MINISTERO DELLA GIUSTIZIA Concorso pubblico per la copertura di complessive mille unita' di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta. (20E10319)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 15-09-2020

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Concorso pubblico per la copertura di complessive mille unita' di personale non dirigenziale, a tempo determinato della durata di ventiquattro mesi, per il profilo di operatore giudiziario, area funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale del Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione della Regione Valle d'Aosta. (20E10319)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • Data: 15-09-2020
  • Scadenza: 15-10-2020

Art. 1 Posti messi a concorso

IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche"; 
    Visto in particolare l'art.  36,  comma  2,  del  citato  decreto
legislativo n. 165 del 2001, in materia di lavoro  pubblico  a  tempo
determinato; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
"Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il "Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi"; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, relativo alle norme di esecuzione  del  testo  unico  di  cui
sopra e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  "Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante "Norme per il diritto
al lavoro dei disabili" ed in particolare gli articoli 3 e 18,  comma
2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; 
    Tenuto conto, altresi', che sono avviate le procedure finalizzate
alla copertura delle quote d'obbligo di cui  gli  articoli  3  e  18,
comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, ferma restando la verifica
della   copertura   della   medesima   quota    d'obbligo    all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante "Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate"; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  recante  "Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari", convertito, con modificazioni,
nella legge 11 agosto 2014, n. 114, ed, in  particolare,  l'art.  25,
comma 9, che introduce il comma 2-bis  dell'art.  20  della  predetta
legge 5 febbraio 1992, n. 104 e l'art. 50,  comma  1,  che  introduce
l'art.  16-octies  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,   n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
"Codice dell'ordinamento militare", e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi"; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo",
convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35,  e  in
particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via  telematica  delle
domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione
nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  "Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il "Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi"; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione di dati personali"; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
"Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio"; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
"Codice dell'amministrazione digitale"; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
"Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246"; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Ministero della giustizia 9  novembre  2017,
recante la "Rimodulazione dei profili professionali del personale non
dirigenziale dell'Amministrazione giudiziaria, nonche' individuazione
di  nuovi  profili,  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  2-octies,   del
decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 12 agosto 2016, n. 161", che prevede, quale requisiti per
l'accesso  dall'esterno  al  profilo  di   operatore:   "Diploma   di
istruzione secondaria di primo grado"; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
concernente   "Disposizioni   urgenti    per    la    stabilizzazione
finanziaria"; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
concernente "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,  e  in  particolare
l'art. 255 (rubricato "Misure straordinarie per la celere definizione
e per  il  contenimento  della  durata  dei  procedimenti  giudiziari
pendenti"),  che  prevede  che  l'Amministrazione  procede   -   "con
contratto di lavoro a  tempo  determinato  della  durata  massima  di
ventiquattro  mesi,  anche  in  sovrannumero   rispetto   all'attuale
dotazione  organica   e   alle   assunzioni   gia'   programmate"   -
all'assunzione di un contingente massimo di 1.000 unita' di personale
amministrativo non dirigenziale di area II/F1, secondo  le  procedure
previste  dalla  legge  28  febbraio  1987,  n.  56  ovvero  mediante
colloquio di idoneita' e valutazione dei titoli (tra i  quali  titoli
sono espressamente indicati quelli di cui all'art. 50, commi 1-quater
e 1-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla  legge  11  agosto  2014,  n.  114,  nonche'
l'esperienza maturata dai soggetti ulteriormente selezionati ai  fini
dello svolgimento  delle  attivita'  di  tirocinio  e  collaborazione
presso gli uffici giudiziari, come attestato dai  capi  degli  uffici
medesimi); 
    Ritenuto che, per le ragioni di pressante necessita'  esplicitate
nella stessa decretazione di urgenza ("Al fine di dare attuazione  ad
un programma di misure straordinarie per la celere definizione e  per
il contenimento della durata  dei  procedimenti  giudiziari  pendenti
nonche' per assicurare l'avvio della  digitalizzazione  del  processo
penale") e allo scopo di valorizzare  appieno  il  contributo  sinora
offerto e l'esperienza conseguita nell'ambito delle attivita'  svolte
presso  gli  Uffici  giudiziari,  risulta  opportuno  optare  per  la
procedura  di  reclutamento  mediante  colloquio   di   idoneita'   e
valutazione  dei  titoli  alternativamente  prevista  dalla  suddetta
disposizione; 
    Vista l'autorizzazione alla spesa di cui al comma  3  del  citato
art. 255 del decreto-legge n. 34 del 2020; 
    Visto  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di   lavoro
relativo al personale del comparto delle funzioni centrali; 
    Visto l'art. 51 della legge 16 maggio 1978, n. 196,  secondo  cui
"per far luogo all'assegnazione di posti nei ruoli  periferici  delle
varie carriere, che prevedano l'impiego in sedi della Valle  d'Aosta,
le amministrazioni dello Stato bandiscono apposito  concorso  per  la
copertura dei posti in detta regione"; 
    Vista la nota prot.  DOG  n.  129136.U  del  6  agosto  2020  del
Ministero della giustizia, indirizzata al Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con la quale si
chiede di conoscere se nelle liste dei lavoratori  in  disponibilita'
di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
risultino iscritti lavoratori da ricollocare,  con  riferimento  alle
unita' di personale di cui al presente bando di concorso; 
    Vista la nota prot. n. DFP 0058151 P-4.17.1.7.4 dell'11 settembre
2020 con cui il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del  Consiglio  dei  ministri  comunica  che,  alla  predetta   data,
nell'elenco del personale in disponibilita', non sono iscritte, negli
ambiti  territoriali  di  riferimento,  unita'  che   rispondono   al
fabbisogno di  professionalita'  ricercato,  fermo  restando  che  la
verifica delle possibilita' di assegnazione del  personale  collocato
in disponibilita' e l'adozione  degli  atti  conseguenziali  dovranno
protrarsi fino allo spirare del termine di cui al comma  4  dell'art.
34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  mediante  colloquio  di
idoneita'  e  valutazione  dei  titoli,  per   il   reclutamento   di
complessive n.  1.000  unita'  di  personale  non  dirigenziale,  con
contratto di lavoro a tempo determinato della durata di  ventiquattro
mesi, anche in sovrannumero rispetto all'attuale dotazione  organica,
per il profilo di  operatore  giudiziario,  da  inquadrare  nell'Area
funzionale seconda, fascia economica F1, nei ruoli del personale  del
Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria, ad eccezione
della Regione Valle d'Aosta. 
    2. E' garantita la pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  per
l'accesso al lavoro, cosi' come previsto dal decreto  legislativo  11
aprile 2006, n. 198, e dall'art. 35 del decreto legislativo 30  marzo
2001, n. 165. 
    3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando.

Art. 2 Requisiti per l'ammissione

				Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti, che devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini di presentazione della domanda di partecipazione  nonche'  al
momento dell'assunzione in servizio: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno Stato  membro,  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per
i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165 essere in possesso dei  requisiti,  ove  compatibili,  di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) possesso di diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      d) possesso di uno dei seguenti titoli: 
        i. avere completato  il  periodo  di  perfezionamento  presso
l'Ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis dell'art.  50  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
        ii. avere completato il tirocinio formativo di  cui  all'art.
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, nel caso in cui non si sia  fatto  parte  dell'Ufficio
per il processo; 
        iii. avere svolto, con esito positivo, il tirocinio ai  sensi
dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato  ai  sensi
del comma 11 del suddetto articolo; 
        iv. avere svolto, per almeno un anno, attivita' di  tirocinio
e collaborazione presso gli Uffici  giudiziari,  attestate  dai  Capi
degli Uffici medesimi, diversa  da  quelle  indicate  nei  due  punti
precedenti; 
        v. essere stati, quali  volontari  in  ferma  breve  e  ferma
prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito o  nel  corso
di ulteriore rafferma; 
        vi. avere  completato  senza  demerito,  quali  ufficiali  di
complemento in ferma biennale e ufficiali  in  ferma  prefissata,  la
ferma contratta. 
      e) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      f) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35,  comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      g) godimento dei diritti civili e politici; 
      h) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      j) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      k) per i candidati di sesso maschile,  posizione  regolare  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  secondo  la  vigente   normativa
italiana. 
    2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti g),  h)  e
k) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. I candidati vengono ammessi  al  colloquio  di  idoneita'  con
riserva, fermo restando quanto previsto  dall'art.  12  del  presente
bando. 
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
possesso del requisito delle qualita' morali  e  di  condotta,  fermo
restando quanto previsto dall'art. 3, comma 10, e dall'art. 12, comma
3.

Art. 3 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'

				Art. 3 
 
 
               Pubblicazione del bando e presentazione 
                 della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    1. Il presente bando sara' pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  "Concorsi  ed  esami".
Sara' altresi' consultabile sul sito ufficiale  del  Ministero  della
giustizia, www.giustizia.it. 
    2. Il candidato  dovra'  inviare  la  domanda  di  ammissione  al
concorso esclusivamente per via telematica, compilando il  modulo  on
line sul  sito  del  Ministero  della  giustizia,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno della pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª
Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    3. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    4. Alla scadenza del termine ultimo per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    5. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le  cui
domande siano state  redatte,  presentate  o  inviate  con  modalita'
diverse da quelle sopra indicate. 
    6. Nella domanda il candidato dovra' dichiarare: 
      a) il cognome e il nome, la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale e gli estremi di un documento di identita'
in corso di validita'; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
con  l'impegno  di  far  conoscere   tempestivamente   le   eventuali
variazioni; 
      d) il recapito telefonico e il recapito  di  posta  elettronica
ordinaria ovvero, se in possesso, un recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno  degli
altri status indicati all'art. 2, comma 1, lettera  a)  del  presente
bando; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, comma 1,
lettera c) del presente bando, indicando l'istituto presso  il  quale
e' stato conseguito, nonche' la data ed il luogo; 
      h)  il  possesso  di  uno  degli  altri  titoli  richiesti  per
l'accesso di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del  presente  bando
(in considerazione di quanto previsto dal successivo art. 5, comma 4,
il candidato potra' indicare uno solo tra i suddetti titoli); 
      i) il godimento dei diritti civili e politici; 
      j) il possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      k) il possesso delle qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165; 
      l) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      m) il possesso di eventuali ulteriori titoli  da  sottoporre  a
valutazione, di cui al successivo art. 5; 
      n)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 7 del presente bando; 
      o) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando; 
      p) di essere in regola, secondo la legge italiana, nei riguardi
degli obblighi di leva per i candidati di sesso maschile. 
    I soggetti di cui all'art. 38 del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165 dovranno dichiarare altresi' di essere in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    7. I candidati, salvo quanto indicato per chi non  sia  cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno  inoltre
dichiarare esplicitamente di  possedere  tutti  i  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente bando. 
    8.  I  candidati  diversamente  abili  dovranno  specificare,  in
apposito spazio disponibile sul format elettronico, la  richiesta  di
ausili in funzione del proprio  handicap  che  andra'  opportunamente
documentato ed esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa  dalla
commissione medico-legale dell'ASL di riferimento  o  da  equivalente
struttura pubblica. Detta dichiarazione  dovra'  contenere  esplicito
riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione del
colloquio di idoneita'. La concessione  e  l'assegnazione  di  ausili
sara'  determinata  a  insindacabile   giudizio   della   commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. Tutta la documentazione di supporto
alla dichiarazione resa sul proprio handicap dovra' essere  inoltrata
a        mezzo        posta         elettronica         all'indirizzo
concorsooperatori2020.dgpersonale.dog@giustizia.it non oltre quindici
giorni prima dello svolgimento del colloquio di idoneita', unitamente
all'apposito  modulo  compilato  e  sottoscritto  che   si   rendera'
automaticamente disponibile on line  e  con  il  quale  si  autorizza
l'Amministrazione al  trattamento  dei  dati  sensibili.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione non consentira' all'Amministrazione di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente  al  termine  previsto  al  comma   precedente,   che
potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili,  dovranno  essere
documentate con  certificazione  medica,  che  sara'  valutata  dalla
competente  commissione  esaminatrice,   la   cui   decisione   resta
insindacabile e inoppugnabile. 
    10.  L'Amministrazione  si  riserva  di  effettuare  controlli  a
campione sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese  dal  candidato.
Qualora  il  controllo  accerti  la  falsita'  del  contenuto   delle
dichiarazioni, il candidato  sara'  escluso  dalla  selezione,  ferme
restando le sanzioni penali previste dall'art.  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. 
    11.  La  convocazione  per  il   colloquio   di   idoneita'   non
costituisce, in ogni  caso,  garanzia  della  regolarita',  ne'  sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    12. L'Amministrazione non e' responsabile in caso di  smarrimento
o  di  mancato  recapito  delle  proprie  comunicazioni  inviate   al
candidato quando cio' sia  dipendente  da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il proprio  recapito,  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito
rispetto a  quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali
disguidi imputabili a  fatto  di  terzo,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore.

Art. 4 Commissione esaminatrice

				Art. 4 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Direzione generale del personale e dei servizi  nomina  una
Commissione esaminatrice, competente per l'espletamento di  tutte  le
fasi del concorso, e, per esigenze di funzionalita' e celerita' della
procedura concorsuale, si riserva la nomina di  sottocommissioni,  in
cui suddividere la Commissione esaminatrice a partire dalla  fase  di
espletamento  del  colloquio   di   idoneita'.   A   ciascuna   delle
sottocommissioni non puo' essere assegnato  un  numero  di  candidati
inferiore a 250. 
    2. La commissione esaminatrice e' composta  da  un  dirigente  di
livello non generale dell'Amministrazione giudiziaria,  con  funzioni
di presidente, e da due esperti aventi la qualifica  di  Area  terza,
con funzioni di commissari; le funzioni di segretario sono svolte  da
un dipendente di Area terza. 
    3. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del citato decreto-legge
n. 34 del 2020, la Commissione esaminatrice potra' svolgere i  propri
lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la
tracciabilita' delle comunicazioni.

Art. 5 Valutazione dei titoli e ammissione al colloquio

				Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
                      e ammissione al colloquio 
 
 
    1. La selezione si svolge per titoli e  colloquio.  Il  punteggio
complessivo attribuibile e' pari a 44 punti cosi' suddivisi: 
      a. titoli: massimo 24 punti; 
      b. colloquio: massimo 20 punti; 
    2. La valutazione dei titoli precede il colloquio. 
    3. Per la valutazione  dei  titoli  la  Commissione  esaminatrice
dispone complessivamente di punti 24, cosi' ripartiti: 
      a) punti 21,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo  e
presso Uffici  giudiziari,  l'ulteriore  periodo  di  perfezionamento
nell'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies comma 1-bis
e  comma  1-quater  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) punti  17,00  a  coloro  che  hanno  completato,  con  esito
positivo e presso Uffici giudiziari, il tirocinio formativo ai  sensi
dell'art. 37, comma 11, del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
pur non avendo fatto parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come
indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge  11
agosto 2014, n. 114; 
      c) punti 13,00 a coloro che hanno svolto, con esito positivo  e
presso Uffici giudiziari, il tirocinio  ai  sensi  dell'art.  73  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, attestato ai sensi del comma 11 del
suddetto articolo; 
      d) punti 9,00 a coloro che hanno svolto, per almeno un  anno  e
con  esito  positivo  attestato  dal  Capo  dell'Ufficio,   ulteriore
attivita' di tirocinio e  collaborazione  presso  Uffici  giudiziari,
diversa da quelle indicate nelle lettere precedenti; 
      e) punti  5,00  per  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma
biennale e ufficiali in ferma prefissata che hanno completato,  senza
demerito, la ferma contratta; 
      f) punti 2,00 per i volontari in ferma breve e ferma prefissata
delle Forze armate, congedati senza demerito o nel corso di ulteriore
rafferma; 
      g) punti 2,00 a coloro  che  sono  in  possesso  di  competenze
informatiche certificate con "Patente europea per l'uso del computer"
(ECDL/ICDL); 
      h) punti 1,00 a coloro che sono in possesso  di  certificazione
di conoscenza della lingua inglese pari  almeno  al  livello  B2  del
Quadro comune europeo. 
    4. I punteggi di cui al comma 3, lettere a), b), c), d), e) ed f)
non sono cumulabili tra loro. I suddetti punteggi sono cumulabili con
quelli di cui alle successive lettere g) ed h). 
    5. Tutti i titoli di cui il  candidato  richiede  la  valutazione
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di cui al presente bando. 
    6. L'Amministrazione valuta solo i titoli completi  di  tutte  le
informazioni necessarie per la valutazione. 
    7. L'avvenuto svolgimento  e  completamento  delle  attivita'  di
tirocinio e/o collaborazione presso gli Uffici giudiziari di  cui  al
comma  3,  lettere  a),  b),  c)  e  d)   deve   essere   documentato
esclusivamente mediante la modulistica allegata al presente  bando  e
disponibile on  line  sul  sito  istituzionale  del  Ministero  della
giustizia. Sara' onere di ogni candidato  richiedere  tempestivamente
presso l'Ufficio giudiziario di riferimento la relativa attestazione. 
    8. Il possesso dei titoli di cui al comma 3,  lettere  e)  ed  f)
deve essere documentato esclusivamente mediante la autocertificazione
allegata  al  presente  bando  e  disponibile  on   line   sul   sito
istituzionale  del  Ministero  della  giustizia.   Ogni   difformita'
rispetto a tale modello dichiarativo e ogni  incompletezza  dei  dati
ivi richiesti cagioneranno il mancato riconoscimento del titolo. 
    9. La commissione esaminatrice redige una graduatoria preliminare
relativa ai  punteggi  conseguiti  nella  valutazione  dei  titoli  e
formata tenendo conto dei titoli di riserva di cui all'art. 1,  comma
3, e dei titoli di preferenza di cui all'art. 7. 
    10.  La  graduatoria  preliminare  e'  pubblicata  sul  sito  del
Ministero  della  giustizia.  Tale  pubblicazione  avra'  valore   di
notifica ad ogni effetto di  legge  e  i  candidati  non  riceveranno
ulteriori comunicazioni. 
    11. E' ammesso a sostenere il colloquio di idoneita', sulla  sola
base della  posizione  occupata  nella  graduatoria  preliminare,  un
numero di candidati pari a tre volte il  numero  dei  posti  messi  a
concorso. 
    12. L'elenco alfabetico dei candidati  ammessi  al  colloquio  di
idoneita' sara' pubblicato sul sito  del  Ministero  della  giustizia
almeno venti giorni prima  dello  svolgimento,  con  indicazione  del
luogo, della data e  dell'orario  in  cui  dovranno  presentarsi  per
sostenerle. Tale pubblicazione  avra'  valore  di  notifica  ad  ogni
effetto  di  legge  e   i   candidati   non   riceveranno   ulteriori
comunicazioni.

Art. 6 Colloquio di idoneita' e stesura della graduatoria di merito

				Art. 6 
 
 
                  Colloquio di idoneita' e stesura 
                     della graduatoria di merito 
 
 
    1.  I  candidati  ammessi  al  colloquio  di  idoneita'  dovranno
presentarsi presso l'indirizzo indicato e all'ora  stabilita  con  un
documento di riconoscimento in  corso  di  validita'.  Essi  dovranno
altresi' presentare in quella sede tutta  la  documentazione  e/o  le
dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  richieste,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. L'assenza dalla sede di svolgimento del colloquio di idoneita'
nella data e nell'ora stabilita  e  l'impossibilita'  di  provare  la
propria identita', per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, comporteranno l'esclusione dal concorso. 
    3. La prova e' intesa ad accertare l'idoneita' del candidato alle
mansioni di operatore giudiziario di cui al  decreto  ministeriale  9
novembre 2017 di seguito riportate: 
      specifiche professionali: 
        conoscenze tecniche di base per lo  svolgimento  dei  compiti
assegnati, acquisibili con la scuola dell'obbligo; capacita'  manuali
e/o tecnico - operative  riferite  alla  propria  qualificazione  e/o
specializzazione;  relazioni  con  capacita'  organizzative  di  tipo
semplice; 
      contenuti professionali: 
        attivita' lavorative di  collaborazione,  amministrativa  e/o
tecnica, ai processi organizzativi e gestionali connessi  al  proprio
settore di competenza. Personale che svolge attivita' di sorveglianza
degli accessi, di regolazione del flusso del pubblico cui  forniscono
eventualmente le opportune indicazioni, di reperimento,  riordino  ed
elementare classificazione dei fascicoli, atti e documenti, dei quali
curano ai fini  interni  la  tenuta  e  custodia,  nonche'  attivita'
d'ufficio di tipo  semplice  che  richieda  anche  l'uso  di  sistemi
informatici, di ricerca ed ordinata presentazione, anche a mezzo  dei
necessari supporti informatici, dei diversi  dati  necessari  per  la
formazione   degli   atti   attribuiti    alla    competenza    delle
professionalita'   superiori;   lavoratori    che    supportano    le
professionalita' superiori, seguendone le  direttive,  nell'attivita'
di digitalizzazione e nella gestione telematica non  complessa  degli
atti anche avvalendosi dei sistemi  informatici  in  uso.  Lavoratori
incaricati della custodia e della vigilanza dei beni e degli impianti
dell'amministrazione; lavoratori adibiti ad una postazione telefonica
con compiti di inoltrare  le  relative  comunicazioni  e  di  fornire
eventualmente  le  opportune  indicazioni  al  pubblico.   Lavoratori
addetti alla chiamata all'udienza. 
    4. Il colloquio di idoneita' consistera' conseguentemente in  una
verifica delle capacita' tecnico-operative riferite  alle  specifiche
professionali illustrate al comma  3  (in  particolare:  reperimento,
riordino  ed  elementare  classificazione  di   fascicoli,   atti   e
documenti; attivita' d'ufficio di tipo semplice  che  richieda  anche
l'uso di sistemi informatici; ricerca e ordinata presentazione, anche
a  mezzo  dei  necessari  supporti  informatici,  dei  diversi   dati
necessari per la formazione degli  atti  attribuiti  alla  competenza
delle professionalita' superiori;  attivita'  di  digitalizzazione  e
gestione telematica non complessa degli  atti  anche  avvalendosi  di
sistemi informatici). 
    5. Al colloquio di idoneita' sara' assegnato un punteggio massimo
di 20 punti, frazionabili sino a un minimo di 0,25, e  si  intendera'
superato se sara' stato raggiunto il punteggio minimo di 12 punti. 
    6. La commissione esaminatrice stabilisce preliminarmente in  via
generale  i  criteri  per  lo   svolgimento   della   prova   e   per
l'attribuzione dei  punteggi.  Queste  indicazioni  di  dettaglio  in
merito allo svolgimento del colloquio di idoneita' saranno comunicate
mediante pubblicazione sul sito del Ministero della giustizia. 
    7. Il colloquio  di  idoneita'  avverra'  in  un'aula  aperta  al
pubblico,   di   capienza   idonea   ad   assicurare   la    adeguata
partecipazione. 
    8. L'Amministrazione adottera' ogni  ulteriore  specifica  misura
necessaria od opportuna, secondo le  indicazioni  e  le  prescrizioni
delle Autorita' competenti, per la tutela  della  salute  pubblica  a
fronte della situazione epidemiologica in atto, per quel che riguarda
i candidati, il personale a vario titolo coinvolto nello  svolgimento
del concorso ed ogni altro soggetto interessato.  Di  tali  eventuali
misure saranno dati appositi avvisi pubblicati sul sito del Ministero
della giustizia. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti.  La  violazione  delle  suddette  misure  da  parte  dei
candidati comporta l'esclusione dal concorso. 
    9. Ultimato il colloquio, la Commissione esaminatrice redige  una
graduatoria finale di merito sulla base del punteggio  attribuito  in
base ai titoli e del punteggio conseguito nel colloquio.

Art. 7 Titoli di preferenza a parita' di merito ed a parita' di merito e titoli

				Art. 7 
 
 
              Titoli di preferenza a parita' di merito 
                   ed a parita' di merito e titoli 
 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      i. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      ii. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      iii. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      iv. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      v. gli orfani di guerra; 
      vi. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      vii. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico  e
privato; 
      viii. i feriti in combattimento; 
      ix. gli insigniti di croce di guerra o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      x.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      xi. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      xii. i figli dei mutilati e degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      xiii. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati
e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      xiv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      xv. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      xvi. coloro che abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      xvii. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo, per non meno di un anno nel Ministero della giustizia; 
      xviii. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero
dei figli a carico; 
      xix. gli invalidi e i mutilati civili; 
      xx. i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      i. l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento nell'ufficio per  il  processo,  ai  sensi  dell'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n. 221, come modificato dall'art.  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114; 
      ii. l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98; 
      iii. l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il  tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, commi 1-bis e 1-quinquies  del  decreto-legge  18  ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17  dicembre
2012, n. 221, come  modificato  dall'art.  50  del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114. 
    3. A parita' di merito e di titoli, ai sensi del  citato  art.  5
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  487  del  2020,  la
preferenza e' determinata: 
      i. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      ii. dall'aver prestato lodevole servizio nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    4. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli, per poter  essere  oggetto
di valutazione devono essere posseduti  alla  data  di  scadenza  del
temine utile per la presentazione della domanda di partecipazione  ed
espressamente menzionati nella stessa. 
    6. Il possesso dei suddetti titoli di preferenza e' attestato dal
candidato all'atto della presentazione della  domanda.  Il  candidato
dovra' altresi', entro la medesima data, avere la  disponibilita'  di
ogni documentazione necessaria  a  comprovare  quanto  attestato,  da
presentare  in  formato  digitale,  a  pena  di   impossibilita'   di
attribuzione del titolo di  preferenza,  entro  cinque  giorni  dalla
richiesta dell'Amministrazione  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata o ordinaria indicato  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  6,
lettera d).

Art. 8 Validazione e pubblicita' della graduatoria finale di merito

				Art. 8 
 
 
                      Validazione e pubblicita' 
                 della graduatoria finale di merito 
 
 
    1.  La  graduatoria  finale  di  merito  sara'   validata   dalla
Commissione esaminatrice e  trasmessa  alla  Direzione  generale  del
personale e della formazione ai fini dell'approvazione. 
    2.  L'avviso  relativo  alla  avvenuta   approvazione   di   tale
graduatoria sara' pubblicato sul sito del Ministero della giustizia e
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale "Concorsi ed esami".  Tale  pubblicazione  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    3. Ogni eventuale ulteriore comunicazione ai candidati  sara'  in
ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici  avvisi  sul
sito del Ministero della giustizia. Tale pubblicazione  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
    4. I primi classificati nella graduatoria finale  di  merito,  in
numero pari ai posti disponibili,  tenuto  conto  delle  riserve  dei
posti di cui all'art.  1,  comma  3,  saranno  nominati  vincitori  e
assegnati al Ministero della giustizia - Amministrazione giudiziaria. 
    5. Le sedi saranno  conferite  ai  vincitori  con  modalita'  che
verranno comunicate mediante pubblicazione  sul  sito  del  Ministero
della giustizia, fermo restando quanto previsto dall'art. 11.

Art. 9 Accesso agli atti

				Art. 9 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge. 
    2.  Ai  candidati  che  sosterranno  la   prova   scritta   sara'
consentito, mediante l'apposito sistema  telematico  "atti  on  line"
disponibile  sul  sito  del  Ministero  della  giustizia   e   previa
attribuzione  di  password  personale  riservata,  accedere  per  via
telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione della domanda di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, il candidato autorizza  previamente  il  Ministero  della
giustizia - Direzione generale del personale e della  formazione  del
Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria,  del  personale  e  dei
servizi ad evadere eventuali rituali richieste di accesso  agli  atti
della presente procedura di reclutamento,  anche  facenti  parte  del
fascicolo concorsuale del candidato medesimo. 
    4.  Il  responsabile  unico  del  procedimento  e'  il  dirigente
dell'Ufficio  terzo  -  Concorsi  e  inquadramenti  della   Direzione
generale del personale e della formazione.

Art. 10 Trattamento dei dati personali

				Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura  di  selezione  saranno  trattati  esclusivamente  per   le
finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e  per  le
successive attivita' inerenti l'eventuale procedimento di assunzione,
nel rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e
potranno essere trattati e conservati, nel  rispetto  degli  obblighi
previsti dalla normativa vigente e per il tempo  necessario  connesso
alla gestione della  procedura  selettiva  e  delle  graduatorie,  in
archivi  informatici/cartacei  per  i   necessari   adempimenti   che
competono alla Direzione generale del personale e della formazione  e
alla Commissione esaminatrice in  ordine  alle  procedure  selettive,
nonche'  per  adempiere  a  specifici  obblighi  imposti  da   leggi,
regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati  e'  obbligatorio  e  il  rifiuto  di
fornire gli stessi comportera' l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in questione saranno trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5. Il titolare del trattamento dei  dati  e'  l'Ufficio  terzo  -
Concorsi e inquadramenti della Direzione  generale  del  personale  e
della formazione; il responsabile del trattamento e' il dirigente del
suddetto Ufficio Terzo. Incaricati del trattamento  sono  le  persone
preposte alla procedura  di  selezione  individuate  dalla  Direzione
generale del personale e della formazione nell'ambito della procedura
medesima. 
    6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali potranno essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti  in
esito alla selezione  verra'  diffusa  mediante  pubblicazione  nelle
forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di
pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito  del  Ministero  della
giustizia. 
    8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento.
L'interessato potra', altresi', esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.

Art. 11 Assunzione in servizio

				Art. 11 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. L'assunzione dei vincitori avverra' compatibilmente ai  limiti
imposti dalla vigente normativa in materia di  vincoli  finanziari  e
regime delle assunzioni. 
    2. I candidati dichiarati  vincitori  del  concorso  oggetto  del
presente  bando  saranno  assunti,  con  riserva  di  controllare  il
possesso dei requisiti dichiarati in domanda, secondo  la  disciplina
prevista dal contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'immissione in  servizio,  nel  personale  del  Ministero
della  giustizia,  nel  profilo  di   operatore   giudiziario,   area
funzionale seconda, fascia economica F1. 
    3. Il rapporto di lavoro a tempo  determinato  verra'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro in  regime  di
tempo pieno, sulla  base  della  preferenza  espressa  dai  vincitori
secondo l'ordine della graduatoria finale di merito di  cui  all'art.
8. 
    4. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori o di
dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno  i  successivi
candidati utilmente collocati in ordine di graduatoria,  qualora  non
siano stati gia' nominati vincitori per effetto della clausola di cui
all'art. 1, comma 3.

Art. 12 Norme di salvaguardia

				Art. 12 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 
    2.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    3. Resta ferma la facolta' della Direzione generale del personale
e  della  formazione  di  disporre  con  provvedimento  motivato,  in
qualsiasi  momento  della  procedura  concorsuale,  di  escludere  un
candidato dal concorso ovvero di non procedere  all'assunzione  o  di
revocare la medesima, in caso  di  accertata  mancanza  originaria  o
sopravvenuta  dei  requisiti  richiesti  per  la  partecipazione   al
concorso  ovvero  di  mancata  o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista, in  esito  alle  verifiche  richieste  dalla
procedura concorsuale. 
 
      Roma, 15 settembre 2020 
 
                                      Il direttore generale: Leopizzi

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