alle  pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della
valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12. - uno tra i seguenti test: TINE test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    4. I concorrenti  sono  sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una commissione composta  da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,
con qualifica di medico principale. Le funzioni di  segretario  della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente
ai  ruoli  dell'Amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    5. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    6. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti  accertamenti  dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale sono  ammesse,  d'ufficio,  a  sostenerli
nell'ambito della prima sessione concorsuale  utile  successiva  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento,  anche,  per  una
sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento  di  rinvio
puo' essere revocato  su  istanza  di  parte  quando  tale  stato  di
temporaneo  impedimento  cessi  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria. 
    7.  I  candidati  risultati  idonei  ai   suddetti   accertamenti
psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da  parte
di una commissione di selettori  composta  da  un  funzionario  della
Polizia  di  Stato,  appartenente  al  ruolo  degli  psicologi,   con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a  commissario  capo  tecnico  del  ruolo  psicologi  della
carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte
da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici
della  Polizia   di   Stato   o   da   un   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    8. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    9. I giudizi delle commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita'  del  candidato.  Si
applicano, in proposito, le disposizioni di  cui  all'art.  3,  comma
7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
    10. I candidati che non si presentano nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti  saranno  esclusi  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  direttore  generale
della pubblica sicurezza.

Art. 8 Titoli valutabili

				Art. 8 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle federazioni sportive  nazionali
ed  acquisiti  negli  ultimi  dodici  mesi  precedenti  la  data   di
pubblicazione del presente bando, termine  al  quale  vanno  aggiunti
ottantatre' giorni in relazione alla sospensione dei termini  di  cui
all'art. 37, decreto-legge n. 23/2020 e all'art.  103,  decreto-legge
n. 18/2020. Tali titoli sportivi devono  corrispondere  a  quelli  di
seguito elencati: 
      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
      c) vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20; 
      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15; 
      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12; 
      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
      j) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
      k) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
      l) partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  "TOP
12"  (gia'  "Eccellenza")   o   oltre   ventiquattro   presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10; 
      m) partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La suddetta commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 
      a) 1. diploma di laurea: punti 2; 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed  alla  lettera  b)
non sono cumulabili tra loro. 
    3. La valutazione dei  titoli  di  cui  ai  commi  precedenti  e'
limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  8  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 9 Produzione dei titoli di preferenza

				Art. 9 
 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, dovranno  far
pervenire  all'ufficio  attivita'  concorsuali,  entro   il   termine
perentorio di venti giorni dal superamento dei previsti  accertamenti
psico-fisici  ed  attitudinali,  la  documentazione   attestante   il
possesso  di  quei  titoli  compatibili,  oppure   la   dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000,
come da facsimile (all. 4), a pena del mancato riconoscimento di quei
titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicata  al
comma   1   deve   essere    trasmessa    via    PEC    all'indirizzo
dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.it con copia  fronte/retro  di
un valido documento d'identita', in formato PDF.

Art. 10 Graduatorie

				Art. 10 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base  del
punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.

Art. 11 Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori

				Art. 11 
 
 
          Pubblicazione graduatorie - nomina dei vincitori 
 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale  della
pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di  merito  relative
alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi
complessivi attribuiti  ai  candidati  in  sede  di  valutazione  dei
titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale  dei
vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale  del  Personale  del  Ministero  dell'Interno  e  di   tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami". Gli stessi provvedimenti sono  consultabili  anche  sul  sito
istituzionale www.poliziadistato.it 
    2. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella
sede e nel termine loro assegnato per  la  frequenza  del  prescritto
corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

				Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
presso  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza -  Direzione  centrale  per  le  risorse  umane  -  ufficio
attivita'  concorsuali,  per  le  comprovate  ragioni   di   pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza, Direzione centrale per  le  risorse  umane,
con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5.

Art. 13 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

				Art. 13 
 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333b.23ffoo2020.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti
alla  procedura  concorsuale   od   ai   lavori   della   commissione
esaminatrice; 
      dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it      per
istanze attinenti ai lavori della commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici; 
      dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it  per  istanze
attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali.

Art. 14 Provvedimenti di autotutela

				Art. 14 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 15 Avvertenze finali

				Art. 15 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed  esami"  -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso sono  pubblicati  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010 ,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
 
      Roma, 21 dicembre 2020 
 
                                               Il Capo della Polizia  
                                                direttore generale    
                                             della pubblica sicurezza 
                                                     Gabrielli

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