MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. (16E06216)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 92 del 22-11-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a 800 posti a tempo indeterminato per il profilo professionale di Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. (16E06216)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 22-11-2016
  • Scadenza: 22-12-2016

Art. 1 Posti messi a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, contenente le norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche",  ed  in  specie
l'art. 1, comma 1, ai sensi  del  quale  non  puo'  prescindersi  dal
possesso della cittadinanza  italiana  per  i  posti  nei  ruoli  del
Ministero della giustizia, eccettuati i posti  a  cui  si  accede  in
applicazione dell'art. 16  della  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,
nonche' l'art. 2, comma 1 del medesimo provvedimento; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale di  lavoro  del  comparto
del  personale  dipendente  dei  Ministeri  -  Quadriennio  normativo
2006/2009, sottoscritto il 14 settembre 2007; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   Quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  "Codice   in   materia   di
protezione di dati personali"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno  2014,  n.  90,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari",  in  particolare,  l'art.  50,
commi 1-quater e 1-quinquies; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   "Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria"; 
    Visto  l'art.  73  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge  9  agosto  2013,  n.  98,
concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto  l'art.  21-ter,  commi   1-quater   e   1-quinquies,   del
decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, recante "Misure urgenti in materia
fallimentare,  civile  e  processuale  civile  e   di   funzionamento
dell'amministrazione giudiziaria"; 
    Visto l'art. 1, comma 2-bis del decreto-legge 30 giugno 2016,  n.
117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12  agosto  2016,  n.
161, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di processo amministrativo telematico"; 
    Visto  quanto  previsto  dall'art.   1,   comma   2-septies   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161; 
    Considerato che sono stati assolti gli adempimenti previsti dalla
vigente normativa in materia di mobilita'; 
    Visto il bando per mobilita' esterna per  n.1031  posti,  diretti
all'acquisizione di dipendenti, a tempo  pieno  e  indeterminato  per
vari   profili   professionali   nei    ruoli    dell'Amministrazione
giudiziaria, indetto con P.D.G. 25 novembre 2014, e pubblicato  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - n.
5 del 20g ennaio 2015, come integrato dal P.D.G. 18 febbraio  2015  e
pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale - n. 16 del 27 febbraio 2015 ; 
    Visto il provvedimento del Direttore  generale  del  personale  e
della formazione in data 12 agosto 2016, con  il  quale  si  e'  data
attuazione alla prima  fase  delle  procedure  di  mobilita'  di  cui
all'art. 1, commi 423, 424 e 425 della legge  23  dicembre  2014,  n.
190; 
    Tenuto  conto  di  quanto  indicato  dall'articolo  dal  predetto
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161,  in  relazione  alle  prioritarie
esigenze di nuove  assunzioni  per  le  finalita'  di  innovazione  e
revisione organizzativa del Ministero della giustizia e degli  uffici
giudiziari; 
    Considerato quanto previsto dall'art.  2  comma  3,  del  decreto
ministeriale del 20 ottobre 2016 e  considerate  complessivamente  le
vacanze  nelle  dotazioni   organiche   del   personale   nel   ruolo
dell'Amministrazione giudiziaria, ed in  specie  quelle  relative  al
profilo professionale  di  Assistente  giudiziario,  Area  funzionale
seconda, fascia economica F2; 
    Attesa pertanto la necessita' di procedere ad indire un  concorso
pubblico  per  titoli  ed  esami  per  il  profilo  professionale  di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2; 
    Tenuto  conto,  in  relazione  al  profilo  professionale   sopra
indicato,  di  quanto  previsto  dal  decreto  del   Ministro   della
giustizia, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e  la
pubblica   amministrazione   del    20    ottobre    2016,    recante
l'individuazione dei  criteri  e  le  priorita'  delle  procedure  di
assunzione di un contingente massimo di  1.000  unita'  di  personale
amministrativo   non   dirigenziale,   da   inquadrare   nei    ruoli
dell'Amministrazione  giudiziaria,  mediante  scorrimento  di   altre
graduatorie in corso di validita' o per concorso  pubblico  ai  sensi
dell'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 30  giugno  2016,
n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 2016, n.
161, nonche' recante la definizione dei criteri  per  lo  svolgimento
delle ulteriori procedure assunzionali previste  dall'art.  1,  comma
2-quater, del medesimo decreto-legge; 
    Ritenuto  che,  in  ragione  di  esigenze   di   economicita'   e
tempestivita' dell'azione amministrativa, oltreche' per assicurare il
sollecito  espletamento  della   procedura,   si   renda   necessario
articolare le prove di esame in due prove scritte, articolate in  una
serie di domande a  risposta  multipla  su  materie  predefinite,  da
svolgersi in un unico tempo, ed in un colloquio orale; 
    Ritenuto  che,  per  le  medesime  ragioni  di   economicita'   e
tempestivita', come previsto dall'art. 7 del decreto ministeriale  20
ottobre 2016, e' riservata la facolta' di far precedere le  prove  di
esame da una prova preselettiva; 
    Ritenuto che, secondo quanto disposto  dall'art.  6  del  decreto
ministeriale del 20 ottobre  2016,  occorre  valorizzare  i  percorsi
formativi previsti dall'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
e dall'art. 16-octies, commi 1-quater e 1-quinquies del decreto-legge
18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,  dalla  legge
17  dicembre  2012,  n.  221,  come  modificato  dall'art.   50   del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  a  n.  800
posti  a  tempo  indeterminato  per  il  profilo   professionale   di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica F2,
nei  ruoli  del   personale   del   Ministero   della   giustizia   -
Amministrazione giudiziaria. 
    E'  garantita  la  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165.

Art. 2 Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza

				Art. 2 
 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
 
    In materia di riserva dei posti si applicano le  disposizioni  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,  della
legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il  diritto  al  lavoro
dei disabili, nei limiti della complessiva quota  d'obbligo  prevista
dall'art. 3, comma 1, della medesima  legge  e  agli  articoli  1014,
comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza  a
parita' di merito e a parita' di titoli di cui al successivo art.  9,
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    Le riserve di legge sono valutate esclusivamente  all'atto  della
formulazione della graduatoria finale di merito di cui al  successivo
art. 11.

Art. 3 Requisiti per l'ammissione

				Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso e' richiesto: 
    1) diploma di istruzione secondaria di secondo grado quinquennale
o  altro  diploma  dichiarato  equipollente   o   equivalente   dalle
competenti autorita', oppure titolo di studio superiore, riconosciuto
ai sensi della normativa vigente; 
    2) eta' non inferiore a diciotto anni; 
    3) cittadinanza italiana; 
    4) godimento dei diritti civili e politici; 
    5) idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con
disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle  mansioni   di
assistente giudiziario di cui al vigente ordinamento professionale; 
    6) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non possono  partecipare  al  concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    L'Amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali
cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego,
nonche' il possesso del requisito della  condotta  e  delle  qualita'
morali. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    I candidati sono ammessi con riserva alle prove concorsuali.  Per
difetto dei requisiti prescritti, o per  la  mancata  osservanza  dei
termini  stabiliti  nel  presente   bando,   l'Amministrazione   puo'
disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso e la  revoca  di
ogni atto o provvedimento conseguente.

Art. 4 Presentazione delle domande: termine, contenuti e modalita'

				Art. 4 
 
 
     Presentazione delle domande: termine, contenuti e modalita' 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere  redatta  ed
inviata  esclusivamente   con   modalita'   telematiche,   compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno della pubblicazione del  presente  bando  nella
 Gazzetta  Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale "Concorsi  ed
esami". 
    Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it. 
    Il candidato e' tenuto a salvare la domanda, stamparla,  firmarla
in calce, scansionarla in  formato  pdf  unitamente  alla  fotocopia,
fronte e retro, di un idoneo documento di riconoscimento in corso  di
validita' ed inviarla telematicamente, secondo le modalita' operative
sopra indicate nel sito  ufficiale  del  Ministero  della  giustizia,
www.giustizia.it. 
    Il sistema restituira' una ricevuta di invio, completa del numero
identificativo della domanda, data ed ora di  presentazione,  che  il
candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed  esibire  quale
titolo per la partecipazione alle  prove  scritte  o  alla  eventuale
prova preselettiva. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    In caso di indisponibilita' del sistema informatico negli  ultimi
tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente
bando, l'Amministrazione potra' comunicare, mediante avviso sul  sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it,  eventuali
modalita'  di  invio  delle  domande,  sostitutive  della   procedura
suddetta. 
    Nella domanda di partecipazione il candidato  dovra'  dichiarare,
sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445 e successive  modificazioni
e integrazioni: 
    1) cognome e nome; 
    2) data e luogo di nascita; 
    3) codice fiscale; 
    4) la residenza (indirizzo, comune, provincia, c.a.p.) e i numeri
telefonici di reperibilita' (telefono fisso, telefono cellulare); 
    5)  il  luogo  (domicilio  o  recapito)  ove  desidera   ricevere
eventuali comunicazioni relative al concorso, se diverso da quello di
residenza; 
    6) l'indirizzo di posta elettronica (e-mail); 
    7) di essere in possesso del titolo di studio previsto  dall'art.
3 del presente bando, indicando l'istituto presso il quale  e'  stato
conseguito, nonche' la data ed il luogo; 
    8) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
    9) di godere dei diritti civili e politici; 
    10) di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per i
soggetti  con  disabilita'  come  idoneita'  allo  svolgimento  delle
mansioni di Assistente giudiziario, di  cui  al  vigente  ordinamento
professionale; 
    11) di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art.
35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    12) di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti  penali  in  corso;  in  caso  contrario,  indicare   le
eventuali condanne penali riportate,  anche  se  sia  stata  concessa
amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale,  applicazione  della
pena su richiesta ai sensi dell'art.  444  del  codice  di  procedura
penale, non menzione, e/o i procedimenti penali pendenti; 
    13) di non essere stato destituito  o  licenziato  a  seguito  di
procedimento  disciplinare  o  dispensato  dall'impiego  presso   una
pubblica amministrazione per  persistente  insufficiente  rendimento,
ovvero  dichiarato  decaduto  da  un  impiego  pubblico  per   averlo
conseguito mediante la produzione di documenti  falsi,  o  interdetto
dai pubblici uffici per effetto di sentenza passata in giudicato; 
    14)  la  lingua  straniera,  scelta  tra  quelle   indicate   nel
successivo art. 6,  lettera  b),  per  la  quale  intende  effettuare
l'accertamento della conoscenza in sede di colloquio; 
    15) l'eventuale possesso dei seguenti titoli valutabili  ai  fini
dell'assegnazione dei punteggi aggiuntivi, ai  sensi  del  successivo
art. 6, lettera c): 
    a)  aver  svolto,  con  esito  positivo  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio  per  il  processo  ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-bis e comma 1-quater del decreto-legge 18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114; 
    b) aver svolto, con esito positivo lo  stage  presso  gli  uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
attestato ai sensi del comma 11 del suddetto articolo; 
    c) aver completato con  esito  positivo  il  tirocinio  formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,  n.  111,  pur  non  avendo  fatto  parte
dell'ufficio per il processo come indicato dall'art. 16-octies, comma
1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dall'art. 50 del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    16) il  possesso  di  eventuali  titoli  di  riserva  tra  quelli
indicati all'art.  2  del  presente  bando,  previsti  dalla  vigente
normativa per particolari categorie di cittadini; 
    17) il possesso dei titoli di  preferenza  e  precedenza  di  cui
all'art. 9 del presente bando. 
    E' fatto obbligo ad ogni candidato  di  comunicare  le  eventuali
successive variazioni della residenza o del  luogo  dichiarato  nella
domanda  di  partecipazione,  per  ogni  comunicazione  relativa   al
concorso, esclusivamente con le seguenti  modalita':  mediante  invio
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it  o  a  mezzo  raccomandata   ar
all'indirizzo    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei  servizi   -
Direzione generale del personale e della  formazione  -  Ufficio  III
concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. 
    I  candidati  che  nell'espletamento   delle   prove   di   esame
necessitano di assistenza ai sensi degli articoli 4 e 20 della  legge
5 febbraio 1992, n. 104,  devono  indicare  nella  domanda  l'ausilio
necessario in relazione  al  proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale
necessita'  di  tempi  aggiuntivi.  Le  richieste   dovranno   essere
comprovate,  indicando  gli  estremi   dell'apposita   certificazione
rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla  quale  dovranno
risultare in maniera specifica gli ausili necessari e  gli  eventuali
tempi aggiuntivi. 
    Detti candidati, dovranno altresi' specificare nella  domanda  se
sono affetti da invalidita' uguale o superiore all'ottanta per cento. 
    I predetti, successivamente all'invio della domanda, al  fine  di
consentire all'Amministrazione di individuare e predisporre i mezzi e
gli  strumenti  atti  a  garantire  una  regolare  partecipazione  al
concorso, dovranno comunque far pervenire all'Ufficio III -  concorsi
e  assunzioni  della  Direzione  generale  del  personale   e   della
formazione, copia della  certificazione  indicata  nella  domanda  di
partecipazione, con una delle seguenti modalita': 
    dalla  propria  posta  elettronica  ordinaria,   mediante   invio
all'indirizzo e-mail uff3concorsi.dgpersonale.dog@giustizia.it; 
    dalla  propria  posta  elettronica  certificata,  mediante  invio
all'indirizzo            di             posta             certificata
uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it; 
    a mezzo raccomandata ar all'indirizzo Ministero della giustizia -
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi - Direzione generale  del  personale  e  della  formazione  -
Ufficio III concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186 Roma. 
    L'Amministrazione si riserva di provvedere  alla  verifica  della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci ai sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali
benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

Art. 5 Commissione esaminatrice

				Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale
e della formazione, sara' nominata la  commissione  esaminatrice  nel
rispetto di quanto previsto all'art. 9  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e  successive  integrazioni  e
modificazioni ed in conformita' ai  principi  dettati  dall'art.  35,
comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Art. 6 Prove concorsuali e valutazione dei titoli

				Art. 6 
 
 
             Prove concorsuali e valutazione dei titoli 
 
 
    Il concorso si svolgera' mediante esami e valutazione dei titoli. 
    Gli esami consisteranno in due prove scritte e  in  un  colloquio
che comprendera' anche l'accertamento della conoscenza di una  lingua
straniera e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e
applicazioni informatiche. 
a) Prove scritte. 
    Le prove scritte si svolgeranno sulle materie, con le modalita' e
con assegnazione dei punteggi di seguito indicati,  e  saranno  cosi'
articolate. 
    La prima prova scritta consistera' nella somministrazione  di  n.
60 domande a  risposta  multipla,  aventi  ad  oggetto:  elementi  di
diritto processuale civile. 
    Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il  punteggio  positivo
di 0,50; 
    ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio
negativo di 0,15; 
    alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. 
    Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio  massimo  di  30
punti. 
    La prova si intende superata dai candidati che abbiano  riportato
una votazione di almeno 22,5/30. 
    La seconda prova scritta consistera' nella somministrazione di n.
60 domande a  risposta  multipla,  aventi  ad  oggetto:  elementi  di
diritto processuale penale. 
    Ad ogni risposta esatta verra' attribuito il  punteggio  positivo
di 0,50; 
    ad ogni risposta errata o multipla verra' attribuito il punteggio
negativo di 0,15; 
    alle risposte omesse non verra' attribuito alcun punteggio. 
    Alla suddetta prova sara' assegnato un punteggio  massimo  di  30
punti. 
    La prova si intende superata dai candidati che abbiano  riportato
una votazione di almeno 22,5/30. 
    Le due prove si  terranno  in  successione,  senza  soluzione  di
continuita'  e  con  un  unico  tempo  di  150  minuti  per  il  loro
svolgimento, con modalita' che verranno successivamente  indicate  ai
sensi dell'art. 7 del presente bando. 
    Ai fini della predisposizione delle domande a risposta  multipla,
l'Amministrazione e' autorizzata ad  avvalersi  della  consulenza  di
enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    In  tal  caso  la  commissione  esaminatrice   provvedera'   alla
validazione di tali quesiti. 
    Il diario delle prove scritte sara' pubblicato con  le  modalita'
di cui al successivo art. 7 del presente bando. 
b) Colloquio. 
    Saranno ammessi al colloquio i  candidati  che  abbiano  superato
entrambe le prove scritte con  i  punteggi  non  inferiori  a  quelli
indicati alla precedente lettera a). 
    Il colloquio vertera' sulle stesse materie  delle  prove  scritte
nonche' su elementi di Ordinamento giudiziario, elementi  di  Servizi
di cancelleria e  nozioni  sul  rapporto  di  pubblico  impiego  alle
dipendenze della pubblica amministrazione. 
    Comprendera', inoltre, l'accertamento  della  conoscenza  di  una
lingua straniera, a scelta del  candidato,  tra:  francese,  inglese,
spagnolo e tedesco. 
    In sede di prova orale sara'  altresi'  accertata  la  conoscenza
dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu'  diffuse
mediante una verifica attitudinale di tipo pratico. 
    Il colloquio si intende superato se il candidato avra' conseguito
una votazione di almeno 21/30. 
    L'avviso per la  presentazione  al  colloquio  sara'  pubblicato,
unitamente all'elenco degli ammessi, sul sito www.giustizia.it almeno
venti giorni prima della data in cui deve essere sostenuto. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
    I  candidati  sono  obbligatoriamente  tenuti  a  presentarsi  al
colloquio orale, muniti di un idoneo documento di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
c) Valutazione titoli. 
    Ai candidati che hanno superato le prove di esame, la commissione
esaminatrice  assegnera'  un  punteggio  aggiuntivo  sulla  base  del
possesso dei seguenti titoli e criteri: 
    a) punti 6,00 a coloro che  hanno  svolto,  con  esito  positivo,
l'ulteriore periodo di perfezionamento nell'ufficio per  il  processo
ai sensi  dell'art.  16-octies  comma  1-bis  e  comma  1-quater  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50
del  decreto-legge  24  giugno   2014,   n.   90,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    b) punti 1,00 a coloro che hanno svolto, con esito  positivo,  lo
stage  presso  gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
    c) punti 1,00 a coloro che hanno completato, con esito  positivo,
il  tirocinio  formativo  presso  gli  uffici  giudiziari  ai   sensi
dell'art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies comma 1-quinquies del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    I punteggi suddetti non sono tra loro cumulabili. 
    La votazione complessiva finale e'  determinata,  secondo  quanto
disposto dall'art. 8, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sommando il voto  conseguito  nella
valutazione dei titoli al  voto  complessivo  riportato  nelle  prove
d'esame.

Art. 7 Diario delle prove scritte e modalita' di svolgimento delle prove

				Art. 7 
 
 
  Diario delle prove scritte e modalita' di svolgimento delle prove 
 
 
    Fatta salva la facolta'  stabilita  dal  successivo  art.  8  del
presente bando, le prove scritte si svolgeranno nei  luoghi  e  nelle
date che saranno stabiliti con  successivo  provvedimento  che  sara'
pubblicato nella  Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie
speciale - del 14 febbraio 2017 ,  ovvero  in  quella  alla  quale  la
stessa avesse fatto rinvio. Detto avviso sara' disponibile anche  sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti
di legge. 
    Durante le prove di  esame  e'  fatto  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Nel  corso  della  prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    I candidati sono tenuti a presentarsi alle prove  scritte  muniti
di un idoneo documento di riconoscimento  in  corso  di  validita'  e
della  ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal   sistema
informatico. 
    L'assenza  dalle  prove  scritte,  qualunque  ne  sia  la  causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito delle prove scritte sara' pubblicato sul  sito  ufficiale
del Ministero della giustizia, www.giustizia.it. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge.

Art. 8 Prove preselettive

				Art. 8 
 
 
                         Prove preselettive 
 
 
    L'Amministrazione si riserva la  facolta'  di  far  precedere  le
prove di esame da una  prova  preselettiva,  qualora  le  domande  di
partecipazione siano superiori a cinque volte  il  numero  dei  posti
banditi. 
    La prova preselettiva, ove svolta, consistera' in  una  serie  di
domande a risposta multipla sulle seguenti materie: 
    1) elementi di diritto pubblico; 
    2) elementi di diritto amministrativo. 
    Ai fini della predisposizione delle domande a risposta  multipla,
l'Amministrazione e' autorizzata ad  avvalersi  della  consulenza  di
enti  pubblici  o  di   privati   specializzati   nel   settore.   La
predisposizione  dei  quesiti  puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. 
    La commissione esaminatrice provvedera' alla validazione di  tali
quesiti. 
    Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre  ai
fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    Durante le prove preselettive e' fatto divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    Nel corso della prova preselettiva e'  vietato  ai  candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    Con successivo provvedimento, che sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie  speciale  -  del  14
febbraio  2017,  sara'  reso  noto  l'eventuale  ricorso  alla  prova
preselettiva e saranno resi noti la sede, l'ora e i giorni in cui  si
svolgera' detta prova, il numero di quesiti di ogni singola  batteria
di questionari e la durata della prova d'esame nonche' i  criteri  di
attribuzione dei punteggi. 
    Saranno ammessi alle prove scritte i candidati classificatisi, in
base al punteggio, tra i primi 3.200 (4 volte i  posti  a  concorso),
nonche' i candidati che abbiano riportato  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificato all'ultimo posto utile. 
    Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992, n.  104,  come
integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  i  soggetti  con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    Il  mancato  possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla   prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    I candidati sono tenuti a  presentarsi  alle  prove  preselettive
muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita'
e della ricevuta  di  invio  della  domanda  rilasciata  dal  sistema
informatico. 
    L'assenza dalle prove preselettive, qualunque ne  sia  la  causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito delle prove  sara'  pubblicato  sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge.

Art. 9 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli

				Art. 9 
 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive   modifiche   e
integrazioni, nonche' dell'art. 73, comma 14,  del  decreto-legge  21
giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  9
agosto  2013,  n.  98  e  dell'art.  16-octies,  commi   1-quater   e
1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,
con modificazioni,  dalla  legge  17  dicembre  2012,  n.  221,  come
modificato dall'art. 50 del decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,  a
parita' di merito, sono preferiti: 
    1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4) i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5) gli orfani di guerra; 
    6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7) gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8) i feriti in combattimento; 
    9) gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12) i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
    14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico o privato; 
    16)  coloro  che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
    17) coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un  anno  nel  Ministero  della  giustizia  -
Amministrazione giudiziaria; 
    18) i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19) gli invalidi e i mutilati civili; 
    20) i militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    Costituiscono,  altresi',  titoli  di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
    a) l'avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio  per  il  processo  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quater del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
    b) l'avere svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici
giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    c) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'  come   indicato,   dall'art.
16-octies, commi 1 bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
    a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
il candidato sia coniugato o meno; 
    b) dall'aver prestato  lodevole  servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
    c) dall'eta' minore rispetto agli altri candidati.

Art. 10 Termini per la presentazione dei titoli di riserva, di preferenza e precedenza

				Art. 10 
 
 
Termini per la presentazione dei titoli di riserva, di  preferenza  e
                             precedenza 
 
 
    I candidati  che  avranno  superato  il  colloquio  dovranno  far
pervenire all'Ufficio III - concorsi  e  assunzioni  della  Direzione
generale  del  personale  e  della  formazione,  entro   il   termine
perentorio di quindici giorni  decorrenti  dal  giorno  successivo  a
quello in cui hanno sostenuto il  colloquio  orale,  i  documenti  in
carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al
precedente art. 2 nonche'  di  preferenza  e  precedenza  di  cui  al
precedente art. 9, gia' dichiarati nella  domanda  di  ammissione  al
concorso. 
    Fermo  restando  il  temine  sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio  a  mezzo  raccomandata  ar
all'indirizzo    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
dell'organizzazione  giudiziaria  del  personale  e  dei  servizi   -
Direzione generale del personale e della  formazione  -  Ufficio  III
concorsi e assunzioni - via Arenula n. 70 - 00186  Roma,  ovvero  con
posta  certificata  al  seguente  indirizzo  di  posta   certificata:
uff3.dgpersonale.dog@giustiziacert.it. 
    Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede  il  timbro  a
data dell'Ufficio postale accettante.

Art. 11 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria

				Art. 11 
 
 
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione della  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato. 
    A parita' di merito saranno applicate  le  disposizioni  indicate
nel precedente art. 9. 
    Con successivo provvedimento del Direttore generale del personale
e della  formazione  sara'  approvata  la  graduatoria  definitiva  e
saranno dichiarati i vincitori del concorso. 
    Il  provvedimento  di  approvazione   della   graduatoria   sara'
pubblicato  nel  sito  ufficiale  del  Ministero   della   giustizia,
www.giustizia.it. 
    Di tale pubblicazione sara' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª serie speciale -  e
da tale data di pubblicazione decorrera' il termine per le  eventuali
impugnative. 
    Ai  candidati  dichiarati  vincitori   sara'   inviata   apposita
comunicazione all'indirizzo indicato nella domanda di  partecipazione
ai sensi dell'art. 4, punti 4 e 5 del presente bando. 
    All'esito della formazione della graduatoria saranno rese note le
sedi per il contingente messo a concorso con il  presente  bando  che
saranno conferite ai candidati  utilmente  collocati  in  graduatoria
entro i termini di validita' della stessa, con modalita' che verranno
comunicate mediante pubblicazione sul sito  ufficiale  del  Ministero
della giustizia, www.giustizia.it. 
    Nel periodo di validita' della graduatoria, l'Amministrazione  si
riserva la  facolta'  di  procedere  alla  copertura  dei  posti  che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

Art. 12 Assunzione dei vincitori

				Art. 12 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori del  concorso  saranno  assunti,
secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo nazionale  di
lavoro vigente al momento dell'immissione in servizio, nel profilo di
Assistente giudiziario, Area funzionale seconda, fascia economica  F2
del  personale  del  Ministero  della  giustizia  -   Amministrazione
giudiziaria. 
    Il personale assunto sara' tenuto a permanere nella sede di prima
destinazione per un periodo non inferiore a  anni  5,  ai  sensi  del
comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165. 
    Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione  decorrera'  ad  ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione in servizio. 
    La mancata presentazione in servizio, senza giustificato  motivo,
entro il termine indicato da questa Amministrazione,  comportera'  la
decadenza dal diritto all'assunzione e il non luogo alla stipula  del
contratto. 
    La nomina in prova  e  l'immissione  in  servizio  dei  vincitori
saranno disposte  con  riserva  di  accertamento  dei  requisiti  per
l'ammissione all'impiego indicati dall'art. 3.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso

				Art. 13 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    I candidati al concorso possono esercitare il diritto di  accesso
agli  atti  della  procedura  concorsuale  ai  sensi  delle   vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti puo' essere differito fino alla  conclusione  della
procedura, per esigenze organizzative, di ordine e  speditezza  della
procedura stessa.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
il Ministero della giustizia,  Direzione  generale  del  personale  e
della  formazione  -  Ufficio  III  concorsi  e  assunzioni,  per  le
finalita' di gestione del concorso e potranno essere trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari  tra  cui  il
diritto di rettificare, aggiornare, completare o  cancellare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in termini non  conformi  alla  legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero della giustizia - Direzione generale del personale e  della
formazione, Ufficio III concorsi e assunzioni, via Arenula  n.  70  -
Roma, titolare del trattamento. 
    Il responsabile del trattamento  e'  il  Direttore  del  suddetto
Ufficio III.

Art. 15 Norme di salvaguardia

				Art. 15 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il Ministero della giustizia  per  l'apposizione  del
visto e pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  -  4ª  serie  speciale
"Concorsi ed esami" - nonche' nel sito ufficiale del Ministero  della
giustizia. 
 
      Roma, 18 novembre 2016  
 
                                      Il Direttore generale: Fabbrini

Torna su