SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di referendario amministrativo in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. (26E05178)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 73 del 22-09-2026

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico, per esami, per la copertura di sei posti di referendario amministrativo in prova nel ruolo della carriera direttiva amministrativa del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica. (26E05178)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: SEGRETARIATO GENERALE DELLA PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
  • Data: 22-09-2026
  • Scadenza: 22-10-2026

Art. 1 Posti messi a concorso

IL SEGRETARIO GENERALE 
                  della Presidenza della Repubblica 
 
    Vista  la  legge  9  agosto  1948,  n.   1077,   istitutiva   del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica; 
    Visto il regolamento sullo  stato  giuridico  e  sul  trattamento
economico del personale del Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica, approvato con decreto presidenziale 18 aprile 2013,
n. 108/N e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto  il  decreto  presidenziale  30  dicembre  2008,  n.  34/N,
concernente la competenza  dei  collegi  giudicanti  a  decidere  sui
ricorsi proposti dai partecipanti a concorsi e  prove  selettive  per
l'assunzione nei ruoli del  Segretariato  generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Visto il regolamento sulle procedure concorsuali,  approvato  con
decreto presidenziale 1° ottobre 2010, n. 62/N; 
    Visto il decreto presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N, con  il
quale e' stato approvato il  regolamento  del  Segretariato  generale
della Presidenza della Repubblica sul trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto presidenziale 14 aprile 2021, n.  79/N,  con  il
quale e' stato approvato il regolamento sul  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi del Segretariato generale  della  Presidenza
della Repubblica; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni
e integrazioni, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti
delle persone diversamente abili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, contenente il
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa; 
    Ravvisata l'esigenza di procedere allo svolgimento di un concorso
pubblico, per esami, per la copertura di sei  posti  di  referendario
amministrativo  in  prova  nel   ruolo   della   carriera   direttiva
amministrativa  del  Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  a  sei  posti  di
referendario  amministrativo  in  prova  nel  ruolo  della   carriera
direttiva amministrativa del Segretariato generale  della  Presidenza
della Repubblica (di seguito denominato Segretariato generale) con lo
stato giuridico ed il trattamento economico previsto dal  regolamento
di cui alla seconda premessa del presente decreto vigente  alla  data
dell'assunzione. 
    2. Un terzo dei posti messi a concorso, pari a due, e'  riservato
al personale di ruolo del Segretariato generale che si collochi nella
graduatoria finale di merito con un punteggio finale almeno pari alla
media dei punteggi finali conseguiti  dagli  idonei.  La  riserva  di
posti che non dovesse essere coperta sara' conferita  ai  concorrenti
che abbiano superato le prove, secondo l'ordine di graduatoria. 
    3. E' in facolta' del Segretariato generale adibire il  personale
assunto a tutti gli uffici e servizi e in tutte le sedi dello stesso. 
    4. Il Segretario generale ha la facolta' di revocare il  presente
bando  di  concorso,  modificare  il  numero  dei  posti,  annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso,  in  ragione   di   esigenze   sopravvenute,   nonche'   in
applicazione di disposizioni di  contenimento  della  spesa.  In  tal
caso,  il  Segretariato   generale   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante comunicazione con avviso pubblicato  sul  sito
internet della Presidenza della Repubblica www.quirinale.it

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore ai 40 anni compiuti, ovvero  ai  45  anni
compiuti in caso di dipendenti di ruolo di organi costituzionali o di
amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2  del  decreto
legislativo n.  165/2001.  Il  limite  di  eta'  e'  da  considerarsi
superato alla mezzanotte del giorno in cui sono compiuti gli anni; 
      c) godimento dei diritti civili e politici; 
      d) possesso di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n.  270,  oppure  laurea  specialistica  di  cui  al
decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509,  oppure  diploma  di
laurea  del  vecchio  ordinamento  (previgente  al   citato   decreto
ministeriale n. 509 del 1999), secondo il decreto interministeriale 9
luglio 2009, pubblicato nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 233 del 7 ottobre 2009 ; 
      I titoli di studio conseguiti all'estero  sono  ritenuti  utili
purche' riconosciuti equivalenti ai  predetti  titoli  dall'autorita'
italiana competente. In questo caso e' onere del candidato dimostrare
la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento  che
la dichiara; 
      e) idoneita' fisica all'impiego; 
      f) assenza di sentenze definitive  di  condanna  che  importino
l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'applicazione  di
quanto previsto dall'art. 32-quinquies del codice penale; 
      g) assenza di provvedimenti di  destituzione,  licenziamento  o
dispensa  dal   servizio   presso   amministrazioni   pubbliche   per
persistente insufficiente  rendimento,  ovvero  di  provvedimenti  di
decadenza  da  un  impiego  pubblico  essendo  stato  accertato   che
l'impiego medesimo era stato conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; 
      h)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta per reati diversi da  quelli  di
cui alla lettera f), anche se siano  intervenuti  la  prescrizione  o
provvedimenti   di    amnistia,    indulto,    perdono    giudiziale,
riabilitazione, sospensione della pena, beneficio della non menzione,
ovvero di procedimenti penali  pendenti,  salvo  quanto  previsto  al
successivo art. 3, comma 2.

Art. 3 Modalita' di presentazione delle domande e ammissione alle prove concorsuali

				Art. 3 
 
 
              Modalita' di presentazione delle domande 
                 e ammissione alle prove concorsuali 
 
 
    1. La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e'  diretta  al
Segretariato generale della Presidenza della  Repubblica  -  Servizio
del personale - via della Dataria, n. 96 - 00187 Roma. 
    2.  Il  candidato  deve  dichiarare  nella   domanda,   ai   fini
dell'ammissione alle prove concorsuali, il possesso dei requisiti  di
cui all'art. 2, che devono sussistere fin dalla data di scadenza  del
termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;
qualora il candidato non sia ancora in possesso  della  dichiarazione
di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera d),  fa  fede  la
data  di  presentazione  della  richiesta  all'autorita'  competente.
Qualora siano intervenute  sentenze  di  cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera h) o pendano procedimenti penali, il candidato deve  indicare
i reati e gli articoli del codice penale  che  ne  hanno  determinato
l'adozione  o  l'avvio  per  consentire  al  Segretario  generale  di
valutarne  la  compatibilita'  con  lo  svolgimento  di  attivita'  e
funzioni  alle  dipendenze  del  Segretariato  generale,  una   volta
acquisita e valutata la relativa documentazione. 
    3. Il candidato deve dichiarare di aver versato il contributo  di
segreteria,  a  parziale  copertura  delle   spese   della   presente
procedura, pari a euro 12,00 (euro  dodici),  mediante  bonifico  sul
conto corrente intestato a  Segretariato  generale  della  Presidenza
della       Repubblica,       identificato       mediante        IBAN
IT92J0100503366000000000800, indicando la causale "nome e cognome del
candidato - 6 Referendari amministrativi";  dovranno  inoltre  essere
indicati gli elementi identificativi del versamento. 
    4. Il Segretario generale puo'  disporre  in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, la non ammissione del candidato  al  concorso
ovvero la sua successiva  esclusione  dallo  stesso  per  la  mancata
osservanza delle modalita'  di  presentazione  della  domanda  e  dei
termini perentori  stabiliti  nel  presente  bando,  nonche'  per  il
difetto  o  la  perdita  dei  requisiti  previsti.  Il  candidato  ne
ricevera'  comunicazione  all'interno  dell'apposita  area  riservata
presente nella sezione "Concorsi" del sito  www.quirinale.it  -  Tale
comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I  candidati
che non ricevono comunicazione  di  esclusione  dal  concorso  devono
intendersi ammessi con riserva. 
    5. Il  candidato  deve  produrre  domanda  di  partecipazione  al
concorso esclusivamente  in  via  telematica,  compilando  l'apposito
modulo entro la  data  di  scadenza  indicata  al  comma  successivo,
utilizzando  una  specifica  applicazione   informatica   disponibile
all'indirizzo: http://www.quirinale.it  -  Ai  fini  della  procedura
telematica il candidato  deve  possedere  ed  indicare  un  indirizzo
univoco e individuale di posta elettronica. 
    6. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
deve essere effettuata entro il termine perentorio  delle  ore  18,00
(ora  italiana)  del  trentesimo  giorno  successivo  a   quello   di
pubblicazione del presente decreto  nella   Gazzetta   Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami".  Qualora
l'ultimo giorno utile per l'invio on-line della domanda  cada  in  un
giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 18,00 (ora italiana)
del primo giorno successivo non festivo. 
    7. Il sistema informatico  certifica  la  data  di  presentazione
della domanda e attribuisce alla stessa il  numero  identificativo  e
alla scadenza del termine utile per la  presentazione  delle  domande
non consentira' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    8. Dopo aver compilato la domanda e inserito i dati richiesti, il
candidato deve effettuare la stampa della domanda stessa sulla  quale
saranno indicati il numero identificativo di ricezione attribuito dal
sistema  informatico  e  la  data  di   presentazione;   la   stessa,
debitamente  firmata,   deve   essere   consegnata   all'atto   della
presentazione alla prima prova scritta di cui all'art. 9. 
    9. Non sono ammesse altre forme di produzione e di  presentazione
delle domande di partecipazione al concorso al di fuori o in aggiunta
a quella prevista ai precedenti commi. 
    10. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta  da  patologie
limitatrici dell'autonomia non incompatibili con  l'idoneita'  fisica
di cui all'art. 2, comma 1, lettera e), ovvero in avanzato  stato  di
gravidanza o in stato di puerperio, che abbia  necessita'  di  essere
assistito  durante  le  prove,  nella  domanda  presentata  per   via
telematica dovra' fare esplicita  richiesta  dell'ausilio  necessario
per  la  partecipazione  alla  prova  preselettiva   e   alle   prove
concorsuali in relazione alle  proprie  condizioni  fisiche,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento delle  prove  al  fine  di  consentire  la  tempestiva
predisposizione di mezzi e strumenti atti  a  garantire  la  regolare
partecipazione al concorso. La patologia  dovra'  essere  documentata
mediante idonea  certificazione  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica che ne  specifichi  la  natura,  da  allegare  alla  domanda
inviata per via telematica. Nel caso in cui le condizioni indicate al
periodo precedente siano intervenute successivamente allo scadere del
termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  il
candidato  dovra'   comunicarle   secondo   le   modalita'   indicate
nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo. 
    11. Per i candidati che, versando  nelle  condizioni  di  cui  al
comma  10,  ne  abbiano  fatto  richiesta,  il  tempo  previsto   per
l'espletamento della prova preselettiva e delle prove concorsuali  e'
aumentato di un quarto. 
    12. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alla prova scritta,  previa  presentazione
della domanda di partecipazione di cui ai commi 8 e  9  e  di  idonea
documentazione   comprovante   il   grado   di   invalidita'.    Tale
documentazione dovra' essere inviata per via telematica  in  allegato
alla domanda di partecipazione.  Ai  sensi  del  presente  comma  per
idonea documentazione deve  intendersi  il  verbale  di  accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertata antecedentemente al 1° gennaio 2010 , il verbale
della commissione medica della azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta. Nel caso  in  cui  tale  condizione  sia
accertata successivamente allo scadere del termine di  inoltro  della
domanda,  il  candidato  dovra'  comunicarla  secondo  le   modalita'
indicate nell'applicazione di cui al comma 5 del presente articolo. 
    13. Il candidato ha  inoltre  l'obbligo  di  comunicare  per  via
telematica le eventuali successive variazioni  di  indirizzo  e/o  di
recapito  indicato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
provvedendo all'aggiornamento dei dati personali forniti  all'interno
dell'apposita  area  riservata,  la  quale  rimane   accessibile   al
candidato anche dopo la scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda. 
    14. L'amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione.   L'amministrazione   non   assume   inoltre   alcuna
responsabilita'  per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
del  candidato  o  da  mancata  ovvero  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi informatici, postali o telegrafici non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
    15. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento
dei dati personali forniti per la  partecipazione  al  concorso,  che
verra'  effettuato  secondo  le   modalita'   di   cui   al   decreto
presidenziale 15 novembre 2019, n. 66/N. 
    16. Ai sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni  rese  e  sottoscritte  nella
domanda di partecipazione hanno  valore  di  autocertificazione;  nel
caso di falsita' in atti e  dichiarazioni  mendaci  si  applicano  le
sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. A tal fine il candidato  nella  domanda
di  partecipazione  deve  dichiarare  di  essere  consapevole   della
decadenza dai benefici e delle sanzioni penali (art. 75 e art. 76 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) previste per  le
ipotesi   di   falsita'   in   atti    e    dichiarazioni    mendaci.
L'amministrazione  si   riserva   di   provvedere   anche   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti richiesti e di chiedere  in  qualunque
momento della procedura di concorso la  presentazione  dei  documenti
probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.

Art. 4 Commissione esaminatrice

				Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione esaminatrice e' nominata con successivo decreto
del Segretario generale della Presidenza della Repubblica  che  viene
pubblicato  sul  sito  internet  della  Presidenza  della  Repubblica
www.quirinale.it 
    2. La commissione puo' aggregare membri aggiunti, esperti per  le
singole prove di esame, in relazione a singole fasi della procedura. 
    3. La  commissione  definisce  il  diario  delle  prove  d'esame,
formula la graduatoria finale di merito dei candidati e  in  generale
decide  su  tutte  le  questioni   attinenti   all'intera   procedura
concorsuale. 
    4. Le attivita' di segreteria della commissione sono svolte da un
funzionario del Segretariato generale - Servizio del personale.

Art. 5 Diario della prova preselettiva

				Art. 5 
 
 
                   Diario della prova preselettiva 
 
 
    1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  concorsuali,  qualora  il
numero delle domande presentate superi di venti volte i posti messi a
concorso,  puo'  essere  previsto  il  superamento   di   una   prova
preselettiva, per l'espletamento  della  quale  l'amministrazione  si
avvale di procedure automatizzate che possono essere gestite da  enti
o societa' specializzate. 
    2. Nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - n. 88 del 13 novembre 2026  verra' data
comunicazione della sede e del diario della prova preselettiva. Nella
medesima Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami" - verranno date comunicazioni in  merito
alla pubblicazione dell'archivio dei quesiti nel  sito  internet  del
Segretariato generale della Presidenza della Repubblica all'indirizzo
http://www.quirinale.it ed alle modalita' di svolgimento della  prova
preselettiva. Tali comunicazioni assumono valore di notifica a  tutti
gli effetti. 
    3. Nella medesima Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  -  verra'  data  notizia  di
eventuali differimenti della prova preselettiva.  Tale  comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti. 
    4. Qualora, per causa di forza maggiore,  non  possano  svolgersi
una o  piu'  sessioni  di  prova,  il  presidente  della  commissione
esaminatrice stabilira' la data  di  rinvio,  dandone  comunicazione,
anche in forma  orale,  ai  candidati  presenti.  Tale  comunicazione
assume valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 6 Prova preselettiva

				Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. La  prova  preselettiva,  ove  espletata,  consiste  in  cento
quesiti a  risposta  multipla  estratti  a  sorte  secondo  procedure
automatizzate dall'archivio dei quesiti di cui al precedente art.  5,
comma 2; ciascun quesito consiste in una domanda  seguita  da  almeno
quattro  risposte,  delle  quali  solo  una  e'  esatta.   La   prova
preselettiva   ha   ad   oggetto   le   seguenti   materie:   diritto
costituzionale,  diritto  amministrativo,  contabilita'   di   Stato,
diritto dell'Unione europea. 
    2. La prova preselettiva ha la durata di  ottanta  minuti,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3,  comma  11  e  si  svolge  con  le
modalita' stabilite dalla commissione esaminatrice. 
    3. Per lo svolgimento della prova preselettiva non e' ammessa  la
presenza ne' la consultazione di vocabolari o dizionari, di  testi  o
di tavole, ne' l'utilizzo  di  supporti  elettronici  o  cartacei  di
qualsiasi specie. I candidati non potranno portare con  se'  telefoni
cellulari e altri dispositivi  mobili,  libri,  periodici,  giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di alcun tipo, ne' portare borse  o
simili contenenti il materiale suindicato, che dovranno in ogni  caso
essere consegnati prima  dell'inizio  della  prova  al  personale  di
sorveglianza. Non e'  consentito  ai  candidati,  durante  la  prova,
comunicare in alcun modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza  di
tali disposizioni, nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla
commissione esaminatrice per lo  svolgimento  della  prova,  comporta
l'esclusione immediata dal concorso. 
    4. Per  essere  ammessi  a  sostenere  la  prova  preselettiva  i
candidati devono esibire un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita'. 
    5. La mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e  sede
stabiliti  ovvero  la  mancata  ammissione  a  sostenere   la   prova
preselettiva  di  cui  al  precedente  comma  comporta   l'esclusione
automatica dal concorso. 
    6. La partecipazione  alla  prova  preselettiva  non  costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa.

Art. 7 Valutazione della prova preselettiva

				Art. 7 
 
 
                Valutazione della prova preselettiva 
 
 
    1. La correzione della prova  preselettiva  e'  effettuata,  alla
presenza  della  commissione  esaminatrice,  attraverso  procedimenti
automatizzati. 
    2. Il punteggio della prova preselettiva, che non  concorre  alla
formazione del voto  finale  di  merito,  viene  determinato  con  le
seguenti modalita': 
      attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta ai quesiti; 
      sottrazione di 0,35 punti per ogni risposta errata o plurima; 
      sottrazione di 0,20 punti per ogni risposta omessa. 
    3. All'esito della  correzione  della  prova  preselettiva  sara'
compilata la relativa graduatoria secondo  l'ordine  derivante  dalla
votazione riportata dai candidati. 
    4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che,  in  base  al
punteggio riportato nella  prova  preselettiva,  si  siano  collocati
entro il sessantesimo posto. Sono comunque ammessi  i  candidati  che
hanno conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato utile ai
fini dell'ammissione secondo il suddetto criterio. 
    5. Entro cinque giorni dalla conclusione della prova preselettiva
nella sezione "concorsi" del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica www.quirinale.it verra' pubblicato l'elenco dei  candidati
ammessi a sostenere la prova scritta, unitamente  al  giorno,  ora  e
sede stabiliti per lo svolgimento della  stessa.  Tali  comunicazioni
hanno valore di notifica  a  tutti  gli  effetti  nei  confronti  dei
candidati. 
    6. Ciascun partecipante potra' visualizzare gli esiti della prova
preselettiva a se' relativi all'interno dell'apposita area  riservata
presente nella sezione concorsi del sito www.quirinale.it

Art. 8 Prove d'esame

				Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove di esame consistono in quattro prove  scritte  ed  in
una prova orale. 
    2. Per essere ammessi a sostenere le prove  d'esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di  riconoscimento,  in  corso  di
validita'. 
    3. La mancata presentazione del candidato, anche soltanto  a  una
delle prove scritte  previste,  nel  giorno,  ora  e  sede  stabiliti
comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
    4. Nel caso di mancata presentazione del  candidato  nel  giorno,
ora e sede stabiliti per la  prova  orale  per  gravi  e  certificati
motivi di salute, la commissione fissa  una  nuova  data,  non  oltre
l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione  della  prova  orale  da
parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La
ulteriore mancata presentazione del candidato  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso.

Art. 9 Prove scritte

				Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. Le prove scritte avranno ad oggetto argomenti  afferenti  alle
seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) diritto amministrativo; 
      c) contabilita' di Stato; 
      d) diritto dell'Unione europea. 
    2. Ognuna delle prove scritte  consiste  nella  redazione  di  un
elaborato ed ha una durata di sei ore. Resta  salvo  quanto  previsto
dall'art. 3, comma 11. Nel  giorno  fissato  per  lo  svolgimento  di
ciascuna prova scritta, la commissione esaminatrice, sulla base delle
proposte dei suoi componenti, predispone tre tracce, e  le  sottopone
al sorteggio dei candidati. 
    3. I candidati non potranno portare vocabolari o dizionari, testi
o tavole, ne' utilizzare supporti elettronici o cartacei di qualsiasi
specie oltre a telefoni cellulari nonche' altri  dispositivi  mobili,
libri, periodici, giornali, quotidiani e pubblicazioni di alcun tipo.
Non e' consentito ai candidati, durante le prove, comunicare in alcun
modo tra loro o con l'esterno. L'inosservanza di  tali  disposizioni,
nonche' di ogni altra disposizione stabilita dalla commissione per lo
svolgimento della prova,  comportera'  l'immediata  espulsione  dalla
sede di esame. E' fatta salva la possibilita' di consultare dizionari
messi a disposizione dalla commissione esaminatrice. 
    4. A ciascuna delle prove  scritte  e'  attribuito  un  punteggio
massimo di 30/trentesimi. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati
che avranno riportato un punteggio medio nel  complesso  delle  prove
scritte non inferiore a 21/trentesimi e un punteggio non inferiore  a
18/trentesimi in ciascuna prova. 
    5. Effettuata la valutazione delle prove scritte, la  commissione
forma  l'elenco  dei  candidati  ammessi   alla   prova   orale   con
l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte
e del conseguente punteggio medio. Tale elenco - unitamente al diario
della prova orale - e' pubblicato nella sezione "concorsi"  del  sito
internet   della   Presidenza    della    Repubblica    all'indirizzo
http://www.quirinale.it -_Tale comunicazione ha valore di notifica  a
tutti gli effetti nei confronti dei candidati.

Art. 10 Prova orale

				Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova orale sono chiamati a sostenere
un colloquio sulle seguenti materie: diritto costituzionale,  diritto
amministrativo, contabilita' di Stato, diritto  civile  limitatamente
al libro IV del codice civile,  articoli  da  1173  a  1469,  diritto
dell'Unione europea, storia italiana dal 1861 ad oggi e ordinamento e
funzioni del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica:
decreto presidenziale 18 aprile 2013, n. 107/N. 
    2. La prova orale in lingua  inglese  consiste  nella  lettura  e
traduzione di un testo scritto in lingua che costituisce la base  per
una successiva conversazione. 
    3. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna seduta d'esame la
commissione esaminatrice individua gli argomenti  del  colloquio,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    4. La prova orale si intende superata ove il candidato riporti un
punteggio non inferiore a 21/trentesimi. 
    5. Al  termine  di  ogni  seduta  d'esame  la  commissione  forma
l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del voto riportato
da ciascuno nella prova orale. L'elenco, sottoscritto dal  presidente
e dal segretario, e' affisso in luogo a cio' destinato presso la sede
d'esame. Nei giorni successivi i voti riportati da ciascun  candidato
nella prova orale saranno disponibili nell'apposita  applicazione  di
cui all'art. 3, comma 5.

Art. 11 Graduatoria finale

				Art. 11 
 
 
                         Graduatoria finale 
 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  del  punteggio  medio
riportato nelle prove scritte e  di  quello  conseguito  nella  prova
orale. 
    2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 1, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza indicati nell'allegato A. Per consentire  la
formazione della graduatoria finale, i candidati ammessi  alla  prova
orale devono presentare, entro il giorno in cui sostengono la stessa,
i  documenti  comprovanti  l'eventuale   possesso   dei   titoli   di
preferenza; tali titoli devono essere posseduti  fin  dalla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    3. La graduatoria di  merito  con  riserva  di  accertamento  dei
requisiti per l'assunzione all'impiego,  approvata  con  decreto  del
segretario generale della Presidenza della Repubblica, e'  pubblicata
nella sezione "concorsi" del sito  internet  della  Presidenza  della
Repubblica www.quirinale.it 
    4. Dalla data di  pubblicazione  sul  sito  internet  decorre  il
termine per eventuali impugnazioni.

Art. 12 Assunzione dei vincitori

				Art. 12 
 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito approvata  ai  sensi  dell'art.
11, tenuto conto della  riserva  di  posti  di  cui  all'art.  1,  da
applicarsi a favore di coloro che siano risultati  idonei  e  abbiano
riportato un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. I vincitori devono far pervenire, a pena di  decadenza,  entro
il termine che verra' loro  comunicato,  i  documenti  attestanti  il
possesso dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione.  I
vincitori sono sottoposti  a  visita  ed  esami  medici  al  fine  di
accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 
    3.  I  vincitori  in  possesso  dei  requisiti  prescritti   sono
nominati,   in   prova,   nel   ruolo   della   carriera    direttiva
amministrativa. 
    4. Il periodo di prova ha la  durata  di  un  anno  di  effettivo
servizio, al  termine  del  quale,  previo  giudizio  favorevole  del
consiglio di amministrazione, il vincitore del concorso  e'  nominato
in ruolo. Durante il periodo di prova il vincitore  del  concorso  ha
gli stessi  doveri  del  personale  di  ruolo  e  gode  dello  stesso
trattamento economico. In caso di conferma in  ruolo  il  periodo  di
prova e' valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Art. 13 Accesso agli atti del concorso

				Art. 13 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso  se  vi  abbiano  un  interesse  diretto,
concreto  ed  attuale  per  la  tutela   di   situazioni   giuridiche
direttamente  rilevanti,  inviando   la   relativa   richiesta   alla
segreteria della commissione  esaminatrice  presso  il  Servizio  del
personale del Segretariato generale all'indirizzo  indicato  all'art.
3, comma 1.

Art. 14 Trattamento dei dati personali

				Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  Ai  sensi  del  regolamento  del  Segretariato  generale  sul
trattamento dei dati personali, approvato con  decreto  presidenziale
15 novembre 2019, n. 66/N, i dati personali forniti dai  candidati  o
comunque acquisiti  dal  Segretariato  generale  saranno  raccolti  e
conservati presso il Segretariato  generale  della  Presidenza  della
Repubblica - Servizio del personale - ai fini  della  gestione  della
procedura  concorsuale  e  saranno  trattati  anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti  la  gestione  del  rapporto  medesimo.  Il  trattamento  e'
effettuato a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale,
anche da parte  della  commissione  esaminatrice,  con  l'ausilio  di
procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti  necessari  per
perseguire le predette finalita'. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati a soggetti terzi che
forniscono specifici servizi di elaborazione di dati strumentali allo
svolgimento della procedura di concorso. 
    3. L'indicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    4. L'interessato ha il diritto di accedere ai  propri  dati,  far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alle  disposizioni
vigenti,  nonche'  ha  il  diritto  di  opporsi  al  trattamento  non
legittimo  dei  dati  personali  che  lo  riguardano  rivolgendo   le
richieste al Segretariato generale all'indirizzo indicato all'art. 3,
comma 1.

Art. 15 Ricorsi

				Art. 15 
 
 
                               Ricorsi 
 
 
    1. Avverso gli atti della procedura di  concorso  e'  proponibile
ricorso - per motivi di legittimita' - al Collegio  giudicante  e  al
Collegio di appello del Segretariato generale, istituiti con  decreto
presidenziale 30 dicembre 2008, n. 34/N, entro sessanta giorni  dalla
notifica dei provvedimenti.

Art. 16 Consultazione delle fonti normative

				Art. 16 
 
 
                 Consultazione delle fonti normative 
 
 
    1.  Le  fonti  normative  citate  nei  precedenti  articoli  sono
consultabili  nella  sezione  "normativa"  del  sito  internet  della
Presidenza della Repubblica www.quirinale.it

Art. 17 Esecuzione

				Art. 17 
 
 
                             Esecuzione 
 
 
    Il Servizio  del  personale  e'  incaricato  dell'esecuzione  del
presente decreto. 
 
      Roma, 11 settembre 2026 
 
                                     Il Segretario generale: Zampetti

Allegato 1

  1. 	Allegato 

    Categorie riservatarie e preferenze


    A parita' di merito i titoli di preferenza sono:

    1. Insigniti di medaglia al valor militare;
    2. Mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    3. Mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    4. Mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
    privato;
    5. Orfani di guerra;
    6. Orfani di caduti per fatto di guerra;
    7. Orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
    8. Feriti in combattimento;
    9. Insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale
    di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa;
    10. Figli di mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
    11. Figli di mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
    12. Figli di mutilati ed invalidi per servizio nel settore
    pubblico e privato;
    13. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
    guerra;
    14. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
    15. I genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
    sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
    nel settore pubblico o privato;
    16. Coloro che hanno prestato servizio militare come combattenti;
    17. Coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
    titolo, per non meno di un anno, presso il Segretariato generale;
    18. I coniugati e non coniugati con riguardo al numero dei figli
    a carico;
    19. Gli invalidi e i mutilati civili;
    20. I militari volontari delle Forze armate congedati senza
    demerito al termine della ferma o rafferma.

    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:

    a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che
    il candidato sia coniugato o meno;
    b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
    pubbliche, compreso il servizio di leva;
    c. dalla minore eta'.

Torna su