MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2016. (16E00418)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 29-01-2016

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione della sessione annuale degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro - anno 2016. (16E00418)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO E DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI
  • Data: 29-01-2016
  • Scadenza: 15-07-2016

Art. 1 E' indetta per l'anno 2016 la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro presso le Direzioni del lavoro di: Ancona, Aosta, Bari, [...]

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge  11  gennaio  1979,  n.  12,  recante  "Norme  per
l'ordinamento della professione di consulente del lavoro"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  "Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n.  137,  "Regolamento   recante   la   riforma   degli   ordinamenti
professionali, a norma dell'art. 3, comma  5,  del  decreto-legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14
settembre 2011, n. 148"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  14
febbraio 2014, n. 121, "Regolamento di organizzazione  del  Ministero
del lavoro e delle politiche sociali"; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali del 4 novembre 2014, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del
7 gennaio  2015 ,  che,  in  attuazione  del  richiamato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei  ministri  14  febbraio  2014,  n.  121,
disciplina gli uffici dirigenziali non  generali  del  Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali; 
    Acquisito  il  concerto  con  i  Ministeri  della   giustizia   e
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  in   sede   di
Conferenza dei servizi indetta, ai sensi degli articoli 14 e seguenti
della legge n. 241 del 1990, per il giorno 18 dicembre 2015  al  fine
dell'approvazione del presente decreto contenente, ai sensi dell'art.
3, ultimo comma, della legge  n.  12  del  1979,  le  modalita'  e  i
programmi degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della
professione di consulente del lavoro; 
    Visto il decreto del Segretario Generale del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali del 13 gennaio 2015 con  cui,  a  decorrere
dalla sessione 2015, viene  delegato  ai  Direttori  delle  Direzioni
interregionali del lavoro di Milano, Roma, Venezia e  Napoli  e  alle
Direzioni territoriali di Ancona,  Aosta,  Bari,  Bologna,  Cagliari,
Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Perugia,  Potenza,  Reggio
Calabria, Torino e Trieste, il compito di provvedere alla nomina  dei
componenti  delle   commissioni   esaminatrici   per   l'abilitazione
all'esercizio  della  professione  di  consulente  del  lavoro  e  le
relative procedure necessarie per  lo  svolgimento  degli  esami,  ai
sensi dell'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta per l'anno 2016 la sessione degli  esami  di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente  del
lavoro presso le  Direzioni  del  lavoro  di:  Ancona,  Aosta,  Bari,
Bologna, Cagliari, Campobasso,  Firenze,  Genova,  L'Aquila,  Milano,
Napoli, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma,  Torino,  Trieste  e
Venezia, nonche' presso la Regione Sicilia -  Dipartimento  Regionale
del Lavoro, dell'Impiego,  dell'Orientamento,  dei  Servizi  e  delle
Attivita' Formative - e le Province Autonome  di  Bolzano  -  Ufficio
tutela sociale del lavoro - e Trento - Servizio lavoro.

Art. 2 L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e si compone di due prove scritte e di una prova orale. [...]

				Art. 2 
 
 
    1. L'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione  di
consulente del lavoro ha carattere teorico-pratico e  si  compone  di
due prove scritte e di una prova orale. 
    2. Le due prove scritte consistono nello svolgimento di  un  tema
sui temi del diritto del lavoro e della legislazione sociale e in una
prova teorico-pratica sui temi del diritto tributario,  scelti  dalla
commissione esaminatrice. 
    3. La prova orale  verte  sulle  seguenti  materie  e  gruppi  di
materie: 
      1) diritto del lavoro; 
      2) legislazione sociale; 
      3) diritto tributario; 
      4) elementi di diritto privato, pubblico e penale; 
      5) nozioni generali sulla ragioneria, con particolare  riguardo
alla  rilevazione  del  costo  del  lavoro  ed  alla  formazione  del
bilancio. 
    4. Per lo svolgimento di ciascuna delle due  prove  scritte  sono
assegnate al candidato sette  ore  dal  momento  della  dettatura.  I
candidati possono consultare  i  testi  di  legge  non  commentati  e
autorizzati dalla commissione esaminatrice e i dizionari.

Art. 3 Le prove scritte avranno inizio alle ore 8:30 antimeridiane presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui all'art. 1, nei seguenti giorni: [...]

				Art. 3 
 
 
    1. Le prove scritte avranno inizio alle  ore  8:30  antimeridiane
presso le sedi che saranno indicate dagli uffici di cui  all'art.  1,
nei seguenti giorni: 
      prova scritta in diritto del lavoro e legislazione  sociale:  6
settembre 2016; 
      prova teorico-pratica in diritto tributario: 7 settembre 2016. 
    2. Le sedi di svolgimento degli esami saranno pubblicate sul sito
internet istituzionale del Ministero del  lavoro  e  delle  politiche
sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it, sezione  "Avvisi  e  bandi"
fino alla data di inizio degli stessi. 
    3. I candidati dovranno presentarsi muniti di valido documento di
riconoscimento.

Art. 4 La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale deve essere apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00, redatta secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve [...]

				Art. 4 
 
 
    1. La domanda di ammissione all'esame di Stato, sulla quale  deve
essere apposta una marca da bollo del valore di euro  16,00,  redatta
secondo il fac-simile allegato al presente decreto (Allegato 1), deve
essere sottoscritta dal  candidato  e  presentata  entro  il  termine
perentorio  del  15   luglio   2016   alle   Direzioni   del   lavoro
territorialmente competenti, nonche'  presso  la  Regione  Sicilia  -
Dipartimento Regionale del Lavoro,  dell'Impiego,  dell'Orientamento,
dei Servizi e delle Attivita' Formative e  le  Province  autonome  di
Bolzano - Ufficio tutela sociale del lavoro - e di Trento -  Servizio
lavoro. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  entro  il
medesimo termine del 15 luglio 2016. A tal fine fanno fede il  timbro
e la data dell'Ufficio postale accettante. 
    3. I candidati possono sostenere l'esame di Stato  esclusivamente
nella regione o nella Provincia autonoma di residenza  anagrafica,  a
pena di esclusione ovvero di nullita' della prova. 
    4. Nella domanda di ammissione il  candidato,  sotto  la  propria
responsabilita', dovra' dichiarare: 
    4.1) 
      a) cognome e nome, luogo e data di nascita; 
      b) residenza anagrafica; 
      c) recapito presso il quale desidera ricevere le  comunicazioni
relative  al  concorso,  con  l'esatta  indicazione  del  codice   di
avviamento postale, nonche'  il  recapito  telefonico  e  l'eventuale
indirizzo di Posta Elettronica Certificata. A tal fine  il  candidato
e'  tenuto  a  comunicare  tempestivamente  ogni   variazione   della
residenza, del recapito telefonico o dell'indirizzo. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  il  caso
di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  o  incompleta
indicazione del recapito da  parte  del  candidato  o  di  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' di disguidi postali o telegrafici comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per la  mancata
restituzione dell'avviso di ricevimento  nel  caso  di  spedizione  a
mezzo raccomandata; 
      d) di essere cittadino italiano o comunitario ovvero  familiare
di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di  uno
Stato membro che siano  titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno  permanente,  ovvero  cittadini  stranieri,  ivi
compresi quelli beneficiari di  protezione  internazionale  ai  sensi
dell'art. 2, comma 1, lettera a-bis), del decreto legislativo n.  251
del 2007, in possesso di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di
lungo periodo. 
    4.2) 
      Di essere in possesso di uno  dei  seguenti  titoli  di  studio
individuati alla lettera d), dell'art. 3, comma 2, della legge n.  12
del 1979, cosi' come esplicitati nel parere n. 1540  del  23  ottobre
2012 rilasciato  a  tal  fine  dal  MIUR  -  Consiglio  Universitario
Nazionale (CUN): 
        A) diploma  di  laurea  quadriennale  in  giurisprudenza,  in
scienze economiche  e  commerciali  o  in  scienze  politiche  ovvero
diploma universitario o laurea triennale in consulenza del lavoro; 
        B) laurea triennale o  laurea  specialistica  (LS)  o  laurea
magistrale (LM) tra quelle appartenenti alle seguenti classi  di  cui
al parere del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012: 
          Classe L-14: scienze dei servizi giuridici; 
          Classe     L-16:     scienze     dell'amministrazione     e
dell'organizzazione; 
          Classe  L-18:  scienze  dell'economia  e   della   gestione
aziendale; 
          Classe L-33: scienze economiche; 
          Classe  L-36:   scienze   politiche   e   delle   relazioni
internazionali. 
      Laurea magistrale appartenente a: 
        Classe LM-56: scienze dell'economia; 
        Classe LM-62: scienze della politica; 
        Classe LM-63: scienze delle pubbliche amministrazioni; 
        Classe LM-77: scienze economico-aziendali; 
        Classe LMG-01 delle lauree magistrali in giurisprudenza. 
      C) I titoli di studio equiparati ai fini  della  partecipazione
ai pubblici concorsi di cui al decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per  la
pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009; i titoli
di studio  equiparati  ai  sensi  del  decreto  interministeriale  11
novembre 2011, nonche' le corrispondenze individuate nel decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca n. 386 del 26  luglio  2007
in relazione alle Classi di cui al medesimo parere del  CUN  n.  1540
del 23 ottobre 2012. 
      D) Oltre alle ipotesi sopra menzionate, sono ammessi coloro che
abbiano gia' ottenuto il  riconoscimento  di  idoneita'  del  proprio
titolo di studio  da  parte  Consiglio  Universitario  Nazionale  cui
abbiano  fatto  specifica  richiesta  o  che,  avendo   ottenuto   il
certificato di compiuta pratica o essendo iscritti  al  registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro il 22 gennaio  2013,  data
di pubblicazione del primo bando di recepimento del menzionato parere
del CUN n. 1540 del 23 ottobre 2012, otterranno  il  relativo  parere
ove necessario, nonche' coloro che abbiano  conseguito  i  titoli  di
studio di laurea quadriennale in sociologia e di laurea,  classe  14,
in scienze e tecniche della comunicazione e che abbiano  ottenuto  il
certificato di compiuta pratica o risultino iscritti al registro  dei
praticanti dei consulenti del lavoro entro la predetta  data  del  22
gennaio 2013. 
      E) I candidati che siano in possesso di  un  titolo  di  studio
conseguito  in  uno  Stato  diverso  dall'Italia  dovranno   produrre
attestato di idoneita' ottenuto  in  Italia  da  parte  degli  organi
competenti, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
189 del 2009 per l'accesso al tirocinio. 
    4.3) 
    Di essere in possesso o di aver richiesto al competente consiglio
provinciale dei consulenti del lavoro il  certificato  di  compimento
del praticantato. 
    5. I requisiti prescritti, salvo quelli per i quali sia data  una
indicazione diversa alla lettera D) del precedente punto 4.2,  devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito  per  la
presentazione della domanda di ammissione agli esami. 
    6. Alla domanda devono essere allegati, a pena di non  ammissione
all'esame: 
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  relativa  al
compimento del prescritto  periodo  di  praticantato,  rilasciata  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 
      b) ricevuta attestante il pagamento della tassa di  euro  49,58
dovuta ai sensi dell'art. 4 della legge 8  dicembre  1956,  n.  1378,
nonche' del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
dicembre 1990, da  versarsi  con  le  modalita'  di  cui  al  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 237 (codice tributo 729 T). 
    7.  Il  candidato  dovra',  altresi',  dichiarare  di  essere   a
conoscenza della responsabilita'  penale  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci o contenenti dati non piu' rispondenti a  verita',  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445 e dell'art. 489 c.p. 
    8.  I  candidati  sono  ammessi  agli  esami   con   riserva   di
accertamento  dei  requisiti  dichiarati  da   parte   degli   Uffici
competenti alla ricezione delle domande, ai sensi degli articoli 71 e
75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445.

Art. 5 I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli ausili e i tempi aggiuntivi necessari in relazione alla specifica disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. [...]

				Art. 5 
 
 
    1. I candidati con disabilita' possono sostenere le prove con gli
ausili e i tempi aggiuntivi necessari  in  relazione  alla  specifica
disabilita', ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.
104. Tale condizione  deve  essere  rappresentata  nella  domanda  di
ammissione, con indicazione del tipo di supporto richiesto. 
    2. Alla candidata che necessiti di un periodo  per  allattamento,
potranno essere assegnati tempi aggiuntivi per lo  svolgimento  delle
prove, di durata pari al periodo stesso. Tale esigenza dovra'  essere
tempestivamente rappresentata alla Commissione esaminatrice.

Art. 6 Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme di esecuzione del [...]

				Art. 6 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano, in
quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente  della
Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante "Norme  di  esecuzione  del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili dello Stato" e successive modificazioni, nonche'  dal  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  "Regolamento
recante   norme   sull'accesso   agli   impieghi   nelle    pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modificazioni.

Art. 7 Ai fini della valutazione del candidato ciascun componente della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova [...]

				Art. 7 
 
 
    1. Ai fini della valutazione  del  candidato  ciascun  componente
della commissione esaminatrice puo' attribuire fino a dieci punti per
ogni prova scritta e per ogni materia o gruppo di materie della prova
orale. 
    2. Il punteggio per ciascuna prova scritta e per ciascuna materia
o gruppo di materie della prova orale si ottiene dividendo  la  somma
dei punti  assegnati  al  candidato  per  il  numero  dei  componenti
l'intera commissione esaminatrice. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
conseguito almeno sei decimi in ciascuna prova scritta. 
    4. Sono dichiarati abilitati coloro che hanno  conseguito  almeno
sei decimi in ciascuna materia o gruppo di materie della prova orale.

Art. 8 Con successivi decreti dei dirigenti degli uffici di cui all'art. 1 sono nominate le commissioni esaminatrici, secondo quanto previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12. [...]

				Art. 8 
 
 
    1. Con successivi decreti  dei  dirigenti  degli  uffici  di  cui
all'art. 1 sono nominate le commissioni esaminatrici, secondo  quanto
previsto dall'art. 3 della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Art. 9 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 21 gennaio 2016

				Art. 9 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 21 gennaio 2016  
 
                            Il direttore generale: Romolo de Camillis

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