PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria D, in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria. (22E15518)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 94 del 29-11-2022

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  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nella categoria D, in diversi profili dei ruoli della Regione Calabria. (22E15518)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 29-11-2022
  • Scadenza: 29-12-2022

Art. 1 Posti messi a concorso

LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto,  in  particolare,  l'articolo  35   del   citato   decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  rubricato  "Reclutamento  del
personale"; 
    Visto, in  particolare,  l'articolo  35-ter  del  citato  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165  rubricato  "Piattaforma  unica  di
reclutamento per  centralizzare  le  procedure  di  assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni"; 
    Visto, altresi', l'articolo 35-quater rubricato "Procedimento per
l'assunzione del personale non dirigenziale"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 recante  il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686  concernente  "Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n.  174  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  concernente  "Regolamento  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante "Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo" e, in particolare, l'articolo 3,  comma  7,
che preferisce il candidato piu' giovane di eta' in caso  di  parita'
di punteggio a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli
e delle prove di esame; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
"Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni",  come
modificato dal decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79; 
    Visto il decreto  legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6  recante
"Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69"; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante "Codice
dell'ordinamento militare" e, in particolare, gli articoli 678 e 1014
rubricati, rispettivamente,  "Incentivi  per  il  reclutamento  degli
ufficiali ausiliari" e "Riserve di posti nel pubblico impiego"; 
    Visto l'articolo 37 del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito con modificazioni dalla legge  15  luglio  2011,  n.  111,
rubricato "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria"; 
    Visto l'articolo 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, rubricato "Ufficio per il processo"; 
    Visto l'articolo 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,
n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
rubricato "Formazione presso gli uffici giudiziari"; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  30  ottobre  2013,   n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto-legge 22  marzo  2021,  n.  41,  convertito  con
modificazioni dalla legge 21 maggio  2021,  n.  69,  recante  "Misure
urgenti  in  materia  di  sostegno  alle  imprese  e  agli  operatori
economici,  di  lavoro,  salute  e  servizi  territoriali,   connesse
all'emergenza  da  COVID-19",  e,  in  particolare,   l'articolo   18
rubricato "Proroga degli incarichi  di  collaborazione  conferiti  da
ANPAL Servizi S.p.a"; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visto, in particolare, l'articolo 3 della citata legge 19  giugno
2019, n. 56 rubricato "Misure per accelerare le assunzioni  mirate  e
il ricambio generazionale nella pubblica amministrazione"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  recante  "Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19", convertito con modificazioni dalla legge 7 luglio 2020, n.
77; 
    Visto il decreto-legge 30 aprile  2022,  n.  36,  convertito  con
modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante "Misure  per
l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza  in  materia
di pubblica amministrazione e universita' e ricerca"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020 recante "Determinazione dei compensi da corrispondere  ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)"; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
30 giugno 2022 con il quale e' stata nominata la Commissione RIPAM; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" e, in particolare, gli articoli 3 e 18, comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Atteso che con deliberazione di Giunta regionale n.  161  del  22
aprile 2022 concernente l'approvazione della programmazione triennale
del fabbisogno di personale per il triennio 2022 - 2024,  la  Regione
Calabria,  in  considerazione  di  quanto   risulta   dal   prospetto
informativo  riferito  al  29  aprile  2021  -  riepilogativo   della
situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi  di  assunzione  di
personale  con  disabilita'  e  appartenente  alle  altre   categorie
protette - rappresenta che le quote di riserva di cui alla  legge  12
marzo 1999, n. 68  recante  "Norme  per  il  diritto  al  lavoro  dei
disabili" risultano coperte; 
    Visto il decreto-legge 9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e,  in  particolare,
l'articolo 3,  comma  4-bis,  concernente  i  disturbi  specifici  di
apprendimento; 
    Visto il decreto 9 novembre 2021 del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, di concerto con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali e il Ministro per le  disabilita',  concernente  le
modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici per i  soggetti  con
disturbi specifici di apprendimento ai sensi dell'articolo  3,  comma
4-bis, del  decreto-legge  9  giugno  2021,  n.  80,  convertito  con
modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, "Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza e dall'origine etnica" e "Attuazione della direttiva 2000/78/CE
per la  parita'  di  trattamento  in  materia  di  occupazione  e  di
condizioni di lavoro"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198  recante  il
"Codice  delle  pari  opportunita'  tra  uomo  e   donna,   a   norma
dell'articolo 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010,  n.  5  concernente
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341  recante  "Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari"; 
    Visto  il  decreto  3  novembre  1999,  n.   509   del   Ministro
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  denominato  "Regolamento   recante   norme   concernenti
l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto  il  decreto  22  ottobre  2004,  n.   270   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca recante  "Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica"; 
    Visto il decreto 9 luglio  2009  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, emanato di concerto con il Ministro
per la  pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  in  materia  di
equiparazioni tra diplomi di  lauree  di  vecchio  ordinamento  (DL),
lauree specialistiche (LS) ex  decreto  n.  509  del  1999  e  lauree
magistrali  (LM)  ex  decreto  n.  270  del  2004,  ai   fini   della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante  "Codice
dell'amministrazione digitale"; 
    Visto  il  decreto-legge  9   febbraio   2012,   n.   5   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con legge  4  aprile  2012,  n.  35,  e,  in  particolare,
l'articolo 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per
la partecipazione a  selezioni  e  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445 recante "Testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente "Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n.  196  recante
il "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  18  maggio  2018,  n.  51  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228,  convertito  con
modificazioni dalla legge 25 febbraio n.  15,  recante  "Disposizioni
urgenti  in  materia  di  termini  legislativi"  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 27-bis, secondo cui,  tra  l'altro,  al  fine  di
rafforzare la capacita' amministrativa e  consentire  l'accelerazione
delle procedure e degli investimenti pubblici  per  l'attuazione  dei
progetti previsti dal PNRR, nonche'  di  ridurre  il  precariato,  la
Regione Calabria, negli anni 2022  e  2023,  puo'  avviare  procedure
selettive per l'assunzione di  personale  non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato, a valere sulle risorse  di  cui  al  secondo  periodo,
anche in soprannumero riassorbibile, anche valorizzando le esperienze
professionali maturate dal personale  in  servizio  presso  l'Azienda
Calabria Lavoro, che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso  la
Regione  Calabria,  per  il  tramite  della  medesima  Azienda,   con
contratto  di  lavoro  a  tempo  determinato  o   di   collaborazione
coordinata e continuativa. Le procedure selettive  di  cui  al  primo
periodo sono organizzate,  per  figure  professionali  omogenee,  dal
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, tramite l'Associazione Formez PA; 
    Considerato che la Regione Calabria si e' rivolta al Dipartimento
della funzione pubblica per l'organizzazione del concorso oggetto del
presente   bando,    chiedendo    di    attivare    la    Commissione
interministeriale RIPAM ai sensi dell'art. 35, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la deliberazione di Giunta regionale n. 161 del  22  aprile
2022 concernente "Rideterminazione dotazione  organica.  Approvazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio  2022 -
2024. Piano assunzionale  anno  2022"  cosi'  come  modificato  dalla
deliberazione di  Giunta  regionale  n.  601  del  18  novembre  2022
concernente  "Rideterminazione   dotazione   organica.   Approvazione
Programmazione triennale del fabbisogno di personale triennio  2022 -
2024. Piano assunzionale anno 2022. Revoca parziale. Modifica"; 
    Vista l'ordinanza del Ministro della salute del  25  maggio  2022
recante  l'aggiornamento  del  "Protocollo  per  lo  svolgimento  dei
concorsi"; 
    Fermi restando gli esiti della mobilita' ai  sensi  dell'articolo
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto dell'amministrazione destinataria del presente
bando; 
    Visto  il  decreto  del  dirigente  generale   del   Dipartimento
organizzazione e personale  n.  3901/2014  recante  "Rideterminazione
profili professionali"; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di un contingente complessivo di centotredici unita'  di
personale  non  dirigenziale,  a  tempo  pieno  e  indeterminato,  da
inquadrare nella categoria D  in  diversi  profili  dei  ruoli  della
Regione Calabria, secondo la seguente ripartizione: 
      codice 01 - istruttore direttivo amministrativo -  finanziario:
ottanta posti; 
      codice 02 - istruttore direttivo tecnico: trentatre' posti. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti  e'  riservato,  per
ciascuno dei codici  concorso  di  cui  al  precedente  comma  1,  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge e i titoli di preferenza, in  applicazione
della normativa vigente, sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione delle graduatorie finali di merito di  cui  al  successivo
articolo 8 del presente bando di concorso.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda di partecipazione, nonche'
al momento dell'assunzione in servizio: 
      a. cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti  di  lungo  periodo  o  che
siano titolari dello status  di  rifugiato  ovvero  dello  status  di
protezione  sussidiaria,  ai  sensi  dell'articolo  38  del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'articolo
38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere  in  possesso
dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
      b. eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c. possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        A. Istruttore direttivo amministrativo - finanziario  (codice
01): 
          Laurea (L): L-1 Beni culturali; L-3 Discipline  delle  arti
figurative,  della  musica,  dello  spettacolo  e  della  moda;   L-5
Filosofia;  L-6  Geografia;  L-10  Lettere;  L-11  Lingue  e  culture
moderne;  L-12  Mediazione  linguistica;  L-14  Scienze  dei  servizi
giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione  e  dell'organizzazione;
L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale;  L-19  Scienze
dell'educazione  e  della  formazione;  L-24   Scienze   e   tecniche
psicologiche; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle
relazioni internazionali; L-37 Scienze sociali per  la  cooperazione,
lo sviluppo e la pace; L-39 Servizio sociale; L-40  Sociologia;  L-41
Statistica; L-43 Tecnologie per la conservazione e  il  restauro  dei
beni culturali, o titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
          Laurea magistrale  (LM):  LM-1  Antropologia  culturale  ed
etnologia; LM-2 Archeologia;  LM-5  Archivistica  e  biblioteconomia;
LM-10 Conservazione  dei  beni  architettonici  e  ambientali;  LM-11
Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-14 Filologia  moderna
LM-15 Filologia, letterature e storia dell'antichita'; LM-16 Finanza;
LM-36 Lingue e letterature dell'Africa e dell'Asia;  LM-37  Lingue  e
letterature moderne europee e americane; LM-38 Lingue moderne per  la
comunicazione e la cooperazione; LM-39 Linguistica; LM-43 Metodologie
informatiche per le discipline umanistiche; LM-45 Musicologia e  beni
culturali; LM-50 Programmazione e  gestione  dei  servizi  educativi;
LM-51  Psicologia;  LM-52  Relazioni  internazionali;  LM-56  Scienze
dell'economia; LM-57 Scienze dell'educazione  degli  adulti  e  della
formazione continua LM-62 Scienze della politica; LM-63 Scienze delle
pubbliche  amministrazioni;  LM-64  Scienze  delle  religioni;  LM-65
Scienze dello spettacolo e  produzione  multimediale;  LM-76  Scienze
economiche   per   l'ambiente   e   la   cultura;    LM-77    Scienze
economico-aziendali;  LM-78  Scienze   filosofiche;   LM-80   Scienze
geografiche; LM-81 Scienze per la cooperazione allo  sviluppo;  LM-82
Scienze  statistiche;  LM-83   Scienze   statistiche   attuariali   e
finanziarie; LM-84 Scienze storiche; LM-85 Scienze pedagogiche; LM-87
Servizio sociale e politiche sociali; LM-89 Storia  dell'arte;  LM-88
Sociologia e ricerca sociale; LM-90 Studi  europei;  LM-93  Teorie  e
metodologie dell'e-learning e della media education; LM-94 Traduzione
specialistica e  interpretariato;  LMG/01  Giurisprudenza,  o  titoli
equiparati secondo la normativa vigente. 
        B. Istruttore direttivo tecnico (codice 02): 
          Laurea (L): L-2  Biotecnologie;  L-7  Ingegneria  civile  e
ambientale;    L-9    Ingegneria     industriale     L-17     Scienze
dell'architettura; L-21 Scienze  della  pianificazione  territoriale,
urbanistica, paesaggistica e  ambientale;  L-23  Scienze  e  tecniche
dell'edilizia; L-25 Scienze e tecnologie agrarie  e  forestali;  L-26
Scienze  e  tecnologie  agro-alimentari  L-27  Scienze  e  tecnologie
chimiche; L-29 Lauree in scienze  e  tecnologie  farmaceutiche;  L-32
Scienze e tecnologie per l'ambiente  e  la  natura;  L-34  Lauree  in
scienze  geologiche;  L-43  Tecnologie  per  la  conservazione  e  il
restauro dei beni culturali, o titoli equiparati secondo la normativa
vigente. 
          Laurea magistrale (LM): LM-3  Architettura  del  paesaggio;
LM-4 Architettura ingegneria edile-architettura;  LM-7  Biotecnologie
agrarie; LM-8 Biotecnologie industriali LM-9  Biotecnologie  mediche,
veterinarie   e   farmaceutiche;   LM-10   Conservazione   dei   beni
architettonici e ambientali; LM-11 Conservazione e restauro dei  beni
culturali; LM-13 Farmacia e farmacia  industriale;  LM-21  Ingegneria
biomedica; LM-22 Ingegneria chimica; LM-23 Ingegneria  civile;  LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi;  LM-25  Ingegneria  dell'automazione;
LM-26   Ingegneria   della   sicurezza;   LM-27   Ingegneria    delle
telecomunicazioni;  LM-28  Ingegneria  elettrica;  LM-29   Ingegneria
elettronica; LM-30 Ingegneria energetica e nucleare; LM-31 Ingegneria
gestionale;  LM-33  Ingegneria   meccanica   LM-35   Ingegneria   per
l'ambiente  ed  il  territorio;  LM-48  Pianificazione  territoriale,
urbanistica e ambientale; LM-54 Scienze  chimiche;  LM-69  Scienze  e
tecnologie  agrarie;  LM-71  Scienze  e  tecnologie   della   chimica
industriale LM-73 Scienze e tecnologie forestali ed ambientali; LM-74
Scienze e tecnologie  geologiche;  LM-75  Scienze  e  tecnologie  per
l'ambiente e il territorio; LM-79 Scienze geofisiche;  LM-86  Scienze
zootecniche e tecnologie animali,  o  titoli  equiparati  secondo  la
normativa vigente. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica italiana. I candidati in
possesso di titolo accademico  rilasciato  da  un  Paese  dell'Unione
europea o da un Paese terzo  sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,
purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con  provvedimento
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -  Dipartimento  della
funzione pubblica, sentito  il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto  legislativo
30 marzo  2001,  n.  165,  ovvero  sia  stata  attivata  la  predetta
procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso  con  riserva  alle
prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica all'indirizzo internet www.funzionepubblica.gov.it 
      d. idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso   si   riferisce.    Tale    requisito    sara'    accertato
dall'amministrazione interessata prima dell'assunzione in servizio; 
      e. godimento dei diritti civili e politici; 
      f. non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g. non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma  1,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      h. non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i. per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana. 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e),  f)  e
i) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'articolo  14,  comma  4,
del presente bando di concorso.

Art. 3 Procedura concorsuale

				Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Nell'ambito della procedura concorsuale  di  cui  al  presente
bando la  Commissione  interministeriale  RIPAM,  da  ora  in  avanti
Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'articolo 35, comma  5,
del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  fatte  salve  le
competenze delle commissioni esaminatrici. 
    2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione
RIPAM,  ferme  le  competenze  delle  commissioni  esaminatrici,   si
avvarra' anche di Formez PA. 
    3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di  seguito
indicata e che si articola attraverso: 
      a) una prova selettiva scritta distinta per i  codici  concorso
di cui al precedente articolo  1,  comma  1,  secondo  la  disciplina
dell'articolo 6 (Prova scritta); 
      b) una prova selettiva orale, distinta per i codici concorso di
cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,  secondo  la  disciplina
dell'articolo 7 (Prova  orale),  riservata  ai  candidati  che  hanno
superato la prova scritta di cui alla lettera a); 
      c) la valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di
cui al precedente articolo 1, comma 1, che verra' effettuata  con  le
modalita' previste dall'articolo 8 (Valutazione dei titoli e  stesura
delle graduatorie di merito), solo a seguito dell'espletamento  della
prova orale con esclusivo riferimento ai candidati  risultati  idonei
alla prova e sulla base delle dichiarazioni rese dagli  stessi  nella
domanda di partecipazione. 
    La  prova  di  cui  alla  precedente  lettera  a)  si   svolgera'
esclusivamente  mediante  l'utilizzo  di  strumenti   informatici   e
piattaforme digitali, anche in  sedi  decentrate  e  anche  con  piu'
sessioni  consecutive  non  contestuali,  assicurando   comunque   la
trasparenza e l'omogeneita' delle  prove  somministrate  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    La prova di cui alla precedente lettera b) puo' essere svolta  in
videoconferenza, attraverso l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali, garantendo comunque l'adozione di  soluzioni  tecniche  che
assicurino  la  pubblicita'  della  stessa  e  l'identificazione  dei
partecipanti, nonche' la sicurezza  delle  comunicazioni  e  la  loro
tracciabilita'. 
    4. La commissione esaminatrice nominata per ciascuno  dei  codici
concorso di cui all'articolo 1, comma  1,  redigera'  la  graduatoria
finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova  scritta,
nella prova orale e nella valutazione dei titoli. 
    5. I  primi  classificati  nell'ambito  di  ciascuna  graduatoria
finale di merito, validata ai sensi del successivo articolo 10  dalla
Commissione RIPAM, in numero pari ai posti disponibili e tenuto conto
delle riserve dei posti di cui  al  precedente  articolo  1,  saranno
nominati vincitori e assegnati  all'amministrazione  interessata  per
l'assunzione a  tempo  indeterminato,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo articolo 11 del presente bando.

Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati.

				Art. 4 
 
Pubblicazione del bando e  presentazione  della  domanda.  Termini  e
               modalita'. Comunicazioni ai candidati. 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Sara'  altresi'  consultabile   sul   portale   "inPA",   disponibile
all'indirizzo   internet   "https://www.inpa.gov.it"   e   sul   sito
istituzionale dell'amministrazione interessata. 
    2. La domanda puo' essere  presentata  per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente  articolo  1,  comma  1.  Il  candidato
dovra' inviare la domanda di ammissione  al  concorso  esclusivamente
per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando
il  format   di   candidatura   sul   portale   "inPA",   disponibile
all'indirizzo     internet     "https://www.inpa.gov.it",      previa
registrazione sullo stesso portale. Per la partecipazione al concorso
il candidato deve  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (PEC) a  lui  intestato  o  di  un  domicilio
digitale. La registrazione, la compilazione e l'invio  on-line  della
domanda devono essere completati entro il termine  di  trenta  giorni
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Tale termine e'  perentorio  e
sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande  inviate
prima dello spirare dello stesso. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta scaricabile,  al  termine  della  procedura  di  invio,  dal
portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo  per  la
presentazione della  domanda,  improrogabilmente  non  permette  piu'
l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio  della  domanda  di
partecipazione. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso  di
piu'  invii  della  domanda  di  partecipazione,  si   terra'   conto
unicamente  della  domanda  inviata  cronologicamente   per   ultima,
intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e
private d'effetto. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00 sulla base delle indicazioni riportate su portale  "inPA".
Il versamento della quota di partecipazione  deve  essere  effettuato
entro il termine di scadenza di cui al precedente comma 2. Qualora il
candidato intenda  presentare  domanda  di  partecipazione  per  piu'
codici concorso  di  cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,  il
versamento della quota di partecipazione deve essere  effettuato  per
ciascun codice  concorsuale.  Il  contributo  di  ammissione  non  e'
rimborsabile. 
    5. Nell'apposito modulo di presentazione  della  domanda,  tenuto
conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in  tal  modo
autocertificati ai sensi dell'articolo 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000 ,  n.  445,  i  candidati  devono
dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione: 
      a) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza o il domicilio, ove differente dalla residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata (PEC), con l'impegno di far conoscere tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, comma  1,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva; 
      j) il possesso dei titoli di  studio  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera c) del presente bando; 
      k)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'articolo 2 del presente bando; 
      l)  il  possesso  di  eventuali  titoli  da   sottoporre   alla
valutazione di cui al successivo articolo 8 del presente bando; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'articolo 9 del presente bando; 
      n) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'articolo 1 del presente bando; 
      o) il codice concorso di cui all'articolo 1, comma 1,  per  cui
si intende partecipare; 
      p) di aver preso  visione  e  di  accettare  in  modo  pieno  e
incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni del  bando,
ivi incluso l'art. 13 "Trattamento dei dati personali". 
    6. I candidati  dovranno  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere tutti i requisiti di cui all'articolo 2 del presente bando.
I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione  al
concorso non sono presi in considerazione. 
    7. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o
tempi aggiuntivi in funzione  della  propria  necessita'  che  andra'
opportunamente documentata ed esplicitata con apposita  dichiarazione
resa dalla commissione medico-legale dell'ASL  di  riferimento  o  da
equivalente struttura pubblica. La concessione  e  l'assegnazione  di
ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  sara'  determinata  a   insindacabile
giudizio  della  commissione   esaminatrice,   sulla   scorta   della
documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso.
In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il  50%  del  tempo
assegnato per la prova. Tutta  la  documentazione  di  supporto  alla
dichiarazione resa dovra' essere caricata sul Portale "inPA"  durante
la fase di inoltro candidatura quando  richiesto,  i  files  dovranno
essere in formato pdf. Il mancato inoltro di tale documentazione  non
consentira'  a  Formez  PA  di  fornire  adeguatamente   l'assistenza
richiesta. 
    8.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza di cui al precedente  comma  7,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica che
sara' valutata dalla  commissione  esaminatrice,  la  cui  decisione,
sulla  scorta  della  documentazione  sanitaria   che   consenta   di
quantificare  il  tempo   aggiuntivo   ritenuto   necessario,   resta
insindacabile e inoppugnabile. Solo ed esclusivamente in questo  caso
la documentazione potra' essere inviata  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.formez.it 
    9.  I  candidati  con   diagnosi   di   disturbi   specifici   di
apprendimento (DSA) dovranno fare esplicita  richiesta,  in  apposito
spazio disponibile sul format elettronico, della misura dispensativa,
dello strumento compensativo e/o dei tempi  aggiuntivi  necessari  in
funzione della propria  esigenza  che  dovra'  essere  opportunamente
documentata ed esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura  pubblica.  L'adozione  delle   richiamate   misure   sara'
determinata a insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice,
sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame  obiettivo  di
ogni  specifico  caso,  e  comunque   nell'ambito   delle   modalita'
individuate dal decreto 9 novembre 2021 del Ministro per la  pubblica
amministrazione. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno  il
50% del tempo assegnato per la  prova.  Tutta  la  documentazione  di
supporto alla dichiarazione resa dovra' essere caricata  sul  portale
"inPA" durante la fase di inoltro  candidatura  quando  richiesto,  i
files dovranno essere in formato pdf.  Il  mancato  inoltro  di  tale
documentazione non consentira' a Formez PA di  fornire  adeguatamente
l'assistenza richiesta. 
    10.  L'amministrazione  interessata  effettua   controlli   sulla
veridicita'  delle  dichiarazioni  rese   dai   candidati   utilmente
collocati in graduatoria. Qualora il controllo  accerti  la  falsita'
del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara'  escluso  dalla
selezione, ferme restando le sanzioni penali  previste  dall'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi della procedura di
reclutamento  non  costituisce,  in   ogni   caso,   garanzia   della
regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione
al concorso. 
    12.  La  Commissione  RIPAM,  Formez   PA   e   l'amministrazione
interessata non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato
recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio'
sia dipendente da dichiarazioni  inesatte  o  incomplete  rese  dallo
stesso circa  il  proprio  recapito,  oppure  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello
indicato nella domanda, nonche' da eventuali  disguidi  imputabili  a
fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate  o
inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate
in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente
bando di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line, i candidati  devono  utilizzare
esclusivamente, e previa lettura della guida alla compilazione  della
domanda presente in home page e delle relative FAQ, l'apposito modulo
di assistenza presente  sul  portale  "inPA".  Non  e'  garantita  la
soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della
domanda di partecipazione delle  richieste  inviate  nei  tre  giorni
antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in  modalita'
differenti da quelle sopra indicate  non  potranno  essere  prese  in
considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova scritta, della prova orale e i relativi esiti,
e'  effettuata  attraverso   il   portale   "inPA"   e/o   sul   sito
http://riqualificazione.formez.it Data e luogo di  svolgimento  della
prova scritta e della prova orale sono resi disponibili  sul  portale
"inPA" e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it

Art. 5 Commissioni esaminatrici

				Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. La Commissione RIPAM nomina la  commissione  esaminatrice  per
ciascun profilo concorsuale di cui al precedente articolo 1, comma 1,
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  La  commissione  esaminatrice  e'
competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa
la formazione delle graduatorie finali di  merito.  Alla  commissione
esaminatrice  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti   per   la
valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle  competenze
informatiche. 
    2. Secondo quanto disposto dall'articolo 249 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34,  la  commissione  esaminatrice  puo'  svolgere  i
propri  lavori  in  modalita'  telematica,  garantendo  comunque   la
sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 
    3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui  all'articolo  6
del presente bando,  la  Commissione  RIPAM  puo'  nominare  appositi
comitati di vigilanza. 
    4. Inoltre, la Commissione RIPAM, per esigenze di funzionalita' e
celerita' della  procedura  concorsuale,  si  riserva  la  nomina  di
sottocommissioni. 
    5.  Secondo  quanto  disposto  dall'articolo  2,  comma  7,   del
decreto-legge 30 aprile 2022, n.  36,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, la  Commissione  RIPAM  nomina  le
commissioni  esaminatrici,  le  sottocommissioni  e  i  comitati   di
vigilanza sulla  base  di  elenchi  di  nominativi  individuati,  nel
rispetto dei principi della parita' di genere, attraverso il  Portale
di cui all'articolo 35-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165  tra  soggetti   in   possesso   di   requisiti   di   comprovata
professionalita' e competenza.

Art. 6 Prova scritta

				Art. 6 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta,  distinta  per  i  codici  concorso  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del presente bando consistera' in un test di
quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti,
con  un  punteggio  massimo  attribuibile  di  trenta  punti   e   si
articolera' come segue: 
      a) una parte composta da venticinque quesiti volti a verificare
le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: 
        A. Profilo istruttore direttivo amministrativo -  finanziario
(codice 01): 
          diritto  amministrativo,  con  particolare  riferimento  al
codice dei contratti pubblici e al procedimento amministrativo; 
          nozioni in materia di documentazione  amministrativa  e  di
accesso civico; 
          ordinamento finanziario e contabile delle regioni; 
          diritto costituzionale; 
          diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto
ed  all'ordinamento  organizzativo  della  Giunta   regionale   della
Calabria; 
          normativa in materia di trattamento e protezione  dei  dati
personali; 
          normativa in materia di prevenzione della corruzione  e  di
trasparenza; 
          diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro
la pubblica amministrazione; 
          norme  generali  in  materia  di  pubblico   impiego,   con
particolare riferimento alle responsabilita', doveri  e  diritti  dei
pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. 
        B. Profilo istruttore direttivo tecnico (codice 02): 
          diritto  amministrativo,  con  particolare  riferimento  al
codice dei contratti pubblici e al procedimento amministrativo; 
          nozioni in materia di documentazione  amministrativa  e  di
accesso civico; 
          Piano nazionale di ripresa e resilienza; 
          sostenibilita' ambientale; 
          normativa sulla  prevenzione  del  rischio  sismico  e,  in
particolare, la legge regionale 17 settembre 2020, n. 16; 
          diritto regionale, con particolare riferimento allo Statuto
ed  all'ordinamento  organizzativo  della  Giunta   regionale   della
Calabria; 
          normativa in materia di trattamento e protezione  dei  dati
personali; 
          normativa in materia di prevenzione della corruzione  e  di
trasparenza; 
          diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro
la pubblica amministrazione; 
          norme  generali  in  materia  di  pubblico   impiego,   con
particolare riferimento alle responsabilita', doveri  e  diritti  dei
pubblici dipendenti, codice di comportamento e sanzioni disciplinari. 
    A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,25 punti. 
      b) una parte composta da otto quesiti  volti  a  verificare  la
capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale. 
    A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,25 punti. 
      c) una parte composta da sette quesiti situazionali relativi  a
problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito  degli
studi  sul  comportamento  organizzativo.  I  quesiti   descriveranno
situazioni di lavoro, rispetto alle  quali  si  intende  valutare  la
capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere,  tra
alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale  ritengano
piu' adeguata. 
    A ciascuna risposta e' attribuito  in  funzione  del  livello  di
efficacia il seguente punteggio: 
      risposta piu' efficace: +0,75 punti; 
      risposta neutra: +0,375 punti; 
      risposta meno efficace: 0 punti. 
    2. La prova si intende superata  se  e'  raggiunto  il  punteggio
minimo di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    3.  Ogni  comunicazione  concernente  la   prova,   compreso   il
calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso  il  portale
"inPA" e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it La  data  e  il
luogo di svolgimento della prova, nonche' delle eventuali misure  per
la  tutela  della  salute  pubblica   a   fronte   della   situazione
epidemiologica, sono resi disponibili sul portale "inPA" e/o sul sito
http://riqualificazione.formez.it almeno  dieci  giorni  prima  della
data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    5. I candidati regolarmente iscritti  on-line,  che  non  abbiano
avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e  siano  in  regola
con il versamento  della  quota  di  partecipazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel  giorno  e
nell'ora   indicati    sul    portale    "inPA"    e/o    sul    sito
http://riqualificazione.formez.it nel pieno rispetto delle  eventuali
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della  situazione
epidemiologica.  I  candidati  devono  presentarsi  con   un   valido
documento  di  riconoscimento,  il  codice  fiscale  e  la   ricevuta
rilasciata dal sistema  informatico  al  momento  della  compilazione
on-line della domanda. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica previste dal vigente protocollo  per  lo  svolgimento
dei concorsi pubblici, comporta l'esclusione dal concorso. 
    7. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine  del  tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni esaminatrici avviene con modalita'  che  assicurano
l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine
delle operazioni viene  formulato  apposito  elenco  sulla  base  del
punteggio conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile
mediante   pubblicazione   sul   portale   "inPA"   e/o   sul    sito
http://riqualificazione.formez.it 
    8. Durante la  prova  i  candidati  non  possono  in  alcun  modo
comunicare tra loro e non possono  introdurre  nella  sede  di  esame
carta da scrivere,  pubblicazioni,  raccolte  normative,  vocabolari,
testi, appunti di qualsiasi  natura  e  telefoni  cellulari  o  altri
dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione  dati  o
allo svolgimento di calcoli matematici. In caso di violazione di tali
disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di  vigilanza,
ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.

Art. 7 Prova orale

				Art. 7 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla medesima prova selettiva e il  diario  con
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora in cui si  svolgera',
per ciascun codice concorsuale di cui all'articolo 1,  comma  1,  del
presente bando,  e'  pubblicato  sul  portale  "inPA"  e/o  sul  sito
http://riqualificazione.formez.it almeno venti giorni prima  del  suo
svolgimento. L'avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. La prova selettiva orale, distinta per codici concorso di  cui
al  precedente  articolo  1,  comma  1,  consiste  in  un   colloquio
interdisciplinare volto ad accertare la preparazione e  la  capacita'
professionale dei candidati nelle materie della prova scritta di  cui
all'articolo 6 del presente bando. 
    3. In sede di prova orale si procede altresi' all'accertamento: 
      della  conoscenza   della   lingua   inglese   attraverso   una
conversazione che accerti il livello di  competenze  linguistiche  di
livello almeno A2 del Quadro comune europeo  di  riferimento  per  le
lingue; 
      della conoscenza e dell'uso delle tecnologiche  informatiche  e
delle tecnologie dell'informazione  e  della  comunicazione,  nonche'
delle competenze digitali. 
    4. Alla prova selettiva orale e' assegnato un  punteggio  massimo
di 30 punti e la prova si intendera' superata se e'  stato  raggiunto
il punteggio minimo di 21/30. 
    5. La commissione esaminatrice, d'intesa con la Commissione RIPAM
e avvalendosi del supporto  tecnico  di  Formez  PA,  si  riserva  di
pubblicare     sul     portale     "inPA"      e/o      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it contestualmente alla  pubblicazione
dell'avviso di convocazione per la prova orale, eventuali indicazioni
di dettaglio in merito al suo svolgimento. 
    6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle eventuali misure per la  tutela
della salute  pubblica  a  fronte  della  situazione  epidemiologica,
comporta l'esclusione dal concorso.

Art. 8 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito

				Art. 8 
 
 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente articolo 1, comma  1,  e'  effettuata  da  ciascuna
commissione esaminatrice, anche mediante  il  ricorso  a  piattaforme
digitali, dopo lo svolgimento della prova  orale  nei  confronti  dei
soli candidati che hanno superato la stessa. 
    2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli  dichiarati
dai candidati negli appositi spazi della  domanda  di  ammissione  al
concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la  valutazione
devono essere posseduti entro la data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    Sono valutati solo i titoli inseriti negli appositi  spazi  della
domanda di ammissione al concorso e completi di tutte le informazioni
necessarie per la valutazione. 
    3.  Ai  titoli  di  studio  e'  attribuito  un   valore   massimo
complessivo di sei punti sulla base dei seguenti criteri: 
      a)  per  il  voto  di  laurea  relativo  al  titolo  di  studio
conseguito con miglior  profitto  nell'ambito  di  quelli  utili  per
l'ammissione al concorso  e'  attribuito  punteggio  sulla  base  dei
seguenti criteri: 
        da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 1,00; 
        da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 1,50; 
        da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 2,00; 
        da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 2,50; 
        da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 3,00; 
        110/110 e 110/110 con lode o equivalente punti 4. 
      b) per eventuali ulteriori titoli  universitari  e'  attribuito
punteggio sulla base dei seguenti criteri: 
        per  la  laurea  specialistica  e  magistrale  che   sia   il
proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini
della partecipazione ovvero per la laurea a  ciclo  unico  o  per  il
diploma di laurea punti 1,00; 
        per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio  utile
per  l'ammissione  al   concorso,   con   esclusione   delle   lauree
propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al
punto precedente punti 1,00; 
      c) per eventuali titoli post lauream  e'  attribuito  punteggio
sulla base dei seguenti criteri: 
        0,50 punti per ogni master universitario di primo livello; 
        1 punti per ogni master universitario di secondo livello; 
        1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 
        2,5 punto per ogni dottorato di ricerca; 
        1 punto per ogni abilitazione all'esercizio della professione
se attinente ai profili professionali del concorso di cui al presente
bando. 
    4.  Ai  titoli  di  servizio  e'  attribuito  un  valore  massimo
complessivo   di   ventiquattro   punti,   in   base   all'esperienza
professionale maturata, sulla base dei seguenti criteri: 
      due punti per ogni anno di  esperienza  professionale  maturata
con contratto di lavoro  a  tempo  determinato  o  di  collaborazione
coordinata e continuativa presso una pubblica amministrazione di  cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
in  attivita'   lavorative   specificamente   riferite   al   profilo
professionale per cui si concorre, per un massimo di nove punti; 
      quattro  punti  per  ogni  anno  di  esperienza   professionale
maturata dal personale in servizio presso l'Azienda Calabria  Lavoro,
che ha gia' prestato attivita' lavorativa presso la Regione Calabria,
per il tramite della medesima Azienda,  con  contratto  di  lavoro  a
tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, fino
ad un massimo di quindici punti. 
    5. Per la valutazione dei  titoli  di  servizio  si  applicano  i
seguenti criteri: 
      a) il computo degli anni di servizio e'  dato  dalla  somma  di
tutti i mesi di lavoro anche non continuativi diviso per 12; 
      b) le frazioni di mese vengono considerate mese intero, laddove
i giorni siano superiori a 15; 
      c)  in  caso  di  contemporaneita',  i  periodi  di  lavoro  in
sovrapposizione si contano una sola volta; 
    6. Ultimata  la  prova  selettiva  orale  di  cui  al  precedente
articolo  7,  le  commissioni  esaminatrici  stileranno  le  relative
graduatorie finali di merito  per  ciascun  codice  concorso  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del presente bando, sulla base del punteggio
complessivo conseguito da  ciascun  candidato  nella  prova  scritta,
nella prova orale e del punteggio attribuito in sede  di  valutazione
dei titoli di cui al presente articolo, tenuto conto  altresi'  delle
riserve di cui all'articolo 1 del presente bando di concorso. 
    7. Le graduatorie finali di merito  sono  trasmesse  da  ciascuna
commissione esaminatrice alla Commissione  RIPAM  per  la  successiva
validazione.

Art. 9 Preferenze e precedenze

				Art. 9 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento  presso  l'Ufficio   per   il   processo   ai   sensi
dell'articolo 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla  legge  17  dicembre
2012, n. 221, come modificato dall'articolo 50 del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 37, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2011,  n.  98,  convertito  con  modificazioni
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'Ufficio per  il  processo,  cosi'  come  indicato  dall'articolo
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito con modificazioni dalla legge 17  dicembre  2012,  n.
221, come modificato dall'articolo 50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014,
n. 114; 
      c) aver svolto un incarico di collaborazione conferito da ANPAL
Servizi S.p.a., in attuazione di quanto  disposto  dall'articolo  12,
comma  3,  decreto-legge  28  gennaio  2019,  n.  4,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  28  marzo  2019,   n.   26,   ai   sensi
dell'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 22 marzo  2021,  n.  41,
convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. 
    3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'articolo 5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'articolo  73,   comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'articolo 2,
comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.  191  che  ha  modificato
l'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso.

Art. 10 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso

				Art. 10 
 
         Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali 
          di merito e comunicazione dell'esito del concorso 
 
    1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun  codice  concorso
di cui all'articolo 1, comma 1, del presente bando  saranno  validate
dalla Commissione RIPAM e trasmesse all'amministrazione  interessata.
Le predette graduatorie saranno pubblicate sul portale "inPA" e/o sul
sito  http://riqualificazione.formez.it  e  sul  sito   istituzionale
dell'amministrazione interessata. 
    2.  L'avviso  relativo   alla   avvenuta   validazione   e   alla
pubblicazione  delle  predette  graduatorie  sara'  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami". 
    3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso  effettuata
mediante pubblicazione di specifici avvisi sul portale "inPA" e/o sul
sito  http://riqualificazione.formez.it  Tale   pubblicazione   avra'
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. Avverso la graduatoria finale di merito e' ammesso ricorso  in
sede giurisdizionale al Tribunale  amministrativo  regionale  per  il
Lazio entro sessanta giorni dalla data  di  pubblicazione  o  ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data.

Art. 11 Assunzione in servizio

				Art. 11 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1. Ai candidati vincitori e' data  comunicazione  dell'esito  del
concorso attraverso la  pubblicazione  della  graduatoria  finale  di
merito. L'assunzione dei vincitori avviene compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. I candidati vincitori, secondo  l'ordine  di
graduatoria,  sono  assegnati  alle  sedi  di  destinazione  indicate
dall'amministrazione interessata scelte sulla base  delle  preferenze
espresse,  fermo  restando  il  possesso  dei  requisiti   prescritti
dall'articolo 2 del presente bando. 
    2. I candidati a pena di decadenza devono  effettuare  la  scelta
esclusivamente attraverso  le  modalita'  che  saranno  indicate  sul
portale "inPA" e/o sul sito http://riqualificazione.formez.it In caso
di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di  dichiarazione
di decadenza dei medesimi subentreranno i primi idonei in  ordine  di
graduatoria. In ogni caso  la  rinuncia  all'assunzione,  nonche'  la
mancata  accettazione  in  assenza   di   una   valida   e   motivata
giustificazione comportano la cancellazione dalla graduatoria  finale
di merito. 
    3. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente bando saranno assunti a tempo indeterminato nei  profili  di
cui all'articolo 1, comma 1, del  personale  della  Regione  Calabria
nella categoria D, con riserva dell'amministrazione di controllare il
possesso e  la  piena  corrispondenza  dei  requisiti  e  dei  titoli
dichiarati nella domanda di  partecipazione,  secondo  la  disciplina
vigente al momento dell'immissione in servizio. 
    4. Il rapporto di lavoro a tempo indeterminato  viene  instaurato
mediante la stipula  di  contratto  individuale  di  lavoro.  Non  si
procede all'instaurazione del rapporto di lavoro  nei  confronti  dei
candidati che abbiano superato  il  limite  di  eta'  previsto  dalla
vigente normativa in materia.

Art. 12 Accesso agli atti

				Art. 12 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito  sistema  telematico  "atti  on-line"
disponibile  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it  e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
presente procedura, il candidato dichiara di essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA, previa informativa ai titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota prevista dal "Regolamento per l'accesso  ai
documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli  oggetto  di
pubblicazione" disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it
secondo le modalita' ivi previste. All'atto  del  versamento  occorre
indicare la causale "accesso  agli  atti  -  concorso  pubblico,  per
titoli ed esami, per il reclutamento di  un  contingente  complessivo
di centotredici unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e
indeterminato, da inquadrare nella categoria D in  vari  profili  dei
ruoli della Regione Calabria". La ricevuta  dell'avvenuto  versamento
deve essere esibita al momento della  presentazione  presso  la  sede
Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del procedimento  e'  l'Area  produzione
preposta alle attivita' RIPAM.

Art. 13 Trattamento dei dati personali

				Art. 13 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione saranno trattati nel  rispetto  della  vigente
normativa  specifica,  esclusivamente  per  le   finalita'   connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale procedimento di assunzione. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi informatici e/o cartacei  per  i  necessari  adempimenti  che
competono alla Commissione RIPAM,  alle  commissioni  esaminatrici  e
all'amministrazione destinataria del presente bando, anche in  ordine
alle  procedure  assunzionali,  nonche'  per  adempiere  a  specifici
obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle vigenti disposizioni di  legge,  con  l'impiego  di  misure  di
sicurezza atte a garantire la riservatezza del  soggetto  interessato
cui i dati si riferiscono. 
    5. Il titolare del  trattamento  dei  dati  e'  l'amministrazione
destinataria del presente bando nella persona del direttore  generale
del personale pro tempore. Il responsabile del trattamento e'  Formez
PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx,  n.  15  -  00137
Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo RIPAM.  Incaricati
del trattamento sono le persone preposte alla procedura di  selezione
individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri  soggetti
pubblici e privati quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o
di regolamento ovvero dal presente bando. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione, verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza    e     non     eccedenza,     attraverso     il     sito
http://riqualificazione.formez.it    e/o    attraverso    il     sito
istituzionale  dell'amministrazione  interessata   dal   procedimento
selettivo. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo,  i  diritti
previsti dagli articoli 15 e seguenti indicati di seguito:  l'accesso
ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione  dei  dati,
la  limitazione  del   trattamento,   la   portabilita'   dei   dati,
l'opposizione  al  trattamento.   L'interessato   potra',   altresi',
esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita'  Garante  per
la protezione dei dati personali.

Art. 14 Norme di salvaguardia

				Art. 14 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica - tenuto conto della specialita' della  procedura  alla  luce
delega conferita ai sensi dell'articolo  35,  comma  5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - la  disciplina  regolamentare  in
materia di concorsi dell'amministrazione  destinataria  del  presente
bando. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale  per  il  Lazio
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    4. Resta ferma la facolta' della Commissione  RIPAM  di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso  per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima procedura concorsuale. 
      Roma, 28 novembre 2022 
 
             Per il Dipartimento della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
                   Per il Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    Per il Ministero dell'interno 
                              Perrotta

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