PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Indizione del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa. (19E10620)

Versione originale dell'atto
Gazzetta Ufficiale n. 72 del 10-09-2019

I testi riportati non hanno carattere di ufficialità. Ai sensi di legge, l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa, dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato Italiano (IPZS), sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale.

  • Scheda di sintesi
  • Concorso
  • Allegati
  • Titolo: Indizione del concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di T.A.R., del ruolo della magistratura amministrativa. (19E10620)
  • Categoria: Amministrazioni centrali
  • Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • Data: 10-09-2019
  • Scadenza: 09-11-2019

Art. 1 E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando [...]

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
     Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che  approva  il
testo unico delle leggi sul  Consiglio  di  Stato,  e  le  successive
modificazioni,  nonche'  il  relativo   regolamento   di   esecuzione
approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto  n.  3  del
1957; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei Tribunali
amministrativi regionali; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile  1973,
n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge  6  dicembre
1971, n. 1034, in materia di concorso  a  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale, come modificato dal decreto del  Presidente
della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante  disposizioni  in
materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; 
    Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio  1941,  n.   12,   recante   disposizioni   in   materia   di
incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare,  l'art.
20, recante disposizioni relative  alla  partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5
che prevede l'aumento ad otto anni del termine di  cui  all'art.  14,
primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3
recante disposizioni in materia di  dichiarazioni  sostitutive  e  di
semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16,
che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione  ai  concorsi
pubblici delle persone con disabilita'; 
    Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in  particolare,  l'art.
14,  comma  primo,  recante  disposizioni  in  materia   di   aumento
dell'organico dei magistrati amministrativi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  "Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale  alle  disposizioni  del  regolamento  (UE)  2016/679   del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)"; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016  "relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)"; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  "Disposizioni  per
favorire e semplificare l'accesso degli  utenti  e,  in  particolare,
delle persone con  disabilita'  agli  strumenti  informatici"  ed  il
relativo  regolamento  di  attuazione,  adottato  con   decreto   del
Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
    Visto il decreto  legislativo  30  gennaio  2006,  n.  26  e,  in
particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia  di  tirocinio
dei magistrati ordinari; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare,  l'art.
1, comma 15, recante disposizioni in  materia  di  pubblicazione  nei
siti  web  istituzionali  delle  pubbliche   amministrazioni,   delle
informazioni relative ai procedimenti amministrativi; 
    Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e,  in
particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi  di  pubblicita'  dei
bandi  di  concorso,  nonche'  l'art.  49,  recante  la  delega   per
l'adozione di un apposito decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, volto a determinare  le  modalita'  di  applicazione  delle
disposizioni dello stesso decreto  legislativo  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito  in
legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9  agosto
2013, n. 98 e, in particolare, l'art.  42,  recante  disposizioni  in
materia di certificazioni sanitarie; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art.
49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle
modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in
atti adottati con decreto  del  Presidente  della  Repubblica  o  con
decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri,  in  materia  di
gestione  amministrativa,  tra  gli  altri,   del   personale   delle
magistrature del Consiglio di Stato e  dei  Tribunali  amministrativi
regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del  suddetto
personale; 
    Visto l'art. 3 del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti  il
3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad
indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul
cumulo  delle  cessazioni  dell'anno  2015  -  budget  2016  e  delle
cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, 81 unita' di  personale  con
qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unita' da bandire  nel
triennio 2017-2019, come risulta dalla Tabella  3,  parte  integrante
dello stesso decreto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4  agosto  2017,
n. 132, recante modifiche agli articoli  14  e  seguenti  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; 
    Vista la delibera n. 29 del  19  aprile  2017  del  Consiglio  di
Presidenza della giustizia amministrativa, adottata nella seduta  del
27  gennaio  2017  con  cui  sono  stati  individuati  i  criteri  di
valutazione  dei  titoli  da  inserire  nel  bando  di  concorso  per
referendario di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205 recante  il  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020 ed  in  particolare  l'art.  1,
comma 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti  in  pianta
organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata
alla legge n. 186/1982; 
    Vista la  delibera  n.  65  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 6 luglio 2018, di
indizione del concorso, per titoli ed esami, per il  reclutamento  di
quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
    Vista la  delibera  n.  62  del  Consiglio  di  Presidenza  della
giustizia amministrativa, adottata nella seduta del  5  luglio  2019,
con la quale ha deliberato la modifica del dispositivo della predetta
delibera n. 65, adottata nella seduta del 6 luglio  2018,  stabilendo
di inserire nel bando di concorso,  dopo  l'indicazione  di  quaranta
posti  di  Referendario   T.A.R.,   l'inciso   "con   la   previsione
dell'aumento  dei  posti  previsto  dall'art.  8  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3"; 
    Ritenuta, quindi, la  necessita'  di  bandire  un  concorso,  per
titoli ed esami, per  il  reclutamento  di  quaranta  referendari  di
Tribunale  amministrativo  regionale,  in  conformita'   con   quanto
deliberato dal Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
nelle citate delibere n. 65  e  62,  adottate  rispettivamente  nelle
sedute del 6 luglio 2018 e del 5 luglio 2019; 
    Vista la Convenzione concordata tra la Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, la giustizia  amministrativa  e  la  Corte  dei  conti,
perfezionata in data 10  giugno  2019,  in  merito  all'utilizzo  del
Portale "Concorsionline" della Corte dei conti, per l'espletamento in
modalita' digitale della procedura concorsuale volta al  reclutamento
di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; 
    Visto  l'accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 26 del  regolamento  (EU)  n.  2016/679,
stipulato in data 29 luglio 2019 tra la Presidenza del Consiglio  dei
ministri e la giustizia amministrativa; 
    Visto  l'atto  di  designazione  della  Corte  dei  conti   quale
responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE
n. 2016/679 (GDPR), sottoscritto  in  data  29  luglio  2019  tra  la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la giustizia  amministrativa,
ed accettato in pari data dalla Corte dei conti; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  in  data  1°
giugno 2018, con il quale l'on. dott. Giancarlo  Giorgetti  e'  stato
nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del  Consiglio  dei
ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  in
data 6 giugno 2018, con il quale al predetto Sottosegretario e' stata
delegata la firma di decreti, atti e provvedimenti di competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri,  anche  con  riferimento  alle
funzioni di cui all'art. 19, comma 1,  lettera  r),  della  legge  23
agosto 1988, n. 400, con esclusione  di  quelli  che  richiedono  una
preventiva deliberazione del  Consiglio  dei  ministri  e  di  quelli
relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della  stessa  legge  n.
400 del 1988; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed  esami,
a  quaranta  posti  di  referendario  di   Tribunale   amministrativo
regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando
la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi  a
concorso,  anche  quelli  che  risultino  disponibili  alla  data  di
approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art.  8  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      1) i magistrati ordinari nominati a  seguito  di  concorso  per
esame, che abbiano superato 18  mesi  di  tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      2)  i  magistrati  contabili  e  della  giustizia  militare  di
qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 
      3) gli avvocati dello Stato e i procuratori  dello  Stato  alla
seconda classe di stipendio; 
      4)  i  dipendenti  dello  Stato,   muniti   della   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso  alle  quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i  militari
appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita'
di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 
      5) il  personale  docente  di  ruolo  delle  universita'  nelle
materie giuridiche e i ricercatori i quali  abbiano  maturato  almeno
cinque anni di servizio; 
      6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a  carattere
nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in  giurisprudenza
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, assunti  attraverso  concorsi  pubblici  ed
appartenenti alla qualifica dirigenziale o  a  quelle  per  l'accesso
alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con  almeno  cinque
anni di anzianita' maturati, anche  cumulativamente,  nelle  predette
qualifiche; 
      7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 
      8) i consiglieri  regionali,  provinciali  e  comunali,  muniti
della laurea in giurisprudenza, che abbiano  esercitato  le  funzioni
per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 
    3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate  anche
cumulativamente, prendendo come requisito temporale  minimo  il  piu'
lungo tra quelli richiesti per le varie categorie  fatte  valere  dal
candidato.

Art. 2 La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella [...]

				Art. 2 
 
    1. La domanda di partecipazione deve essere inviata,  a  pena  di
decadenza, entro e non oltre le ore  17,00  del  sessantesimo  giorno
successivo alla  data  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
"Concorsi ed esami"; nel caso in cui  la  scadenza  coincida  con  un
giorno festivo, il termine  si  intende  prorogato  al  primo  giorno
successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente mediante l'utilizzo del portale concorsi on-line della
Corte dei conti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Per la
presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso,  a
pena di  inammissibilita',  di  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC)  personalmente  intestato  al  candidato  e  devono
registrarsi      al       portale       concorsi       all'indirizzo:
https://concorsionline.corteconti.it  e  seguire  la  procedura   ivi
indicata. 
    3. In alternativa e soltanto per i  candidati  in  condizioni  di
disabilita'  per  minorazioni  visive,   certificate   da   struttura
sanitaria pubblica, che non rende possibile l'utilizzo  del  portale,
la  partecipazione  al  concorso  puo'  avvenire  con   le   seguenti
modalita': 
      mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo  schema
di cui all'Allegato B, che forma parte integrante del presente bando,
ed inviata entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: 
        Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri   -   Ufficio   del
Segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature 
        Concorso a 40 posti di referendario di T.A.R. 
        via dell'Impresa n. 89 
        00187 Roma. 
    Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine.
Le  stesse  modalita'  valgono  per  l'inoltro  delle   pubblicazioni
scientifiche di cui  al  comma  5  e  della  documentazione  prevista
dall'art. 5. 
    4. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma  3
possono essere adottate esclusivamente  dai  soggetti  ivi  previsti;
pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno
prese in considerazione dall'amministrazione. 
    5. In fase di compilazione della  domanda  di  partecipazione  il
candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la
valutazione, in numero non superiore a dieci, nonche' i documenti  di
cui all'art. 5 del presente bando. 
    6. Le pubblicazioni  scientifiche  devono  essere  trasmesse,  in
formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di  cui
al comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il
limite dimensionale per l'inserimento nel portale  dei  concorsi,  il
candidato puo' inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il
termine per l'inoltro della domanda, all'indirizzo: 
      Consiglio di Stato 
      Ufficio del personale di magistratura 
      Concorso a 40 posti di referendario di T.A.R.  -  Pubblicazioni
scientifiche 
      piazza Capo di Ferro, 13 
      00186 Roma. 
    Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. 
    7.  Le  pubblicazioni  scientifiche,  in  regola  con  le   norme
contenute  nella  legge  22  aprile  1941,  n.   633   e   successive
modificazioni,  saranno  valutate  secondo  l'ordine   indicato   dal
candidato in fase di compilazione della domanda di partecipazione. La
commissione valutatrice non  e'  tenuta  ad  esaminare  pubblicazioni
ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato,  raggiunge  il
totale massimo attribuibile. 
    8.  Le  comunicazioni  relative  al  concorso   saranno   inviate
all'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC)  comunicato  in
fase di registrazione al portale. E'  onere  dei  candidati  inserire
tempestivamente nel portale concorsi ogni  eventuale  variazione  del
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC). 
    9. Le comunicazioni ai  candidati  di  cui  al  comma  3  saranno
effettuate all'indirizzo di  residenza  o  domicilio  indicato  nella
domanda di partecipazione. E' onere dei predetti candidati comunicare
tempestivamente alla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  Ufficio
del  Segretario  generale  -  U.S.R.I.   servizio   personale   delle
magistrature, a mezzo posta, ogni eventuale  variazione  del  proprio
indirizzo. 
    10. L'amministrazione non assume alcuna  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito PEC da parte dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva
comunicazione del cambiamento del recapito  PEC,  ne'  per  eventuali
disguidi telematici. Lo stesso  vale  per  l'inesatta  indicazione  o
tardiva comunicazione  dell'indirizzo,  nel  caso  di  inoltro  della
domanda in formato cartaceo. 
    11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a  risolvere
le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda  mediante
il portale, potranno essere indirizzate  esclusivamente  ai  recapiti
telefonici e/o all'indirizzo PEC, indicati nel  portale  concorsi  di
cui al comma 2.

Art. 3 Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 [...]

				Art. 3 
 
    1. Nella domanda di ammissione il  candidato  deve  dichiarare  e
autocertificare, sotto la propria responsabilita' e  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  pena  l'esclusione  dal  concorso,  quanto
appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di  nascita;
3) codice fiscale;  4)  di  essere  in  possesso  della  cittadinanza
italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o
i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle  stesse
liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia  stata
concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea
in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario  di
durata non inferiore a quattro  anni;  8)  la  categoria  di  attuale
appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 1 del  presente  bando,
si chiede l'ammissione  al  concorso,  la  qualifica  e  la  relativa
decorrenza giuridica; 9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata  in
categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si
chiede l'ammissione al concorso, ai fini  dell'eventuale  valutazione
di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 10)  di  non
essere stato dichiarato decaduto  o  dispensato  dall'impiego  presso
pubbliche amministrazioni. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui  al  numero  1)
dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in  cui  e'
stato superato il periodo di tirocinio con  valutazione  positiva  di
idoneita'. Per  tali  candidati,  l'ammissione  al  concorso  non  e'
preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento  di
idoneita'  alla  data   di   presentazione   della   domanda,   salvo
l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati  ammessi  alle
prove orali e prima del relativo espletamento. 
    3. Nella domanda di partecipazione, il  candidato  disabile  deve
specificare,  comprovando  con  idonea  certificazione  di  struttura
sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 
    4. Le dichiarazioni formulate nella domanda  dai  candidati  sono
rilasciate ai sensi dell'art. 76 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 4 I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due. [...]

				Art. 4 
 
    1. I candidati che intendono sostenere la  prova  facoltativa  di
lingua straniera debbono farne  richiesta  nella  domanda,  indicando
quelle prescelte in numero non superiore a due.

Art. 5 Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, terzo comma, del presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti: 1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi [...]

				Art. 5 
 
    1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, terzo comma,  del
presente bando, in fase di compilazione della domanda  devono  essere
forniti: 1) un curriculum vitae, recante  l'indicazione  degli  studi
compiuti,  degli  esami  superati,  dei  titoli   conseguiti,   degli
incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica
eventualmente  esercitata;  2)  il   certificato   rilasciato   dalla
competente universita' attestante le votazioni riportate nei  singoli
esami e nell'esame finale del  corso  di  laurea  in  giurisprudenza,
conseguita al  termine  di  un  corso  universitario  di  durata  non
inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione  sostitutiva  resa
ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello  stato  matricolare  rilasciato
dall'amministrazione di appartenenza per  i  candidati  di  cui  alle
categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e
6), ovvero un'autocertificazione  resa  ai  sensi  dell'art.  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;  4)
tutti i titoli utili, anche se gia' prodotti unitamente a  precedenti
domande di partecipazione a concorsi per  referendario  di  Tribunale
amministrativo regionale, corredati del relativo elenco. 
    2. I titoli dichiarati nella  domanda  e  negli  allegati  devono
essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la
procedura prevista sul Portale concorsi di cui all'art. 2,  comma  2.
Per i candidati di cui all'art. 2 comma 3 i titoli  dichiarati  nella
domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  titoli  saranno  valutati  secondo  i   criteri   di   cui
all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando. 
    4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione  dal
concorso, secondo le modalita' di cui all'art. 2: 
      1) copia della ricevuta di  versamento  di  euro  50,00,  quale
contributo   per   le   spese    relative    all'organizzazione    ed
all'espletamento del concorso. Il versamento deve essere  effettuato,
specificando   la   causale    "Concorso    referendario    Tribunale
amministrativo regionale anno 2019", mediante bollettino postale  sul
conto corrente postale n. 37142015, intestato  a  Tesoreria  centrale
dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e TAR,  oppure  mediante
bonifico bancario o postale sul conto corrente  con  il  codice  IBAN
IT97 L 07601 03200 000037142015. 
      2) copia di un documento di identita' del candidato in corso di
validita'.

Art. 6 I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria [...]

				Art. 6 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda, eccettuato  il  requisito  di  appartenenza  alla  categoria
indicata nell'art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando. 
    2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con
riserva   di   accertamento   dei   requisiti   richiesti   per    la
partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto  dei  requisiti
prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione
puo' essere  disposta  in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
Presidente del Consiglio  dei  ministri  o  dell'autorita'  delegata,
sentito il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.

Art. 7 La commissione esaminatrice verra' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione del Consiglio [...]

				Art. 7 
 
    1. La commissione esaminatrice  verra'  nominata  con  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  o  dell'autorita'
delegata e sara' composta da un Presidente di Sezione  del  Consiglio
di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un Consigliere di
Stato, da un Consigliere di Tribunale amministrativo regionale  e  da
due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 
    2.  Con  il  medesimo  decreto  saranno  nominati  i   commissari
supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od
impedimento. 
    3. Per le prove facoltative di lingua  straniera  la  commissione
verra' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna  delle
lingue che saranno oggetto di esame. 
    4. Le funzioni di segretario sono  svolte  da  un  dirigente  del
ruolo del personale di segreteria in  servizio  presso  la  giustizia
amministrativa.

Art. 8 La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. [...]

				Art. 8 
 
    1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle
prove scritte, l'ordine  di  correzione  delle  predette  prove  e  i
criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 
    2. Dopo le prove scritte, la commissione procede  all'abbinamento
delle quattro buste di ciascun  candidato,  inserendole  in  un'unica
busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate;  numera  le
buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 
    3. Prima della correzione delle  prove  scritte,  la  commissione
esaminatrice  procede,  secondo  i  criteri  di  valutazione  di  cui
all'allegato A al presente bando,  all'esame  dei  titoli  di  merito
indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei  candidati  che  abbiano
espletato tutte le prove scritte. Per la  valutazione  del  complesso
dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 
    4. Le operazioni di cui al secondo comma, sono  effettuate  dalla
commissione  con  l'intervento  di  almeno   due   componenti   della
commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta
prova scritta ovvero  in  altra  data,  immediatamente  successiva  e
comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta,
comunicata dalla commissione  al  termine  dell'ultimo  giorno  delle
prove scritte.

Art. 9 Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi [...]

				Art. 9 
 
    1. Gli esami constano di quattro prove scritte  e  di  una  prova
orale. 
    2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro  temi
(tre teorici  ed  uno  pratico)  sulle  seguenti  materie:1)  diritto
privato; 2)  diritto  amministrativo;  3)  scienza  delle  finanze  e
diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). 
    3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna prova. 
    4. Sono ammessi alla prova orale  i  candidati  i  quali  abbiano
ottenuto una media di almeno  quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi  di  una
delle prove scritte preclude alla commissione  la  valutazione  delle
altre. 
    6. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei
ministri -  Ufficio  del  Segretario  generale  -  U.S.R.I.  Servizio
personale delle magistrature tramite PEC (concorsotar@pec.governo.it)
o a mezzo posta, all'indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure
all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, con
l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove  scritte  ed
il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno
venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
    7. La prova orale verte, oltre  che  sulle  materie  delle  prove
scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul  diritto
processuale civile e penale, sul diritto  internazionale  pubblico  e
privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 
    8. Nella prova orale i candidati devono  riportare  non  meno  di
quaranta cinquantesimi. 
    9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 
    10. La valutazione complessiva  e'  costituita  dalla  somma  dei
punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e dei  punti  della  prova  orale.  Alla
somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  scritte  ed
orali la commissione aggiunge non piu' di due punti per  ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente.

Art. 10 Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami" del 10 dicembre [...]

				Art. 10 
 
    1. Il diario e la sede delle prove  scritte  verranno  resi  noti
mediante pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi  ed  esami"  del  10  dicembre
2019. 
    2. I  candidati  dovranno  presentarsi  per  sostenere  le  prove
scritte nei giorni di esame, muniti di valido  documento  d'identita'
personale.

Art. 11 I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, [...]

				Art. 11 
 
    1. I concorrenti che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i  titoli  di  preferenza  nella  nomina  devono
presentare i documenti attestanti  il  possesso  dei  titoli  stessi,
entro il  termine  perentorio  di  quindici  giorni  dal  ricevimento
dell'apposita  comunicazione  della  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri, recante le relative modalita' di inoltro. 
    2. I concorrenti utilmente  collocati  nella  graduatoria  devono
presentare alla Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  via  della
Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite PEC
all'indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il  termine  di  venti
giorni dal ricevimento dell'apposita  comunicazione,  sotto  pena  di
decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive  di  certificazione,
redatte ai sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il  godimento
dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di  laurea
in giurisprudenza; 4) di non aver riportato condanne penali e di  non
essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di
misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e
di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai
sensi della normativa vigente; 5)  di  non  essere  a  conoscenza  di
essere sottoposto a procedimenti penali. 
    3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella  graduatoria,
se appartenenti ad una delle categorie di  cui  all'art.  1,  secondo
comma, numeri 7) e 8), del presente  decreto,  devono  presentare  le
seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive  di  certificazioni,  ai
sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445:  a)   la   regolare   iscrizione   all'albo
professionale  degli  avvocati  e  la  data  dell'iscrizione  stessa,
nonche' l'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari
a carico (solo per la categoria di cui  all'art.  1,  secondo  comma,
numero 7), del presente decreto); b) estratto dell'atto di nascita. 
    4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui  all'art.  1,
secondo comma,  numero  8),  del  presente  decreto  devono  altresi'
dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la  carica  di
consigliere  regionale,  provinciale  o  comunale   e   che   abbiano
esercitato tali funzioni per almeno cinque anni  o  comunque  per  un
intero mandato.

Art. 12 La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli [...]

				Art. 12 
 
    1. La  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  si  riserva  la
facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di  tutte
le dichiarazioni  sostitutive  rese  dai  candidati  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445.

Art. 13 Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza [...]

				Art. 13 
 
    1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in
graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    2. A parita' di merito  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. 
    3. La graduatoria  finale  di  merito  del  concorso,  recante  i
nominativi dei  vincitori  e  dei  candidati  dichiarati  idonei,  e'
approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per
l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei  magistrati
amministrativi regionali.

Art. 14 Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del regolamento (UE) n. 2016/679, l'amministrazione Consiglio di [...]

				Art. 14 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali e'  la  Presidenza
del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art.  26
del regolamento (UE)  n.  2016/679,  l'amministrazione  Consiglio  di
Stato - Tribunali amministrativi regionali, in  base  all'accordo  in
data 29 luglio 2019. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento  (UE)  n.  2016/679,  in  relazione   alla   fase   della
presentazione in via telematica delle domande, in  base  all'atto  di
designazione  del  29  luglio  2019  e'  la  Corte  dei  conti,   con
autorizzazione al ricorso ad  un  subresponsabile,  gia'  individuato
dalla Corte dei conti in SOGEI con atto di designazione del 17 luglio
2019, accettato da SOGEI in data 18 luglio 2019. 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
"relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (Regolamento  generale
sulla protezione dei dati), (di seguito Regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone   preposte   alla   procedura   di   selezione    individuate
dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 
    7. Qualora, in occasione delle operazioni di trattamento dei dati
personali, le amministrazioni venissero  a  conoscenza  di  categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  Regolamento
generale sulla protezione dei dati,  essi  saranno  trattati  con  la
massima riservatezza e per le sole finalita' previste  connesse  alla
procedura o previste dalla legge. 
    8.  Ai  sensi  dell'art.  15  e  seguenti  del  regolamento,  gli
interessati  hanno  diritto  di  ottenere  dal  Titolare,  nei   casi
previsti,  l'accesso  ai  dati  personali  e  la   rettifica   o   la
cancellazione degli stessi o la limitazione del  trattamento  che  li
riguarda o di opporsi al trattamento. 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi  giudiziarie,
ai sensi dell'art. 79 del regolamento. 
    10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
    Presidenza del Consiglio dei ministri -  Ufficio  del  Segretario
generale  -  Ufficio  studi  e  rapporti  istituzionali  -   Servizio
personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 -  00187  Roma,
PEC concorsotar@pec.governo.it 
    Amministrazione Consiglio di  Stato  -  Tribunali  amministrativi
regionali - Ufficio personale di magistratura, che ha sede  in  Roma,
piazza  Capo  di  Ferro  13  -  00186  tel.   06/68272317-2528,   PEC
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento  della  procedura  concorsuale,
sino alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto  con
il responsabile della protezione dei dati sono: 
    per   la   Presidenza   del   Consiglio   dei    ministri    PEC:
USG@mailbox.governo.it                   -                    e-mail:
responsabileprotezionedatipcm@governo.it 
    per   l'amministrazione   Consiglio   di   Stato   -    Tribunali
amministrativi    regionali:    PEC    rpd@ga-cert.it    -     e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it 
    13. Tali  dati  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti il trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Art. 15 In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informatico, l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali [...]

				Art. 15 
 
    1. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informatico, l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale. 
    2. In ragione di quanto previsto dall'art.  25,  comma  2,  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, le  istanze  di  accesso  inoltrate  dai
candidati  successivamente  allo  svolgimento  delle  prove  scritte,
devono essere presentate  direttamente  alla  commissione,  istituita
presso il Consiglio di Stato - quale organo che ha formato e  detiene
gli atti oggetto delle stesse istanze - al  seguente  indirizzo  PEC:
ConcorsoRefTAR@ga-cert.it che sara' istituita dopo  la  pubblicazione
degli ammessi  alle  prove  orali.  In  ogni  caso,  l'accesso  sara'
consentito  nel  rispetto  dei  criteri  espressi  dalla  costante  e
consolidata giurisprudenza, in materia di accesso agli atti da  parte
dei candidati. 
    3.  Le  notizie   relative   al   concorso   saranno   pubblicate
nell'apposita  sezione   "Amministrazione   trasparente"   del   sito
istituzionale della giustizia amministrativa. 
    4. Le notizie  relative  al  concorso,  ove  necessario,  saranno
pubblicate anche  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -
Servizio per il personale delle magistrature.

Art. 16 Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. [...]

				Art. 16 
 
    1. Il presente decreto sara' trasmesso  all'organo  di  controllo
per il visto di competenza  e  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale
della Repubblica italiana. 
      Roma, 12 agosto 2019  
 
                               Il Sottosegretario di Stato: Giorgetti

Allegato 1

  1. 	Allegato A 

    Criteri di valutazione dei titoli


    Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato 2

  1. 	Allegato B 

    MODULO DI DOMANDA


    Parte di provvedimento in formato grafico

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