MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei orchestrali presso la banda musicale dell'Esercito. (15E04313)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 74 del 25-09-2015

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei orchestrali presso la banda musicale dell'Esercito. (15E04313)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
  • Data: 25-09-2015
  • Scadenza: 26-10-2015

Art. 1 Posti a concorso

			IL DIRETTORE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante "Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi" e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la Legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
Legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa"   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
"Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti"; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
"Codice in materia di protezione dei  dati  personali"  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice
dell'amministrazione digitale" e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice  dell'Ordinamento  Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  "Testo  Unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   Militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre  2014
- registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2014, al  foglio  n.
2512 -  concernente  la  sua  nomina  a  Direttore  Generale  per  il
Personale Militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Vista la Legge 12 luglio 2010, n. 109, recante "Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia"; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla Legge 4 aprile 2012 n. 35 e in particolare l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 0032835 del 6  marzo  2015  dello
Stato   Maggiore   dell'Esercito   concernente   gli   elementi    di
programmazione  per  l'emanazione  del  bando  di  concorso  per   il
reclutamento di sei orchestrali per la banda musicale; 
    Visto il foglio n. M_DSSMD0063974 dell'11  maggio  2015,  con  il
quale lo Stato Maggiore della  Difesa  ha  definito  il  piano  delle
assunzioni  per   l'anno   2015   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica  e  le  consistenze  previsionali  per  il  triennio
2014-2016; 
    Vista la Legge del 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(Legge di stabilita' 2015); 
    Vista la Legge del 23 dicembre 2014, n. 191, recante il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2015-2017; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 6 orchestrali presso la banda musicale  dell'Esercito
cosi' suddivisi: 
      a) 1 posto di Primo Maresciallo, per il seguente strumento: 
        1° Clarinetto soprano in Sib n. 1 - 1ª Parte A; 
      b) 2 posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti: 
        Timpani (con l'obbligo degli altri strumenti a percussione) -
1ª Parte B; 
        2° Flicorno contrabbasso in Sib - 2ª Parte B; 
      c) 3 posti di Maresciallo Ordinario, per i seguenti strumenti: 
        Clarinetto contrabbasso in Sib - 3^ Parte A; 
        3ª Tromba in Fa - 3ª Parte B; 
        3° Clarinetto Basso in Sib - 3ª Parte B. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito  www.persomil.difesa.it,  che  avra'
valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni
caso la stessa  Amministrazione  provvedera'  a  darne  comunicazione
mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  serie
speciale e sul portale dei concorsi secondo  le  modalita'  riportate
nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi, nonche'  nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della Difesa di  cui  al  successivo  articolo,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento

				Art. 2 
 
    Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento 
 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  Legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  Armate  e
dei Corpi di Polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale  dell'Esercito  che  concorrono  per  una  parte
superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di
eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del  presente
bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale  al  servizio  incondizionato  quale  sottufficiale   in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      m) se candidati di sesso maschile: 
        1) non aver prestato servizio  sostitutivo  civile  ai  sensi
dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230  a  meno  che
non  abbiano  presentato  apposita  dichiarazione   irrevocabile   di
rinuncia allo status  di  obiettore  di  coscienza  presso  l'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile non prima che siano  decorsi  almeno
cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in  congedo,  come
disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) avere la statura non inferiore a m. 1,65; 
      n) se  candidati  di  sesso  femminile  avere  la  statura  non
inferiore a m. 1,61. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al comma 1 dovranno: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale della banda musicale dell'Esercito, pena l'esclusione dal
concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del  Direttore
Generale per il Personale Militare o di autorita'  da  lui  delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza  di
uno dei  predetti  requisiti  comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso militare e di istruzione tecnico-professionale previa rilascio,
nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza
Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso.

Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa

				Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. La procedura relativa al concorso di cui all'art. 1, comma  1,
del presente bando viene gestita  tramite  il  portale  dei  concorsi
on-line  del  Ministero  della  Difesa  (da  ora  in  poi   portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di
interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero  attraverso  il  sito
intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Previa registrazione da effettuarsi con le modalita'  indicate
al successivo comma 3 - che consentira' la partecipazione a  tutti  i
concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di  futura
pubblicazione - e' possibile presentare la domanda di  partecipazione
al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, e  ricevere  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
"istruzioni" del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  candidato  e  gli  estremi  di   un   documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (Decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   al
concorso), i candidati dovranno leggere attentamente le  informazioni
inerenti al software  e  alla  configurazione  necessaria  per  poter
operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati
o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei  dati
inseriti dai candidati. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (username e password) per poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale.

Art. 4 Domanda di partecipazione

				Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Previa, accesso al proprio profilo sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo  a
quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta
Ufficiale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. 
    3. Durante la compilazione della  domanda,  i  candidati  possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza  della
stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo  scaricamento  (download)  della
domanda parzialmente compilata. 
    4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatica centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere consegnato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione agli  accertamenti  sanitari.  Dopo
l'inoltro della domanda, e' possibile salvare  in  locale  una  copia
della stessa. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche'  dei
titoli  preferenziali.  Dichiarazioni  integrative   o   modificative
rispetto  a  quanto  rappresentato  nelle  domande  cosi'   inoltrate
potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel
successivo art. 5. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la previa registrazione al portale dei concorsi non saranno prese  in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'Amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it  e  nel
portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti per il tramite degli organi competenti e/o  dipendenti,  si
assume  la  responsabilita'  penale  circa  eventuali   dichiarazioni
mendaci, ai sensi dell'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. I candidati, se  militari  in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 
    11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.

Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti

				Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi
di modifica del bando, calendari di svolgimento delle prove  previste
dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.),  e  in  un'area
privata,  relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  personale.  I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito  in  fase  di  registrazione,   ovvero   mediante   sms.   Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti
di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.persomil.sgd.difesa.it e in quello della Forza Armata. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai  candidati  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso  possono   essere   formulate   utilizzando   esclusivamente
l'allegato B che costituisce parte  integrante  del  presente  bando,
secondo le modalita' nello stesso indicate. 
    3. I candidati  che,  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  sono  incorporati  presso  un
Reparto/Ente militare devono  informare  il  competente  ufficio  del
medesimo Reparto/Ente circa  la  partecipazione  al  concorso.  Detto
ufficio provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 6. 
    4. L'Amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del  numero  di  utenza  di  telefonia  mobile  da  parte  dei
candidati.

Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari

				Art. 6 
 
               Adempimenti degli Enti/Reparti militari 
 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  Comandi/Reparti/Enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC),  indicato
dal concorrente in sede di compilazione della domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze. 
    2. I suddetti Enti, in base alle rispettive  competenze,  per  il
personale in servizio dovranno: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lett. b), d), e)  e  comma  2,  lettere  a),  b).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
comandi  dovranno  inviare  agli  indirizzi  di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato C, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  Generale  per
il Personale Militare, entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      b) predisporre per ogni militare partecipante  al  concorso  un
unico file, in formato PDF, contenente: 
        la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla   data   di
scadenza del bando; 
        la documentazione valutativa raccolta in  ordine  cronologico
riferita a tutto il periodo di 
        servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza  del
termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi  due  anni  o
periodo di servizio prestato se inferiore a due anni); 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    3. La Direzione Generale per il Personale Militare,  per  i  soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.  13,  chiedera'
ai rispettivi Enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2,  lett.  a)  nei  termini  che
saranno indicati.

Art. 7 Commissioni

				Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con decreti del Direttore Generale per il Personale Militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un  Generale  dell'Esercito  in  servizio  permanente  o  in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
      b) il Maestro direttore della banda  musicale  dell'Esercito  o
della banda musicale di  altra  Forza  armata  o  Corpo  di  Polizia,
membro; 
      c)  un  professore  di   strumentazione   per   banda   di   un
conservatorio statale o un maestro diplomato  in  strumentazione  per
banda, membro; 
      d) un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3.  La  commissione  per  l'accertamento  sanitario  di  cui   al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a)  un  Ufficiale  superiore   medico   del   Corpo   Sanitario
dell'Esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
      b) due Ufficiali medici del Corpo  Sanitario  dell'Esercito  di
grado non inferiore a Capitano, membri. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore  appartenente  al  ruolo  normale  in
servizio permanente delle  varie  armi,  di  grado  non  inferiore  a
Colonnello, presidente; 
      b) un Ufficiale dell'Esercito psicologo appartenente  al  Corpo
Sanitario, membro; 
      c) un Ufficiale  dell'Esercito  perito  selettore  attitudinale
ovvero un ufficiale psicologo del Corpo sanitario, membro; 
      d) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, o un dipendente civile
dell'Amministrazione della  Difesa,  appartenente  alla  terza  aerea
funzionale, segretario, senza diritto al voto. 
    La commissione per l'accertamento attitudinale si potra' avvalere
del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo Sanitario
dell'Esercito laureati in psicologia che potranno  essere  coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il  Centro  di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale dell'Esercito.

Art. 8 Svolgimento del concorso

				Art. 8 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione (eventuale); 
      b) accertamento sanitario; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il personale in servizio nell'Esercito  non  sara'  sottoposto
all'accertamento sanitario e all'accertamento attitudinale, ma dovra'
produrre apposita attestazione del Comando/ente di  appartenenza  per
certificare il possesso dei requisiti fisio -  psico  -  attitudinali
compatibili con l'immissione nel  ruolo  dei  musicisti  della  banda
musicale  dell'Esercito.  La  predetta  attestazione  dovra'   essere
compilata dal dirigente del  servizio  sanitario  competente  secondo
l'apposita scheda  di  cui  all'allegato  D,  che  costituisce  parte
integrante del presente bando. 
    3. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove e  accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I candidati che non si presenteranno  alle  prove  concorsuali
nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della Difesa
non puo' essere  ritenuta  responsabile,  non  saranno  ammessi  alle
predette prove e quindi saranno esclusi dal concorso senza  ulteriori
comunicazioni.

Art. 9 Prova di preselezione

				Art. 9 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. L'Amministrazione della Difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate  le
disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato E. 
    2. Sara' cura della Direzione Generale per il Personale  Militare
comunicare a ciascun candidato la data  dell'eventuale  effettuazione
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando.

Art. 10 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale

				Art. 10 
 
             Documentazione da produrre per l'ammissione 
             agli accertamenti sanitario e attitudinale 
 
 
    1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro  di  Selezione  e  Reclutamento
Nazionale  dell'Esercito  (CSRNE)  di  Foligno   (PG),   per   essere
sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi  articoli  11  e
12. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento dei suddetti  accertamenti  saranno  resi  noti  mediante
avviso, con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  consultabile
nell'area    pubblica    del    portale,     nonche'     nei     siti
www.persomil.sgd.difesa.it e www.esercito.difesa.it. 
    3.  Gli  assenti  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al  successivo  art.  17,
comma 3. 
    4. All'atto della presentazione presso il Centro di  Selezione  e
Reclutamento Nazionale  dell'Esercito  (CSRNE)  di  Foligno  (PG),  i
candidati  dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione   di   consenso
informato  all'effettuazione  del   protocollo   diagnostico   e   di
informazione  sul  protocolli  vaccinali  secondo   quanto   indicato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando,
e consegnare la seguente documentazione: 
      a) certificato rilasciato  dal  medico  di  fiducia  (ai  sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile all'allegato G del bando. Tale certificato  dovra'  avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      b)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione dell'accertamento sanitario; 
      c) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc  e  anti  HCV;  tale  certificato  per
essere ritenuto valido deve  essere  stato  rilasciato  in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      d) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  a  60  giorni
precedenti la visita, relativo al  risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o,  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del  test
quantiferon  per  l'accertamento  dell'eventuale  contatto   con   il
microbatterio  della  tubercolosi  (in  caso   di   positivita',   e'
necessario presentare anche il referto  dell'esame  radiografico  del
torace  nelle  due   proiezioni   standard   anteriore/posteriore   e
latero/laterale o il certificato di  eventuale,  pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG); 
      e)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina,
metanfetamina, MDMA e metadone; 
      f)   referto   concernente   il   dosaggio   quantitativo   del
glucosio-6-fosfato  deidrogenasi  (G6PD)  eseguito  sulle  emazie  ed
espresso  in  termini  di  percentuale  di  attivita'  enzimatica.  I
candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale   o
parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta informazione e di responsabilizzazione di  cui  all'allegato
H. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      referto attestante l'esito del  test  di  gravidanza,  mediante
analisi  su  sangue  o  urine,  effettuato  entro  i   sette   giorni
calendariali antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione
dell'accertamento sanitario. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  Sanitario
Nazionale (SSN). 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'Amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma  4,  il  candidato  dovra'  indicare  l'Ente  che  detiene   la
documentazione in originale,  utilizzando  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    6. La mancata presentazione anche di uno  soltanto  dei  suddetti
certificati/referti,  ovvero  la  non   conformita'   degli   stessi,
determinera'  la  non  ammissione  all'accertamento  sanitario  e  la
conseguente esclusione dal concorso.

Art. 11 Accertamento sanitario

				Art. 11 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui  protocolli  vaccinali  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  F,  saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente  quale  Maresciallo
del ruolo musicisti dell'Esercito. Gli accertamenti sanitari  saranno
volti a verificare, inoltre, il possesso da parte dei  candidati  dei
seguenti specifici requisiti: 
      statura non inferiore a  cm.  165  per  i  candidati  di  sesso
maschile; 
      statura non inferiore a  cm.  161  per  i  candidati  di  sesso
femminile; 
      senso    cromatico    normale,    accertato     alle     tavole
pseudoisocromiche o, in difetto, alle matassine colorate. 
    Sono ammessi gli  esiti  di  intervento  Lasik  e  gli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare. 
    La  commissione  medica,  prima  di  eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i  candidati  i  seguenti  accertamenti
specialisti e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) odontoiatrico; 
      d) ortopedico; 
      e) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico; 
      f) psicologico ed, eventualmente, psichiatrico; 
      g) analisi completa delle urine con  esame  del  sedimento.  Si
effettuera', comunque, a campione  randomizzato  l'accertamento  drug
test di cui all'art. 10, comma 4, lett. e); 
      h) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT-GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
    3. La commissione procedera', inoltre: 
      alla  verifica  dell'abuso   abituale   di   alcool   in   base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il
candidato sara' rinviato ad altra data compatibile con il  calendario
di  svolgimento  degli  accertamenti  per   consegnare   il   referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il candidato avra' cura  di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata accreditata con il  Servizio  Sanitario  Nazionale
(SSN); a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale  e/o  richiedere  che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,  risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc..). 
    In caso di necessita' di esami radiografici, il candidato  dovra'
sottoscrivere apposita dichiarazione  di  consenso  all'effettuazione
dell'esame stesso. 
    4. I candidati gia' giudicati idonei agli  accertamenti  sanitari
nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione presso il  Centro
di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito nell'ambito di un
concorso della stessa Forza Armata, previa  esibizione  del  relativo
verbale e della documentazione di cui all'art. 10, comma  4,  saranno
sottoposti esclusivamente alla verifica dell'abuso abituale di alcool
in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e  alla  valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di
dubbio, il candidato sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il
referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica  della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita', che il candidato avra' cura  di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata accreditata con il  Servizio  Sanitario  Nazionale
(SSN). 
    5.  La  citata  commissione  medica,  per  tutti   i   candidati,
provvedera'  a  definire  il  profilo  sanitario  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze  della
visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, seduta  stante,
comunichera'  al  candidato  l'esito  degli   accertamenti   sanitari
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      "idoneo", con l'indicazione del profilo sanitario conseguito; 
      "inidoneo", con l'indicazione del profilo sanitario  conseguito
e del motivo dell'inidoneita'. 
    6. Saranno giudicati  "idonei"  i  candidati  in  possesso  degli
specifici requisiti di cui al precedente comma 2 e ai quali sia stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in  ciascuna  delle  caratteristiche
somatofunzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO);
apparato  cardio-circolatorio  (AC);  apparato   respiratorio   (AR);
apparati vari (AV); apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS);
apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI);  vista  (VS);  udito
(AU). 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della Legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    I candidati riconosciuti affetti dal  predetto  deficit  di  G6PD
dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta  informazione  e
responsabilizzazione di cui all'allegato H del bando. 
    7. Saranno giudicati "inidonei"  i  candidati  risultati  non  in
possesso degli specifici requisiti fisici di cui  sopra  e/o  affetti
da: 
      imperfezioni e infermita' previste dalla vigente  normativa  in
materia di inabilita' al servizio militare; 
      positivita' degli accertamenti  diagnostici  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      disturbi  della  parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia   e
disartria); 
      imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per
delineare  il  profilo  sanitario  stabiliscono   l'attribuzione   di
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
    8. La commissione giudichera', altresi',  inidoneo  il  candidato
che presenti tatuaggi: 
      visibili indossando  l'uniforme  di  servizio  estiva  (per  il
personale femminile  anche  nella  versione  con  gonna  e  scarpe  a
decolte') e/o quella ginnica (pantaloncini e maglietta); 
      posti  anche  in  parti  coperte  dalle   uniformi   che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le Istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    9. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
"inidonei" e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    10. I candidati di sesso femminile, in caso  di  positivita'  del
test di gravidanza, non potranno essere  sottoposti  all'accertamento
sanitario di cui all'art. 8, comma 1, lett. b) in  quanto,  ai  sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato accertato anche con le modalita' previste dall'art.  10,  comma
4, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera'  a  una
nuova convocazione in  data  compatibile  con  la  definizione  della
graduatoria di cui al successivo  art.  15.  Se  in  occasione  della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura,  la  preposta
commissione di cui al successivo art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia alla citata Direzione Generale che  escludera'  la  candidata
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando.

Art. 12 Accertamento attitudinale

				Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  l  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente  art.  11,
comma 7, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma l, lettera c), all'accertamento attitudinale
volto  a  valutare  il  possesso  delle   qualita'   attitudinali   e
caratteriologiche  ritenute  necessarie  per   l'arruolamento   quale
Maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, secondo  le  modalita'
indicate  nella  "direttiva  tecnica  relativa  alla   procedura   di
selezione   integrata   psicoattitudinale   dei   concorsi   per   il
reclutamento del personale volontario  dell'Esercito  e  l'ammissione
alle  Scuole  militari  dell'Esercito" -  anno  2015 -  dello   Stato
Maggiore dell'Esercito. 
    Tale accertamento prevede lo svolgimento di una  serie  di  prove
(test  e  questionario  informativo)  e  un'intervista  di  selezione
individuale condotta dal ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati
da psicologi civili convenzionati  presso  il  citato  CSRNE  tese  a
valutare le potenzialita' adattive, le  aspettative  professionali  e
gli aspetti motivazionali del candidato. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
preposta, seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al  candidato
l'esito dell'accertamento  attitudinale  sottoponendogli  il  verbale
riportante  il  giudizio  di  idoneita'  o  di  inidoneita',  che  e'
definitivo. 
    3. Il giudizio di inidoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso. Ai candidati  giudicati  idonei  non  sara'  attribuito
alcun punteggio.

Art. 13 Prove pratiche di esecuzione e teoriche

				Art. 13 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
 
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento  sanitario  e  a
quello attitudinale saranno convocati mediante avviso, con valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale,    nonche'     nei     siti     www.persomil.difesa.it     e
www.esercito.difesa.it, per sostenere le prove pratiche  e  teoriche,
da effettuare distintamente per ogni posto per il quale si  concorre,
di seguito indicate: 
      a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono
per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani musicali indicati nell'allegato L del bando; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre; 
        3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre  e  di  quelli  considerati  affini  secondo
l'allegato A del bando; 
      b) per i soli candidati  per  le  prime  e  seconde  parti,  ad
eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 
        1) nozioni inerenti la formazione  e  l'organizzazione  degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e  percussione  dal  piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi; 
      c) per i soli candidati per le prime  parti,  ad  eccezione  di
quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, nell'insieme della banda musicale, di un brano
scelto dalla commissione esaminatrice uguale per  tutti  i  candidati
che concorrono per lo stesso strumento; 
      d) per i candidati per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani  musicali  indicati  nell'allegato  L  del  bando  e,  con  gli
strumenti d'obbligo, un  programma  a  libera  scelta  del  candidato
comprendente passi per gran cassa, piatti  a  2,  tamburo,  xilofono,
vibrafono, marimba, batteria; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con gli strumenti d'obbligo; 
        3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o piu'
brani scelti  dalla  commissione  esaminatrice  uguali  per  tutti  i
candidati con lo strumento per il quale si concorre e di uno  o  piu'
brani  scelti  dalla  commissione  esaminatrice  anche   diversi   da
candidato a candidato da eseguirsi con gli  strumenti  d'obbligo  con
accompagnamento della banda; 
        4) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumenti
a percussione; 
        5) nozioni inerenti la formazione  e  l'organizzazione  degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e  percussione  dal  piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio  da  1  a
70/100 per  ciascuna  prova.  punteggio  complessivo  sara'  ottenuto
sommando quello delle singole prove diviso per il numero delle  prove
sostenute. Sara' giudicato idoneo il candidato  che  raggiungera'  un
punteggio non inferiore a 56/100 se concorre per le prime  e  seconde
parti, e non inferiore a 49/100  se  concorre  per  le  terze  parti.
Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che  non  raggiunga,
in ciascuna prova, il punteggio di 49/100. 
    4. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal
concorso.

Art. 14 Titoli di merito

				Art. 14 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i candidati giudicati idonei alle  prove  pratiche  di
esecuzione e teoriche di cui all'art. 13, i  soli  titoli  di  merito
sottoelencati: 
      a) Titoli accademici: 
        2° Livello (punteggio massimo 10/100): 
          diploma Conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
        1° Livello (punteggio massimo 8/100): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline. 
        b) Titoli didattici (punteggio massimo 5/100): 
          insegnamento presso un Conservatorio statale  o  parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine; 
          insegnamento presso una scuola media inferiore e  superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale  dello  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale
si concorre e da quelli ad esso affini. 
        c) Titoli professionali (punteggio massimo 15/100 punti): 
          contratti con importanti istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il  quale  si
concorre o affine; 
          concerti   per   importanti   associazioni   concertistiche
musicali  da  solista  o  in  formazione  da  camera  (da  accertarsi
obbligatoriamente    facendo    riferimento    all'attestazione    di
partecipazione  rilasciata  dal  Presidente  o  direttore   artistico
dell'associazione) con lo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
          vincite di importanti concorsi nazionali od  internazionali
da solista o in formazione da camera per lo strumento per il quale si
concorre o affine; 
          far parte delle bande musicali di Forza Armata e dei  Corpi
di Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          far  parte  di  altri  complessi  bandistici   militari   o
complessi bandistici per lo strumento per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
          aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per  il  quale
si concorre o affine al concorso presso le bande  musicali  di  Forza
Armata e dei Corpi di Polizia; 
          pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica  strumentale  o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
          incisioni su CD e/o DVD in formazione da  camera,  relative
allo strumento per il quale si concorre o affine; 
          incisioni su CD e/o  DVD  da  solista  con  accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo  strumento  per  il  quale  si
concorre o affine; 
          composizioni originali pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. l soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I titoli di merito, accompagnati  da  un  elenco  cartaceo  in
duplice  copia  (suddiviso  in   titoli   accademici,   didattici   e
professionali), dovranno essere  presentati  in  una  delle  seguenti
modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta' ex artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000 n.  445;  in  tal
caso il candidato dovra' fornire dettagliatamente tutti gli  elementi
necessari alla  valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,
conformemente all'allegato M) del bando.  L'omissione  anche  di  uno
solo dei suddetti elementi comportera' la non valutazione del  titolo
autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni,  incisioni  e
composizioni il candidato dovra'  fornire  una  copia  resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge. 
    La conformita' agli originali dei titoli consegnati  su  supporto
informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione
in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'Amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71  D.P.R.  445/2000,  riservandosi  la  facolta'  di   chiedere   al
candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di  notorieta',
l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa  conforme
secondo le modalita' stabilite dalla legge.

Art. 15 Graduatorie finali

				Art. 15 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di  quello  riportato  per  il  possesso  dei
titoli di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie  finali
distinte per ogni strumento a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato all'Esercito. A parita'  di
punteggio complessivo  fra  i  candidati  appartenenti  dell'Esercito
sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e,  in
caso di parita' di grado, il candidato  con  maggiore  anzianita'  di
servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti all'Esercito, sara'  data  precedenza  al  candidato  in
possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato N. In  caso  di
ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di  eta',  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  come
modificato dall'art. 2, della  legge  16  giugno  1998,  n.  191.  11
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
Generale per il  Personale  Militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del Direttore Generale per il  Personale  Militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale. Dal  giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative.

Art. 16 Nomina a orchestrale

				Art. 16 
 
                        Nomina a orchestrale 
 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
Primo Maresciallo, Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario del ruolo
dei musicisti dell'Esercito e devono essere inseriti  rispettivamente
nell'organizzazione strumentale delle prime, delle  seconde  o  delle
terze parti della banda come  indicato  nell'art.  1515  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione  della  domanda,  non  siano  Marescialli
dell'Esercito, verranno ammessi ad un corso di formazione. 
    4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato, dovranno produrre  una  dichiarazione
sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R.  28  dicembre
2000,  n.  445,  in  cui  si  attesta  il  possesso/mantenimento  dei
requisiti previsti dal precedente art. 2. 
    5. I vincitori di concorso saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. Informazioni in  ordine  agli
eventuali rischi derivanti dal protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai
vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione  7,
paragrafo 5), lettera a) della Direttiva  Tecnica  14  febbraio  2008
dalla Direzione Generale della Sanita' Militare,  recante  "Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi". 
    6. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno e il fattore Rh. 
    l   militari   in   servizio   nell'Esercito   compileranno   una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e  i
certificati  rilasciati   da   istituti   parificati   o   legalmente
riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli  studi
(art. 32 del D.P.R. n. 445/2000). 
    7. I vincitori del concorso  provenienti  dal  ruolo  Marescialli
dell'Esercito, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta.

Art. 17 Disposizioni amministrative e varie

				Art. 17 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
 
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,   degli   accertamenti   dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e delle prove pratiche  e
teoriche del concorso sono a carico dei candidati.  Ai  candidati  in
servizio militare deve essere concessa la licenza  straordinaria  per
esami della durata limitata al/ai  giorno/i  di  effettuazione  delle
prove  e  degli  accertamenti  piu'  il  tempo  necessario   per   il
raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nella sede  di
servizio,  mentre  non  puo'  essere  rilasciato  il  certificato  di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a  sostenere  le  prove,
salvi  motivi  indipendenti   dalla   loro   volonta',   la   licenza
straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d),  la  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra'
fissare una nuova e ultima data di presentazione non suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  Comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra'  trasmettere,  entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia  di
un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero
06517052766  o  via  e-mail  all'indirizzo   di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it. Le istanze incomplete non  verranno  prese
in considerazione. La Direzione Generale per  il  Personale  Militare
comunichera' le proprie determinazioni nell'area privata del  portale
e, con messaggio di posta elettronica, all'indirizzo  email  indicato
dall'interessato, che avra' valore di notifica a tutti  gli  effetti.
La predetta Direzione Generale si riserva altresi' la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  con  comunicazione  inserita  nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art.  5,
e   nei   siti   www.persomil.difesa.it   e   www.esercito.difesa.it,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 
    4.  11  Ministero  della  Difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per gli infortuni  che  dovessero  verificarsi  durante  il
periodo di permanenza presso le sedi  di  svolgimento  dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata la Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  della  Direzione
Generale per il Personale Militare al numero 06/517051012.

Art. 18 Trattamento dei dati personali

				Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare -  I  Reparto -  lª  Divisione
Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali per le finalita'  di  gestione
del concorso e saranno trattati presso una banca dati  automatizzata,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
impiego,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo. 
    2.  11  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico - economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali il  diritto  di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o  cancellare  i  dati  errati,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per motivi legittimi  al  loro  trattamento.  Sono  nominati,
ognuno per quanto di competenza,  responsabili  del  trattamento  dei
dati personali: 
      a) i responsabili degli Enti di cui al precedente art. 6; 
      b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 7; 
      c) il direttore della 1ª Divisione della Direzione Generale per
il Personale Militare.

Art. 19 Accertamento dei requisiti

				Art. 19 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera.

Art. 20 Esclusioni

				Art. 20 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  La  Direzione  Generale  per  il  Personale   Militare,   con
provvedimento del Direttore Generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  Istituto  di
formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
    Roma, 18 settembre 2015  
 
                  Il direttore generale: Gen.D.c.(li) Paolo Gerometta

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