MINISTERO DELLA DIFESA Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - anno 2021. (20E13984)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 96 del 11-12-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare Marittimo - anno 2021. (20E13984)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
  • Data: 11-12-2020
  • Scadenza: 10-01-2021

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante "Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi" e successive modifiche; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  recante  "Testo  unico  sulle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  Atenei  e  i  decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  16  marzo  2007,
concernenti le determinazioni delle classi  di  laurea  magistrale  e
delle classi delle lauree universitarie; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare",   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
direzione generale per il personale militare; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco", a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante  "modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici",
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante "Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate", che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020)"; 
    Vista la lettera dello Stato maggiore della difesa  n.  M_D  SSMD
0089575 del 19 giugno 2020, concernente  i  reclutamenti  autorizzati
per l'anno 2021; 
    Viste le lettere dello Stato maggiore della marina n.  M_D  MSTAT
0041639 del 17 giugno 2020 e M_D MSTAT 0075323 del 27  ottobre  2020,
contenenti  rispettivamente  gli  elementi  di   programmazione   del
presente bando e il parere di coordinamento dello stesso; 
    Visto il  decreto  ministeriale  18  ottobre  218,  in  corso  di
registrazione presso  la  Corte  dei  conti,  recante,  fra  l'altro,
disposizioni  per  il  reclutamento  degli  ufficiali   in   servizio
permanente  dell'Esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il comma 4-bis dell'art. 643  del  decreto  legislativo  15
marzo  2010,  n.  66,  recante  "Codice  dell'ordinamento  militare",
introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n.  91,  il  quale
stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del  personale  delle
Forze  armate,  i  termini  di  validita'  delle  graduatorie  finali
approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma
non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini  previsti
dal Codice stesso; 
    Ravvisata la necessita'  di  indire  per  il  2021,  al  fine  di
soddisfare specifiche esigenze della  Marina  militare,  un  concorso
straordinario, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi  tre
Guardiamarina in servizio permanente nel  ruolo  speciale  del  Corpo
Sanitario Militare Marittimo; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
"Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132."; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020  recante   "Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19", convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 25 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19",   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il reclutamento di tre Guardiamarina in servizio permanente nel ruolo
speciale del Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  con  la  seguente
ripartizione: 
      a) due per  laureati  in  medicina  veterinaria  per  il  Corpo
Sanitario Militare Marittimo; 
      b) uno per  laureati  in  psicologia  per  il  Corpo  Sanitario
Militare Marittimo. 
    2. Ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66, dei tre posti di cui al precedente comma 1, uno  e'  riservato
al  coniuge  e  ai  figli  superstiti  ovvero  ai  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'Amministrazione della  difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per gli  interessati,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso  la  stessa
Amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5.  La  predetta  direzione  generale  si  riserva  altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' dato avviso  pubblicato  nel  portale  dei
concorsi on-line di cui al successivo art.  3  e  nei  siti  internet
www.difesa.it e www.marina.difesa.it , definendone le  modalita'.  Il
citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti
gli interessati.

Art. 2 Requisiti di partecipazione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art.  1  possono  partecipare
concorrenti di entrambi i  sessi,  che  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4,
comma 1: 
      a) siano cittadini italiani; 
      b) non abbiano superato: il giorno di compimento del  35°  anno
di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle  vigenti
disposizioni di legge  per  l'ammissione  ai  pubblici  impieghi  non
trovano applicazione; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) siano in possesso dei seguenti titoli di studio: 
        - per i posti di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a): laurea magistrale in medicina veterinaria (L.M. 42) e diploma  di
abilitazione all'esercizio della professione di veterinario di cui al
decreto Ministeriale del 9 settembre 1957. 
        - per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b):  laurea  magistrale  in  psicologia  (L.M.  51)  e   diploma   di
abilitazione all'esercizio della professione di psicologo; 
      Saranno ritenuti validi anche i diplomi di  laurea  (DL)  o  le
lauree  specialistiche   (LS)   conseguiti   secondo   i   precedenti
ordinamenti, equiparati, ai sensi  dei  decreti  interministeriali  9
luglio 2009 e successive  modifiche  e  integrazioni,  alle  predette
classi di lauree, ai fini della partecipazione ai concorsi  pubblici.
Saranno inoltre ritenuti validi i titoli accademici italiani che, per
la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, sono
dichiarati  equipollenti  a  quelli  richiesti.   Allo   scopo,   gli
interessati avranno cura di allegare alla domanda  di  partecipazione
la relativa attestazione di equipollenza.  Per  i  titoli  di  studio
conseguiti  all'estero  e'   richiesta   idonea   certificazione   di
equipollenza o di equivalenza rilasciata dalle  competenti  autorita'
ai sensi della normativa vigente Il candidato che non sia  ancora  in
possesso del  provvedimento  di  equipollenza  o  equivalenza  dovra'
dichiarare nella domanda di  partecipazione  di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      e) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  Pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      f) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  a  meno
che, decorsi  almeno  cinque  anni  dalla  data  in  cui  sono  stati
collocati in congedo secondo le norme previste  per  il  servizio  di
leva,  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di
rinuncia allo status  di  obiettore  di  coscienza  presso  l'ufficio
nazionale per il  servizio  civile  (solo  se  concorrenti  di  sesso
maschile); 
      g) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria  che  intervenga
fino al  conseguimento  della  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio
permanente deve essere segnalata con immediatezza  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5, comma 3; 
      h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al  possesso  della  idoneita'
psico-fisica e attitudinale al servizio militare incondizionato quale
Ufficiale in servizio permanente  dei  ruoli  speciali  della  Marina
militare, da accertarsi con le modalita'  prescritte  dai  successivi
articoli 10,  11  e  12.  Il  riconoscimento  del  possesso  di  tale
idoneita' dovra' comunque avvenire  entro  la  data  di  approvazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 
    3. Salvo quelli previsti dal precedente comma 1 lettera b)  tutti
i requisiti di partecipazione al concorso, dovranno essere  mantenuti
sino  al  conferimento  della  nomina  a  Guardiamarina  in  servizio
permanente e per tutta la durata del corso applicativo.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa

				Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente  bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il
sito   internet   www.difesa.it,   area   "siti   di   interesse    e
approfondimenti", pagina "Concorsi e Scuole Militari", link "concorsi
on-line"     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
"https://concorsi.difesa.it". 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art.  1  e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5  le  successive
comunicazioni inviate  dalla  direzione  generale  per  il  personale
militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale.

Art. 4 Domande di partecipazione

				Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti da quello successivo alla
pubblicazione del  presente  bando  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 
    Successivamente alla scadenza del termine di presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita'  e
in ordine ai contenuti indicati nel successivo art. 5, comma 3. 
    4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione "i miei concorsi", sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, l'Amministrazione si riserva di prorogare il  relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di cui al precedente  comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2 del presente bando. 
    8. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio. 
    Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a  informare
i  Comandi  degli  Enti/Reparti  d'appartenenza,  tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione. 
    Detti candidati  dovranno  verificare  l'avvenuta  ricezione  del
suddetto  messaggio  e  l'avvenuta  acquisizione  della  copia  della
domanda di partecipazione da parte  dei  Comandi  degli  Enti/Reparti
d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove orali,  ecc.),  e  in  un'area
privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale.
I candidati ricevono notizia della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate  sia  sul
sito www.difesa.it , area  "siti  di  interesse  e  approfondimenti",
pagina "Concorsi e Scuole Militari", sia sul sito "concorsi  on-line"
ovvero        collegandosi        direttamente        al         sito
"https://concorsi.difesa.it", hanno valore di notifica  a  tutti  gli
effetti  e  nei  confronti  di  tutti  i  candidati.   Le   eventuali
comunicazioni di  carattere  personale  potranno  essere  inviate  ai
concorrenti  anche  con  messaggio  di   posta   elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it  ,  e   per   conoscenza   in   aggiunta
all'indirizzo  r1d1s2@persomil.difesa.it  .  Non  saranno  prese   in
considerazione  le  comunicazioni   pervenute   al   solo   indirizzo
r1d1s2@persomil.difesa.it  .  Non   saranno,   altresi',   prese   in
considerazione  variazioni  riguardanti   l'omessa   o   l'incompleta
indicazione di titoli  di  merito  e/o  di  preferenza  previsti  dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 4, comma 1. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  o  JPEG  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice "RS_MM_STR_2021_2S".

Art. 6 Svolgimento del concorso

				Art. 6 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) due prove scritte (una di cultura generale e una di  cultura
tecnico-scientifica); 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) prova orale; 
    Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti  dovranno  esibire
la carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento,  provvisto
di  fotografia  e  in  corso  di   validita',   rilasciato   da   una
Amministrazione dello Stato. 
    2. L'Amministrazione  della  difesa  non  risponde  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui
al comma 1 del presente articolo.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a)  la  commissione  esaminatrice  per  le  prove  scritte,  la
valutazione dei titoli, le prove orali  e  per  la  formazione  delle
graduatorie di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  Vascello,
presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali in servizio di grado  non  inferiore  a
Capitano di Corvetta, di cui  almeno  uno  appartenente  allo  stesso
Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri; 
      c) uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie
oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti, che avranno diritto
di voto solo per le materie di pertinenza; 
      d) un Ufficiale inferiore  o  un  Sottufficiale  di  grado  non
inferiore  a  Primo  Maresciallo  della  Marina  militare  ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale, con profilo non inferiore  a  "Funzionario  di
amministrazione", segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico del Corpo Sanitario  Militare  Marittimo
di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; 
      b) due o piu' Ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente
di Vascello del Corpo Sanitario Militare Marittimo, membri; 
      c) un Ufficiale  inferiore  o  un  Sottufficiale  della  Marina
Militare appartenente al  ruolo  dei  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  Ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore  a  Capitano
di Fregata, presidente; 
      b) due Ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale o con qualifica  di  "perito  in  materia  di  selezione
attitudinale", di grado inferiore a quello del presidente, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore ovvero un Sottufficiale della  Marina
militare appartenente al  ruolo  dei  Marescialli,  segretario  senza
diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   Ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare.

Art. 8 Prove scritte

				Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale; 
      b) una prova scritta di cultura  tecnico-scientifica,  entrambe
della durata massima di sei ore. 
    I relativi programmi d'esame sono riportati  nell'allegato  A  al
presente bando. 
    Dette prove scritte avranno luogo presso  l'Accademia  Navale  di
Livorno - viale Italia n. 72, nei giorni  presumibilmente  a  partire
dal mese di gennaio 2021. 
    Eventuali modifiche della sede e l'effettiva data di  svolgimento
delle prove scritte saranno rese note mediante avviso  nella  sezione
comunicazioni del portale dei concorsi e avranno valore di notifica a
tutti gli effetti nei confronti di tutti i candidati. 
    I concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi presso la suddetta sede, entro  le
07.30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato  e
potendo   esibire,   all'occorrenza,   il   messaggio   di   avvenuta
acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli  estremi
di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le  modalita'
di cui all'art. 4, comma 3 del presente decreto. 
    Essi dovranno portare una penna a sfera a  inchiostro  indelebile
blu o nero. L'occorrente per l'espletamento della  prova  sara'  loro
fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio  di  ciascuna  prova
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. 
    Per quanto concerne  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
scritte saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12,  13,
14 e 15, comma 1, del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    2. Fermi restando i limiti numerici di cui al successivo comma 3,
ciascuna prova scritta si intendera'  superata  dai  concorrenti  che
abbiano riportato una votazione non inferiore  a  18/30.  Sulla  base
della media dei  punteggi  conseguiti  dai  concorrenti  nelle  prove
scritte, la commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera
a) provvedera' a formare due distinte  graduatorie  provvisorie  (una
per ciascun profilo professionale richiesto all'art. 1) al solo  fine
di  individuare  i  concorrenti  da   ammettere   agli   accertamenti
successivi. 
    3. Saranno ammessi  agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
successivo art. 10, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie  di
cui al precedente comma 2: 
      - i primi dodici concorrenti per i posti  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a); 
      - i primi otto concorrenti per il  posto  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera b). 
    Saranno inoltre ammessi i  concorrenti  che  hanno  riportato  lo
stesso punteggio dell'ultimo candidato ammesso. 
    4. L'esito delle prove scritte, il calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
di cui al successivo art. 10, del presente decreto saranno resi  noti
a partire presumibilmente dalla seconda meta' del  mese  di  febbraio
2021,  con  avviso  inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nei siti www.marina.difesa.it e www.difesa.it ,  e  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i  concorrenti.
Sara' anche possibile chiedere informazioni al  riguardo  allo  Stato
Maggiore della Marina, ufficio relazioni con  il  pubblico,  Piazzale
Marina  n.   4,   00196   Roma,   telefono   0636804442/3084   (mail:
urp.marina.difesa.it) o Ministero della difesa -  direzione  generale
per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico  numero
06517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it).

Art. 9 Valutazione dei titoli di merito

				Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma  1,  lettera  a)  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alle prove scritte. A tal  fine  la  commissione,
dopo aver corretto in  forma  anonima  gli  elaborati,  procedera'  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera'  i  titoli  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    Qualora sul modello  di  domanda  on-line  l'area  relativa  alla
descrizione  dei  titoli   di   merito   posseduti   fosse   ritenuta
insufficiente per  elencare  gli  stessi  in  maniera  dettagliata  e
completa,  i  concorrenti  potranno  allegare  alla   domanda   delle
dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  con  le
modalita' indicate nel comma 2 dell'art. 4 del presente decreto. 
    2.  La  commissione  esaminatrice  provvedera'  ad  attribuire  a
ciascun concorrente fino a un massimo di  10/30,  secondo  quanto  di
seguito riportato: 
    a) per attivita' professionale  documentata  svolta  presso  enti
pubblici o privati per ogni periodo di sei mesi: 0,5/30 punti per  un
massimo di punti 2/30; 
      b) per attivita' svolta senza demerito nell'ambito delle  Forze
armate, Forze di polizia o Corpi armati dello Stato  per  un  periodo
minimo di un anno: punti 2/30; 
      c) per i seguenti titoli accademici posseduti  in  aggiunta  al
titolo di studio richiesto per  la  partecipazione  al  concorso:  un
massimo di punti sei cosi' ripartiti: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) diploma
di specializzazione (DS): punti 2/30; 
        2) altra  laurea  specialistica/magistrale  posseduta:  punti
2/30; 
        3) dottorato di ricerca (DR): punti 2/30; master di 1°  (MU1)
o 2° livello (MU2): punti 1/30."

Art. 10 Accertamenti psico-fisici

				Art. 10 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 8,  comma  3,  saranno
sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il centro di selezione
della  Marina  militare  di  Ancona,  via  delle  Palombare   n.   3,
indicativamente nel mese di aprile 2021 (durata presunta due giorni).
La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata
con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. 
    Essi dovranno presentarsi alle 7,00  del  giorno  indicato  nella
predetta convocazione, muniti di valido documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia,  rilasciato  da  una  Amministrazione  dello
Stato. 
    2. I concorrenti convocati  per  gli  accertamenti  previsti  dal
presente articolo, all'atto della  presentazione,  dovranno  esibire,
pena l'esclusione dal concorso: 
      a) se ne siano gia' in possesso, esame radiografico del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  effettuato  in  data  non
anteriore ai sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti
psico-fisici (solo  se  esiste  dubbio  diagnostico  da  parte  della
commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato  presso  il
Centro di selezione); 
      b) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  B,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti  lo  stato  di   buona   salute,   l'assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi  intolleranze  e  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi da quella di presentazione; 
      c) referto  originale  degli  esami  sottoelencati,  effettuati
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con il Servizio sanitario nazionale in data non anteriore
ai sei mesi precedenti la data  di  presentazione  agli  accertamenti
psico-fisici ad eccezione di quelli riguardanti il gruppo sanguigno e
il dosaggio quantitativo del G6PD,  che  non  presentano  termini  di
scadenza, e a meno di diversa indicazione: 
        - emocromo completo con formula leucocitaria; 
        - VES; 
        - glicemia; 
        - azotemia; 
        - creatininemia; 
        - trigliceridemia; 
        - colesterolemia totale e frazionata; 
        - bilirubinemia diretta e indiretta; 
        - gamma GT; 
        - transaminasemia (GOT e GPT); 
        - markers virali: anti HAV (IgM ed  IgG),  HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
        - attestazione del gruppo sanguigno; 
        - ricerca anticorpi per HIV; 
        - ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto, di
analisi di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo  del
glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), rilasciato  da  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale. 
      d) referto dell'analisi completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento, effettuata presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche
militari o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale,
in data non anteriore ad un mese rispetto alla data di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Sara' altresi' ritenuta valida, in alternativa, copia del referto
relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di  cui
sopra, in occasione di un precedente concorso  presso  una  struttura
sanitaria militare. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. La mancata  presentazione  anche  di
uno  solo  dei  documenti  chiesti  determinera'   l'esclusione   del
concorrente dagli accertamenti sanitari, con  l'eccezione  dell'esame
radiografico e dei referti di analisi di laboratorio  concernenti  il
gruppo sanguigno e l'analisi completa delle urine. 
    3. In aggiunta ai sopracitati certificati, i concorrenti di sesso
femminile dovranno presentare: 
      a)  ecografia  pelvica  con  relativo  referto  in   originale,
eseguita, in data non anteriore ai sei  mesi  precedenti  la  visita,
presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o  private
accreditate con  il  Servizio  sanitario  nazionale.  Sara'  altresi'
ritenuta valida, in alternativa, copia del referto relativo all'esame
effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in  occasione
di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. 
      La mancata presentazione del suddetto  certificato  comportera'
l'esclusione dei concorrenti di sesso  femminile  dagli  accertamenti
psico-fisici; 
      b) referto di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o
urine - eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la
visita, presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. 
    I concorrenti di sesso femminile che non esibiranno tale  referto
saranno  sottoposti,  al  solo  fine  della  effettuazione  in  piena
sicurezza degli esami previsti al successivo  comma  4,  al  test  di
gravidanza che escluda la sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato
stato di gravidanza impedira' alla concorrente di  essere  sottoposta
alle prove e determinera' l'effetto indicato al successivo  comma  4,
lettera b). 
    4. La suddetta commissione, di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera b): 
      a) acquisira' i documenti indicati nei precedenti commi 2  e  3
del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti
psico-fisici, verificandone la validita'; 
      b) in caso di accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui alle successive lettere c)  e
d) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.
580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, le candidate il cui stato di gravidanza e' stato  accertato
anche con le modalita' previste dal presente  articolo,  non  possono
essere sottoposte agli  accertamenti  psicofisici  e,  ai  sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
      c) sottoporra'  il  candidato  a  una  visita  medica  generale
preliminare,  propedeutica  ai  successivi  accertamenti,   volta   a
valutare eventuali elementi motivo di inidoneita' ai sensi di  quanto
previsto dal successivo comma 6;  gli  interessati  inoltre  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico,  nonche'  un'ulteriore
dichiarazione di consenso  informato  all'esecuzione  del  protocollo
vaccinale, in conformita' a quanto  riportato  nell'allegato  E,  che
costituisce parte integrante al presente decreto; 
      d) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli  per
cui ricorra  il  caso  di  cui  alle  precedenti  lettere  b)  e  d),
l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e  di
laboratorio: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3) visita odontoiatrica; 
        4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
        5) visita psichiatrica; 
        6) valutazione dell'apparato locomotore; 
        7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   anfetamine,
metanfetamine, MDMA, cannabinoidi, metadone, barbiturici, oppiacei  e
cocaina,  benzodiazepine.   In   caso   di   positivita',   disporra'
l'effettuazione  sul  medesimo  campione   del   test   di   conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
        8) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        9)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso  l'esame  radiografico),
ritenuta  utile  per  consentire  l'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra'  sottoscrivere,  dopo  essere  stato
edotto  dei  benefici  e  dei   rischi   connessi   all'effettuazione
dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme  al
modello riportato nell'allegato C. 
    5. Sulla scorta dei vigenti "Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita'  al  servizio  militare"  ed
"Elenco delle imperfezioni  ed  infermita'  che  sono  causa  di  non
idoneita' ai servizi di navigazione aerea" di  cui,  rispettivamente,
agli art. 582 e 586 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata  con
decreto Ministeriale 4 giugno 2014, la suddetta commissione di cui al
precedente art. 7, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) apparato visivo: visus corretto non  inferiore  a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per  la  componente
cilindrica  negli  astigmatismi   composti,   le   3   diottrie   per
l'astigmatismo misto o  per  l'anisometropia  sferica  e  astigmatica
purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. 
      Senso cromatico normale alle matassine colorate. L'accertamento
dello  stato  refrattivo,  ove  occorra,  puo'  essere  eseguito  con
l'autorefrattometro,   o   in   cicloplegia,   o   con   il    metodo
dell'annebbiamento; 
      b) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con  P.P.T.  compresa
entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati  sulle  frequenze  da
6000 a  8000  Hz  saranno  valutati  secondo  quanto  previsto  dalla
predetta direttiva tecnica emanata con decreto Ministeriale 4  giugno
2014; 
      c) parametri fisici correlati alla composizione corporea,  alla
forza muscolare e alla massa metabolicamente  attiva  rientranti  nei
valori limite di cui all'art. 587 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art.  4,  comma
1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre
2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste  dalla
direttiva tecnica dello Stato Maggiore  della  difesa  -  Ispettorato
Generale  della  sanita'  militare  -  edizione  2016,  citata  nelle
premesse. I predetti parametri  fisici  correlati  alla  composizione
corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolicamente  attiva
non sono accertati nei confronti del personale militare  in  servizio
in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare,  come
previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'Ordinamento Militare,
cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 94. 
    6. La commissione, al termine  degli  accertamenti  psico-fisici,
provvedera' a definire per ciascun  concorrente,  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa  e  dalle  direttive  vigenti,  il  profilo
sanitario che terra' conto  delle  caratteristiche  somato-funzionali
nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. 
    Saranno giudicati: 
      a) idonei, i concorrenti con profilo di fascia A:  in  possesso
dei requisiti sopraccitati  cui  sia  stato  attribuito  il  seguente
profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione  CO  2;  apparato
cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV
2  (indipendentemente  dal   coefficiente   assegnato,   la   carenza
accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo
di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge  109/2010  richiamata
in premessa), fermo restando che i concorrenti  riconosciuti  affetti
dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione, di cui  all'Allegato
D;  apparato   osteo-artro-muscolare   superiore   LS   2;   apparato
osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e  per
l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente
indicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio del  G6PD,  che  comunque  dovra'
essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento  qualora
vincitori,   ai   fini   della   definizione   della   caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  limitatamente  alla  carenza  del  predetto
enzima,  al  coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la   dicitura
"deficit di G6PD non definito". 
      b) inidonei, i concorrenti che denotino: 
        1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
        2)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali  e'  prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario (a  eccezione
della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione  del
coefficiente 3 o 4 sia determinata da  carenza,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD) dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
        3) abuso sistematico di alcool; 
        4)  uso  anche  saltuario   od   occasionale,   di   sostanze
stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico; 
        5) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso; 
        6)  tutte   le   malattie   dell'occhio   e   degli   annessi
manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta  prognosi;  la
presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo  oculare  che
possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria  o
quelle collaterali; gli strabismi  manifesti  anche  alternanti;  gli
esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di  laserterapia  correttiva
in presenza di alterazioni della corioretina o  di  evidenti  lesioni
corneali; 
        7) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non  chiaramente  e
prontamente intellegibile; 
        8) tatuaggi che per la loro sede o natura, siano deturpanti o
lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del
militare o siano possibile indice di personalita' abnorme che  verra'
valutata  nel  corso  della  prevista  visita  psichiatrica   e   con
appropriati test psicodiagnostici); 
        9) tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate
dai precedenti alinea, comunque incompatibili con  la  frequenza  del
corso e  con  il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente del ruolo speciale della Marina militare. 
      c) La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli,  per  presa
visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
        1) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale  della  Marina  Militare",  con  indicazione   del   profilo
sanitario; 
        2) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo
speciale della Marina  Militare",  con  indicazione  della  causa  di
inidoneita'. 
    I concorrenti  che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore  valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno
ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale.  I
concorrenti che  non  avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei
e esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta  stante
agli interessati. 
    7. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni.

Art. 11 Accertamenti attitudinali

				Art. 11 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Contestualmente agli  accertamenti  psico-fisici,  di  cui  al
precedente art. 10, i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera  c),  agli
accertamenti attitudinali, consistenti nello svolgimento di una serie
di prove (test,  questionari,  intervista  attitudinale  individuale)
volte a valutare oggettivamente il possesso dei  requisiti  necessari
per un positivo inserimento nella  Forza  armata  e  nello  specifico
ruolo.  Tale  valutazione  si  articola   in   specifici   indicatori
attitudinali per le seguenti aree di indagine: 
      a) area "stile di pensiero"; 
      b) area "emozioni e relazioni"; 
      c) area "produttivita' e competenze gestionali"; 
      d) area "motivazionale". 
    2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito  un
punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente
scala di valori: 
      a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; 
      b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; 
      c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; 
      d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 
    La commissione assegnera' il punteggio di  livello  finale  sulla
scorta  dei  punteggi  attribuiti  nella  sintesi  delle   risultanze
testologiche e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale
individuale e sara' diretta espressione degli elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio  di
idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di "inidoneita'" verra' espresso
nel caso in cui  il  concorrente  riporti  un  punteggio  di  livello
attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente
normativa tecnica. 
    4.  La  commissione,  seduta  stante,  comunichera'   a   ciascun
concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) "idoneo quale Ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
speciale  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo   della   Marina
militare"; 
      b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
speciale Corpo Sanitario Militare Marittimo della Marina militare". 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e non  comporta  attribuzione  di  punteggio  incrementale
utile ai fini della formazione delle graduatorie di merito. Pertanto,
i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.

Art. 12 Prova orale

				Art. 12 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti  psico-fisici
e attitudinali saranno ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  sugli
argomenti  previsti  dal  programma  riportato  nell'allegato  A   al
presente decreto. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia Navale di
Livorno - Viale Italia n. 72,  indicativamente  nel  mese  di  giugno
2021. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima  dello
svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1
del presente bando contenente il  punteggio  conseguito  nelle  prove
scritte e nella valutazione dei titoli. 
    2. I concorrenti che  non  si  presentano  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 
    3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
ottenuto una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione
della graduatoria di merito di cui al successivo art. 13.

Art. 13 Graduatoria di merito

				Art. 13 
 
 
                        Graduatoria di merito 
 
 
    1. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
ripartizione dei posti a concorso di  cui  all'art.  1  del  presente
decreto,  sara'  formata  dalla  commissione  esaminatrice,   secondo
l'ordine del punteggio conseguito  da  ciascun  concorrente  ottenuto
sommando: 
      a) la media dei punti riportati nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito. 
    2. A  parita'  di  merito,  nel  decreto  di  approvazione  della
graduatoria si terra' conto dei titoli di preferenza, di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
dall'art. 73, comma 14 del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,   che   i
concorrenti abbiano dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di  titoli  di  preferenza  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane di eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    3. I  posti  eventualmente  non  ricoperti  in  uno  dei  profili
professionali per insufficienza di candidati idonei  potranno  essere
devoluti ai concorrenti idonei negli altri  profili  professionali  a
concorso, secondo l'ordine della graduatoria  di  merito,  ovvero  ai
concorsi per ufficiali dei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina
militare, di cui all'art. 655 del decreto legislativo n. 66/2010. 
    4. Fatto salvo quanto disposto nel precedente comma 3,  nel  caso
di rinunce di concorrenti vincitori collocati  in  graduatorie  nelle
quali non siano presenti ulteriori idonei, la direzione  generale  si
riserva, altresi', la  possibilita'  di  devolvere  i  posti  rimasti
scoperti ad altro concorso dei ruoli speciali  o  dei  ruoli  normali
della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 
    5.  La  graduatoria  approvata  con  decreto  dirigenziale  sara'
pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione
sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Inoltre, sara' pubblicata nel sito www.difesa.it e  nel  portale  dei
concorsi on-line.

Art. 14 Nomina

				Art. 14 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I  vincitori  del  concorso,  acquisito  l'atto  autorizzativo
eventualmente prescritto, saranno nominati Guardiamarina in  servizio
permanente del ruolo speciale del Corpo Sanitario Militare  Marittimo
con anzianita' assoluta nel grado stabilita nel decreto di nomina che
sara' immediatamente esecutivo. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  dei   requisiti   di
partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 
    3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 2- saranno invitati  ad
assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento
del corso applicativo di cui al successivo comma. 
    4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo  della
durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole  della  Marina
militare.  All'atto  della  presentazione  al  corso  gli   Ufficiali
dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data  di
inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del
superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere  detta
ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre gli stessi dovranno
presentare, pena revoca  della  nomina,  copia  della  documentazione
comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza,
in ottemperanza a quanto  disposto  dall'art.  4  della  legge  n.  3
dell'11 gennaio 2018. Detti Ufficiali saranno sottoposti a visita  di
incorporamento volta  ad  accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'
psicofisica prevista per il reclutamento e, in  tale  sede,  dovranno
presentare  nelle  modalita'  previste  dall'art.  10,  se  non  gia'
prodotto all'atto degli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  gia'
citato art. 10, referto di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio del G6PD. I vincitori di concorso  saranno  sottoposti,  ove
necessario,  al  completamento  del  profilo  vaccinale  secondo   le
modalita' definite nella Direttiva tecnica in materia  di  protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare, allegato al decreto Interministeriale  16  maggio  2018.  A
tale fine dovranno presentare all'atto dell'incorporamento: 
      - il certificato attestante  l'esecuzione  del  ciclo  completo
delle vaccinazioni previste per la propria fascia  d'eta',  ai  sensi
della  del  decreto-legge  7  giugno  2017,  n.  73,  convertito  con
modificazioni dalla legge 31 luglio  2017,  n.  119,  nonche'  quelle
eventualmente effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse; 
      - in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazione  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  direzione  generale
della Sanita' militare, recante  "Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi". 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel  caso  in  cui
alcuni dei posti a concorso  risulteranno  scoperti  per  rinuncia  o
decadenza di  vincitori,  la  direzione  generale  per  il  personale
militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro  1/12  della
durata del corso stesso, di  altrettanti  candidati  idonei,  secondo
l'ordine della graduatoria di cui al precedente art. 14. 
    5. Il concorrente di sesso femminile  nominato  Guardiamarina  in
servizio permanente  del  Corpo  Sanitario  Militare  Marittimo  che,
trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.  1494  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  non  possa  frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    Per  gli  Ufficiali  che   supereranno   il   corso   applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine  corso.  Allo  stesso  modo,  al
superamento del corso applicativo  frequentato,  sara'  rideterminata
l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente  comma  5,
ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 
    6. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
categoria di provenienza.  Il  periodo  di  durata  del  corso  sara'
computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti  idonei  non  vincitori  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti.

Art. 15 Accertamento dei requisiti

				Art. 15 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la direzione generale per  il  personale
militare provvedera' a richiedere alle Amministrazioni  pubbliche  ed
enti competenti la conferma di quanto  dichiarato  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
eventualmente  prodotte.  Inoltre  verra'  acquisito   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera.

Art. 16 Esclusioni

				Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    La direzione generale per il personale militare puo' escludere in
ogni momento dal concorso i concorrenti  che  non  sono  ritenuti  in
possesso dei prescritti  requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi
decaduti dalla nomina a Guardiamarina in servizio permanente,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato dopo la nomina.

Art. 17 Spese di viaggio - Licenza

				Art. 17 
 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti al precedente art. 6 del presente decreto
(comprese quelle eventualmente necessarie  per  completare  la  varie
fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso
le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti,  anche
se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari  per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per  il
rientro in sede. In particolare, detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno non superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Qualora il concorrente non sostenga  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla  sua  volonta'  la  licenza
straordinaria sara'  commutata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it ; 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  ;
indirizzo posta elettronica certificata: 
        rpd@postacert.difesa.it   ,   come   reso   noto   sul   sito
istituzionale www.difesa.it ; 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo, n. 66/2010 e nel decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  Amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  Enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it ; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 1° dicembre 2020  
 
                                         Il direttore generale: Ricca

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