COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori e di un archivista della banda musicale della Guardia di finanza. (22E00829)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 8 del 28-01-2022

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, separati per ciascuna parte e qualifica, per il reclutamento di dodici esecutori e di un archivista della banda musicale della Guardia di finanza. (22E00829)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
  • Data: 28-01-2022
  • Scadenza: 27-02-2022

Art. 1 Posti a concorso

IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 27 febbraio  1991,  n.  79,  recante
"Riordinamento della banda  musicale  della  Guardia  di  finanza"  e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 ottobre 2004,
n. 287, recante "Disposizioni per il reclutamento ed il trasferimento
ad altri ruoli del personale della banda  musicale  del  Corpo  della
guardia di finanza"; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni, recante "Attuazione dell'art. 3 della  legge  6  marzo
1992, n. 216, in materia di nuovo  inquadramento  del  personale  non
direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza"; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni, recante "Norme generali  sull'ordinamento  del  lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e,  in  particolare,
l'art. 3, comma 1, ai sensi del quale il personale militare  e  delle
Forze di polizia rimane disciplinato dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  "Ordinamento  del  Corpo  della  guardia  di
finanza"; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  "Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali"  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante "Istituzione del
Servizio sanitario nazionale"; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  "Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  "Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato"  e,  in  particolare,
l'art. 26; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista  la  legge  15  maggio   1997,   n.   127,   e   successive
modificazioni,   recante   "Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo"; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  "Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica"; 
    Vista la legge 18 febbraio 1999, n.  28,  concernente  "Esenzione
dall'imposta di bollo per copie conformi di atti" e, in  particolare,
l'art. 19 che ha modificato l'art. 3, nota 2, dell'allegato A,  parte
I, della tariffa allegata al decreto del Presidente della  Repubblica
26 ottobre 1972, n. 642, recante "Disciplina dell'imposta di bollo"; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione  del
servizio civile nazionale"; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  "Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in  materia  di  processo  civile"  e,  in  particolare   l'art.   32
concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei
documenti in forma cartacea; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  "Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia"; 
    Vista  la  legge  24   dicembre   2012,   n.   228,   concernente
"Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato" e, in particolare, l'art. 1, commi da 102 a 107; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante "Modifica  all'art.
635  del  Codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco"; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
"Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, concernente "Codice in materia di protezione dei  dati
personali, recante disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante "Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare" e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
"Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Visto il decreto-legge 25  giugno  2008,  n.  112,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 6 agosto 2008,  n.  133,  recante  "Disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria" e, in particolare, l'art. 66, comma 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno  2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante "Disposizioni
urgenti per il rilancio dell'economia", e in particolare, l'art.  73,
comma 14; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  "Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19"; 
    Visto il decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,  e  successive
modificazioni, convertito in legge, con modificazioni,  dall'art.  1,
comma 1, della legge 11  settembre  2020,  n.  120,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno  2021,  n.  87,  recante  "Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19" e, in particolare, l'art. 9-bis; 
    Visto il decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, recante  "Misure
urgenti per il  contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19  e  per  lo
svolgimento in sicurezza delle attivita' economiche e sociali"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente "Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante "Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante "Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2"; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
"Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni, concernente "Regolamento recante norme  per
l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia  di  finanza,
ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
"Determinazione delle classi delle lauree universitarie"; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  del  6  luglio  2020,
recante "Prescrizioni tecniche per  lo  svolgimento  delle  procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19"; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante "Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese"; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni,  concernente   le   modalita'   per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni; 
    Vista la determinazione n. 152279, in data 1°  giugno  2021,  del
Comandante generale della Guardia di finanza, registrata  all'Ufficio
centrale del bilancio, presso  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  in  data  8  giugno   2021,   al   n.   2649,   concernente
l'attribuzione  di  specifiche  competenze   alle   varie   autorita'
gerarchiche del Corpo; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami,  separati
per ciascuna parte e qualifica, per ricoprire le sottoindicate  parti
del ruolo degli esecutori  e  dell'archivista  della  banda  musicale
della Guardia di finanza: 
      Prime parti A 
        1° corno; 
        1° flicorno soprano in Sib n. 1; 
        1° flicorno sopranino in Mib; 
        1° flicorno tenore in Sib; 
      Prime parti B 
        1° fagotto; 
      Seconde parti A 
        1° corno inglese (con l'obbligo dell'oboe); 
        3° corno; 
      Seconde parti B 
        piatti (con  l'obbligo  della  cassa  ed  altri  strumenti  a
percussione); 
      Terze parti B 
        3° clarinetto basso in  Sib  (con  l'obbligo  del  clarinetto
contrabbasso in Sib); 
        5° corno; 
        3° flicorno basso in Sib; 
        2° tamburo (con l'obbligo dei piatti  ed  altri  strumenti  a
percussione); 
        archivista. 
    E' ammessa la partecipazione anche per piu' parti e strumenti. 
    2. Lo svolgimento dei concorsi prevede: 
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prova d'esame articolata nelle fasi di cui all'art. 14; 
      e) visita medica di controllo. 
    3. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
"COVID-19", la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere la nomina a vincitori anche sulla  base  del
numero di assunzioni complessivamente autorizzate  dall'Autorita'  di
governo.

Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi

				Art. 2 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione ai concorsi 
 
    1. Possono partecipare ai concorsi: 
      a) i militari in servizio nel Corpo della  guardia  di  finanza
che: 
        1) non abbiano, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  superato  il
giorno del compimento del quarantacinquesimo anno di eta'; 
        2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati  non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se  dichiarati  non
idonei al grado  superiore,  abbiano  successivamente  conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
        4)  non  risultino,  alla  data  di  immissione  nella  banda
musicale del Corpo della guardia di finanza,  imputati  o  condannati
ovvero non  abbiano  ottenuto  l'applicazione  della  pena  ai  sensi
dell'art. 444 codice di procedura penale per delitti non colposi, ne'
siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
        6) non siano sospesi dal servizio o  dall'impiego  ovvero  in
aspettativa; 
        7) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        8) non siano stati giudicati non idonei a  prestare  servizio
nel complesso bandistico della Guardia di finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
diciottesimo anno di eta'  e  non  abbiano  superato  il  giorno  del
compimento del quarantesimo anno di eta'. Tale limite e'  elevato  di
cinque anni per i militari delle Forze armate, delle Forze di polizia
e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attivita' di servizio; 
        2) siano riconosciuti in possesso dell'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia, a eccezione dei proscioglimenti per inattitudine al  volo  o
alla vita di bordo; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) qualora gia' sottoposti alla visita  di  leva,  non  siano
stati riformati, in  quell'occasione  o  successivamente  a  essa  e,
qualora riformati, abbiano conseguito la revisione,  da  parte  delle
competenti autorita' sanitarie militari, del precedente giudizio; 
        7) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        8)  alla  data  dell'effettivo  incorporamento,   non   siano
imputati,  non  siano   stati   condannati   ne'   abbiano   ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 codice di  procedura
penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti  a
misure di prevenzione; 
        9) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        10) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
        11) non siano gia' stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
        12) non siano stati giudicati non idonei a prestare  servizio
nel complesso bandistico della Guardia di finanza. 
    2. Tutti i candidati  devono  inoltre  possedere,  alla  data  di
scadenza del termine  per  la  presentazione  della  domanda  di  cui
all'art. 3, comma 1, i seguenti titoli di studio: 
      a) diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  che
consenta l'iscrizione a corsi di laurea  previsti  dalle  universita'
statali o legalmente riconosciute; 
      b) se partecipante ai concorsi  per  esecutori,  diploma  nello
strumento per il quale si concorre o per strumento  affine,  come  da
tabella "H" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79; 
      c) se concorrente per il concorso  per  archivista,  compimento
inferiore di composizione o uno dei sottoelencati diplomi  accademici
di I livello di: 
        1) strumentazione e composizione per orchestra di fiati; 
        2) composizione; 
        3) direzione d'orchestra di fiati; 
        4) direzione d'orchestra. 
    I titoli sub b) e c) devono essere conseguiti in un conservatorio
di Stato o altro analogo istituto legalmente riconosciuto. 
    3. I requisiti di cui al comma 1, se non  diversamente  indicato,
devono essere posseduti alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e  alla  data
di immissione  nella  banda  musicale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza. 
    4. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  maggiore  e  Capi  reparto  del  Comando
generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  articolazioni  del
Comando generale di diretta collaborazione del  Comandante  generale,
del Comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi Capi ufficio; 
      d) Comandante del  Quartier  generale,  Comandante  del  Centro
informatico   amministrativo   nazionale,   Comandante   del   Centro
logistico, Comandante del Reparto  tecnico  logistico  amministrativo
degli  istituti  di  istruzione,  Comandante  del   reparto   tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del  Centro
navale  e  Comandante  del  Centro  di  aviazione,  relativamente  al
personale dipendente.

Art. 3 Domanda di partecipazione

				Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione ai concorsi deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it",  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami". 
    2. Ai fini della presentazione della domanda di partecipazione ai
concorsi, i concorrenti, oltre a essere in possesso di un account  di
posta elettronica  certificata  (PEC),  devono  munirsi  di  uno  dei
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID). Le istruzioni
per il rilascio delle credenziali  SPID  sono  disponibili  sul  sito
ufficiale dell'Agenzia per  l'Italia  digitale  (AgID)  all'indirizzo
www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  "Entra  con  CIE"  con
l'impiego della carta di identita' elettronica (CIE)  rilasciata  dal
comune di residenza.  Le  modalita'  con  le  quali  i  candidati  in
possesso di una CIE possono autenticarsi ai servizi on-line abilitati
sono disponibili sul sito www.cartaidentita.interno.gov.it 
    Ultimata  la  registrazione  al  portale,  i  candidati   possono
compilare il form della domanda  di  partecipazione  -  raggiungibile
tramite la propria area riservata - e  concluderne  la  presentazione
seguendo la relativa procedura automatizzata. 
    3. I candidati, ove richiesto in sede di svolgimento di  ciascuna
prova  concorsuale,  dovranno  fornire   il   numero   identificativo
dell'istanza  ("ID  istanza"),  rinvenibile  attraverso  la  funzione
"visualizza  istanza"  presente  nella  propria  area  riservata  del
portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica
certificata o esibire - in formato digitale o cartaceo - il  relativo
QR-code disponibile sull'app mobile "GdF Concorsi" e sull'istanza. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatasi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte-retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata  concorsobanda2022@pec.gdf.it  entro  le  ore
14,00 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" . 
    5. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  "https://concorsi.gdf.gov.it"  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   4,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro il termine di cui ai commi 1 e 4. 
    6. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. 
    I militari che risultano  assegnati  a  una  sezione  di  Polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Quest'ultima dovra' essere, altresi', informata che la vincita di uno
dei concorsi comporta il trasferimento  del  militare.  Dell'avvenuto
adempimento dovra' essere fornita apposita dichiarazione  al  reparto
dal quale dipendono direttamente per l'impiego. 
    7. Successivamente al termine di cui ai commi 1  e  4,  eventuali
variazioni: 
      a)  di  residenza,  dovranno  essere  apportate  dal  candidato
accedendo alla propria area riservata - sezione  Profilo  Utente  del
portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it 
      b) del reparto di appartenenza, dovranno essere tempestivamente
comunicate dall'aspirante  appartenente  al  Corpo  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it

Art. 4 Elementi da indicare nella domanda

				Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. All'atto della presentazione della domanda  di  partecipazione
al concorso, il candidato: 
      a) ha l'obbligo di verificare la correttezza dei seguenti dati: 
        1)  luogo  di  residenza,  account   di   posta   elettronica
certificata (PEC) e recapito telefonico. In caso di difformita', deve
provvedere alla relativa rettifica dalla  propria  area  riservata  -
sezione Profilo Utente; 
        2) se appartenente al Corpo, grado, matricola  meccanografica
e reparto di appartenenza, data di arruolamento e  di  promozione  al
grado attuale. In caso di difformita', deve provvedere alla  relativa
rettifica; 
      b) deve dichiarare: 
        1) la/le  parte/i  e  lo/gli  strumento/i  per  il/i  quale/i
intende concorrere; 
        2) lo stato civile e il  numero  dei  figli  eventualmente  a
carico; 
        3) il titolo di studio posseduto, la data e l'istituto presso
il quale e' stato conseguito; 
        4) se partecipante per i concorsi per esecutore,  il  diploma
di cui e' in possesso nello strumento per il quale si concorre o  per
uno strumento affine nonche' la data e l'istituto presso il quale  e'
stato conseguito; 
        5) se concorrente per il posto da archivista, il possesso del
compimento inferiore di  composizione  o  di  uno  dei  sottoelencati
diplomi accademici di I livello di: 
          (a) strumentazione e composizione per orchestra di fiati; 
          (b) composizione; 
          (c) direzione d'orchestra di fiati; 
          (d) direzione d'orchestra, 
        nonche' la  data  e  l'istituto  presso  il  quale  e'  stato
conseguito; 
        6) di essere in possesso dei requisiti previsti  dall'art.  2
del presente bando; 
        7) se alle armi, il grado rivestito e il Reparto a cui e'  in
forza nonche' l'eventuale appartenenza a complessi  bandistici  delle
Forze armate o di polizia, anche ai fini del  diritto  all'incremento
dei limiti di eta' di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), numero 1); 
        8)  l'eventuale  possesso  dei   titoli   preferenziali   e/o
maggiorativi di punteggio,  tra  quelli  elencati  nell'art.  17.  Al
riguardo, si precisa che e' onere  del  candidato  consegnare  o  far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art.  6,
comma 4, la documentazione o le certificazioni  ovvero  dichiarazioni
sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti  il  possesso
di tali titoli; 
        9) di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli articoli 11, 14 e 17,  concernenti,
tra l'altro, il calendario di convocazione alle prove  selettive,  le
modalita'    di    svolgimento    dell'accertamento    dell'idoneita'
psico-fisica e delle prove d'esame nonche' le modalita'  di  notifica
delle graduatorie finali di merito. 
    2. Una volta presentata la domanda di partecipazione,  e'  sempre
possibile modificarne - entro i termini di cui all'art. 3, comma 1  -
i relativi dati accedendo alla propria area riservata e  seguendo  la
prevista procedura automatizzata. Ove la rettifica attenga ai dati di
cui al precedente comma 1, lettera a), numero 1), prima  di  iniziare
la procedura di modifica dell'istanza, e' necessario provvedere  alla
relativa variazione nella sezione Profilo Utente della  propria  area
riservata. 
    3. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 22 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5 Cause di archiviazione della domanda

				Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Decorsi i  termini  per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 4, le istanze
sono archiviate  con  provvedimento  del  Comandante  del  Centro  di
reclutamento della Guardia di finanza, nel caso in cui: 
      a) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano: 
        1) oltre  i  termini  previsti  per  la  presentazione  della
domanda; 
        2) con modalita' differenti da quelle previste; 
        3)       all'indirizzo       di       posta       elettronica
concorsobanda2022@pec.gdf.it in assenza dei relativi  presupposti.  A
tale fine, fa fede la data  riportata  sulla  "ricevuta  di  avvenuta
accettazione" purche' in presenza di "ricevuta di avvenuta consegna"; 
      b) se previsto, non siano sottoscritte dal  candidato  e/o  non
siano  corredate  dal  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita'. 
    2. I provvedimenti di archiviazione  di  cui  al  comma  1,  sono
notificati  agli  interessati  che  possono   impugnarli   producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   ai   concorsi,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva  deve  intendersi  fino  all'ammissione  alla  banda
musicale del Corpo.

Art. 6 Documentazione

				Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: 
      a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 
        1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza  del
termine di presentazione  della  domanda  di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, comma 1; 
        2) inderogabilmente compilata  entro  il  trentesimo  giorno,
revisionata e perfezionata - con  la  firma  per  presa  visione  del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione; 
      b) il Centro di reclutamento provvede a richiedere il  giudizio
di meritevolezza di cui all'art. 2, comma 1, lettera a),  numero  2),
riferito alla data di scadenza del termine di cui all'art.  3,  comma
1; 
      c)   i   Comandi   di   secondo   livello   devono   comunicare
tempestivamente al Centro di reclutamento  eventuali  situazioni  che
possano  comportare  la  perdita  di  uno  dei  prescritti  requisiti
previsti all'art. 2, da parte dei partecipanti al concorso. 
    2. I dati presenti negli atti matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
"Documento unico matricolare"  (D.U.M.).  A  tal  fine  le  strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia  di  finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme  di  attuazione  approvate
con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del  Comandante
generale e successive modificazioni e integrazioni, devono: 
      a) redigere o a  far  redigere  uno  dei  prescritti  documenti
caratteristici avente come data finale quella di scadenza dei termini
di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c) parificare  i  relativi  D.U.M.,  inderogabilmente  entro  i
termini comunicati dal Centro di reclutamento, secondo  le  modalita'
di cui alla circolare del Comando generale - I Reparto n. 225647/102,
in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  "Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della guardia di finanza"; 
      e) comunicare, per  il  tramite  del  Centro  di  reclutamento,
l'avvenuto  aggiornamento  dei  dati  del  D.U.M.   alla   competente
sottocommissione  in  modo  da  consentirne  la  rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati  idonei  agli  accertamenti  attitudinali  di  cui
all'art. 13, il Centro di reclutamento provvede,  tramite  i  reparti
del Corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati nelle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale. 
    4. E' altresi' onere degli  aspiranti  ammessi  a  sostenere  gli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 11, consegnare in tale sede
i documenti in carta semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,
nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o  piu'
titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio di cui all'art. 17
del bando, anche se non  indicati  nella  domanda  di  partecipazione
purche' posseduti alla data di scadenza del termine di  presentazione
della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo'  essere
inviata, entro la data di effettivo sostenimento  degli  accertamenti
psico-fisici,  all'indirizzo   di   posta   elettronica   certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it. In tal caso, fa fede la data  riportata
sulla "ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in  presenza  della
"ricevuta di avvenuta consegna". 
    I concorrenti gia' ispettori del  Corpo  devono  presentare  tale
documentazione entro il  termine  stabilito  e  comunicato  loro  dal
Centro di reclutamento. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo    sostenimento     degli     accertamenti     psico-fisici
l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o di preferenza
ovvero presentati  oltre  la  data  di  effettivo  svolgimento  degli
accertamenti psico-fisici. 
    5.  La  documentazione   attinente   il   possesso   dei   titoli
maggiorativi di cui all'art. 17 del bando: 
      a) se relativa agli eventuali titoli accademici, deve contenere
ogni informazione utile ai fini dell'individuazione dell'ente  presso
il quale gli stessi sono stati conseguiti e precisare la tipologia  e
la materia oggetto degli stessi e la data di conseguimento; 
      b)  se  riferita  alle  attivita'   didattiche   e   a   quelle
professionali (tra le quali sono da ricomprendere quelle artistiche),
deve riportare l'ente presso il quale l'attivita' e' stata svolta, la
durata e la tipologia di incarico. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    7. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 7 Commissione giudicatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione  del  Comandante  in  seconda,  e'  presieduta  da  un
ufficiale  generale  del  Corpo  ed  e'  ripartita   nelle   seguenti
sottocommissioni, ciascuna delle quali  presieduta  da  un  ufficiale
della Guardia di finanza di grado non inferiore a colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione ai concorsi, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      c)  sottocommissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  dei
candidati  al  servizio  incondizionato  nella  Guardia  di  finanza,
composta da almeno sei ufficiali  della  Guardia  di  finanza  periti
selettori, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia  di  finanza  e
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della sottocommissione sub b) o, a parita' di grado, comunque,
con anzianita' superiore), membri; 
      e) sottocommissione per la valutazione dei titoli  e  le  prove
d'esame, composta da: 
        1) l'ufficiale maestro direttore della banda  musicale  della
Guardia di  finanza,  o,  in  caso  di  sua  assenza  o  impedimento,
l'ufficiale maestro vice direttore della banda musicale della Guardia
di finanza, membro; 
        2) un professore di conservatorio di  Stato  diplomato  nello
strumento per il quale e' bandito il  concorso  o  strumento  affine,
come da tabella "H" allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991,
n. 79, per i concorsi per esecutori membro; 
        3)  un  funzionario  civile  appartenente   al   profilo   di
"bibliotecario" (area funzionale c), per il concorso per  archivista,
membro; 
        4) un ufficiale della Guardia di  finanza,  segretario  senza
voto; 
      f) sottocommissione per la visita medica di controllo, composta
da un ufficiale della Guardia di finanza e da  un  ufficiale  medico,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  c),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi.

Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni

				Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere b) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.

Art. 9 Esclusione dal concorso

				Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso  dei  requisiti
di cui all'art. 2. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 10 Documento di identificazione

				Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.

Art. 11 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 11 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I candidati non in servizio  nella  Guardia  di  finanza,  che
abbiano presentato  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  non
abbiano ricevuto comunicazione alcuna di esclusione, sono  ammessi  a
sostenere la visita medica di primo accertamento, che si svolgera'  a
partire  dall'8  marzo  2022  e,   se   idonei,   agli   accertamenti
attitudinali. 
    Gli  appartenenti  ai  ruoli  "Sovrintendenti"  e  "Appuntati   e
Finanzieri" del Corpo  sono  ammessi  a  sostenere  direttamente  gli
accertamenti attitudinali. 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento dei suddetti accertamenti e,
in caso di  proroga  dello  stato  di  emergenza  epidemiologica,  le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  "COVID-19",  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti  a  partire  dal  1°  marzo  2022  mediante  avviso
pubblicato       sul       portale        attivo        all'indirizzo
"https://concorsi.gdf.gov.it" e presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati, che non si presentano nella sede,  nei  giorni  e
nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  visita   medica   di   primo
accertamento e/o  gli  accertamenti  attitudinali,  sono  considerati
rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede all'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio
incondizionato nel Corpo della guardia di finanza  in  ragione  delle
condizioni in cui si trovano i  candidati  al  momento  della  visita
medica  di  primo  accertamento  effettuata  presso  il   Centro   di
reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme  Gialle,  n.
18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    6. Per il conseguimento della prescritta idoneita', gli aspiranti
devono risultare in possesso del profilo  sanitario  compatibile  con
l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e  successive  modificazioni,  e
dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza disponibili  sul  sito  internet  del  Corpo
www.gdf.gov.it 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni,  che  ne
prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; 
      b)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali
tatuaggi/alterazioni permanenti: 
      1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza  delimitata,
anteriormente,   dal   centro   dello   sterno   e,   posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  "prominente"),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
      2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto
o natura siano deturpanti o contrari al  decoro  dell'uniforme  o  di
discredito delle istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal
caso  da  accertare  con  visita  psichiatrica  e  appropriati   test
psicodiagnostici). 
    7. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 9, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    8. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori  visite  specialistiche   ed   esami   strumentali   e   di
laboratorio,  anche  prevedendo  ulteriori  giornate   di   attivita'
rispetto al calendario reso noto con avviso di cui al comma 2. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    9. I candidati che, nei trecentosessantacinque giorni antecedenti
alla data di convocazione per lo  svolgimento  degli  esami  e  delle
visite  di  cui  al  comma  7,  hanno  gia'  conseguito   l'idoneita'
psico-fisica al servizio  incondizionato  nel  Corpo  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dalla  Guardia  di  finanza,  sono  sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 8. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    10. I candidati che, alla data di espletamento degli accertamenti
psico-fisici, prestano servizio nel Corpo della guardia  di  finanza,
non sono sottoposti alla visita medica. 
    11. Il giudizio espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera b) e' immediatamente comunicato all'interessato il  quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle matassine colorate; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e II livello. 
    12.  La  sottocommissione  per  la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al comma  11,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    13. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 2) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al Centro  di  reclutamento -  Reparto  concorsi -  Ufficio
procedure  reclutative -  Sezione  allievi  marescialli -  via  delle
Fiamme Gialle, n. 18, 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente  entro
il termine comunicato dal predetto reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la citata documentazione  puo'  essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive modifiche, ovvero attestata,  a  norma  dell'art.  22  del
medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciata  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
"ricevuta di avvenuta accettazione" purche' in presenza di  "ricevuta
di avvenuta consegna". 
    In   ogni   caso   l'amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 11; 
        2) in caso di omessa presentazione ovvero di presentazione di
documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    14. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  7,
lettera e),  sono  parimenti  ammessi,  con  riserva,  gli  aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta  di  cui  al
comma 11. 
    15. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    16. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 14, la sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita la  domanda  di  cui  al  comma  11  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 13, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della  Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  a   ulteriori   visite
specialistiche e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio,  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    17. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    18.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 
    19. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a) giurisdizionale, al competente  T.A.R.,  per  le  azioni  di
cognizione previste dagli articoli  29  e  seguenti  del  Codice  del
processo amministrativo approvato con decreto  legislativo  2  luglio
2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 12 Documentazione da produrre in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica

				Art. 12 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
                            psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso  femminile,  ecografia  pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni dal giorno di convocazione, deve essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) certificato medico (fac-simile in  allegato  3),  rilasciato
dal medico di fiducia di cui all'art.  25  della  legge  23  dicembre
1978, n. 833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso femminile, un test di gravidanza  effettuato  in
data non anteriore a cinque giorni dalla data  di  presentazione  che
escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le  concorrenti  che,  alla  data  di  svolgimento  delle  visite
mediche, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con
provvedimento del Comandante del Centro  di  reclutamento,  anche  in
deroga per  una  sola  volta  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  gli
accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla  cessazione  di  tale  stato  di
temporaneo impedimento. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e g),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art. 7, comma 1, lettera b), potra' concedere - per  una
sola  volta  -  il  differimento  nel  rispetto  del  calendario   di
svolgimento delle visite mediche di primo accertamento.  La  data  di
convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora
l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si  presenti
nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data  i
certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 13 Accertamenti attitudinali

				Art. 13 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. L'idoneita' attitudinale  dei  concorrenti  (non  appartenenti
alla  Guardia  di  finanza  nonche'  gia'  in  servizio   nel   Corpo
appartenenti ai ruoli "Sovrintendenti" e "Appuntati e Finanzieri") e'
accertata da parte della sottocommissione indicata all'art. 7,  comma
1,  lettera  c),  secondo  le   modalita'   tecniche   definite   con
provvedimento del  Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,
pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione ad intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere introdotti nella sede concorsuale scritti
di qualsiasi  natura,  carta  da  scrivere  o  altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera c). 
    5. I candidati risultati idonei  ai  predetti  accertamenti  sono
convocati per sostenere le prove d'esame. 
    I candidati risultati non  idonei  all'accertamento  attitudinale
sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 14 Prove d'esame

				Art. 14 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali  e
i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo "Ispettori"
partecipanti ai concorsi per esecutori sono ammessi  a  sostenere  le
seguenti prove: 
      a) esecuzione a solo, con lo strumento per il quale si concorre
e con l'eventuale strumento d'obbligo,  di  uno  o  piu'  brani  come
specificato nei programmi in allegato 4. Il candidato ha la  facolta'
di essere accompagnato da un proprio pianista; 
      b) esecuzione a prima vista, con lo strumento per il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o  piu'  brani
musicali scelti dalla competente sottocommissione; 
      c) prova di cultura, storia dello strumento  per  il  quale  si
concorre e del suo  repertorio,  con  riferimento  alla  famiglia  di
appartenenza nell'organico della Banda musicale. 
    Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi. 
    La sede, l'elenco dei candidati, il calendario e le modalita'  di
svolgimento delle suddette prove e, in caso di proroga dello stato di
emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini  della
prevenzione e protezione  dal  rischio  di  contagio  da  "COVID-19",
nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti,  a  partire  dal  20
giugno  2022,  mediante  avviso   pubblicato   sul   portale   attivo
all'indirizzo  "https://concorsi.gdf.gov.it"   e   presso   l'Ufficio
centrale relazioni con il  pubblico  e  comunicazione  interna  della
Guardia di finanza, viale XXI aprile,  n.  55,  Roma  (numero  verde:
800669666). 
    2. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di  cui  al
comma 1 sono ammessi a sostenere le seguenti ulteriori prove: 
      a) esecuzione in banda,  con  lo  strumento  per  il  quale  si
concorre e con l'eventuale strumento d'obbligo, di uno o piu'  brani,
a scelta della competente  sottocommissione,  tratti  dal  repertorio
originale e non dello strumento stesso; 
      b) i concorrenti delle "prime parti A e B" devono, inoltre, dar
prova di essere in grado di attaccare e spezzare una marcia  militare
o altro brano musicale scelto dalla competente sottocommissione. 
    Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi. 
    Per la convocazione alle prove in  argomento,  avviso  analogo  a
quello del comma 1 sara'  pubblicato  con  le  medesime  modalita'  a
partire dal 20 ottobre 2022. 
    3. I candidati risultati idonei agli accertamenti attitudinali  e
i militari della Guardia di finanza appartenenti al ruolo "Ispettori"
partecipanti al concorso per archivista, sono ammessi a sostenere  le
seguenti prove: 
      a) armonizzazione a quattro voci di un canto dato, scelto dalla
sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), da
svolgere in un tempo massimo di quattro ore; 
      b) individuazione degli errori presenti in  una  partitura  per
banda a grande organico Vesselliano, scelto dalla sottocommissione di
cui al precedente art. 7, comma 1, lettera  e),  da  svolgere  in  un
tempo massimo di tre ore; 
      c) redazione, in  un  tempo  massimo  di  quattro  ore,  di  un
elaborato  sui  seguenti  argomenti:  conoscenza  delle  tecniche  di
catalogazione  e  di  organizzazione  di  una  biblioteca   musicale;
procedure di collocazione, gestione della circolazione dei  documenti
e del prestito; tecnologie informatiche e telematiche per  i  servizi
di biblioteca e di documentazione. 
    Per ciascuna prova e' attribuito un voto in cinquantesimi. 
    Per la convocazione alle prove  in  argomento,  l'avviso  di  cui
comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a partire  dal  16
maggio 2022. 
    4. I candidati risultati idonei alla fase concorsuale di  cui  al
comma 3 sono ammessi a sostenere una prova orale,  della  durata  non
superiore a 60 minuti per ciascun candidato, consistente: 
      a) nella discussione degli elaborati  di  cui  alle  precedenti
prove indicate al punto 3, lettere a), b) e c); 
      b) nell'accertamento della conoscenza: 
        1)  specifica  degli  strumenti  adoperati  nella  banda   di
carattere Vesselliano, nelle  fanfare  e  nelle  varie  tipologie  di
organici bandistici; 
        2) dei vari tipi di partitura; 
        3) della storia della banda e degli strumenti a  fiato  ed  a
percussione; 
      c) nella copiatura, con il software Finale (MakeMusic), di  una
pagina di un brano per banda a grande  organico  Vesselliano,  scelto
dalla sottocommissione di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
e), da svolgere in un tempo massimo di trenta minuti, all'esito della
quale e' attribuito un unico voto espresso in cinquantesimi. 
    Per la convocazione alle prove  in  argomento,  l'avviso  di  cui
comma 1 sara' pubblicato con le medesime modalita' a partire  dal  30
agosto 2022. 
    5. I candidati che non si presentano nella  sede,  nei  giorni  e
nell'ora stabiliti per sostenere le prove d'esame di cui ai commi  1,
2, 3 e 4,  sono  considerati  rinunciatari  e,  quindi,  esclusi  dal
concorso. 
    6. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    7. Il punteggio complessivo  di  merito  delle  prove  di  esame,
espresso in cinquantesimi, e' dato dalla media dei  punti  attribuiti
nelle singole prove. 
    8. E' idoneo il candidato che riporta un punteggio non  inferiore
a 35/50 in ciascuna prova  e  un  punto  complessivo  di  merito  non
inferiore a 40/50. Il candidato giudicato non idoneo e'  escluso  dal
concorso. 
    9. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    10. Il risultato della valutazione dei titoli  deve  essere  reso
noto da parte  della  competente  sottocommissione  agli  interessati
prima dell'effettuazione delle prove  d'esame.  Per  il  concorso  di
archivista il risultato della valutazione dei titoli agli interessati
sara' effettuata prima del sostenimento della prova orale di  cui  al
comma 4.

Art. 15 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali

				Art. 15 
 
Mancata  presentazione  e  differimento  del  candidato  alle   prove
                             concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  "COVID-19"  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'amministrazione che  ha  indetto  i  predetti  concorsi,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere l'accertamento
dell'idoneita'    psico-fisica,     l'accertamento     dell'idoneita'
attitudinale e le prove  d'esame,  previste,  rispettivamente,  dagli
articoli 11, 13 e 14, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso
dal concorso. 
    Compatibilmente  con  i  tempi  tecnici  di  espletamento   delle
succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c),  ed  e),  hanno  facolta'  -  su
istanza  dell'interessato  e,  nei  casi  di  mancata  presentazione,
esclusivamente per documentate cause di forza  maggiore,  ovvero,  se
militare in servizio della  Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del
reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio  -  di  anticipare  o  posticipare  la  convocazione  dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. 
    L'istanza, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsobanda2022@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del Centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 16, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 16 Rinvio dei candidati in conseguenza di misure di contenimento del "COVID-19"

				Art. 16 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             "COVID-19" 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del "COVID-19",  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  2,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali  misure
ove saranno previste le medesime figure professionali (esecutori  e/o
archivista) per le quali hanno presentato domanda di partecipazione. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it e corredata  da  scansione  fronte-retro
del documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nella  graduatoria
finale di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati.

Art. 17 Graduatorie finali di merito

				Art. 17 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. La sottocommissione di cui al  precedente  art.  7,  comma  1,
lettera e) predispone le graduatorie finali di merito,  distinte  per
parti, per strumento e per l'archivista. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 2, a esclusione delle lettere c)
ed e). 
    3. Il punto di merito finale per la formazione delle  graduatorie
e' dato dalla somma della  media  dei  punti  riportati  nelle  prove
d'esame, di  cui  all'art.  14,  ed  il  punteggio  attribuito  nella
valutazione dei titoli. 
    4. Ai titoli posseduti  da  ciascun  candidato  non  puo'  essere
attribuito un punteggio complessivo superiore a venti di cui: 
      a) sino ad un massimo di punti otto, per  i  titoli  accademici
(diplomi conseguiti presso  un  conservatorio  statale  o  presso  un
Istituto parificato riconosciuto dallo Stato); 
      b) sino ad un massimo di punti quattro, per i titoli  didattici
(incarichi d'insegnante presso conservatori o altri tipi di scuola); 
      c) sino ad un massimo di punti otto, per i titoli professionali
(attivita' e incarichi svolti). 
    5. Ai fini della compilazione delle graduatorie dei concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale della  banda  musicale,  costituisce
titolo di preferenza assoluta, a parita' di punto di  merito  finale,
l'appartenenza al Corpo della guardia di finanza. 
    6. In caso di parita' di punteggio riportato dai  candidati  gia'
in servizio nella Guardia di finanza, e' data preferenza al candidato
piu' elevato in grado e,  in  caso  di  parita'  di  grado,  al  piu'
anziano. 
    7. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti al Corpo, si osservano le norme di cui  all'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni, dal disposto di cui all'art. 73, comma  14,
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 9 agosto
2013, n. 98 e quelle di cui all'art.  2,  comma  9,  della  legge  16
giugno 1998, n. 191. 
    8. I titoli di cui al presente articolo sono ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di ammissione al concorso e se i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    9. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta', una o  piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 11 e  13,  nell'ambito  del  primo  analogo  concorso  utile
successivo alla cessazione di tale stato  di  temporaneo  impedimento
saranno: 
      a) qualora  idonee,  inserite  secondo  l'ordine  di  punteggio
conseguito  nella  graduatoria  finale  di  merito   della   presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso
cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. Gli effetti
economici della nomina saranno riconosciuti, in  ogni  caso,  con  la
stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti  al  corso  di
istruzione effettivamente frequentato. 
    10. Con determinazione del Comandante generale della  Guardia  di
finanza o dell'autorita' dal medesimo delegata, vengono approvate  le
graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori dei concorsi
i candidati che, nell'ordine delle  stesse,  risultano  compresi  nel
numero dei posti messi a concorso. 
    11. Le citate graduatorie sono rese note con  avviso  disponibile
sul portale attivo all'indirizzo "https://concorsi.gdf.gov.it", sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 55, 00162 Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11.

Art. 18 Ammissione alla banda musicale della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi

				Art. 18 
 
                   Ammissione alla banda musicale 
         della Guardia di finanza dei vincitori dei concorsi 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, comma 3, ai vincitori dei concorsi  e'  attribuito
il grado di cui alla tabella "F" allegata al decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni. I predetti candidati
perdono eventuali gradi e qualifiche precedentemente rivestiti. 
    2.  La  nomina  decorre,  a  ogni   effetto,   dalla   data   del
provvedimento con cui e' disposta, salvo che il provvedimento  stesso
non indichi una decorrenza diversa. 
    3. All'atto dell'ammissione  alla  banda  musicale  e,  comunque,
prima della  firma  dell'atto  di  incorporamento,  i  vincitori  non
appartenenti alla Guardia di  finanza  sono  sottoposti  alla  visita
medica di controllo, da parte della sottocommissione di cui  all'art.
7, comma  1,  lettera  f),  al  fine  di  accertare  il  mantenimento
dell'idoneita' fisica. La stessa puo', nell'espletamento  dei  propri
lavori, disporre l'esecuzione di  tutti  gli  accertamenti  ritenuti,
eventualmente, necessari per  una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico dell'aspirante, avvalendosi delle  strutture  del  Centro  di
reclutamento. 
    4. I candidati non idonei alla visita medica  di  controllo  sono
esclusi dal concorso. 
    5. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o  di  polizia
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni e consegnare alla Scuola ispettori  e  sovrintendenti
della Guardia di finanza, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    6. Per ricoprire i posti resisi comunque disponibili  nei  trenta
giorni  dall'ammissione  alla  banda  musicale,  tra  i   concorrenti
precedentemente  dichiarati   vincitori,   con   determinazione   del
Comandante generale della Guardia di  finanza  o  dell'autorita'  dal
medesimo delegata, possono essere dichiarati vincitori  dei  concorsi
altri concorrenti idonei nell'ordine  delle  rispettive  graduatorie.
Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito  di
rinunce  o  decadenze,  le  relative  graduatorie  cessano  di  avere
validita'. 
    7. Con il grado di cui al precedente comma  1,  gli  esecutori  e
l'archivista sono sottoposti a un periodo di prova, per la durata  di
sei mesi, durante i quali  prestano  servizio  nella  banda  musicale
della Guardia di finanza e seguono un  corso  di  istruzione  per  la
formazione militare e tecnico-professionale della durata  di  novanta
giorni. I militari gia' appartenenti al predetto complesso bandistico
non sono avviati a tale ultimo corso. 
    8. Le modalita' di svolgimento del corso di cui al comma  7  e  i
relativi programmi di insegnamento sono stabiliti con  determinazione
del Comandante generale della Guardia di finanza. 
    9. Al termine del periodo di prova, una commissione, nominata con
determinazione del Comandante generale o dell'autorita' dal  medesimo
delegata, esprime un giudizio di idoneita' a prestare servizio  nella
banda musicale della Guardia di finanza con riferimento al  complesso
delle qualita' morali, disciplinari e professionali. 
    10.  L'esecutore  o  l'archivista  riconosciuto  non  idoneo   e'
congedato  senza  diritto  ad  alcuna  indennita'  o  trattamento  di
quiescenza, se non gia' appartenente al Corpo. Se  gia'  appartenente
alla Guardia di finanza, e'  reintegrato  nel  grado  precedentemente
rivestito, continuando a prestare ivi servizio. 
    11. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11.

Art. 19 Mancata presentazione presso la banda musicale

				Art. 19 
 
           Mancata presentazione presso la banda musicale 
 
    1. I vincitori dei concorsi,  regolarmente  convocati  presso  la
banda  musicale  della   Guardia   di   finanza,   sono   considerati
rinunciatari  qualora  non  si  presentino   nel   giorno   stabilito
dall'amministrazione. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati,  sono  comunicati  dal  candidato,
entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al
Vice Ispettore per  gli  istituti  di  istruzione  della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
rm0060000p@pec.gdf.it    che,    sentito    il    presidente    della
sottocommissione per la visita medica di  controllo,  li  valuta  con
giudizio discrezionale e insindacabile, ed eventualmente  provvede  a
stabilire un ulteriore termine di presentazione, purche'  il  ritardo
sia contenuto improrogabilmente entro il termine di cui  al  comma  6
dell'art. 18. 
    Le decisioni sono comunicate al  candidato  a  cura  della  banda
musicale del Corpo.

Art. 20 Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione della licenza straordinaria per esami

				Art. 20 
 
Spese per la partecipazione ai concorsi e concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove dei concorsi sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove dei concorsi, ai candidati appartenenti
al Corpo, sono concesse licenze straordinarie per esami militari  per
i giorni strettamente necessari. La rimanente  licenza  straordinaria
per esami, fino  alla  concorrenza  di  giorni  trenta,  puo'  essere
concessa per la preparazione alle prove d'esame di cui  all'art.  14.
Per i militari frequentatori di corso, le  assenze  maturate  per  la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo  restando
il  tetto  massimo  di  quarantacinque  giorni   annui   di   licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si presenti alle  prove  d'esame,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso, e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  dei  concorsi  spetta  il
rimborso spese di viaggio sostenute per  raggiungere  la  sede  della
banda musicale della Guardia  di  finanza,  secondo  le  disposizioni
vigenti.

Art. 21 Sito internet e app mobile "GdF Concorsi", informazioni utili e modalita' di notifica

				Art. 21 
 
Sito internet e app  mobile  "GdF  Concorsi",  informazioni  utili  e
                        modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sui concorsi  possono  essere  reperite
sul  portale  attivo  all'indirizzo   https://concorsi.gdf.gov.it   e
tramite l'app mobile  "GdF  Concorsi",  disponibile  sui  servizi  di
distribuzione digitale Google Play e App  Store  oppure  scansionando
con il proprio dispositivo mobile il  QR  code  presente  sul  citato
portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti ai concorsi  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento esclusivamente  mediante
l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta  elettronica
certificata indicato da ogni candidato all'atto  della  presentazione
della domanda di partecipazione al concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  finali  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
    3. Ove  non  diversamente  disposto,  eventuali  comunicazioni  o
istanze riguardanti la procedura concorsuale devono essere  inoltrate
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
concorsobanda2022@pec.gdf.it

Art. 22 Trattamento dei dati personali

				Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
    Il "punto di contatto" del titolare e' il Centro di  reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme  Gialle,  n.  18/22  -  e-mail:   rm0300001@gdf.it   -   posta
elettronica certificata: rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della guardia di  finanza  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it; 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1) e' finalizzato: 
          (a)  allo  svolgimento  delle  procedure  di  selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  27  febbraio  1991,  n.  79  e  successive
modificazioni, nel decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  199,  e
successive  modificazioni  e  nel  decreto   del   Presidente   della
Repubblica 12 ottobre 2004, n. 287 e successive modificazioni; 
          (b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso
le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto "necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico" (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle "categorie particolari di dati personali"
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi "in materia di diritto del lavoro" (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. 
    Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  "punto  di  contatto"  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 20 gennaio 2022 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana

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