MINISTERO DELL'INTERNO Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (22E13660)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 28-10-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (22E13660)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
  • Data: 28-10-2022
  • Scadenza: 27-11-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL CAPO DELLA POLIZIA 
             direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  "Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato"; 
    Vista la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  "Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia"; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme  sullo  stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  degli
ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza
nonche' disposizioni relative alla Polizia  di  Stato,  alla  Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"  e,  in  particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  "Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi"  e,  in  particolare,  gli  articoli  22  e
seguenti, in materia di  accesso  ai  documenti  amministrativi  e  i
relativi atti attuativi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  "Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo"; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il "Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
"Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE"  come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  "Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare  l'art.
28, che dispone che "Per particolari discipline sportive indicate dal
bando di concorso,  i  limiti,  minimo  e  massimo  di  eta'  per  il
reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di  polizia
e  del  Corpo  nazionale  dei  vigili   del   fuoco   sono   fissati,
rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
"Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8,  comma  1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche""; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
"Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
"Disposizioni integrative e  correttive,  a  norma  dell'articolo  1,
commi 2 e 3, della  legge  1°  dicembre  2018,  n.  132,  al  decreto
legislativo 29 maggio 2017, n. 95"; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale",  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e  al
predetto Codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  "Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante "Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia"; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del "Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003,  n.  393,  recante  "Regolamento  concernente   modalita'   per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato -  Fiamme
Oro"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante il "Regolamento  recante  disciplina  in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 17  dicembre  2015,  n.  207,  che  ha  previsto  che  "le
disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione
alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale
militare delle Forze armate, delle Forze  di  polizia  a  ordinamento
militare o civile e del Corpo  nazionale  dei  Vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori"; 
    Visto l'art. 6, comma 2, del  succitato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che "non e'  piu'
applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o
amministrativa,  che  preveda  limiti  di  altezza  in   materia   di
reclutamenti del personale delle Forze  armate  e  per  l'accesso  ai
ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento  militare  e
civile e del Corpo dei vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, recante  "Regolamento  recante  le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre  2014
recante "Definizione delle caratteristiche del sistema  pubblico  per
la gestione dell'identita' digitale di cittadini  e  imprese  (SPID),
nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema  SPID  da
parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese"; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2021; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli,
per l'assunzione di diciotto atleti da assegnare ai  gruppi  sportivi
"Polizia di Stato - Fiamme Oro", da inquadrare nel ruolo degli agenti
ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di diciotto atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia di  Stato
- Fiamme Oro", che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  e
assistenti della Polizia di Stato, con la qualifica di agente. 
    2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti,  riconosciuti  di
interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o
dalle Federazioni  sportive  nazionali,  in  possesso  dei  requisiti
previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti  ed  assistenti  della
Polizia di Stato  e  di  almeno  uno  dei  titoli  sportivi  elencati
all'art. 8 del presente bando. 
    3. I diciotto posti messi a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) un atleta, di sesso maschile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 100  mt.  -  Federazione  italiana  di  atletica  leggera
(codice AL08); 
      b) un atleta, di sesso maschile, disciplina  atletica  leggera,
specialita' 800  mt.  -  Federazione  italiana  di  atletica  Leggera
(codice AL09); 
      c) un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  beach  volley  -
Federazione italiana pallavolo (codice BV01); 
      d) un atleta, di sesso femminile,  disciplina  beach  volley  -
Federazione italiana pallavolo (codice BV02); 
      e) un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa,  specialita'
canoa canadese, "C2 500 mt." voga destra - Federazione italiana canoa
kayak (codice CA06); 
      f)  un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  canottaggio,
specialita' "quattro di coppia",  categoria  "senior"  -  Federazione
italiana canottaggio (codice CA07); 
      g)  due  atleti,  di  sesso   maschile,   disciplina   curling,
specialita' "team men", "mixed doubles" - Federazione italiana  sport
del ghiaccio (codice CU02); 
      h) un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto  specialita'
50 mt. stile libero, 100 mt.  stile  libero  -  Federazione  italiana
nuoto (codice NU07); 
      i) due atleti, di sesso maschile,  disciplina  nuoto  in  acque
libere, specialita' 10 km - Federazione italiana nuoto (codice NU08); 
      l)  un  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio
artistico su ghiaccio, specialita' singolo, team event -  Federazione
italiana sport del ghiaccio (codice PA03); 
      m)  due  atleti,  di  sesso  maschile,  disciplina  pattinaggio
velocita' su ghiaccio "short track", specialita' staffetta, 500  mt.,
1000 mt., 1500 mt. - Federazione italiana sport del ghiaccio  (codice
PA04); 
      n)  un  atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   pugilato,
categoria kg 52 - Federazione pugilistica italiana (codice PU06); 
      o) un atleta, di sesso maschile, disciplina pugilato, categoria
kg 80 - Federazione pugilistica italiana (codice PU07); 
      p) un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a  15,  ruolo
terza linea ala, n. 6 - 7 - Federazione italiana rugby (codice RU09); 
      q)  un  atleta,  di   sesso   maschile,   disciplina   scherma,
specialita' fioretto - Federazione italiana scherma (codice SC05). 
    4. Nel caso in  cui  i  posti  previsti  per  una  o  piu'  delle
discipline/specialita'  sopra  indicate  non  risultassero   coperti,
l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra
quelle indicate al precedente comma 3.

Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione

				Art. 2 
 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso, alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35°
anno di eta'; 
      d) possesso delle qualita' di condotta previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      e) possesso del diploma di scuola secondaria di primo  grado  o
equipollente; 
      f)  essere  stati  riconosciuti  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale; 
      g) possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art.
8 del presente bando; 
      h) possesso dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al
servizio di  polizia  da  accertare  in  conformita'  alla  normativa
vigente. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai
fini dell'idoneita'. 
    2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1  del  presente
articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai  limiti
di eta', a pena  di  esclusione,  sino  al  termine  della  procedura
concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto  legislativo
n. 95 del 2017. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito  di  procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che  hanno
riportato condanna anche non definitiva per delitti  non  colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della  condotta  e   quelli   dell'idoneita'   fisica,   psichica   e
attitudinale  al  servizio,  nonche'  le  cause  di  risoluzione   di
precedenti rapporti  di  pubblico  impiego  e  la  veridicita'  delle
dichiarazioni   rilasciate   dai   candidati.    Fatta    salva    la
responsabilita' penale, il candidato decade dai  benefici  conseguiti
in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una
dichiarazione non veritiera. 
    5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso
dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera g), al fine
di verificare la sussistenza  dei  requisiti  indispensabili  per  la
partecipazione al concorso. 
    6. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alla procedura concorsuale "con riserva". 
    7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti  prescritti,  e'  disposta  in  ogni  momento  con
decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza.

Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica

				Art. 3 
 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematica 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro il  termine  perentorio  di  trenta  giorni  -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - utilizzando la  procedura  informatica
disponibile           sul            portale            all'indirizzo
https://concorsionline.poliziadistato.it 
    A quest'ultima procedura informatica il candidato  puo'  accedere
attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  Pubblico  di  Identita'  Digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della CIE (Carta di Identita' Elettronica), rilasciata  dal
Comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1. "Desktop" - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il "Software CIE"; 
      2. "Mobile" - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app "Cie ID" e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3. "Desktop con smartphone" - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app "Cie ID". 
    2. Per i candidati minorenni  la  domanda  di  partecipazione  al
concorso deve essere presentata con le modalita'  sopra  indicate  da
uno dei genitori, purche' esercente la  responsabilita'  genitoriale,
o, in mancanza di questi ultimi, dal tutore del minore,  intendendosi
acquisito l'assenso alla sottoposizione  ai  prescritti  accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale. Entro il medesimo termine
perentorio  deve  essere  sottoscritta  e  inviata   l'autorizzazione
all'assunzione (All. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di
identita', all'indirizzo PEC dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it 
    3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda
online, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il  medesimo
termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo
alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed
esami"  - l'attestazione  debitamente  compilata  dalla   Federazione
Sportiva Nazionale interessata  (All.  2),  controfirmata  per  presa
visione e conferma dagli interessati, sulla  quale  sono  indicati  i
titoli sportivi, tra  quelli  elencati  al  successivo  art.  8,  che
intendono far valere ai fini della determinazione  del  punteggio  di
merito. Nella citata  attestazione  la  Federazione  deve,  altresi',
indicare se i candidati siano  attualmente  riconosciuti  "atleta  di
interesse nazionale". Il mancato invio  della  suddetta  attestazione
con  le  modalita'  ed  entro  i  termini  sopraindicati  comportera'
l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare  la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati.

Art. 4 Compilazione della domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
 
    1. I candidati, o chi per essi se  minorenni,  devono  dichiarare
nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica  certificata  (PEC)  personalmente
intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative  al
concorso; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444
del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per  delitti
non colposi, o di non essere  imputato  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi per i quali sono sottoposti  a  misura  cautelare
personale, o  lo  sono  stati  senza  successivo  annullamento  della
misura, ovvero assoluzione o proscioglimento  o  archiviazione  anche
con provvedimenti non definitivi. In  caso  contrario,  il  candidato
dovra'  precisare  la  data  di  ogni  provvedimento  e   l'Autorita'
giudiziaria  che  lo  ha  emanato,  o  presso  la  quale   pende   il
procedimento; 
      h) di non essere stati,  per  motivi  diversi  dall'inidoneita'
psico-fisica,   destituiti,   dispensati   o   dichiarati    decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; 
      i)  il  titolo  di  studio  richiesto,  con  la  data  del  suo
conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e  la
votazione conseguita; 
      l) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
indicati all'art. 5,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  487/1994,  nonche'  all'art.  73,   comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in  legge  20  agosto
2013, n. 98; 
      m) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre; 
      n) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
      o) l'eventuale possesso  di  abilitazione  all'esercizio  della
professione, dell'attestato di tecnico  specialista  sportivo,  delle
specializzazioni post-laurea di cui all'art. 8; 
      p) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione,  il
documento di cui al precedente  art.  3,  comma  3,  compilato  dalla
Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmato  per  presa
visione e conferma. 
    2. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, del proprio recapito e  il  nuovo  indirizzo
PEC, dichiarato nella domanda, presso  il  quale  intende  inviare  e
ricevere le comunicazioni  relative  al  concorso  nonche'  qualsiasi
variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,   successiva   alla
dichiarazione di cui al precedente  comma  1,  lettera  g),  fino  al
termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del
concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione,
unitamente a copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',
in  formato  PDF,  al  seguente  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata: dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it  Per  i  candidati
minorenni le suddette comunicazioni devono essere effettuate  con  le
modalita' sopra indicate da uno dei genitori,  purche'  esercente  la
responsabilita' genitoriale, o  in  mancanza  di  questi  ultimi  dal
tutore del minore. 
    3.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli
appositi codici di riferimento. 
    4. I titoli di preferenza, gli attestati di  tecnico  specialista
sportivo,  le  abilitazioni  all'esercizio  della   professione,   le
specializzazioni  post-laurea  non  dichiarati  espressamente   nella
domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della
formazione della graduatoria finale di merito. 
    5. L'amministrazione non e' responsabile qualora i candidati  non
ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete
indicazioni dell'indirizzo o recapito  da  loro  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito. 
    6. Tramite l'accesso al portale "concorsi on-line",  sezione  "le
mie  domande",  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.

Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso

				Art. 5 
 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
 
    1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
      a) accertamenti psico-fisici; 
      b) accertamenti attitudinali; 
      c) valutazione titoli. 
    2. La  commissione  esaminatrice  procede  alla  valutazione  dei
titoli  posseduti  dai   soli   candidati   risultati   idonei   agli
accertamenti previsti alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato  con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente superiore e composta  dal  direttore  dell'Ufficio  per  il
coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi "Polizia di Stato -
Fiamme  Oro"  del  Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza,  da   un
funzionario della direzione centrale per gli  affari  generali  e  le
politiche del personale della Polizia di Stato e  da  un  funzionario
del CONI. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della commissione, possono essere
nominati uno o piu' componenti  supplenti  e  uno  o  piu'  segretari
supplenti, con lo stesso decreto di  costituzione  della  commissione
esaminatrice o con successivo provvedimento.

Art. 7 Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

				Art. 7 
 
 
    Accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1.   I   candidati   sono   convocati   per   essere   sottoposti
all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed  attitudinale  in
base al  calendario  che  sara'  pubblicato  sul  sito  istituzionale
www.poliziadistato.it il  2  dicembre  2022.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei  candidati
interessati. 
    2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti
di un documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  In  tale
occasione, gli stessi possono presentare  eventuali  integrazioni  di
titoli sportivi, attestate  dalle  Federazioni  sportive  competenti,
conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso  tra  la  presentazione
della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 
    3. Gli stessi candidati devono altresi'  presentare  la  seguente
documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi  rispetto  a  quella  fissata  per  gli
accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando (All. 3), sottoscritto  dal  medico  di  base  di  cui
all'art. 25, comma 4,  della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali. Il candidato puo' produrre accertamenti  clinici
o strumentali inerenti alle pregresse  patologie  ritenuti  utili  ai
fini della valutazione medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 
        4 - gamma GT; 
        5 - glicemia; 
        6 - GOT (AST); 
        7 - GPT (ALT); 
        8 - HbsAg; 
        9 - Anti HbsAg; 
        10 - Anti Hbc; 
        11 - Anti HCV; 
        12 - uno tra i seguenti test: TINE  test,  intradermoreazione
di Mantoux, Quantiferon test. 
    4. I concorrenti  sono  sottoposti  agli  accertamenti  fisici  e
psichici a cura di una commissione composta  da  un  primo  dirigente
medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di  Stato,
con qualifica di medico principale. Le funzioni di  segretario  della
commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o
degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da  un  appartenente
ai  ruoli  dell'amministrazione  civile  dell'interno  con  qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
Sicurezza. 
    5. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di
certificati sanitari ritenuti utili. 
    6. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici di
cui all'art. 12 sono sottoposti  agli  accertamenti  attitudinali  da
parte di una commissione di selettori composta da un dirigente  della
carriera dei funzionari tecnici della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo degli psicologi, che la presiede, e  da  quattro  funzionari
della Polizia di Stato,  con  qualifica  non  superiore  a  direttore
tecnico superiore del ruolo psicologi della carriera  dei  funzionari
tecnici di Polizia. Le funzioni di segretario della commissione  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli  ispettori
tecnici della  Polizia  di  Stato  o  da  un  appartenente  ai  ruoli
dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in
servizio presso il Dipartimento della pubblica Sicurezza. 
    7. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore o nel  caso  in  cui  i  test
siano positivi ma il colloquio sia risultato  negativo,  quest'ultimo
sara'  ripetuto  in  sede  collegiale.  All'esito  delle  prove,   la
commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    8. I giudizi delle Commissioni per l'accertamento  dell'idoneita'
psico-fisica   ed   attitudinale   sono   definitivi   e   comportano
l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita'  del  candidato.  Si
applicano, in proposito, le disposizioni di  cui  all'art.  3,  comma
7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 
    9. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora  stabiliti  per  i  predetti  accertamenti  psico-fisici   e
attitudinali sono esclusi di diritto dal concorso,  ad  eccezione  di
coloro  che,  per   gravi   e   documentati   motivi,   siano   stati
impossibilitati. Questi  ultimi  candidati  saranno  ammessi  ad  una
seduta appositamente fissata nell'ambito del  calendario  concorsuale
previsto per lo svolgimento degli accertamenti stessi.

Art. 8 Titoli valutabili

				Art. 8 
 
 
                          Titoli valutabili 
 
 
    1. La commissione esaminatrice  valuta  esclusivamente  i  titoli
sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive  nazionali
ed  acquisiti  negli  ultimi  dodici  mesi  precedenti  la  data   di
pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere  a  quelli
di seguito elencati: 
      a) campione  olimpico;  secondo  classificato  alle  Olimpiadi;
terzo classificato alle Olimpiadi; record  olimpico;  finalista  alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
      b)  campione  mondiale;  secondo  classificato  al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
      c) vincitore di coppa  del  mondo;  secondo  classificato  alla
coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista
alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa  del  mondo:  fino  a
punti 20; 
      d)  campione  europeo;  secondo  classificato   al   campionato
europeo; terzo classificato al campionato  europeo;  record  europeo;
finalista  al  campionato  europeo;  partecipazione   al   campionato
europeo: fino a punti 15; 
      e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
      f)  campione  italiano  assoluto;   secondo   classificato   al
campionato  italiano  assoluto;  terzo  classificato  al   campionato
italiano assoluto;  record  italiano  assoluto;  Campionato  italiano
assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono;  dal
decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto:  fino  a
punti 12; 
      g) campione italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
      h) componente la squadra nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
      i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
      l) graduatoria federale nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
      m) graduatoria federale nazionale  di  categoria:  classificato
dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
      n) partecipazione al campionato nazionale di rugby  serie  "TOP
10": oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a  scalare
fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10; 
      o) partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La suddetta commissione esaminatrice  valutera',  altresi',  i
seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: 
      a) 1. diploma di laurea: punti 2; 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti al comma 2, lettera  a),  punto  1,  ed  alla
lettera b) non sono cumulabili tra loro. 
    3. La valutazione dei titoli di cui ai commi 1 e 2  del  presente
articolo e' limitata a quelli posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. 
    4. I titoli valutati ed i relativi  punteggi  sono  riportati  su
apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i
componenti della commissione, e costituiscono parte integrante  degli
atti del concorso. 
    5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art.  8  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 9 Produzione di documenti

				Art. 9 
 
 
                       Produzione di documenti 
 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso di possedere titoli  di  preferenza,  attestati  di  tecnico
specialista sportivo, abilitazioni all'esercizio della professione  e
specializzazioni post-laurea,  dovranno  far  pervenire  al  Servizio
concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni dalla  data  di
pubblicazione,  sul  sito  istituzionale  www.poliziadistato.it   del
calendario di cui all'art. 7, comma 1, del bando,  la  documentazione
attestante il possesso dei predetti  titoli,  mediante  dichiarazione
sostitutiva, resa, in proposito, ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445 del 2000, alla quale possono essere  allegati
i  documenti  attestanti  i  titoli  in  copia  dichiarata   conforme
all'originale, come da fac  simile  (All.  4),  a  pena  del  mancato
riconoscimento degli stessi. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutive  indicata  al
comma   1   devono   essere   trasmesse   via    PEC    all'indirizzo
dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it con copia  fronte/retro  di  un
valido documento d'identita', in formato PDF.

Art. 10 Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori

				Art. 10 
 
 
     Graduatorie finali di merito e dichiarazione dei vincitori 
 
 
    1. La commissione esaminatrice forma  le  graduatorie  di  merito
relative  alle  singole  discipline/specialita'   sportive   elencate
all'art. 1, comma 3, sulla base del  punteggio  finale  attribuito  a
ciascun candidato, ai sensi dell'art. 8. 
    2. A parita' di merito, sono  applicate  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. Il decreto del Capo della Polizia - Direttore  generale  della
Pubblica Sicurezza di approvazione della graduatoria di merito  e  di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  ed  e'  altresi'
consultabile sul sito istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 11 Ammissione dei vincitori al corso di formazione

				Art. 11 
 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  agenti  della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla  nomina
ed al loro posto  sono  chiamati  altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine  della  graduatoria  finale  del  rispettivo  concorso.   Si
applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies,  del  decreto
legislativo n. 95 del 2017, e successive modificazioni.

Art. 12 Trattamento dei dati personali

				Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
presso  il  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche
del personale della Polizia di Stato  -  Servizio  concorsi,  per  le
comprovate ragioni di pubblico interesse sottese  ai  concorsi  e  ai
relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
2016/679, nonche' del decreto legislativo  n.  196/2003,  cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101 del  2018.  Ogni  candidato
puo' esercitare, in merito ai propri dati  personali,  i  diritti  di
accesso, rettifica, cancellazione e opposizione,  nei  casi  previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
2016/679, nei confronti del  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza, Direzione centrale per gli affari  generali
e le politiche del personale della Polizia  di  Stato,  con  sede  in
Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.

Art. 13 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa

				Art. 13 
 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333b.fiammeoro@pecps.interno.it  per  istanze   attinenti
alla  procedura  concorsuale   od   ai   lavori   della   Commissione
esaminatrice; 
      dipps.socs.accessoatti@pecps.interno.it per  istanze  attinenti
ai lavori della Commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      dipps.333con3@pecps.interno.it per istanze attinenti ai  lavori
della Commissione per gli accertamenti attitudinali.

Art. 14 Provvedimenti di autotutela

				Art. 14 
 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
 
    1. Il Capo della  Polizia -  Direttore  generale  della  Pubblica
Sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it

Art. 15 Avvertenze finali

				Art. 15 
 
 
                          Avvertenze finali 
 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami",
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso sono pubblicati sul sito web istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al Codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010 ,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
      Roma, 21 ottobre 2022 
 
                                Il Capo della Polizia                 
                       Direttore generale della pubblica sicurezza    
                                       Giannini

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