MINISTERO DELLA SALUTE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalita' sanitarie, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici. (19E11362)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 77 del 27-09-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di quaranta posti di dirigente sanitario medico ex dirigente delle professionalita' sanitarie, disciplina di igiene, epidemiologia e sanita' pubblica, a tempo pieno ed indeterminato, per le esigenze degli uffici centrali e periferici. (19E11362)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA SALUTE
  • Data: 27-09-2019
  • Scadenza: 27-10-2019

Art. 1 Posti a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
          del personale dell'organizzazione e del bilancio 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  nuove   norme   in   materia   di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e i relativi regolamenti di attuazione; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a  favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna"; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 recante "Legge quadro  per
l'assistenza, l'integrazione  sociale  ed  i  diritti  delle  persone
handicappate" e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
pubbliche amministrazioni e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 recante "Norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei  concorsi  unici  e
delle altre forme di assunzione nei pubblici concorsi"  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  dicembre
1997,  n.  483  concernente  "Regolamento   recante   la   disciplina
concorsuale per il  personale  dirigenziale  del  Servizio  sanitario
nazionale"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  dicembre
1997, n. 484 riguardante "Regolamento recante la  determinazione  dei
requisiti per l'accesso alla  direzione  sanitaria  aziendale  e  dei
requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale
per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del   Servizio   sanitario
nazionale"; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio  1998  che
definisce le tabelle relative alle discipline  equipollenti  previste
dalla  normativa  regolamentare  per  l'accesso  al  secondo  livello
dirigenziale per  il  personale  del  ruolo  sanitario  del  Servizio
sanitario nazionale; 
    Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 gennaio  1998  che
definisce la tabella relativa alle specializzazioni  affini  previste
dalla  disciplina  concorsuale  per  il  personale  dirigenziale  del
Servizio sanitario nazionale; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  "Norme  per  il
diritto  al  lavoro  dei  disabili"   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamenti   in    materia    di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018 n. 101  riguardante
il "Codice in  materia  di  protezione  dei  dati  personali  recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento UE n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del
27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE"; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale della protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'amministrazione digitale e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 concernente il "Regolamento recante disciplina in  materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, n. 12, del  2  settembre  2010,
relativa a procedure concorsuali ed informatizzazione; 
    Visto il decreto legislativo  30  giugno  2011,  n.  123  recante
"Riforma dei controlli di regolarita' amministrativa  e  contabile  e
potenziamento dell'attivita' di analisi e valutazione della spesa,  a
norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196"; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modifiche ed
integrazioni, recante "Disposizioni per la  formazione  del  bilancio
annuale e pluriennale dello Stato" che prevede, all'art. 4, comma 45,
il pagamento di un diritto di  segreteria  quale  contributo  per  la
copertura delle spese delle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  aprile   2012,   n.   35,   recante:
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed
in particolare  l'art.  8,  in  base  al  quale  le  domande  per  la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali sono  inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico  e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
febbraio 2014, n. 59 registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2014
al foglio n. 866, con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies,
comma 1, del decreto - legge 6 luglio 2012, n.  95,  convertito,  con
modificazioni  dalla  legge  7  agosto  2012,  n.  135,  sono   state
rideterminate le dotazioni  organiche  del  personale  del  Ministero
della salute; 
    Visto in particolare l'art. 14 del citato decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n.  59  che  attribuisce
alla direzione generale  del  personale,  dell'organizzazione  e  del
bilancio le competenze in materia di  programmazione  e  reclutamento
del personale; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, concernente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3 recante "Delega  al  Governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute"; 
    Visto in particolare l'art. 17, comma 3, della sopra citata legge
11 gennaio 2018, n. 3 in base  al  quale  l'accesso  al  ruolo  della
dirigenza sanitaria  del  Ministero  della  salute  avviene  mediante
pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con  la  normativa
di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario
nazionale, e nell'ambito delle facolta' assunzionali vigenti  per  il
Ministero della salute; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n.  145,  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019 - 2021" ed in particolare l'art.  1,
commi da 355 a 359, che autorizzano  il  Ministero  della  salute  ad
indire  procedure  concorsuali  per  l'assunzione  di  varie   figure
professionali, con corrispondente incremento della relativa dotazione
organica, valorizzando l'esperienza lavorativa in materia  di  tutela
della salute nell'ambito della pubblica amministrazione; 
    Considerato che l'art.  1,  comma  356,  della  citata  legge  30
dicembre 2018, n. 145, autorizza l'assunzione a  tempo  indeterminato
di un contingente di personale in posizione dirigenziale non generale
delle professionalita'  sanitarie  pari  a  complessive duecentodieci
unita', di cui un numero non superiore a centocinquantacinque unita',
con procedure riservate al personale medico, veterinario,  chimico  e
farmacista, in servizio presso il Ministero; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante "Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo"; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dirigente Area I ed in particolare il Titolo V - sezione
per i dirigenti delle professionalita' sanitarie del Ministero  della
salute inquadrati, ai  sensi  dell'art.  18,  comma  8,  del  decreto
legislativo n. 502 del 1992 e successive modifiche integrazioni; 
    Considerato che ai sensi dell'art. 3, comma 4,  della  suindicata
legge 19 giugno 2019, n. 56, le amministrazioni dello  Stato  possono
procedere, in deroga a  quanto  previsto  dall'art.  30  del  decreto
legislativo n. 165 del 2001, all'avvio di procedure  concorsuali  nel
limite  massimo  dell'80  per  cento  delle  facolta'  di  assunzione
previste per il corrente triennio; 
    Considerato che, in base all'attuale  assetto  organizzativo  del
Ministero,  le   esigenze   legate   all'assolvimento   dei   compiti
istituzionali e agli obiettivi attesi  comportano  la  necessita'  di
reclutare   dirigenti   sanitari   medici   (ex    dirigenti    delle
professionalita'   sanitarie)   con   specializzazione   in   igiene,
epidemiologia e sanita' pubblica; 
    Tenuto conto che risultano da coprire complessivi quaranta  posti
di dirigente medico (ex dirigente delle professionalita' sanitarie); 
    Rilevata la  necessita'  di  gestire  autonomamente  la  presente
procedura concorsuale per la specificita' delle figure  professionali
da  assumere,  come  comunicato   al   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, in deroga alle previsioni di cui all'art.  1,  comma
300, della legge 30 dicembre 2018, n. 145,  in  materia  di  concorsi
unici; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  la
copertura  di  quaranta  posti  di  dirigente  sanitario  medico  (ex
dirigente delle professionalita'  sanitarie)  -  disciplina  "Igiene,
epidemiologia e sanita' pubblica", a tempo  pieno  ed  indeterminato,
per le esigenze degli uffici  centrali  e  periferici  del  Ministero
della salute. (Codice concorso n. 784).

Art. 2 Requisiti generali e specifici di ammissione

				Art. 2 
 
            Requisiti generali e specifici di ammissione 
 
    Per  l'ammissione  al  concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per
la presentazione della  domanda  nonche'  al  momento  dell'eventuale
immissione in servizio: 
      requisiti generali: 
        a) cittadinanza italiana, salve  le  equiparazioni  stabilite
dalle leggi vigenti, o cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione
europea. 
    Ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo  n.  165  del  2001
sono ammessi al concorso anche i familiari dei cittadini degli  Stati
membri dell'Unione europea non aventi la cittadinanza  di  uno  Stato
membro purche' siano titolari del diritto di soggiorno o del  diritto
di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano
titolari del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione sussidiaria. 
    I cittadini degli Stati  membri  dell'Unione  europea  e  i  loro
familiari cittadini  di  Paesi  terzi  devono  possedere  i  seguenti
requisiti: 
      godere dei diritti civili  e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      essere in possesso, fatta  eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
      avere adeguata conoscenza della lingua italiana; 
        b) idoneita' fisica all'impiego; 
    L'amministrazione,  ai  fini  dell'assunzione,  ha  facolta'   di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del  concorso  in
base alla normativa vigente. 
        c) godere dei diritti civili e politici; 
        d) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
        e) essere in regola nei  confronti  degli  obblighi  di  leva
militare (solo per i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo); 
        f) conoscenza della lingua inglese; 
        g)   conoscenza   delle   apparecchiature   ed   applicazioni
informatiche piu' diffuse; 
      requisiti specifici: 
        a) laurea magistrale in medicina e chirurgia (LM-41). 
    Il possesso del predetto  requisito  curriculare  e  deve  essere
attestato da apposita certificazione rilasciata dall'Universita'  che
ha conferito il titolo di studio ovvero comprovato con  dichiarazione
sostitutiva di certificazione resa dal candidato ai  sensi  dell'art.
46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; 
        b) diploma di specializzazione  in  igiene,  epidemiologia  e
sanita' pubblica ovvero in discipline equipollenti  o  in  discipline
affini, ai sensi dei decreti del Ministro della sanita' del 30  e  31
gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni; 
        c) abilitazione all'esercizio della professione di medico  ed
iscrizione all'albo dell'ordine dei medici - chirurghi.  L'iscrizione
al corrispondente albo professionale di  uno  dei  Paesi  dell'Unione
europea  consente  la  partecipazione  al  concorso,  fermo  restando
l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in
servizio. 
    I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati  validi
se sono stati riconosciuti equivalenti o equipollenti ai sensi  della
vigente normativa in materia e il candidato deve risultare  abilitato
ad esercitare in Italia la professione di medico. 
    A  tal  fine,  nella  domanda  di  partecipazione  devono  essere
indicati, a pena di esclusione,  gli  estremi  del  provvedimento  di
riconoscimento al corrispondente titolo di studio  italiano  in  base
alla normativa vigente. 
    La mancanza o la omessa dichiarazione nella domanda anche di  uno
solo dei  requisiti  generali  e  specifici  richiesti  dal  presente
articolo determina l'esclusione dal concorso. 
    L'amministrazione, nel corso dello  svolgimento  della  procedura
concorsuale, potra' stabilire in qualsiasi momento  l'esclusione  dei
candidati, qualora venga accertato il mancato possesso dei  requisiti
di ammissione nonche' la mancata osservanza delle disposizioni di cui
al presente bando.

Art. 3 Diritto di segreteria

				Art. 3 
 
                        Diritto di segreteria 
 
    Per la partecipazione al concorso e' richiesto il  pagamento  del
diritto di segreteria pari a Euro 10,00 (dieci/00), quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura, che sara'  versato  sul
capitolo 3500 "Entrate eventuali e diverse concernenti  il  Ministero
della salute". 
    Il pagamento potra' essere effettuato mediante bonifico sul conto
corrente bancario intestato alla tesoreria di Roma  (succursale  348)
codice IBAN IT68C0100003245348020350004 indicando nella  causale  del
versamento "Contributo concorso pubblico per 40  posti  di  dirigente
sanitario medico codice concorso 784". 
    Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    La ricevuta attestante il pagamento  del  diritto  di  segreteria
deve essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4 Modalita' e termini di presentazione delle domande

				Art. 4 
 
         Modalita' e termini di presentazione delle domande 
 
    1. La domanda deve essere presentata entro il termine  perentorio
del trentesimo giorno successivo  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami",  utilizzando  esclusivamente
l'applicazione disponibile sul  sito  internet  del  Ministero  della
salute all'indirizzo www.concorsi.sanita.it seguendo  le  indicazioni
ivi  specificate.  Sono  considerate  irricevibili  le   domande   di
ammissione al concorso prodotte con  modalita'  diverse  (es.  posta,
telefax, posta elettronica, ecc.). La procedura di compilazione delle
domande sara' attiva dalle ore 12,00 del giorno successivo dalla data
di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana -
4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami"  fino  alle  ore  11,59  del
trentesimo giorno successivo  alla  predetta  pubblicazione.  Qualora
l'ultimo giorno utile cada  in  un  giorno  festivo,  il  termine  e'
prorogato al giorno successivo non festivo. 
    2. La data di presentazione  della  domanda  e'  attestata  dalla
piattaforma informatica che, allo  scadere  del  termine  di  cui  al
precedente comma, non permettera'  piu'  l'invio  della  domanda.  La
copia della domanda, comprensiva del numero identificativo attribuito
dalla piattaforma informatica, e' inviata alla PEC  del  candidato  e
resa disponibile nell'area riservata della medesima piattaforma. 
    3. Prima dell'invio della domanda  il  candidato  avra'  cura  di
verificare con attenzione i dati inseriti e, in particolare,  la  PEC
alla quale  il  Ministero  della  salute  inviera'  le  comunicazioni
inerenti  al  concorso.  Se  un  candidato  annulla  la  domanda   di
partecipazione inviata dovra', entro i termini  previsti  dal  bando,
ripresentarla   effettuando   un   nuovo   invio.   Le   domande   di
partecipazione  al  concorso   annullate   non   saranno   prese   in
considerazione ai fini della selezione. A tal fine, fa fede  la  data
di  presentazione  della   domanda   registrata   dalla   piattaforma
informatica. 
    4.  Il  giorno  della  prova  scritta  o  della  eventuale  prova
preselettiva,   all'atto   dell'identificazione,   il   candidato   -
consapevole che, ai sensi dell'art. 76  del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  n.  445/2000  (testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli  atti  e
l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice  penale  e  delle
leggi speciali in materia - sara'  chiamato  ad  autocertificare,  ai
sensi degli articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000,  il  possesso  dei  requisiti  e  dei  titoli
dichiarati nella domanda. A tal fine, una copia della domanda  stessa
- stampata a cura del candidato - dovra' essere  presentata  ai  fini
della acquisizione della firma autografa. Il candidato dovra'  essere
munito di uno  dei  documenti  previsti  dall'art.  35  del  suddetto
decreto del Presidente della Repubblica  n.  445/2000  (possibilmente
quello dichiarato nella domanda), e, qualora  non  sia  in  grado  di
esibire alcuno dei suddetti documenti, non sara' ammesso a  sostenere
la prova. Parimenti  non  sara'  ammesso  a  sostenere  la  prova  il
candidato che rifiuti o non  sia  in  grado  di  confermare  mediante
l'autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i  titoli
dichiarati  nella  domanda   presentata   mediante   la   piattaforma
informatica di cui al comma 1. 
    5. Non sono ammessi i titoli  presentati  con  modalita'  diverse
descritte dal presente articolo,  salvo  per  le  pubblicazioni  che,
descritte  analiticamente,  dovranno  essere   consegnate   solo   ed
esclusivamente il giorno della prova scritta.

Art. 5 Contenuto della domanda

				Art. 5 
 
                       Contenuto della domanda 
 
    Nella domanda di partecipazione i candidati a pena di  esclusione
dalla procedura, devono dichiarare, sotto la propria  responsabilita'
ai sensi  degli  articoli  46  e  47  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000 e consapevoli delle sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
per le ipotesi di falsita' in atti e di dichiarazioni mendaci: 
      a) il cognome e il nome, la data, il luogo di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo  di  residenza,  con  l'esatta  indicazione  del
codice di avviamento postale nonche'  il  recapito  telefonico  e  il
recapito di posta elettronica  certificata  presso  cui  chiedono  di
ricevere le comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di  far
conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana  o  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea ovvero di essere familiare di un cittadino
di uno degli Stati membri dell'Unione europea titolare di diritto  di
soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno  permanente,  o  di  essere
cittadino di Paesi terzi  titolare  del  permesso  di  soggiorno  per
soggiornanti di lungo periodo o  dello  status  di  rifugiato  ovvero
dello status di protezione sussidiaria; 
      e) il comune di iscrizione nelle  liste  elettorali,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) il godimento dei diritti civili e politici; 
      g) l'idoneita' fisica all'impiego; 
      h)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e   non   avere
procedimenti penali in corso per  reati  che  impediscono,  ai  sensi
delle disposizioni vigenti, la costituzione ovvero il mantenimento di
un rapporto di impiego  con  la  pubblica  amministrazione.  In  caso
contrario occorre indicare le  eventuali  condanne  penali  riportate
nonche' eventuali procedimenti penali pendenti (indicare anche se sia
stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale  o  non
menzione etc.); 
      i) di non essere stati destituiti, dispensati, o licenziati  da
una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento
ovvero di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da  altro
impiego statale per aver  conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non  sanabile.
In caso contrario  occorre  indicare  la  causa  di  risoluzione  del
rapporto di impiego; 
      l) la posizione nei confronti degli obblighi militari (solo per
i concorrenti tenuti al rispetto dell'obbligo); 
      m) il possesso dei titoli di studio richiesti  quali  requisiti
di ammissione, con l'indicazione della data, della  votazione,  della
sede e della denominazione completa dell'Istituto o degli Istituti in
cui i titoli stessi sono stati conseguiti (per  i  titoli  di  studio
conseguiti all'estero, indicare anche gli estremi  del  provvedimento
di riconoscimento); 
      n)  di  aver  conseguito  l'abilitazione  all'esercizio   della
professione di medico - chirurgo e di  essere  iscritto  al  relativo
albo professionale  (con  indicazione  della  data  e  degli  estremi
dell'iscrizione); 
      o) i servizi prestati presso  pubbliche  amministrazioni  e  le
eventuali cause di cessazione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, ovvero di non aver mai prestato  servizio  presso  pubbliche
amministrazioni; 
      p) gli eventuali titoli che danno diritto  alla  preferenza,  a
parita' di merito, previsti dall'art. 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 487/94. Non saranno  presi  in  considerazione  i
titoli di preferenza non espressamente dichiarati  nella  domanda  di
ammissione; 
      q) di accettare tutte le  indicazioni  contenute  nel  presente
bando e dare il proprio consenso al trattamento dei  dati  personali,
per le finalita' e  con  le  modalita'  previste  dalla  legislazione
vigente; 
      r)  l'eventuale  condizione  di  portatore  di   handicap   con
indicazione del tipo di ausilio necessario e/o dei  tempi  aggiuntivi
necessari per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  fatto  salvo
comunque il  requisito  dell'idoneita'  fisica  all'impiego  previsto
dall'art. 2 del presente bando. 
    La condizione di portatore di handicap e la richiesta di  ausilio
e/o di tempi aggiuntivi devono essere debitamente  certificate  dalla
struttura sanitaria pubblica competente per territorio ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge n. 104/1992,  con  esplicito  riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina  in  funzione  delle  prove
concorsuali da svolgere. 
    La concessione e l'assegnazione di ausili  e/o  tempi  aggiuntivi
sara'  determinata  a  insindacabile   giudizio   della   commissione
esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita  e  sull'esame
di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non potranno
eccedere il 50% del tempo assegnato per la prova. 
    Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione  resa  sul
proprio handicap ai sensi  del  precedente  punto  r)  unitamente  al
codice concorso 784 dovra' essere inoltrata  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata: dgpob@postacert.sanita.it entro e non  oltre
i dieci giorni successivi alla data di scadenza  della  presentazione
della domanda. 
    Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
al suddetto termine, che comportino la richiesta di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,    dovranno     essere     tempestivamente     comunicate
all'amministrazione  con  le  predette  modalita'  e  documentate  da
certificazione  medica,   che   sara'   valutata   dalla   competente
commissione esaminatrice, la  cui  decisione  resta  insindacabile  e
inoppugnabile. 
      s) l'eventuale  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  (in
presenza della quale ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della  legge
n. 104/1992, come modificata dalla legge n.  114/2014,  il  candidato
non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova  preselettiva  eventualmente
prevista). 
    Almeno quindici giorni prima dell'eventuale prova preselettiva il
candidato che si trovi nella condizione di cui al punto s)  deve  far
pervenire,   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
dgpob@postacert.sanita.it idonea  certificazione  rilasciata  da  una
struttura  pubblica  sanitaria.  In  mancanza  non  sara'  ammesso  a
sostenere le successive prove scritte. 
      t) di avere ottima conoscenza della lingua italiana (solo per i
candidati stranieri). 
    Le domande prive degli elementi indicati  nel  presente  articolo
potranno     essere     escluse     ad     insindacabile     giudizio
dell'amministrazione.

Art. 6 Documentazione da allegare alla domanda

				Art. 6 
 
               Documentazione da allegare alla domanda 
 
    Le domande di partecipazione al concorso devono essere  corredate
dalla seguente documentazione: 
      a) curriculum formativo e  professionale,  redatto  in  formato
europeo, datato e sottoscritto e contenente, a pena di esclusione, la
dichiarazione di veridicita' delle informazioni  contenute,  resa  ai
sensi degli articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, e relativo alle attivita' professionali e  di
studio  formalmente  documentate  acquisite   nell'arco   dell'intera
carriera, nonche' la partecipazione a convegni, congressi o  seminari
che abbiano finalita' di formazione e di aggiornamento professionale.
Per ogni incarico o esperienza lavorativa deve essere specificata  la
relativa durata, con indicazione della data iniziale e dell'eventuale
termine finale; 
      b) copia  di  un  valido  documento  di  identita'  a  pena  di
esclusione. 
      c) ricevuta attestante il pagamento del diritto di segreteria. 
    Ai sensi dell'art. 40, comma 1, del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, cosi'  come  modificato  dall'art.  15  della
legge n. 183/2011, ai fini della partecipazione ai pubblici  concorsi
i certificati rilasciati dalla pubblica amministrazione e gli atti di
notorieta' sono sempre sostituiti dalle  dichiarazioni  di  cui  agli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
    1) la "dichiarazione sostitutiva di certificazione" e' consentita
nei  casi  tassativamente  indicati  nell'art.  46  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  (ad  esempio:  stato  di
famiglia, iscrizione all'albo professionale, possesso del  titolo  di
studio, di specializzazione, di abilitazione, ecc.), 
    2) la "dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'"  e'
consentita per tutti  gli  stati,  fatti  e  qualita'  personali  non
compresi nell'elenco di  cui  al  citato  art.  46  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000  (ad  esempio:  attivita'  di
servizio;  incarichi  libero-professionali;  attivita'  di   docenza,
frequenza di corsi di formazione, di aggiornamento; partecipazione  a
convegni,  seminari;  conformita'  all'originale  di   pubblicazioni,
ecc.). 
    In ogni caso, la dichiarazione  resa  dal  candidato,  in  quanto
sostitutiva a tutti gli effetti della certificazione, deve  contenere
tutti gli elementi necessari  alla  valutazione  del  titolo  che  il
candidato intende  produrre,  pena  la  non  valutazione  del  titolo
stesso. 
    In  particolare,  con  riferimento  al  servizio   prestato,   la
dichiarazione sostitutiva  di  atto  di  notorieta'  deve  contenere;
l'esatta denominazione dell'ente presso il quale il servizio e' stato
prestato;  la  qualifica;  la  tipologia  del  rapporto   di   lavoro
(dipendente,  collaborazione  coordinata  e  continuativa,   incarico
libero-professionale, borsa di studio ecc.); la tipologia dell'orario
(tempo pieno/tempo definito/ part-time con  la  relativa  percentuale
rispetto al tempo pieno); le date (giorno/mese/anno) di inizio  e  di
conclusione del servizio prestato nonche' le eventuali  interruzioni,
nonche' quant'altro necessario per valutare il servizio stesso. 
    L'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione,
sulla  veridicita'  del  contenuto  delle  dichiarazioni  sostitutive
ricevute ai sensi dell'art.  71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. In caso di difformita' tra quanto  dichiarato
e quanto accertato dall'amministrazione: 
      l'amministrazione procedera'  alla  segnalazione  all'autorita'
giudiziaria per l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste  ai
sensi  dell'art.  76  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000; 
      in   caso   di   sopravvenuta   assunzione,   l'amministrazione
applichera' l'art. 55-quater del  decreto  legislativo  n.  165/01  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
      l'interessato decadra' comunque, ai sensi dell'art. 75  decreto
del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  da  tutti  i  benefici
conseguiti sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 7 Commissione esaminatrice

				Art. 7 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La   commissione   esaminatrice,    nominata    con    successivo
provvedimento del direttore generale  della  direzione  generale  del
personale, dell'organizzazione e del bilancio, in coerenza con l'art.
25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 483 del 10 dicembre
1997 sara' composta: 
      dal direttore generale di  una  delle  direzioni  generali  del
Ministero della salute con competenza nelle materie afferenti i posti
dirigenziali da ricoprire, in qualita' di Presidente; 
      da due dirigenti di struttura complessa del Servizio  sanitario
nazionale appartenenti alla disciplina  ed  al  profilo  oggetto  del
concorso, di cui uno sorteggiato fra il personale indicato  dall'art.
6, comma 2, del citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
483/97, ed uno designato dalla Regione tra il personale di cui sopra,
in qualita' di componenti; 
      da un funzionario giuridico di amministrazione - area terza del
Ministero della salute, in qualita' di segretario.

Art. 8 Prova preselettiva e calendario delle prove

				Art. 8 
 
             Prova preselettiva e calendario delle prove 
 
    In relazione al numero delle domande pervenute, il  Ministero  si
riserva  la  facolta'  di  sottoporre  i  candidati  ad   una   prova
preselettiva, consistente in una serie di quesiti a risposta multipla
nelle materie oggetto delle prove di cui al  successivo  art.  9,  al
fine di determinare l'ammissione dei candidati  alla  prova  scritta.
Per  l'espletamento  della  preselezione   l'amministrazione   potra'
avvalersi anche di enti esterni  specializzati,  nel  rispetto  della
normativa riguardante il trattamento dei dati. 
    Il diario della eventuale prova  preselettiva  e  le  indicazioni
concernenti  le  modalita'  di  svolgimento   della   prova   saranno
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami" e sul sito internet  istituzionale
www.salute.gov.it sezione "Concorsi", almeno venti giorni prima della
data stabilita per la prova. Tale pubblicazione ha valore di notifica
a tutti gli effetti.  I  candidati  che  non  si  presenteranno,  per
qualsiasi  causa,  a  sostenere  la   prova   preselettiva   verranno
considerati rinunciatari con esclusione dal concorso. 
    Effettuata la preselezione, saranno ammessi alle prove scritte  i
candidati che risulteranno collocati in  graduatoria  entro  i  primi
quattrocento posti, nonche' i candidati eventualmente  classificatisi
ex aequo. 
    Il punteggio conseguito alla prova preselettiva  non  concorrera'
alla formazione del voto finale di merito. 
    L'esito  della  prova  preselettiva  sara'  pubblicato  sul  sito
internet istituzionale  www.salute.gov.it  sezione  "Concorsi".  Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    Ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge n. 104/1992, come
modificata  dalla  legge  n.  114/2014,  il  candidato  portatore  di
handicap affetto da invalidita' uguale o  superiore  all'80%  non  e'
tenuto a sostenere la prova preselettiva eventualmente prevista. 
    Nel caso in cui non  sia  effettuata  la  prova  preselettiva,  i
candidati saranno informati del giorno, dell'ora e del luogo  in  cui
si svolgera' la prova scritta con apposito  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi   ed   esami"   e   sul   sito    internet    istituzionale
www.salute.gov.it sezione "Concorsi"  almeno  quindici  giorni  prima
della data stabilita per la prova stessa. 
    Tale pubblicazione vale quale notifica a tutti gli effetti. 
    I candidati sono  tenuti  a  presentarsi  a  sostenere  la  prova
scritta senza  alcun  altro  preavviso,  nella  sede,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti, muniti di un documento d'identita'  in  corso  di
validita'. 
    L'ammissione alla prova pratica e' subordinata al  raggiungimento
nella prova scritta del punteggio minimo indicato al successivo  art.
9. 
    Ai candidati ammessi a sostenere  la  prova  pratica  sara'  data
comunicazione almeno quindici giorni prima  dello  svolgimento  della
prova stessa, con indicazione della data, del luogo e dell'ora in cui
dovranno presentarsi per sostenerla, nonche' del voto riportato nella
prova scritta. 
    I candidati che non si presenteranno a sostenere le prove scritte
e la prova pratica nei giorni e nella sede  stabilita,  qualunque  ne
sia la motivazione, saranno dichiarati esclusi dalla procedura. 
    L'ammissione alla prova orale e'  subordinata  al  raggiungimento
nella prova pratica del punteggio minimo indicato al successivo  art.
9. 
    Ai candidati ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  sara'  data
comunicazione almeno venti giorni prima dello svolgimento della prova
stessa, con indicazione della data,  del  luogo  e  dell'ora  in  cui
dovranno presentarsi per  sostenerla.  Nella  suddetta  comunicazione
sara' riportata la votazione conseguita nella prova pratica,  nonche'
il punteggio attribuito ai titoli presentati ai sensi del  successivo
art. 10.

Art. 9 Prove d'esame

				Art. 9 
 
                            Prove d'esame 
 
    La  commissione  esaminatrice  sottoporra'  gli  aspiranti   alle
seguenti prove d'esame: 
      a) prova scritta: svolgimento di un tema su argomenti  inerenti
alla disciplina a concorso (igiene, epidemiologia e sanita' pubblica)
o soluzione di una serie di quesiti  a  risposta  sintetica  inerenti
alla disciplina stessa; 
      b) prova pratica: soluzione di un caso pratico nella disciplina
messa a concorso (igiene, epidemiologia e sanita' pubblica)  inerente
alle competenze del Ministero della salute, con relazione scritta sul
procedimento seguito; 
      c) prova  orale:  sulle  materie  inerenti  alla  disciplina  a
concorso (igiene, epidemiologia  e  sanita'  pubblica),  sui  compiti
connessi alla funzione  da  conferire,  nonche'  sulle  competenze  e
l'organizzazione del Ministero della salute. 
    Nel corso della prova orale sara' accertata la  conoscenza  delle
apparecchiature  ed  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e  la
conoscenza della lingua inglese. 
    Il superamento delle prove scritta e pratica  e'  subordinato  al
raggiungimento di una valutazione  di  sufficienza  espressa  con  il
punteggio di almeno 21/30, in ciascuna prova. 
    Il superamento della prova orale e' subordinato al raggiungimento
di una valutazione di sufficienza espressa con il punteggio di almeno
14/20.

Art. 10 Valutazione dei titoli

				Art. 10 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    La  commissione  esaminatrice  di   cui   all'art.   7   dispone,
complessivamente, di 100 punti, cosi' ripartiti: 
      20 punti per i titoli; 
      80 punti per le prove d'esame. 
    I punti per le prove d'esame sono cosi' ripartiti: 
      30 punti per la prova scritta; 
      30 punti per la prova pratica; 
      20 punti per la prova orale. 
    I punti per la valutazione dei titoli sono cosi' ripartiti: 
      titoli di carriera: fino a 10 punti; 
      titoli accademici e di studio: fino a 3 punti; 
      pubblicazioni e titoli scientifici: fino a 3 punti; 
      curriculum formativo e professionale: fino a 4 punti. 
    La commissione effettuera' la valutazione dei  titoli  secondo  i
criteri di valutazione fissati dagli articoli 11 e 27 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  n.  483  del  10   dicembre   1997   e
valorizzando l'esperienza svolta dai candidati in materia  di  tutela
della salute nell'ambito della pubblica amministrazione.

Art. 11 Graduatoria e titoli di preferenza

				Art. 11 
 
                 Graduatoria e titoli di preferenza 
 
    La commissione esaminatrice, al termine delle prove  concorsuali,
predisporra' la graduatoria di merito formulata secondo l'ordine  dei
punteggi della votazione complessiva riportata da ciascun  candidato,
con l'osservanza, in caso di parita'  di  punteggio,  dei  titoli  di
preferenza previsti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, gia' dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione e posseduti alla data di scadenza  del  termine  utile
per la presentazione della stessa. 
    La graduatoria finale sara' approvata con decreto  del  direttore
generale della direzione generale del personale,  dell'organizzazione
e del bilancio, che procedera', previo riconoscimento di  regolarita'
degli atti, alla  dichiarazione  dei  vincitori  dei  posti  messi  a
concorso. 
    La validita' e i termini per  l'utilizzazione  della  graduatoria
saranno determinati in relazione alle norme di legge in vigore. 
    La graduatoria finale del  concorso  sara'  pubblicata  sul  sito
internet del Ministero all'indirizzo www.salute.gov.it Dalla data  di
pubblicazione di tale avviso decorrera' il termine per  le  eventuali
impugnative.

Art. 12 Adempimenti dei vincitori

				Art. 12 
 
                      Adempimenti dei vincitori 
 
    I vincitori del concorso,  con  apposita  comunicazione,  saranno
invitati a produrre i  documenti  e/o  le  dichiarazioni  sostitutive
necessari per la successiva  stipula  del  contratto  individuale  di
lavoro  entro  il  termine  che  sara'  ivi  indicato,  comunque  non
inferiore a trenta giorni. 
    Il vincitore del concorso dovra'  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', di non avere altri rapporti di  impiego  pubblico  o
privato, salvo quanto previsto dalla normativa vigente  relativamente
al diritto alla conservazione del posto durante il periodo di  prova.
In   caso   contrario,   dovra'   essere   espressamente   presentata
dichiarazione di opzione per  l'impiego  presso  il  Ministero  della
salute. 
    I vincitori dovranno  dichiarare  altresi'  di  non  trovarsi  in
alcuna delle situazioni di incompatibilita' richiamate  dall'art.  53
del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
    Nell'ipotesi di scadenza del termine di cui al comma 1, senza che
siano pervenute la documentazione e/o le dichiarazioni richieste,  il
Ministero comunichera'  di  non  dare  luogo  alla  stipulazione  del
contratto. 
    Il Ministero, verificata la sussistenza dei requisiti, procedera'
alla stipulazione del contratto, nel quale sara' indicata la data  di
inizio del rapporto di lavoro, con l'inquadramento dei vincitori  nel
profilo professionale di dirigente sanitario  medico -  ex  dirigente
delle professionalita' sanitarie del ruolo dei dirigenti sanitari del
Ministero della salute. 
    Tutti gli effetti giuridici ed economici decorreranno dalla  data
di effettiva assunzione in servizio a tempo indeterminato. 
    I vincitori in sede  di  prima  destinazione,  sulla  base  delle
esigenze dell'amministrazione, saranno assegnati ad uno degli  uffici
centrali  o  periferici  del  Ministero  della  salute  ove  dovranno
permanere per un periodo non inferiore a 5 anni. 
    Con la stipula del contratto individuale di lavoro, e'  implicita
l'accettazione, senza riserva di tutte le norme, ed in particolare di
quelle previste nei vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro,
che disciplinano lo stato giuridico ed il trattamento  economico  del
personale dirigente dell'Area I, citati in premessa. In  particolare,
l'assunzione  in  ruolo  e'  subordinata  al  compimento,  con  esito
positivo, del prescritto periodo di prova pari a sei mesi di servizio
effettivo. 
    Nel corso del periodo di prova, l'amministrazione si  riserva  la
facolta' di effettuare un adeguato percorso di formazione,  destinato
ai  vincitori,  in  materia  tra  l'altro  di:  disciplina   generale
dell'azione amministrativa, responsabilita' dei pubblici  dipendenti,
contabilita'  pubblica,  normativa  anticorruzione,   nonche'   sugli
ulteriori argomenti  ritenuti  di  interesse  per  i  compiti  che  i
vincitori dovranno svolgere. 
    Costituisce condizione risolutiva del rapporto di impiego,  senza
alcun  obbligo   di   preavviso,   l'annullamento   della   procedura
concorsuale,  che  ne  costituisce  il  presupposto,  nonche'  l'aver
ottenuto l'assunzione mediante presentazione di documenti  falsi  e/o
viziati da invalidita' non sanabile.

Art. 13 Informativa dati personali

				Art. 13 
 
                     Informativa dati personali 
 
    I dati personali forniti dai candidati in sede di  partecipazione
al concorso sono raccolti e  conservati  presso  il  Ministero  della
salute e possono essere trattati ai soli fini  dell'espletamento  del
concorso e, successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto di impiego,  nel
rispetto della normativa  in  materia  di  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento e alla  libera  circolazione  dei
dati personali, nonche' alla  libera  circolazione  nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita'. 
    Il conferimento di tali dati e' da considerarsi  obbligatorio  ai
fini della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  la  loro
mancata indicazione puo' precludere  tale  valutazione  e  comportare
l'esclusione dal concorso. 
    I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti  di
cui al regolamento UE 2016/679 i diritti previsti dagli articoli 15 e
seguenti del medesimo regolamento, tra cui l'accesso, la rettifica  o
la  cancellazione  dei  propri  dati  personali,   l'opposizione   al
trattamento, nonche' il diritto  di  proporre  reclamo  all'autorita'
garante per la protezione dei medesimi dati personali.

Art. 14 Accesso agli atti del concorso

				Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali  e'
escluso fino alla conclusione della relativa procedura,  fatta  salva
la  garanzia  della  visione  degli  atti,  la  cui  conoscenza   sia
necessaria per curare o per difendere interessi giuridici.

Art. 15 Disposizioni transitorie e finali

				Art. 15 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
    Con la partecipazione al  concorso  e'  implicita  da  parte  dei
candidati  l'accettazione,  senza  riserva  alcuna,   di   tutte   le
disposizioni del presente bando. 
    Il Ministero si riserva, a proprio insindacabile giudizio e senza
che per i concorrenti insorga alcuna pretesa o diritto,  la  facolta'
di  annullare,  sospendere,  modificare  e  revocare   la   procedura
concorsuale. 
    Ai sensi dell'art. 10, comma 7, del decreto del Presidente  della
Repubblica  n.  483/1997  le  operazioni  concorsuali  devono  essere
concluse entro sei mesi dalla prova scritta.

Art. 16 Forme di pubblicita' e norme di salvaguardia

				Art. 16 
 
            Forme di pubblicita' e norme di salvaguardia 
 
    Il presente bando viene pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  e  sul
sito internet del Ministero all'indirizzo  www.salute.gov.it  sezione
"Concorsi". 
    Per quanto non  espressamente  previsto  dal  presente  bando  si
rinvia al decreto del Presidente della Repubblica n. 483/1997 ed alle
altre norme vigenti in materia. 
    Avverso il presente bando e' proponibile  in  via  amministrativa
ricorso straordinario al Capo dello  Stato  entro  centoventi  giorni
dalla sua pubblicazione ovvero ricorso giurisdizionale  al  Tribunale
amministrativo del Lazio entro sessanta giorni dalla medesima data. 
    Per qualsiasi informazione e' possibile  rivolgersi  al  seguente
recapito: 06/59943390 - dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00  alle
ore 12,00. 
      Roma, 16 settembre 2019  
 
                                       Il direttore generale: Celotto

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