MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. (18E11500)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 89 del 09-11-2018

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia di Stato, riservato, ai sensi dell'art. 2199, comma 1, del decreto legislativo n. 66/2010, ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. (18E11500)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 09-11-2018
  • Scadenza: 09-12-2018

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
"Codice dell'Ordinamento Militare" ed  in  particolare  l'art.  2199,
comma 7-bis nel quale sono previste, per il  triennio  2016-2018,  le
percentuali di assunzione nelle Forze di Polizia a ordinamento civile
o militare riservate ai volontari in  ferma  prefissata  delle  Forze
armate e le aliquote riservate per il concorso pubblico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato" ed il successivo  decreto
del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 recante  "Norme
di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante "Norme di attuazione  dello  Statuto  Speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego"; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  "Nuovo
ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, contenente "Approvazione del regolamento per  l'accesso
ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di
polizia"; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello  Stato"  ed  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
"Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196,  contenente
"Codice in materia di protezione dei dati personali", modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  "Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli"; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente "Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  della  difesa  22  febbraio  2006,  con   il   quale   sono
disciplinate le "Modalita' di reclutamento, nella qualifica  iniziale
del  ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di  Stato,
riservato ai volontari in ferma prefissata  di  un  anno,  ovvero  in
rafferma annuale in servizio o in congedo"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
"Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego"; 
    Visto il decreto legislativo 21  gennaio  2011,  n.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo"
(convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1,  della
legge 4 aprile 2012 n. 35) e, in particolare, l'art.  8,  concernente
l'invio, esclusivamente per via  telematica,  delle  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
"Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il "Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2"; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 13 luglio 2018, n. 103
contenente il "Regolamento recante  norme  per  l'individuazione  dei
limiti di  eta'  per  la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia di Stato"; 
    Attesa   la    necessita'    di    assumere    un    totale    di
seicentocinquantaquattro allievi agenti della Polizia  di  Stato  per
l'anno 2018,  ai  sensi  dell'art.  2199,  comma  7-bis  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Per le esigenze di assunzione di un numero complessivo di  654
allievi agenti della Polizia di Stato, sono indetti: 
      a) un concorso pubblico, per  esame  e  titoli,  a  458  posti,
riservato a coloro che, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  sono
volontari in ferma prefissata di un anno  (VFP1)  e  in  servizio  da
almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purche' siano  in
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella  Polizia  di
Stato; 
      b) un concorso pubblico, per  esame  e  titoli,  a  196  posti,
riservato a coloro che, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  sono
collocati in congedo al termine della ferma annuale come volontari in
ferma prefissata di un anno (VFP1), oppure sono  volontari  in  ferma
quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purche' siano tutti  in
possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella  Polizia  di
Stato. 
    Si precisa che i volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1),
in servizio da meno di sei mesi alla data di scadenza del termine per
la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, ma  che
siano gia' stati congedati da precedenti servizi in qualita' di VFP1,
potranno partecipare esclusivamente al concorso di cui  alla  lettera
b). 
    2. I candidati aventi titolo possono partecipare ad uno solo  dei
concorsi sopra indicati, a pena di esclusione.

Art. 2 Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti

				Art. 2 
 
      Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti 
 
    1. Ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua
italiana e tedesca), di cui all'art. 4  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 752/1976, di livello non inferiore al diploma  di
Istituto di istruzione secondaria di primo grado,  fermi  restando  i
requisiti previsti per l'assunzione  nella  Polizia  di  Stato,  sono
riservati: 
      - un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
a), del presente bando; 
      - un posto per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
b), del presente bando. 
    2.  Ai  predetti  candidati  riservatari  non  e'  richiesto   il
requisito di cui all'art. 2199, commi 1 e 5 del  decreto  legislativo
n. 66/2010. 
    3. Il posto riservato nel concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del presente bando, che  non  sia  stato  coperto,  sara'
assegnato al miglior classificato  fra  i  candidati  idonei,  aventi
titolo alla medesima riserva per bilinguismo del concorso di cui alla
successiva lettera b) del medesimo comma 1, e viceversa. 
    4. Ai sensi dell'art. 8 del decreto-legge 21 settembre  1987,  n.
387, convertito in legge 20 novembre 1987, n. 472, a coloro che hanno
conseguito il diploma presso il Centro Studi di  Fermo,  in  possesso
dei requisiti previsti per l'assunzione nella Polizia di Stato,  sono
riservati: 
      - ventitre' posti per il concorso di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera a), del presente bando; 
      - dieci posti per il concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera b), del presente bando. 
    5. I posti  riservati  indicati  nei  commi  precedenti,  se  non
coperti per mancanza di vincitori,  saranno  assegnati  ai  candidati
idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale di merito.

Art. 3 Insufficiente copertura dei posti messi a concorso

				Art. 3 
 
         Insufficiente copertura dei posti messi a concorso 
 
    1. I posti del concorso indicati all'art. 1, comma 1, lettera a),
del presente bando, eventualmente non coperti  per  insufficienza  di
vincitori, saranno assegnati agli idonei non vincitori  del  concorso
di cui alla successiva lettera b)  del  medesimo  comma  1,  seguendo
l'ordine della relativa graduatoria finale di merito. 
    2. Ugualmente, i posti del concorso di cui all'art. 1,  comma  1,
lettera  b),  del  presente  bando,  eventualmente  non  coperti  per
insufficienza  di  vincitori,  saranno  assegnati  agli  idonei   non
vincitori del concorso di cui alla precedente lettera a) del medesimo
comma 1, seguendo  l'ordine  della  relativa  graduatoria  finale  di
merito.

Art. 4 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 4 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1. I requisiti richiesti ai candidati per partecipare ai concorsi
del presente bando, oltre a quelli indicati all'art. 1, comma 1, sono
i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di scuola secondaria di I grado o equipollente; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
candidati; 
      e) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      f) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  all'espletamento
dei compiti connessi alla qualifica, da accertare in conformita' alle
disposizioni contenute nel decreto ministeriale  n.  198/2003  e  nel
decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati, destituiti da
pubblici  uffici,  dispensati  dall'impiego   presso   una   pubblica
amministrazione  per  persistente  insufficiente  rendimento,  oppure
siano decaduti dall'impiego, ai sensi  dell'art.  127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  3/1957,
nonche' coloro che abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva
per delitto non  colposo,  o  siano  stati  sottoposti  a  misure  di
sicurezza o di prevenzione. 
    3. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  e  mantenuti,  ad  eccezione  dell'eta'
massima di cui al precedente comma 1, lettera d), fino alla  data  di
immissione nel ruolo degli agenti  ed  assistenti  della  Polizia  di
Stato. 
    4. Non potranno partecipare ai concorsi di cui all'art  1,  comma
1, lettere a) e b) del presente bando, pena l'esclusione, coloro  che
abbiano svolto servizio esclusivamente come volontari in ferma  breve
(VFB), o volontari in ferma annuale (VFA). 
    5. Saranno esclusi dai concorsi di cui alle suddette lettere a) e
b) del citato art. 1 i candidati che  abbiano  gia'  presentato,  nel
corrente anno, la domanda di partecipazione a  concorsi  indetti  per
carriere iniziali delle altre Forze di Polizia ad ordinamento  civile
e militare. Quest'ultima limitazione non si applica ai  volontari  in
ferma prefissata, che si trovino in congedo  alla  data  di  scadenza
della domanda di partecipazione al concorso. 
    6. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta e  delle  qualita'  morali  e  quelli  dell'efficienza
fisica e dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al  servizio,
nonche' le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego  e  la  veridicita'  delle   dichiarazioni   rilasciate   dai
candidati.  Fatta  salva  la  responsabilita'  penale,  il  candidato
decadra' dai  benefici  conseguiti  in  virtu'  di  un  provvedimento
emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 
    7. L'esclusione  del  candidato  dal  concorso  e'  disposta  con
decreto del Capo della Polizia-  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza.

Art. 5 Domanda di partecipazione - modalita' telematiche

				Art. 5 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni- che decorre
dal giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente  bando
nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  utilizzando
esclusivamente la  procedura  informatica  disponibile  all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it  (dove  si  dovra'  cliccare
sull'icona   "Concorso   pubblico").   A    quest'ultima    procedura
informatica, il candidato potra' accedere tramite il Sistema Pubblico
di Identita' Digitale (SPID), con le relative credenziali (username e
password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a  uno  degli
identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia  Digitale
(A.G.I.D.), come da  informazioni  presenti  sul  sito  istituzionale
www.spid.gov.it . 
    2. Qualora  il  candidato  volesse  modificare  la  domanda  gia'
trasmessa, la dovra' annullare per inviarne una nuova versione, entro
il termine perentorio  indicato  al  comma  1.  In  ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine perentorio, il sistema informatico  non
ricevera' piu' dati.

Art. 6 Compilazione della domanda di partecipazione

				Art. 6 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso  prescelto,  da
inviare  esclusivamente  per  via  telematica,  il   candidato   deve
dichiarare: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il luogo di nascita; 
      c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata   (PEC)   a   lui
personalmente  intestata  dove  intende  ricevere  le   comunicazioni
relative al concorso; 
      d) il codice fiscale; 
      e) se intenda concorrere ai posti riservati alle  categorie  di
cui all'art. 2. A tal fine, il candidato in possesso  del  prescritto
attestato di bilinguismo dovra' specificare  la  lingua,  italiana  o
tedesca, preferita per sostenere la prova scritta; 
      f) il titolo di studio e la data  del  suo  conseguimento,  con
l'indicazione dell'Istituto che  lo  ha  rilasciato  e  la  votazione
conseguita; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) di non aver a proprio carico condanne penali, anche ai sensi
dell'art. 444 del codice di procedura penale, procedimenti  penali  o
per l'applicazione  di  misure  di  sicurezza  o  di  prevenzione,  o
comunque precedenti penali iscrivibili nel casellario  giudiziale  ai
sensi dell'art. 3 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
novembre 2002,  n.  313.  In  caso  contrario,  il  candidato  dovra'
precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che
lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; 
      l) le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti  di
pubblico impiego, specificando  se  sia  stato  espulso  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati,  destituito  da  pubblici
uffici,  o  dispensato  dall'impiego  per  persistente  insufficiente
rendimento, oppure decaduto dall'impiego,  ai  sensi  dell'art.  127,
primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica
n. 3/1957; 
      m) l'eventuale possesso  dei  titoli  di  preferenza,  indicati
all'art. 5, comma  4,  del  d.P.R.,  n.  487/1994,  ove  compatibili,
nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98; 
      n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno  comunicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  -  "Concorsi
ed esami" del 18 dicembre 2018 e che tale comunicazione avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
    2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i  candidati
dovranno  dichiarare  nella  domanda  di  partecipazione,  i  servizi
prestati in qualita' di volontario in ferma prefissata,  di  un  anno
(VFP1)  o  quadriennale  (VFP4)  o  in  rafferma,  con  l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
      * Forza armata ove presta o  ha  prestato  servizio  (Esercito,
Marina o Aeronautica); 
      * se si trovi in servizio o in congedo; 
      * data di decorrenza giuridica di arruolamento da VFP1, data di
congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma annuale  e  da
VFP4, nonche' eventuali richiami in  servizio  o  incorporamento  SPE
(servizio permanente effettivo), indicando la denominazione e la sede
dell'ultimo Comando/Reparto di servizio. 
    I candidati che abbiano svolto piu' periodi di servizio  da  VFP1
dovranno  indicare  le  date  di  incorporamento,  di  fine  ferma  e
dell'eventuale rafferma di ogni  singolo  periodo  svolto,  anche  se
riferito a diversi arruolamenti. 
    3.  Si  rammenta  che  i  titoli  di  preferenza  non  dichiarati
espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non saranno
valutati. 
    4. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza,  recapito  e  dell'indirizzo  PEC  personale
dichiarato  nella  domanda,  presso  il  quale  intende  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso. A tal fine, l'interessato  dovra'
inviare detta comunicazione, unitamente a copia  fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato PDF, all'indirizzo di  posta
elettronica certificata dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it . 
    5. L'Amministrazione non sara' responsabile qualora il  candidato
non riceva le  comunicazioni  inoltrategli  a  causa  di  inesatte  o
incomplete indicazioni dell'indirizzo  o  recapito  da  lui  fornito,
oppure  di  mancata   o   tardiva   comunicazione   del   cambiamento
dell'indirizzo o recapito.

Art. 7 Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. - Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio

				Art. 7 
 
   Consegna di copia della domanda di concorso ai Comandi FF.AA. - 
     Trasmissione dell'estratto della documentazione di servizio 
 
    1. I candidati che partecipano ai concorsi  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettere a)  e  b)  del  presente  bando,  qualora  siano  in
servizio,   devono   tempestivamente   consegnare   al   Comando   di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso prescelto. 
    Quest'ultimo adempimento  e'  indispensabile  per  consentire  al
Comando  interessato  di  trasmettere   a   questa   Amministrazione,
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it  entro  il  25  gennaio  2019,
l'estratto della documentazione di servizio comprensivo  anche  degli
eventuali precedenti periodi di servizio prestato. L'estratto  dovra'
essere debitamente aggiornato alla data di scadenza della domanda  di
concorso e compilato in base al facsimile di cui all'Allegato  1  del
presente  bando.  A  quest'ultimo  riguardo,  si  inviera'   apposita
circolare agli Stati Maggiori FF.AA. interessati. 
    2. Si rammenta che i candidati volontari delle FF.AA. in congedo,
o quelli in servizio ma gia' congedati da precedenti periodi di ferma
espletati  come  VFP1,  dovranno  premunirsi  del  suddetto  estratto
comprensivo anche degli  eventuali  precedenti  periodi  di  servizio
prestato.

Art. 8 Fasi di svolgimento dei concorsi

				Art. 8 
 
                  Fasi di svolgimento dei concorsi 
 
    1. I concorsi previsti dal presente bando si svolgeranno in  base
alle seguenti fasi: 
      1) prova scritta d'esame; 
      2) accertamento dell'efficienza fisica; 
      3) accertamenti psico-fisici; 
      4) accertamenti attitudinali; 
      5) valutazione dei titoli. 
    2. Il mancato superamento, da parte del  candidato,  della  prova
scritta o di uno degli accertamenti  elencati  al  precedente  comma,
comporta l'esclusione dal concorso prescelto. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle suddette fasi concorsuali "con riserva".

Art. 9 Commissione esaminatrice

				Art. 9 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La Commissione esaminatrice dei concorsi e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  inferiore  a
Dirigente  Superiore,   in   servizio   preferibilmente   presso   il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia di  Stato,  con  qualifica  non
inferiore a Commissario Capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di II grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo
dei fisici -  settore  telematico,  con  qualifica  non  inferiore  a
Direttore Tecnico Principale. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  Commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di Stato,  con  qualifica
non inferiore a Dirigente Superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Un funzionario della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
superiore a Commissario Capo,  in  servizio  presso  il  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, svolge  le  funzioni  di  Segretario  della
Commissione. 
    4. Alla Commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca.

Art. 10 Prova scritta d'esame

				Art. 10 
 
                        Prova scritta d'esame 
 
    1.  La  prova  scritta  d'esame   consiste   nel   compilare   un
questionario, articolato in domande con risposta a  scelta  multipla.
Il predetto questionario verte su argomenti di cultura generale sulle
materie previste dai vigenti programmi  della  scuola  secondaria  di
primo  grado,  sull'accertamento  di  un   sufficiente   livello   di
conoscenza della lingua  inglese,  nonche'  delle  apparecchiature  e
delle applicazioni  informatiche  piu'  diffuse,  in  linea  con  gli
standard europei. 
    2. In sede  d'esame  a  ciascun  candidato  sara'  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. "random") da  un
apposito programma informatico, sulla base di una banca dati di  6000
quesiti,   che    sara'    pubblicata    sul    sito    istituzionale
www.poliziadistato.it, almeno venti giorni prima che abbia inizio  la
fase della prova scritta. 
    3.  La  Commissione  esaminatrice  stabilira'  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del   relativo   punteggio   saranno   effettuati   tramite   sistema
informatico, utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova
si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una  votazione  non
inferiore a sei decimi.  L'esito  della  prova  scritta,  non  appena
disponibile, sara' consultabile  dai  candidati  interessati  tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in  relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della Commissione esaminatrice. Non e' inoltre  consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,  carta  da  scrivere,   appunti,   libri   e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche'  violare  le  prescrizioni
impartite dalla  Commissione  esaminatrice  prima  dell'inizio  della
prova scritta d'esame  e  quelle  che  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale prima dello svolgimento della prova stessa. 
    L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta  l'esclusione
dal concorso. 
    6. Per sostenere la prova scritta d'esame  i  candidati  dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami"  del  18  dicembre  2018,  muniti  di  un   valido   documento
d'identita' e, per  agevolare  le  procedure  d'accesso,  del  codice
fiscale o della tessera sanitaria su supporto magnetico. 
    7. La pubblicazione di cui al comma 6 avra' valore di notifica, a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. Il candidato che non si presentera' nel luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova d'esame sara'  escluso  dal
concorso con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica Sicurezza.

Art. 11 Graduatorie della prova scritta

				Art. 11 
 
                   Graduatorie della prova scritta 
 
    1.  Terminata  la  fase  della  prova  scritta,  la   Commissione
esaminatrice formera', per ciascuno dei concorsi previsti dall'art. 1
del presente bando una distinta graduatoria che riportera', in ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato nella medesima
prova. 
    2. Le suddette graduatorie, tenuto conto delle riserve dei  posti
di  cui  all'art.  2  del  presente  bando,  saranno  utilizzate  per
convocare  i  candidati,  risultati  idonei   alla   prova   scritta,
all'accertamento  dell'efficienza   fisica   ed   agli   accertamenti
psico-fisici ed attitudinali previsti. 
    3.  Entro  il  termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
pubblicazione,  sul  sito  www.poliziadistato.it  ,  delle   suddette
graduatorie,  i  candidati  riservatari  di  posti  per   bilinguismo
dovranno far pervenire, all'Ufficio attivita' concorsuali, a pena del
mancato riconoscimento del titolo di riserva, il prescritto attestato
rilasciato dall'Ente competente, ovvero la dichiarazione  sostitutiva
resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (All. 3). 
    4. La documentazione indicata al comma 3 potra'  essere  allegata
tramite l'apposita funzione  presente  nel  portale  di  compilazione
della domanda di partecipazione al concorso, oppure trasmessa via PEC
all'indirizzo  dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it,   secondo   le
istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di un
valido documento d'identita', in formato PDF.

Art. 12 Convocazioni all'accertamento dell'efficienza fisica ed agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali

				Art. 12 
 
Convocazioni  all'accertamento   dell'efficienza   fisica   ed   agli
              accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta  d'esame
saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica nel  numero
e secondo i criteri di seguito stabiliti: 
      * per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a)  del
presente bando saranno  convocati  i  primi  1050  candidati  idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria della prova scritta; 
      * per il concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b)  del
presente bando  saranno  convocati  i  primi  450  candidati  idonei,
seguendo l'ordine della relativa graduatoria della prova scritta. 
    2. Saranno inoltre convocati, in sovrannumero, tutti i  candidati
che abbiano riportato un punteggio, alla prova scritta, pari a quello
dell'ultimo  convocato  in  base  ai  criteri  stabiliti  dal   comma
precedente. 
    3. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti banditi  per
ciascuno  dei  suddetti  due   concorsi,   l'Amministrazione   potra'
convocare, all'accertamento dell'efficienza fisica  e  ai  successivi
accertamenti, ulteriori  aliquote  di  candidati  idonei  alla  prova
scritta, rispettando l'ordine delle relative graduatorie.

Art. 13 Accertamento dell'efficienza fisica

				Art. 13 
 
                 Accertamento dell'efficienza fisica 
 
    1. I candidati,  convocati  in  base  ai  criteri  stabiliti  dal
precedente   art.    12,    saranno    sottoposti    all'accertamento
dell'efficienza  fisica  e   dell'idoneita'   fisica,   psichica   ed
attitudinale, in base al calendario che  sara'  pubblicato  sul  sito
istituzionale www.poliziadistato.it il giorno 4 febbraio  2019.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica,  a  tutti  gli  effetti,  nei
confronti dei candidati interessati. 
    2. Entro venti giorni dalla data di pubblicazione del  suindicato
calendario,  i  candidati  convocati   dovranno   allegare,   tramite
l'apposita  funzione  presente  nel  portale  di  compilazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  oppure  trasmettere  via  PEC
all'indirizzo  dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it,   secondo   le
istruzioni pubblicate sul sito, la seguente documentazione in formato
PDF: 
      * I candidati in servizio alla scadenza di presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso: 
        - i titoli di cui al  successivo  art.  17,  comma  1,  o  la
dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della  Repubblica
n.  445/2000  (All.2),   solo   se   indicati   nell'estratto   della
documentazione di servizio, gia'  sottoscritto,  unitamente  a  copia
fronte/retro di un documento di identita' in corso di  validita',  in
formato PDF; 
      * I candidati in congedo alla scadenza di  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso: 
        - l'estratto della documentazione  di  servizio,  comprensivo
anche degli eventuali precedenti periodi di servizio  prestato  ed  i
titoli di cui  al  successivo  art.  17,  comma  1,  o  dichiarazione
sostitutiva ex decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000
(All.2), solo  se  indicati  nell'estratto  della  documentazione  di
servizio, gia' sottoscritto, con copia fronte/retro di  un  documento
di identita' in corso di validita'; 
    3. La mancata  trasmissione  dei  titoli  e  dell'estratto  della
documentazione di servizio con le modalita' sopra  indicate  comporta
la sospensione dell'istruttoria amministrativa relativa al candidato. 
    4. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  il  suddetto  accertamento  dell'efficienza
fisica, saranno esclusi dal  concorso  con  decreto  del  Capo  della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
    5. Una Commissione composta da  un  Dirigente  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, da un medico della Polizia di Stato,  nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato  "Fiamme
Oro" con qualifica di Coordinatore di settore sportivo o di Direttore
tecnico,   sottoporra'   i   candidati   convocati   all'accertamento
dell'efficienza  fisica,  consistente  negli  esercizi  ginnici,   da
superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|        PROVA         |  UOMINI   |  DONNE   |        NOTE         |
+======================+===========+==========+=====================+
|                      | Tempo max |Tempo max |                     |
|    Corsa 1000 m.     |   3'55"   |  4'55"   |          /          |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|    Salto in alto     |  1,20 m.  | 1,00 m.  |   Max 3 tentativi   |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
|  Sollevamento alla   |           |          | Continuativi (Max 2 |
|        sbarra        |   n. 5    |   n. 2   |       minuti)       |
+----------------------+-----------+----------+---------------------+
 
    Le funzioni di Segretario della predetta Commissione sono  svolte
da un appartenente al ruolo degli Ispettori della Polizia di Stato  o
qualifica   equiparata   oppure   da   un   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    6. Il mancato superamento anche di uno solo dei suddetti esercizi
ginnici determinera' l'esclusione dal concorso per inidoneita'. 
    7. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati dovranno essere muniti di idoneo abbigliamento sportivo e
di un documento di riconoscimento valido  e  dovranno  consegnare,  a
pena di esclusione dal concorso, un certificato di idoneita' sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme  al
decreto  del  Ministero  della  Sanita'  del  18  febbraio  1982,   e
successive  modifiche,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla
Federazione  Medico  Sportiva  Italiana  o,  comunque,  a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in "medicina dello sport".

Art. 14 Accertamenti psico-fisici

				Art. 14 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1.   I    concorrenti,    risultati    idonei    all'accertamento
dell'efficienza fisica, saranno sottoposti agli accertamenti fisici e
psichici, a cura di una Commissione composta da  un  Primo  Dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,
con qualifica non inferiore a Medico Principale.  A  tal  fine,  sono
previsti un esame clinico generale del candidato e prove  strumentali
e  di  laboratorio.  Le  funzioni  di   Segretario   della   predetta
Commissione sono svolte da un appartenente al ruolo  degli  Ispettori
della Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai
ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno, in servizio presso il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    2. Tutti i candidati, all'atto della  presentazione  ai  predetti
accertamenti, dovranno esibire  un  documento  di  riconoscimento  in
corso  di  validita'  e,  a   pena   di   esclusione,   la   seguente
documentazione sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a
quella della relativa presentazione: 
      a) certificato anamnestico, come da facsimile in allegato (All.
4), sottoscritto  dal  medico  di  fiducia  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  elencate
nel decreto ministeriale n.  198/2003.  In  proposito,  il  candidato
potra' produrre accertamenti clinici o strumentali ritenuti utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. , con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    3. La Commissione potra' inoltre disporre, ai fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    4. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      * sana e robusta costituzione fisica; 
      *  composizione   corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      * forza muscolare: non inferiore a 40 kg  per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      * massa metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      * senso cromatico e luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    5. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  elencate
nella tabella 1, allegata al decreto ministeriale n. 198/2003. 
    6. I giudizi della Commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    7. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per i predetti accertamenti  psico-fisici  saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 15 Accertamenti attitudinali

				Art. 15 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dal precedente art. 14 saranno sottoposti agli  accertamenti
attitudinali da parte di una Commissione di selettori composta da  un
funzionario della Polizia  di  Stato,  appartenente  al  ruolo  degli
psicologi, con qualifica non inferiore a Primo Dirigente Tecnico, che
la presiede, e da quattro funzionari  della  Polizia  di  Stato,  con
qualifica non inferiore a  Direttore  Tecnico  Principale  del  ruolo
psicologi  o  a  Commissario  Capo,  in  possesso   dell'abilitazione
professionale  di  perito  selettore  attitudinale.  Le  funzioni  di
Segretario della predetta Commissione sono svolte da un  appartenente
al  ruolo  degli  Ispettori  della  Polizia  di  Stato  o   qualifica
equiparata oppure da un appartenente  ai  ruoli  dell'Amministrazione
civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio  presso  il
Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 
    2. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
Commissione. Su richiesta del selettore, la Commissione puo' disporre
la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso  in  cui  i
test  siano  positivi,  ma  il  colloquio  sia  risultato   negativo,
quest'ultimo sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle
prove, la Commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della Commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. 
    4. I candidati che non si siano presentati nel luogo, nel  giorno
e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti attitudinali saranno
esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia  -  Direttore
Generale della Pubblica Sicurezza.

Art. 16 Produzione dei titoli di preferenza

				Art. 16 
 
                 Produzione dei titoli di preferenza 
 
    1. Ai fini della formazione delle graduatorie finali di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta, se avevano  dichiarato
nella loro domanda di partecipazione al concorso di possedere  titoli
di  preferenza,  dovranno   far   pervenire   all'Ufficio   attivita'
concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data
di pubblicazione sul  sito  www.poliziadistato.it  delle  graduatorie
della prova scritta, la documentazione attestante il possesso di quei
titoli, oppure la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (All. 3), a pena  del
mancato riconoscimento di quei titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicati  al
comma 1 potranno essere allegate tramite l'apposita funzione presente
nel portale  di  compilazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso,     oppure     trasmesse     via     PEC      all'indirizzo
dipps.333b.vfp2018.rm@pecps.interno.it,   secondo    le    istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di  un  valido  documento
d'identita', in formato PDF.

Art. 17 Valutazione dei titoli

				Art. 17 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione  sono  stabilite
come segue: 
      a) valutazione del periodo di servizio svolto  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata di un anno; 
      b) missioni in teatro operativo fuori area; 
      c)    valutazione    relativa     all'ultima     documentazione
caratteristica; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titoli di studio; 
      f) conoscenza accertata secondo standard NATO  di  una  o  piu'
lingue straniere, oppure possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; 
      g)  esito  dei  corsi   di   istruzione,   specializzazione   o
abilitazione frequentati; 
      h)   numero   e   tipo   delle    specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
      i) eventuali altri attestati e brevetti. 
    2.  I  titoli   sopra   indicati   sono   tratti   esclusivamente
dall'estratto della  documentazione  di  servizio,  rilasciato  dalle
competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui all'All. 1. 
    3. La Commissione esaminatrice determina i  punteggi  massimi  da
attribuire a ciascuna categoria, nonche' i  titoli  valutabili  ed  i
criteri  di  massima  per  la  valutazione   degli   stessi   e   per
l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. La valutazione dei titoli e' effettuata nei confronti dei soli
candidati che siano risultati idonei ai prescritti accertamenti. 
    5. I titoli ammessi a valutazione dalla Commissione ed i relativi
punteggi  saranno   riportati   su   apposite   schede   individuali,
sottoscritte  dal  Presidente  e  da   tutti   i   componenti   della
Commissione.

Art. 18 Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori

				Art. 18 
 
       Graduatorie finali dei concorsi - nomina dei vincitori 
 
    1. Per la formazione delle due distinte  graduatorie  finali  dei
concorsi, la Commissione esaminatrice sommera', per ciascun candidato
risultato idoneo  ai  prescritti  accertamenti,  il  punteggio  utile
conseguito alla prova scritta d'esame e il punteggio riportato  nella
valutazione dei titoli, fatte salve le  riserve  dei  posti  indicate
all'art. 2 del presente bando e, a parita' di punteggio, i titoli  di
preferenza nell'ordine previsto dalle vigenti disposizioni. 
    2. I decreti di approvazione delle graduatorie  di  merito  e  di
dichiarazione  dei  vincitori  saranno  pubblicati   sul   Bollettino
ufficiale del personale del Ministero  dell'Interno,  con  avviso  di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli
stessi   provvedimenti   saranno   consultabili   anche   sul    sito
istituzionale www.poliziadistato.it .

Art. 19 Ammissione dei vincitori al corso di formazione

				Art. 19 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1.  I  concorrenti  dichiarati  vincitori  del  concorso  saranno
ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di  formazione,  fermo
restando il completamento della ferma per i candidati al concorso  di
cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del presente bando. 
    2. I vincitori che non si presentino, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione, saranno dichiarati decaduti dalla nomina  ed  al
loro posto saranno chiamati altri candidati idonei, seguendo l'ordine
della graduatoria finale del rispettivo concorso. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, saranno assegnati in sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la regione Sicilia  e'  considerata  limitrofa
alla regione Calabria e la regione Sardegna e' considerata  limitrofa
alla regione Lazio.

Art. 20 Trattamento dei dati personali

				Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti  per
le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati mediante una
banca  dati  automatizzata  presso  il   Ministero   dell'interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane - Ufficio attivita' concorsuali. 
    2. I medesimi dati potranno essere comunicati  esclusivamente  ad
amministrazioni o enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del
concorso o della posizione giuridico-economica dei candidati. 
    3. Si applicano in proposito, anche ai  fini  dell'esercizio  dei
diritti  riservati  agli  interessati  nei  confronti  del  Ministero
dell'interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza  responsabile,  le
previsioni di cui al decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
cosi' come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    4. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei partecipanti al concorso, ai sensi della normativa vigente,
potranno  essere  trasmesse  a  mezzo  PEC  all'indirizzo  di   posta
elettronica certificata dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it .

Art. 21 Provvedimenti di autotutela

				Art. 21 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    Il  Capo  della  Polizia -  Direttore  Generale  della   Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - "Concorsi ed esami".

Art. 22 Avvertenze finali

				Art. 22 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami",
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3. Avverso il presente decreto e' ammesso  ricorso  al  tribunale
amministrativo regionale entro sessanta  giorni  o,  in  alternativa,
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi
giorni dalla suddetta pubblicazione. 
        Roma, 8 novembre 2018  
 
                                      Il Capo della Polizia           
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                            Gabrielli

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