MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (17E00503)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 31-01-2017

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato. (17E00503)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
  • Data: 31-01-2017
  • Scadenza: 02-03-2017

Art. 1 Posti a concorso

			IL CAPO DELLA POLIZIA 
             Direttore generale della pubblica sicurezza 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche; 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n.  121  e  successive  modifiche,
recante l'ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche, recante  l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro"; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia  di  obiezione   di
coscienza; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di Polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto ministeriale del 30 giugno 2003, n. 198, recante
il  regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,  psichica   e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003, n.  393,  recante  il  regolamento  concernente  modalita'  per
l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme
Oro"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010, n. 183,  che  recita
"Per particolari discipline sportive indicate dal bando di  concorso,
i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento  degli  atleti
dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,  in  diciassette  e
trentacinque anni"; 
    Visto l'art.  2,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 17 dicembre 2015, n. 207 che recita  "Le  disposizioni
recate  dal  presente  regolamento  non  trovano  applicazione   alle
procedure di reclutamento e per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
militare per le Forze armate, delle Forze di  Polizia  a  ordinamento
militare e civile e del Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco  da
destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori"; 
    Visto l'art. 16-ter, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015 n.
78, convertito in legge 6 agosto 2015 n. 125,  che  prevede  che  "Le
residue facolta' assunzionali  relative  agli  anni  2016  e  2017...
possono essere effettuate in data non anteriore, rispettivamente,  al
1º dicembre 2016 e al 1º dicembre 2017, fatta eccezione per quelle...
del personale dei gruppi sportivi ..."; 
    Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti  che
hanno cessato l'attivita' agonistica nel corso del 2016; 
    Ritenuta la necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico,  per
titoli, per l'assunzione di quarantacinque  atleti  da  assegnare  ai
gruppi sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro",  da  inquadrare  nel
ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di quarantacinque atleti da assegnare ai gruppi sportivi "Polizia  di
Stato - Fiamme Oro", che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ad  atleti  riconosciuti
di interesse  nazionale  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive  nazionali,  in  possesso  di
almeno uno dei titoli valutabili di cui all'art. 8 del presente bando
e dei requisiti previsti per  l'accesso  al  ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato. 
    I posti messi a concorso nella qualifica  iniziale  del  predetto
ruolo sono ripartiti nel modo seguente: 
    un'atleta, di sesso femminile o maschile, disciplina equitazione,
specialita'  completo;  Cod.   EQ01   (Federazione   Italiana   Sport
Equestri); 
    un atleta, di sesso maschile,  disciplina  arrampicata  sportiva,
specialita' difficolta'; Cod. AR01 (Federazione Arrampicata  Sportiva
Italiana); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pattinaggio  velocita',
specialita' pista lunga; Cod. PV01 (Federazione  Italiana  Sport  del
Ghiaccio); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina combinata nordica;  Cod.
CN01 (Federazione Italiana Sport Invernali); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialita'
super G e discesa  libera;  Cod.  SA01  (Federazione  Italiana  Sport
Invernali); 
    due atleti, di sesso maschile, disciplina sci di fondo; Cod. SA02
(Federazione Italiana Sport Invernali); 
    un'atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  nuoto  di   fondo,
specialita' distanze 5 Km e 10 Km; Cod.  NF01  (Federazione  Italiana
Nuoto); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  nuoto  di   fondo,
specialita' distanza 10 Km; Cod. NF02 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un'atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' 100 metri ad ostacoli; Cod. AL01 (Federazione Italiana di
Atletica Leggera); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita'  mezza  maratona;  Cod.  AL02  (Federazione  Italiana  di
Atletica Leggera); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  atletica  leggera,
specialita' 400 metri e 400 metri ad ostacoli; Cod. AL03 (Federazione
Italiana di Atletica Leggera); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
sinistro n. 1; Cod. RU01(Federazione Italiana Rugby); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a  15,  ruolo  II°
linea n. 4 o 5; Cod. RU02 (Federazione Italiana Rugby); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo  terza
centro n. 8; Cod. RU03 (Federazione Italiana Rugby); 
    due atleti, di sesso  maschile,  disciplina  rugby  a  15,  ruolo
trequarti centro n. 12 o 13; Cod. RU04 (Federazione Italiana Rugby); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone
destro n. 3; Cod. RU05 (Federazione Italiana Rugby); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio,  categoria
pesi leggeri, specialita' singolo; Cod.  CA01  (Federazione  Italiana
Canottaggio); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina  canottaggio,  categoria
senior, specialita' olimpica "quattro senza"; Cod. CA02  (Federazione
Italiana Canottaggio); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina canoa  kayak,  categoria
senior, specialita' canoa canadese; Cod. CK01  (Federazione  Italiana
Canoa e Kayak); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina canoa kayak,  categoria
senior, specialita'  K1  1000  e  K1  5000;  Cod.  CK02  (Federazione
Italiana Canoa e Kayak); 
    un'atleta, di sesso  femminile,  disciplina  ciclismo  su  pista,
specialita' omnium; Cod. CP01 (Federazione Ciclistica Italiana); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina ciclocross;  Cod.  CC01
(Federazione Ciclistica Italiana); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria  Kg  55;
Cod. JU01 (Federazione Italiana Judo Lotta Karate e Arti Marziali); 
    un atleta, di  sesso  maschile,  disciplina  karate,  specialita'
kumite, categoria - 75 Kg; Cod. KA01 (Federazione Italiana Judo Lotta
Karate e Arti Marziali); 
    un'atleta, di sesso  femminile,  disciplina  karate,  specialita'
kata'; Cod. KA02 (Federazione  Italiana  Judo  Lotta  Karate  e  Arti
Marziali); 
    un'atleta, di  sesso  femminile,  disciplina  lotta,  specialita'
lotta femminile; categoria kg 59;  Cod.  LO01  (Federazione  Italiana
Judo Lotta Karate e Arti Marziali); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina lotta, specialita' lotta
stile libero; categoria kg 98; Cod. LO02 (Federazione  Italiana  Judo
Lotta Karate e Arti Marziali); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'  200
metri dorso; Cod. NU01 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto,  specialita'  50
metri rana, 100 metri rana e 200 metri rana; Cod.  NU02  (Federazione
Italiana Nuoto); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'  100
metri rana e 200 metri rana; Cod. NU03 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita'  200
metri misti; Cod. NU04 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto  per  salvamento,
specialita' 200 metri superlife e 200 metri sottopassaggi; Cod.  NU05
(Federazione Italiana Nuoto); 
    un atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  tuffi,  specialita'
trampolino 1 metro; Cod. TU01 (Federazione Italiana Nuoto); 
    un'atleta, di sesso  femminile,  disciplina  pentathlon  moderno,
specialita' pentathlon; Cod. PT01  (Federazione  Italiana  Pentathlon
moderno); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,   disciplina   nuoto   pinnato,
specialita' fondo 6000 metri; Cod. NP01 (Federazione  Italiana  Pesca
Sportiva Attivita' Subacquee e Nuoto Pinnato); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pesistica, categoria kg
69; Cod. PE01 (Federazione Italiana Pesistica); 
    un atleta, di sesso  maschile,  disciplina  scherma,  specialita'
spada; Cod. SC01 (Federazione Italiana Scherma); 
    un atleta, di sesso maschile, disciplina tiro a volo, specialita'
fossa olimpica; Cod. TV01 (Federazione Italiana Tiro A Volo); 
    un'atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   tiro   a   volo,
specialita' fossa olimpica; Cod. TV02 (Federazione  Italiana  Tiro  A
Volo); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria  kg
51; Cod. PU01 (Federazione Pugilistica Italiana); 
    un'atleta, di sesso femminile, disciplina pugilato, categoria  kg
57; Cod. PU02 (Federazione Pugilistica Italiana); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   tiro   a   segno,
specialita' carabina libera tre posizioni; Cod. TS01 (Unione Italiana
Tiro A Segno); 
    un  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina   tiro   a   segno,
specialita' carabina 10 metri; Cod.  TS02  (Unione  Italiana  Tiro  A
Segno). 
    2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle   discipline/specialita'    tra    quelle    sopra    indicate,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere gli  stessi  ad
un'altra disciplina/specialita' tra  quelle  indicate  al  precedente
comma 1. 
    3. Il Capo della Polizia  -  direttore  generale  della  Pubblica
sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto  il  35°
anno di eta'; 
    d) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente; 
    f)  essere  stato  riconosciuto  da  parte  del  CONI   o   dalle
Federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 8 del presente bando; 
    g) idoneita' fisica, psichica  ed  attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198 e successive modifiche. 
    In particolare, per quanto  attiene  ai  requisiti  psico-fisici,
sono richiesti: 
    1) sana e robusta costituzione fisica; 
    2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61 per
le donne. Il rapporto altezza/peso,  il  tono  e  l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
    3) senso cromatico e  luminoso  normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10  nell'occhio  che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita'  per  l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella  1
allegata al predetto decreto ministeriale n. 198/2003. 
      h) non essere stati dichiarati obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8
luglio  1998,  n.  230,  a  meno  che  abbiano  presentato   apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza, ai sensi della normativa vigente. 
    2. I suddetti requisiti, escluso  quello  previsto  al  comma  1,
lettera c), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine
di presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso  e
mantenuti fino alla data dell'immissione nel ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato. 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
abbiano riportato una condanna  a  pena  detentiva  per  delitto  non
colposo  o  sono  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o   di
prevenzione. 
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito della condotta e delle  qualita'  morali  dei  candidati  e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego. 
    5.  L'Amministrazione  provvedera',  altresi',  ad  accertare  il
possesso dei titoli sportivi di cui al precedente  comma  1,  lettera
f), al fine  di  verificare  l'ammissibilita'  di  partecipazione  al
concorso. 
    6. L'esclusione dal concorso, per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con proprio
decreto motivato.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando esclusivamente la procedura informatica  disponibile  sul
portale  del  reclutamento  del  Dipartimento  Pubblica  sicurezza  -
Direzione   centrale   per    le    risorse    umane    all'indirizzo
https://concorsips.interno.it,    seguendo    le    istruzioni    ivi
specificate, entro  e  non  oltre  il  termine  di  giorni  trenta  a
decorrere dal  giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". Tramite la predetta  procedura
dovra' essere allegato, in formato  PDF,  il  modulo  (All.  2)  come
specificato al successivo comma 7. 
    2. Al termine della procedura di acquisizione  della  domanda  di
partecipazione  al  concorso,  il  candidato  dovra'   provvedere   a
stampare, attraverso l'apposita funzione,  la  ricevuta  di  avvenuta
candidatura.   Tale   documento   dovra'   essere   obbligatoriamente
presentato dai candidati, per la successiva sottoscrizione, il giorno
di  presentazione  agli  accertamenti  psico-fisici,  pena   la   non
ammissione agli stessi. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  venisse  comunicata,  sul  citato
portale, l'indisponibilita' del sistema informatico  in  questione  i
candidati, nei termini di cui al primo  comma,  potranno  inviare  la
domanda, come da fac-simile  allegato  al  presente  bando,  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento, al Ministero  dell'interno  -
Dipartimento della Pubblica sicurezza -  Direzione  centrale  per  le
risorse umane -  Ufficio  attivita'  concorsuali  -  Via  del  Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma. 
    I candidati minori di anni diciotto  dovranno  altresi'  inviare,
unitamente alla domanda di partecipazione  al  concorso,  una  e-mail
all'indirizzo       domandaonline@poliziadistato.it        contenente
l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia di  Stato  (All.  4),
compilata in ogni sua parte da entrambi i  genitori  o  dal  genitore
esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in  mancanza  di  essi,
dal tutore. Coloro che non  invieranno  il  suddetto  modulo  con  le
modalita' sopraindicate saranno esclusi dalla procedura concorsuale. 
    I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
    a) il  cognome  ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
    b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) il comune presso le cui liste elettorali sono iscritti  ovvero
il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle  liste
medesime; 
    e) l'immunita' da condanne ovvero le  eventuali  condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
    f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
    g) di non essere stati ammessi al servizio civile in qualita'  di
obiettori di coscienza, ovvero di non aver assolto  gli  obblighi  di
leva quali  obiettori  di  coscienza  o  l'aver  espresso  formale  e
irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza ai  sensi
della normativa vigente; 
    h)  i  servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
    i) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per la
quale si concorre. 
    4.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che dovra' essere indicata dal  candidato  attraverso
gli appositi codici di riferimento. 
    5. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione
del recapito  presso  il  quale  si  desidera  che  l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al  presente  concorso.  Eventuali
variazioni  del  predetto   recapito   dovranno   essere   comunicate
tempestivamente, a mezzo di raccomandata con  avviso  di  ricevimento
indirizzata direttamente al  Ministero  dell'interno  -  Dipartimento
della Pubblica sicurezza - Direzione centrale per le risorse umane  -
Ufficio attivita' concorsuali, Via del Castro Pretorio, n. 5 -  00185
Roma. 
    6.  Nelle  domande  dovranno  essere,  altresi',   indicati   gli
eventuali titoli di preferenza di cui  all'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita'  di
punteggio,  si  intendano  far  valere.  Qualora  non   espressamente
dichiarati nella summenzionata istanza, i medesimi titoli non saranno
presi in considerazione  in  sede  di  formazione  della  graduatoria
concorsuale. 
    7.  I  candidati,  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione,
dovranno  inoltrare,  tramite  il  citato   portale,   l'attestazione
debitamente compilata in ogni sua parte  dalla  Federazione  Sportiva
Nazionale interessata (All. 2), controfirmata  per  presa  visione  e
conferma dall'interessato, sulla  quale  saranno  indicati  i  titoli
sportivi tra quelli indicati al successivo art. 8, che intendano  far
valere ai fini della determinazione  del  punteggio  di  merito.  Nel
citato attestato la Federazione  dovra',  altresi',  indicare  se  il
candidato  sia  attualmente   riconosciuto   "atleta   di   interesse
nazionale".  Il   mancato   invio   della   suddetta   documentazione
comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    8. I titoli di studio e le  abilitazioni  professionali  indicati
nel successivo  art.  9  dovranno  essere  prodotti  mediante  idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 5). 
    9. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita',  la  propria
firma in calce alla domanda. 
    10. I candidati dovranno, inoltre, dichiarare  nella  domanda  di
essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui  possono  andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445. 
    11. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita' nel
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendente   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati,  ovvero  dalla  mancata  o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali non imputabili a propria colpa.

Art. 4 Trattamento dei dati personali

				Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico - economica e/o previdenziale del concorrente. 
    3. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali
diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero
dell'interno - Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per le risorse umane, titolare del trattamento. 
    4. Il responsabile del trattamento e' il  Direttore  dell'Ufficio
attivita' concorsuali della Direzione centrale per le risorse umane.

Art. 5 Svolgimento del concorso

				Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) accertamenti sanitari, per  il  riconoscimento  dell'idoneita'
psico-fisica; 
    b) accertamenti attitudinali; 
    c) valutazione titoli. 
    2. I concorrenti ammessi agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi muniti  di  carta  di  identita'  o  altro  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita'. 
    3. La commissione esaminatrice provvedera' alla  valutazione  dei
titoli posseduti di cui al precedente comma 1 lettera c), da tutti  i
concorrenti risultati idonei agli accertamenti previsti alle  lettere
a) e b) dello stesso comma.

Art. 6 Commissione esaminatrice

				Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  la  valutazione  dei  titoli,
nominata con proprio decreto, e' presieduta da un  funzionario  della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore  e
composta  dal  direttore  dell'Ufficio  per  il  coordinamento  delle
attivita' dei gruppi sportivi "Polizia di Stato  -  Fiamme  Oro"  del
Dipartimento  della  Pubblica  sicurezza,  da  un  funzionario  della
Direzione centrale per le risorse  umane  e  da  un  funzionario  del
C.O.N.I. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento.

Art. 7 Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale

				Art. 7 
 
 
    Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  saranno   convocati   a   visita   medica   per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, nonche'  all'accertamento
dei requisiti attitudinali, mediante pubblicazione del  diario  degli
accertamenti nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª
Serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  del  17  marzo   2017 .   Tale
comunicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti dei candidati. 
    2.   I   concorrenti   saranno   sottoposti   agli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento  dei  requisiti
attitudinali, secondo quanto disposto  dal  decreto  ministeriale  28
aprile 2005 n. 129 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198
e successive modifiche. 
    3. I candidati, all'atto della  presentazione  agli  accertamenti
fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in  corso
di validita', dovranno presentare la ricevuta di avvenuta candidatura
stampata al momento della compilazione della domanda,  l'attestazione
compilata in ogni sua parte dalla Federazione  nazionale  interessata
(All.  2)  e,  se   minori   di   anni   diciotto,   l'autorizzazione
all'arruolamento nella  Polizia  di  Stato  (All.  4),  pena  la  non
ammissione agli stessi. 
    4.  Gli  stessi  dovranno   altresi'   presentare   la   seguente
documentazione sanitaria, pena  l'esclusione  dal  concorso,  recante
data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli
accertamenti psico-fisici: 
    a) certificato anamnestico, come da modello allegato al  presente
bando (All. 6), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198;  in  tal  senso  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
alle pregresse patologie ritenuti utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale; 
    b)  esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso   una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N. , con l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
    1 - esame emocromocitometrico con formula; 
    2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
    3 - creatininemia; 
    4 - gamma GT; 
    5 - glicemia; 
    6 - GOT (AST); 
    7 - GPT (ALT); 
    8 - HbsAg; 
    9 - Anti HbsAg; 
    10 - Anti Hbc; 
    11 - Anti HCV. 
    5. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti,
ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno  e  nell'ora
per essi stabiliti, sono esclusi dal  concorso  con  proprio  decreto
motivato.

Art. 8 Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero dalle Federazioni sportive nazionali ammessi a valutazione

				Art. 8 
 
 
Titoli  sportivi  certificati  dal  CONI  ovvero  dalle   Federazioni
              sportive nazionali ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli  sportivi
conseguiti dai candidati nella disciplina  sportiva,  specialita'  ed
eventuali distanze o categorie di peso per cui  concorrono,  previste
al precedente art.  1,  certificati  dal  CONI  o  dalle  Federazioni
sportive nazionali, a livello centrale, di  cui  all'allegato  elenco
(All. 3): 
    a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;  terzo
classificato  alle  Olimpiadi;  record   olimpico;   finalista   alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
    b)  Campione  mondiale;  secondo   classificato   al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
    c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla  coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista  alla
coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo:  fino  a  punti
20; 
    d) Campione europeo; secondo classificato al campionato  europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record  europeo;  finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo:  fino  a
punti 15; 
    e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai  Giochi  del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
    f) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano  assoluto;  terzo  classificato   al   campionato   italiano
assoluto; record italiano  assoluto;  Campionato  italiano  assoluto:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo  al
dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; 
    g)  Campione  italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
    h)  Componente  la  quadra  nazionale  assoluta -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
    i) Componente la squadra nazionale di categoria -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
    j) Graduatoria  federale  nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
    k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
    l)  Partecipazione  al  campionato  nazionale  di   rugby   serie
"Eccellenza"  (gia'  Super  10):  oltre  ventiquattro  presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10; 
    m) Partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre
ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad  un
minimo di una presenza: fino a punti 6. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui all'art. 6,  prendera'  in
considerazione esclusivamente i titoli sportivi certificati dal  CONI
o dalle Federazioni sportive nazionali, a livello centrale, acquisiti
nei dodici mesi precedenti la  data  di  pubblicazione  del  presente
bando.

Art. 9 Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione

				Art. 9 
 
 
 Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli  di  studio  e
abilitazioni professionali: 
      a) 
    1. diploma di laurea: fino a punti 2; 
    2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
    3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; 
    b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; 
    c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti ai punti a) e  b)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 8  ed  al  presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. 
    3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal  presidente  e  da  tutti  i  componenti  della  commissione,   e
costituiscono parte integrante degli atti del concorso.

Art. 10 Ulteriori criteri di valutazione

				Art. 10 
 
 
                  Ulteriori criteri di valutazione 
 
 
    1. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei titoli di cui agli articoli 8 e 9  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi.

Art. 11 Graduatoria

				Art. 11 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate le visite psico-fisiche ed attitudinali ed  ultimata
la valutazione dei titoli la commissione, individuata dal  precedente
art.  6,  forma  le  graduatorie  di  merito  relative  alle  singole
discipline/specialita' sportive,  sulla  base  del  punteggio  finale
conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti articoli 8, 9
e 10. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modifiche.

Art. 12 Pubblicazione graduatoria

				Art. 12 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1.  Con  proprio  decreto,  riconosciuta   la   regolarita'   del
procedimento, saranno approvate le  graduatorie  di  merito  relative
alle singole discipline/specialita' sportive sulla base dei  punteggi
complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli
e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Con lo stesso decreto
sara' approvata la graduatoria finale dei vincitori.  Le  graduatorie
del  concorso  saranno  pubblicate  nel  Bollettino   Ufficiale   del
personale del Ministero dell'interno e di tale  pubblicazione  verra'
data  notizia  mediante  avviso  nella    Gazzetta    Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera'  il
termine,  rispettivamente  di  giorni  60  e   120,   per   eventuali
impugnative al Tribunale amministrativo regionale, ai  sensi  decreto
legislativo 2  luglio  2010 ,  n.  104,  ovvero  al  Presidente  della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199.

Art. 13 Nomina vincitori

				Art. 13 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del  prescritto  corso  di
formazione. 
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di  formazione  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina.

Art. 14 Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio

				Art. 14 
 
 
     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati,  entro  il  termine
perentorio  di  giorni  trenta,  a  produrre  certificazioni   ovvero
dichiarazioni sostitutive ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, relative a: 
    a) non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti  non
colposi e non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
    b) cittadinanza italiana; 
    c) godimento dei diritti politici; 
    d) luogo e data di nascita; 
    e) per i candidati di sesso  maschile,  posizione  nei  confronti
degli obblighi di leva. 
    2. Le dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c)  non
dovranno  essere  anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla   data   di
presentazione al corso di formazione. 
    3. Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dovranno
attestare, altresi', che gli  interessati  erano  in  possesso  della
cittadinanza e godevano dei  diritti  politici  anche  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.  Chiunque  rilasci
dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o  ne  faccia  uso  nei  casi
previsti dal  presente  bando  di  concorso,  e'  punito  secondo  la
normativa vigente. 
    5. La mancata presentazione, entro  il  termine  previsto,  della
documentazione  indicata  nel  presente  articolo,   implichera'   la
decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato.

Art. 15 Comunicazioni ai candidati

				Art. 15 
 
 
                     Comunicazioni ai candidati 
 
 
    1.  Le  comunicazioni  ai  candidati  inerenti   alle   fasi   di
svolgimento della procedura concorsuale saranno pubblicate, oltre che
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami", gia' richiamata all'art. 7 del presente
bando, sul sito www.poliziadistato.it nell'area riservata ai concorsi
- Area gruppi sportivi e banda musicale. 
    2. I  candidati  dovranno  inoltre  indicare,  sulla  domanda  di
partecipazione,  un  recapito  presso  il  quale  si   desidera   che
l'Amministrazione  effettui  eventuali  comunicazioni   relative   al
presente concorso, unitamente ad un indirizzo di posta elettronica. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
      Roma, 23 gennaio 2017  
 
                                     Il Capo della Polizia            
                          Direttore generale della pubblica sicurezza 
                                            Gabrielli

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