AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO Concorso, per esame teorico pratico a tre posti di Procuratore dello Stato. (14E04110)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 16-09-2014

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Titolo: Concorso, per esame teorico pratico a tre posti di Procuratore dello Stato. (14E04110)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
  • Data: 16-09-2014
  • Scadenza: 15-11-2014

Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a 3 posti di procuratore dello Stato. Uno di tali posti e' riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in corso di validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma

			L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO 
 
    Visto il testo unico delle leggi e delle norme  giuridiche  sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello  Stato  e  sull'ordinamento
dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio  decreto  30
ottobre 1933 n. 1612, e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto l'art. 3 del decreto legislativo  2  marzo  1948,  n.  155,
recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi
per le carriere statali; 
    Vista  la  legge  20  giugno  1955,  n.  519,  recante  modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il testo unico approvato con decreto del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  ed  il  relativo  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,
n. 686 e successive integrazioni e modifiche; 
    Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035,  recante  modificazioni
alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego, come modificato dal decreto  legislativo
14 maggio 2010, n. 86  recante  norme  di  attuazione  dello  Statuto
speciale della regione Trentino-Alto  Adige  sull'equipollenza  degli
attestati di conoscenza della lingua italiana e della lingua tedesca; 
    Vista  la  legge  3  aprile  1979,  n.  103,  recante   modifiche
dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio  1980,
n. 271,  recante  modificazioni  alle  norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 agosto  1984,
n. 538, concernente modificazioni alle norme  sullo  svolgimento  dei
concorsi ad avvocato ed a procuratore dello Stato; 
    Vista la legge 23 agosto  1988,  n.  370,  concernente  esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 3 gennaio  1991,  n.  3,  recante  misure  urgenti
relative all'Avvocatura dello Stato; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto l'art. 3 della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  recante
disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte  dei
conti; 
    Visto l'art. 1,  lettera  c),  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174,  regolamento  recante
norme sull'accesso  dei  cittadini  degli  Stati  membri  dell'Unione
europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto, per quanto applicabile, il decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle pubbliche amministrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di  snellimento
dell'attivita' amministrativa e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto l'art. 16, 3° comma, della legge  12  marzo  1999,  n.  68,
concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 13 aprile 2000, n. 141,  recante  disposizioni
in materia di limite di eta' per la partecipazione  al  concorso  per
procuratore dello Stato e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 35, comma 6 del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n. 165, recante  norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze   delle   amministrazioni    pubbliche,    e    successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
Codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6,
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
Codice dell'Amministrazione digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2011
n. 161,  con  il  quale  e'  stato  emanato  il  regolamento  recante
modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del  concorso
a procuratore dello Stato; 
    Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011,  n.  183,
il  quale  dispone,  per  la  partecipazione  ai  concorsi   per   il
reclutamento  di   personale   dirigenziale   delle   amministrazioni
pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale  contributo
per la copertura delle spese della procedura stessa; 
    Visto l'art. 4, comma 15, del decreto legge 31  agosto  2013,  n.
101, con il quale la disposizione di cui all'art.4, comma  45,  della
legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi  per  il
reclutamento del personale di magistratura; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di
conversione 4 aprile 2012, n. 35,  recante  disposizioni  urgenti  in
materia di semplificazione e di sviluppo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a  3  posti  di
procuratore dello Stato. 
    Uno di tali posti e' riservato  ai  concorrenti  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in  corso  di
validita' o di titolo equipollente, ai sensi degli artt. 3 e 4, comma
3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14  maggio  2010,  n.
86.

Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile;

				Art. 2 
 
 
    Per essere ammessi al concorso  e'  necessario  che  i  candidati
siano in possesso dei seguenti requisiti: 
      cittadinanza italiana; 
      esercizio dei diritti civili e politici; 
      condotta incensurabile; 
      laurea specialistica in giurisprudenza o laurea  magistrale  in
giurisprudenza oppure, laurea in giurisprudenza  conseguita,  secondo
il  previgente  ordinamento  degli  studi,   a   seguito   di   corso
universitario di durata legale non inferiore a quattro anni; 
      non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; 
      idoneita' fisica all'impiego; 
      posizione regolare nei confronti del servizio di leva al  quale
sia stato eventualmente chiamato. 
    I suddetti requisiti di  ammissione  al  concorso  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per
la presentazione delle domande.

Art. 3 Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato. Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di cui al quarto comma del successivo art. 8, l'inidoneita' riportata nella

				Art. 3 
 
 
    Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano
conseguito l'idoneita' in precedenti esami di concorso a  procuratore
dello Stato. 
    Qualora le prove scritte si svolgano con le modalita' di  cui  al
quarto comma del successivo art.  8,  l'inidoneita'  riportata  nella
prova scritta anticipata e' computata agli effetti  del  primo  comma
del presente articolo.

Art. 4 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata esclusivamente per via telematica, con le modalita' di seguito indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale, "Concorsi ed esami".

				Art. 4 
 
 
    La domanda di partecipazione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente per  via  telematica,  con  le  modalita'  di  seguito
indicate, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª serie speciale, "Concorsi ed esami". 
    Ai  fini  della  partecipazione   al   concorso   e'   necessario
registrarsi al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo
al sito www.avvocaturastato.it, sezione "CONCORSI". 
    Per  effettuare  la  registrazione,  oltre  ai  dati  anagrafici,
occorrera' in particolare inserire: 
      1. codice fiscale; 
      2. indirizzo di posta elettronica; 
      3. codice di sicurezza (password). 
    Completata  la  registrazione,  il  candidato  deve  redigere  la
domanda di partecipazione al concorso  compilando  i  campi  previsti
nella scheda dati (FORM) che sara' resa  disponibile  dal  giorno  di
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla
data di scadenza dello stesso (60 giorni dalla pubblicazione). 
    Dopo aver completato la compilazione della domanda, il  candidato
deve stampare la domanda  di  partecipazione  prodotta  dal  sistema,
firmarla in calce  e,  unitamente  a  fotocopia  fronte/retro  di  un
documento di identita', provvedere alla scansione generando  un  file
formato pdf. 
    Le  domande  di   partecipazione   prive   della   sottoscrizione
dell'aspirante si considerano inesistenti. 
    Per  completare  la  procedura  occorre   inviare   la   domanda,
scansionata come sopra indicato, procedendo al caricamento  del  file
dal link predisposto sul portale. 
    La procedura di invio della domanda deve essere completata  entro
il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di
partecipazione al concorso. In assenza di  invio  entro  il  suddetto
termine, la domanda e' irricevibile. 
    Nel  caso  di  piu'  invii   verra'   presa   in   considerazione
esclusivamente la domanda inviata per ultima. 
    Allo scadere del termine  previsto  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema  non  permettera'  piu'  l'accesso  al  FORM  ne'
l'invio della domanda. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande non siano state inviate nei termini e/o con modalita' diverse
da quelle sopra indicate. 
    Nel  caso  si  venisse  a  determinare  l'indisponibilita'  della
procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si  riserva
di  comunicare,  attraverso  il  proprio  sito  internet,   modalita'
alternative per la presentazione delle domande di  partecipazione  al
concorso. 
    Nella domanda di ammissione  al  concorso  gli  aspiranti  devono
dichiarare: 
      cognome e nome, codice fiscale; 
      la data ed il luogo di nascita; 
      il possesso della cittadinanza italiana; 
      il comune ove sono iscritti nelle liste  elettorali,  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      le eventuali condanne penali  riportate  (anche  se  sia  stata
concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); 
      i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico; 
      gli eventuali  procedimenti  in  corso  per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili  nel
casellario giudiziale ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002 , n. 313; 
      le eventuali indagini preliminari alle quali si e' a conoscenza
di essere sottoposti; 
      il possesso della laurea  specialistica  in  giurisprudenza,  o
laurea  magistrale  in  giurisprudenza,  ovvero   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita, secondo il  previgente  ordinamento  degli
studi, al termine di un corso  universitario  di  durata  legale  non
inferiore  a  quattro   anni,   specificando   luogo   e   data   del
conseguimento; 
      di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio  di
leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      gli aspiranti al posto riservato di cui al  secondo  comma  del
precedente articolo 1, devono dichiarare di  essere  in  possesso  di
attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca in  corso  di
validita' o di titolo equipollente ai sensi degli artt. 3 e 4,  comma
3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14  maggio  2010,  n.
86; 
      se, nel caso  in  cui  siano  portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 5 febbraio  1992,
n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte,  indicando,  in
caso  affermativo,  l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio
handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; 
      la propria residenza e l'indicazione dell'indirizzo al quale si
desidera siano  trasmesse  le  eventuali  comunicazioni  relative  al
concorso, con indicazione del recapito telefonico e dell'indirizzo di
posta elettronica. Ogni variazione delle predette indicazioni  dovra'
essere tempestivamente comunicata; 
      il  candidato  deve   dichiarare   nella   domanda   l'avvenuto
versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della  somma  di
euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la
copertura delle spese  della  procedura  concorsuale.  Il  versamento
potra' essere effettuato mediante bonifico  bancario  o  postale  sul
conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348  0  10  2412  00,
intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di  Roma,  indicando
la causale "concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412,
articolo 00", oppure mediante bollettino postale sul  conto  corrente
postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di
Roma, indicando la causale "concorso Procuratore dello Stato  -  capo
X, capitolo 2412, articolo 00".  Il  candidato  deve  indicare  nella
domanda di partecipazione al concorso gli estremi identificativi  del
versamento. 
    In calce alle  dichiarazioni  gli  aspiranti  devono  apporre  la
propria firma per esteso  e  in  modo  leggibile,  consapevoli  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente  a  norma
dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto  30  ottobre
1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.

Art. 5 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina.

				Art. 5 
 
 
    I concorrenti che abbiano superato  la  prova  orale  devono  far
pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio
di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo  all'espletamento
di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto  a  preferenza
nella nomina. 
    I titoli di preferenza  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso ai sensi dell'art.  16,  D.P.R.  9  maggio
1994, n. 487. 
    Sono preferite, a parita' di merito  -  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  -  le   sottoindicate   categorie,   previste
dall'art. 7 della legge 20.6.1955, n. 519, e dall'art. 5 del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994 n. 487, tenuto conto di
quanto disposto dall'art. 3, comma 7, legge 15 maggio 1997, n. 127  e
successive modificazioni: 
      1) i candidati che abbiano compiuto il  prescritto  periodo  di
pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato; 
      2) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      3) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      4) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      5) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      6) gli orfani di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;. 
      8) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      9) i feriti in combattimento; 
      10) gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      11) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      12) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      13) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      16) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      17)  coloro  che  abbiano  prestato  servizio   militare   come
combattenti; 
      18) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che  ha  indetto
il concorso; 
      19) i coniugati e i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      20) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      21) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche; 
      c) dalla minore eta'.

Art. 6 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale degli

				Art. 6 
 
 
    La graduatoria e' approvata dall'Avvocato  generale  dello  Stato
sotto condizione dell'accertamento  dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego. 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati
idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del  personale  degli
Uffici dipendenti dalla Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri;  di
tale pubblicazione si da'  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni  dalla
pubblicazione dei risultati del concorso, l'Avvocato  generale  dello
Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice,
ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 30 del regolamento approvato
con regio decreto 30 ottobre 1933, n.  1612  e  dell'articolo  3  del
decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 7 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno

				Art. 7 
 
 
    I  concorrenti  utilmente  collocati  nella  graduatoria  saranno
nominati, nel rispetto dei limiti  di  cui  alla  vigente  disciplina
sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di  stipendio
ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. 
    Essi  dovranno  assumere  servizio  nelle  sedi  in  cui  saranno
destinati, entro il termine che sara' stabilito. 
    Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo,  salva
la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto  da
parte di competenti organi di controllo. 
    Le prestazioni di servizio rese  fino  alla  comunicazione  della
ricusazione del visto saranno comunque compensate. 
    Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge,  dovranno   dichiarare   tale   possesso   mediante   apposita
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  con  le  modalita'  che
saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. 
    Le  dichiarazioni   rese   e   sottoscritte   hanno   valore   di
autocertificazione; nel caso di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci si applicano le sanzioni penali  previste  dall'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.

Art. 8 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto

				Art. 8 
 
 
    L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore  dello  Stato
consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le  prove  scritte,
che devono essere svolte nel termine di  otto  ore  dalla  dettatura,
consistono: 
      a) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
privato e/o di diritto processuale civile; 
      b) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
penale e/o di procedura penale; 
      c) nello svolgimento di  un  tema  teorico-pratico  di  diritto
amministrativo sostanziale e/o processuale. 
    La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove
scritte,  il  diritto  costituzionale,  il   diritto   internazionale
privato, il diritto comunitario, il diritto  tributario,  il  diritto
del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. 
    Le prove scritte avranno luogo nella provincia di Roma e la prova
orale avra' luogo a Roma. 
    Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso,
l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento  che  una
delle  prove  scritte  abbia  luogo  anticipatamente  rispetto   alle
rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 16 dicembre  2014,  4ª  Serie
Speciale, verranno resi noti il luogo, i giorni e  l'ora  in  cui  si
svolgeranno  le  prove  scritte  o  la  prova  scritta  da  svolgersi
anticipatamente rispetto alle rimanenti. 
    Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni  e
nell'ora indicati nella  Gazzetta  Ufficiale di cui al quinto comma del
presente articolo, presso la sede  d'esame  per  sostenere  le  prove
scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in  ogni  caso
fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre  l'esclusione  dei
candidati, in qualsiasi momento  del  procedimento  concorsuale,  ove
venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di  cui  agli
articoli 2 e 3 del presente bando. 
    Durante gli scritti sara' consentita  ai  candidati  soltanto  la
consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris
e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto  ai  testi
latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. 
    I candidati che  intendano  avvalersi  di  tale  facolta'  devono
consegnare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti  i  testi
da consultare il giorno precedente a quello  d'inizio  degli  stessi,
secondo le modalita' che  saranno  indicate  nell'avviso  di  cui  al
quinto comma del presente articolo. 
    I  predetti  testi  dovranno  riportare  in  modo  leggibile   (a
stampatello), sulla copertina esterna ed  anche  sulla  prima  pagina
interna, le generalita' del candidato. 
    Per essere ammessi a sostenere le prove di  esame  i  concorrenti
dovranno esibire la carta d'identita' o documento  di  riconoscimento
equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 , n. 445.

Art. 9 La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933 n. 1612 e successive modificazioni. Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella

				Art. 9 
 
 
    La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto,
sara' composta ai sensi dell'art. 16 del  regolamento  approvato  con
regio decreto 30 ottobre 1933 n.  1612  e  successive  modificazioni.
Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente,
si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella
composizione indicata al  predetto  art.  16.  La  prima  commissione
procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla  prova
effettuata   anticipatamente   rispetto    alle    altre,    compresa
l'individuazione della  materia  su  cui  vertera'  la  prova  stessa
mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui  all'art.
8, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. 
    La seconda commissione  procede  all'espletamento  di  tutti  gli
incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. 
    Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove
scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. 
    Per ogni prova la somma dei  punti,  divisa  per  il  numero  dei
commissari, costituisce il punto definitivo  assegnato  all'elaborato
svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi
elaborati svolti dal  candidato  solo  se  ai  precedenti  sia  stato
attribuito almeno il punteggio di sei decimi. 
    Sono ammessi alla prova orale  soltanto  i  candidati  che  hanno
conseguito non meno  di  sei  decimi  in  ciascuna  delle  tre  prove
scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente  mediante
punteggio numerico. 
    Nell'ipotesi   che   una   delle   prove   scritte   si    svolga
anticipatamente,  vengono  ammessi  alle  rimanenti  prove   i   soli
candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio  di  sei  decimi
nella prova anticipata. 
    Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana nonche' nel sito  internet  dell'Avvocatura
dello Stato (www.avvocaturastato.it) saranno resi noti il luogo e  la
data in cui si svolgeranno  le  rimanenti  prove  scritte  unitamente
all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. 
    Il diario delle  prove  orali  sara'  fissato  dalla  commissione
giudicatrice. 
    La prova orale non si intendera' superata  se  il  candidato  non
avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. 
    La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della
media dei punti riportati nelle prove scritte e dal  punto  riportato
nella prova orale. 
    La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel
modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato  con  regio
decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 120. 
    A parita' di punti si applicano i criteri  preferenziali  di  cui
all'art. 5 del presente decreto.

Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base alla applicazione delle disposizioni vigenti all'epoca della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9,

				Art. 10 
 
 
    Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I
classe di  stipendio  sara'  corrisposto  lo  stipendio  annuo  lordo
risultante in  base  alla  applicazione  delle  disposizioni  vigenti
all'epoca della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del
regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art.  9,
del decreto legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito  in  legge  11
agosto 2014, n. 114, e 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.

Art. 11 Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari generali e personale, per le finalita' del concorso medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della

				Art. 11 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio  I  -  Affari  generali  e
personale, per le finalita' del concorso medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o alla  posizione  giuridico  economica  del
candidato. 
    All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del
citato decreto legislativo ed in particolare del diritto  di  accesso
ai dati che lo riguardano, del diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge e del  diritto  di  opporsi  al  loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti   valere   nei   confronti
dell'Avvocatura generale dello Stato, Ufficio I - Affari  generali  e
personale, via dei Portoghesi n. 12, Roma, titolare del trattamento.

Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nonche' nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Roma, 5 settembre 2014

				Art. 12 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della  Repubblica  italiana  nonche'  nel  Bollettino  Ufficiale  del
personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio  dei
Ministri. 
      Roma, 5 settembre 2014  
 
                                          L'Avvocato generale: Dipace

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